PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Xxxxxx xx
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER IL COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXX TERME
CIG
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE
PREMESSO
a) che il Comune di Castel San Xxxxxx Terme, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo a favore del Comune di Castel San Xxxxxx Terme mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E.;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che i singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la stipulazione di apposite scritture private;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dal Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
h) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;
i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per il Comune di Castel San Xxxxxx Terme nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con la stipula dei contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica (conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Ente: Comune di Castel San Xxxxxx Terme;
b) Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi;
d) contratto attuativo: il documento che verrà sottoscritto con scrittura privata tra il Fornitore e l’Ente, con il quale quest’ultimo comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore (conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro) e dai contratti attuativi;
b) dal D.Lgs. 165/2001 xx.xx.;
c) dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;
d) dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro;
e) dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni Locali;
f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
h) da ogni altra eventuale disposizione normativa e regolamentare, di fonte nazionale e regionale, destinata a disciplinare l’attività oggetto del presente Atto.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Ente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
Articolo 4
Oggetto, finalità e importo massimo dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Xxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei Contratti attuativi per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso i servizi utilizzatori dell’Ente.
2. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale dell’Ente.
3. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Ente a fornire i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro) pari ad € 290.000,00 (IVA di legge compresa), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro. È invece esclusa l’IRAP che rimane in capo all’Ente utilizzatore in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti.
4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Ente non è tenuto a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. L’Ente non sarà in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico dell’Ente e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta per somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. L’Accordo Quadro si risolverà prima della scadenza prevista qualora venga raggiunto, prima di tale data, l’importo massimo spendibile di cui al precedente comma, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti attuativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti attuativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità dei servizi utilizzatori dell’Ente.
5. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.
6. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario.
7. Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell’Ente utilizzatore con pari inquadramento.
8. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente
Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:
1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
2. indennità di vacanza contrattuale
3. indennità professionali fisse e continuative
4. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
5. oneri assicurativi INAIL
6. rateo ferie considerate su 5 giorni lavorativi settimanali
7. rateo ferie ex festività
8. festività infrasettimanali
9. TFR
10. ratei 13a mensilità
11. Fondo Formatemp
12. Ente Bilaterale
13. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione
14. corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro.
9. Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell’offerta economica la tariffa oraria finita e, di conseguenza, il moltiplicatore unico offerto, non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).
10. Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci, che saranno corrisposte se e in quanto dovute:
- valore del buono pasto
- eventuale trattamento accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.
11. Per le ore straordinarie saranno corrisposte al Fornitore esclusivamente le maggiorazioni tariffarie dovute al lavoratore nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali.
12. Tali costi, eventualmente sostenuti, verranno fatturati all’Ente applicando sugli stessi il moltiplicatore offerto in sede di gara.
13. Il Fornitore dovrà comunicare all’Ente, prima dell’avvio del servizio, i costi orari così definiti, dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.
14. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il moltiplicatore offerto in sede di gara tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
1. gli oneri relativi all’assenteismo dovuto a malattia, infortuni, congedi, permessi, ferie ecc.;
2. gli oneri di gestione e organizzativi quali: ricerca e selezione del personale, formazione, visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza; costi amministrativi e finanziari per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti;
3. l’utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.
15. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l’Ente, in persona del soggetto che verrà comunicato al Fornitore, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al Fornitore entro i primi cinque giorni del mese successivo, o diversa tempistica concordata tra le parti al fine di garantire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese.
L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo del Fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
16. Resta in capo all’Ente il pagamento dovuto per l’IRAP, che sarà versata in base all’imponibile previdenziale corrisposto dal Fornitore per i rispettivi profili soggetti a tale imposta. Il Fornitore, a tal fine, dovrà inviare mensilmente, contestualmente alla fattura, una comunicazione da cui si possa desumere l’imponibile ai fini dell’IRAP, per ciascun dipendente, da calcolare sulle retribuzioni rimborsate. In caso di assenza, il pagamento della fattura verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interesse da parte del Fornitore.
17. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali previste nei singoli contratti attuativi, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’importo dei singoli contratti attuativi di un quinto, nei termini posti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., fermo l’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
18. Fermo restando quanto sopra, l’Ente potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx..
19. Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Ente e dovuti al lavoratore somministrato. Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
20. Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.
21. La revisione sarà operata, a partire dal secondo anno di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile, precisando che come importo massimo si terrà a riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall’ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto rispetto al 31 agosto dell’anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di riferimento e la revisione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta.
22. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, lo stesso sarà tenuto a trasmettere all’Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni.
23. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 5
Condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Nell’esecuzione dell’appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx..
2. Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all’attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.
3. Il Fornitore deve disporre di una sede operativa nella provincia di Bologna, in concomitanza con l’avvio del servizio, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti contratti attuativi.
5.1 Modalità di attivazione del servizio
1. Successivamente alla sottoscrizione del contratto attuativo, i servizi utilizzatori dell’Ente comunicheranno al Fornitore le proprie necessità indicando:
a) descrizione della professionalità richiesta, del livello retributivo (compresa eventuale retribuzione accessoria) e del CCNL applicato;
b) settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
c) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
d) sede e orario giornaliero/settimanale di lavoro;
e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del soggetto fruitore;
f) eventuali requisiti professionali specifici quali patenti di guida, attestati, ecc.
g) eventuale erogazione buoni pasto.
2. Il Fornitore dovrà presentare almeno tre curriculum vitae (fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento) relativi a tre candidati in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei servizi utilizzatori dell’Ente (i tre curriculum andranno presentati insieme). In caso di urgenza o per sostituzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare al servizio utilizzatore dell’Ente il lavoratore entro 24 ore dalla richiesta. Per sostituzioni brevi non programmabili e urgenti (ad esempio, supplenze educatori di nido), con la stessa procedura di cui sopra sarà identificato un gruppo di almeno 3 operatori da chiamare al bisogno con effetto immediato con invio al servizio utilizzatore entro due ore dalla richiesta. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le richieste prescritte, dovranno essere presentati altri tre curriculum fino all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo.
3. Ciascun servizio di destinazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione.
4. Il Fornitore si impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione.
5. Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, al servizio interessato dell’Ente, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. Il contratto del lavoratore dovrà prevedere un periodo di prova, con le modalità declarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la relativa categoria, entro il quale l’Ente si riserva la facoltà di decidere di confermare o sostituire il lavoratore.
6. Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.
7. Prima della stipulazione del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta del servizio utilizzatore dell’Ente, a fornire a quest’ultimo un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo di IVA.
5.2 Svolgimento del servizio
1. L’Ente potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici; inoltre l’Ente si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
2. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che gli stessi presteranno presso i servizi dell’Ente, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza secondo i criteri del D.Lgs. n. 81/2008 xx.xx.
3. Rimane invece in capo all’Ente, l’obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto l’Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. Il lavoratore sarà dotato degli eventuali necessari dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L’onere economico per questi adempimenti è a carico dell’Ente.
4. Il lavoratore somministrato avviato in servizio potrà essere eventualmente sottoposto ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione. Tale eventuale visita preassuntiva sarà effettuata dal medico competente dell’Ente, al medesimo costo applicato per i dipendenti dell’ente, a carico del Fornitore.
5. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente.
6. Il lavoratore dovrà effettuare le prestazioni contrattuali con massima cura e diligenza e dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.
7. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà distribuito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell’Ente nel servizio presso cui sono funzionalmente assegnati, fatte salve particolari esigenze diverse da manifestarsi per iscritto al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo e ferme eventuali esigenze che potranno essere comunicate nel corso della vigenza del contratto attuativo, senza che questo costituisca variazione contrattuale.
8. E’ facoltà dell’Ente, durante l’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro, qualora se ne ravvisi la necessità per cause di forza maggiore/pubblico interesse, disporre che i somministrati vengano assegnati temporaneamente e/o definitivamente ad altro servizio rispetto a quello di prima destinazione, previa preventiva comunicazione al Fornitore.
5.3 Profili professionali
1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Ente personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali e trattamenti tabellari:
- C1 e D1 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali. E’ facoltà dell’Ente richiedere al Fornitore personale in possesso di specifici titoli di studio/esperienze.
2. L’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto applicabili.
3. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal CCNL ed eventuali contratti decentrati integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
5.4 Retribuzione dei lavoratori somministrati
1. Per ciascun lavoratore il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi dell’Ente nonché gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future per i lavoratori di pari categoria e profilo professionale.
2. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto della retribuzione dovuta ai lavoratori entro il 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.
3. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore (in base alla normativa nazionale e regolamentare dell’Ente) saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Ente, dietro presentazione di documentazione a comprova.
4. Gli eventuali buoni pasto, di valore pari a quelli percepiti dai dipendenti dell’Ente, maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all’Ente utilizzatore nel mese successivo a quello di erogazione.
