CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
L’ Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche “ENEA” o “Agenzia”), con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Agenzia
E
L’Università degli Studi di Ferrara (nel seguito denominata anche “Università” o “Ateneo”), con Sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 (Codice Fiscale 80007370382 – Partita IVA 00434690384), nella persona della Rettrice, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la Sede dell’Ateneo
PREMESSO CHE
- l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall’ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell’innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l’aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l’Università è istituzionalmente preposta all’Alta formazione, attraverso la
didattica e la ricerca; alla ricerca e al trasferimento tecnologico;
- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l’agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l’ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, le Università possono attribuire, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli Enti Pubblici e le Istituzioni di ricerca, incarichi d’insegnamento, anche gratuiti, a esperti di alta qualificazione dipendenti dagli stessi, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. L’Università degli Studi di Ferrara potrà conferire tali incarichi sulla base del proprio “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica” entrato in vigore il 14/5/2020 con Decreto Rettorale Rep. n. 513/2020 Prot. n. 82218 - 11 maggio 2020;
- l’attività didattica universitaria di dipendenti ENEA trova opportuna integrazione con le attività programmatiche e i compiti d’istituto dell’Agenzia, ai fini del loro buon andamento;
- le strutture e il personale dell’Università e dell’Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;
- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell’ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;
- preso atto della fruttuosa collaborazione intervenuta nell’ambito della Convenzione Quadro quadriennale ENEA/Università degli Studi di Ferrara, venuta a sua naturale scadenza il 18.06.2016.
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano interamente riportate in questo articolo.
Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)
Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.
Art. 3 (Oggetto)
La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dell’ambito della collaborazione tra le Parti, con l’indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca, anche con la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca ENEA presso l’Università di Ferrara e dell’Università di Ferrara presso l’ENEA, mettendo a
disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.
La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione (attribuzione) della titolarità dei risultati scaturiti.
Per l’ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:
- Beni Culturali (archivio; diagnostica e metrologia);
- Biotecnologie (biologia delle radiazioni e biomedicina; biotecnologie verdi; innovazione agro-industriale; gestione sostenibile degli agro- ecosistemi);
- Climatologia e Meteorologia;
- Infrastruttura orizzontale ICT;
- Nano strutturati (micro e nanofluidica; micro e nanostrutture; nanostrutture per fotonica);
• Nucleare, Sicurezza Nucleare e Fine Ciclo (caratterizzazione dei materiali nucleari; reattori nucleari di ricerca; simulatore
ingegneristico e modellistica; tecnologie nucleari della fusione);
• Produzione Sostenibile di Energia, Efficienza e Risparmio Energetico (biocombustibili e combustione sostenibile; sistemi sperimentali per l’uso razionale dell’energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di
accumulo dell’energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettonica dell’edilizia residenziale);
- Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (gestione rifiuti radioattivi; disattivazione impianti e sitologia);
- Reprocessing e Risanamento Ambientale (sorgenti di radiazioni; gestione del ciclo dei rifiuti; bonifiche e riqualificazioni ambientale; strumenti di gestione e certificazione ambientali ed eco-progettazione; sicurezza e rischi territoriali, anche sismici, e ambientali);
- Security (robotica; sensoristica; metrologia radiazioni ionizzanti).
- Sistemi informativi gestionali;
- Nuove tecnologie della Comunicazione;
- Gestione e organizzazione di servizi;
- Economia e Giurisprudenza;
- Tracciabilità agroalimentare;
- Geochimica Isotopica e radioecologia.
Art. 4 (Collaborazione di ricerca)
L’ENEA e l’Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare, nelle materie di competenza.
Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle
proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.
I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:
- i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
- l’oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;
- l’ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- l’eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell’ente concedente;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all’entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei
dati;
- le disposizioni ed i principi contenuti nella presente Convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell’altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale;
- I responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi e gli eventuali referenti.
Art. 5 (Formazione)
L’offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all’attività istituzionale di formazione e orientamento propria della Università.
Le relative modalità di gestione interna ENEA potranno essere oggetto di aggiornamento consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx .
5.a Tesi di laurea
L’ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l’ospitalità presso i Centri dell’Agenzia. L’ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l’opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell’Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA.
L’elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di
riferimento, è continuamente aggiornato ed è consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx .
Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dai propri Dipartimenti per l’attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell’ospitalità.
Le versioni finali delle tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico- tecnologico e didattico offerto dall’ENEA.
5.b Tirocini
L’ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s’impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell’Ateneo, quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.
La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla base e nel rispetto dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via ordinaria e prevalente ai soli tirocini curriculari gratuiti. In considerazione dell’intervenuto (24 gennaio 2013) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida in materia di tirocini”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
che prevedono il riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, ed il contestuale obbligo per il soggetto ospitante al rispetto della clausola di invarianza finanziaria, l’ospitalità dei tirocini extracurricolari sarà possibile solo laddove esistano coperture finanziarie all’interno di progetti che prevedano espressamente la tipologia del tirocinio extracurricolare tra le voci coperte da finanziamento.
