FORNITURA DI N. 2 IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER ACQUE REFLUE CIVILI
FORNITURA DI N. 2 IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER ACQUE REFLUE CIVILI
REALIZZATI CON TECNOLOGIA MBR A MEMBRANE CERAMICHE DA 150 AE PER LA
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Dirigente Xxx. Xxxxx Xxxxxx
INDICE
PARTE PRIMA – NORME GENERALI 3
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA 3
Art. 2 – GARANZIE 4
Art. 3 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO 5
Art. 4 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA 5
Art. 5 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 6
Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
Art. 7 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO 7
Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
Art. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 9
Art. 10 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 10
Art. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI 10
Art. 13 – FORO COMPETENTE 10
Art. 14 – PRIVACY 10
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 12
Art. 15 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 12
Art. 16 – UNITA’ DI GRIGLIATURA MECCANIZZATA FINE 12
Art. 17 – COMPARTO DI DISOLEAZIONE E DISSABBIATURA 13
Art. 18 – COMPARTO DI OSSIDAZIONE 13
Art. 19 – COMPARTO DI FILTRAZIONE MBR 13
Art. 20 – MISURATORE DI LIVELLO A PRESSIONE 13
Art. 21 – IMPIANTO PER IL LAVAGGIO DELLE MEMBRANE 13
Art. 22 – SISTEMA DI AERAZIONE E BOLLI FINI 13
Art. 23 – SOFFIANTI PER AREAZIONE MODULI (LAVAGGIO MEMBRANE) 14
Art. 24 – QUADRO ELETTRICO 14
Art. 25 – TUBAZIONI, VALVOLAME E MOTORIZZAZIONI 14
Art. 26 – GARANZIA DEI REFLUI IN USCITA DALL’IMPIANTO 15
Art. 27 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 15
Art. 28 – QUALITÀ E AMBIENTE 15
Art. 29 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VUS 15
Art. 30 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA 16
Art. 31 – CONDOTTA, CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI VUS 16
FORNITURA DI N. 2 IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER ACQUE REFLUE CIVILI REALIZZATI CON TECNOLOGIA
MBR A MEMBRANE CERAMICHE DA 150 AE PER LA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxx.xx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxx Xxxxxx email – xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Tel. 0742 - 346236 / fax 0742 - 346244
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 32817097EE
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 impianti di trattamento per acque reflue civili realizzati con tecnologia “MBR” a membrane ceramiche per la Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito semplicemente VUS).
Entrambi gli impianti di trattamento dovranno essere dimensionati per una capacità depurativa di 150 A.E. e dovranno essere completi di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, elettriche, sistemi idraulici ed accessori necessari per il corretto funzionamento dell’impianto.
Gli impianti di trattamento dovranno essere composti in generale dalle seguenti apparecchiature:
- unità di grigliatura meccanizzata fine;
- comparto adibito a degrassatore – dissabbiatore;
- comparto di ossidazione;
- comparto di micro-filtrazione a membrane ceramiche;
- apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche e di processo accessorie.
Per la presente fornitura si richiamano tutte le norme tecniche previste dal presente Capitolato ed è fatto obbligo al concorrente aggiudicatario di adeguare la fornitura ad eventuali aggiornamenti delle suddette norme che dovessero essere pubblicate nelle more del procedimento fino al momento della scadenza del Bando di Gara.
L’importo complessivo della fornitura è pari ad € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) oltre IVA di legge, di cui oneri e costi per le sicurezza pari ad € 0 (euro zero).
Il dimensionamento dei vari comparti, le caratteristiche idrauliche delle apparecchiature da installare, nonché ogni altra caratteristica degli impianti di depurazione oggetto della presente fornitura, dovranno essere calcolati a cura del fornitore aggiudicatario, sulla base dei dati di progetto forniti da VUS e richiamati nei successivi articoli.
