ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE
FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E COMUNI NON ASSOCIATI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI E-GOVERNMENT NONCHÈ L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGY)
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- il D.lgs. 7 giugno 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
Richiamati in particolare:
- la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 44, lettera f), che le Città metropolitane svolgano la funzione fondamentale di “...informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano… ” e al comma 85, lettera d), che svolgano anche la funzione fondamentale delle province di “...assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;
- la L.R. E-R 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
- il D.lgs. 7 giugno 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” prevede, all'articolo 2 comma 1, che le autonomie locali, fra le altre Pubbliche amministrazioni, “... assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...”.
Considerato che lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:
- all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia...”;
- agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all'articolo 11 è previsto al comma 4 che: “La Città metropolitana, al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono, promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano”.
- all'articolo 18 che “La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi ”.
Dato atto che:
- nello stesso Statuto, all'art. 20, si prevede che, in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- lo stesso art. 20 prevede che per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4
(semplificazione), 5 (armonizzazione) e 11 (cittadinanza digitale), la Città metropolitana, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, promuove specifiche forme di collaborazione con Unioni e Comuni, in materia di innovazione istituzionale, semplificazione amministrativa e armonizzazione dei regolamenti, mediante il più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, assicurando assistenza e coordinamento agli enti interessati nello svolgimento delle attività di supporto ai diversi processi;
- l'articolo 16 comma 3 del Regolamento di organizzazione prevede che le Unioni o i singoli Comuni possono servirsi degli uffici della Città metropolitana per lo svolgimento di attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo, mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato;
- in base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni di Comuni e dai singoli Comuni non associati dell'area la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese1, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi negli ambiti di competenza indicati, tra i quali nell'ambito dell'e- government metropolitano specificamente:
• promozione, coordinamento e sviluppo dell'E-government metropolitano,
• progettazione, gestione, acquisto e manutenzione dei sistemi informativi degli enti locali.
- conseguentemente la Città metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro Unioni hanno sottoscritto, in data 28 dicembre 2015, un accordo attuativo della Convenzione quadro finalizzato a confermare l'esperienza dell'Ufficio federato sull'e-government sviluppato dalla Provincia di Bologna;
- la finalità dell'accordo era il consolidamento di un sistema federato di uffici per l'e- government, articolato in una struttura centrale presso la Città metropolitana e un punto decentrato presso ciascuna forma associativa dei comuni dell'area metropolitana;
- tale sistema federato mirava al consolidamento e allo sviluppo della gestione in forma associata delle funzioni ICT da parte dei Comuni e all'ampliamento di progetti di e- government su scala metropolitana;
- nell’ambito delle attività dell’Ufficio centrale federato sono state realizzate infrastrutture ad uso degli enti del territorio per l'erogazione diretta di servizi ai cittadini e posta in essere una centrale di acquisti degli strumenti di e-gov (PEC, firme digitali, etc…);
- anche a livello regionale è stata promossa, inoltre, una convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo di una “Community Network Xxxxxx-Romagna”; tale atto è stato approvato dalla Provincia di Bologna con Delibera di Consiglio n. 25 del 14/04/2014 e da tutti gli enti locali xxxxxxxx xxxxxxxxx, allo scopo di garantire a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni mediante la promozione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT), tanto nelle prestazioni di servizi quanto nell’accessibilità e nello scambio di dati;
- con il consolidamento della suddetta Community Network Xxxxxx-Romagna, cui hanno aderito - ad oggi - tutti gli Enti del territorio provinciale, le forme di collaborazione tra Enti dei territori su scala provinciale e metropolitana, quali per l'appunto l'ufficio federato metropolitano, sono state valorizzate e diffuse in tutto il territorio regionale;
- tutte le Unioni di Comuni dell'area esercitano le funzioni di ICT per i Comuni associati.
