SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Comune di Napoli
Area Ambiente Servizio Verde della città
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI PARCHI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI - Anno 2020
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI PARCHI, NELLE SCUOLE, NEIO CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI - Anno 2020
L’anno - il giorno - del mese di - presso gli uffici del Servizio Verde della città
tra
la dott.ssa , nata a il
, Dirigente del Servizio Verde della città, domiciliato per la carica presso la sede del servizio C.F P.IVA --------------, in rappresentanza e per conto del Comune di Napoli, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “stazione appaltante”;
dall'altra:
l’operatore economico con sede legale in
, alla via , di seguito indicato per brevità “operatore economico”, X.XXX , rappresentato nel presente atto dal sig.
nato a in data , nella qualità di legale rappresentante;
S C H E M A D I A C C O R D O Q U A D R O
Le parti nominate, ai fini della sottoscrizione del presente atto,
PREMETTONO
che Il Comune di Napoli ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto presenti nei parchi, nelle scuole, nei cimiteri, negli impianti sportivi e in altre aree a verde, per l'anno 2020;
che è opportuno, a tal fine, un coordinamento unitario degli stessi tramite stipula di apposito accordo quadro con il quale fissare le condizioni alle quali l’operatore economico scelto si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno affidati con appositi successivi atti negoziali;
che l’utilizzo di uno strumento come l’accordo quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, consente la razionalizzazione della spesa, una maggiore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli interventi, il conseguimento di economie di scala, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione con il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione delle procedure medesime;
che con determinazione n. --- del -----, IG , è stata indetta la procedura prevista dall’art. 54, comma
1, del DLgs 50/2016, per l'individuazione dell’operatore economico con il quale concludere il presente accordo;
che in esito all’esperimento della procedura mediante richiesta di offerta sul MEPA è stato selezionato
con il quale concludere il presente accordo;
che con determinazione n. del è stato approvato l’esito della predetta procedura di affidamento;
che l’operatore economico selezionato ha offerto un ribasso del % sull'elenco prezzi posto a base di gara;
che il predetto operatore economico è stato selezionato sulla base del minor prezzo costituito dal maggior ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;
che il predetto criterio è stato ritenuto il più appropriato in quanto garantisce, con riferimento all’oggetto e all’importo massimo dei singoli contratti applicativi, il rispetto dei principi di trasparenza, di non discrezionalità e di parità di trattamento i quali assicurano un confronto oggettivo del valore relativo alle singole offerte in condizioni di effettiva concorrenza;
che con nota prot. n. del è stata inviata ai contro-interessati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e che è, pertanto, possibile procedere alla stipulazione del presente accordo con l’operatore economico individuato;
che l’operatore economico individuato ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103, D.lgs n. 50/2016;
che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
che la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi, di volta in volta disposti con appositi successivi atti negoziali, nei quali saranno precisati l’oggetto, l'importo ed il luogo di esecuzione degli interventi ordinati;
che l’operatore economico dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro e dai suoi allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. ART.1) DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
2. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016, le regole relative a prestazioni di servizi da affidare durante la sua validità e inerenti interventi di manutenzione delle alberature radicate sul territorio del Comune di Napoli e presenti nei parchi, nelle scuole, nei cimiteri, negli impianti sportivi e in altre aree a verde per l’anno 2020;
3. Il presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell’operatore economico e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l’operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
4. L’operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che il Comune di Napoli, in attuazione del presente accordo quadro, deciderà di affidargli.
ART.2) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016, le regole relative a prestazioni di servizi da affidare durante la sua validità e inerenti interventi di manutenzione ordinaria delle alberature di manutenzione delle alberature radicate sul territorio del Comune di Napoli e presenti nei parchi, nelle scuole, nei cimiteri, negli impianti sportivi e in altre aree a verde, per l’anno 2020, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo costituito da lettera d’ordine sottoscritta dal RUP e dall'operatore economico). La lettera d’ordine potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente accordo quadro, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
2. I successivi atti negoziali avranno per oggetto l'esecuzione di interventi di potatura e/o abbattimento e/o trattamenti antiparassitari e/o applicazione di tiranti e/o indagini di valutazione di stabilità per alberi presenti sul territorio del Comune di Napoli, che si renderanno eventualmente necessari nel periodo di validità del presente accordo.