Prima dell’effettuazione della fornitura, l’aggiudicatario, dovrà presentare per la necessaria condivisione ed autorizzazione alla VUS, specifica e dettagliata Relazione Tecnica contenente:
- il lay-out dell’impianto e relazione descrittiva del processo;
- i dati dimensionali di ogni singola struttura e apparecchiatura da installare:
- i criteri di calcolo adottati con relativa analisi di progetto e successiva verifica:
- i disegni esecutivi della struttura con profilo idraulico;
- schema planimetrico d’insieme per la verifica dei dati dimensionali indicati al successivo art. 15.
Il fornitore ha l’obbligo di apportare tutte le modifiche che il Settore APDEP riterrà necessarie, e non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni indicate da VUS.
La VUS si riserva di posare in opera gli impianti di depurazione nei modi e nei tempi che riterrà opportuno, pertanto il fornitore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di ritardi nei tempi di posa, per periodi di qualsiasi durata.
Art. 2 – GARANZIE
Il periodo di validità della garanzia sugli impianti di depurazione oggetto dell’appalto, completi in ogni loro parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna della fornitura.
La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria.
VUS si riserva quindi il diritto di richiedere al fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi.
Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza. Gli interventi riparativi dovranno essere svolti in loco ed iniziare entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al fornitore a mezzo fax.
Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro tale data, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell’intervento, a titolo di indennizzo del danno economico subito da VUS. L’intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile, svolto con continuità e senza procedere a interruzioni o sospensioni.
Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nei termini congiuntamente individuati tra VUS e fornitore, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
VUS, previo approfondimento tecnico formale presso il fornitore circa le modalità operative di intervento, potrà provvedere con proprio personale all’esecuzione di interventi di riparazione/sostituzione dei materiali in garanzia, che dovranno comunque essere approvvigionati dal fornitore. Ciò non dovrà comunque in nessun caso valere quale condizione di sospensione della validità della garanzia da parte del fornitore, la quale dovrà continuare ad intendersi totale.
In tal caso i materiali necessari all’esecuzione degli interventi manutentivi in garanzia dovranno essere forniti xxxxxx magazzini VUS entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al momento della formalizzazione della richiesta.
Per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nella consegna dei materiali in garanzia, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).
In tal caso, VUS provvederà successivamente alla fatturazione al fornitore degli oneri relativi alla mano d'opera prestata in proprio, valorizzata a €/h 32,00 (trentadue) oltre IVA, importo che potrà essere aggiornata annualmente.
Tale aggiornamento non potrà superare la percentuale del 100% dell’adeguamento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l’immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da VUS; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.
Art. 3 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO
Il fornitore dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste da VUS per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione della fornitura.
I materiali di ricambio dovranno essere forniti xxxxxx xxxxxxxxx VUS.
Tutti i materiali di ricambio dovranno essere forniti entro la scadenza indicata sulla richiesta di VUS che potrà essere inviata anche a mezzo fax.
In caso di approvvigionamenti urgenti, VUS si riserva la facoltà di richiedere la consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento della formalizzazione della richiesta stessa.
Nel caso di ricambi richiesti con consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi, per ogni giorno di calendario di ritardo nella fornitura sarà applicata da VUS una penale pari a € 100,00 (euro cento/00).
Negli altri casi, la penale è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) del valore dei ricambi richiesti e non consegnati per ogni giorno di calendario di ritardo.
Art. 4 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura oggetto del presente Capitolato entro 45 (quarantacinque) giorni naturali successivi e continui, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
I beni dovranno essere consegnati presso il magazzino della VUS - Dipartimento di Spoleto, sito in Spoleto – Loc. X. Xxxxxx, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Direttore del Contratto,
Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno 2 (due) giorni della disponibilità alla consegna dei beni, perfettamente funzionanti, completi degli accessori d'uso e della documentazione
prevista, che dovrà avvenire xxxxxx XXX presso il magazzino della VUS - Dipartimento di Spoleto, sito in Spoleto – Loc. X. Xxxxxx.
Art. 5 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La penalità per ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine di cui al precedente art. 4 è stabilita nella misura dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento) per ogni giorno di calendario di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura, richiesta e non consegnata.
