ISTITUITO E GESTITO DA
REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO
AZIMUT PRIVATE DEBT MULTISTRATEGY 1
ISTITUITO E GESTITO DA
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.
Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.
Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.
Istituito da Azimut Capital Management SGR S.p.A. in data 29 luglio 2020. Approvato dalla Banca
d’Italia con nota n. 1275675/20 del 2 ottobre 2020.
Il presente Regolamento è valido dal 18 gennaio 2021.
INDICE
REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ITALIANO, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO, ISTITUITO E GESTITO DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA
PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA
ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO 6
ARTICOLO 4 – SOCIETÀ DI GESTIONE 7
ARTICOLO 6 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 8
PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 10
ARTICOLO 8 OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO, LEVA E ALTRE CARATTERISTICHE 10
ARTICOLO 9 - AMMONTARE DEL FONDO 20
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE 22
ARTICOLO 11 - RICHIAMO DEGLI IMPEGNI E MEZZI DI PAGAMENTO 23
ARTICOLO 12 - INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA 23
ARTICOLO 13 - REGIME DELLE SPESE 24
ARTICOLO 14 - RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI. 26
ARTICOLO 15 - RIMBORSI PARZIALI 28
ARTICOLO 16 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO 28
PARTE C: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 29
ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE AL FONDO 29
ARTICOLO 18 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 29
ARTICOLO 19 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE, SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE 30
ARTICOLO 20 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 31
ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE 32
ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI 33
ARTICOLO 23 – SOCIETA’ DI GESTIONE, ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI 35
ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTI DI QUOTE 35
ARTICOLO 25 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE 37
ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 38
PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA
1.1. Oltre alle definizioni altrove specificate nel presente Regolamento di Gestione, si deve far riferimento alle definizioni di seguito indicate. Per le definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa:
“Ammontare Complessivo Sottoscritto”: la somma degli Ammontari Sottoscritti da tutti i Sottoscrittori.
“Ammontare Obiettivo”: l’ammontare obiettivo del Fondo ai sensi dell'articolo 9.1.
“Ammontare Sottoscritto”: indica l’importo sottoscritto da ciascun Sottoscrittore del Fondo per cui lo
stesso è impegnato al versamento ai sensi dell’articolo 11 del presente Regolamento.
“Asset Backed Securities (ABS)”: titoli di debito che sono garantiti da attività quali crediti da carte di credito, prestiti studenteschi, prestiti automobilistici, crediti da carte di debito, prestiti sulla casa o qualsiasi altro prestito diverso dal credito ipotecario.
“Classe”: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad
ulteriori caratteristiche distintive.
“Collateralised Loan Obligation (CLO)”: titoli di debito che appartengono alla categoria degli ABS. I CLO sono strumenti finanziari che provengono da operazioni di cartolarizzazione e sono caratterizzati dalla presenza nel portafoglio di crediti emessi da istituti di credito e da altre società.
“Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS)”: titoli di debito che appartengono alla categoria degli ABS. Si tratta di titoli cartolarizzati che hanno come sottostante prestiti immobiliari concessi per acquisto di costruzioni non residenziali (es. uffici, fabbriche, centri commerciali...). Le emittenti sono società-veicolo create dalle banche, e i titoli sono segmentati secondo il grado di rischiosità.
“Commissione di Gestione”: il compenso di gestione riconosciuto alla SGR di cui all’articolo 13 del presente Regolamento.
“Data di Inizio Operatività del Fondo”: la data di inizio operatività del Fondo così come dichiarata dalla SGR sulla base dell’andamento delle sottoscrizioni, ai sensi dell’articolo 10.4 del presente Regolamento.
“Decreto”: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante disposizioni attuative dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) circa la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.
“Depositario”: definizione contenuta nell'articolo 5 del presente Regolamento.
“Differenziale Commissionale”: la differenza cumulata fra (i) la quota parte delle Commissioni di Gestione pagate effettivamente dal Fondo e proporzionalmente incidenti sulla Classe di Quote interessata e (ii) la quota parte delle Commissioni di Gestione che sarebbero state teoricamente di competenza di detta Classe di Quote sulla base della percentuale di calcolo applicata sulla parte di patrimonio del Fondo corrispondente alla medesima Classe di Quote ai sensi dell'articolo 13.1.1 (a) del presente Regolamento.
“Fondo di Investimento Alternativo (FIA)”: fondo comune di investimento, SICAV o SICAF rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.
“Giorno di Valutazione”: il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo.
“Xxxxxx Xxxxxxxxxx”: qualsiasi giorno lavorativo e di borsa nazionale aperta.
“Manager” indica i soggetti, che siano amministratori, dipendenti o collaboratori della SGR, che hanno responsabilità inerenti la gestione operativa del Fondo. I Manager sono individuati con apposita determinazione della Società di Gestione.
“OICR”: ai sensi dell’art. 1, lett. k, del TUF, l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.
“Operazioni non Concluse”: potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non
concluse o non realizzate per qualsiasi motivo.
“Organi di Vigilanza”: la Banca d’Italia e la Consob.
“Periodo di Grazia”: la proroga del periodo di durata del Fondo così come definita all’articolo 3.2 del Regolamento.
“Periodo di Investimento”: definizione contenuta nell'articolo 8.1.5 del presente Regolamento.
“Provvedimento”: il provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
“Quote”: le quote di partecipazione al Fondo.
“Residential Mortgage Backed Securities”: titoli di debito che appartengono alla categoria degli ABS. Si tratta di titoli cartolarizzati in cui la garanzia del titolo è legata al rendimento di un mutuo immobiliare residenziale ipotecario.
“Rimborso Parziale pro quota”: la restituzione, in favore di un Sottoscrittore, a titolo definitivo, di parte dell’ammontare sottoscritto e versato dallo stesso Sottoscrittore nel Fondo, calcolata proporzionalmente alle Quote sottoscritte, a fronte di disinvestimenti realizzati e aventi ad oggetto qualsiasi bene o altra attività detenuta dal Fondo o di eccedenze di cassa disponibile, comunque determinate.
"Società di Manager” indica le società di persone o di capitali inizialmente interamente partecipate, e poi anche solo in maggioranza, da Manager e dalla SGR per la sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote C spettanti agli stessi, in relazione alle quali sussistano meccanismi di liquidazione di parte della quota di partecipazione del Manager nella - o se del caso di uscita dalla - Società di Manager - con riferimento all'ipotesi della perdita della qualifica di Manager, secondo criteri che tengano conto delle modalità e delle ragioni che hanno determinato la perdita della predetta qualifica e in un'ottica di disincentivazione degli stessi a lasciare la SGR durante la durata del Fondo.
“Sottoscrittore” o “Partecipante”: ciascun investitore che sottoscriva le Quote del Fondo.
“Sottoscrittore Inadempiente”: definizione contenuta all’articolo 11 del presente Regolamento.
“Sottoscrittore Successivo”: ciascun Sottoscrittore che sottoscriva quote del Fondo successivamente
alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni.
“Special Purpose Vehicle (SPV)”: società, o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituite per veicolare attività finanziarie cedute da terzi, in particolare con lo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni.
“TUF”: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative.
ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO
2.1. Azimut Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito indicata anche come “Società di Gestione” o la “SGR”) ha istituito il Fondo denominato AZIMUT PRIVATE DEBT MULTISTRATEGY 1 (il “Fondo” o “FIA”). Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) non riservati.
2.2. Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in data 29 luglio 2020 mediante approvazione del relativo Regolamento di Gestione.
2.3 Il Fondo prevede l’emissione di due classi di Quote, rispettivamente:
- le Quote di “Classe A”, sono offerte al pubblico indistinto;
- le Quote di “Classe B”, sono offerte agli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto, segnatamente: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 58/98);
- le Quote di “Classe C”, sono destinate alla Società di Gestione, ai Manager, e/o alla Società di Manager. Le Quote di Classe C sono emesse, al Termine del Periodo di Sottoscrizione o alla chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Obiettivo, per un importo complessivo fino al 2% (due per cento) dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote A e B, secondo quanto discrezionalmente deciso dalla Società di Gestione che determina anche la percentuale di ripartizione delle stesse fra i Manager e le Società di Manager.
Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.
2.4 Qualora l’impegno di investimento della Società di Gestione, Manager e Società di Manager, di Quote C del Fondo risponda ai requisiti di cui all’art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ed alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16 ottobre 2017, tali soggetti potranno beneficiare della disciplina fiscale ivi prevista.
3.1 Il Fondo ha durata pari a 7 (sette) anni. In particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni - della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, come definiti all’articolo 9 del presente Regolamento.
3.2. Nel rispetto della normativa vigente, entro il 6° (sesto) mese prima della scadenza del Fondo, la SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, definire una proroga del periodo di durata del Fondo, per un periodo di tempo non superiore a 3 (tre) anni, ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, per il completamento, nel migliore interesse dei partecipanti al Fondo, della liquidazione degli investimenti (il “Periodo di Grazia”).
La proroga della durata del Fondo per il Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti secondo le modalità di cui all’articolo 6.2 del presente Regolamento; detta proroga è altresì comunicata tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della proroga stessa.
ARTICOLO 4 – SOCIETÀ DI GESTIONE
4.1. “AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA”, con sede sociale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 0 iscritta al n. 36 Sezione Gestori di OICVM e al n. 75 Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’Articolo 35, comma 1 del TUF è la società di gestione del Fondo.
5.1. Il depositario del Fondo (il “Depositario”) è BNP Paribas Securities Services con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 e succursale di Milano, Piazza Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 13449250151, iscritta al n. 5483 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”).
Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento.
Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.
5.2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono espletate presso la succursale di Milano del Depositario. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono espletate presso la medesima succursale di Milano del Depositario.
5.3. Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all’emissione ed al rimborso delle quote presso la propria succursale di Milano.
Esso inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
5.4. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.
Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.
L’efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:
- un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di depositario del
Fondo, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
ARTICOLO 6 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
6.1 Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo, suddiviso per classi, è calcolato, una volta ogni trimestre (con riferimento al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre).
Il valore di ciascuna classe di Quote del Fondo è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia in sede di relazione semestrale e annuale - suddiviso per il numero delle relative quote emesse.
La Società di Gestione può, a propria discrezione, decidere di aggiungere eventuali ulteriori Giorni di
Xxxxxxx (“Giorno di Calcolo Ulteriore”).
Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è calcolato sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di outsourcer esterni.
6.3 È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d’Italia nonché – con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori.
Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.
7.1 La partecipazione al Fondo è consentita sia al pubblico indistinto (ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto), nonché alla SGR, ai Manager e alle Società di Manager.
PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ARTICOLO 8 OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO, LEVA E ALTRE CARATTERISTICHE
Nei paragrafi che seguono viene fornita una descrizione dell’oggetto, della politica, della leva finanziaria
utilizzata e delle caratteristiche di investimento del Fondo.
8.1 Scopo ed oggetto del Fondo
8.1.1 Il Fondo ha come obiettivo il perseguimento di un ritorno assoluto attraverso l’investimento principale in una pluralità di strumenti finanziari rappresentativi di credito come di seguito descritti. A fini di chiarezza si precisa che dalla politica di investimento del Fondo è esclusa la possibilità di (i) investire direttamente in crediti concessi da terzi (ii) erogare crediti a valere sul patrimonio del Fondo.
In particolare, il patrimonio del Fondo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in conformità coi termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, potrà essere investito in:
(i)
Investimenti in strumenti finanziari obbligazionari: Gli investimenti diretti in strumenti finanziari obbligazionari potranno essere effettuati fino ad un massimo del 30% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto. Tali investimenti avranno ad oggetto le seguenti
tipologie di obbligazioni:
a) Obbligazioni corporate investment grade: emesse da emittenti societari con rating investment grade. Tale componente del portafoglio del Fondo consente l’accesso ad un mercato dotato di maggiore liquidità;
b) Obbligazioni corporate high yield: emesse da emittenti societari con rating inferiore all’investment grade ovvero prive di rating. Tale componente del portafoglio del Fondo consente l’accesso ad un mercato dotato di maggiore liquidità. Nella scelta degli investimenti saranno comunque privilegiate le operazioni di minori dimensioni con rating sub-investment grade. In questa categoria possono rientrare anche le obbligazioni subordinate bancarie;
c) Obbligazioni emesse da aziende in difficoltà (“distressed securities”): tale componente di portafoglio prevede l’investimento di attivi (prestiti o titoli di diversa forma tecnica), incorporanti un rischio di credito che per ragioni di mercato e non fondamentali, presentano valutazioni inferiori rispetto al “fair value”. Ciò risulta particolarmente evidente nel segmento degli asset distressed.
(ii) Investimenti in titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione
Gli investimenti diretti in titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione potranno essere effettuati fino ad un massimo del 50% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto. Tali investimenti saranno realizzati attraverso una pluralità di forme tecniche sia al fine di generare una miglior diversificazione del rischio ed una minore correlazione ai mercati, sia per accedere a specifici segmenti di mercato. Con riferimento alla presente componente di portafoglio, il Fondo potrà investire in:
(a) Collateralised Loan Obligation (CLO): tale componente del portafoglio consente, attraverso la sottoscrizione di CLO, di investire in prestiti emessi a favore di imprese europee di piccole e medie dimensioni con forti tassi di crescita nel segmento dei leveraged loans ma avvalendosi della protezione e delle opportunità offerte dal mercato della cartolarizzazione. Ciascun CLO infatti fa riferimento ad un portafoglio diversificato di loans (tipicamente un centinaio), consentendo un’ampia diversificazione degli investimenti. Inoltre, l’introduzione del meccanismo della cartolarizzazione consente l’introduzione di ulteriori protezioni strutturali ed una modulazione discrezionale dei livelli di rischio/rendimento in funzione del portafoglio di investimento del Fondo;
(b) Asset Backed Securities (ABS): tale componente del portafoglio comprende tranche, per lo più mezzanine o junior, di Asset Backed Securities, aventi come portafoglio sottostante crediti granulari, con focus verso le imprese, ma anche verso privati. Rientrano in questa categoria anche le tranche emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione di crediti non performing e le cartolarizzazioni di ABS;
Le asset class, sempre attraverso l’investimento in note rinvenienti da cartolarizzazioni, nelle quali
il Fondo intende investire sono principalmente le seguenti:
a) Crediti bancari ipotecari: portafogli di norma granulari a clientela prevalentemente privata avente come sottostante in prevalenza crediti assistiti da garanzie ipotecarie;
b) Crediti bancari chirografari: portafogli di norma granulari a clientela privata ed aziendale avente come sottostante finanziamenti privi di garanzie o con garanzie personali;