5.5 Obblighi del Fornitore
1. Il personale fornito dovrà rispondere ai requisiti di cui all’articolo 6 del DPR 62/2013 e agli articoli 35 bis e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 xx.xx.: a tal fine il Fornitore dovrà verificarlo acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l’assunzione dei dipendenti dell’Ente utilizzatore.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta di quest’ultimo, in caso di assenza significativa.
3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività.
4. Il Fornitore si impegna nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Ente stesso, reperibile sul sito dell’Ente in xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nella sezione Disposizioni generali-Atti generali. L’Ente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà far osservare ai lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di condotta.
5. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Ente la facoltà di richiedere al Fornitore l’immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
6. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m..
7. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all’Ente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio.
8. Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel presente Xxxx, nei contratti attuativi e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione
delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) erogare i servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Ente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
e) su richiesta scritta dell’Ente utilizzatore, il Fornitore dovrà presentare la documentazione INPS (Uniemens) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
f) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto;
g) fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, secondo quanto offerto in sede di gara;
h) fornire all’Ente per ciascun lavoratore somministrato, qualora richiesti, gli attestati relativi alla partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento ed eventualmente, qualora già posseduti, gli attestati di primo soccorso e di antincendio, nonché quelli relativi alla formazione di cui sopra, per legge, a carico del Fornitore;
i) fornire e/o sostituire il personale da assegnare ai servizi utilizzatori dell’Ente per cui viene formulato il contratto attuativo nei tempi e modalità stabilità, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
j) eseguire i contratti attuativi in conformità alle richieste pervenute dai dall’Ente, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
k) essere consapevole che l’Ente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
9. Il Fornitore si impegna a essere raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, per ricevere le richieste di avvio in somministrazione per le varie necessità e per le sostituzioni giornaliere immediate e urgenti e si impegna a designare un responsabile amministrativo incaricato di mantenere i rapporti con Servizi competenti dell’Ente per gli aspetti amministrativo contabili.
10. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Ente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni. Nell’attribuzione di incarichi di lunga durata (anno scolastico), hanno la precedenza i lavoratori con una maggiore esperienza pregressa nel servizio utilizzatore.
11. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico tutti
dati e la documentazione di rendicontazione.
12. Le copie dei contratti di lavoro tra il Fornitore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all’Ente, il quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del modello Uniemens e delle buste paga. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto attuativo e dell’Accordo Quadro ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
13. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
14. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi.
15. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Atto e a quelle indicate nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa.
16. Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Ente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
17. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
18. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Atto e ai singoli contratti attuativi.
19. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato al Fornitore, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. L’Ente comunica tempestivamente al Fornitore tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente secondo le disposizioni del vigente CCNL l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all’impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. L’Ente utilizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5.6 Obblighi a carico dell’Ente utilizzatore
1. L’Ente si impegna a comunicare al Fornitore i trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. L’Ente, in caso di inadempienze del Fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
3. L’Ente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ente competono le seguenti attività:
a. informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;
b. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
c. verifica dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (intendendosi quella a carico, per legge, del Fornitore) al lavoratore somministrato. L’Ente formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l’uso di attrezzature specifiche.
5.7 Contabilizzazione del servizio
1. Per il servizio oggetto della presente procedura, l’Ente corrisponderà al Fornitore quanto stabilito al precedente art. 4 e seguenti.
2. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL dell’Ente.
3. In caso di rinnovo della parte economica del CCNL di riferimento, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
4. L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori medesimi.
5. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
5.8 Disposizioni particolari e specifiche per il personale dei nidi dell’infanzia comunali.
1. Per i titoli di studio che dovranno essere posseduti dal personale somministrato si rimanda a quanto dettagliato nella direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 e, comunque, nel rispetto della normativa nazionale/regionale vigente in materia al momento della fornitura del personale.
2. Le prestazioni richieste in relazione ai profili professionali indicati nel prosieguo, di competenza dei Servizi educativi, sono legate al calendario e all’orario scolastico, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.
3. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore; inoltre, i lavoratori in missione dovranno essere a conoscenza del piano di lavoro a loro assegnato.
4. Per i profili indicati nel presente paragrafo (trattandosi di lavoratori destinati al contatto continuativo con minori) il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” e verificare presso gli organi competenti che il personale proposto sia in possesso dei requisiti a norma di legge.
5. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’Ente utilizzatore ed il Fornitore. Al termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.
6. Il Fornitore s'impegna ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione, avendo cura di tener conto dei documenti programmatici ed organizzativi dell’Ente utilizzatore (Carta dei Servizi, Progetto Pedagogico, Progettazione educativa annuale, ecc...). Il contratto di ogni singolo lavoratore
deve prevedere un periodo di prova entro il quale l’Ente si riserva la facoltà di decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
7. L'Ente potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione, immediatamente e comunque entro 24 ore, dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
8. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali vigente nel tempo ivi compresi gli eventuali contratti collettivi decentrati integrativi, per i lavoratori di pari categoria, profilo professionale e trattamento tabellare.
9. Il Fornitore assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
10. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Accordo Quadro nel rispetto delle sotto riportate modalità specifiche.
11. Per lo svolgimento del servizio per il profilo di educatore il personale dovrà:
a) essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’Ente; dovrà essere a conoscenza del Progetto pedagogico dei nidi d’infanzia e della progettazione educativa annuale dell’Ente, della Carta dei Servizi e dei principali documenti organizzativi del Servizio;
b) assumere comportamenti relazionali con le famiglie improntati a cortesia e disponibilità, con l'obiettivo di promuovere la massima fiducia reciproca tra servizio e famiglia;
c) avere comportamenti di estremo rispetto per i bambini, per i loro diritti/bisogni individuali e collettivi, la loro dignità e la loro identità;
d) essere munito di abbigliamento consono al servizio e di un tesserino di riconoscimento, indicante nome e cognome e profilo (i relativi oneri non sono a carico dell’Ente);
e) collaborare con il personale operante nel servizio di assegnazione e avere un atteggiamento relazionale volto alla soluzione dei problemi, al superamento del conflitto e all'efficace presa di decisione collettiva;
f) prendere visione del Piano di Evacuazione Interno e partecipare alle prove di evacuazione previste dalla normativa vigente;
g) rispettare tutte le norme relative alla sicurezza dei lavoratori e dei bambini, comprese le norme disposte dalle autorità competenti a contrasto della diffusione del COVID-19;
h) utilizzare correttamente tutti i DPI forniti;
i) non fumare nella scuola e nelle aree di pertinenza.
12. Nel prosieguo si riportano le mansioni del profilo professionale, in applicazione al CCNL del Comparto Funzioni Locali e della normativa regionale vigente in tema di servizi educativi per la prima infanzia:
C1 - EDUCATORE/EDUCATRICE PRIMA INFANZIA
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che provvede alla programmazione dell’attività educativa e didattica, alla cura e all’educazione di bambini 0/3 anni, gestisce le relazioni con i bambini iscritti e con le famiglie. Provvede all’igiene personale, all’alimentazione, alle attività ludiche e quanto altro occorra per l’inserimento e la socializzazione col gruppo. Cura la documentazione, la continuità con la scuola dell’infanzia, la relazione con il comitato di gestione del nido.
5.9 Disposizioni particolari e specifiche per il personale amministrativo:
D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativo – contabile dell’Ente, comportanti un significativo grado di complessità. Il lavoratore/la lavoratrice coordina, organizza, presiede e verifica sotto l’aspetto tecnico-specialistico l’attività dei collaboratori del servizio e presiede all’ottimizzazione dei flussi operativi di competenza. Cura la redazione dei rapporti sulle attività svolte, l’elaborazione dei dati e delle statistiche relative presiede gli archivi e le banche dati di competenza. Fornisce servizi e/o supporto, anche diretto, al cittadino e/o verso altri uffici dell’Ente. Gestisce la relazione con il cittadino e/o verso altri uffici ed eventualmente verso altre istituzioni. Può agire con funzioni di interfaccia rispetto alle strutture dell’Amministrazione ed eventualmente di altri Enti. Può collaborare con la direzione nella verifica dell’andamento delle attività rispetto alla pianificazione prevista e nella valutazione del personale assegnato. Può essere responsabile di procedimento.
Articolo 6 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 3, il presente Accordo Quadro avrà durata dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, l’Accordo Quadro verrà considerato concluso.
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Ente può stipulare Contratti attuativi. L’Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell’occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. L’Ente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Ente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
4. L’Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 8
Clausola sociale
1. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore dell’Ente, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso l’Ente al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite.
2. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.
Articolo 9
Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.
2. In caso di inottemperanza, l’Ente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all’Ente con un anticipo di almeno 7 giorni.
Articolo 10
Verifiche sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Ente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Ente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l’Ente procede ad applicare le penalità previste nel prosieguo.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai servizi utilizzatori dell’Ente.
Articolo 11 DUVRI
1 In base a quanto stabilito dall’art. 26, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l’Ente, oltre ad
aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
2. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, l’Ente procederà alla redazione del DUVRI.
3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Articolo 12 Corrispettivi
1. Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all’art. 4 del presente Accordo Quadro – Moltiplicatore offerto dal Fornitore per la partecipazione alla gara pari all’1,620.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l’Ente.
3. L’Ente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.
5. In caso di rinnovo del Contratto del Comparto Regioni-Autonomie locali, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Ente.
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all’Ente nel mese successivo a quello di erogazione.
8. L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
Articolo 13
Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Ente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo contratto attuativo, deve essere intestata e spedita all’Ente e deve essere completata dei seguenti dati: Ente destinatario, nome del
Servizio interessato presso cui il lavoratore è impiegato; nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _ , intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc .
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo e il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Ente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative ai singoli contratti attuativi inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e i contratti stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla sua accensione.
6. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
8. L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Ente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro e contratti attuativi.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione di dati personali.
8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.
Articolo 17 Garanzia definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., di importo pari alla percentuale del valore dell’Accordo Quadro stabilita nel medesimo articolo.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. per la garanzia provvisoria.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei suoi contratti attuativi. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei singoli contratti attuativi in corso emessi.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi stipulati.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Ente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dall’Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La cauzione è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’escussione parziale di parte della somma garantita, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Ente
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il singolo contratto attuativo e l’Accordo quadro.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa.
Articolo 19 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 49,99% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Ente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Ente medesimo, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Ente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx..
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 xx.xx..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 xx.xx..
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.
Articolo 21 Penali
1. L’Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo quadro e/o nei contratti attuativi, non imputabili all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, potranno essere applicate le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno applicate nel rispetto di quanto di seguito riportato:
a) per mancato avviamento o mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall’Ente: € 250,00 per ogni giorno lavorativo di mancato avviamento/sostituzione;
b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la
mansione da svolgere: € 500,00;
c) mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell’offerta tecnica hanno portato all’acquisizione di punteggi: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato, con intimazione di ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo, in ogni caso, quanto prescritto all’art. 22 per la risoluzione contrattuale;
d) da € 100,00 a € 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità ravvisata dall’Ente, ivi compresi i casi di ritardo negli adempimenti.
4. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l’Ente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dei ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e/o dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 22 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente risoluzione di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nei casi di seguito riportati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata via PEC, con le modalità previste dalla vigente normativa dall’Ente, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro, con conseguente risoluzione di diritto dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m., l’Ente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e/o i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi via PEC al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) nei casi previsti dall’articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
d) nei casi di cui all’articolo 15 “Trasparenza”;
e) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 17 “Garanzia definitiva”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 19 “Subappalto”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro e/o del/dei contratti attuativi, l’Ente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto attuativo risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo quadro o il contratto attuativo. In tal caso l’Ente può risolvere l’Accordo quadro o il contratto attuativo.
8. Nel caso di risoluzione dei contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto attuativo.
Articolo 23
Condizione risolutiva e diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1 del DL 95/2012 xx.xx.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dagli stessi, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA., Intercent- er o altro soggetto aggregatore a cui l’Ente possa aderire, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il
Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx..
Articolo 24 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Ente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dall’Accordo Quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativo/i contratto/i attuativo/i in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L’Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal presente atto e/o dai contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. L’Ente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dall’Accordo Quadro e/o da ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Cod.Civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Ente.
Articolo 25
Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti
attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 xx.xx..
Articolo 26
Responsabile del servizio e referente del fornitore
1. Successivamente alla stipula del contratto di Accordo quadro, prima di dare corso ai contratti attuativi, il Fornitore dovrà comunicare ai servizi competenti dell’Ente il nominativo ed i recapiti del Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà il Referente nei confronti dell’Ente e svolgerà il ruolo di interfaccia per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 27 Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo quadro stesso e dei contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna a stipulare apposito e separato Accordo con il Comune al fine di disciplinare compiti, funzioni, ruoli e
responsabilità in ordine al trattamento dei dati. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al predetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. Il Fornitore in particolare si impegna a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Ente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Ente, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Ente stesso di dare riscontro all’interessato nei termini; fornire altresì all’Ente tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Ente, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo quadro viene stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative all’Accordo quadro ed ai contratti attuativi - che verranno sottoscritti mediante scrittura privata - ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Ente per legge.
Articolo 29
Foro competente
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione dei contratti attuativi, così
come eventuali controversie o vertenze inerenti all’interpretazione e all’esecuzione del presente atto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 30 Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell’Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che l’Ente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.