POR FESR 2014-2020 Abruzzo Asse VII Azione 4.6.2 - Contratto per la fornitura di n. 3 autobus (lotto 3) nuovi ad alimentazione a gasolio
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POR FESR 2014-2020 Abruzzo Asse VII Azione 4.6.2 - Contratto per la fornitura di n. 3 autobus (lotto 3) nuovi ad alimentazione a gasolio
(in esecuzione della determinazione n. DPE016/107 del 21.12.2018)
CIG: 773383528A
CUP: C99F18000120006
IRISBUS Italia S.p.A.
Xxxxxx XXXXXXX
L’Autorità Urbana di Chieti
Ing. Xxxxx INTORBIDA
TRA
L’Autorità Urbana di Chieti con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxx codice fiscale e partita IVA 00098000698 di seguito nel presente atto denominata semplicemente Autorità Urbana, per il quale interviene nel presente atto, il Sig. Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Macerata (MC) il 15.01.1962 in qualità di Dirigente del V Settore LL.PP.
E
la Società Irisbus Italia SpA con sede sociale in Xxx Xxxxxx x. 00. 00000 Xxxxxx codice fiscale e partita IVA 07580320013 di seguito nel presente atto denominata semplicemente Fornitrice o Appaltatore, per la quale interviene nel presente atto, il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Torino (TO) il 12 febbraio 1968, nella sua qualità di Direttore Generale, Amministratore e Procuratore
PREMESSO
- che la Regione Abruzzo con la Determinazione a contrarre DPE016/103 del 13.12. 2018 ha autorizzato l’indizione della procedura di gara negoziata, con invito a cinque operatori, esperita ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 12 autobus nuovi, a gasolio a valere sui Fondi POR FESR 2014-2020 Abruzzo Asse VII Azione 4.6.2;
- che ai fini suddetti, conclusa la predetta procedura di gara, per quanto concerne la ditta IRISBUS ITALIA SpA, fornitrice di n. 3 autobus nuovi diesel destinati all’Autorità Urbana di Chieti, l’appalto è stato aggiudicato alla stessa con determinazione dirigenziale n. DPE016/107 del 21.12.2018, per un importo pari a € 805.163,40 comprensivo di IVA;
- che con comunicazione del 24 dicembre 2018 alla ditta, effettuata tramite piattaforma telematica SINTEL, la S.A. ha comunicato alla stessa la conclusione del procedimento;
- che sono state assolte le verifiche sull’operatore economico da svolgere ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- che, tra gli altri, si è provveduto a richiedere ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs.50/2016, tramite il sistema AVCpass di ANAC, il documento relativo alla regolarità contributiva e fiscale dell’Operatore economico, il cui rilascio è di competenza dell’Agenzia delle Entrate di Torino;
- che la citata determinazione DPE016/107 ha previsto, con riferimento alla verifica di cui all’art. 80, comma 4 (regolarità contributiva e fiscale) del D. Lgs. 50/2016, l’inserimento nel presente contratto di una specifica condizione risolutiva, in caso di verifica negativa successiva alla stipula.
- che è stata fornita la garanzia definitiva della ditta, nella misura economica prevista di complessivi
€ 40.258,17;
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto di fornitura nei termini prescritti,
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
RICHIAMO DELLE PREMESSE
1. Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere.
Art.2 OGGETTO
1. L’Ente con il presente Contratto affida al fornitore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire, la fornitura di n. 3 autobus nuovi con alimentazione diesel, come da offerta pervenuta in sede di gara.
ART. 3
IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L’importo del Contratto per la predetta fornitura è pari a € 805.163,40 IVA di legge compresa.
Art.4
PREZZI CONTRATTUALI
1. I prezzi contrattuali sono quelli di cui all’offerta economica presentata in sede di gara e registrati sulla piattaforma per le negoziazioni denominata “Sintel”.
Art. 5.
MODALITÀ Dl STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a misura”, con riferimento ai prezzi unitari per ciascun autobus di cui alla suddetta offerta economica.
2. Il prezzo per ciascun autobus si intende “a corpo” ricomprendente, per ciascun autobus, quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara e nella Offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Art.6 MODALITÀ D’ESECUZIONE
1. Se nel corso della vigenza contrattuale, il fornitore dovesse comunicare che la tipologia di autobus oggetto del Contratto risulta posta fuori produzione, ovvero dovesse comunicare che sono emerse novità tecnologiche, nuove normative in materia di emissioni atmosferiche o altro, l’ente assegnatario della fornitura negozia con l’operatore economico la fornitura di autobus aventi caratteristiche analoghe o migliorative, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente Contratto.
Art.7
ALTRE CONDIZIONI ED ONERI GENERALI
1. Si stabilisce che la facoltà di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (quinto d’obbligo) può essere esercitata dall’Autorità Urbana di Chieti, assegnataria dei citati mezzi, con riferimento all’importo del presente Contratto.
Art.8 FACOLTÀ Dl RECESSO
1. L’ Autorità Urbano della fornitura esercita la facoltà di recesso dal presente Contratto in qualsiasi momento per onerosità dello stesso, per mancanza di finanziamenti, per mutate sue esigenze o priorità in relazione alla natura dei finanziamenti e per qualsiasi altra causa ritenuta conveniente, dietro semplice comunicazione al fornitore, che non può pretendere nulla, salvo il pagamento della fornitura resa.
2. Tale facoltà non esonera il fornitore dal rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto.
Art.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. Se le norme contenute nel presente Contratto, nonché nei relativi allegati e documenti richiamati nello stesso, ancorché non materialmente allegati, risultano tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all’ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
Art. 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono allegati al presente Contratto:
1. documenti identificativi dei sottoscrittori del presente contratto (Allegato 1);
2. l’offerta economica, con allegata attestazione di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 presentata dall’offerente in sede di gara, firmata, in duplice originale, dalle parti contraenti (All. 2);
3. l’offerta tecnica presentata dall’offerente in sede di gara, firmata, in duplice originale, dalle parti contraenti (All. 3);
4. la fotocopia della polizza fideiussoria di cauzione definitiva, firmata in duplice originale dalle parti contraenti (All. 4).
5. dichiarazione dell’Operatore economico attestante i dati IBAN per il pagamento delle fatture (All. 5).
Art. 11.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, da parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 12.
TERMINI DI CONSEGNA
1. Il termine di consegna degli autobus è fissato per il 27 dicembre 2018, come da accordi presi per le vie brevi con la S.A., presso la società “La Panoramica SNC”, sita in xxx Xxxxxx, x. 00 – Chieti.
Art. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Per le modalità di fatturazione e pagamento si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale d’oneri di gara.
2. Si specifica che l’Autorità Urbana di Chieti della fornitura è assoggettata all’istituto dello “split payment” di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
3. Le fatture recano l’indicazione degli estremi del Contratto cui si riferiscono ed il relativo codice CIG, nonché il riferimento al POR FESR Abruzzo, Asse VII, azione 4.6.2.
4. Per il pagamento delle fatture è acquisito il DURC riferito al fornitore, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della stessa nei termini previsti, senza che il fornitore possa vantare alcuna pretesa.
5. In caso di mancata regolarità del DURC l’Ente attiva le procedure per l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienze contributive degli operatori economici.
6. Le prestazioni regolarmente fatturate sono liquidate dall’Autorità Urbana di Chieti della fornitura nei termini indicati nel Capitolato Speciale d’oneri, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato al fornitore, con riferimento al relativo CIG, come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 (Allegato 5).
7. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e si impegna a dare immediata comunicazione, al Comune di Chieti ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Chieti, della notizia dell’inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2006 e s.m.i.,
causa di risoluzione del contratto. L’Ente verifica, in occasione del pagamento della fornitura all’operatore economico, con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 REVISIONE PREZZI
1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili non essendo ammessa, in alcun caso, la loro revisione.
Art. 15
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE
1. Ai sensi del Disciplinare, il fornitore ha comunicato una Cauzione definitiva n. 01.000033803 per il Contratto di € 40.258,17 (Euro quarantamiladuecentocinquantotto/17) pari al 5% (cinque per cento) dell’importo del presente Contratto mediante polizza della Compagnia di Assicurazioni S2C
S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI – DIREZIONE GENERALE di Milano. Essa è presentata in originale all’Autorità Urbana di Chieti, prima della formale sottoscrizione del presente contratto. La stessa contiene tutte le clausole previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e rispetta le prescrizioni di cui al Decreto MISE n. 31 del 19.01.2018.
L’originale della suddetta polizza resta depositato agli atti dell’Autorità Urbana di Chieti. Copia della suddetta polizza è allegata al Contratto presente, firmata dalle parti contraenti, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni previsti dal Contratto, a favore dell’Autorità Urbana di Chieti; essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 cc e, in caso di inadempimento del Fornitore, viene incamerata dall’Autorità Urbana di Chieti, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
3. In caso di inadempimento dell’Autorità Urbana di Chieti, il fornitore può richiedere esclusivamente la restituzione della sola cauzione versata o il documento della polizza fideiussoria senza null’altro avere a pretendere.