c) Crediti rivenienti da procedure concorsuali: portafogli di crediti verso fallimenti o altre procedure concorsuali, in diversi stadi del processo giudiziale, con esposizione in prevalenza non granulare a singole posizioni oggetto di analisi;
d) Crediti chirografari da utilities: portafogli granulari di crediti verso clientela inadempiente per bollette insolute di utenze;
e) Riserve tecniche di crediti rinvenienti da appalti: trattasi di pretese monetarie che le imprese appaltatrici iscrivono nei loro registri contabili e che vantano nei confronti degli Enti committenti in alcuni casi relativamente a maggiori costi
sostenuti per varianti o altri fatti oggetto di contestazione. Il prezzo di acquisto delle riserve è fortemente a sconto rispetto all’ammontare che è oggetto di richiesta di rimborso da parte degli Enti appaltanti, da cui rendimenti elevati a fronte di un rischio contenuto (le riserve sono - nella maggior parte dei casi - regolarmente iscritte nei registri contabili delle società, secondo le norme contenute nel “Codice dei Contratti Pubblici”);
f) Crediti sanitari: crediti vantati da società del settore sanitario privato verso la Pubblica Amministrazione a fronte della fornitura di beni e/o servizi alla stessa Pubblica Amministrazione o ai cittadini. Lo smobilizzo di questi crediti da parte delle imprese fornitrici consente ai creditori di ottenere pronta finanza ampliando per questa via lo spettro delle fonti di finanziamento alternative al credito bancario. L’asset class permette all’investitore il perseguimento di obiettivi di rendimento elevato a fronte di una bassa volatilità e di un rischio effettivo limitato al rischio paese;
g) Altri crediti (performing e non performing) verso le Pubbliche Amministrazioni: crediti vantati da fornitori o erogatori di servizi a vario titolo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Lo smobilizzo di tali crediti, i cui tempi di recupero sono incerti e richiedono l’attivazione di specifiche procedure legali, garantisce ai creditori una pronta finanza e li esime dall’implementazione di procedure di recupero onerose e impegnative. Per l’investitore, sotto il profilo del credito, il rischio è pari al rischio Paese. La rischiosità e quindi circoscritta ai tempi di recupero che possono essere ottimizzati attraverso idonee procedure;
h) Ristrutturazioni: ristrutturazione di posizioni di finanziamento nei confronti di
investitori istituzionali attraverso l’utilizzo dello strumento della cartolarizzazione;
i) Fatture commerciali: acquisto a sconto dei crediti commerciali di imprese fornitrici a fronte di fatture emesse. Operazioni di breve durata che consentono alle imprese l’efficientamento del capitale circolante. Il veicolo di cartolarizzazione che acquista i crediti opera su base revolving. Il portafoglio è altamente parcellizzato;
j) Prestiti al consumo: finanziamenti al consumo erogati a persone fisiche con durata di medio termine, piani di rimborso rateali e importi ridotti. I portafogli risultano altamente granulari;
k) Mutui ed altre cartolarizzazioni con sottostante legato all’immobiliare (Residential Mortgage Backed Securities o “RMBS”, Commercial Mortgage-Backed Securities o “CMBS” e similari): si tratta delle categorie più comuni di cartolarizzazione. I prestiti hanno come sottostante garanzie di natura immobiliare e possono essere a favore di persone fisiche, come avviene in genere nei RMBS, o di società (come nel caso dei CMBS). In genere si tratta di operazioni pubbliche di grandi dimensioni originate da banche che cedono interi portafogli ad uno Special Purpose Vehicle (o SPV). Sono tuttavia presenti anche operazioni in forma privata.
Nell’ambito degli investimenti di cui al presente punto (ii) potrebbe trattarsi di operazioni pubbliche o di private placement. L’allocazione ai diversi segmenti di cui ai precedenti punti da a) a k), fermi restando gli obiettivi di ampia diversificazione sopra esposti, non sarà rigida ma rifletterà le opportunità offerte dal segmento di riferimento durante tutta la durata del Fondo.
(iii) Investimenti in quote/azioni di OICR Alternativi
Il Fondo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa vigente, potrà altresì investire in parti di FIA di tipo chiuso o aperto italiani o UE o di giurisdizioni terze, di SICAF italiane o UE o di giurisdizioni terze (di seguito gli OICR Target) fino ad un massimo del 100% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto specializzati – in linea con l’obiettivo del Fondo – nell’investimento nelle asset class previste ai precedenti punti (i) e (ii).
Le asset class oggetto di investimento degli OICR Target costituiranno un portafoglio diversificato per strumenti, e aziende in termini di dimensione, settori merceologici e mercati di riferimento e potranno avere un’esposizione geografica orientata prevalentemente ed opportunisticamente ai paesi Europei e Nord Americani. Non è escluso un investimento residuale in fondi con esposizione geografica anche a paesi diversi dai precedenti.
Il Fondo potrà anche investire in OICR Target che avranno come oggetto primario di investimento portafogli di crediti performing o non performing -in tutte le accezioni previste ai precedenti punti (i) e (ii) - o di crediti probabilmente inadempienti (cd. crediti “unlikely to pay” o crediti “UTP”) o titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane (ex L.130/99 - SPV) ed europee a fronte di portafogli di crediti non performing o UTP.
Con particolare riferimento ai fondi di tipo chiuso, gli OICR target sono individuati anche in funzione della relativa durata, di norma compatibile con la durata del Fondo. La partecipazione in tali OICR è di regola mantenuta fino alla loro scadenza, fatta salva la possibilità di procedere, prima di tale momento, allo smobilizzo degli stessi.
L’investimento in tale categoria di fondi potrebbe includere OICR Target istituiti e/o gestiti
da società appartenenti al Gruppo della SGR.
(iv) Investimenti in liquidità ovvero in strumenti finanziari altamente liquidabili
Il Fondo potrà da ultimo detenere liquidità ovvero effettuare investimenti in strumenti finanziari altamente liquidabili (ivi inclusi OICVM istituiti e/o gestiti da società appartenenti al Gruppo della SGR) al fine di perseguire una efficiente gestione delle attività di investimento/disinvestimento del Fondo negli strumenti finanziari sopra individuati ed ottimizzare l’impiego delle transitorie disponibilità liquide del Fondo.
L’investimento nelle categorie di strumenti finanziari sopra individuate sarà effettuata attraverso un’allocazione del patrimonio del Fondo su diverse strategie di investimento. Ciò con l’obiettivo di ridurre la volatilità delle performance ottenute nel tempo dal Fondo, migliorare il profilo di rischio/rendimento e limitare l’esposizione al rischio specifico dato dall’investimento in un singolo stile di gestione, beneficiando degli effetti della diversificazione del portafoglio.
Nel dettaglio le principali strategie perseguite dal Fondo attraverso l’investimento nelle categorie di strumenti finanziari descritti ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) saranno le seguenti:
A. crediti performing, con un focus su piccole e medie imprese europee ed in parte anche prestiti a privati, fino al 50% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto;
B. crediti non-performing europei di emittenti corporate o privati: NPL, UTP, procedure fallimentari, crediti commerciali di utilities, etc. fino al 30% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto;
C. crediti commerciali globali con un focus su “trade receivables” e “trade finance” originati su
piattaforme tecnologiche internazionali; fino al 30% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto;
D. prestiti e obbligazioni corporate, gestiti da primari operatori internazionali, specializzati in “direct lending” e “special situations”, con universo investibile globale, fino al 30% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto. Con riferimento a questa strategia si tratterà esclusivamente di investimento in fondi, così come descritti al precedente romanino (iii);
E. obbligazioni corporate, ABS con diverse tipologie di sottostanti e fondi aperti con sottostanti titoli di credito illiquidi con un universo investibile globale, fino al 30% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto.
8.1.2 Il Fondo non può essere direttamente investito in strumenti finanziari emessi da società che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti umani ovvero che producano o commercializzino:
- tabacco;
- materiale pornografico;
- armi o armamenti in generale (ivi incluse le parti ad essi esclusivamente destinati);
- soluzioni elettroniche o programmi che siano specificamente congegnati per permettere
illegalmente: i) l’accesso a network elettronici, ii) lo scarico di dati in formato elettronico;
- ovvero in imprese attive nel campo della ricerca e sviluppo di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che diano specifico supporto ad uno dei settori di cui ai punti che precedono;
- ovvero in imprese che esercitino il gioco d’azzardo.
Il Fondo, inoltre, non può essere direttamente investito in beni immobili.
8.1.3 Gli strumenti finanziari di cui ai punti (i)-(iv) sopra riportati saranno denominati in Euro per almeno il 60% dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto. La restante parte del portafoglio sarà investita in strumenti finanziari denominati in Dollari Americani.
