COMUNE DI FAGNANO OLONA
COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
Repertorio n. 4366 del 25/05/2016
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
Con la presente privata scrittura il COMUNE DI FAGNANO OLONA con sede in XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX x.0, codice fiscale 00214240129 qui rappresentata da Arch. Xxxxxxx XXXXXXXXX nato a Varese (VA) il 07/09/1968 - cod.fiscale CVZRRT68P07L682T, quale COORDINATORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE,
in prosieguo denominato semplicemente "locatore"
CONCEDE IN LOCAZIONE
All’Azienda speciale GE.A.S.C. (Gestione Aziendale Servizi Comunali) di FAGNANO OLONA con sede legale in XXXXXXX XXXXX xxx XXXX x.00, codice fiscale 90004140126- p.iva 02379810126 qui rappresentata dal Sig. Xxxxx XXXXXXXX nato a Busto Arsizio (VA) il 08/06/1966 - cod. fiscale STLPLA66H08B300Q, quale Direttore Generale, in prosieguo denominata semplicemente “conduttrice”
che accetta l'unità immobiliare posta in comune di XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXX, costituita da un edificio al rustico avente una superficie lorda così suddivisa:
- piano terra: 280,50 mq
- autorimesse a piano terra: 77,55 mq (n. 4 posti auto)
- piano interrato: 89,94 mq
- area pertinenziale esterna: 570,38 mq
Identificativi catastali: Foglio 8 mappale 10407 sub. 2, categoria catastale
F/3, rendita = alle seguenti condizioni:
1) DURATA
La durata è di anni 6 (sei), cioè dal 01/06/2016 al 31/05/2022, e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di anni 6 (sei) in 6 anni qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 6(sei) mesi prima della scadenza della locazione, trattandosi di immobile a fini istituzionali.
Il Locatore, sin d’ora, rinuncia alla propria facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale.
La Conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della Legge 392/1978, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
2) CANONE
Il canone annuo di locazione viene tra le parti quantificato e concordato per il periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2023 (primi 7 anni) in euro 5.000,00 (cinquemila,00) mentre per il periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2028 (anni successivi) in euro 23.000,00 (ventitremila,00).
Il canone, in base all’art. 32 della Legge 392/1978 modificato dalla Legge 118/1985 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, sarà aggiornato annualmente nella misura del 75%, (o comunque nella misura massima consentita dalla Legge), dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi rispetto al secondo mese precedente a quello di decorrenza del presente contratto. Gli aggiornamenti decorreranno automaticamente, senza necessità di ulteriore richiesta del
locatore. La conduttrice pertanto rinuncia all’invio della prevista raccomandata di richiesta.
Il canone di locazione e quanto altro per Legge o consuetudine sia posto a carico della conduttrice, dovranno essere corrisposti in quattro uguali rate anticipate, scadenti il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento. Nessuna azione potrà essere intentata dalla conduttrice moroso ai sensi di Legge.
3) DESTINAZIONE
La locazione è ad uso esclusivo dell’Azienda speciale GE.A.S.C. (Gestione Aziendale Servizi Comunali) di FAGNANO OLONA; è vietato alla conduttrice di mutare tale uso, di sublocare o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte l'unità locata senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore all'eventuale mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della conduttrice. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso iure del contratto.
Ai fini di quanto previsto negli artt. 34-35-37 e seguenti della Legge 392/1978 e sue modificazioni, la conduttrice dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
L’immobile ricade nel vigente P.G.T. all’interno del Piano dei Servizi - Elaborato “P.d.S. 1.0 - Valutazioni e determinazioni del Piano dei Servizi” regolamentato all’art. “Classificazione dei servizi a scala comunale”.
Le destinazioni (non residenziale) ammesse sono le seguenti:
- servizi in genere per i cittadini
- servizi per l’istruzione e la formazione di base
- servizi sanitari e socio-assistenziali di base
- servizi per il gioco e lo sport
- servizi a verde e per il tempo libero
- servizi per il culto e attività connesse
- servizi di rilevanza territoriale.
L’attività che verrà svolta è attività strumentale per l’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali ai sensi dell’art.114 del D.lgs 267/2000 che disciplina le aziende speciali, dunque compatibile con le destinazioni d’uso ammesse sopra riportate.
4) CESSIONE CONTRATTO E SUBLOCAZONE
È fatto espresso divieto alla Conduttrice, salvo espressa autorizzazione scritta della Locatrice, di sublocare, di cedere ad altri il contratto, o di concedere in comodato – in tutto o in parte – gli spazi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. per fatto e colpa della Conduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dal Locatore.
È fatto salvo il disposto dell’art. 36 della legge n. 392 del 27 luglio 1978; in quest’ultima ipotesi la Conduttrice dovrà comunque dare comunicazione scritta della cessione o locazione dell’azienda alla Locatrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e resterà in ogni caso obbligata in solido con il terzo subentrante per tutte le responsabilità originate dal presente contratto di locazione; la suddetta comunicazione dovrà essere eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessione o affitto dell’azienda e dovrà essere altresì accompagnata da una copia dell’atto di cessione o
affitto dell’azienda.
5) LAVORI
Il Locatore concede, fin d’ora, il proprio consenso alla Conduttrice che si impegna ad eseguire i lavori per il conseguimento dell’agibilità e per l’attività prevista come da progetto presentato in data 07.04.2016 (prot. com.le n. 6938 del 07.04.2016).
Sono a carico della Conduttrice tutti i costi di cui al punto precedente; i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e sotto l’osservanza delle norme edilizie vigenti e sotto il controllo del Locatore.
I lavori ed il conseguimento dell’agibilità dovranno terminare entro 1 anno dalla stipula del contratto.
