CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la costituzione dell’Azienda speciale consortile per la gestione integrata di servizi alla persona Premesso che:
i Comuni di: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio intendono costituire una AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (di seguito: Azienda) con il fine di provvedere all’esercizio di servizi/attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, alla gestione integrata di servizi alla persona;
1. prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all’azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
2. auspicano che l’AZIENDA provveda a regolare i rapporti con l’A.S.L. mediante atti di intesa per l’integrazione socio sanitaria;
ASSUNTO CHE la volontà di costituire la suddetta Azienda costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata di servizi socio assistenziali che ormai dall’anno 2002 caratterizza l’azione dei suindicati Comuni;
ATTESO CHE l’iniziativa di costituire l’Azienda si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d’azione dell’Ente locale per come essi sono definiti dal D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.);
POSTO CHE l’Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell’efficienza nella produzione dei servizi e, dunque, quale idoneo mezzo attraverso cui potenziare e sviluppare il “Welfare locale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande che la società esprime;
ASSUNTE le istanze politico-istituzionali finalizzate all’affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce più deboli;
RIMARCATO CHE l’esperienza di gestione associata tramite lo strumento dell’Accordo di Programma con ente capofila il Comune di Rezzato ha avviato lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;
VERIFICATO CHE anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 328/2000) prevede ed auspica, all’art. 8 comma 3 lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di
concerto con la Regione, alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto caratterizzate dall’acuirsi di vecchi e nuovi bisogni, dall’emergere di nuovi soggetti sociali, da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione ; CONSIDERATA l’esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona del nostro territorio puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo degli stessi e avvertita e condivisa l’esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:
1. indirizzo programmatorio generale, come previsto in particolare dall’art. 19 della L. 328/2000, con lo strumento del Piano Di Zona;
2. definizione degli interventi;
3. controllo della gestione, in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
ESPLICITATE le suddette considerazioni, le parti in atto individuano nell’AZIENDA ex artt. 30 e 114 del T.U.E.L. lo strumento ideale per l’esercizio comune dei servizi indicati sopra nell’ambito territoriale degli enti associati e di competenza istituzionale degli stessi. I Comuni firmatari ritengono infatti che, in base alla normativa vigente sia questo lo strumento più diretto ed efficace che mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata, consenta una riorganizzazione dei servizi finalizzata ai seguenti obiettivi:
1. maggior centralità del cittadino utente dei servizi in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte
2. sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato
3. sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali
4. mantenimento e qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria in un’ottica di servizio globale alla persona con particolare riferimento alle fasce più marginali
5. consolidamento dell’integrazione territoriali a livello sovra-comunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività.
6. sviluppo dell’informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni
7. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.
TRA
Comune di Xxxxxx Xxxxx in persona del sindaco pro tempore Comune di Borgosatollo in persona del sindaco pro tempore Comune di Botticino in persona del sindaco pro tempore
Comune di Capriano del Colle in persona del sindaco pro tempore Comune di Castenedolo in persona del sindaco pro tempore Comune di Flero in persona del sindaco pro tempore
Comune di Mazzano in persona del sindaco pro tempore Comune di Montirone in persona del sindaco pro tempore Comune di Nuvolento in persona del sindaco pro tempore Comune di Nuvolera in persona del sindaco pro tempore Comune di Poncarale in persona del sindaco pro tempore Comune di Rezzato in persona del sindaco pro tempore
Comune di San Zeno Naviglio in persona del sindaco pro tempore
Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Costituzione e proroga
Con la convenzione sottoscritta nell’anno 2006 si è costituita l’Azienda Speciale Consortile, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Con la presente convenzione si proroga (al 31 dicembre 2056) la durata dell’Azienda Speciale Consortile, ai sensi degli artt. 30 e 114 del d.lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio e denominata “Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona”, per l’esercizio associato di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e, più in generale, per la gestione integrata di servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.
Possono essere ammessi a far parte dell’Azienda altri Comuni ovvero Enti Pubblici (anche Aziende e/o forme associative di matrice pubblicistica aventi finalità comparabili), secondo modalità che saranno determinate puntualmente, allo scopo, dall’Assemblea.
L’adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni associati su proposta deliberativa dell’Assemblea Consortile.
L’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dai Consigli comunali dei Comuni originariamente associati.
Art. 2 Scopo
Scopo dell’AZIENDA è l’esercizio di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e, più in generale, la gestione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale con precedenza per le attività di competenza istituzionale degli Enti associati ivi compresi interventi di formazione concernenti le attività dell’azienda o aventi finalità di promozione sociale del territorio ed ogni altra attività a supporto degli Enti associati nella erogazione di servizi ai cittadini.
Le attività istituzionali facenti capo all’Azienda, sono rivolte a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti associati in riferimento alle seguenti aree:
1. Anziani
2. Disabili
3. Minori e famiglia
4. Emarginazione adulta
L’Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti pubblici e privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché, a richiesta degli Enti interessati, specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.
Art. 3 Obiettivi
La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:
- maggiore centralità del cittadino utente dei servizi in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
- sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali;
- integrazione e cooperazione tra servizi sociali, educativi, per le politica abitative, per le politiche del lavoro e, più in generale, per lo sviluppo locale;
- consolidamento dell’integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane, pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività;
- attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- mantenimento e qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria in un’ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- sviluppo attivo del ruolo del terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- sviluppo dell’informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni.
Art. 4 Durata
L’Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2056, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
Al termine, l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.
È facoltà degli Enti associati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita Convenzione integrativa da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.
Art. 5 Scioglimento
L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile.
Forme e modalità relative allo scioglimento e alla liquidazione del patrimonio sono previste all’art. 16 dello Statuto allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.
Art. 6 Recesso
È consentito il recesso degli Enti associati con le forme e modalità previste dallo Statuto.