8.1.4 Il Fondo non potrà inoltre effettuare investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati emessi da uno stesso emittente per un importo complessivo superiore al 20% (venti per cento) dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto. Con riferimento alle quote/parti di OICR istituiti e/o gestiti da SGR appartenenti al Gruppo Azimut, essi potranno rappresentare fino ad un massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’Ammontare Complessivo sottoscritto. Ciascun OICR di Gruppo non potrà rappresentare più del 20% (venti per cento) dell’Ammontare Complessivo Sottoscritto.
8.1.5 La SGR in ogni caso impegna, alloca e investe il patrimonio del Fondo nell’arco dei 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Inizio Operatività del Fondo (“Periodo di Investimento”).
Si precisa che la SGR potrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza del Periodo di Investimento:
(i) investimenti aggiuntivi nelle SPV già in portafoglio;
(ii) ulteriori operazioni di investimento negli OICR già partecipati dal Fondo;
(iii) il completamento di operazioni di investimento in corso, l’adempimento di richiami di capitale
da parte degli OICR target o di ogni altra obbligazione di pagamento del Fondo;
(iv) nuove operazioni di investimento, purché deliberate entro il termine del Periodo di Investimento.
8.1.6 Il Fondo può inoltre assumere finanziamenti temporanei, anche mediante l'utilizzo di linee di credito accordate da istituti bancari, e comunque entro il limite massimo del 10% del proprio valore complessivo netto, anche nei seguenti casi:
a) per far fronte a impegni assunti in relazione ad operazioni di investimento;
b) nelle more dei versamenti da effettuarsi a cura delle sottoscrizioni ricevute dai Partecipanti;
c) in caso di inadempimento di uno o più sottoscrittori ai sensi dell'articolo 11.3 del presente Regolamento;
d) per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.
Ogni singolo finanziamento non può comunque avere durata superiore al termine previsto di durata del Fondo.
A fronte dei finanziamenti ricevuti, il Fondo può concedere beni in garanzia. Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:
- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo.
L’investimento in strumenti finanziari derivati è previsto esclusivamente con finalità di copertura dei
rischi (es. di cambio e di xxxxx).
La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,5.
La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo
netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
8.2 Limiti di investimento
8.2.1 Nell’attuazione della politica di investimento e per tutta la durata del Fondo, la SGR si attiene ai limiti ed alle previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, trovando applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio relative ai fondi di investimento alternativi chiusi non riservati stabilite tempo per tempo dalla Banca d’Italia.
8.2.2 Si precisa che durante il periodo di disinvestimento del Fondo, ivi incluso l’eventuale periodo di proroga - previsto all’articolo “Durata”, di cui alla Parte A) del presente Regolamento - nella fase di completamento dello smobilizzo degli investimenti del Fondo potrebbe non risultare possibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo in virtù del presente Regolamento e della normativa vigente.
8.2.3 La SGR può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste ove ciò sia necessario alla tutela del Fondo ovvero degli interessi dei partecipanti. In tali circostanze, qualora la SGR effettui scelte di investimento che si discostano dalla strategia di investimento del Fondo, come delineata nel presente Regolamento, di tali deroghe viene fornita informativa nell’ambito della Relazione Annuale del Fondo.
8.2.4 Ferma restando l’esigenza di assicurare un’adeguata ripartizione dei rischi, la SGR per conto del Fondo può derogare ai limiti di investimento indicati ai paragrafi 8.1. e 8.2. per un periodo massimo di 6 mesi dalla Data di Inizio dell'Operatività.
8.3 Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo
8.3.1 In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, l’investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.
I rischi connessi all’investimento in quote di fondi chiusi, qual è appunto il Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle Quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Le generali ridotte prospettive di liquidabilità dell’investimento che caratterizzano gli OICR di tipo chiuso, nel caso del Fondo saranno comunque mitigate dalla potenziale distribuzione della Liquidità Distribuibile, come definita al successivo articolo 14.
Inoltre, i rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo può essere investito anche in OICR di diritto estero (i) i cui paesi di origine potrebbero non prevedere forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un’autorità pubblica che eserciti sull’attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti i fondi italiani, e/o (ii) i cui gestori e/o administrator potrebbero non essere soggetti a
forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella prevista dalla normativa italiana, e/o (iii) i cui documenti costitutivi potrebbero non prevedere il necessario coinvolgimento di un depositario.
Fermo restando quanto precede, tenuto conto della politica di investimento del Fondo, ferme restando le possibili ulteriori specificazioni previste nella documentazione di sottoscrizione, i principali rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto sono i seguenti:
Rischio di valutazione
Il Fondo effettua principalmente operazioni di investimento su titoli non quotati e/o su titoli “Over The Counter”, per i quali il valore del titolo è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR.
Rischio di mercato
Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.
Rischio di credito
Attiene al rischio di solvibilità delle imprese emittenti gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo nonché al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli Investitori.
Rischio di liquidità
Nel caso di mercati illiquidi lo smobilizzo di una posizione non è sempre possibile ovvero può avvenire a condizioni diverse da quelle osservate, pertanto vi è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi. Tra l'altro, considerato che gli OICR target in cui il Fondo investe potrebbero avere anche una durata residua superiore a quella del Fondo, il disinvestimento delle partecipazioni del Fondo in tali OICR dovrà avvenire attraverso la cessione delle stesse sul secondario. Sotto questo profilo, il rischio di liquidità del Fondo assume particolare rilevanza.
Rischio di cambio
Il Fondo è denominato in Euro e i Partecipanti sottoscrivono e versano i rispettivi importi in Euro. Poiché il Fondo può investire anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro, lo stesso è conseguentemente esposto al rischio di cambio, per le fluttuazioni dei tassi di cambio valuta. La Società di Gestione potrebbe decidere di attuare strategie di copertura dell’esposizione a tale rischio. La copertura del rischio di cambio non elimina le fluttuazioni di valore delle posizioni in portafoglio né previene il rischio di incorrere in perdite derivanti da riduzioni di valore delle stesse, ma consiste nell’apertura di altre posizioni che reagiscono in maniera inversa rispetto al portafoglio, a variazioni dei tassi di cambio. Pertanto, la copertura agisce sia mitigando eventuali perdite di valore del portafoglio di investimento, sia limitandone i profitti nel caso di variazioni favorevoli dei tassi di cambio. Inoltre, non è possibile coprire completamente l’esposizione al rischio di cambio del portafoglio, poiché la correlazione tra questo e gli strumenti di copertura, che peraltro comportano costi aggiuntivi, non è perfetta.
Rischio connesso all’assenza di un mercato secondario regolamentato e all’illiquidità delle Quote:
Atteso che il Fondo è istituito in forma “chiusa”, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Non è previsto a carico del Fondo né della SGR il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. Le prospettive di liquidabilità dell’investimento prima della scadenza del Fondo sono rappresentate principalmente dalla possibilità di trasferimenti di Quote a terzi (cfr. art. 24, parte C del presente Regolamento di Gestione), e dall'evenienza che la SGR proceda a Rimborsi Parziali pro quota delle Quote esistenti (cfr. artt. 14 e 15, parte B del presente Regolamento di Gestione); il trasferimento delle Quote è comunque soggetto a specifiche previsioni del Regolamento e al consenso della Società di Gestione, per cui non vi è garanzia alcuna che le Quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati.
Rischio di controparte
Esprime la rischiosità insita nell’esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall’altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità; il fattore analizza anche le esposizioni nette rilevanti a variabili quali gli emittenti in portafoglio, le aree geografiche, i settori, le valute e le strategie di investimento.
Rischio associato agli investimenti in Strumenti di Cartolarizzazione
Per questi strumenti, il rischio di credito si basa principalmente sulla qualità degli attivi sottostanti che possono essere di natura diversa come previsto da questo regolamento di gestione. Questi strumenti derivano da operazioni complesse che possono comportare rischi legali e altri rischi specifici relativi alle caratteristiche degli attivi sottostanti. La realizzazione di questi rischi può causare la diminuzione del valore di liquidazione del Fondo.
Rischio connesso all’utilizzo della leva finanziaria
La SGR si avvale della leva finanziaria nella gestione del Fondo, in coerenza con i termini riportati nell'articolo 8.1.6 del Regolamento. Ove il rendimento delle attività del Fondo sia superiore al costo dei debiti finanziari contratti dal Fondo, il ricorso all’indebitamento finanziario consente di incrementare il rendimento dei mezzi propri del Fondo e quindi il ritorno sull’investimento. Al contrario, in caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all’indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all’indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell’impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Qualora il Fondo sia indebitato, un eventuale incremento del valore delle attività si rifletterebbe in un aumento più che proporzionale del valore del Fondo e, conseguentemente, delle Quote. Specularmente, un’eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote. Il ricorso all’indebitamento può comportare l’esposizione del Fondo al rischio di oscillazione dei tassi d’interesse. Una variazione in aumento dei tassi d’interesse può comportare infatti un incremento degli oneri finanziari del Fondo con la conseguente compressione della sua redditività.
Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla SGR esprime un alto livello
di rischiosità dell’investimento nel Fondo.
L’investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel presente Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l’investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d’investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, la SGR reputa che l’investimento nel Fondo sia adatto per investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un periodo di tempo coerente con la durata pluriennale del Fondo, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l’unica forma d’investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d’investimento adottate dalla SGR e i rischi ad esse connessi.
8.4 Limiti alle operazioni con parti correlate
8.4.1 Nei limiti consentiti e nel rispetto dei divieti di carattere generale posti tempo per tempo dalla normativa vigente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Sottoscrittori, il Fondo può effettuare operazioni, anche di investimento, in cui la Società di gestione abbia, direttamente o indirettamente - anche in relazione a Sottoscrittori, rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo - un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell’interesse dei Partecipanti e del Fondo.
In particolare, il Fondo può:
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR descrivendo i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società legate alla SGR tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.
8.4.2 La SGR è in ogni caso tenuta a garantire che le relative negoziazioni avvengano a condizioni di
mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell’ultimo NAV disponibile.
ARTICOLO 9 - AMMONTARE DEL FONDO
9.1 L’ammontare obiettivo complessivo di sottoscrizione di Quote A e B del Fondo è di Euro 300.000.000,00 (trecento milioni) (“Ammontare Obiettivo”). Il periodo di raccolta delle sottoscrizioni sarà considerato concluso al raggiungimento del predetto ammontare.
9.2 Il patrimonio del Fondo è raccolto, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni, in una o più
emissioni di Quote, che potranno susseguirsi fino al termine massimo di sottoscrizione fissato in 12 mesi
- eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi attraverso avviso pubblicato nei termini di cui all’articolo 6.2 - decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo, così come previsto dall’art. 10, comma 3 del Decreto (il “Xxxxxxx Xxxxxxx di Sottoscrizione”).
9.3 Qualora, al Termine Massimo di Sottoscrizione il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare superiore all’Ammontare Obiettivo, la SGR si riserva la facoltà di ridimensionare il Fondo per un ammontare superiore all’Ammontare Obiettivo dandone tempestiva comunicazione alla Banca d’Italia e ai Partecipanti.
In relazione all’andamento delle sottoscrizioni ed, in ogni caso, al raggiungimento da parte del Fondo dell’Ammontare Obiettivo, la SGR potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni all’ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione, dandone comunicazione alla Banca d’Italia e ai Partecipanti.
9.4 Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni di Quote A e B complessivamente pari ad almeno Euro 100.000.000,00 (cento milioni) (l’“Ammontare Minimo di Sottoscrizione”), tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e vincolanti e la Società di Gestione potrà avviare l'operatività comunicando ai Sottoscrittori delle Quote A e B l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote A e B rispettivamente assegnate, nonché richiedendo i versamenti secondo quanto indicato al successivo art. 11 e procedendo alla prima emissione delle Quote A e B sottoscritte (la “Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni”), che avverrà al valore nominale di cui all'art. 12 del Regolamento.
Non sarà possibile sottoscrivere Quote C fino alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione o di chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Obiettivo. L'ammontare di Quote C effettivamente da emettere, entro i limiti previsti al precedente articolo 2.3, sarà determinato dalla SGR sulla base di tutte le altre sottoscrizioni di Quote A e B raccolte entro il Xxxxxxx Xxxxxxx di Sottoscrizione o la sua chiusura definitiva, come ultimo closing separato da effettuarsi in ogni caso al valore nominale delle Quote C.
9.5 Dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società di Gestione potrà programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni successive di Quote A e B per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto.
L’emissione delle Quote A e B relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale di cui
all’art. 12 del Regolamento.
9.6 Qualora la SGR non deliberi il ridimensionamento del Fondo ovvero nel caso in cui, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo sia stato sottoscritto per un importo inferiore all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi i Partecipanti liberi dagli impegni assunti, i quali dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.
Il richiamo degli impegni relativo alle Quote del Fondo sarà effettuato dalla SGR secondo le modalità di cui al successivo art. 11.
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
10.1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote e/o l’acquisto a qualsiasi
titolo delle Quote stesse.
La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote.
Resta altresì inteso che i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata del Fondo.
10.2 La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR. Nel modulo sono indicati, tra l’altro, le generalità del Sottoscrittore, la classe di Quote sottoscritta, l’importo lordo del versamento (ivi incluso l’importo della commissione di sottoscrizione eventualmente applicata), nonché l’impegno irrevocabile a versare tale importo complessivo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento raccolti tempestivamente e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di rispettiva ricezione. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede da investitori che non siano investitori professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.
La sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR in conformità con quanto previsto al successivo art. 11.
La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.
10.3 Ciascun Sottoscrittore comunica alla SGR mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell’acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole della SGR, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o la SGR.
10.4 Successivamente alla prima emissione delle Quote, la SGR individuerà la data di avvio dell’operatività del Fondo, che sarà collocata entro e non oltre 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data della prima emissione delle Quote (la “Data di Inizio Operatività del Fondo”).
ARTICOLO 11 - RICHIAMO DEGLI IMPEGNI E MEZZI DI PAGAMENTO
11.1 Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell’insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede ai sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro a fronte della sottoscrizione delle Quote del Fondo.
Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire alla SGR, in un’unica soluzione, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva chiusura delle sottoscrizioni o entro il maggior termine stabilito dalla SGR nella richiesta di versamento.
I versamenti relativi all’Ammontare Sottoscritto devono essere effettuati in Euro a mezzo assegno circolare, assegno bancario (secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione) ovvero bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla Società di Gestione, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.
11.2 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede,
• a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo; o
• a fronte di ciascuna emissione successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione
ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria
- la lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante, tra l’altro, informazioni concernenti la somma investita, l’importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), la classe di Quote attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.
11.3 I sottoscrittori che risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte (i “Sottoscrittori Inadempienti”) non vengono ammessi quali Partecipanti nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all’inadempimento degli obblighi di versamento.
ARTICOLO 12 - INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA
12.1 L’importo minimo di investimento al Fondo è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) e in multipli di Euro 100 (cento) con riferimento alle Quote di Classe A.
L’importo minimo di investimento al Fondo è pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e in multipli di
Euro 5.000,00 (cinquemila) con riferimento alle Quote di Classe B.
Le Quote C saranno emesse entro un importo fino al 2% (due per cento) dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote A e B.
