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Contratto di prestazione d’opera intellettuale
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L’Università per Stranieri di Perugia (in prosieguo denominata “Università”) con sede in Perugia, Piazza Fortebraccio n. 4 - C.F. 80002630541 - in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 22 agosto 1969, domiciliato per la carica presso la stessa sede,
E
«NOME_» «COGNOME_», nata/o a «LUOGO_DI_NASCITA_» il «DATA_DI_NASCITA», residente a
«RESIDENZA», c.f. «CODICE_FISCALE» in prosieguo denominata prestatore,
Premesso
- che con D.R. d’urgenza n. 195 del 5.6.2017 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli e prova idoneativa da pubblicare sul sito web dell’Ateneo finalizzata all’attività di correzione degli elaborati relativi agli esami CELI delle prossime sessioni estiva ed autunnale, tramite la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di esperti esterni nell’ambito dell’art. 66 del D.P.R. 382/80, graduatoria cui attingere di volta in volta nella misura che si renderà necessaria per le esigenze predette, facendo conseguire la stipula di singoli contratti di lavoro autonomo nell’ordine di chiamata della graduatoria;
- che in data 6.06.2017 è stato pubblicato l’avviso di selezione di cui trattasi, approvato con il suddetto provvedimento rettorale, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la stipula di contratti d’opera ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento di attività di correzione in parola;
- che con D.D.G. n. 147 del 04.07.2017 sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica e la graduatoria provvisoria;
- che con D.D.G XXX è stata approvata la graduatoria definitiva;
Tanto premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Il prestatore si impegna a svolgere in favore dell’Università un contratto d’opera ex art.2222 c.c. e segg. avente ad oggetto l’attività di correzione dei test di certificazione linguistica CELI, secondo la tabella riportata di seguito e consistenti in una batteria di prove/test in massima parte oggettivi e di tipo selettivo per i livelli dall’Impatto al B1 (dal CELI Impatto al CELI 2), con un aumento significativo delle prove soggettive e produttive per i livelli seguenti dal B2 al C2 (dal CELI 3 al CELI 5). Gli esami CELI vengono sostenuti presso tutti i centri d’esame convenzionati con il CVCL, sia in Italia che all’estero. I test in parola presentano livelli differenziati di difficoltà, cui corrispondono corrispettivi tempi attesi di consegna e remunerazione.
Livello
Quadro
Tipologie esame CELI
A1
CELI impatto; CELI impatto immigrati
Contingente di commisurazione su base giornaliera
120
A2
CELI 1; CELI 1 immigrati; adolescenti
CELI 2; CELI 2 immigrati; adolescenti
CELI 3; CELI 3 adolescenti
CELI 4
CELI 5
CELI
1 80
B1
CELI
2
48
B2 C1
C2
30
24
24
Art. 2 - Natura del rapporto e modalità di espletamento
L’incarico sarà espletato personalmente senza vincoli di subordinazione, con piena autonomia professionale e nella piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, in via non esclusiva, secondo le indicazioni e modalità che saranno fornite in proposito dal Segretario del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche nei limiti del presente incarico.
La gestione dei lotti di test da assegnare per la correzione e/o verifica avrà luogo nei termini seguenti:
a. l’Università si obbligherà ad affidare, e il prestatore d’opera a prendere in carico, un numero massimo complessivo di test nel periodo considerato non superiore a 3.000;
b. i test verranno affidati secondo l’ordine della graduatoria formata all’esito del presente avviso, in lotti di 100 test o multipli di 100, con indicazione del termine ultimo per la consegna. Esaurito il lotto assegnatogli, il prestatore d’opera conserverà il diritto ad una nuova assegnazione con priorità su chi lo segue in graduatoria, fino a concorrenza del
massimo complessivo di 3000 test. Sarà possibile l’assegnazione di lotti inferiori solo in avvio dell’attività, nonché in chiusura della stessa per smaltire i residui;
c. l’Università commisurerà il termine per la riconsegna di ciascun lotto assegnato di test sulla base della seguente tabella, che tiene conto della differente complessità e correlativo impegno della tipologia d’esame CELI oggetto di correzione.
Livello Quadro | Tipologie esame CELI | Contingente di commisurazione su base giornaliera |
A1 | CELI impatto; CELI impatto immigrati | 120 |
A2 | CELI 1; CELI 1 immigrati; CELI 1 adolescenti | 80 |
B1 | CELI 2; CELI 2 immigrati; CELI 2 adolescenti | 48 |
B2 | CELI 3; CELI 3 adolescenti | 30 |
C1 | CELI 4 | 24 |
C2 | CELI 5 | 24 |
La prestazione si svolgerà secondo le modalità meglio specificate di seguito. Segnatamente:
a. l’Ateneo provvederà a richiedere a mezzo PEC l’erogazione della prestazione contrattuale con almeno 7 giorni di preavviso sulla data di inizio della stessa;
b. il prestatore d’opera si obbliga a dare riscontro, ugualmente via PEC, alla richiesta di cui sopra, entro 48h dalla sua ricezione, con facoltà di rifiutarla (esplicitamente o tramite mancata risposta) per non oltre tre volte nel periodo contrattuale. Il superamento di tale limite comporterà la risoluzione del contratto. I termini sopra indicati escludono i sabati, le domeniche e festivi;
c. la richiesta dell’Ateneo specificherà:
- il numero e la categoria di test (anche di diverse tipologia) assegnati per la correzione;
- il termine entro cui l’assuntore dell’incarico deve prendere personalmente in consegna il lotto assegnato presso l’ufficio indicato;
- il termine finale entro il quale il lotto, una volta corretto, dovrà essere personalmente riconsegnato secondo le modalità indicate;
d. la mancata presa in consegna o la mancata o parziale riconsegna del lotto nel termine assegnato, per qualunque motivo non imputabile all’Ateneo, sarà valutabile come inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, salva la responsabilità dell’assuntore dell’incarico per eventuali danni conseguenti subiti dall’Ateneo medesimo. Più specificatamente:
- un giorno di ritardo costituisce inadempimento qualora il fatto si ripeta per almeno tre volte;
- tre giorni di ritardo costituiscono inadempimento qualora il fatto si ripeta per almeno due volte;
- oltre tre giorni di ritardo costituiscono inadempimento ai sensi di cui sopra;
e. gli assuntori dell’incarico dovranno impegnarsi specificamente, in sede contrattuale, al massimo riserbo sulle informazioni di cui prenderanno conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico;
f. i risultati del lavoro di correzione svolto dall’assuntore dell’incarico saranno suscettibili di periodica verifica da parte dell’Ateneo secondo i criteri dettagliati nel processo di monitoraggio predisposto dal CVCL. A tal fine, si precisa che i criteri di verifica della qualità del lavoro svolto sono così predeterminati:
− si considera ammissibile l’errata correzione e valutazione delle prove in una percentuale che non superi il 5%, prendendo a riferimento il contingente predefinito su base giornaliera;
− si considera rilevante l’errata correzione e valutazione delle prove in una percentuale superiore al 5%, prendendo a riferimento il contingente predefinito su base giornaliera; il fatto sarà oggetto di formale segnalazione al correttore e costituisce inadempimento qualora il fatto si ripeta per almeno tre volte. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in considerazione della gravità degli errori accertati, di far conseguire a tale inadempimento la risoluzione del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto
Il contratto ha durata ed esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione al 20 gennaio 2018; le prestazioni in esso previste potranno essere attivate nei periodi luglio – agosto 2017 e dicembre – gennaio 2018, corrispondenti alle sessioni di correzione estiva e autunnale.
L’efficacia iniziale del contratto è subordinata all’acquisizione, a seguito invio a mezzo pec:
• del curriculum vitae dell’assuntore secondo il modello Europeo, in formato word o pdf;
• della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità.
Art. 4 - Corrispettivo
A fronte delle prestazioni rese, l’Ateneo corrisponderà all’assuntore dell’incarico un corrispettivo per ogni test corretto, al netto degli oneri IVA - fiscale - previdenziale - carico assuntore e/o Ateneo conseguenti alla posizione dell’assuntore stesso, secondo la seguente tabella:
Tipologia esame CELI | Corrispettivo per ciascun test corretto |
CELI Impatto CELI Impatto Immigrati | 1,00 |
CELI 1 CELI 1 Immigrati CELI 1 Adolescenti | 1,50 |
CELI 2 CELI 2 Immigrati CELI 2 Adolescenti | 2,50 |
CELI 3 | 4,00 |
CELI 3 Adolescenti | 4,00 |
CELI 4
CELI 5
5,00
5,00
La liquidazione dei corrispettivi avrà luogo:
− entro i primi 20 giorni del mese successivo a quello dello svolgimento dell’incarico, inteso come riconsegna di uno o più lotti;
− previa attestazione della regolarità della prestazione resa da parte del Responsabile della struttura amministrativa competente;
− previa presentazione da parte del prestatore d’opera della idonea documentazione corrispondente alla propria posizione professionale e fiscale, da redigere sul modello consegnato dall’Amministrazione contestualmente alla firma del contratto.
Il compenso si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che il prestatore dovesse sostenere per l’espletamento dell’incarico.
Art. 5 - Clausola risolutiva espressa
Per ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del prestatore, salvo quando nel presente contratto sia previsto diversamente, l’Università diffiderà per iscritto a mezzo PEC il medesimo di
adempiere nel termine di tre giorni, tenuto conto della tipologia della prestazione. Decorso inutilmente tale termine il contratto sarà risoluto di diritto ex art. 1454 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art. 6 - Recesso
L’Università si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno dieci giorni, nel caso si verifichi un fatto che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’esercizio della facoltà di recesso a norma del precedente comma non comporta risarcimenti o indennizzi.
Art. 7 - Obblighi di condotta
Posto che, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 328 del 23.12.2014 “…tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240…” l’assuntore dell’incarico è tenuto al rispetto (per quanto di ragione compatibile e applicabile) degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, nonché dal predetto codice di comportamento.
In caso di violazione dei predetti obblighi l’Università provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore.
Il prestatore, in coerenza con la dichiarazione già resa in sede di domanda, si impegna a comunicare durante la vigenza contrattuale l’eventuale successiva insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai fini e per gli effetti di cui al comma 5 dell’art.53 D.Lgs.n.165/2001.
Art. 8 - Sicurezza nel lavoro
Il prestatore si impegna nell’esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento alla parte di attività che comporta presenza presso la sede dell’Università, a rispettare quanto previsto dall’art.21 D.Lgs.n.81/2008. L’Università declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al prestatore nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti con l’osservanza da parte del prestatore delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al cui rispetto il medesimo è tenuto.
Art. 9 - Riservatezza
Il prestatore si obbliga ad osservare il segreto professionale per quanto verrà a conoscenza in virtù del presente contratto, e al riserbo delle informazioni ricevute, garantendo un’adeguata protezione contro la diffusione delle stesse. E’ vietato al prestatore l’uso diretto o indiretto, nell’interesse proprio o di altri, di informazioni conosciute dal medesimo per effetto dell’espletamento dell’attività e delle frequentazione dei locali dell’Università.
Art. 10 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti saranno trattati dall’Università per le finalità istituzionali e per assolvere agli obblighi di legge, anche su supporto informatico, nel rispetto dei diritti che l’art.7 del decreto medesimo riconosce in capo all’interessato.
Art. 11 - Foro Competente
Le parti convengono che il foro di Perugia è competente, in via esclusiva, in caso di controversie inerenti i rapporti regolati dal presente contratto.
Art. 12 - Spese
Il presente contratto è esente da imposta di bollo, a norma dell’art. 25 della tabella all. “B” al DPR
n. 642/1972 e successive modificazioni. Esso è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi ne abbia interesse.
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti x.x. x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
Il prestatore Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per quanto possa occorrere, il prestatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del c.c., di approvare specificamente le condizioni di cui ai precedenti articoli: 2) Natura del rapporto;
3) decorrenza e durata del contratto; 4) Corrispettivo; 11) Foro competente.
Il prestatore