PALERMO – 17 febbraio 2022
PALERMO – 17 febbraio 2022
Dipartimento della Funzione Pubblica
FOCUS GROUP
Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.lgs. n. 50/2016)
GLI ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP E GLI ACQUISTI SU MEPA
Relatore: Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
OBBLIGO ACQUISTI CONSIP
L’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 stabilisce che :
• Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.
• Le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
• La pregnanza di tali obblighi risulterebbe rafforzata dall'articolo 11, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'), secondo cui : «Ove non si ricorra
alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale».
ATTENUAZIONE OBBLIGO ACQUISTI CONSIP
Successivamente, però, l’art. 1, comma 1, Del D.L. 95/2012, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 154, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha stabilito che :
«i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Xxxxxx S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa
non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».
GIURISPRUDENZA SU ATTENUAZIONE OBBLIGO ACQUISTI CONSIP
La giurisprudenza ha confermato tale indirizzo normativo, statuendo che : «Fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro».
Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario'), a tenore del quale "la disposizione del primo periodo del presente comma il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da C. s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza". Cons. Stato, Sez. V, 28/03/2018, n. 1937.
CONVENZIONI CONSIP E PREZZI DI MERCATO
Domanda
Se comunque ci si rivolge a CONSIP a un prezzo superiore rispetto a quello reperibile sul mercato, si incorre a responsabilità di qualche tipo?
Risposta
No. Il ricorso alle convenzioni – quadro CONSIP esonera la stazione appaltante dall’onere di verifica
dei prezzi di mercato.
L'adesione alle convenzioni Consip adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica, sicché non sussiste, a carico della amministrazione che vi aderisce, un onere di istruttoria in ordine alla economicità dei parametri prezzo-qualità contenuti nella convenzione Consip. Al contrario, una specifica motivazione sulla convenienza occorra quando l'amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l'Ente pubblico dovrà in tal caso far constare l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 12/10/2020, n. 1597).
OBBLIGO ACQUISTI CONSIP PER DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, autoveicoli, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai sensi del D.M. Ministero
dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015.
DEROGHE OBBLIGO ACQUISTI CONSIP PER DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per
cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
TRASMISSIONE ALL’ANAC DEI CONTRATTI IN DEROGHE A OBBLIGO ACQUISTI CONSIP PER DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Tutti i contratti stipulati in deroga per le categorie merceologiche speciali devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
GIURISPRUDENZA OBBLIGO ACQUISTI CONSIP
Di norma si rinvengono in sede di centralizzazione le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni di travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione. Cons. Stato, 19/06/2019, n. 4190.
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull' esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell' esecuzione sul luogo dell' esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescr
PROCEDURA IN DEROGA OBBLIGO ACQUISTI CONSIP
Domanda
• Ai fini della considerazione dei parametri CONSIP, è facile verificare le condizioni di prezzo più favorevoli, ma come si stabilisce oggettivamente la qualità uguale o superiore?
Risposta
• Proprio per evitare aggiramenti della norma che prevede l’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP,
l’art. 1, c. 510 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che:
«Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull' esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell' esecuzione sul luogo dell' esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescr
LIMITI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
CASO/1
Con Det. n. 14. del 14 gennaio 2019, la Regione Liguria ha bandito la gara per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti delle strutture sanitarie liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Nel frattempo, CONSIP spa ha bandito la convenzione M. II-Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per edifici in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni sanitarie, articolata in 16 lotti. La società A. srl il 30.09.2016 ha ottenuto l'aggiudicazione, in XXX, xxx xxxxx x. 0 del bando pubblicato da C. spa, riguardante le Regioni Liguria e Toscana.
Il 30.07.2019, la società A. ha inviato una nota alla Regione, con lo scopo d'illustrare le condizioni della convenzione M. II e dimostrare come fossero più convenienti rispetto a quelle che l'Amministrazione avrebbe ottenuto all'esito della gara in corso.