12.2 Il valore nominale di ciascuna Quota di Classe A e C è pari ad Euro 100,00 (cento), mentre il valore nominale delle Quote di Classe B è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila).
ARTICOLO 13 - REGIME DELLE SPESE
13.1 Oneri a carico del Fondo
13.1.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentante da:
a) una commissione di gestione (la “Commissione di Gestione”), calcolata con riferimento a ciascun
Giorno di Valutazione, pari a:
Sulla quota parte del parametro di calcolo riconducibile alla raccolta di | Commissione di Gestione su base annua (in %) |
Classe di Quote A | 1,50% |
Classe di Quote B | 1,00% |
Classe di Quote C | zero |
Tale commissione è calcolata- in funzione del numero dei giorni - sulla base del valore complessivo delle attività del Fondo risultante dall’ultimo valore quota calcolato con riferimento a ciascuna classe di Quote e rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La Commissione di Gestione è prelevata dal Fondo ed è e corrisposta alla Società di Gestione con cadenza trimestrale anticipata, alla scadenza del trimestre solare precedente a quello di competenza. A fini di chiarezza, si specifica che per il periodo intercorrente tra la Data di Inizio Operatività del Fondo e la fine del primo trimestre in cui tale data è ricompresa, la Commissione di Gestione sarà calcolata sull’Ammontare Sottoscritto.
La Commissione di Gestione comprende il costo sostenuto per il calcolo del valore delle Quote a totale carico della SGR, pari allo 0,02% su base annua (con un minimo mensile pari a Euro 2.000 oltre a Euro
5.000 per l’eventuale calcolo del valore della quota del Giorno di Calcolo Ulteriore oltre IVA).
Le commissioni e gli importi percepiti dalla SGR per attività, ivi incluse quelle di consulenza, a favore delle società in cui il Fondo ha investito, che eccedano le ordinarie attribuzioni e prerogative di mercato del Fondo quale socio della società interessata, sono dedotte dall'importo della Commissione di Gestione dovuto alla SGR in proporzione alla partecipazione del Fondo nella società interessata.
Con riferimento all’investimento in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, si precisa che sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativamente alla sottoscrizione o al rimborso delle parti
degli OICR collegati acquisiti. Inoltre, la porzione del portafoglio rappresentata da parti di OICR collegati non viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione.
La Commissione di Gestione riportata nella tabella sopra indicata sarà infatti applicata alla parte di patrimonio non rappresentata da OICR collegati rispetto ai quali gravano indirettamente sul Fondo le commissioni e gli oneri a carico del patrimonio degli OICR oggetto d’investimento.
b) gli oneri relativi alle operazioni di investimento e disinvestimento del Fondo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le business due diligence, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per consulenza fiscale, legale, contabile, finanziaria e notarile, le commissioni di intermediazione. Tali oneri saranno integralmente a carico del Fondo ove l’operazione di investimento o disinvestimento sia stata effettuata dal Fondo. Gli oneri relativi a Operazioni non Concluse restano a carico della SGR;
c) il compenso da riconoscere al Depositario per le funzioni da questa svolte e per i servizi di deposito e sub-deposito connessi pari - oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative protempore vigenti - allo 0,037% su base annua (con un minimo mensile pari a Euro 2.500 Euro oltre IVA). Tale compenso viene prelevato dal Fondo con cadenza trimestrale e viene applicato al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima Relazione Semestrale o dall'ultima Relazione Annuale, al netto delle plusvalenze non realizzate sui beni non ammessi alla negoziazione in sedi di negoziazione, calcolate rispetto al costo di acquisto. Una quota parte del predetto compenso - pari allo 0,003% - è imputata a diritti di custodia per le attività custodite dal Depositario ed imponibile IVA secondo la normativa vigente. Anche tale quota parte viene prelevata dal Fondo con cadenza trimestrale e viene applicata al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima Relazione Semestrale o dall'ultima Relazione Annuale, al netto delle plusvalenze non realizzate sui beni non ammessi alla negoziazione in sedi di negoziazione, calcolate rispetto al costo di acquisto;
d) le spese di predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
e) i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la gestione amministrativa dei partecipanti al Fondo, ivi incluse le spese relative alla predisposizione dei prospetti periodici del Fondo (Relazioni Annuali e Semestrali) ed alle segnalazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza del Fondo;
f) le eventuali spese di pubblicazione e comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
i) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
l) il “contributo di vigilanza” versato annualmente agli Organi di Xxxxxxxxx e ad altre autorità in relazione
al Fondo;
m) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo;
n) gli oneri finanziari relativi ai debiti contratti dal Fondo.
13.2 Oneri a carico dei Partecipanti
13.2.1 La SGR applica una commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote applicabile alla
sottoscrizione iniziale ed alle eventuali sottoscrizioni successive, fino all’1,00% (uno per cento)
dell’Ammontare Sottoscritto, interamente scontabile. La SGR non applica alcun diritto fisso di partecipazione al Fondo.
Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:
- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell’eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione, frazionamento nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.
I costi amministrativi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l’ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi.
I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
13.3 Oneri a carico della SGR:
13.3.1 Sono a carico della SGR tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei Sottoscrittori, tra cui:
- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- gli oneri relativi ad Operazioni non Concluse;
- le spese connesse alla commercializzazione e al collocamento delle Quote del Fondo, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio;
- le spese relative all’Advisory Committee, di cui al successivo art. 23;
- le spese relative al Comitato Consultivo per gli Investimenti, di cui al successivo art. 23.
ARTICOLO 14 - RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI
14.1 Costituiscono risultati della gestione di pertinenza del Fondo (i “Risultati della Gestione”) tutti i
flussi di cassa a qualunque titolo generatisi nella gestione del Fondo.
14.2. La SGR può, sulla base del ragionevole apprezzamento della stessa e tenendo conto dell’interesse dei Partecipanti, utilizzare i Risultati della Gestione per effettuare, nuove operazioni secondo quanto previsto nell'articolo 8.1.5.
I Risultati della Gestione, per la parte non destinata agli impieghi di cui sopra, e al netto degli accantonamenti che la SGR ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi e costi del Fondo, costituiscono “Liquidità Distribuibile”.
La Liquidità Distribuibile può essere riconosciuta ai Partecipanti al Fondo su base semestrale una volta decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione.
14.3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera l'eventuale distribuzione della Liquidità Distribuibile di norma contestualmente all’approvazione della Relazione di Gestione Annuale e/o Semestrale. Tale distribuzione è di norma effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi.
Il Depositario provvede a corrispondere la Liquidità Distribuibile ai soggetti che risultino titolari del relativo diritto secondo le istruzioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione.
La Liquidità Distribuibile è da imputarsi, nell’ordine, a Rimborsi Parziali pro-quota a valere sul capitale versato e, per l’eccedenza, a distribuzione di proventi. In particolare, gli importi oggetto di distribuzione saranno qualificati come rimborso di capitale pro quota delle Quote sino a che i Sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla totalità dei versamenti effettuati (esclusa la commissione di sottoscrizione eventualmente corrisposta dal Partecipante); gli eventuali importi eccedenti distribuiti saranno qualificati come proventi.