Preso atto che:
- la Regione E.R. e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'articolo 5 della X.X. X.X. 00/0000, il 13 gennaio 2016 hanno sottoscritto un'Intesa generale quadro atta a valorizzare le peculiarità dell'area metropolitana bolognese e la Regione ha in particolare ritenuto di attribuire alla Città metropolitana un ruolo di guida e traino nell'ambito delle politiche di e- government rispetto a tutti gli enti del suo territorio favorendo la semplificazione, l'accessibilità e l'omogeneizzazione di regole, prassi e procedure anche uniformando in modo progressivo gli strumenti informatici utilizzati;
- il Piano strategico metropolitano, approvato il 31 luglio 2018, prevede che la Città metropolitana consolidi e sviluppi le forme di gestione associata delle funzioni comunali in generale ed in particolare lo svolgimento sinergico delle attività legate all'impiego delle nuove tecnologie nell'azione amministrativa, rafforzando gli strumenti organizzativi esistenti quali appunto l'Ufficio federato;
- in particolare, in base al Piano, la Città metropolitana:
• intende dare massima diffusione alle nuove tecnologie nell’organizzazione e nell’esercizio delle sue funzioni fondamentali previste dalla normativa sopra richiamata, annullare il gap infrastrutturale e definire le possibili strategie e azioni per ridurre il divario nell’utilizzo delle tecnologie digitali da parte di cittadini e imprese, massimizzando e concentrando i fondi a disposizione del territorio metropolitano sulla digitalizzazione, valorizzando e diffondendo le sperimentazioni dei servizi per il nuovo digitale, rendendo omogenea, integrata e di qualità la digitalizzazione della pubblica amministrazione;
• ritiene che gli investimenti nel digitale affrontati su scala metropolitana sono una leva determinante per ridurre i costi, gli oneri amministrativi, per migliorare la qualità e i tempi dei servizi e la sostenibilità ambientale;
• promuove e favorisce l'aggregazione di tutti i dipendenti degli enti locali dell'area bolognese in un'unica comunità professionale metropolitana anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie che favoriscano spazi virtuali di lavoro condiviso (intranet metropolitana, identità digitale unica dei dipendenti degli enti locali, etc.);
- visto il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della Società dell’Informazione”, e successive modificazioni, e la relativa “Agenda digitale dell'Xxxxxx-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government”).
Ritenuto pertanto, per il raggiungimento delle suddette finalità ed obiettivi:
• di dover consolidare l’Ufficio unico federato per l’e-government ampliandone le finalità e mettendo le basi per la successiva creazione di un’unica struttura organizzativa metropolitana che assicuri lo sviluppo evolutivo, l'omogeneità e la standardizzazione nell’adozione di nuove tecnologie da parte delle amministrazioni locali bolognesi e garantisca un supporto sistematico all’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale;
• di rivedere conseguentemente l'accordo attuativo per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di e-government ad oggi vigente, avendo a mente gli obiettivi del Piano strategico metropolitano e favorendo una relazione stabile tra le strutture dedicate alle ICT dell'area metropolitana che si sono consolidate nelle Unioni di Comuni.