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull' esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell' esecuzione sul luogo dell' esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescr
LIMITI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
CASO/2
La Regione ha svolto un'analisi dei parametri di prezzo e di qualità della convenzione CONSIP, dalla quale è emerso che sotto il profilo tecnico i due contratti, pur con rilevanti affinità, perseguono scopi diversi e solo parzialmente paragonabili. Essi solo parzialmente si conciliano con l'ottenimento delle prestazioni di cui le SSL necessitano.
La società A. srl sostiene che la Regione abbia errato nel ritenere "impraticabile" l'adesione alla convenzione C. e omesso di considerarne i vantaggi.
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull' esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell' esecuzione sul luogo dell' esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescr
LIMITI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
SOLUZIONE/1
La scelta della Regione costituisce esercizio di discrezionalità, in parte tecnica (laddove vengono raffrontate le condizioni economiche dei due capitolati), in parte amministrativa (laddove si prendono in considerazione il modello di gestione del servizio e l'opportunità di revocare una gara già bandita), la quale è sindacabile soltanto in quanto irragionevole.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 95 del 2012 (conv. in L. n. 135 del 2012), le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP spa (ovvero, secondo l'art. 1, co. 512, della legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 2015, tutte le Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, tra cui rientrano anche le Regioni) possono procedere allo svolgimento di autonome procedure "qualora la convenzione non sia ancora disponibile".
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull' esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell' esecuzione sul luogo dell' esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescr
LIMITI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
SOLUZIONE/2
Peraltro, anche nel caso in cui sia possibile ricorrere a una convenzione CONSIP, "permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro" (in questi termini, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1937 del 2018).
La decisione dell'Amministrazione di proseguire con la gara di fonda su un'analisi esauriente dei due
capitolati, è congruamente motivata e, anche sul piano sostanziale, non pare irragionevole.
Sul punto appare dirimente il fatto che il valore della convenzione sia insufficiente a soddisfare le esigenze delle strutture regionali.
T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent. 14-10-2020, n. 694
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
L’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria:
a)euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b)euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali, in cui
rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
c)euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali, compresi gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura;
d)euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e dei servizi specifici elencati all'allegato IX.
Tali soglie sono entrate in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1952/2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE.
OBBLIGO ACQUISTI MEPA
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta. Il DPR 101/2002 ha introdotto il Mercato Elettronico della P.A. quale strumento d’acquisto, utilizzabile da tutte le P.A., per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
L’art. 1 del D.L. 95/2012, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, rubricato < Riduzione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi e trasparenza delle procedure> ha stabilito – a far data dal 15 agosto 2012 ‐ la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
A tanto aggiungasi che tale violazione, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa (art. 26, comma 3, L. 488/1999).
OBBLIGO ACQUISTI MEPA > € 5.000,00
L’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
OBBLIGO ACQUISTI MEPA > € 5.000,00
Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
Domanda
Nel caso di trattativa diretta tramite il portale MEPA, pertanto con richiesta di offerta ad un’unica ditta, è necessario assumere preventivamente una determina a contrarre che contenga già l’indicazione del potenziale affidatario, l’importo a base di gara e l’oggetto del contratto? Oppure è sufficiente adottare una determina a contrarre dopo aver richiesto l’offerta, indicando così l’affidatario e l’effettivo importo di affidamento, al fine di non produrre due provvedimenti che sostanzialmente avrebbero lo stesso
contenuto?
Risposta
Ai sensi del par. 4.1.3 delle linee Guida ANAC n. 4, è possibile adottare una determina a contrarre semplificata in caso di affidamento diretto.
Pertanto è sufficiente adottare una determina a contrarre dopo aver richiesto l’offerta, indicando
l’affidatario e l’effettivo importo di affidamento.
CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO –
ART. 66
Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti.
Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
LINEE GUIDA ANAC N. 14
La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell’avvio del procedimento per la selezione del contraente.
Le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta carattere di novità. È da
escludersi l’applicazione dell’istituto nei casi di appalti relativi a prestazioni standard.
Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della commessa.
Le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l’avvio del procedimento di consultazione.
La consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che i contributi possano anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione.