Le penali relative ai ritardi sui tempi di intervento, di conclusione delle riparazioni richiesti da VUS e la fornitura dei ricambi in regime di garanzia sono regolate dal precedente art. 2 e dalle norme amministrative del presente Capitolato.
Le penalità relative ai ritardi sulla fornitura di ricambi dopo il periodo di garanzia sono regolate dal precedente art. 3 delle norme amministrative del presente Capitolato.
Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i termini di cui al precedente art. 4. Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.
Saranno considerati grave negligenza e quindi potranno costituire, ad insindacabile giudizio di VUS motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C.C. in danno della ditta aggiudicataria i seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine di consegna offerto in gara;
b) mancato ripristino della cauzione definitiva qualora VUS avesse dovuto rivalersi su di essa in parte o in toto;
c) violazione delle regole sul subappalto
d) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
e) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente da parte del fornitore
f) in caso di fallimento del fornitore;
g) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
h) in caso di cessione totale o parziale del contratto o il subappalto della fornitura.
Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il fornitore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a Valle Umbra Servizi S.p.a. Codice IBAN : XX00X0000000000000000000000
Art. 7 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO
Dopo la consegna degli impianti di depurazione alla VUS verrà effettuato il previsto periodo d'istruzione del personale, a cura e spese dell'aggiudicatario, sull'uso e la manutenzione della fornitura stessa, così come definito all’art. 29.
Al termine di tale periodo di formazione ed addestramento, si procederà alla verifica di conformità (suddivisa in prima fase e seconda fase) secondo le modalità di seguito specificate.
La prima fase della verifica di conformità, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui dalla data di consegna della fornitura, e consisterà nell’accertamento dei requisiti richiesti ed offerti in sede di gara; di tale verifica si redigerà specifico verbale.
A seguire si procederà con la seconda fase della verifica di conformità, attraverso la posa in opera degli impianti di depurazione, utilizzando ditte terze.
La VUS si riserva di posare in opera gli impianti nei modi e nei tempi che riterrà opportuno, pertanto il fornitore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di ritardi nei tempi di posa, per periodi di qualsiasi durata.
Completati gli interventi di posa in opera, sarà effettuato il collaudo in bianco dell’impianto, come da procedure operative VUS.
Entro i successivi 120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui e comunque entro il termine indicato nell’Autorizzazione allo Scarico rilasciata dalla Provincia di Perugia, verrà effettuato il collaudo funzionale dell’impianto, anch’esso effettuato come da procedure operative VUS.
Tale operazione concluderà la verifica di conformità, e si chiuderà con la redazione di specifico processo verbale ai sensi dell’art. 319 D.P.R. 207/2010.
Qualora il collaudo non venisse superato, VUS avrà la facoltà di:
• rinviare al costruttore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni per essere nuovamente sottoposta a prova;
• restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che VUS avrà subito a causa del ritardo;
Al termine delle operazioni di verifica di conformità (suddivisa in prima fase e seconda fase) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) redigerà, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione della fornitura, un’attestazione, confermata dal Responsabile del Procedimento, di regolare esecuzione della fornitura (art. 325 del D.P.R. 207/2010).
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo della fornitura, e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.
Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Relativamente alla fornitura in oggetto, la fatturazione sarà effettuata con le seguenti modalità:
- 70% alla consegna del materiale, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, previa esecuzione con esito positivo, della prima fase della verifica di conformità;
- la fatturazione del restante 30%, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, avverrà alla conclusione della seconda fase della verifica di conformità.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovrà indicare il codice CIG dell’appalto. L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del
D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. E’ fatto espresso divieto al fornitore di cedere a terzi il proprio credito.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento).
Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione della fornitura e dopo l'approvazione da parte della VUS del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.
La VUS si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla VUS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il soggetto aggiudicatario si impegna:
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
b) ad adottare durante l’espletamento della fornitura tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della Valle Umbra Servizi rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
c) ad organizzare ed effettuare la fornitura a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti;
e) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
f) in considerazione che gli impianti di depurazione oggetto della fornitura, saranno posati in opera da ditte terze, è obbligo del fornitore aggiudicatario, di assistere, controllare e verificare la corretta posa a regola d’arte degli impianti.