Le opere realizzate dalla Conduttrice saranno gratuitamente acquisite dal Locatore. Eventuali altri lavori, previa autorizzazione del Locatore, eseguiti nel corso del contratto saranno acquisiti gratuitamente dal proprietario senza che nulla sia dovuto alla conduttrice.
6) INADEMPIMENTI
Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini indicati, del canone d'affitto, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone ed indipendentemente dall’esistenza del deposito cauzionale, produrrà la risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa della conduttrice ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre al pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il ritardato pagamento del canone o delle quote per gli oneri accessori comporterà, per la conduttrice, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti e comunque mai superiore a
quello che sarà indicato dagli enti preposti come “tasso di usura”, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.
7) STATO DEI LOCALI
I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex art. 1575 Codice Civile, salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dall'inizio della locazione.
Gli impianti di riscaldamento e condizionamento, una volta realizzati, saranno autonomi e i costi per la gestione degli stessi (manutenzioni e consumi) è a totale carico della conduttrice; alla fine della locazione dovrà restituire i libretti di conduzione delle caldaie aggiornati a termini di legge. L’attestato di prestazione energetica verrà prodotto una volta terminati i lavori di completamento e sarà a carico della conduttrice.
8) INNOVAZIONI E MIGLIORIE
E' proibito alla conduttrice, senza preventivo consenso scritto del locatore, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi od infissi nei muri; di gettare negli apparecchi sanitari, negli acquai, nei lavandini o negli immondezzai materie che ne ostruiscano i tubi; di collocare casseforti od altri oggetti di peso eccessivo, di esporre cartelli, insegne o targhe senza il permesso scritto del locatore e degli enti preposti.
9) MANUTENZIONE
Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 Codice Civile, sono a carico della conduttrice, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà alla Conduttrice qualora questi non vi
provveda tempestivamente, con fatturazione del relativo costo direttamente intestata alla conduttrice. Saranno a carico della Conduttrice tutte le utenze (a titolo esemplificativo acqua, luce, gas, ecc.) e le manutenzioni ordinarie all’immobile. Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere necessarie all’ultimazione dell’immobile è a carico della conduttrice per tutta la durata della locazione.
Il locatore potrà eseguire riparazioni necessarie, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo alla conduttrice, anche se questi, per effetto di esse, subisca disagi e fastidi per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 Codice Civile.
10) GARANZIA
La conduttrice è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi per i danni derivati da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi, ecc. e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.
Pertanto la conduttrice si obbliga ad assicurare l'immobile locato contro i danni dell'incendio e della responsabilità civile, esteso anche ai confinanti, per tutta la durata del contratto a valori reali aggiornati. La conduttrice si obbliga ad assicurare l'immobile locato contro i danni che possono essere provocati dalla sua presenza come esercente della sua attività. Per tali assicurazioni produrrà, annualmente, al locatore, fotocopia dell'avvenuto versamento.
La conduttrice esonera il locatore per ogni danno potesse derivargli per fatto e colpa di terzi e per qualsivoglia interruzione di servizi dello stabile.
11) VISITA DELL’IMMOBILE
La conduttrice si obbliga a lasciar visitare ogni giorno dalle ore 14,00 alle 16,00 i locali affittati a partire dal primo giorno dell'ultimo anno di locazione a chiunque fosse in trattativa per la nuova locazione o per l'acquisto, sotto pena del risarcimento dei danni e fatta salva la facoltà del locatore, o suo procuratore, di visitarli in ogni tempo, con preavviso, allo scopo di verificarne il modo d'uso.
12) ELEZIONE DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini di competenza a giudicare, la conduttrice elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
13) SPESE
Le spese di registro del presente contratto e delle sue rinnovazioni, sono a carico dei contraenti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, mentre le spese di bollo e di esazione e quietanza, sono a carico della conduttrice.
In caso di recesso o di risoluzione anticipata in caso di inadempimenti del presente contratto da parte della conduttrice, questi si impegna a versare al locatore il corrispettivo in vigenza dovuto all'Agenzia delle Entrate per la risoluzione anticipata del contratto.
14) ATTESTATO ENERGETICO
La conduttrice consegna al locatore, una volta terminati i lavori, la documentazione relativa alle certificazioni di tutti gli impianti e l’attestato
prestazione energetica.
15) AUTORIZZAZIONE
La conduttrice autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali, compreso il numero di telefono, in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D. Lgs. 196/03).
16) RINVIO
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazione.
17) DOMANDA DI CONCILIAZIONE
Per qualunque contestazione relativa al presente contratto, dovrà essere inviata domanda di conciliazione a uno degli organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale la controversia.
Il presente contratto è composto da numero 8 pagine e righe 13. Letto, confermato e sottoscritto.
Fagnano Olona, 25 maggio 2016 IL LOCATORE
IL COORDINATORE DEL SETTORE AVORI PUBBLICI & AMBIENTE
ARCH. XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 IL CONDUTTORE
DIRETTORE GENERALE AZIENDA SPECIALE GE.A.S.C. SIG. XXXXX XXXXXXXX
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
A norma degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune
accordo, previa lettura di tutte le clausole contenute nel presente contratto e con particolare riguardo alle n1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n. 10, n.11, n.12, n. 13, n. 14, n 15, n. 16, n.17 dichiarano di espressamente approvarle reietta ogni eccezione ed istanza.
Letto, confermato e sottoscritto. Fagnano Olona, 25 maggio 2016 IL LOCATORE
IL COORDINATORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE
ARCH. XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 IL CONDUTTORE
DIRETTORE GENERALE AZIENDA SPECIALE GE.A.S.C. SIG. XXXXX XXXXXXXX
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005