PREMESSO CHE
Allegato – IP 5421/2010
CONVENZIONE QUADRO TRA
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376), con sede in Bologna, via Zamboni n. 33, nella persona del Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Pesaro, il 20.2.1948 (di seguito Università);
E
La Provincia di Bologna (C.F. 80022230371 / P.I. 03026170377) con sede in Bologna, Via Zamboni
n. 13, nella persona della Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Bologna il 03.03.1950 (di seguito Provincia);
di seguito, congiuntamente denominate le Parti
PREMESSO CHE
- le Parti svolgono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo del territorio di riferimento e della relativa Comunità, ciascuna per i propri ambiti di competenza, nella materie e per le attività da ognuna trattate, che per taluni aspetti si intersecano o presentano profili di interesse comune;
- considerato che l’attività didattica e di ricerca dell’Università di Bologna ha importanti ricadute anche nell’ambito territoriale della Provincia di Bologna;
- alla luce dei comuni interessi, le Parti hanno da tempo avviato una proficua collaborazione attraverso la stipulazione di convenzioni e accordi finalizzati, in particolar modo, a favorire e sviluppare utili forme di collegamento tra istruzione e lavoro attraverso iniziative formative ed educative, ovvero per iniziative di studio e ricerca applicate ai diversi ambiti di competenza;
- sulla base della positiva esperienza registrata con l’attuazione delle suddette convenzioni, le Parti ritengono opportuno integrare in un quadro organico l’insieme delle collaborazioni in essere, con l’obiettivo di svilupparle e rafforzarle, anche al fine di individuarne ulteriori possibili forme;
- che in tal senso è stata sottoscritta in data 25/01/2007, PG n. 26870, la convenzione fra l’Università di Bologna e la Provincia di Bologna ad oggi scaduta;
- valutata positivamente l’esperienza intercorsa, le Parti intendono rinnovare il suddetto atto e pertanto convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I
FINALITA’, MODALITA’ E AMBITI DI COLLABORAZIONE
ART. 1 - FINALITA’
Le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano con la presente convenzione di collaborare al fine di migliorare i servizi offerti, mediante un’integrazione delle rispettive attività, ciascuna nell’ambito delle proprie funzioni e in raccordo con le altre istituzioni interessate.
ART. 2 - MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE: CONVENZIONE QUADRO E ACCORDI
ATTUATIVI
La presente Convenzione quadro intende dare organicità, continuità e stabilità all’insieme delle collaborazioni in essere, anche con l’obiettivo di svilupparle e rafforzarle, individuando altre possibili forme e ambiti di interrelazione. I singoli Settori della Provincia potranno stipulare accordi attuativi con le singole strutture competenti dell’Università, nell’ambito degli indirizzi del presente atto e nei limiti normativamente consentiti. Tali accordi, che dovranno richiamare la convenzione quadro e ne saranno parte integrante come allegati, dovranno prevedere e disciplinare gli oneri eventualmente derivanti, nonchè le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto.
Alla loro scadenza gli accordi di attuazione sono rinnovati in maniera espressa.
ART. 3 – AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti individuano, fra gli altri, i seguenti ambiti di particolare interesse comune per l’evoluzione di una collaborazione per:
• la formazione, l’istruzione, le politiche del lavoro; oltre il raccordo specifico fra tali ambiti nell’ottica di valorizzazione del ruolo degli enti locali di cui alla L. R. 12/03 (“Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ) e L.
R. 17/05 (“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”), attraverso l’esercizio dei compiti di programmazione territoriale dell’offerta formativa e di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro, di cui ai successivi artt. 6, 7, 8;
• lo sviluppo ed il trasferimento di innovazioni (tecnologica, amministrativa, istituzionale e simili),
come specificato al seguente art. 4;
• gli studi organizzativi e aziendali (quali, a titolo esemplificativo buone pratiche; indagini sul clima lavorativo);
• la cultura e la storia locale, di cui agli artt. 16 e seguenti del presente atto;
• la cooperazione internazionale e promozione di una cultura di pace, di cui al seguente art. 21;
• l’individuazione di servizi, iniziative e tariffe a favore degli studenti (anche nell’ambito del patto europeo per la gioventù), di cui al successivo art. 23;
• lo sviluppo territoriale in ambito metropolitano e montano, meglio specificati agli artt. 24 e 25;
• l’utilizzo di strutture di rispettiva proprietà per iniziative condivise o patrocinate, di cui al seguente art. 26.