Tutto ciò premesso,
la Città Metropolitana di Bologna rappresentata dal Sindaco metropolitano Xxxxxxxx Xxxxxx nato a X. Xxxxx Xxxxx Vetere (CE) il 14/02/1955 e domiciliato per la sua carica in xxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxxxxx;
l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Xxxxxx, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Granarolo dell'Xxxxxx il 1/11/1960 e domiciliato per la carica in Xxx Xxx Xxxxxx x. 000 - Xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxx,
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx,
l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Xxxxxx, Pianoro) rappresentata dalla Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Bologna il 29/01/1971 e domiciliata per la carica in viale Risorgimento n. 1 - Pianoro,
l'Unione Reno Galleria (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a San Xxxxxx in Casale il 4/08/19763 e domiciliato per la carica in via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano,
l'Unione Terre d’Acqua (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Bologna il 1/10/1960 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Castiglione dei Pepoli il 21/11/1977 e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 0 – Vergato,
il Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Xxxxxx Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dalla Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Imola il 22/01/1972 e domiciliata per la carica in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – Imola,
il Comune di Alto Reno Terme rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Granaglione (Bo) il 12/10/1947 e domiciliato per la carica presso il Comune in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00,
il Comune di Molinella rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 9/11/1982 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
x. 0,
il Comune di San Xxxxxxx di Savena rappresentato dalla Sindaca Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Bologna il 19/07/1982 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxx
x. 0,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo ha ad oggetto il consolidamento e lo sviluppo della collaborazione fra le parti per la definizione, l'implementazione e il controllo delle politiche di e-government dell'area metropolitana bolognese attraverso la conferma del modello organizzativo federato di uffici di cui alle premesse. L'accordo ha altresì ad oggetto la disciplina dell'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico da parte della Città metropolitana a favore degli enti locali dell'area bolognese.
3. Con il presente accordo le parti perseguono le seguenti finalità:
a) attuare nell'area metropolitana le disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione
digitale intensificando l'utilizzo delle nuove tecnologie per raggiungere livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
b) migliorare il rapporto con il cittadino semplificando le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie e la loro diffusione mediante azioni dirette al superamento del digital devide;
c) promuovere, presso le Unioni, anche attraverso le funzioni di centrale di committenza unica, l'utilizzo delle medesime soluzioni tecnologiche nell'area metropolitana per la massima economicità e omogeneità;
d) contribuire alla creazione di un'unica comunità professionale metropolitana costituita da tutti i dipendenti degli enti locali dell'area bolognese attraverso l’assegnazione di un’identità digitale unica del dipendente e l'acquisizione di altri strumenti atti a definire un unico spazio virtuale di lavoro;
e) dare continuità nell’erogazione dei servizi in modalità digitale, attualmente in essere, che si appoggiano su un'infrastruttura tecnologica gestita a livello metropolitano e implementare nuovi servizi da erogare agli enti locali dell'area;
f) dare continuità al rilascio agli enti locali dell'area di strumenti atti a sviluppare le politiche di e-government e informatizzare l'azione amministrativa (firme elettroniche, posta elettronica certificata, etc.);
g) maturare un maggiore potere contrattuale nei confronti della possibile offerta di mercato su ambiti individuati e condivisi;
h) conservare, presso un'infrastruttura tecnologica gestita a livello metropolitano, le banche dati degli enti allo scopo di garantirne la sicurezza, la massima disponibilità e la corretta gestione per abilitare l’erogazione dei servizi telematici, a supporto sia dei processi e procedimenti interni agli Enti che dei servizi on-line per i cittadini e le imprese. Questa infrastruttura tecnologica sarà progettata e realizzata in coerenza con le indicazioni nazionali (Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) e regionali (Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della Società dell’Informazione”, e successive modificazioni, e la relativa “Agenda digitale dell'Xxxxxx-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government”).
3. L'adesione all'accordo delle parti interessate può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dell'accordo stesso.
4. La Città metropolitana, sentito il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 2 comma 4, propone per orientamento annualmente all'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 32 dello
Statuto, un programma delle attività da svolgere in linea con le finalità di cui al presente articolo e contestualmente il rendiconto dei risultati raggiunti l'anno precedente.
Articolo 2 - Forma organizzativa
1. Le Unioni e i singoli Comuni non associati, si avvalgono, per le finalità di cui al presente accordo, degli uffici tecnici e amministrativi del Settore strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali della Città metropolitana ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese” e dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento di organizzazione della Città metropolitana di Bologna.
2. Tali uffici, anche in collaborazione con altre strutture organizzative della Città metropolitana, costituiscono il perno del sistema federato per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 (Ufficio Centrale Federale).
L'ufficio centrale federale eroga i servizi previsti dal presente accordo di cui all'articolo 3 nelle modalità specificamente concordate fra le parti.