3. Gli interventi di maggiore incidenza percentuale che presuntivamente saranno richiesti con i suindicati ordini sono:
a) potature di soggetti arborei, anche con l’utilizzo della tecnica del treeclimbing;
b) abbattimento di soggetti arborei anche con l’utilizzo della tecnica del treeclimbing;
c) trattamenti fitosanitari mediante la tecnica della endoterapia o mediante aspersione della chioma;
d) consolidamento branche;
e) indagini di valutazione di stabilità delle alberature visiva e strumentale.
4. La stazione appaltante fornirà, all'occorrenza ed in uno con la lettera d'ordine, in considerazione dell’entità, complessità e/o della specificità degli interventi da eseguire, copia degli eventuali atti autorizzativi nonché le specifiche tecniche e le prescrizioni esecutive inerente l'intervento.
ART.3) DURATA DELL'ACCORDO
1. Il presente accordo quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo opzionale di 3 (tre) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato e di cui al successivo art. 4. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all’operatore economico, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell’accordo quadro per l’ulteriore periodo.
3. L’accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del suo valore, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7;
4. L’operatore economico non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, se la stazione appaltante non darà attuazione al presente accordo con l’emissione di successivi atti negoziali.
5. Gli interventi per i quali sia stata formalizzata l'apposita lettera d'ordine prima della scadenza di cui al primo comma, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere affidati ulteriori interventi (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso interventi già affidati
dalla stazione appaltante, il presente accordo si intenderà prorogato del tempo previsto dalla lettera d'ordine per l’esecuzione dell'intervento affidato. Detta protrazione dei termini non darà all’operatore economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata.
7. Qualora la stazione appaltante, all'esaurimento del valore del presente accordo non avesse ancora concluso le relative procedure per la scelta del nuovo operatore economico con il quale stipulare il nuovo accordo quadro, avrà facoltà di protrarre la durata dell’accordo alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 2 (due) mesi con un incremento del valore del 20%. Pertanto, alla scadenza dell’accordo, l’operatore economico, qualora richiesto dalla stazione appaltante, garantirà la propria disponibilità ad eseguire eventuali interventi alle stesse condizioni, modalità e senza soluzione di continuità per il predetto periodo.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto stabilito nel presente articolo.
ART.4) VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO
1. Il valore massimo dell'accordo quadro, XXX xxxxxxx, è fissato in euro 212.272,13 (euro duecentododicimiladuecentosettantadue/13); nell'importo sono compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e gli eventuali oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei residui vegetali provenienti solo ed esclusivamente dagli interventi su soggetti arborei affetti da parassiti e per i quali è previsto lo smaltimento obbligatorio dei residui vegetali in impianto autorizzato. Nei singoli contratti applicativi saranno indicati i costi di smaltimento da rimborsare a fattura, stimati in € 14.000,00, Iva inclusa.
2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi degli interventi affidati con i singoli successivi atti negoziali in esecuzione del presente accordo quadro.
3. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato al precedente comma 1, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo degli interventi affidabili in esecuzione del presente accordo, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali. L’operatore economico per contro è vincolato all’esecuzione degli interventi che, in base al presente accordo, saranno affidati con i specifici successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
4. A seguito della sottoscrizione del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione.
ART.5) SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE E NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi contengono le specifiche tecniche ed economiche, sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi successivamente affidati.
2. Ai prezzi indicati nell'elenco prezzi sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.
3. Qualora in fase di affidamento di un intervento dovesse risultare necessario individuare una attività non prevista nell'elenco prezzi, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante analisi dei prezzi
elementari. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.