TITOLO II
STUDIO RICERCA CONSULENZA INNOVAZIONE E COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE
ART. 4 – STUDIO, RICERCA, CONSULENZA ED INNOVAZIONE
La Provincia riconosce l’importanza strategica, per le propria attività e funzioni, di un incremento e, di un aggiornamento costanti, fondati su adeguati approfondimenti e supporti tecnico-scientifici. A tal fine la collaborazione con l’Università potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’effettuazione di studi e
la predisposizione di soluzioni, anche per lo sviluppo di progetti interventi e modalità innovative, non solo con riferimento all’applicazione delle nuove tecnologie.
La Provincia si può avvalere inoltre dell’Università qualora necessiti di consulenza specialistica su tematiche di particolare rilievo.
ART. 5 - COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE
Le Parti, ritenendo di particolare importanza accrescere il collegamento tra i risultati della ricerca e il sistema produttivo locale, intendono collaborare a progetti e iniziative dedicate, con i seguenti obiettivi:
• favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
• accompagnare processi di sostegno alla nascita di nuove imprese;
• diffondere modelli imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili.
TITOLO III
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
ART. 6 - PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI CONCERTAZIONE SUI TEMI DELL’ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL LAVORO PREVISTI PER LEGGE
Le Parti collaborano nell’ambito della Conferenza provinciale di Coordinamento secondo quanto previsto dall’articolo 46 della L.R. n. 12/2003 e dall’articolo 7 della L.R. n. 17/2005, al fine di formulare, tra l’altro, proposte e pareri sulla programmazione in materia di istruzione, formazione e delle politiche del lavoro.
ART. 7 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE: FORME DI COLLABORAZIONE
Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, collaborano sul tema della formazione, nei vari momenti del percorso formativo e per i diversi aspetti e, in particolare, riguardo al collegamento fra offerta formativa e mondo del lavoro e alla formazione del personale della Provincia.
La collaborazione potrà svilupparsi, in particolare, nei seguenti filoni tematici:
a. organizzazione (con attribuzione della responsabilità didattica) di attività formative rientranti, in base alla normativa vigente, nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea;
b. organizzazione (con attribuzione della responsabilità didattica) di attività formative rientranti nel percorso di studio diretto al superamento dell'esame di stato ed al conseguimento del diploma di specializzazione, del master e del corso di perfezionamento o alta formazione, del dottorato di ricerca, nonché attività formative legate a figure diverse (assegnisti di ricerca, laureati frequentatori, borsisti post dottorato, ecc.) nell’ambito delle attività di rispettiva pertinenza;
c. svolgimento dei tirocini curriculari e/o di formazione e orientamento di cui al successivo art. 9;
d. individuazione dell’offerta formativa per un miglior collegamento con il mondo del lavoro, ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L.R. n. 12/2003 e L.R. n. 17/2005;
e. valutazione delle offerte formative presentate da terzi alla Provincia ai fini di un finanziamento o del riconoscimento ai sensi delle normative vigenti;
f. partecipazione a tavoli interistituzionali di confronto ed analisi;
g. collaborazione a progetti e iniziative su specifiche tematiche quali integrazione scolastica e formativa degli studenti disabili e in forte svantaggio sociale, contrasto alla dispersione scolastica e formativa, orientamento e istruzione degli adulti;
h. svolgimento di iniziative formative presso le strutture provinciali;
i. svolgimento di iniziative volte a favorire l’incontro fra mondo del lavoro e neolaureati o neodiplomati;
j. formazione e l’aggiornamento del personale della Provincia;
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le Parti potranno istituire un tavolo di lavoro finalizzato al confronto e preindividuazione dei fabbisogni legati o espressi dai settori economici di interesse per il territorio, ai fini della programmazione territoriale di un’offerta formativa adeguata, da sottoporre agli organismi appositamente istituiti e costituiti ai sensi della citata L.R. n. 12/2003.
La Provincia è disponibile ad essere presente nelle sedi di incontro fra Università e studenti, o comunque in situazioni in cui sia utile l’apporto dell’esperienza del mondo del lavoro, economico, produttivo e dell’ambito sociale-educativo, rispetto al quale la Provincia, per le proprie competenze, rappresenta un interlocutore privilegiato.
ART. 9 - TIROCINI
Le Parti intendono sviluppare la collaborazione per il collegamento fra percorsi formativi e mondo del lavoro, già oggetto di precedente accordo, per lo svolgimento dei tirocini curriculari e/o di formazione e orientamento, secondo l’apposita convenzione approvata dai competenti Organi di Ateneo.