4. Resta salvo per l’Autorità Urbana di Chieti l’esperimento di ogni altra azione, se la cauzione risultasse insufficiente.
5. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte l’Autorità Urbana di Chieti, durante l’esecuzione del contratto. L’integrazione della cauzione avviene nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Autorità Urbana di Chieti, inviata a mezzo PEC al fornitore.
6. In caso di inadempienza, la cauzione può essere reintegrata d’ufficio a spese del fornitore, prelevandone l’importo dal saldo o da acconti di pagamento della fornitura.
7. La garanzia resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali di fornitura, intendendosi gli stessi completati alla data d’immatricolazione dell’ultimo degli autobus nuovi rientranti nel Contratto. In ogni caso, lo svincolo della cauzione definitiva del presente contratto è subordinato alle previsioni di cui ai commi 8 e 9.
8. A copertura degli adempimenti di cui al periodo della garanzia base offerta in gara pari a n. 24 mesi, decorrenti dalla data di immatricolazione di ciascun autobus, nonché a copertura di tutte le obbligazioni assunte, previste nel Capitolato tecnico e nel Capitolato speciale d’oneri, ivi compreso l’addestramento del personale, il Fornitore è tenuto a presentare apposita garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo del presente Contratto, a far data dalla immatricolazione dell’ultimo dei mezzi nuovi, fino al termine del periodo di garanzia base offerto in gara. In alternativa, il fornitore ha la facoltà di presentare apposita appendice alla cauzione definitiva, con indicazione del nuovo importo della stessa ed estensione della durata temporale, secondo le suddette previsioni.
9. La mancata presentazione di tale garanzia fideiussoria è causa ostativa al nulla osta da parte dell’Autorità Urbana di Chieti ai fini dello svincolo della cauzione definitiva prestata.
Art. 16
NORME Dl SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili.
Art. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le controversie nascenti dal presente Contratto sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva.
Art. 18
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. Il fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l’impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
b) i suddetti obblighi vincolano il fornitore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Autorità Urbana di Chieti dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il fornitore dalle proprie responsabilità. In tale ultima fattispecie, non può prodursi alcun pregiudizio degli altri diritti dell’Ente;
d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall’Autorità Urbana di Chieti, o ad essa segnalata da un ente preposto, la medesima Autorità comunica al forniture l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto sulle forniture in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le forniture sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al fornitore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il fornitore invitato a provvedervi, non vi provveda entro quindici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Autorità Urbana di Chieti del contratto e può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del presente contratto.
Art. 19
SEGRETEZZA E UTILIZZO INFORMAZIONI
1. Il fornitore s’impegna a non divulgare, in alcun modo e a chicchessia, notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina vigente in materia di Privacy.
Art. 20 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d’intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Se risulta non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1., ovvero il fornitore non rispetta gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s’intende automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del fornitore, che è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 21 AUDITING E VIGILANZA
1. Per il presente contratto il fornitore è obbligato a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella dell’Autorità Urbana di Chieti, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dalla stessa e documentata, ai sensi di legge, al fine di consentire idonee verifiche, in ogni momento, e mettendola a disposizione dell’Autorità Urbana di Chieti, tutte le volte che ne venga fatta richiesta.
Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il fornitore acconsente al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività dell’Autorità Urbana assegnataria della fornitura.
2. Il fornitore è informato che tali dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Autorità Urbana assegnataria della fornitura, quali, a titolo esemplificativo, quelli per:
a) dare esecuzione ad obblighi di legge;
b) esigenze di tipo operativo e/o gestionale;
c) esigenze preliminari alla stipula del presente contratto;
d) dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
3. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
Art. 23
SPESE Dl GESTIONE, IMPOSTE, TASSE E CONTRATTUALI
1. Sono a carico del fornitore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico del fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulla esecuzione del contratto.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in alcun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul Valore Aggiunto (l.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono
l.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all’l.V.A., è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’imposta di Registro, approvata con il DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, è assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico del fornitore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del presente Contratto.
ART. 24
VALIDITA’ DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI CONDIZIONE RISOLUTIVA
1. Il presente Xxxxxxxxx, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle Parti, è immediatamente impegnativo per le stesse, non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione
2. Costituisce condizione risolutiva del presente contratto l’eventuale, sopraggiunto esito consistente nella violazione delle disposizioni di cui all’art. 80, comma 4 del D.lgs.50/2016.