3. Presso ogni Unione di Comuni/Comune non associato opera un servizio appositamente dedicato alle politiche di e-government e ICT con un referente individuato ai fini di quanto previsto dal presente accordo (Uffici Decentrati Federati), preferibilmente coincidente con la figura del Responsabile della transizione digitale (RTD).
4. E' istituito, quale forma di integrazione fra l' ufficio centrale e uffici periferici, il tavolo metropolitano di coordinamento delle politiche di e-government coordinato dal Responsabile della transizione digitale (RTD) della Città metropolitana di Bologna o suo delegato e composto dai referenti di cui al comma precedente. Il tavolo si riunisce quadrimestralmente e ogni volta in cui sia richiesto da uno dei referenti. Le riunioni possono svolgersi anche in remoto tramite l'ausilio di appositi strumenti telematici. Dei lavori del tavolo, il coordinatore riferisce periodicamente all'Ufficio di Presidenza.
5. Le parti concordano di evolvere la presente collaborazione istituzionale, avviando uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune metropolitano ai sensi dell'articolo
2 comma 2 della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”. Il programma, di cui all'articolo 1 comma 4, indica annualmente lo stato di avanzamento di tale studio, da concludersi in ogni caso entro la data di scadenza di cui all'articolo 6.
Articolo 3 - Impegni delle parti
1. La Città metropolitana di Bologna si impegna a:
• promuovere, nell'ambito del tavolo di cui all'articolo 2 comma 4, le attività necessarie al raggiungimento delle finalità del presente accordo ed in generale gli obiettivi del Piano strategico metropolitano in materia di politiche di e-government;
• assistere, con proprio personale tecnico-amministrativo, i lavori del tavolo di cui all'articolo 2 comma 4;
• erogare, secondo modalità tecniche indicate in apposita determinazione dirigenziale, i servizi relativi a Information and comunication technology - ICT, a richiesta delle Unioni e dei Comuni non associati. I Servizi attualmente erogati sono:
• Servizi demografici on-line,
• Posta elettronica certificata,
• Servizi legati all'installazione di un unico applicativo per la gestione della posta elettronica semplice, manutenzione e assistenza evolutiva nel suo utilizzo,
• Firma digitale,
• Certificati SSL;
• mettere a disposizione le infrastrutture tecnologiche necessarie a garantire i servizi di cui al punto precedente ed assistere gli enti locali nel loro impiego ed utilizzo con proprio personale nell'ambito dell'orario di lavoro e di servizio previsto;
• progettare, sviluppare ed erogare nuovi servizi ICT, in base a quanto stabilito nel programma di cui all'articolo 1 comma 4 e di documenti tecnici dettagliati che saranno condivisi e formalizzati tra gli enti interessati;
• possibilità di fungere da centrale unica di committenza per gli acquisti delle tecnologie necessarie all'attuazione del programma.
2. Le Unioni di Comuni ed i Comuni non associati si impegnano a:
• contribuire al raggiungimento delle finalità del presente accordo nei modi e nei tempi stabiliti nel programma annuale di attività previsto di cui all'articolo 1 comma 4;
• richiedere ex novo o confermare la volontà di accedere ai servizi di cui al comma 1 e a quelli nuovamente definiti, entro il 30 ottobre di ogni anno solare;
• versare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno solare i contributi ai costi dei servizi fruiti come indicato all'articolo 4;
• partecipare, con il proprio referente, alle riunioni del tavolo di cui all'articolo 2 comma 4;
• contribuire al consolidamento e allo sviluppo del presente accordo anche mediante lo
studio di possibili ipotesi di evoluzione della collaborazione in ufficio comune metropolitano;
• proporre e contribuire alla definizione di ulteriori servizi da erogare a livello metropolitano.
