PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD E BUONI CARBURANTE 2 - CIG 05235807E0
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD E BUONI CARBURANTE 2 - CIG 05235807E0
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Responsabile del Servizio Strategie di Acquisto, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
API Anonima Petroli Italiana X.xX., sede legale in Roma, via Salaria, 1322, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 00441670585, P. IVA0089386105, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Salaria, in persona del procuratore speciale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti da procura speciale n. 59605 del 17 novembre 2010 autenticata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Roma (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, con gli sconti, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
d) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 04/08/2010;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
d) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna. Nel caso dei buoni carburante l’Ordinativo di Fornitura coincide con la Richiesta di Consegna;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura e dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all’Art. 11 Modalità e termini di
esecuzione della fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a erogare carburante per autotrazione (benzina super senza piombo – EN228 ultima edizione; gasolio autotrazione – EN590 ultima edizione; gpl – EN589 ultima edizione) mediante le fuel card e/o buoni carburante, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 4.350.657,50 IVA ed ACCISA inclusa.
3. Qualora non fosse possibile il rifornimento di gpl tramite emissione di fuel card, il Fornitore si accorderà con l’Amministrazione contraente per l’emissione e il pagamento dello stesso.
4. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e/o buoni carburante, la cui durata si estende fino al 24^ mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti presenti sul territorio della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx (X.X. x. 00 del 2004) avranno la medesima scadenza. Nel caso di buoni carburante l’Ordinativo di Fornitura coincide con la Richiesta di Consegna. L’Amministrazione contraente compila l’Ordinativo di Fornitura inserendo, nel caso di fuel card, il quantitativo di carburante espresso in Litri e nel caso di buoni carburante l’importo in euro da accreditare al Fornitore per l’acquisto. In entrambi i casi quanto inserito nell’Ordinativo è impegnativo per le singole Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere al Fornitore una riduzione o un aumento del quantitativo stesso pari al 20%, salvo che nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura stesso, si verifichino delle modifiche tali da non consentire l’acquisto di quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Amministrazione ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all’Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Amministrazioni contraenti. In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.
5. Nell’Ordinativo di Fornitura per quanto riguarda le fuel card ciascuna Amministrazione contraente deve altresì indicare il numero delle fuel card richiedenti, ed inviare un documento allegato riportante le targhe ed i nominativi a cui abbinare e/o intestare le stesse e rispettivamente la tipologia di carburante per la quale ciascuna fuel card deve essere attiva. Una volta inserito il quantitativo di carburante espresso in Litri per tipologia di carburante, il sistema determinerà (moltiplicando per i prezzi unitari inseriti in offerta economica) l’importo in euro che va a scalare l’importo massimo spendibile della Convenzione.
6. Nell’Ordinativo di Fornitura, per quanto riguarda i buoni carburante, ciascuna Amministrazione contraente deve indicare il numero di buoni carburante da ricevere in un’unica consegna per tipologia e l’importo in euro che va a scalare l’importo massimo spendibile della Convenzione.
7. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
8. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel
rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
9. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni con l’indicazione del quantitativo di carburante, di fuel card e di buoni carburante, dell’importo calcolato in euro ed in allegato l’indicazione delle targhe, dei nominativi a cui intestare/abbinare le stesse, la tipologia di carburante per le quali ciascuna deve essere attivata, nonché il luogo di consegna ed il nominativo del referente incaricato per la ricezione.
2. L’Amministrazione contraente è tenuta ad emettere più Ordinativi di Fornitura nel corso della durata della Convenzione, ogni qualvolta abbia intenzione di acquistare buoni carburante, in cui voglia disporre di ulteriori fuel card e/o incrementare il quantitativo di litri di carburante erogato.
3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
API Anonima Petroli Italiana SpA c/o Numero Blu c.a. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxx,
x. 0, 00000 Xxxx, telefono n. verde 000.00.00.00 ovvero mediante fax al numero dedicato 02.30.13.09.
5. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
6. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni contraenti nelle singole Richieste di Consegna debbono specificare le quantità delle fuel card e/o dei buoni carburante
da consegnare, i luoghi di consegna ed il nominativo del referente incaricato per la ricezione. Gli Ordinativi di Fornitura e le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
7. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Consegna. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 9, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e negli Atti di gara anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
b) garantire che il carburante erogato risponda ai requisiti previsti dalle norme di legge indicate nel Capitolato tecnico e da qualsiasi altra disposizione vigente in materia al momento dell’erogazione della fornitura;
c) garantire, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, la consistenza numerica delle stazioni di servizio abilitate all’accettazione delle fuel card e dei buoni carburante dichiarate in xxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
d) ad accordarsi con le Amministrazioni contraenti per l’emissione ed il pagamento di gpl, qualora il Fornitore non fosse in grado di consentire il rifornimento tramite fuel card;
e) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna delle fuel card ed i relativi codici PIN in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare le fuel card ed i relativi codici PIN con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico negli uffici indicati dalle Amministrazioni contraenti.