ART.6) DEFINIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
1. Per l'individuazione dei singoli interventi da affidare in attuazione del presente accordo quadro, si farà riferimento alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara.
2. Gli interventi indicati nei contratti applicativi di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1, riprese nei singoli successivi atti negoziali o, se del caso, sulla base di un apposito programma qualora predisposto in relazione alla complessità e la tipologia dell'intervento.
3. Costituiranno, inoltre, parte integrante di ciascun atto negoziale successivo, oltre le specifiche tecniche, l'elenco prezzi innanzi richiamato, le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme richiamate nel presente accordo, ai quali l’operatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi che gli saranno eventualmente affidati.
ART.7) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI
1. L'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico operatore economico.
2. L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi atti negoziali sottoscritti dal RUP e dall'operatore economico firmatario del presente accordo (Lettera d’ordine sottoscritta dal RUP e dall'operatore economico), che rappresentano a tutti gli effetti contratti di appalto.
3. In detti successivi atti negoziali saranno indicati:
il luogo di esecuzione dell’intervento;
l’oggetto dell’intervento;
le specifiche tecniche dell’intervento (o programma qualora predisposto);
la durata stimata per l’ultimazione dell’intervento ed eventuali vincoli temporali per l’inizio e/o la fine dello stesso, l’importo stimato;
il cronoprogramma delle attività, nei casi di maggiore complessità;
il direttore dell'esecuzione del contratto applicativo;
ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione degli interventi ordinati.
4. Il termine di esecuzione dell’intervento ordinato è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di predisposizione dei singoli successivi atti negoziali.
5. Per gli interventi di urgenza si procede con le modalità di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 ad esclusione della determinazione del corrispettivo il quale sarà determinato mediante l'utilizzo di prezzi di riferimento ribassati della percentuale di sconto offerto dall’operatore economico nella procedura di individuazione dello stesso;
6. Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a ridurle ovvero a modificarle.
Gli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito la lettera d'ordine, inviata a mezzo PEC, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti di cui al precedente comma 3, ritenuti essenziali dal RUP.
7. L’operatore economico, nel caso di interventi urgenti, dovrà intervenire, su indicazione del direttore dell’esecuzione, anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. In tale ipotesi saranno riconosciute a favore dell'operatore le maggiorazioni di cui al successivo art.14. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti si farà immediato riferimento alla valutazione dei rischi redatta dall’operatore economico in base al D.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A tal fine l’operatore economico comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla firma del presente atto, i numeri telefonici del proprio referente tecnico qualificato e responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate di seguito.
8. Qualora il direttore dell’esecuzione ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’operatore economico dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta ordinati dal predetto Direttore, senza alcun aggravio per la stazione appaltante.
9. L’operatore economico dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15.
ART.8) ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
1. L'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli eventuali successivi atti negoziali esecutivi del presente Accordo a regola d'arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo e dei successivi atti negoziali esecutivi.
3. L’esecuzione di tutti gli interventi che saranno affidati dovrà, in generale, garantire la continuità dell’esercizio delle eventuali attività espletate nelle aree oggetto d’intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con il Direttore dell’esecuzione, tutte le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei predetti interventi.
4. L’operatore dovrà adempiere alle indicazioni del direttore dell’esecuzione, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione degli interventi, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività degli immobili interessati.
5. L'operatore economico si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti durante l’esecuzione degli interventi che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della stazione appaltante.
6. Degli interventi eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti per quanto
applicabili.
7. La regolare esecuzione di ogni singolo intervento dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento.
8. Il numero e la localizzazione delle prestazioni da realizzarsi dipende dalle necessità che la stazione appaltante manifesterà nell'arco di tempo previsto dal presente accordo. L'operatore economico ha l'obbligo di eseguire contemporaneamente fino a 4 (quattro) ordinativi ovvero di eseguire simultaneamente attività per un importo fino a 40.000/00 euro, fatto salvo gli interventi di pronto intervento. L’importo massimo di ogni singolo contratto applicativo non può superare i 40.000,00 (quarantamila) euro.