Le stazioni appaltanti esaminano i contributi in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell’amministrazione, e li utilizzano per il procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
ESCLUSIONE DALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
L’esclusione avviene, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice (una
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive), laddove le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare.
LIMITAZIONE DELLA CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO
Domanda Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte limitando la partecipazione soltanto ad alcuni operatori economici ?
Risposta
Le consultazioni preliminari di mercato che, ai sensi dell'art. 66, D.Lgs. n. 50/2016, possono essere operate dalla stazione appaltante costituiscono uno strumento esplorativo, funzionale alla raccolta di informazioni utili alla successiva più consapevole redazione degli atti di selezione e a garantire una più ampia diffusione dei programmi contrattuali delle amministrazioni. Le consultazioni si articolano in un dialogo informale con attori del mercato o con soggetti esperti. Nell’ambito
delle consultazioni preliminari possono emergere dati indicativi del carattere di infungibilità di beni,
prestazioni o servizi, presupposto per il ricorso a metodi di aggiudicazione derogatori rispetto al principio di massima concorrenzialità. È tuttavia illegittima (e in tal caso autonomamente impugnabile) la consultazione preliminare che, in tema di assistenza ad apparecchiature elettromedicali complesse, limiti la consultazione ai soli operatori muniti di abilitazione rilasciata dalle aziende produttrici delle apparecchiature, in tal modo di fatto favorendo anziché avversare il fenomeno del lock-in che impedisce la concorrenza nei settori ad alta intensità tecnologica. Cons. Stato Sez. III, 23/09/2019, n. 6302
INDAGINI DI MERCATO CON RISPOSTA DI UN SOLO OPERATORE
Domanda
Se durante le indagini di mercato risponde un solo operatore si può affidare direttamente in base al costo?
Risposta
Si, se si tratta di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Altrimenti occorre comunque effettuare la procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici, a seconda della tipologia e importo di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
AVVISO PER LA PRESENTAZIONI DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Domanda
Che cos’è una manifestazione d’interesse negli appalti pubblici?
Risposta
La manifestazione d’interesse si collega in genere ad una procedura negoziata per l’affidamento di
un contratto di appalto sotto soglia.
L’avviso pubblico esplorativo, che ha per oggetto la partecipazione ad una procedura negoziata sotto soglia, è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante ed ha la funzione di indagine di mercato per la scelta degli operatori economici da invitare alla gara.
La manifestazione d’interesse può essere acquisita dalla stazione appaltante anche mediante invito a presentare manifestazione d’interesse rivolto agli operatori economici iscritti nell’elenco di operatori specializzati in un determinato campo tenuto dall’Amministrazione.
VERIFICA ALBO OPERATORI ECONOMICI
• L’art. 1, comma 17 del D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019, nel modificare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ha previsto che, ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.
• In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80. Nell'ambito della fase di selezione, la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
• Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla
stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione.
ALBO FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO
Domanda
Relativamente all’argomento delle indagini di mercato, l’art. 36 del codice prevede che in caso di procedura negoziata gli operatori economici da consultare vengono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Quali potrebbero essere le motivazioni per ricorrere ad indagini di mercato piuttosto che costituire preventivamente uno o più elenchi di operatori economici?
ALBO FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO
Risposta
Con il regolamento unico che dovrà essere emanato, saranno stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Nel predetto regolamento saranno anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le Linee Guida ANAC n. 4, al par. 5.1, prevedono che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER ALBO FORNITORI
Domanda
E, rispettivamente a ciascuna delle due eventualità, le indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, quale grado di motivazione deve essere prodotta negli atti per giustificare la scelta operata?
Risposta
Trattati di scelta di autoorganizzazione nel caso di formazione di un albo fornitori, per cui non è richiesta una particolare motivazione. Nel regolamento per il funzionamento dell’albo saranno indicate le modalità di scelta dei fornitori.
CUMULO ALBO FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO
• Domanda
• Nel caso di una stazione appaltante che si sia già dotata di elenchi di operatori economici, rimane preclusa la possibilità di effettuare indagini di mercato per un appalto se, nei suddetti elenchi, esistono operatori aventi i necessari requisiti per partecipare all’appalto?