2. La consegna di ciascun bene negli uffici indicati dalle Amministrazioni contraenti ed ai referenti incaricati per la ricezione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco.
3. Il Fornitore deve effettuare la consegna negli uffici dell’Amministrazione contraente, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi per i buoni carburante ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi per le fuel card a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. Il Fornitore si impegna ad attivare e rendere operative le fuel card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
4. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione nel più breve tempo possibile e attivando le fuel card entro 15 (quindici) giorni lavorativi ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi i buoni carburante dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
5. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
6. Il documento di trasporto deve essere in duplice copia riportante la descrizione della fornitura (quantità di fuel card richieste, codici segreti PIN, numero dei buoni carburante, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data della Richiesta di Consegna, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato.
7. La firma all’atto del ricevimento della merce indica quindi la mera attestazione della consegna del materiale e non l’accettazione.
8. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato o in ogni caso di prodotti mal-funzionanti (fuel card), la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
10. In caso di fuel card scadute o prossime alla scadenza, l’Amministrazione contraente si impegna ad inviare al Fornitore una comunicazione per la richiesta di sostituzione o di proroga della validità della fuel card. Nel caso di sostituzione il fornitore si impegna a sostituire le fuel card entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali; nel caso di proroga il Fornitore è obbligato ad inviare una comunicazione scritta all’Amministrazione contraente entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicando i termini della nuova scadenza.
11. In caso di sottrazione o smarrimento della fuel card l’Amministrazione contraente deve denunciare, nelle successive 24 ore, il fatto alle Autorità competenti dandone pronta comunicazione, a mezzo fax, al Fornitore, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituirla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione ed a non addebitare all’Amministrazione alcuna spesa sostenuta, successivamente all’invio di detta comunicazione. Il Fornitore non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per la sostituzione della carta sottratta o smarrita. Le fuel card sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.
12. In caso di buoni carburanti scaduti o prossimi alla scadenza, l’Amministrazione contraente si impegna ad inviare al Fornitore una comunicazione per la richiesta di sostituzione o di proroga della validità dei buoni carburante; tale richiesta può essere effettuata una sola volta per ciascun Ordinativo di fornitura effettuato e al massimo per il 10% di quanto ordinato. Nel caso di sostituzione il fornitore si impegna a sostituire i buoni carburante entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali; nel caso di proroga il Fornitore è obbligato ad inviare una comunicazione scritta all’Amministrazione contraente entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicando i termini della nuova scadenza.
13. La mancata sostituzione o proroga in caso di scadenza della merce sarà considerata mancata consegna. Il Fornitore non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per il ritiro e la sostituzione delle fuel card e/o dei buoni carburante.
Articolo 12 - Servizi accessori
1. Oltre alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nell’offerta presentata dal Fornitore. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:
Servizio di accesso dati su web:
Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Agenzia, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre: (1) dati di riferimento di tutte le stazioni di servizio abilitate nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx; (2) dati di riferimento di tutte le stazioni di servizio abilitate nel territorio nazionale; (3) il nominativo del referente della fornitura; (4) il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del call center; ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell’Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio del predetto materiale vengono comunicate dalla Agenzia. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni saranno visualizzate in una pagina web con i relativi sconti e termini contrattuali. In tale pagina è possibile, per le Amministrazioni contraenti: (1) scegliere le quantità e la tipologia corrispondente al prodotto da ordinare (fuel card abilitate all’erogazione di benzina super senza piombo, di gasolio per autotrazione, ad entrambi i carburanti, all’erogazione anche di gpl e buoni carburante abilitati all’erogazione di benzina super senza piombo, di gasolio per autotrazione o ad entrambi i carburanti) con il relativo sconto; (2) produrre il documento “Ordinativo di Fornitura” con l’ammontare dell’importo in euro da corrispondere al Fornitore, che andrà a scalare l’importo della Convenzione e di conseguenza l’importo massimo spendibile;
(3) inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore; (4) stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r. (per le Amministrazioni contraenti che non sono in possesso della firma digitale). Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di: (1) ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura; (2) monitorare costantemente con il database l’andamento degli Ordinativi di Fornitura.