5.c Dottorati di Ricerca
Impianti e laboratori dell’Agenzia costituiscono una preziosa risorsa per i Corsi di Dottorato: i dottorandi possono infatti svolgere la loro formazione tramite la ricerca fruendo di risorse strumentali innovative e/o di frontiera altrimenti difficilmente reperibili, nonché dell’opportunità di approfondire tematiche scientifiche d’interesse all’interno di team di ricerca di elevata qualificazione dedicati ad attività progettuali di rilevanza internazionale. Per incentivare tale fruizione l’Agenzia, previo accertamento delle relative risorse finanziarie e nel rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, a valere su proprie attività progettuali, è anche disponibile al cofinanziamento (50%) degli importi base (comprensivi degli oneri INPS) di borse di studio di dottorato e al convenzionamento con l’Ateneo in tal senso, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della L. 210/1998. E’ prevista anche la possibilità di attribuzione del finanziamento dell’intero importo base di borse di studio di Dottorato di Ricerca laddove l’Ateneo risulti, quello con Corso di Dottorato maggiormente attinente alle attività d’interesse ENEA. Il finanziamento al 100% dell’importo base della
borsa di studio di Dottorato di Xxxxxxx potrà altresì intervenire nei casi in cui Università ed ENEA collaborino nell’ambito di formalizzati progetti congiunti. I dottorandi beneficiari del cofinanziamento/finanziamento dell’importo base della loro borsa di studio e dell’ospitalità ENEA, inseriti in specifiche attività progettuali dell’Agenzia per l’approfondimento di specifiche tematiche, svolgeranno conseguentemente le attività di dottorato prevalentemente presso i Centri ENEA.
5.d Master
Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.
Per tali iniziative l’Università e l’Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.
5.e Didattica
Per l’immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di diretto riferimento, l’Ateneo potrà attribuire, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 240/10, a esperti dell’Agenzia di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, occasionali gratuite attività d’insegnamento universitario, da svolgere anche durante l’orario di lavoro ENEA comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l’Agenzia, anche con riferimento alle spese di trasferta che restano a carico dei singoli.
Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)
Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.
In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l’uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell’attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l’uso di attrezzature dell’altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.
In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell’altra, il contratto d’uso a favore di quest’ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.
Art. 7 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)
Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio Background.
Resta inteso tra le Parti che nulla di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione o la concessione di alcun diritto in relazione al proprio Background che potrà essere disciplinato con separati
specifici accordi.
Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)
Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca.
Le Parti riconoscono l’uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.
Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell’ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.
Xxxxx restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà industriale e/o intellettuale ciascuna Parte informerà l’altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.
Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla registrazione dei titoli più idonei alla tutela dei risultati, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e
formazione dovrà essere menzionato l’intervento dell’Università e dell’ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.
In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte.
Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, la Parte ricevente l’informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra.
Art. 9 (Responsabili della Convenzione)
Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle Parti, e la conseguente complessità della costituzione di un Comitato di Coordinamento adeguatamente rappresentativo di tutti i Dipartimenti e le Unità Tecniche delle Parti stesse, per il corretto funzionamento della presente Convenzione si indicano come rispettivi responsabili/referenti:
- per l’Università, prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (tel. 0000 000000; cell.
x000000000000, fax 0000 000000; mail xxx@xxxxx.xx);
- per l’ENEA, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx (tel. 000 0000000, cell.
x000000000000, fax 000 0000000, mail xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx).
Ciascun referente raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicolarle, tramite l’altro referente, verso i corrispondenti esperti dell’altra Parte, adoperandosi altresì per il perfezionamento degli atti esecutivi della presente Convenzione Quadro.
Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell’altra Parte) Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell’altra operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.
Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l’impegno ad attenervisi.
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal
D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.
Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all’interno delle aree di pertinenza dall’altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al datore di lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.
Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l’individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.
I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ENEA (P.T.P.C.)” adottati dall’ENEA, con i relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web dell’ENEA. I soggetti ospitati presso l’Università saranno tenuti al rispetto del “Codice di Comportamento dell’Università di Ferrara”, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 gennaio 2014, al “Codice di condotta per l’integrità della ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara”, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2018 e al “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2021-2023 dell’Università degli Studi di Ferrara” adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021. Gli aggiornamenti dei predetti documenti sono disponibili sul sito web dell’Università.
Art. 11 – Coperture assicurative
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1. gli studenti, autorizzati allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti a cura e oneri dell’Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
2. il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto a cura e oneri dell’Università da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l’Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
3. il personale dipendente di XXXX, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto a cura e oneri dell’Agenzia da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
4. le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 (Riservatezza)
Le Parti s’impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell’attività svolta nell’ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Art. 13 (Trattamento dei dati)
Le Parti s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”. Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli accordi stipulati in attuazione della presente convenzione.
Art. 14 (Durata e recesso)
La presente Convenzione avrà una durata pari a cinque anni, a decorrere dalla
data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra le Parti, conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dai rispettivi referenti di cui al precedente art. 9.
Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all’altra Parte con preavviso scritto di almeno 3 mesi, fermo restando l’obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima, impegni che troveranno, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.
Art. 15 (Modifiche)
Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.
Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.
Art. 16 (Divieto di cessione)
La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art. 17 (Risoluzione)
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che
produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Art. 18 (Oneri finanziari)
La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.
Art. 19 (Foro competente)
Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art. 20 (Attività negoziale e registrazione)
Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
Art. 21 (Imposta di bollo)
La Convenzione è soggetta al bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 642/72. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a carico dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio
territoriale di Ferrara n. 7035/2016 del 17/02/2016. L’Università con nota scritta chiederà a XXXX il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell’Atto.
Per l’ENEA Per l’Università
Il Presidente La Rettrice
Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 21/01/2022 10:27:25