ACCORDO QUADRO - PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
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ACCORDO QUADRO - PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON PIU’ OPERATORI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DEI VEICOLI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI AZIENDALE DI CONSER
V.C.O. S.p.A.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Premesso che
ConSer V.C.O. S.p.A. è affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
L’utilizzazione di uno strumento come l’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione con i soggetti fornitori e non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
Con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 08 del 13/02/2017 è stato approvato l’avvio delle procedure relative alla stipula di accordo quadro sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria ed assistenza tecnica dei veicoli facenti parte del parco mezzi della società ConSer V.C.O. S.p.A., ivi compresi quelli attrezzati e destinati alle attività di raccolta rifiuti, per un periodo di mesi quarantotto, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 101 del D.lgs. 50/2016.
E’ stato redatto progetto per l’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 23, comma 14 del D.lgs. 50/2016.
E’ stato indetto, con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del
_ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , procedura aperta per la
stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;
I fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della procedura di gara e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi appalti;
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ConSer V.C.O. S.p.A., nei confronti dei fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo, di aggiudicazione del medesimo, di conclusione ed esecuzione dei singoli appalti specifici, nei quali verranno specificate di volta in volta l’oggetto dei servizi;
I singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra ConSer V.C.O. S.p.A. ed il fornitore risultato aggiudicatario del singolo appalto specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente accordo, nonché nella richiesta di offerta;
I fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati, compreso il disciplinare e capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
I fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso e visti gli esiti della procedura effettuata:
TRA
La società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
E
La società _, con sede legale in _ ( _), via n. , iscritta alla
C.C.I.A.A. di _ n. _ , R.E.A. _ _, P. XXX , nella persona del Sig , nato a _ ( _) il , residente in
via a (_ ), C.F. , legale rappresentante.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra XxxXxx V.C.O. S.p.A. ed i fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Fornitore/i: ciascuna impresa o raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultati aggiudicatari della procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici;
c) Disciplinare: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli appalti specifici;
d) Appalto/i Specifico/i: ciascun successivo affidamento, derivante dal presente Accordo Quadro, effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A. ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 in base ai criteri, alle modalità ed a termini indicati nell’Accordo Quadro e nell’eventuale richiesta di rilancio competitivo;
e) Contratto: il contratto stipulato da ConSer V.C.O. con l’aggiudicatario dell’appalto specifico.
Art. 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente accordo, inclusi il bando e il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (capitolato tecnico), l’Allegato “B” (offerta tecnica ed offerta economica di ciascun fornitore.
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via prioritaria:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo;
b) dalle disposizioni di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
I singoli appalti specifici, nonché i relativi contratti saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente accordo.
Art. 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di ConSer V.C.O. dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti.
Il medesimo è concluso con i fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa che, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare agli eventuali confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da ConSer V.C.O., per l’aggiudicazione di appalti specifici e ad offrire, nei predetti confronti competitivi e in caso di aggiudicazione dei contratti, la prestazione dei servizi di manutenzione di cui al lotto di competenza.
La sottoscrizione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo, sia per quanto riguarda l’importo complessivo sia per quanto riguarda il numero dei veicoli.
Art. 4 - Durata dell’accordo quadro e clausola di recesso L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari della presente procedura ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro. Per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale XxxXxx V.C.O. S.p.A. può procedere all’aggiudicazione degli appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 5 - Prezzi e corrispettivi degli appalti specifici Per le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, ConSer V.C.O. S.p.A. nell’appalto specifico, determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi dei contratti.
Tale determinazione, tuttavia, deve tenere conto delle disposizioni che seguono:
1. Il costo dei materiali di consumo ordinari si intende compreso in quello della manodopera;
2. Il prezzo dei pezzi di ricambio e dei lubrificanti, posto a base del rilancio competitivo, sarà pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, scontato 10%, cui sarà applicato lo sconto percentuale base offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione dell’accordo quadro. Tale importo rappresenta un vincolo per i fornitori offerenti nell’appalto specifico: a ciascun fornitore è fatto divieto, pena l’esclusione dell’offerta per l’appalto specifico, di offrire un prezzo più alto rispetto al prezzo con cui si è aggiudicato l’accordo quadro.
