al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza.
Procedura aperta sotto soglia per la ricerca di un advisor esterno
al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza.
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Regione Lazio, (di seguito nominata, per brevità, anche Regione), con sede legale in
, in persona del , Dott. ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza. Codice CIG: 6499303281
a) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i. nonché l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
e) che, ai fini della stipulazione del presente Contratto, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e la Regione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Disciplinare di gara e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente la procedura aperta sotto soglia per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza, così come individuate nel capitolato tecnico (allegato n. 2 del disciplinare di gara).
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo di aggiudicazione.
Articolo 4 - Durata
1. La durata del contratto per l’affidamento del suddetto servizio è di 6 mesi dalla data della sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di al successivo art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad
esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) garantire il servizio oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli e modalità stabiliti nella documentazione di gara;
b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti i servizi oggetto del Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto, comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio indicati nella documentazione di gara.
2. L’erogazione del servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel presente Contratto.
Articolo 9 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Regione Lazio per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi riportati nell’offerta economica.
2. Nel corrispettivo oggetto delle attività si intendono ricomprese tutte le attività necessarie per l’espletamento del servizio.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 10 – Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la regione Lazio, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 7 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano, ovvero la Regione Lazio non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la Regione Lazio si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
a. 1 % del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti previsti al punto 3, lettere a) e b), del Capitolato Tecnico;
b. 1 % del valore del contratto per ogni inadempienza nell’esecuzione delle attività previste dall’art. 3 del Capitolato Tecnico;
c. 1 % del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata sostituzione del personale su richiesta della Regione Lazio;
d. 1 % del valore annuo del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di sostituzione del personale senza previa autorizzazione da parte della Regione Lazio;
e. 1 % del valore annuo del contratto per ogni eventuale ulteriore inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali come descritto nel precedente comma 1.
3. In ogni caso verrà considerato motivo valido per l’applicazione delle penali anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi la Regione Lazio, applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Per tutti i punti, la verifica di non conformità sull’esecuzione della prestazione deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa
aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d’ufficio della penale.
5. La Regione Lazio potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 298 del DPR n. 207/2010.
6. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Regione Lazio intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
7. I danni arrecati dal Fornitore alle proprietà della Regione Lazio verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora la Regione Lazio non accogliesse le giustificazioni addotte dal Fornitore ovvero il Fornitore stesso non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà la Regione Lazio addebitando le spese all’impresa.
8. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione con cadenza trimestrale.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla Regione a favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, corredate dalla presentazione di apposita relazione attestante lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto risorse, così come disposto dall’art.5 del Capitolato tecnico (Vincoli temporali sulle consegne).
3. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Lazio, facendo riferimento al presente contratto e al CIG, nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica espressamente riportate sul sito della Regione Lazio: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxx/?xxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx&xxxx0&xxx000
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture da Regione Lazio in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente intestato al Fornitore, che verrà comunicato da quest’ultimo successivamente all’aggiudicazione.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. La Regione opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. A tal fine in fattura o in un documento allegato alla stessa, il Fornitore deve riportare l’indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i,, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 e s.m.i..
3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i..
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
6. La Regione Lazio verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge sopracitata. E’ facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Riservatezza
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività in oggetto, il Fornitore, in persona del Referente, è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 15 - Risoluzione
1. La Regione Lazio potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nella procedura di gara;
b. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Fornitore ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e. mancato reintegro della cauzione nel termine di giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata);
f. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da documenti di contestazione ufficiale;
g. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del
D.P.R. n. 207/2010;
h. ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p;
i. in conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso la Regione Lazio si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità competente nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
Articolo 16 - Recesso
1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
f. cessione del contratto e dei crediti.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso della Regione Lazio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..
Articolo 17- Danni, responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.
Articolo 19 – Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 20 - Foro competente
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta delle coperture assicurative, sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Atto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed il relativo Regolamento Attuativo DPR n. 207/2010 s.m.i. le norme del Codice Civile in materia di contratti.
Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.
Articolo 24 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro
insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con riferimento all’articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Società sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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LA REGIONE IL FORNITORE
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Clausola finale).
IL FORNITORE
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REGIONE LAZIO
Bando di gara – CIG 0000000000
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione
SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-giuridica - CPV: 79212110-7. Quantitativo o entità totale: E. 60.000,00 per la durata di mesi 6.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: xx/xx/2015 ore 12:00. Apertura offerte: secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Vincolo offerta: 90 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx. Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante agli indirizzi PEC e Fax di cui alla Sezione I entro le ore 12:00 del xx/xx/2015. Il R.U.P.: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Ricorsi: T.A.R. Lazio.
Il dirigente dell'area società controllate ed enti pubblici dipendenti
REGIONE LAZIO ESTRATTO BANDO DI GARA
Ente Appaltante: Amministrazione Appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio - Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 - 00145 Roma, tel. 06/00000000; sito: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx.
Oggetto della gara: Procedura aperta sotto soglia per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza.
Importo complessivo posto a gara: € 60.000,00 IVA esclusa
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/2015 c/o Ente Appaltante
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Data pubblicazione GURI: XX/XX/2015
Bando integrale: disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
IL DIRIGENTE DELL’AREA
SOCIETA’ CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI