LOTTO 1 - AMBITO 1.1 COPERTURA ASSICURATIVA
LOTTO 1 - AMBITO 1.1 COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
DEFINIZIONI 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 7
Art. 2: Gestione del contratto 7
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 7
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 7
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 8
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 8
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta 8
Art. 8: Facolta’ di recesso 8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 9
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 9
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 9
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società 11
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni 12
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale 12
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI 13
Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 13
Art. 14: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia 13
Art. 15 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro 14
Art. 16: Recupero delle cose rubate 15
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni) 16
Art. 17: Esclusioni 16
Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti 17
Art. 19: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2) 18
Art. 20: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2) 18
Art. 21: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2) 19
Art. 22: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1) 20
Art. 23: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2) 20
Art. 24: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2) 21
Art. 25: Compensazione tra partite (Sezione 1) 21
Art. 26: Anticipo dell’indennizzo 21
Art. 27: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede 21
Art. 28: Riparto di coassicurazione e delega 22
Art. 29: Partecipazione delle ’ – Associazione temporanea di imprese 22
Art. 30: Trattamento dei dati 22
Art. 31: Disposizione finale 22
Art. 32: Tracciabilita’ dei flussi finanziari 22
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 24
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA .26
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosfe- rici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inonda- zione o alluvione.
Amministrazione o Ente: Il Comune di Giussano, Assicurato e Contraente della polizza;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secondario rispetto alle finalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rileva- zione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dall’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ per- sone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di im- pedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; a parziale deroga dell’art. 1 “Dura- ta del contratto” che segue, la Società ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni de- correnti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla , il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del con- tratto” che segue, la Società ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla , il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Attività dell’Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai compo- nenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale
dell’Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Amministrazione;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, im- pianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costru- zione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro ti- tolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchia- ture Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o al- trimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in ge- nere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Amministrazione se i- scritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili.
Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, ore- ficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta), di proprietà dell’Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad € 25.000,00.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 14: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, re- cinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Im- mobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto.
Broker: il Broker vigente XXXXXX ITALIA SpA;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adia- cente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di ri- sparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco dell’Amministrazione;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla cadu- ta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal ri- sarcimento;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di perti- nenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmo- sferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoe- stendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenu- te per il trasporto e la installazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di re- frigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzio- ne a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in loca- zione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali im-
mobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplo- sione o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stes- se (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell’Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qua- lora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Amministrazione, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adia- centi, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fab- bricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2011 fino alle ore 24,00 del 31.12.2014, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contrat- to di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessan- ta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comuni- cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessa- zione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevo- le all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge ita- liana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla , per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa
La rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
La rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impu- gnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
Art. 8: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dall’Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente con- tratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o gia’ ricompreso in Sezione 2 di poliz- za, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condizioni di operativita’ ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro in- dennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei di- pendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'am- bito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumera’ la difesa dell’assicurato con ri- ferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezio- ne della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla , il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circo- stanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi con- nessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
− mareggiate o penetrazione di acqua marina,
− formazione di xxxxxxxx,
− accumulo esterno di acqua,
− umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
non indennizza inoltre i danni subiti da:
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimi- ti/scoperti/franchigie .
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
− franamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidita’, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non con- nesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano di- stanziate dal pavimento meno di 8 cm.
La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti in- dennizzi:
− le spese sostenute dall’Amministrazione:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorita’, dell’Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ri- durre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro in- dennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, di un ulteriore importo eventualmente in- dicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i be- ni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n°22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di de- molizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale tito- lo dalla per sinistro e/o per annualità assicurativa;
iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale mecca- nografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assi- milabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla per si- nistro e/o per annualità assicurativa.
v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese soste- nute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro al- ternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferi- mento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla per sinistro e/o per annualità assicurativa.
vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua
parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dall’Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza appli- cazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nel- la sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispon- dere.
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distin- zione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione e’ esonerata), fermo quanto pre- visto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le e- ventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della ’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ come piu’ avanti normato, es- sa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Amministrazione ne avra’ dato comunicazione.
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la ’ non applichera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola pro- porzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il ser- vizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall’Amministrazione:
o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e pro-
tezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell’importo a tale ti- tolo previsto nella scheda di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione.
Art. 14: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti si- stemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ri- pari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiu- si.;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicu- rati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto
(b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiu- se a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (com- prese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immo- bili o a supporti fissi in generale.
IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effra- zione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al mo- mento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
− serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri si- mili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni mano- vrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
− inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% - an- che nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispet- to a quanto innanzi descritto.
Art. 15 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il mas- simo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione e’ esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sara’ su- periore al 20% del valore assicurato per la partita corrispondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
L’Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le e- ventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 16: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Amministrazione ne dara’ avviso alla Società ap- pena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a me- no che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennita’ per le cose mede- sime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Società per le stesse, o di farle ven- dere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dal- le cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)
Art. 17: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la ’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi,
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclu- sione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non ricon- ducibili a scopi connessi alle attività dell’Amministrazione;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, sac- cheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di di- pendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, conta- minazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermen- tazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in gene- re;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
n. difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
p. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Amministrazione,
q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da ser- ratura,
r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, di- strutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corro- sione o usura di detti contenitori;
v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commer- ciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato ,
x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriu- scita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che ab- biano colpito le cose assicurate;
y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elet- tronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla , per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio competente del Contra- ente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'i- nizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia del- la dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla o dai Periti ai fini delle loro inda- gini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della se non nella misura stretta- mente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare cor- so a tutte le azioni ritenute necessarie senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Amministrazione dovra’ altresi’ esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammor- tamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornira’ trimestralmente all’Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della fornire lo stesso xxxxxxxxx anche in altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda.