A partire dal 13° mese dalla sottoscrizione del presente accordo quadro ConSer V.C.O. provvederà, all’adeguamento dei corrispettivi come segue:
1. Il costo orario offerto in sede di accordo quadro sarà oggetto di rivalutazione annuale, sulla base dell’indice ISTAT FOI medio annuale riferito all’anno precedente. Il costo orario eventualmente riferito agli appalti specifici, sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto specifico;
2. I prezzi per le forniture dei pezzi di ricambio saranno riferiti al listino ufficiale, vigente alla data dell’effettuazione dell’intervento. Sarà onere della ditta esecutrice trasmettere a ConSer i listini aggiornati.
I fornitori non potranno vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi che verranno determinati negli appalti specifici.
Art. 6 - Aggiudicazione degli appalti specifici ConSer V.C.O. S.p.A. applicherà, ai fini dell’espletamento delle ulteriori procedure di confronto competitivo tra gli operatori economici per l’affidamento degli appalti specifici, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
Nella documentazione relativa all’appalto specifico e comunque nel contratto, ConSer V.C.O.:
⮚ determinerà la fissazione dei livelli di servizio delle prestazioni oggetto contrattuale;
⮚ potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 17 dello schema tipo di contratto di manutenzione;
⮚ potrà prevedere obblighi di garanzia assicurativa, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 13 dello schema tipo di contratto di manutenzione;
⮚ determinerà la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
⮚ prevedrà ipotesi di recesso e/o di risoluzione;
⮚ potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 60 (sessanta) giorni data fine mese ricevimento fattura;
⮚ prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.
Art. 7 - Obbligazioni specifiche dei fornitori Ciascun singolo fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente accordo quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun fornitore ha l’obbligo di:
a. comunicare ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b. comunicare tempestivamente l’eventuale modifica, che possa intervenire per tutta la durata del presente accordo quadro, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica dichiarati in offerta.
Il singolo fornitore dovrà nominare un responsabile che è il referente responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O., e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato responsabile il legale rappresentante del fornitore.
Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità si sostituire il responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta.
Art. 8 - Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: via
, _ _ – (_ ) tel. _, mail , mail PEC _.
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 9 - Verifiche e monitoraggio I fornitori si obbligano a consentire a ConSer V.C.O. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ConSer V.C.O. si riserva di procedere alle verifiche secondo quanto stabilito al paragrafo 8.6 dell’art. 8 del capitolato tecnico;
Qualora i fornitore comunichino nuovi elementi della capacità tecnica (es.: cambio sito produttivo, modifica attrezzature tecniche, ecc.), ConSer V.C.O. si riserva di effettuare anche su detti nuovi elementi le verifiche di cui al precedente comma.
Art. 10 - Cessione dell’accordo quadro e contratti È fatto assoluto divieto a ciascun fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’accordo quadro ed i singoli contratti, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ConSer V.C.O. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’accordo quadro ed il contratto.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 11 - Subappalto dei servizi
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016.
I soggetti affidatari degli appalti specifici potranno affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo e dimostrino l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi.
Art. 12 - Penali In caso di mancato rispetto dell’obbligo di partecipazione all’indizione di appalti specifici, ConSer V.C.O. applicherà una penale pari al 2% del valore dell’appalto specifico al verificarsi della seconda mancata partecipazione consecutiva.
I fornitori prendono, inoltre, atto che ConSer V.C.O. avrà la facoltà di prevedere in ciascun contratto, oltre a quelle stabilite dall’art. 17 dello schema tipo di contratto di manutenzione, apposite penali in caso di violazione dei livelli di servizio e degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente accordo quadro, nel capitolato tecnico e nei contratti.
In tal caso, ConSer V.C.O. applicherà al fornitore le penali previste nel singolo contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ConSer V.C.O. S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’accordo quadro e ai contratti con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi, rispettivamente, della cauzione di cui al successivo art. 12, ovvero della cauzione definitiva relativa al singolo appalto specifico rilasciata dal fornitore a garanzia degli adempimenti ivi previsti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 13 - Cauzione A garanzia delle obbligazioni assunte dal fornitore con la stipula del presente accordo quadro, il medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro _ /00 ( ), pari all’1% del valore stimato dell’accordo quadro, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
La cauzione garantisce la serietà dell’offerta presentata dal fornitore nel singolo appalto specifico; in particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore nell’ambito
dell’accordo quadro, ed in particolar modo l’obbligo di partecipazione ai rilanci competitivi, pertanto, resta espressamente inteso che ConSer V.C.O. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dalla partecipazione ai singoli appalti specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di ConSer V.C.O. verso il fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’accordo quadro: in particolare, la presente cauzione verrà svincolata per una quota pari alla percentuale di cui al precedente comma 1 applicato al valore complessivo dell’appalto specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del medesimo, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa.