Articolo 4 - Risorse
1. L'ufficio centrale federale, di cui all'articolo 2 comma 2, è dotato di personale della Città metropolitana che svolge le attività di cui al presente accordo nell'ambito della funzione fondamentale di promozione e coordinamento delle politiche di e-government.
2. L'ufficio centrale federale, di cui all'articolo 2 al comma 2, svolge le funzioni di assistenza al tavolo di coordinamento delle politiche di e-government di cui all'articolo 2 comma 4.
3. La Città metropolitana mette a disposizione le risorse strumentali necessarie allo svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente accordo. Le spese di investimento iniziale per le licenze d'uso e quelle di gestione, manutenzione dei software necessari all'erogazione dei servizi di cui al presente accordo sono ripartite in base ad apposito piano di riparto, che sarà approvato con determinazione dirigenziale della Città metropolitana nel quale sarà indicata l'ipotesi annuale di ripartizione, insieme al programma annuale delle attività di cui all'articolo 1 comma 4.
4. Le Unioni e i Comuni non associati si impegnano a contribuire ai costi di gestione dei servizi direttamente richiesti per un importo indicato nella determinazione dirigenziale di cui al comma precedente.
Articolo 5 - Tutela dei dati personali
1. Ciascun Ente parte del presente accordo, è titolare dei dati trattati per le finalità istituzionali.
Articolo 6 - Durata dell'accordo e recesso
1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. È possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
2 allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
2. È ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.
Articolo 7 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista solo in caso d'uso.
Allegato 1: prescrizioni responsabile tutela di dati personali
3 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente
Allegato 1
Accordo per il trattamento di dati personali
Il presente documento costituisce parte integrante dell'accordo siglato tra gli enti e la Città metropolitana di Bologna, designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del RGDP e dell'art. 7 del Regolamento metropolitano.
1. Premesse
Il presente accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai successivi allegati, anch'essi parti integranti e sostanziali dell'atto:
- allegato a: Glossario
- allegato b: Appendice “Security”
Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Città metropolitana di Bologna
2.1 La Città metropolitana, relativamente a tutti i dati personali che vengono trattati in base all'accordo garantisce che:
• tratta tali dati solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto dell'accordo e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dalle parti;
• non si trasferiscono i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
• non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è indicato nell'accordo, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
• prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà le altre parti se a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita, si ponga in violazione della normativa applicabile.
2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, la Città metropolitana si obbliga ad adottare:
• procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate alle parti dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
• procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta delle parti, dei dati personali di ogni interessato;
• procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta delle altre parti;
• procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta delle altre parti.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire alle parti cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalle parti, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del RGDP, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta delle altre parti, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex artt. 35 del RGDP e 11 del Regolamento metropolitano che le parti ontenderanno esperire sui trattamenti che rivelano, a loro insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l’elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell’ambito dell’incarico affidato, funzioni di amministratori di sistema unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dalle altre parti sui trattamenti di dati personali cui concorre la Città metropolitana assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 La Città metropolitana dovrà consentire alle altre parti, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle politiche di privacy by design e by default adottate dalle altre parti e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati).
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso, il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 La Città metropolitana, nell’eventualità di affidamento di attività oggetto dell'accordo attuativo, subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta delle parti, la Città metropolitana dovrà provvedere a che ogni Sub- Responsabile sottoscriva direttamente con loro un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, la Città metropolitana si assume la responsabilità nei confronti delle parti per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che la Città metropolitana abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea
7.1 Gli enti non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 La Città metropolitana provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente accordo al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dalle altre parti, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
8.2 Alla scadenza del'Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione delle parti, essere distrutti o restituiti, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà delle parti medesime con oneri in capo alla Città metropolitana.