ART.9) CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l'operatore economico ha prestato la cauzione definitiva ai sensi art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa. Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La cauzione garantisce l'impegno dell'operatore economico ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli interventi successivamente ordinati e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle singole lettere d'ordine e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, c.35, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'operatore economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
ART.10) PENALI
1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli successivi atti negoziali, sarà comminata all'operatore economico una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del predetto Contratto applicativo. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della contestazione scritta, la stazione appaltante provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione dell'Accordo Quadro e incamererà la cauzione di cui al precedente art. 9.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
nell’inizio dell’intervento rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione nel Contratto applicativo salva espressa deroga;
nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione;
nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecuzione per il ripristino di interventi non accettabili;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo delle attività di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’operatore economico non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività espletate nelle aree oggetto d’intervento.
7. Le penali verranno applicate anche in caso di inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART.11) CODICI CPV
1. I servizi oggetto del presente accordo sono identificati dal codice CPV: 77340000-5 – Potatura di alberi e siepi
ART.12) SUBAPPALTO
1. Gli interventi oggetto dei successivi eventuali atti negoziali possono essere subappaltati con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’importo del singolo contratto applicativo.
2. L’operatore economico, a seguito dell’autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
3. Fermo restando che il Comune di Napoli rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l’operatore economico ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’operatore economico di trasmettere allo stesso, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’operatore economico non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, il RUP sospenderà il successivo pagamento a favore dell’operatore economico con possibilità anche del pagamento diretto alla impresa subappaltatrice.
4. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 13 art. 105 del D.Lgs 50/2016 , accertate dalla stazione appaltante, il RUP procederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’operatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti sempreché siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2% dell’importo del Contratto applicativo, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Napoli sono ridotti della metà. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, art. 1 Legge 190/12, l’informazione antimafia liberatoria è acquisita indipendentemente dalla soglia stabilita dal Codice di cui al D.Lgs 159/11.
6. L’affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
l’operatore economico deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dal contratto applicativo stipulato in esecuzione del presente accordo ribassati in misura non superiore al 20%;
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’operatore economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’operatore economico, devono trasmettere al Comune di Napoli, prima dell’inizio delle attività in subappalto:
elementi per la richiesta del DURC;
il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) specifico per le attività affidate in subappalto contenente l’analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dal subappaltatore previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il citato DVR dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all’elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento delle suddette attività (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all’elenco di tutti i mezzi d’opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazio ne del datore di lavoro.
7. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori di cui al Contratto applicativo e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto relativo alle predette forniture e noli a caldo .
8. Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta. È fatto obbligo all’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.
9. È onere dell’operatore economico, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all’acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del X.X.xx 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
10. L’operatore economico deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell’esecuzione provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
11. È obbligo dell’operatore economico comunicare tempestivamente al direttore dell’esecuzione ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub affidatari, i quali, per tramite dell’operatore economico, saranno tenuti a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
12. L’operatore economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.
ART.12)TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente accordo, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dei lavori successivamente affidati sono i seguenti:
IBAN
3. I soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto sono:
-A ;
-B .
4. Il Comune di Napoli procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione del presente accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi.
L’operatore economico con la firma del presente accordo assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.
6. L’operatore economico si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
7. L’operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la
Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. L’operatore economico si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
ART.13) DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. L’operatore economico, a tutti gli effetti del presente accordo e degli eventuali contratti applicativi, ha eletto domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. n. 145/2000 alla seguente casella PEC ;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo e/o dei successivi eventuali atti negoziali.
2. Qualora l’operatore non conduca direttamente le attività che gli saranno affidate, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante stessa.
3. La direzione dei singoli interventi dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell’operatore economico.
4. Il Direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell’operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’incarico di direttore tecnico deve essere affidato a soggetti dotati dei necessari titoli professionali in relazione alla tipologia degli interventi da eseguire.
6. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’operatore economico, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
coordinare tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
rapportarsi con il Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante per trattare e concordare le azioni inerenti lo svolgimento degli interventi oggetto dei singoli atti negoziali;
gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli stessi;
osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei documenti per la sicurezza;
allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
7. L’operatore economico è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
ART.14) CORRISPETTIVI
1. Ciascun contratto applicativo sarà compensato “a misura”.
2. L’importo è definito con l’applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto, alle
quantità eseguite. Il prezzo unitario contrattuale, è ottenuto, per ogni articolo dell'elenco prezzi, applicando al “prezzo unitario al netto degli oneri della sicurezza” il ribasso percentuale offerto, e sommando al valore ottenuto l'importo unitario degli oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso).
3. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente comma 2, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare gli interventi oggetto dei singoli atti negoziali completi e a
regola d’arte;
gli oneri di carico, trasporto e smaltimento e/o recupero dei residui e dei rifiuti derivanti dalle operazioni di potatura e abbattimento; solo nel caso di interventi su soggetti arborei affetti da parassiti e per i quali è previsto lo smaltimento obbligatorio dei residui vegetali in impianto autorizzato, nei singoli contratti applicativi saranno indicati i costi di smaltimento da rimborsare a fattura.
tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento degli interventi dovuti alla presenza di esercizio delle attività nelle aree interessate dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi degli interventi, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività. Pertanto l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara che nella formulazione del ribasso d'asta ha tenuto conto dei predetti oneri;
tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività e compresi nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.
4. Per gli interventi ritenuti urgenti dalla Stazione appaltante i corrispettivi saranno maggiorati delle corrispondenti percentuali convenzionali fisse ed invariabili:
aumento del 10% per gli interventi realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali (orario notturno feriale);
aumento del 20% per gli interventi realizzati dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi (orario diurno festivo);
aumento del 30% per gli interventi realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni festivi (orario notturno festivo).
5. In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell’operatore economico si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’operatore economico, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle
interferenze generate dall’operatività nelle aree interessate dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente Accordo.
6. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole prestazioni in ogni loro parte e nei termini assegnati.
7. L’operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione degli interventi o disposti insindacabilmente dalla Direttore dell’esecuzione per la migliore riuscita degli interventi stessi.
8. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili a tutti gli interventi siano essi di limitata entità od eseguiti in numero limitato, ed in qualsiasi luogo.
9. Restano a totale carico dell’operatore economico:
le spese per opere provvisionali;
le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione degli interventi affidati, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
tutti gli oneri di trasporto delle forniture in genere;
tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’operatore economico nel presente Accordo.
ART.15) INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di elenco al netto del ribasso offerto si intendono accettati dall’operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del cc., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi successivi atti negoziali non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
ART.16) CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. I pagamenti delle attività relative ai successivi atti negoziali, affidati all’operatore economico in attuazione del presente Accordo, avverranno al raggiungimento dell’importo del singolo contratto applicativo.
2. Ogni singolo pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità nei riguardi dell’operatore economico nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
3. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura emessa in conformità al credito risultante dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal responsabile del procedimento.
4. E’ facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli successivi atti negoziali, in osservanza della vigente normativa.
6. La stima che determinerà eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenze, da inserire nei singoli successivi atti negoziali, in applicazione del DUVRI, verrà determinata applicando i prezzi indicati dal Prezzario Regionale dei lavori pubblici innanzi indicato; i costi della sicurezza saranno contabilizzati in occasione del singolo pagamento.
7. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è il seguente:
n. 8153745B39
8. L’operatore economico si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010 come riportato al precedente art. 13.
9. In caso di ATI orizzontale la mandataria deve emettere fattura in favore della stazione appaltante per l’intero importo dovuto anche relativo a quote di spettanza delle mandanti; il pagamento dell’importo complessivo è effettuato in favore della sola mandataria sulla quale grava l’obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.