In caso di più appalti specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, ConSer V.C.O. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da XxxXxx V.C.O., qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxxXxx V.C.O. S.p.A..
Con riferimento al singolo appalto specifico, il fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore di ConSer V.C.O. idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nel bando di gara.
Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di XxxXxx V.C.O.. La cauzione definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione.
Art. 14 - Risoluzione dell’accordo quadro L’accordo quadro è condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’accordo quadro e/o singoli contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro, XxxXxx provvederà a richiedere, a mezzo di raccomandata A.R., la regolarizzazione degli adempimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Qualora, decorso tale termine, sussista ancora l’inadempienza, ConSer V.C.O. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del fornitore inadempiente, l’accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la ConSer V.C.O. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A.R., l’accordo quadro per la parte relativa al fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente accordo quadro, nonché per la stipula del medesimo;
b. qualora il fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i fornitori per l’aggiudicazione degli appalti specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più di tre appalti specifici;
c. qualora il fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico, ovvero
qualora vi siano rilevanti ed evidenti difformità di quanto offerto e/o fornito rispetto a quanto descritto nel capitolato tecnico;
d. qualora il fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;
e. qualora il fornitore sospenda il servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
f. in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
g. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
h. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
i. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
j. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
k. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ConSer V.C.O. S.p.A.;
l. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente accordo quadro;
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti, XxxXxx V.C.O. S.p.A. si riserva di risolvere il presente accordo quadro per la parte relativa al fornitore nei confronti del quale è stato risolto il contratto.
La risoluzione dell’accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo. In tal caso il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di ConSer V.C.O. S.p.A..
In tutti i casi, previsti nel presente accordo quadro, di risoluzione del medesimo e/o del/i contratto/i ConSer
V.C.O. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con lettera raccomandata A.R.. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione dell’accordo quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi appalti specifici.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 15 - Recesso ConSer V.C.O. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. il deposito contro il fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente accordo quadro. In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento da parte di ConSer V.C.O. delle prestazioni eseguite relative ai singoli contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’accordo quadro e nei contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C..
ConSer V.C.O. potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’accordo quadro ovvero da ciascun singolo contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 C.C.. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i fornitore/i con lettera raccomandata X.X. xxxxxx, limitatamente ed esclusivamente per i contratti, tenga indenne il medesimo delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di ConSer V.C.O. S.p.A..
Art. 16 - Brevetti industriali e diritti d’autore Ciascun fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ConSer V.C.O. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, XxxXxx V.C.O. è tenuto ad informare prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. In tale ipotesi, inoltre, ConSer V.C.O. fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Art. 17 - Riservatezza Ciascun fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’accordo quadro e dei contratti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ConSer V.C.O. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto ovvero l’accordo quadro, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’accordo quadro e dei contratti aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore medesimo a gare e appalti.
Art. 18 - Forma del contratto e spese contrattuali Il presente accordo quadro è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente l’accordo con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 19 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N°445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 20 - Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania, è escluso l’arbitrato.
Art. 21 - Riferimento alla legge Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa rifermento alle norme del Codice Civile e del codice della strada e suo regolamento, ed a tutte le normative e leggi in vigore. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di noleggio, in quanto applicabili.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso di validità dell’accordo quadro.
ALLEGATI
Sono allegati al presente accordo quadro e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. certificato CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive;
2. copia della garanzia definitiva;
A. Capitolato Tecnico;
B. Offerta tecnica e economica;
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
• Art. 3 durata del contratto e clausola di recesso
• Art. 4 corrispettivo del contratto
• Art. 6 adeguamento dei prezzi
• Art. 8 contabilità e pagamenti
• Art. 9 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
• Art. 10 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
• Art. 18 penali
• Art. 19 risoluzione del contratto
• Art. 22 foro competente
Le parti danno atto che qualunque modifica al presente contratto potrà aver luogo ed essere efficace solo se assunta nella forma dell’atto scritto e sottoscritta da entrambe le parti, pena nullità.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Fornitore ConSer V.C.O. S.p.A.