Art. 10 – TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.
A fronte di quanto sopra il fornitore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Art. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, pertanto prima della stipula stessa l’aggiudicatario dovrà produrre alla VUS il numero di marche da € 14,62 che gli verranno richieste. (sul contratto e sul capitolato d’oneri ad esso allegato oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni “foglio” intendendo per tale n. 4 facciate).
Art. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
Art. 13 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, del Bando di Gara, del Disciplinare di gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 14 – PRIVACY
La Ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e il Fornitore con la sottoscrizione
del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.
VUS e il Fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
Art. 15 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
In considerazione degli spazi limitati disponibili per la posa in opera degli impianti di depurazione oggetto della presente fornitura, è assolutamente vincolante rispettare le seguenti caratteristiche:
- manufatti di processo completamente interrati;
- superficie massima occupabile mq 96,00;
- dimensione massima in lunghezza ml 12.00;
- dimensione massima in larghezza ml 8.00.
Il singolo impianto di trattamento richiesto dovrà avere capacità depurativa complessiva pari ad 150 A.E. e dovrà essere dimensionato sulla base dei seguenti valori di riferimento in ingresso:
Numero Abitanti Equivalenti | 150 | A.E. |
Dotazione idrica giornaliera per abitante | 220 | l/A.E.*d |
Coefficiente di deflusso in fognatura | 0,8 | |
Carico organico specifico BOD5 | 60 | gr/A.E.*d |
Carico organico specifico COD | 105 | gr/A.E.*d |
Carico di SS totali specifico | 80 | gr/A.E.*d |
Azoto totale specifico | 12 | gr/A.E.*d |
Fosforo specifico | 3 | gr/A.E.*d |
Carico idraulico | ||
Portata media giornaliera | Qm | m3/d |
Portata media oraria di dimensionamento | Q24 | m3/h |
Portata massima | Q12 | m3/h |
Il liquame in uscita dagli impianti in fornitura dovrà rispettare i limiti normativi indicati dalla Tab. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 – n. 152 e ss.mm.ii. recante i “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano al suolo”.
Art. 16 – UNITA’ DI GRIGLIATURA MECCANIZZATA FINE
L’impianto dovrà essere dotato di unità di grigliatura fine.
La luce di passaggio della grigliatura non dovrà essere superiore a 2,0 mm e dovrà impedire il passaggio di corpi solidi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento e l’efficienza delle apparecchiature a valle (con particolare riguardo alle membrane MBR).
Art. 17 – COMPARTO DI DISOLEAZIONE E DISSABBIATURA
L’impianto dovrà essere dotato di un comparto di disoleazione e dissabbiatura.
La vasca dovrà essere monolitica; tale comparto avrà la funzione sia di sedimentazione delle eventuali particelle solide sedimentabili presenti nel refluo, che la separazione per flottazione delle sostanze più leggere.
La sua superficie dovrà essere tale da garantire una velocità ascensionale di flottazione adeguata in corrispondenza della portata massima istantanea.
In essa avverrà anche lo stoccaggio temporaneo delle sostanze flottanti.
Art. 18 – COMPARTO DI OSSIDAZIONE
La fase biologica dovrà essere dimensionata tenendo conto che i liquami in uscita siano conformi agli standard fissati dalla Tab. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 – n. 152 e ss.mm.ii. recante i “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano al suolo”.
Nel dimensionamento della ossidazione biologica dovrà tenersi conto che, oltre alla eliminazione del BOD5 nei limiti delle efficienze depurative richieste, è da conseguire anche un elevato livello di nitrificazione dell’azoto ammoniacale presente nel liquame.
Il comparto di ossidazione dovrà essere dotato di n. 1 compressore che garantisce l’aerazione del liquame.
Art. 19 – COMPARTO DI FILTRAZIONE MBR
La configurazione dei bioreattori a membrana prevede che i moduli di ultrafiltrazione siano all'interno della vasca di areazione (impianto a membrana sommersa).
La microfiltrazione dovrà garantire la separazione efficace di micro-organismi e solidi sospesi non sedimentabili, in modo da garantire una qualità costante dell'effluente.
Il modulo di microfiltrazione dovrà essere costituito da membrane filtranti piane composte da un materiale ceramico atte a trattenere tutte le sostanze sospese, colloidi, batteri e virus con dimensioni superiori a 0,2 micron.
Nel settore di microfiltrazione dovrà essere installata una pompa monovite bidirezionale, per l'estrazione del permeato e per il controlavaggio ad alta pressione.
Le membrane utilizzate dovranno:
- garantire performance di filtrazione non inferiori a 33 lt/ora x mq;
- essere dotate di sistema di controlavaggio non inferiore a 1,5 bar;
- avere porosità non superiore a 0,2 micron;
- essere coperte da garanzia almeno quinquennale del costruttore.
Art. 20 – MISURATORE DI LIVELLO A PRESSIONE
Nella vasca di ossidazione dovranno essere inseriti n. 2 sensori pressostatici di tipo idrostatico - analogico come misuratori di livello del refluo che comandano la pompa di aspirazione permeato.
Art. 21 – IMPIANTO PER IL LAVAGGIO DELLE MEMBRANE
La fornitura dovrà prevedere l’impianto per il lavaggio delle membrane.
Art. 22 – SISTEMA DI AERAZIONE E BOLLI FINI
Il sistema di aerazione/miscelazione verrà realizzato mediante un sistema a bolli fini del tipo autopulenti.
Art. 23 – SOFFIANTI PER AREAZIONE MODULI (LAVAGGIO MEMBRANE)
Per poter effettuare il lavaggio delle membrane, l’impianto dovrà prevedere la possibilità di svuotamento della vasca di filtrazione dai fanghi, in modo da poterle lasciarle a secco il tempo necessario per la pulizia oppure permettere il sollevamento dell’unità di filtrazione con un argano in modo da consentire il loro lavaggio con una pulivapor.
Art. 24 – QUADRO ELETTRICO
Tutte le utenze dovranno essere controllate da un quadro comando centralizzato che regola tutte le funzioni in automatico dell’installazione.
La fornitura dovrà comprendere un quadro comando completo di:
- realizzazione in lamiera d’acciaio verniciata;
- grado di protezione IP65
- alimentatore e trasformatore completi di circuiti di protezione;
- salvamotori e teleruttori di potenza per il comando e la protezione delle utenze;
- selettori per comando manuale-0-automatico delle utenze;
- relè ausiliari;
- lampade spia rosse e verdi per la segnalazione di stato delle utenze;
- PLC per lo svolgimento della sequenza automatica di depurazione delle acque dotato di modem per telecontrollo.
- l’apparecchio dovrà essere dotato di un display per le impostazioni dei tempi di lavoro e di memoria non volatile in caso di mancanza di rete;
- morsettiera numerata;
- suoneria di allarme;
- dichiarazione di conformità secondo normativa vigente;
- programma PLC con documentazione.
- distribuzione realizzata con cavi di tipo e sezione adeguata, posati in canalette in acciaio zincato, con tratto di raccordo in tubo flessibile
- raccorderia con pressacavi in nylon, tubi flessibili antiacidi, cassette di derivazione, gruppi presa F.M. ecc.
Dovranno essere inoltre previsti tutti i collegamenti elettrici alle utenze alimentate, nonché tutti gli accessori.
Art. 25 – TUBAZIONI, VALVOLAME E MOTORIZZAZIONI
Le tubazioni dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 304 o superiore per i collettori dell’aria e del permeato ed in PVC per il collettore del lavaggio chimico.
Tutte le valvole necessarie (comprese le elettrovalvole) dovranno essere del tipo a farfalla e a wafer per le tubazioni dell’aria e del permeato, mentre saranno del tipo a sfera per la tubazione del lavaggio chimico.
Le valvole utilizzate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• corpo valvola: ghisa
• lente: ghisa sferoidale
• stelo: acciaio inox AISI 316
• pressione nominale: PN 10
Gli attuatori per l’apertura e chiusura delle valvole e saracinesche motorizzate sono di tipo elettrico, appositamente dimensionati.
