ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
CRITERI GENERALI
Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue.
1. Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto) potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese gravanti sulla quota forfetaria (voce B), che non dovranno essere rendicontate, e quelle relative alla diffusione dei risultati del progetto (spese per partecipazione a convegni, organizzazione di convegni e pubblicazione di libri), che, se sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto, potranno essere oggetto di una rendicontazione integrativa, fermo restando che l’insieme della rendicontazione ordinaria e della eventuale rendicontazione integrativa non potrà dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti col decreto di ammissione finanziamento;
2. il contributo ministeriale è erogato in unica soluzione anticipata come indicato nel bando;
3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MUR resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MUR sarà ricalcolato nel rispetto dei criteri più avanti indicati, e il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio;
4. tutte le voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l’obbligo di mantenere inalterati gli obiettivi scientifici individuati in sede di presentazione del progetto. Fa eccezione a tale regola la voce A.1, per la quale sarà possibile un aumento fino ad un massimo del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto per questa voce;
5. le varianti economiche che comportino un aumento del costo del progetto superiore al 25% devono essere comunicate tempestivamente al Ministero per la necessaria approvazione. Le varianti di spesa inferiori al suddetto limite saranno considerate come automaticamente ammissibili, fermo restando l’obbligo, in entrambi i casi, di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e di integrale compensazione nell’ambito del finanziamento assegnato;
6. nell’ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di comunicare al MUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno di ricevere dal MUR alcuna autorizzazione. In ogni caso il personale contrattualizzato nel progetto anche durante l’esecuzione dello stesso dovrà provvedere alla propria registrazione sul sito loginmiur, al fine di essere successivamente inserito nella scheda partecipanti. La composizione del gruppo di ricerca dovrà essere aggiornata in sede di rendicontazione finale;
7. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota parte residua;
8. per tutti i professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell’ateneo/ente/istituzione alla realizzazione del progetto (cofinanziamento);
9. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
10. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente/istituzione (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona; potrà però essere esposto l’eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto, ai soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall’intero gruppo di ricerca allo stesso progetto, ma non ai fini della determinazione del cofinanziamento; un eventuale prolungamento del contratto, privo di copertura finanziaria diversa da quella derivante dal progetto PRIN, potrà tuttavia ricadere nell’ambito di applicazione di cui al precedente comma 9, e consentirà pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia l’impegno temporale sia i relativi costi;
11. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito dall’ateneo/ente/istituzione con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a meno di un addendum al contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; anche in questo caso, un eventuale prolungamento del contratto, a carico del progetto PRIN, potrà ricadere nell’ambito di applicazione di cui al precedente comma 9 e consentirà pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia l’impegno temporale sia i relativi costi; la procedura dell’addendum dovrà essere inoltre tassativamente applicata nel caso in cui il ricercatore sia individuato nel progetto come Principal Investigator o responsabile di unità; in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN non potranno essere rendicontati sui progetti originari;
12. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente/istituzione, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;
13. in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, per borse di studio qualunque ne sia l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca (fatta
eccezione per le borse di dottorato), xx.xx.xx., xx.xx.xxx., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto;
14. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell’ateneo/ente/istituzione; in ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.
CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MUR
Il MUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti pubblici di ricerca contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1).
In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce), ma sempre con l’esclusione di tutti i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1); nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, anche mediante compensazione su altri capitoli di bilancio e comunque a norma dell’art. 9 del bando.
SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA
Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MUR di valutare l’ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali.
A) SPESE DI PERSONALE
Xxxxxxx considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci; la voce A.1, relativa al personale dipendente a tempo indeterminato, non rientra, per quanto sopra già esposto, tra le voci da assoggettare a contributo MUR.
A.1 – Personale dipendente a tempo indeterminato
Questa voce comprenderà il personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca) con contratto a tempo indeterminato, dipendente dall’ateneo/ente/istituzione e direttamente impegnato nelle attività di ricerca. Il costo rendicontato potrà subire un aumento massimo del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto.
Il costo relativo sarà determinato in base all’impegno temporale dedicato al progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:
a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva xxxxx xxxxx, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui;
b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto.
I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all’ateneo/ente/istituzione, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca.
A.2 – Personale non dipendente
A.2.1 - personale appositamente da reclutare
Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.