ART. 10 - SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE FORMATIVE PRESSO LE STRUTTURE PROVINCIALI
La collaborazione si svilupperà anche per lo svolgimento di iniziative formative presso le strutture provinciali, già oggetto di un apposito accordo con la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (SPISA), attualmente scaduto ma suscettibile di rinnovo, ove ne ricorrano i presupposti, mediante specifico accordo attuativo, secondo le previsioni di cui al precedente art. 2.
Analoga collaborazione potrà svilupparsi anche con altre Istituzioni partecipate dall’Università, ove ne ricorrano i presupposti.
ART. 11 - INIZIATIVE PER L’INCONTRO TRA OFFERTA DI LAVORO E NEOLAUREATI- DIPLOMATI
Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di nuove e qualificate professionalità, la collaborazione potrà esplicarsi, previo accordo, nell’organizzazione di momenti di incontro, comunque denominati, tra rappresentanti del mondo produttivo e neolaureati o neodiplomati.
ART. 12 - COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA
Le Parti intendono sviluppare ulteriormente la collaborazione in essere per la formazione e l’aggiornamento del personale provinciale, alle condizioni e nei limiti normativi.
Tale collaborazione persegue l’obiettivo, di primaria importanza per la Provincia, di offrire formazione costante e qualificata ai propri dipendenti, integrando la loro preparazione, consentendo loro di ampliare le conoscenze teoriche e gli spazi di ricerca e analisi, affiancando all’attività lavorativa lo studio specialistico dei saperi tecnico scientifici, idonei ad affinare sempre più le metodologie e le competenze necessarie. In particolare, può essere prevista la partecipazione di dipendenti provinciali a scuole di specializzazione, corsi, master dell’Università, nell’ambito del piano della formazione della
Provincia e con oneri a carico della stessa. In questo ambito, la collaborazione già oggetto di specifica convenzione con la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (SPISA), ove ne sussistano i presupposti, potrà essere ulteriormente sviluppata, previa stipula di un apposito accordo attuativo di cui al precedente art. 2.
ART. 13 – ATTRIBUZIONE DI DOCENZA
Le Parti concordano che, per le attività di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7, l’Università – nell’ambito della propria offerta formativa possa attribuire la responsabilità di attività didattiche individuate dal Regolamento di Ateneo n. 516/2009 ad esperti qualificati della Provincia.
In tal caso la Provincia metterà a disposizione proprio personale individuato annualmente, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento didattico del corso e dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di didattica.
I docenti non universitari appartenenti alla Provincia saranno nominati per ciascun anno accademico dall'Università, senza oneri per la stessa, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, mediante delibera del Consiglio di Facoltà e previo nulla osta dell’Ente di appartenenza, ove necessario.
La valutazione comparativa verrà effettuata dalla Facoltà tra i nominativi forniti dalla Provincia ed individuati nel rispetto del regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell’Università di Bologna.
Qualora venga proposto un unico nominativo, la struttura didattica dovrà comunque verificare il possesso delle adeguate competenze e specializzazione necessarie per assumere la responsabilità dell’attività didattica.
I docenti non universitari acquisiscono il titolo di professore a contratto per tutta la durata degli incarichi.
Gli incarichi sono rinnovabili con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.
Per lo svolgimento di tali funzioni la Provincia assicura il proprio personale, titolare dei suddetti incarichi presso l’Università, contro il rischio di infortuni che dovessero subire, nonché contro il rischio di responsabilità civile per danni a terzi (persone e cose).
ART. 14 - SVOLGIMENTO DI TESI DI LAUREA O SPECIALIZZAZIONE
ART. 15 - INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE
TITOLO IV
COLLABORAZIONE IN AMBITO CULTURALE, INTERNAZIONALE E SERVIZI AGLI STUDENTI
ART. 16 - CULTURA: FINALITA’ E AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti riconoscono il ruolo di fondamentale importanza svolto dagli istituti culturali – archivi, biblioteche e musei – del territorio provinciale, sia in quanto luoghi di conservazione, valorizzazione e studio dei beni culturali, sia per la loro funzione di servizi alla cittadinanza e all’utenza universitaria e scolastica.
Le Parti intendono collaborare a progetti e iniziative di valorizzazione e promozione degli istituti
culturali del territorio nonchè per la realizzazione di attività culturali con i seguenti obiettivi:
• la maggiore integrazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali provinciali e di Ateneo, anche mediante lo sviluppo di sistemi informativi e di iniziative promozionali e di comunicazione;
• il miglioramento dei servizi all’utenza;
• il maggior raccordo fra l’offerta culturale di Ateneo e quella provinciale.