10. In caso di ATI verticale è possibile, qualora sia previsto nel relativo atto costitutivo, l’emissione di distinte fatture in favore della stazione appaltante da parte delle singole mandanti; in tal caso il pagamento avverrà direttamente in favore dei singoli operatori economici.
ART.17) CESSIONE DEI CREDITI
1. È fatto espresso divieto all'operatore economico di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo o parti di esso. Esso non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'operatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul presente Accordo.
2. È vietata la cessione dei successivi atti negoziali sotto qualsiasi forma;ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dei successivi atti negoziali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cc, con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ART.18) POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. L’operatore economico è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, prima dell’avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, una polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale per
sinistro pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR (Xxxxxxxxxxx’x All Risks) che copra i seguenti danni:
danni subiti dall’amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari all’importo dei servizi affidati con il singolo contratto applicativo e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
i danni subiti dall’amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei servizi con un massimale pari all’importo dei servizi affidati con il singolo contratto applicativo e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
danni derivanti da attività di demolizione e sgombero con un massimale pari al 50% dell’importo di cui alle precedenti partite.
2. L’operatore economico, in alternativa alla polizza di cui al precedente c. 1, ha la facoltà di presentare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro un’unica polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale per sinistro pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR (Xxxxxxxxxxx’x All Risks) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, estesa a tutti i servizi affidatigli nel corso di validità del presente accordo con un massimale pari al valore complessivo dell’accordo quadro e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale. In tal caso la partita 3 relativa ai danni derivanti da attività di demolizione e sgombero dovrà presentare un massimale del 50% del valore complessivo dell’accordo quadro.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto attuativo e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione dell’attestato di regolare esecuzione ai quali è riferita la polizza e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Nel caso di polizza unica la copertura decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
4. La copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:
clausola che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti alle attività conseguenti il presente accordo, inclusi loro dipendenti;
clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti dei contratti applicativi del presente accordo;
clausola che preveda la qualifica di “terzi” anche relativamente ai dipendenti della Stazione appaltante;
clausola che preveda la qualifica di “terzi” anche per il direttore dell'esecuzione;
obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di regolare esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi.
6. Le garanzie richieste, prestate dall’operatore economico, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l’operatore economico sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice dei contratti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’operatore economico è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;
appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’operatore economico;
8. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’operatore economico dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’operatore economico a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’operatore economico risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
10. L’operatore economico, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui presente articolo, mediante compensazione con quanto allo stesso dovuto in forza dei successivi atti negoziali o per altri titoli. ART.19) ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, diosservare dette norme e disposizioni.
2. L’operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’articolo 90, c.9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al DEC e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione inmerito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. ART.20) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. La stazione appaltante fornisce all’operatore economico il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’accordo.
2. Il soggetto presso il quale sarà eseguito il singolo contratto applicativo del presente accordo, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti relativi al singolo contratto applicativo.
3. L’operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell’avvio delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo, il “Piano Operativo di Sicurezza” (P.O.S.) specifico per le attività affidate contenente l’analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall’operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all’elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all’elenco di tutti i mezzi d’opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
4. L’operatore economico dichiara, con la sottoscrizione del presente accordo, che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri e degli obblighi derivanti dalla corretta attuazione del DUVRI e dei rischi introdotti nell’ambiente di lavoro dalle modalità operative adottate dallo stesso. Tale documento sarà aggiornato nel caso di lavorazioni non previste o per particolari necessità di coordinamento, nel corso dello svolgimento del Servizio.
5. Il DUVRI redatto dalla stazione appaltante fa parte integrante del presente accordo. Le gravi e ripetute violazioni del documento stesso da parte dell’operatore economico, previa formale messa in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. L’operatore economico assume in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese nei singoli contratti, ai sensi del D.LGS. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità.