In nessun caso potranno essere esposti costi e/o impegni temporali, per borse di studio, xx.xx.xx., xx.xx.xxx., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto.
Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale.
I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l’indicazione del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, dell’oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.
Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.
A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi)
1) Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente/istituzione non potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma, ai soli fini della determinazione del
complessivo impegno temporale dedicato dall’intero gruppo di ricerca al progetto, solo l’eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto. I nominativi di tale personale potranno essere indicati in sede di presentazione del progetto, ma potranno anche essere modificati (con inserimenti o cancellazioni) in sede di rendicontazione.
2) Per il personale a contratto acquisito dall’ateneo/ente/istituzione con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari), a meno di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; in tal caso, ovviamente, il tempo (e il relativo costo) rendicontato sul progetto PRIN (da inserire alla voce A.2.1) non potrà essere rendicontato sui progetti originari.
3) Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente/istituzione non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari).
4) Fatta eccezione per le borse di dottorato di cui al punto A.2.1, per le borse di studio o di ricerca (qualunque ne sia l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca), xx.xx.xx., xx.xx.xxx., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto, non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari).
B) SPESE GENERALI
L’importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell’ammontare dei costi per il personale di cui ai precedenti punti A.1+A.2.1.
È importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliati, né sarà necessario predisporre per tale voce un’apposita documentazione.
Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l’attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla
differenza tra i costi d’acquisto dell’attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell’ammortamento):
a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;
b) funzionalità ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari;
c) funzionalità operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;
d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative;
e) funzionalità organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti;
f) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
g) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
h) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
i) eventuali oneri fiscali e/o contributivi.
C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE
In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l’applicazione della seguente formula:
C = (M/T) x F
M = mesi di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell’ambito del progetto;
T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi;
F = costo dell’attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).
Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:
Q = C x P
dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.
D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI
In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da terzi affidatari (cioè da organismi di ricerca o, più in generale, da soggetti pubblici o privati, diversi dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca, e che non condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nelle fattispecie seguenti.
d.1) Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre unità di ricerca) o da organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell’IVA e/o ritenuta d’acconto.
d.2) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell’IVA e/o ritenuta d’acconto.
d.3) Acquisizione di brevetti, know‐how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell’IVA.
A questa voce dovranno essere altresì imputati, come unico importo globale, tutti i costi sostenuti dall’eventuale organismo di ricerca partner del progetto, con ciò intendendo quello indicato nel progetto come sede di una sub-unità all’interno dell’unità di ricerca del PI. Sarà cura del PI acquisire dall’organismo di ricerca partner un adeguato dettaglio dei costi che giustifichi l’importo complessivo imputato al progetto. A tale scopo, è tuttavia necessario precisare che potranno essere riconosciuti, dal PI e successivamente dal MUR, solo ed esclusivamente i costi sostenuti dall’organismo di ricerca classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E.
Nel caso di organismi di ricerca pubblici, nel presupposto di una possibile condivisione della proprietà dei risultati, il costo riconosciuto come ammissibile può essere considerato come semplice “trasferimento” di somme da ente pubblico ad altro ente pubblico, e non necessita di emissione di fattura.
Negli altri casi, e in particolare per tutti gli organismi di ricerca privati, è invece necessario che il costo riconosciuto come ammissibile sia oggetto di apposita fattura.
Non sono in alcun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca verso la struttura (dello stesso ateneo/ente/istituzione) sede della stessa unità: i relativi costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa A.1, A.2.1, B, C, X.
E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO
Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all’acquisto di:
a) materie prime;
b) componenti, semilavorati;
c) materiali di consumo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prodotti chimici, reagenti e mangimi);
d) beni/servizi per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario o veterinario);
e) missioni in Italia e all’estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sarà formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici, che dovranno essere strettamente correlati col progetto;
f) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere in Italia e all’estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);
g) organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni, workshop (ad esclusione delle spese di rappresentanza, come coffee break, cene sociali, vitto e alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);
h) pubblicazione di libri e/o di articoli su riviste scientifiche e di settore attinenti all’oggetto della ricerca;
i) oneri relativi a open access e open data.
Potranno essere altresì rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) anche le spese per la diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti lettere f, g, h, i) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile.
Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria.
Non saranno riconosciuti in alcun caso in questa voce i costi relativi a mobili e arredi.