Art. 7 Organi consortili
Gli organi dell’Azienda Speciale sono:
1. l’Assemblea Consortile
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Presidente dell’Assemblea
4. il Direttore
La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto.
Art.8 Capitale di dotazione al momento della costituzione
All’atto della costituzione i Comuni originariamente associati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza stabilite sulla base della popolazione residente al 31/12/2005, per un ammontare di € 0,35 per abitante come meglio indicato nell’allegata tabella di riparto.
Art. 9 Quote di partecipazione al voto assembleare
Ciascun Ente associato partecipa all’Assemblea con un proprio rappresentante. I voti disponibili nell’assemblea sono pari al numero degli Enti aderenti.
Ogni rappresentante è portatore di un voto.
Eventuali modifiche ai criteri di determinazione dei voti, dato che comportano modifiche sostanziali alla presente Convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente associato, sulla base di apposita proposta dell’Assemblea.
Art.10 Atti soggetti all’approvazione degli Enti associati
Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all’approvazione dei singoli Enti associati, nei termini di 10 giorni dall’adozione:
1. le modifiche allo Statuto dell’Azienda;
2. le richieste di ammissione di altri Enti all’Azienda;
3. lo scioglimento dell’Azienda;
4. le modifiche alla presente Convenzione;
5. le modifiche dei criteri di attribuzione dei voti assembleari.
Le determinazioni degli Enti associati devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell’atto consortile
Art. 11 Atti fondamentali dell’Azienda
Sono considerati atti fondamentali dell’Azienda le deliberazioni adottate dall’Assemblea concernenti:
1. il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate
2. il Bilancio Sociale
3. la disciplina delle quote partecipative poste a carico dei singoli Enti associati e dell’utenza
4. le convenzioni con l’A.S.L. e con altri Enti pubblici
5. i regolamenti di competenza dell’Assemblea
6. gli acquisti, le alienazioni, a qualsiasi titolo, di beni immobili e le relative permute
7. la contrazione di mutui
8. la determinazione della sede dell’Azienda.
Detti atti sono trasmessi a ciascun Ente associato, entro 10 giorni dalla loro adozione formale, per la loro presa d’atto.
Art. 12 I mezzi finanziari e la gestione
Le entrate dell’Azienda sono costituite da:
1. conferimenti di capitale da parte degli Enti associati;
2. quote di partecipazione degli Enti associati come definite al successivo art.15;
3. contributi dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici o privati e da privati in genere;
4. contributi a specifica destinazione;
5. proventi derivanti da quote di partecipazione determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell’utenza o di altri soggetti acquirenti;
6. prestiti o accensione di mutui.
Per quanto attiene alla finanza, contabilità e regime fiscale dell’Azienda, si fa integrale rinvio alla normativa pro tempore vigente.
Art. 13 Il personale
L’Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d’organizzazione.
Il personale può essere reperito:
- presso gli Enti associati, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente;
- con accessi dall’esterno, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente;
- avvalendosi di collaborazioni esterne, nel rispetto della normativa vigente, da instaurare con apposito disciplinare.
Per tali forme di collaborazione l’Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato e personale dipendente da Enti pubblici, previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
Art. 14 Il patrimonio
Il patrimonio dell’Azienda consortile è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall’Ente, nonché di beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
Art. 15 Modalità di Finanziamento in parte corrente
Gli Enti associati provvedono al finanziamento dell’attività corrente dell’Azienda con le seguenti modalità:
1. Quota capitaria (per i Comuni detta quota è calcolata in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno): per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell’Azienda;
2. Quota capitaria “solidale”: per l’acquisizione di servizi che l’Assemblea definisce di erogare in regime di finanziamento solidaristico tramite la corresponsione di un contributo annuo (per i Comuni che abbiano conferito all’Azienda la gestione di tali servizi, ad esempio il servizio di tutela minori, detta quota è calcolata in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno);
3. Quote di partecipazione relative ai servizi attivati (ad esempio l’assistenza domiciliare minori): l’erogazione è effettuata sulla base di un atto predisposto dall’Azienda, approvato dall’Assemblea, in rapporto agli effettivi utilizzi di ciascun Ente associato.
L’Assemblea può stabilire l’utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.
Le modalità e i termini di pagamento sono precisati dallo Statuto e dai contratti di servizio stipulati con ogni singolo Ente.
L’Azienda ha facoltà inoltre di vendere prestazioni e servizi a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non incida negativamente sull’erogazione dei servizi agli Enti associati.
Art. 16 Rapporti con altri Enti Pubblici
Nell’ambito delle proprie attività statutarie, l’Azienda può attivare collaborazioni con l’A.S.L. e con altri Enti pubblici. Tali rapporti sono disciplinati con appositi atti d’intesa, comunque denominati.
Art. 17 Controversie tra gli Enti associati
Ogni controversia tra gli Enti associati o tra essi e l’Azienda, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione degli atti fondamentali (Convenzione e Statuto), è regolamentata dallo Statuto, cui si fa integrale rinvio.
Art. 18 Disposizioni transitorie
Abrogato
Art. 19 Entrata in vigore
La presente Convenzione, approvata dai competenti organi degli Enti associati contraenti, entra in vigore alla data di sottoscrizione dei rispettivi rappresentanti legali.
Il Sindaco di Azzano Mella
Il Sindaco di Borgosatollo
Il Sindaco di Botticino
Il Sindaco di Capriano del Colle
Il Sindaco di Castenedolo
Il Sindaco di Flero
Il Sindaco di Mazzano
Il Sindaco di Montirone
Il Sindaco di Nuvolento
Il Sindaco di Nuvolera
Il Sindaco di Poncarale
Il Sindaco di Rezzato
Il Sindaco di San Zeno Naviglio