7. L’operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
ART.21)ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o
pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
3. In particolare:
l’operatore economico, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio delle attività, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l’operatore economico si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appalta nte tempestivamente, e comunque prima dell’inizio delle attività, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;
l’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
l’operatore economico si impegna a provvedere all’immediato allontanamento dei materiali di risulta o, qualora impossibilitato, a curarne il deposito in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione. Più in particolare, l’accatastamento dei residui dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
l'operatore economico si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);
la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’operatore economico risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
ove l’operatore economico non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal
corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
4. L’operatore economico, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso delle attività, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
5. I Costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta è a carico dell’operatore economico.
ART.22) ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA AMBIENTALE
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali, diversi da quelli considerati nell’articolo 21, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’Operatore economico è tenuto, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti.
2. L’operatore economico si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’Operatore economico, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei val ori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio delle attività, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
3. L’operatore economico si impegna, nel corso dell’esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione delle attività, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante.
4. L’operatore economico si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
ART.23) OBBLIGHI ED ONERI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Oltre agli oneri di cui al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti dai documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’operatore economico gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi siano eseguiti a perfetta regola d’arte.
b) la formazione dei cantieri attrezzati in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti gli apprestamenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni res ponsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;
d) l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’operatore economico, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività;
e) la perfetta pulizia finale dei xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx;
f) l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione delle attività, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
g) l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dell’esecuzione per necessità inerenti l’esecuzione degli interventi;
ART.24) VARIANTI E/O MODIFICHE TECNICHE
1. Non sono riconosciuti come eseguiti gli interventi, le prestazioni e le forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, effettuati senza preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione.
2. Qualunque reclamo o riserva che l’operatore economico reputasse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell’esecuzione prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della contestazione.
3. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
ART.25)AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione del singolo contratto ha inizio dopo la Lettera d’Ordine di cui al precedente art. 2 ed in seguito ad avvio, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 (cinque) giorni dal predetto ordine, previa convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d’urgenza, all’avvio dell’esecuzione anticipata della prestazione del singolo contratto applicativo, anche nelle more della formalizzazione dell'ordine, ai sensi del Codice dei contratti e del regolamento; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’operatore economico non si presenta a ricevere l’avvio dell'esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
4. Rimane sempre facoltà della Stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa
natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente Accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l’operatore economico possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.
ART.26) RISERVE DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. In materia di contenzioso si applica la disciplina delle riserve del D. Lgs n. 50/2016 e per quanto ancora applicabile il D.P.R. n. 207/2010.
2. L’attestato di regolare esecuzione è trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento.
All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni registrate con il citato attestato.
ART.27) PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
1. Qualora richiesto dal direttore dell’esecuzione, l’operatore economico è tenuto a presentare alla Stazione appaltante il programma di esecuzione delle attività del singolo intervento nel termine dallo stesso indicato.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per l'intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento delle attività, da quanto previsto dal singolo atto negoziale e da quanto stabilito con il presente accordo.
3. La Stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi e ne comunicherà l’esito all’operatore economico che provvederà entro il termine stabilito dal direttore del l’esecuzione ad apportare le eventuali modifiche richieste.
4. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal direttore dell’esecuzione, i suddetti programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata delle attività, salvo eventua li riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal direttore dell’esecuzione. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da effettuare. A tal fine, l’operatore economico emetterà, su richiesta del direttore dell’esecuzione, il programma di esecuzione delle attività aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell’avanzamento delle stesse.
5. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione degli interventi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’operatore economico onde non incorrere nelle penali di cui all'articolo 10 del presente accordo, dovrà presentare al direttore dell’esecuzione, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
6. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse no n siano ritenute fondate, il direttore dell’esecuzione applicherà una trattenuta sul pagamento dell’intervento nella misura dell’1‰ (uno per mille) del valore del singolo contratto applicativo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
ART.28) ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione delle prestazioni o, in caso di interventi di minore entità, mediante conferma di avvenuta ultimazione apposta direttamente sull'ordine.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente Accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza del presente Accordo.
ART.29) REGOLARE ESECUZIONE
1. I singoli contratti applicativi affidati in esecuzione del presente accordo sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne il rispetto dalle condizioni e i termini stabiliti nel citato contratto.