• Risposta
• No, ma nel regolamento dell’albo fornitori dovranno essere bene indicati i criteri per la selezione degli operatori economici, anche attraverso un sistema misto di acquisizione attraverso l’albo e all’esterno, allo scopo di evitare facili elusioni della concorrenza ed aggirare il ricorso a determinati operatori
economici.
VALIDITA’ CERTIFICATI
• L'art. 1, comma 16 del D.L. n. 32/2019, conv. nella L. 55/2019, prevede la modifica dell'art. 86 del Codice con l'inserimento del comma 2-bis. In particolare, viene previsto che ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.
• Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata.
• Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati per diversi procedimenti di acquisto.
REVOCA AGGIUDICAZIONE APPALTO CENTRALE COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE
CASO/1
Con determinazione n. 82 dell’8.7.2019, il Comune di Scafati ha stabilito di avviare una procedura negoziata ex art.36, co.2, lett. b) D.lgs.n.50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali adibiti a uffici e impianti sportivi per un anno, per il tramite della centrale unica di committenza sviluppata con il Ministero delle Infrastrutture- Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata e con l’utilizzo della piattaforma di negoziazione Mepa (gestito dalla Consip S.p.A.);
– con richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. RDO) del 14.10.2019, veniva avviata la procedura in questione (base d’asta di euro 158.105,55 oltre Iva e oneri della sicurezza interferenziali pari ad euro 18.825,00 (non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– in esito allo svolgimento delle operazioni di gara, si classificava al primo posto il ricorrente, con un punteggio complessivo di 84,14;
REVOCA AGGIUDICAZIONE APPALTO CENTRALE COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE
CASO/2
Il predetto Ministero delle Infrastrutture, con nota prot.n. (...) dell'11.3.2020, comunicava che, al termine delle operazioni di gara, era stata formulata proposta di aggiudicazione della procedura de qua in favore del Consorzio ricorrente e trasmetteva quindi gli atti al Comune di Scafati, ai fini delle successive incombenze relative al prosieguo dell'iter di gara.
La Città metropolitana di Napoli, soggetto aggregatore operante nella regione Campania ai sensi della L. n. 89 del 2014 e del DPCM 11.7.2018, comunicava l'avvenuta attivazione di una procedura per lo stesso servizio, rappresentando la disponibilità del contratto quadro, ai fini dell'eventuale adesione da parte degli enti pubblici interessati, a partire dal 14.2.2020.
Con determina n. 69/2020 dell'11.6.2020, il Comune di Scafati procedeva a revocare la gara di cui alla determina n.82 dell'8.7.2019, attivata per il tramite della centrale unica di committenza con il Ministero delle Infrastrutture, e al contempo stabiliva di aderire alla Convenzione proposta dalla città metropolitana di Napoli per il triennio 2020-2022, motivando la decisione con il risparmio sulla spesa (Euro 30.568,96).
REVOCA AGGIUDICAZIONE APPALTO CENTRALE COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE
SOLUZIONE
L'adesione alla Convenzione con la Città Metropolitana di Napoli garantisce risparmi per (almeno) Euro 30.568,96, importo consistente, che di per sé giustifica la revoca degli atti della procedura attivata tramite il Ministero (cfr., in tal senso, Tar Lazio, Roma, 25.10.2018, n.10340).
Inoltre, l'art.2 del capitolato/ schema di contratto della procedura Mepa, proprio in riferimento
all'ipotesi di attivazione di analoga Convenzione da parte del soggetto aggregatore, prevedeva la
facoltà di recesso dal rapporto contrattuale, ove mai intervenuto, in qualsiasi momento e senza penalità; è agevole evidenziare che il Consorzio, con la partecipazione alla procedura Mepa, ha accettato siffatta clausola, non potendo in questa sede dolersi di una opzione espressamente prevista nella lex specialis e, in fatto, esercitata dalla stazione appaltante.
Tale circostanza risulta, a ben vedere, ex sé dirimente, in combinato disposto con la mancanza della
condizione di aggiudicatario definitivo in capo al Consorzio xxxxxxx