Servizio di reportistica:
Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni: (1) nome dell’Amministrazione contraente; (2) numero dell’Ordinativo di Fornitura, generato dal Sistema cui si riferisce; (3) quantitativo richiesto/consegnato per ogni singolo prodotto per ciascuna Amministrazione contraente (numero delle fuel card richiedenti e tipologia di carburante per le quali si richiede l’abilitazione, importo complessivo della quantità di carburante indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura, importo residuo della quantità di carburante rispetto a quanto già consumato/fatturato per ciascuno Ordinativo di Fornitura, quantitativo richiesto/consegnato per ogni singolo prodotto per ciascuna Amministrazione contraente, numero dei buoni carburante richiedenti e tipologia di carburante per le quali si richiede l’abilitazione, importo complessivo della quantità di carburante indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura, importo residuo della quantità di carburante rispetto a quanto già consumato/fatturato per ciascuno Ordinativo di Fornitura) e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione.
Inoltre per la fatturazione alle Amministrazioni richiedenti il Fornitore si impegna ad inviare in fattura o in allegato una reportistica dettagliata relativa agli Ordinativi di Fornitura/Richieste di consegna.
Servizio di Call Center:
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base degli sconti riferiti all’offerta.
2. L’emissione delle fuel card è gratuita, e negli sconti riferiti all’offerta sia per le fuel card che per i buoni carburante sono considerati calcolati tutti i servizi connessi descritti nella presente Convenzione come la consegna, la sostituzione in caso di smarrimento/furto/ scadenza, la gestione delle fuel card e dei report relativi.
3. L’emissione dei buoni carburante è gratuita e negli sconti riferiti all’offerta sono considerati calcolati tutti i servizi connessi descritti nella presente Convenzione come la consegna, la sostituzione in caso di scadenza, la gestione dei report relativi.
4. Al momento del rifornimento con fuel card, il gestore della stazione di servizio deve rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi indicativi della fornitura.
5. Il prezzo addebitato nella fuel card sarà quello di vendita al pubblico all’atto del rifornimento alla pompa di servizio, ovvero quello riportato nella colonnina erogatrice (Fai da te /Self Service o Servito) scontato dell’importo euro al litro, riferito all’offerta pari ad Euro 0.0605. Lo sconto del Fai da te/Self Service applicato direttamente dal gestore della stazione di servizio si cumulerà allo sconto riferito all’offerta.
6. I corrispettivi dei Buoni carburante sono legati alle rilevazioni quindicinali dei prezzi rilevati e indicati nel sito della C.C.I.A.A di Milano relativamente a ciascuna tipologia di prodotto alla
pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio, eventuale 410/40 per il GPL). Il prezzo definitivo del carburante da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo deve essere comprensivo di ACCISA ed IVA e si deve riferire alla ultima rilevazione pubblicata e disponibile sul sito nella settimana di sottoscrizione dell’Ordinativo di Fornitura. Sul sito dell’Agenzia Intercent, nella sezione relativa alla Convenzione in oggetto, sarà pubblicato un modello di calcolo al fine di consentire la determinazione dell’importo da corrispondere al Fornitore per l’acquisizione. Nel caso in cui, durante la validità della Convenzione, non dovesse essere più possibile applicare i prezzi nazionali rilevati e riportati sul sito della C.C.I.A.A di Milano, l’Agenzia si accorderà con il Fornitore aggiudicatario per definire un’altra fonte di prezzi ufficiali a cui applicare lo sconto offerto.
7. L’importo da considerare per determinare il corrispettivo del Fornitore sarà dato dal quantitativo di buoni carburante richiesto (N) per il rapporto tra il valore nominale assegnato a ciascun buono carburante e il prezzo rilevato (Pccia_misett.i ) moltiplicato il prezzo stesso al netto dello sconto (S) fisso di Euro 0,0350 comprensivo di IVA ed ACCISA per litro di carburante, come risultante dall’Offerta Economica. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente dovrà quindi corrispondere un importo totale per prodotto pari a: ITbc = N * 10 / Pccia_misett.i * (Pccia_misett.i -S). L’importo così determinato si intenderà valido nel momento in cui l’Ordinativo emesso, mediante la piattaforma ed inviato al Fornitore, si registrerà accettato.
8. L’importo determinato dal prodotto del numero dei buoni richiesti per il valore nominale assegnato ai buoni carburante costituirà invece il valore riportato nell’Ordinativo di Fornitura e che andrà a ridurre il valore della Convenzione (importo massimo spendibile).
9. I corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
11. Gli sconti presentati in offerta ed i conseguenti corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
12. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione contraente in favore del Fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
3. Nel caso di fuel card, il Fornitore emette una fattura con cadenza mensile, a partire dai 30 giorni successivi alla data prevista di consegna e attivazione delle fuel card, con riferimento ad ogni singola fornitura di carburante erogata nello stesso periodo. Nel caso dei buoni carburante, il Fornitore emette fattura ogni volta che l’Amministrazione contraente compila un Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Consegna.
4. Nel caso di fuel card, i pagamenti potranno essere effettuati mediante Rid bancario sul conto corrente dell’Amministrazione contraente a 60 giorni dalla data di emissione della fattura e mediante bonifico bancario indirizzato al Fornitore da effettuarsi a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 231/2002, e per le Aziende Sanitarie in conformità a quanto disposto dall’art. 51 della L.R. 22/1980, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.
5. Nel caso di buoni carburante, le Aziende Sanitarie, in conformità a quanto disposto dall’art. 51 della L.R. 22/1980, nonché tutte le Amministrazioni Contraenti, effettueranno i pagamenti per le forniture a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.
6. Per le Amministrazioni contraenti, scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spetta al Fornitore, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
- dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.
30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
7. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
8. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
9. La fattura deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente. Inoltre la fattura sarà costituita da una sezione riepilogativa dei quantitativi e degli importi dovuti e da una sezione dettagliata (anche allegata alla fattura) riportante
- nel caso di fuel card: il numero identificativo della carta e/o il nominativo della persona intestataria; la targa dell’automezzo a cui è associata; la data e l’ora di ciascun rifornimento effettuato; località dell’area di servizio; tipologia e quantità del carburante rifornito; indicazione dei chilometri al momento del rifornimento; prezzo unitario del carburante erogato alla pompa (colonnina erogatrice) del “Servito o Fai da te/Self service”; importo totale del carburante al netto dell’IVA; sconto unitario dichiarato in offerta comprensivo di IVA e ACCISA; importo totale del carburante scontato al netto dell’IVA; aliquota IVA; importo complessivo IVA; importo complessivo scontato da pagare.
- nel caso di buoni carburante: i codici dei buoni carburante; il numero dei blocchetti e la tipologia dei buoni carburante; prezzo del carburante riportato sul sito della C.C.I.A di Milano in riferimento all’ultima rilevazione effettuata/pubblicata nella settimana di sottoscrizione dell’Ordinativo di Fornitura e accettato dal Fornitore; importo totale del carburante al netto dell’IVA, considerando il prezzo rilevato; lo sconto unitario dichiarato in fase di presentazione dell’offerta, comprensivo di IVA; l’importo complessivo IVA ed l’importo complessivo scontato da pagare.
10. Nel caso in cui in fattura vengano addebitati importi non riconosciuti e/o palesemente erronei, l’Amministrazione contraente si impegna ad inviare comunicazione scritta via mail e/o via fax al Fornitore, il quale è obbligato a restituire gli importi mediante storno sulla fattura immediatamente successiva alla comunicazione inviata dall’Amministrazione contraente.
11. Qualora non fosse possibile il rifornimento di gpl tramite emissione di fuel card, il Fornitore si accorderà con l’Amministrazione contraente per l’emissione e il pagamento dello stesso.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti di cui al punto precedente, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dall’Agenzia.
14. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell’Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 sono: conto corrente n. 001956117 Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000. intestato a API Anonima Petroli Italiana X.xX.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente.
8. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna e l’attivazione delle fuel card e dei relativi codici PIN e dei buono carburante, negli uffici dell’Amministrazione contraente, di cui all’articolo 11 comma 3 e 4, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a € 200,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni. Superato tale termine, l’Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle fuel card contestate o buoni carburante ritenuti non idonei, di cui all’articolo 11 comma 9, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 al giorno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle fuel card scadute e/o prossime alla scadenza, smarrite e/o sottratte, di cui all’articolo 11 comma 10 e comma 11, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 al giorno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione e/o proroga di validità di buoni scaduti e/o prossimi alla scadenza, di cui all’articolo 11 comma 12, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 al giorno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la ricezione della comunicazione di proroga di validità delle fuel card scadute e/o prossime alla scadenza, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 al giorno.
6. Per ogni mese di ritardo dello storno da effettuare in fattura, rispetto al termine stabilito, l’Amministrazione contraente applica una penale pari a Euro 200,00.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica e per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dall’Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L’Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della
Agenzia di importo pari al 10% dell’importo massimo spendibile eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 - Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
g) qualora presso le Amministrazioni contraenti, nel corso della durata dell'ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.
3. Nei casi di risoluzione da parte delle Amministrazioni contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 22 - Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Subappalto
Il Fornitore potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi sconti, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27- Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua il Responsabile della Fornitura di Fuel Card nella Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx, e della fornitura di buoni carburante il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura Fuel Card sono: numero telefonico 000.00.00.00, numero di fax 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura di buoni carburante sono: numero telefonico 000.00.00.00, numero di fax 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 30 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33- Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo
17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).
IL FORNITORE |
Rep.n. 956
Certifico io sottoscritta Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nominata Ufficiale Rogante con atto n. 404 del 2007, che i signori:
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Bologna, il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 1954 e residente a Bologna, in via Xxxxxx Xxxxxx, numero civico 6 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
- Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma, il giorno 25/08/1974 e residente a Roma in xxxxx Xxxxxxxx x. 000, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Bologna, li ….. /….. /…….