2. La regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell’esecuzione ed è confermata dal responsabile del procedimento.
ART.30)RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI
1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
A. Risoluzione dell’Accordo Quadro:
nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra Il Comune di Napoli e il Prefetto di Napoli e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 05/10/2007;
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’operatore economico;
provvedimento definitivo, a carico dell’operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
cessione, da parte dell’operatore economico, dell’Accordo quadro o di singoli Contratti applicativi;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
inadempienza accertata, da parte dell’operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
grave inadempienza, da parte dell’operatore economico, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti applicativi, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti applicativi in essere, ritenendo l’operatore economico responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione del presente Accordo ed in corso di esecuzione;
in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo.
B. Risoluzione dei contratti applicativi:
raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo del contratto applicativo);
inadempimento alle disposizioni della Direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all’operatore economico a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità degli interventi relativi ai singoli contratti, saranno contestate all’operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’operatore economico deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra il direttore dell’esecuzione e l'operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i lavori eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In
tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni
ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all’operatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dello stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.
ART.31) RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo quando accerti comportamenti dell’operatore economico concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita delle attività, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempreché l’operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:
a) qualora nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.
b) qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 20.
2. Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’operatore economico nell’esecuzione dei interventi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.
ART.32) RECESSO
1. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
2. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti in ottemperanza al citato contratto, oltre al decimo dell'importo dei lavori ordinati con lo stesso contratto.
3. Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Accordo, l’operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del direttore dell’esecuzione, ad ultimare i contratti applicativi in corso di adempimento.
ART.33) IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’operatore economico si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’Accordo stesso.
2. L’obbligo di segretezza è per l’operatore economico vincolante per tutta la durata dell’esecuzione
dell’Accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l’operatore economico stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’operatore economico è inoltre responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’operatore economico è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
ART.34) DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’operatore economico dichiara il proprio domicilio:
2. L’operatore economico dichiara che il proprio domicilio fiscale è:
ART.35) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’operatore economico acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della Stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’operatore economico è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della Stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
dare esecuzione ad obblighi di legge;
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’operatore economico è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di
trattamento;
diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
ART.36) CLAUSOLE DI CUI AL D. LGS N. 231/2001 E S.M.I.
1. L’operatore economico si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente accordo nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. L’inosservanza da parte dell’operatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
ART.37) ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:
a) Elenco prezzi;
b) DUVRI;
c) Capitolato Speciale di Appalto – Specifiche tecniche
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.lgs. n. 50/2016, al Capitolato Speciale, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., alle Condizioni generali di contratto, al Capitolato d'oneri e al Capitolato tecnico di dettaglio predisposti da Consip ed allegati al Bando “Fornitura di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ART.38) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1.L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare il Protocollo di Legalità, ed in particolare, sottoscrive e si obbliga a rispettare specificatamente le clausole da 1 a 6 previste dall'art.8 che di seguito si riportano:
Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.
2. L'operatore economico dichiara:
- di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e modificato con G.C. n. 217 del 29/04/2017, art. 2 comma 3 che dispone l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in
favore del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del predetto Codice;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata;
- di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Xxxxxx, sono ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste dal Patto di Integrità.
ART.39) SPESE DI CONTRATTO
1. Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico dell’operatore economico e a tal fine lo stesso ha provveduto al versamento dell’imposta di bollo.
ART.40) SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Allegati al presente contratto:
1.offerta economica;
2. L’allegato 1 è duplicato informatico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 5 del DPCM 13 novembre 2014, del documento informatico originale.
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
ART.41) CONTROVERSIE
1. Per la definizione delle controversie inerente il presente Accordo o relative ai contratti applicativi è competente il Giudice del Foro di Napoli. É esclusa la clausola arbitrale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
munita della carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato con numero di serie è valido dal al
PER L’IMPRESA
Il legale rappresentante sig.
munito della carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato con numero di serie è valido dal al