14.4 La Liquidità Distribuibile viene ripartita tra i Sottoscrittori secondo l’ordine e i criteri che seguono
(al netto della fiscalità del Fondo e al lordo della fiscalità dei partecipanti):
a) anzitutto, l'importo netto da distribuire verrà riconosciuto a tutti i Partecipanti, pari passu e in proporzione al valore di sottoscrizione delle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, un ammontare pari a tutti i versamenti effettuati al Fondo a fronte delle Quote sottoscritte, tenendo conto dei rimborsi già effettuati;
b) successivamente, esaurito il pagamento di cui alla precedente lettera a), il residuo verrà interamente riconosciuto ai titolari di Quote A e B in proporzione alle Quote A e B possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un importo complessivo pari al 15% (quindici percento) degli importi sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A e B, e computando, in aumento o diminuzione, il Differenziale Commissionale ("Hurdle Rate")
c) successivamente, il residuo verrà riconosciuto ai titolari di Quote di classe C in proporzione alle Quote C possedute da ciascuno di essi, fino a che gli importi distribuiti ai titolari delle Quote C ai sensi di questa lettera (c) abbiano raggiunto il 10% (dieci per cento) degli importi distribuiti ai titolari delle Quote di Classe A e B a titolo di Hurdle Rate, ai sensi della lettera (b) e della presente lettera (c), e computando, in aumento o diminuzione, il Differenziale Commissionale (“Catch-up”);
d) infine, il residuo verrà riconosciuto sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di ciascuna di tali classi:
- quanto al 90% (novanta percento) ai titolari delle Quote A e B, pari passu e in proporzione al valore di sottoscrizione delle Quote A e B possedute da ciascuno di essi; e
- quanto al 10% (dieci percento) ai titolari delle Quote C (il “Carried Interest”).
14.5 Al momento della redazione del rendiconto finale di liquidazione dovrà essere verificato che i Sottoscrittori abbiano ricevuto distribuzioni in proporzione alle rispettive Quote, ai sensi del presente paragrafo. Nel caso in cui i Sottoscrittori non abbiano ricevuto sufficienti distribuzioni, i Sottoscrittori potranno chiedere il pagamento della differenza a valere sugli importi di pertinenza delle Quote C a titolo di Catch Up e Carried Interest.
Nel caso in cui la SGR non abbia ricevuto un ammontare adeguato rispetto a quanto di sua spettanza a titolo di Carried Interest, i Sottoscrittori restituiranno l'ammontare ricevuto in eccesso rispetto a quanto di propria spettanza.
14.6 L’ammontare della liquidazione finale dell’attivo del Fondo verrà ripartito secondo le modalità previste per la Liquidità Distribuibile.
I proventi distribuiti e non riscossi dagli aventi diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro distribuzione, vengono allocati, su indicazione della SGR, a cura del Depositario in un conto corrente intestato alla SGR, con l’indicazione che trattasi di proventi della gestione del Fondo, con indicazione nominativa degli aventi diritto. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.
I diritti alla riscossione dei proventi si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di relativa distribuzione, in favore: (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo stesso ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento o (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.
ARTICOLO 15 - RIMBORSI PARZIALI
15.1 La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell’interesse dei Partecipanti, Rimborsi Parziali pro-quota. In tal caso la Società di Gestione deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra l’altro le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l’importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l’importo rimborsato per ogni quota e la data di messa in pagamento del rimborso.
ARTICOLO 16 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO
16.1 Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività che compongono il relativo patrimonio - al netto delle eventuali passività.
16.2 Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore.
16.3 I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.
PARTE C: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE AL FONDO
17.1 Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli
investitori professionali così come definiti all’art. 7 del presente Regolamento. La partecipazione al Fondo comporta l’accettazione del presente Regolamento.
17.2 Ad ogni closing delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe A e B da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale della rispettiva classe di Quote. In caso di emissioni successive alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire a ciascun Sottoscrittore Successivo dividendo l'Ammontare Sottoscritto per il valore nominale della classe di Quote sottoscritta da ciascun partecipante.
La SGR provvede a determinare il numero delle Quote C da attribuire soltanto alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione oppure della chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Obiettivo, in funzione dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto.
17.3 I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.
17.4 A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite.
17.5 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
ARTICOLO 18 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
18.1 Le Quote di partecipazione, con riferimento a ciascuna Classe, sono con uguali diritti e tutte di uguale valore nominale (fermi i differenti regimi, riconducibili alle diverse Classi di Quote, anche in dipendenza dell'Ammontare Sottoscritto, nei termini disciplinati nel presente Regolamento).
18.2 I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi solo per un numero intero di quote e sono esclusivamente nominativi. I certificati possono essere raggruppati e possono rappresentare cumulativamente più Quote.
La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.
18.3 Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nella scheda identificativa, entro i 10 giorni lavorativi successivi al versamento al Fondo dell’importo sottoscritto. Alternativamente i Sottoscrittori possono richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
La consegna materiale del certificato all’avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.
18.4 Al momento dell’emissione e sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dai Sottoscrittori, le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore restano immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori (il “Certificato Cumulativo”); il Certificato Cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore.
18.5 È facoltà del Sottoscrittore chiedere - una volta completati i versamenti dell’Ammontare Sottoscritto dai Sottoscrittori - l’emissione di un certificato singolo nominativo (il “Certificato Nominativo”) - in alternativa al mantenimento delle Quote nel Certificato Cumulativo, - rappresentativo di tutta o parte della sua partecipazione previo versamento da parte del sottoscrittore medesimo di un importo, a titolo di rimborso spese, pari a Euro 100 (cento) per ogni certificato emesso. La richiesta di emissione dovrà essere inviata alla SGR, con copia al Depositario, presso la sede indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
18.6 È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.
ARTICOLO 19 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE, SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE
19.1 Il valore unitario delle Quote del Fondo viene calcolato, per ciascuna Classe di Quote, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote del Fondo - determinato sulla base di quanto spettante ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento alla relativa Classe di Quote nell'assunto della liquidazione dei beni del Fondo alla data di calcolo e ai valori di riferimento degli stessi, e computando in tale ammontare teorico spettante, in aumento o in riduzione, il Differenziale Commissionale - per il relativo numero di Quote in circolazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.
Nel caso di errore nel calcolo del valore delle Quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà alcuna informativa ai Partecipanti.
19.3 La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, eventualmente avvalendosi di outsourcer, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
19.4 La SGR, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell’art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall’articolo 3 del Decreto. In particolare, la SGR redige:
(i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;
(ii) la Relazione Annuale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
(iii) la Relazione Semestrale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 3 (tre) mesi dalla fine del semestre di riferimento e
(iv) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle Quote.
19.5 La Relazione Annuale e la Relazione Semestrale sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni
emanate dalla Banca d’Italia e sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della SGR:
- conformemente a quanto previsto ai precedenti alinea (ii) e (iii) per quel che concerne la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale;
- entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto precedente punto (iv).
19.6 I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della Relazione Annuale e della Relazione Semestrale. A tal fine i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR.
19.7 La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.
19.8 La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla Relazione Annuale.
ARTICOLO 20 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
20.1 Fatta esclusione per quanto previsto dal successivo articolo 21.2 eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi partecipanti.
20.2 Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, nonché per l’adeguamento del dimensionamento del Fondo ai sensi dell’articolo 9 del presente Regolamento, è conferita delega permanente al Presidente, all’Amministratore Delegato della SGR disgiuntamente fra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all’adozione della modifica.
Tutte le modifiche del Regolamento sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante a cura della SGR con comunicazione scritta recante indicazione della relativa data di efficacia e tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. Le modifiche del Regolamento sono altresì comunicate alla Banca d’Italia nel termine e nei modi stabiliti dalla legge.
20.3 La SGR provvede a fornire gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
21.1 Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:
(a) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i partecipanti votino con delibera dell'Assemblea dei Sottoscrittori, a favore della rimozione della Società di Gestione dall’incarico, conformemente alle percentuali previste al successivo articolo 22.4;
(b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della Società di Gestione ovvero
(c) in caso di perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da
parte della Società di Gestione, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;
(d) in caso di rinuncia all'incarico da parte della Società di Gestione, previo preavviso scritto di almeno 6 (mesi) mesi da parte della Società di Gestione.
.
21.2 Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 21.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà convocare, entro i successivi 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, l'Assemblea dei Sottoscrittori affinché questa nomini la nuova società di gestione cui dovrà essere trasferito il Fondo ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione. In ogni caso l'Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data della relativa deliberazione o dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti punti (b), (c) e (d) e comunicare, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione alla Società di Gestione sostituita.
21.3 In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo; in particolare, l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un’altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.
Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione ha l’obbligo di vendere alla nuova società di gestione, che ha l’obbligo di acquistare, le Quote del Fondo detenute in adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti al prezzo più alto tra quello risultante dall’ultimo Valore Unitario delle Quote indicato nella relazione semestrale o nella Relazione annuale di Gestione e il valore nominale.
21.4 Dalla nomina della nuova società di gestione:
- la Società di Gestione sostituita cesserà di essere la società di gestione del Fondo;
- la Società di Gestione sostituita non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo par. 21.7;
- per tutti gli altri fini del Regolamento, la nuova società di gestione nominata sarà considerata la “Società di Gestione” e continuerà l’attività di investimento e le altre attività del Fondo senza soluzione di continuità.
21.5 La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo qualora:
(i) l’Assemblea dei Partecipanti non individui una nuova società di gestione;
(ii) la Banca d’Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
(iii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione.
21.6 In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.
21.7 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Commissione di Gestione sino a quel momento maturata. Nella circostanza di cui alla lettera d) dell'art. 21.1, ove la rinuncia della Società di Gestione venga assunta dopo la scadenza del Periodo di Investimento, la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare, a titolo di indennità, anche una somma pari a due rate semestrali della Commissione di Gestione, calcolata sull’Ammontare Complessivo Sottoscritto.
ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI
I Sottoscrittori di Quote di Classe A e B si riuniscono in un’assemblea (l’“Assemblea dei Sottoscrittori” o l’“Assemblea”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.
22.1 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione nei casi previsti al precedente articolo 21 del presente Regolamento.
22.2 Convocazione e intervento in Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. La convocazione dell’Assemblea dei Sottoscrittori è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa mediante avviso contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, l’elenco delle relative materie da trattare (l’“Avviso di Convocazione”). L’Avviso di Convocazione è inviato a tutti i Sottoscrittori mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della data fissata per l’Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dalla SGR comunque non inferiore a 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti i partecipanti che alla data
dell'adunanza risultino titolari di Quote.
I partecipanti possono farsi rappresentare nell’Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell’Assemblea dei Sottoscrittori. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.
22.3 Svolgimento dell’Assemblea - Presidente
Alla prima riunione, l’Assemblea dei Partecipanti nomina il proprio Presidente, che rimane in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio.
Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l’esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l’esercizio del diritto di voto, accertando l’eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario, nominato di volta in volta, ai fini della verbalizzazione delle riunioni.
22.4 Costituzione e validità delle deliberazioni
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il
60% (sessanta per cento) più una di tutte le Quote A e B in circolazione. Ogni Quota attribuisce un voto.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (cinquanta per cento più una) delle Quote degli intervenuti in Assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore di tutte le Quote A e B in circolazione.
L’esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla Società di Gestione, dalle società che la controllano, dai Manager, dalle società di Manager, nonché da altre società del Gruppo della Società di Gestione, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i quorum dell’Assemblea ai sensi del presente articolo.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Sottoscrittori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse alle autorità di Xxxxxxxxx, per la prescritta approvazione, ove previsto dalla normativa pro tempore vigente.
ARTICOLO 23 – SOCIETA’ DI GESTIONE, ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE
LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
23.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l’organo responsabile dell’attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri, collaboratori od a un comitato esecutivo in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo.
23.2 La SGR può avvalersi di un Advisory Committee e di eventuali comitati interni tecnici, aventi natura di organi meramente consultivi.
ADVISORY COMMITTEE
23.3 L’Advisory Committee, i cui membri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della SGR, opererà con specifico ed esclusivo riferimento alla valutazione delle situazioni di conflitto di interessi, effettive o potenziali, individuate dalla SGR in relazione alle operazioni e/o opportunità di investimento e disinvestimento, esprimendo di volta in volta un parere ancorché non vincolante, ferme le responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SGR e dell’eventuale comitato esecutivo per la gestione del Fondo stesso.
L’Advisory Committee sarà costituito da un numero di membri pari a 3.
COMITATO CONSULTIVO PER GLI INVESTIMENTI
23.4 La SGR, nel processo di investimento, si avvarrà di un comitato con funzioni meramente consultive (il “Comitato Consultivo per gli Investimenti” o il “Comitato Consultivo”), al fine di raccogliere pareri e opinioni non vincolanti sulla composizione generale del portafoglio nelle diverse asset class e nelle diverse strategie.
Il Comitato Consultivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sarà composto da un numero di membri pari a 3 (tre), di cui almeno 1 (uno) di espressione della Società di Gestione.
I membri del Comitato Consultivo non riceveranno alcun tipo di compenso e le eventuali spese vive relative alle riunioni del Comitato Consultivo saranno a diretto carico della SGR.
ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTI DI QUOTE
24.1 I Sottoscrittori possono trasferire a terzi in tutto o in parte, le Quote del Fondo da essi possedute, nel rispetto dei termini e delle condizioni che seguono.
24.2 I Sottoscrittori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte, dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto, alla Società di Gestione, specificando tutti i dati del terzo proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello status di Partecipante non determini per la Società di Gestione un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di antiriciclaggio poste a carico della medesima Società di Gestione. Qualora la documentazione
24.3 Qualora il Sottoscrittore che intenda cedere in tutto o in parte le proprie Quote informi la Società di Gestione di tale volontà, comunicando di non aver già individuato un potenziale acquirente, la Società di Gestione potrà - nei limiti delle prerogative di investimento minimo riferito a ciascuna Classe e nel rispetto delle vigenti disposizioni e in conformità con le proprie autorizzazioni agevolare l’individuazione di potenziali acquirenti sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Partecipante alla stessa pervenute.
Così eventualmente identificato il potenziale acquirente trova applicazione l'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 24.2.
24.4 In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l’acquirente delle Quote del Fondo subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote stesse previsti dal TUF, dall’Autorità di Vigilanza e dal presente Regolamento.
24.5 Resta inteso che sia il Sottoscrittore cedente, sia il cessionario dovranno mantenere i livelli di investimento minimo stabiliti dal presente Regolamento per poter mantenere e/o acquistare (a seconda del caso) la qualifica di Sottoscrittore e i connessi diritti ed obblighi.
24.6 Le Quote C possono essere trasferite, alienate o comunque cedute dal Sottoscrittore che le detiene unicamente a soggetti cui possano essere trasferite ai sensi del presente Regolamento (SGR, Manager o Società di Manager).
ARTICOLO 25 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE
25.1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data nei seguenti casi:
- scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui al precedente articolo 21 del Regolamento;
- rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del
Fondo;
- successivamente al Periodo di investimento, in caso di dismissione di tutti gli investimenti effettuati dal Fondo e conseguente rimborso totale ai partecipanti.
25.2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR
informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
25.3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d’Italia e, in particolare:
- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento;
- sono sospesi i rimborsi parziali;
- l’avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Sottoscrittori a cura della SGR;
- la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei Sottoscrittori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione medesima e portato a conoscenza della Banca d’Italia;
- terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto/relazione annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione dell’ammontare della liquidazione finale dell’attivo del Fondo indicati all'articolo 14.4 del presente Regolamento;
- la Società di Revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di distribuzione, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione nonché inviati ai Sottoscrittori.
25.4 Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla Società di Gestione mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
25.5 La SGR provvede a rimborsare le Quote agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 14.4, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo.
25.6 Le somme non riscosse dai Sottoscrittori entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto.
25.7 La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.
25.8 Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto.
ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
26.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
26.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, saranno devolute al Tribunale di Milano, che avrà giurisdizione esclusiva.
26.3. Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.