SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMUNE DI BARESSA
Allegato F al bando approvato con Determina del Responsabile dell’Area Socio–Culturale n. 205 del 17.10.2019
SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE
E DEI SERVIZI PREVISTI
NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMUNE DI BARESSA
• Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Socio - Culturale n. del
, di indizione della procedura aperta per l’istituzione dell’albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare comunale e dei servizi previsti nell’ambito del fondo per la non autosufficienza nel Comune di Baressa, con la quale è stato approvato il bando ed i relativi allegati (Allegato A - Disciplinare per l'istituzione dell'Albo; Allegato B - Capitolato; Allegato C - Modulo di istanza - dichiarazione; Allegato D - Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP); Allegato E – Patto di integrità; Allegato F - Schema di patto di accreditamento; Allegato G - Criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dell'albo dei soggetti accreditati);
• Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Socio - Culturale n. del
, con la quale è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare comunale e dei servizi previsti nell’ambito del fondo per la non autosufficienza nel Comune di Baressa,
con riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000 ed alla L.R. 23/2005;
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA
Il Comune di Baressa, rappresentato da , in qualità di Responsabile dell’Area Socio – Culturale, codice fiscale ;
E
Il fornitore con sede legale in , in Via n. Codice Fiscale/Partita IVA legalmente rappresentato da_ ,
Pec: e mail: Tel.
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 - OBBLIGHI RECIPROCI
Il Comune di Baressa, come sopra rappresentato ed in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive il fornitore , in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare comunale e dei servizi previsti nell’ambito del fondo per la non autosufficienza nel Comune di Baressa.
A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento ed in tutti i suoi allegati e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.
Il Comune di Baressa:
• si impegna, su delegazione dei titolari dei buoni servizio, a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso all’utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte nel bando e nei suoi allegati;
• effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte nel bando e nei suoi allegati.
Il fornitore accreditato:
• a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e nei relativi allegati;
• se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi domiciliari nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;
• si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;
• si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui al capitolato, rese a favore del cittadino utente, e le tariffe previste dal bando e dal capitolato;
• qualora sia contattato direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema di accreditamento attraverso i Piani Individualizzati di cui alla L. 162/1998 a gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate nel bando e nel capitolato;
• si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede.
ART. 2 - VALIDITÀ
La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, disciplinato dal Bando di accreditamento.
Nel caso di rinnovo / proroga dell'Albo, il Comune di Baressa, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo del rinnovo / proroga.
E’ fatta salva la possibilità del Comune di revocare l’incarico qualora i servizi oggetto del presente bando dovessero entrare a far parte di una gestione associata in seno al PLUS / all’Unione dei Comuni competenti per territorio o ad altri organismi. In questo caso, il patto di accreditamento con la ditta accreditata si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del Comune di Baressa e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.
ART. 3 - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO
L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento ed in tutti i suoi allegati.
Allegato F al bando approvato con Determina del Responsabile dell’Area Socio–Culturale n. 205 del 17.10.2019
Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui al bando o di comportamento scorretto accertato nei confronti dell’utenza.
Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza domiciliare e/o educativa, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.
ART. 4 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:
• gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
• accertate irregolarità nei rapporti di lavoro con il personale impiegato;
• cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
• mancato rispetto delle tariffe orarie previste;
• mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
• gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Baressa;
• rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni al Comune di Baressa, e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
• inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui all’articolo precedente;
• impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
• perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l’accreditamento;
• il raggiungimento di un numero pari a 3 penalità.
• violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del comune di Baressa, approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 30.01.2014;
• violazione degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 190/2012, in particolare al divieto per i dipendenti pubblici che hanno seccato il loro rapporto di lavoro presso la P.A. negli ultimi tre anni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’intervento.
Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.
Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.
ART. 5 POLIZZE ASSICURATIVE
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’operatore economico accreditato.
L’operatore economico accreditato avrà, pertanto, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) e polizza per infortuni, con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro/persona/cose non inferiore a €. 1.500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del patto di accreditamento.
La ditta non sarà soggetta all’obbligo di cui al precedente punto qualora dimostri di essere in possesso di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l’operatore economico accreditato dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto della presente procedura.
La copertura assicurativa dovrà essere estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.
L'esistenza di tale polizza non libera l’operatore economico accreditato dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.
ART. 6 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.
ART. 7 - NORME DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il fornitore dichiara:
Di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baressa, approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 30.01.2014, consultabile sul sito istituzionale - amministrazione trasparente - disposizioni generali) e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi in essi contenuti da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo costituisce causa di risoluzione/decadenza della concessione;
Di avere preso visione del piano di prevenzione della corruzione approvato dalla Giunta Comunale di Baressa con deliberazione n. 14 del 21.03.2019 (si informa che il suddetto piano, il quale i partecipanti alla procedura devono dichiarare di conoscere ed essere edotti sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni contenute, è consultabile sul sito istituzionale - amministrazione trasparente);
Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGPD 2016/679
La ditta “ ” viene designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.
In ossequio alla previsione di cui all’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell’ambito del presente patto avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare comunale e dei servizi previsti nell’ambito del fondo per la non autosufficienza nel Comune di Baressa.
La ditta “ ”, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati.
La ditta “ .”, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:
Allegato F al bando approvato con Determina del Responsabile dell’Area Socio–Culturale n. 205 del 17.10.2019
Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento, anche qualora ottenga specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare per la individuazione di altro Responsabile del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile del trattamento.
Qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali del Titolare del trattamento verso un paese fuori UE senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell’ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura, dell’oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD;
il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGPD;
il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
il Responsabile del trattamento garantisce l’adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l’accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
il Responsabile del trattamento assicura l’adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all’interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all’art. 36 del RGPD;
il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall’art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del “Comune di Baressa”;
il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall’Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l’affiancamento necessario per l’esecuzione dei suoi compiti;
il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato; l’attività di verifica potrà concretizzarsi altresì attraverso la richiesta al Responsabile del trattamento di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e all’osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.
Letto, confermato e sottoscritto