Art. 26 – GARANZIA DEI REFLUI IN USCITA DALL’IMPIANTO
L’effluente dovrà rispettare i limiti normativi richiamati dalla Tab. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006
– n. 152 e ss.mm.ii. recante i “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano al suolo”.
Art. 27 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22,23,24,72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel
D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella “DIRETTIVA MACCHINE” 2006/42/CE recepita con il D.Lgs 27/01/2010 n. 17, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.
L’offerente avrà altresì cura di documentare in sede di gara tutti gli accorgimenti tecnici adottati per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e nella manutenzione dell'attrezzatura. Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.
Art. 28 – QUALITÀ E AMBIENTE
VUS potrà richiedere all’aggiudicatario il Piano della Qualità della Fornitura.
In tal caso tale piano dovrà essere prodotto entro sette giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione assieme alla cauzione definitiva ed agli altri documenti richiesti. Il piano sarà esaminato dalla VUS per l’approvazione.
Eventuali correzioni/integrazioni ritenute necessarie saranno comunicate tempestivamente e all’aggiudicatario che dovrà ripresentare il piano riveduto entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
Nel caso in cui le correzioni/integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti o non risultino conformi alle richieste, la VUS si riserva il diritto di procedere ad una verifica presso il fornitore addebitando allo stesso ogni onere e costo sostenuto.
Art. 29 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VUS
Nei giorni immediatamente seguenti la consegna dei beni in oggetto, il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere a mettere a disposizione della VUS personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento e di formazione del personale addetto all’uso ed alla manutenzione della fornitura.
L’addestramento dovrà, tra le altre cose, ma in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al comportamento da tenere dagli operatori/manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e di manutenzione.
l corsi di addestramento e formazione sull’uso e manutenzione delle forniture saranno eseguite in un’unica giornata lavorativa per un impegno minimo di 16 ore.
In particolare nella fase di addestramento e formazione, dovranno essere fornite:
• Informazioni tecniche relative alle tecnologie adottate ed al funzionamento dei vari impianti e componenti costituenti la fornitura;
• Informazioni tecniche relative ai criteri operativi degli interventi di manutenzione riguardo a modalità di intervento, attrezzature necessarie, materiali e ricambi, sicurezza ed igiene del lavoro.
Per entrambe le fasi particolare cura sarà dedicata dal fornitore alla trasmissione di informazioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
I contenuti relativi ai piani di addestramento dovranno essere preventivamente concordati con i tecnici VUS prima della consegna della fornitura.
Ai partecipanti dovrà essere fornita, sotto forma di dispense, la documentazione tecnica relativa agli argomenti trattati. Il fornitore dovrà predisporre un questionario di riscontro allo scopo di verificare il livello di apprendimento del personale, al termine dell’attività di addestramento. Tale questionario dovrà essere presentato contestualmente alla consegna dei veicoli per l’approvazione da parte della VUS .
Art. 30 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA
L’aggiudicatario all'atto della consegna della fornitura, dovrà contestualmente fornire anche tutta la documentazione in duplice copia ed in lingua italiana. relativa alle apparecchiature fornite, sia in formato cartaceo che elettronico (caratteristiche tecniche, manuali d’uso e manutenzione, lista pezzi di ricambio, ecc….).
La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di VUS. Tale accettazione sarà vincolante ai fini dell’avvio della procedura di collaudo.
L’aggiudicatario della fornitura è per VUS l’unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta. L’aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessarie a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze. Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.
Art. 31 – CONDOTTA, CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI VUS
La VUS si riserva di richiedere all’Impresa gli elaborati e le specifiche tecniche aggiuntive, nonché l’esecuzione di prove o test su materiali e/o apparecchiature fornite.
L’esame e la verifica degli elaborati e delle prove su materiali, non esonera l’Impresa dalle responsabilità derivanti dalla buona realizzazione delle opere.
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni emesse da VUS.