ART. 17 - BIBLIOTECHE
Le Parti riconoscono che la rete delle biblioteche del territorio provinciale, di titolarità degli Enti Locali e di Ateneo, realizza finalità di valorizzazione dell’offerta culturale e di diritto allo studio comuni ad entrambi gli enti. Riconoscono inoltre l’importanza delle numerose biblioteche del territorio, di proprietà di enti locali, che costituiscono punti di riferimento fondamentali anche per l’utenza universitaria, in un’ottica di decentramento dei servizi sul territorio.
ART. 18 - ARCHIVI
Le Parti riconoscono che la rete degli archivi storici del territorio svolge un ruolo di primaria importanza per la conservazione della memoria storica del territorio medesimo, la lettura delle sue caratterizzazioni economiche, sociali, culturali, urbanistiche, ambientali, per la progettualità istituzionale, la ricerca scientifica e la didattica.
Le Parti intendono collaborare per migliorare la qualità dei servizi archivistici rivolti alla cittadinanza e all’utenza universitaria e a valorizzare i patrimoni documentali a fini didattici e di ricerca. La collaborazione potrà riguardare in particolare:
• l’adesione ai sistemi informativi territoriali dei beni archivistici;
• la valorizzazione di particolari tipologie archivistiche e la loro promozione, anche attraverso iniziative editoriali, didattiche ed espositive;
• iniziative di ricerca, formazione, tirocinio. In questo ambito possono essere individuate iniziative
ART. 19 - MUSEI
Le Parti riconoscono che la rete dei musei del territorio svolge un ruolo di fondamentale importanza ai fini delle attività di ricerca, formazione e divulgazione, anche grazie alle significative interconnessioni esistenti dal punto di vista tematico e di formazione storica delle raccolte. Le parti si impegnano a
collaborare per integrare e migliorare la qualità dei servizi all’utenza e per valorizzare il patrimonio conservato. La collaborazione potrà riguardare i seguenti ambiti:
• il raccordo fra il sistema museale di Ateneo e quello provinciale per ampliare l’offerta dei
servizi al pubblico, la messa in rete del patrimonio museale e la fornitura di servizi in rete;
• le attività di conservazione, valorizzazione, didattica, divulgazione e promozione dei beni culturali custoditi nei musei del territorio anche su web.
ART. 20 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Le Parti convengono di collaborare per la realizzazione di materiali promozionali e informativi di interesse comune, e, in particolare, per la valorizzazione congiunta degli istituti culturali del territorio, a prescindere dalla titolarità degli istituti medesimi, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio complessivo, di promozione del territorio e di offerta culturale complessiva alla cittadinanza.
La Provincia può inserire gli istituti culturali di Ateneo nei propri materiali informativi sui sistemi archivistico, bibliotecario e museale, sia in forma cartacea che su web, sulla base dei materiali forniti dall’Università.
Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente, fatte salve le norme sul diritto d’autore, la possibilità di utilizzo gratuito dei materiali – immagini e testi – sui quali esercitano diritto patrimoniale d’autore, per la realizzazione delle iniziative condivise di promozione e comunicazione salvi, comunque, gli specifici protocolli attuativi ove sussistano diritti di terzi e/o conseguano alla rispettiva regolamentazione di licenza e utilizzo.
ART. 21 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Le Parti intendono collaborare per lo sviluppo della cooperazione internazionale e la promozione di una cultura di pace, ricercando altresì una sinergia con gli organismi e le istituzioni che operano in questo ambito, con i seguenti obiettivi prioritari:
• favorire lo sviluppo delle realtà territoriali con le quali collaboreranno, per la loro crescita culturale,
sociale ed economica e la promozione di istituzioni democratiche;
• incentrare la propria azione nel settore dell’Institution building, attraverso scambi di esperienze, momenti di formazione e aggiornamento professionale, trasferimento di tecnologie e competenze specifiche;
• partecipare e realizzare progetti comuni in ambito nazionale ed internazionale.
TITOLO V
SVILUPPO TERRITORIALE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE ART. 22 - STRUMENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE.
Le Parti concordano sull’opportunità di un confronto costante sulle ipotesi di sviluppo territoriale dell’Università e sui servizi connessi tramite il tavolo di confronto, costituito dai rappresentanti indicati da ciascun Ente, che si riunisce su richiesta di uno dei due Enti.
Le Parti ribadiscono altresì l’impegno di collaborare, con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati già sottoscrittori dell’Accordo Territoriale stralcio relativo allo sviluppo edilizio dell’Ateneo nell’area CNR-Navile, al fine di addivenire ad uno o più Accordi territoriali di cui al predetto Accordo territoriale stralcio e secondo le previsioni dello stesso.
ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI IN MATERIA DI TRASPORTI
Le Parti si impegnano a verificare, con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati e in particolare del Comune di Bologna e della Società Reti e Mobilità, di cui sia la Provincia che il Comune sono soci, l’adeguatezza della rete di trasporto pubblico alle esigenze dell’utenza universitaria, anche con riferimento al tema degli utenti diversamente abili.
La Provincia si impegna inoltre a perseguire presso i gestori dei servizi di trasporto l’obiettivo di tariffe agevolate per studenti universitari. A tal fine assume l’impegno di promuovere un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per verificare le condizioni di fattibilità.
ART. 24 –INIZIATIVE PER LA MONTAGNA
Al fine di valorizzare, rilanciare e qualificare le attività ed il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio, le Parti potranno definire collaborazioni per iniziative di studio e formative, anche nelle materie e per le attività ritenute utili dal coordinamento delle politiche della montagna previste negli Accordi Quadro sottoscritti dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 2/2004 “Legge per la Montagna”, come modificata dalla L.R. n. 10/2008.
ART. 25 – INTESE NELL’AREA METROPOLITANA
La presente Convenzione, previo parere dell’Università, potrà estendersi ai Comuni e alle loro forme associative del territorio provinciale interessate, previa sottoscrizione di apposito accordo attuativo con la Provincia, nell’ambito della Convenzione Quadro sugli Uffici Comuni.
ART. 26- UTILIZZO DI STRUTTURE DI PROPRIETA’ PER INIZIATIVE CONDIVISE O PATROCINATE
TITOLO VI REFERENTI ONERI E DURATA
ART. 27 - REFERENTI
Per l’attuazione della presente Convenzione e di ogni valutazione in relazione ai singoli progetti da realizzare, è costituito un Comitato paritetico Università – Provincia, composto da due rappresentanti dell’Università designati dal Magnifico Rettore e da due rappresentanti della Provincia, di cui uno è il
referente previsto dal successivo comma e l’altro componente è individuato dal medesimo referente, in accordo con il Presidente della Provincia, tenuto conto degli specifici progetti.
Le relazioni tra i due Enti derivanti dalla presente Convenzione, nonché ogni ulteriore questione amministrativa da essa dipendente, sono curate dai referenti delle Parti ovvero, per la Provincia, il Direttore del Settore Affari Generali e Istituzionali o suo delegato, e per l’Università, il dirigente dell’Area Affari Generali, Istituzionali e Partecipazioni.
ART. 28 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI
La tutela, l’utilizzazione ed il trasferimento delle creazioni intellettuali eventualmente scaturenti dalle attività previste nella presente convenzione sono disciplinate dalle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
Per i risultati inventivi e le conoscenze tecniche conseguite nello svolgimento di ricerche effettuate congiuntamente dalle Parti in attuazione della presente convenzione, il regime di titolarità è quello della comproprietà, salva in ogni caso la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche pregresse o conseguite autonomamente e con mezzi propri. Le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi per la determinazione delle quote di contitolarità, in base all’apporto intellettuale di ciascuna e per la regolamentazione delle strategie di tutela e di promozione degli stessi. La comproprietà si presume nella misura della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte. Le Parti mantengono comunque un diritto d’uso gratuito, senza limiti di tempo e di territorio sui suddetti risultati, per le proprie finalità istituzionali, di ricerca, didattica e per scopi scientifici, con esclusione di finalità commerciali.
Le Parti convengono che, nel caso di conseguimento di risultati brevettabili, le eventuali divulgazioni (es. pubblicazioni, presentazione a convegni, ecc.) saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure finalizzate al deposito dei titoli di protezione brevettuale.
Le Parti si impegnano ad effettuare la pubblicazione in maniera congiunta nel caso in cui tali risultati siano stati realizzati, in piena ed effettiva collaborazione, con contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili. Nel caso in cui i risultati siano realizzati con contributi autonomi e separabili,
ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca.
L’eventuale utilizzo per qualsiasi finalità del nome e/o dei segni distintivi delle Parti, dovrà essere previamente concordato con apposito accordo scritto tra le stesse, seguendo il normale procedimento autorizzatorio.
Ciascuna Parte si impegna ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non
autorizzato dall’altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell’altra Parte che gli fossero stati comunicati in forza della presente Convenzione.
ART. 29 - ONERI
La presente convenzione non prevede apporti né oneri diretti a carico delle Parti.
ART. 30 - DURATA
La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa.
Bologna ,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna IL RETTORE
Provincia di Bologna LA PRESIDENTE