9. Audit
9.1 La Città metropolitana si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica.
9.2 La Città metropolitana consente, pertanto, l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub- Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.4 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 5 del RGDP (con esclusione della lett. e), le parti possono recedere dall'accordo.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
Nei limiti della normativa applicabile, la Città metropolitana o qualsiasi sub-Responsabile informa senza alcun indugio le parti di qualsiasi:
• richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine;
• istanza ricevuta da soggetti interessati.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 La Città metropolitana, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del RGDP, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata alle parti interessate nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:
• descrivere la natura della violazione dei dati personali;
• le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
• i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
• la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
• una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, comprese, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
11.2 La Città metropolitana deve fornire tutto il supporto necessario ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con gli enti, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. La Città metropolitana non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto delle altre parti.
12. Responsabilità e manleve
12.1 La Città metropolitana tiene indenne e manleva le altre parti da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o collegata a una qualsiasi violazione da parte della Città m. stessa delle disposizioni contenute nel presente accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, la Città metropolitana:
• avverte prontamente ed in forma scritta l’Ente interessato al reclamo;
• non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con tale Ente;
• non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
• fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
* * * * *
Allegato a)
GLOSSARIO
Garante per la protezione dei dati personali: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
RGDP: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.
Codice: D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati person ali e ss.mm.ii., recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Regolamento metropolitano: il Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, adottato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 45 in data 14 novembre 2018.
Normativa Applicabile: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali,
incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento Ue 2016/679 ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.
Appendice Security: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, che possono dallo stesso essere aggiornate ed implementate di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo.
Reclamo: si intende ogni azione o segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un suo Responsabile del trattamento.
Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Allegato b)
Appendice Security
L’Ente deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.
Tali misure sono descritte all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xxx.
ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE FRA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E COMUNI NON ASSOCIATI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI E-GOVERNMENT NONCHE' L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ICT (information and communication tecnology) ( PG del 13/07/2020 fascicolo 2.12.3/6/2019 ) | ||||
ENTE | ATTO DELIBERATIVO | Ns. PG in entrata | firmatario dell'accordo | data firma |
Città metropolitana di Bologna | Atto del Sindaco metropolitano n. 132 PG 45841 del 24/07/2019 | - | Xxxxxxxx Xxxxxx | 11/09/2019 |
Nuovo Circondario Imolese | Delibera di Giunta n. 77 del 18/12/2019 | 11367 del 25/02/2020 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | 27/02/2019 |
Unione Appennino Bolognese | Delibera di Giunta n. 7 del 2/03/2020 | 30847 del 19/06/2020 | Xxxxxxxx Xxxxxx | 26/06/2020 |
Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia | Delibera di Giunta n. 95 del 7/10/2019 | 59845 del 15/10/2019 | Xxxxxxx Xxxxx | 21/10/2019 |
Unione Reno Galliera | Delibera di Giunta n. 97 del 24/9/2019 | 59176 del 11/10/2019 | Xxxxxxx Xxxxxxx | 14/10/2019 |
Unione Savena Idice | Delibera di Giunta n. 5 del 17/01/2020 | 3707 del 22/01/2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 27/01/2020 |
Unione Terre d'acqua | Delibera di Giunta n. 1 del 20/01/2020 | 30780 del 19/06/2020 | Xxxxx Xxxxxxxx | 19/06/2020 |
Unione Terre di Pianura | Delibera di Giunta n. 62 del 24/09/2019 | 59467 del 14/10/2019 | Xxxxxxxxxx Xxxxx | 17/10/2019 |
Comune di Alto Reno Terme | Delibera di Giunta comunale n. 189 del 26/11/2019 | 33440 del 02/07/2020 | Xxxxxxxx Xxxxx | 06/07/2020 |
Comune di Molinella | Delibera di Giunta comunale n. 154 del 20/09/2019 | 56090 del 29/09/2019 | Xxxxx Xxxxxxxxx | 12/10/2019 |
Comune di San Xxxxxxx di Savena | Delibera di Giunta comunale n. 76 del 27/05/2020 | 32725 del 30/06/2020 | Xxxxxxxx Xxxxx | 01/07/2020 |