Art. 19: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla , o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 9: Oggetto dell’Assicurazione punto iv), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 20: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate o altrimenti note alla ;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 21 – Valore delle cose assicurate e determinazio- ne del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'atti- vità, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utiliz- zabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra’ prosegui- re le attività senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 19 – Procedura per la valuta- zione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 21: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escluden- do soltanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per ren- dimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed i- nevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vi- gore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro neces- sario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fi- no alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della som- ma assicurata.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta se- condo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al- grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, al- l'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elet- troniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazio- ne eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come tota- le;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetusta’ non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta’ se an- cora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se di- sponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la , la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Co-
dice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sara’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).
Art. 22: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percen- tuale prevista all’art. Art. 12: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento me- desimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la rico- struzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la , purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 23: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della , abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale defi- nitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta al- tresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sini- stro e non sui singoli beni / partite.
Art. 24: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2)
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 25: Compensazione tra partite (Sezione 1)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 12 “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli e- ventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 26: Anticipo dell’indennizzo
L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della ; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30°(trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 1.000.000,00 (euro unmilioni/00) per sinistro e per anno.
Art. 27: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulte- ranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle stesse.
Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la s’impegna quindi a ritenere garantita un’ulteriore somma pari al 30%, e pertanto il disposto dell’articolo Art. 12: Deroga alla regola proporzionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 28: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di po- lizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … % - Coassiucratrice Compagnia … Quota … % - Coassiucratrice
Art. 29: Partecipazione delle – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … mandataria
⇒ Compagnia … mandante
⇒ Compagnia … mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione
Temporanea di Imprese.
La mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla mandata- ria per conto comune.
Le convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corri- sponderlo a ciascuna secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 30: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 31: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esi- stente).
Art. 32: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi i- dentificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni fi- nanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamen- te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget- to (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno
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Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di | Franchigia | Limite di indennizzo | |
Per sinistro, se non diversamente previsto | ||||
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche, se non diversamente previsto | ||||
Rottura lastre Art 9 lett. j) | 100,00 | 2.500 per singola lastra 25.000,00 per anno | ||
Atti socio-politici Art 9 lett. k) | 1.000,00 | 80% della somma assicurata per singola ubicazione | ||
Per Atti socio-politici (Art 9 lett. k) relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche se non diversamente previsto | 10% | 1.000,00 | 80% della somma assicurata | |
Sabotaggio e terrorismo Art 9 lett. l) | 10% | 10.000,00 | 80% della somma assicurata per singola ubicazione | |
Fenomeni atmosferici Art 9 lett. m) | 1.000,00 | |||
Fenomeni atmosferici Art 9 lett m) relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche se non diversamente previsto | ||||
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosfe- rici) | 150.000,00 | |||
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 9 lett. n) | 750.000,00 | |||
Acqua Piovana Art 9 lett. o) | 250.000,00 | |||
Fuoriuscita d’acqua Art 9 lett p) | 250,00 | |||
Inondazioni, alluvioni Art 9 lett. q) | 80% della somma assicurata per singola ubicazione | |||
Allagamenti Art 9 lett. r) | 80% della somma assicurata per singola ubicazione | |||
Smottamenti, franamenti, cedi- menti del terreno Art 9 lett. s) | ||||
Crollo/collasso strutturale Art 9 lett. t) | 5.000,00 | 1.000.000,00 | ||
Sovraccarico neve Art 9 lett. u) | 1.000,00 | |||
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 9 lett v) | 250,00 | |||
Mancato freddo Art 9 lett w) | 500,00 | Vedi partita |
Evento sismico Art 9 lett. x) | 10.000,00 | 80% della somma assicurata per singola ubicazione | ||
Ricerca guasti Art 9 n. vii) | 250,00 |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attività e servizi | 1 giorno |
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx per sinistro ed anno | |
Beni mobili | ||||
Denaro e valori custoditi sottochiave | ||||
Denaro e valori ovunque posti | ||||
Denaro e valori trasportati | ||||
Beni di Dipendenti/Utenti | ||||
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori) |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota promille
Premio imp.le
totale
Beni immobili 75.554.849,00 .. ..
Beni mobili 1.347.180,00 .. ..
di cui:
Apparecchiature elettroniche 1.054.849,00 premio incluso in Beni mobili
Rischio locativo 800.000,00 valore incluso in Beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari 3.000.000,00 .. ..
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) 200.000,00 .. ..
Onorari periti e professionisti 25.000,00 .. ..
Ricostruzione Archivi 25.000,00
Spese mantenimento attività e servizi 25.000,00 .. ..
Differenziale storico-artistico 0,00
Mancato freddo 25.000,00 .. ..
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate | Valori complessivi | Aliquota promille | Premio imponibile totale |
Beni mobili | € 100.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | € 10.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori ovunque posti – 12 b2 | € 10.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori trasportati – 12 b3 | € 15.000,00 | .. | .. |
Guasti da ladri | € 5.000,00 | .. | .. |
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA euro ..
IMPOSTE euro ..
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA euro ..
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA