PROPOSTA DI CONVENZIONE
ASSICURAZIONE DELLA
R.C. PROFESSIONALE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
PROPOSTA DI CONVENZIONE
INDICE
• Proposta di convenzione | pag. | 3 |
• Gefina Broker | pag. | 6 |
• I Lloyd’s of London | pag. | 8 |
• Assigeco | pag. | 10 |
• La copertura assicurativa | pag. | 12 |
• Esempi indicativi di costi | pag. | 15 |
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Gefina Broker S.r.l. ha stretto un accordo con alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s of London, rappresentati dal Coverholder Assigeco S.r.l., per la stipula di una convenzione per l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Potenza.
Secondo tale accordo, agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Potenza potranno essere riservate condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
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Le condizioni di polizza (Massimali, Franchigie, Retroattività) potranno essere modulate a seconda delle esigenze dei singoli studi professionali. In particolare, può essere concessa gratuitamente una retroattività identica a quella delle polizze in scadenza presso altri Assicuratori.
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Le adesioni potranno essere raccolte sia tramite la compilazione di un questionario cartaceo, sulla base del quale Gefina Broker potrà fornire in tempi rapidi quotazione, sia tramite un sito web predisposto ad hoc, che consentirà:
▪ a ciascun singolo professionista di calcolare il proprio preventivo;
▪ all’Ordine di avere eventualmente traccia costante delle adesioni;
▪ l’emissione immediata delle polizze in formato elettronico;
▪ il pagamento immediato del premio tramite carta di credito o bonifico
bancario.
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Gefina Broker S.r.l. nasce dall’unione di affermate professionalità del brokeraggio assicurativo attraverso cui si è inteso supportare ed assistere i clienti con metodologie innovative, costruite non solo su logiche di economie di spesa, ma anche e soprattutto su un elevato livello qualitativo, oggi indispensabile.
Gefina Broker svolge attività d’intermediazione e consulenza secondo le più aggiornate tecniche di gestione del rischio. Analizza quindi le caratteristiche dei clienti, siano essi aziende, privati, collettività, determinando e valutando le problematiche di rischio connesse all’attività, proponendo quindi pacchetti personalizzati e individuando le compagnie assicurative che possano rispondere alle specifiche esigenze emerse.
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Attraverso gli uffici di Roma, Salerno e Bari, Gefina Broker è in grado di offrire assistenza assicurativa completa in tutti i settori delle professioni, dell’industria, del terziario e della Pubblica Amministrazione.
Gefina Broker è iscritta all’AIBA, Associazione Italiana dei Brokers di
Assicurazione e Riassicurazione.
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Quello dei Lloyd's di Londra è uno dei più grandi mercati assicurativi e riassicurativi mondiali che assume rischi da oltre 200 Paesi e territori nel mondo, nel quale competono e collaborano 80 attività di sottoscrizione e che, grazie a questa combinazione, è in grado di offrire una vastissima scelta di prodotti assicurativi, competenza ed esperienza.
I Lloyd's, grazie alla rigida selezione degli operatori autorizzati ed alle rigorose regole di condotta imposte dagli organi di controllo interno, vantano i più alti livelli di competenza nella sottoscrizione, uniti all'intuito ed all'ingegno nella ricerca della soluzione più adatta e innovativa per la copertura di tutte le tipologie di rischio.
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In tempi di crisi per diversi compagnie assicurative, la catena di sicurezza predisposta a protezione dei sindacati sottoscrittori, con la costituzione di un Fondo Centrale, ha conferito al mercato dei Lloyd’s un'impareggiabile solidità finanziaria, confermata dai ratings delle più grandi agenzie indipendenti.
Proporre a enti, società e professionisti polizze Lloyd’s significa quindi offrire il meglio in termini di forza del marchio, qualità del prodotto, affidabilità della gestione e sicurezza della copertura.
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Assigeco S.r.l., società fondata nel 1977, fa parte di un gruppo di aziende specializzate nell’intermediazione di rischi a livello internazionale in ambito assicurativo e riassicurativo, ed è cresciuta fino a diventare una tra le principali realtà indipendenti di brokeraggio operanti in Italia ed in grado di offrire al mercato servizi personalizzati sulla base delle specifiche esigenze di ogni Cliente.
In particolare, nell’ultimo decennio Assigeco ha maturato una forte esperienza nei piazzamenti presso il mercato dei Lloyd’s di Londra, operando come Lloyd’s Corrispondent e acquisendo la qualifica di Coverholder per una vasta gamma di rischi.
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Attualmente, operando come “broker grossista”, e a seguito della predisposizione di un portale per la quotazione e l’emissione istantanea delle polizze destinato ai Clienti, Assigeco si propone come punto di riferimento per un network di intermediari che possono così avere la possibilità di accedere al mercato internazionale ottenendo le soluzioni più complete e più adatte alle esigenze della clientela.
Nel corso del 2012 Assigeco ha amministrato premi per oltre 35 milioni di Euro e gestito diverse convenzioni con ordini professionali con l’emissione di oltre 15 mila contratti, grazie all’alto livello di professionalità del suo staff di oltre 30 persone e all’efficienza dei suoi processi organizzativi, sviluppati in conformità alla normativa ISO 9001:2008.
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La convenzione, riservata agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Potenza, garantisce la copertura assicurativa per:
▪ l'esercizio dell'attività legale;
▪ l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario;
▪ le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato;
▪ l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
▪ i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore o all’involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
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▪ la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da suoi dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
▪ la consulenza per Fusioni ed Acquisizioni
▪ l’attività di Amministratore di Stabili;
▪ la Responsabilità Civile per la Conduzione dello Studio;
▪ la Protezione Legale in caso di sanzioni tributarie ai sensi dei DD. LLgs. N 471, 472, 473 del 1997 e s.m.i.;
▪ i danni conseguenti ad errato trattamento dei dati personali.
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Sono previste estensioni di copertura facoltative per:
▪ le attività di Insolvenze, Liquidazioni e Curatele senza alcun sottolimite;
▪ gli incarichi di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco di Società o altri Enti, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza, senza alcun sottolimite e fino ad un massimo di 2 incarichi;
▪ l’attività di mediatore, secondo quanto stabilito dal X.Xxx. 28/2010.
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▪ Fatturato di Euro 35.000 derivante da attività base
▪ Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori oppure 1 anno
▪ Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione dell’attività
▪ Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
▪ Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro dell’OdV di società o enti
▪ Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del fatturato complessivo
▪ Compresa l’attività di mediazione
▪ Premio base: Euro 243 con Massimale di Euro 500.000, Euro 279 con Massimale di Euro 1.000.000, Euro 350 con Massimale di Euro 1.500.000
▪ Nessuna regolazione a fine anno
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▪ Fatturato di Euro 70.000 derivante da attività base
▪ Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori oppure 1 anno
▪ Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione dell’attività
▪ Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
▪ Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro dell’OdV di società o enti
▪ Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del fatturato complessivo
▪ Compresa l’attività di mediazione
▪ Premio base: Euro 268 con Massimale di Euro 500.000, Euro 338 con Massimale di Euro 1.000.000, Euro 408 con Massimale di Euro 1.500.000
▪ Nessuna regolazione a fine anno
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▪ Fatturato di Euro 150.000 derivante da attività base
▪ Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori oppure 1 anno
▪ Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione dell’attività
▪ Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
▪ Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro dell’OdV di società o enti
▪ Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del fatturato complessivo
▪ Compresa l’attività di mediazione
▪ Premio base: Euro 753 con Massimale di Euro 500.000, Euro 949 con Massimale di Euro 1.000.000, Euro 1.145 con Massimale di Euro 1.500.000
▪ Nessuna regolazione a fine anno
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▪ Copertura fino a 2 incarichi in qualità di sindaco / consigliere d’amministrazione / revisore / membro dell’OdV di società/enti, senza sottolimiti, con sovrappremi da Euro 250
▪ Retroattività: in caso di assenza di coperture precedenti, possibilità di dare retroattività da 2 anni a illimitata con sovrappremi a partire dal 12,5%
▪ Attività per insolvenze/liquidazioni/curatele con introiti superiori al 40% del fatturato complessivo con sovrappremio a partire dal 10%
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POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire i Sinistri occorsi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Assicurato
Il soggetto nominato sulla Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratori
Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s of London.
Sinistro
Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Xxxxx, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Xxxxx.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Premio
La somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Franchigia
L’ammontare specificato sulla Scheda di Copertura che, per ogni Sinistro, verrà dedotto dall’importo liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell’Assicurato; gli Assicuratori rispondono per la parte dell’Indennizzo che supera la Franchigia.
Durata del Contratto
Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Periodo di Assicurazione
Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Scheda di Copertura
Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'Art. 1.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
7.1 L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli Assicuratori entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 7.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
7.2 L’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
Art. 8 - Scadenza senza tacito rinnovo
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza indicata nella Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in vigore al momento del sinistro ivi compresa l'attività difensionale d'ufficio, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.
Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:
a) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
b) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
c) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
d) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
e) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;
f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, xxxxx – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell’ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
h) la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto colposo di sostituti purché procuratori, praticanti abilitati o professionisti in genere delegati di volta in volta in base all'Art. 109 delle Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Civile;
i) la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nel la scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
l) le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
m) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei collaboratori identificati in polizza facenti parte dello studio e iscritti all'Albo del relativo Ordine o nel Registro sociale, nonché dei dipendenti;
n) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per fatto commesso da praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d’udienza, procuratori delegati, impiegati od apprendisti dell’Assicurato;
o) l’assicurazione vale anche durante l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
p) l’attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C.;
q) l’attività di consulenza relativamente a fusioni ed acquisizioni.
Art. 13 - Clausola “Claims made”
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
Art. 14 - Limiti di indennizzo
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di
Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato come indicato nella Scheda di Copertura di polizza.
La Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.
Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da :
a) Danni Materiali salvo quanto previsto dal comma (c) dell’Art. 12 che precede;
b) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 136/75 e relativi regolamenti;
f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti concernenti la professione;
h) comportamento doloso dell'Assicurato;
i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
l) multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
m) direttamente o indirettamente dall’insolvenza dell’Assicurato;
n) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l’accesso ai dati personali dei clienti.
nonché i Danni:
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
p) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti. Sono altresì esclusi i Sinistri:
q) per atti compiuti dopo che l’Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso;
s) relativi alle attività svolte dall’Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd’s, tramite il Coverholder dei Lloyd’s Assigeco S.r.l., indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta; questa esclusione non si applica:
- alle attività di gestione della contabilità ordinaria ed elaborazione contabili e dati paghe;
- alle attività definite nell’estensione di copertura C delle Condizioni Particolari Aggiuntive, ove applicabile;
t) per ogni Danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in polizza;
u) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i Sinistri derivanti dalle seguenti attività:
1) Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti (si veda la Condizione Particolare A);
2) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (si veda la Condizione Particolare B);
3) Mediazione Civile e Commerciale (si veda la Condizione Particolare C).
Art. 16 - Inizio e termine della garanzia
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, e che non siano già notificati all’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
Nel caso di decesso dell’Assicurato durante la Durata del Contratto, l'assicurazione è automaticamente operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
In caso di cessazione dell’attività professionale durante la Durata del Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, l'assicurazione è automaticamente operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione dell’attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in polizza.
La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l’Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.
Art. 17 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e le Isole Vergini Americane.
Art. 18 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Art. 19 - Cessazione del contratto
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.
Art. 20 - Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 21 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 22 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro
Gli Assicuratori si impegnano, al ricevimento della denuncia del Sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l’entità del Danno, a definire stragiudizialmente il Sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell’Assicurato medesimo.
Art. 23 - Errato trattamento dei dati personali
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/03 per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per anno in aggregato pari al 50% di quello previsto in polizza.
Art. 24 - Studi Associati - Persone assicurate
Qualora l'Assicurato sia uno studio associato la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite Massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.
Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Scheda di Copertura. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Limite di Indennizzo cumulativo per Periodo di Assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo Sinistro.
Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.
Art. 25 - Protezione Legale
La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall’Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97e s.m.i. alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.
Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall’Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Periti in genere.
La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante la Durata del Contratto e non note all’atto di stipulazione della polizza.
Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per Sinistro e di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.
Art. 26 - Servizi EDP
Quest’assicurazione copre la società per l’elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l’Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il Massimale indicato in polizza, e sempreché l’Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del Premio.
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come indicato nella Scheda di Copertura.
Art. 27 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi
Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori non risponderanno per ogni singolo Assicurato e fermo il Massimale di polizza, oltre il limite del 50% del Massimale, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione a carico dell'Assicurato.
Art. 28 - Attività di amministratore di stabili
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, la copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C., viene prestata con le seguenti esclusioni aggiuntive:
a) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
b) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
c) per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
Art. 29 - Sinistri in serie
In caso di Xxxxxxxx in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha
luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.
Art. 30 - Garanzia a favore degli eredi
In caso di morte dell’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell’Assicurato, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all’Art. 16.
Art. 00 - Xxxxxxx xxx Xxxxxx minimo annuo
Il Premio minimo annuo indicato nella Scheda di Copertura è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall’Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l’Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione. Nel caso che la presente assicurazione venisse stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il Premio è calcolato sulla base della totalità degli introiti sopra identificati relativi a tutti i singoli associati nonchè quelli registrati a nome dello Studio stesso.
Art. 32 - R.C. Conduzione dello Studio
A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e Danni Materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell’Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella Scheda di Copertura, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i Xxxxx derivanti da o attribuibili a:
a) lavori di manutenzione straordinaria;
b) attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’assicurazione;
c) installazione e manutenzione di insegne;
d) qualsiasi dipendente dell’Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell’Assicurato);
e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell'acqua o del suolo.
Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso ad Euro 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in addizione allo stesso.
Art. 33 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione della presente polizza,
- il Contraente conferisce all’intermediario mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono ad Assigeco S.r.l. l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
- ogni comunicazione fatta all’intermediario mandatario da Assigeco S.r.l. si considererà come fatta all’Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall’intermediario mandatario ad Assigeco S.r.l. si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta ad Assigeco S.r.l. si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta da Assigeco S.r.l. si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti Artt. delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. | 2 | - Altre assicurazioni |
Art. | 5 | - Aggravamento del rischio |
Art. | 8 | - Scadenza senza tacito rinnovo |
Art. | 13 | - Clausola ”Claims made” |
Art. | 15 | - Rischi esclusi dall’assicurazione |
Art. | 16 | - Inizio e termine della garanzia |
Art. | 18 | - Persone non considerate terzi |
Art. | 19 | - Cessazione dell’assicurazione |
Art. | 33 | - Clausola Broker |
Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
Data: | Il Contraente: |
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE DA CONVENIRE CON DEI TASSI AGGIUNTIVI
A) Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, e a condizione che gli introiti realizzati nel precedente anno fiscale non siano complessivamente relativi a più di 2 incarichi, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. 2380 usque 2395 C.C., e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397 usque 2409 e 2477 C.C., nonché delle funzioni di Revisione incluse le attività di cui agli Artt. 2409 e 2409-bis C.C. e di Membro dell’Organismo di Vigilanza ex X.Xxx. 231/01.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura.
B) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione:
a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;
b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazioni;
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura.
C) Mediazione Civile e Commerciale
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile e Commerciale, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura.
MODALITA’ DI ADESIONE
Il professionista dovrà semplicemente compilare il questionario cartaceo e inviarlo a Gefina Broker a mezzo mail a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx o fax allo 0000000000 per ottenere in tempi rapidi la quotazione.
La quotazione verrà inviata al Professionista mezzo mail o altro mezzo indicato nel questionario.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AVVOCATI
Insurance for professional indemnity of lawyers
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Proposal form for the insurance
(Per ottenere quotazione rispondere a tutte le domande / In order to obtain quotation please answer to all questions)
Le risposte a queste domande devono essere date dopo aver fatto un’adeguata inchiesta fra gli Associati e i Collaboratori di chi sottoscrive il modulo. / Answers to the questions of this questionnaire must be given after proper enquiry among the Associated Partners and the Assistants of the Proposer signing the questionnaire.
Il Proponente: The Proposer: | ||||
Codice Fiscale/Partita Iva: Fiscal Code/Vat number: | ||||
Denominazione in caso di Studio Associato: Name in the event of Associated Partnership: | ||||
Indirizzo di posta elettronica: E-mail address: | ||||
Domicilio: Address: | ||||
Professionisti che formano lo Studio: Lawyers forming the Partnership: | NOMINATIVO: 1. | ISCRITTO ALL’ALBO? 🗆 Sì 🗆 No | ||
2. | 🗆 Sì 🗆 No | |||
3. | 🗆 Sì 🗆 No | |||
4. | 🗆 Sì 🗆 No | |||
5. | 🗆 Sì 🗆 No | |||
Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo (Euro): | 🗆 250.000 | 🗆 500.000 | 🗆 1.000.000 | 🗆 1.500.000 |
Limit of indemnity each loss and each insurance period: | 🗆 2.000.000 | 🗆 2.500.000 | 🗆 3.000.000 | 🗆 5.000.000 |
Garanzie richieste (contrassegnare): Covers required (please indicate): | 🗆 Consigliere d’Amministrazione / Revisore / Presidente o membro del collegio dei sindaci Board member, Chairman/Member of the Auditors Committee 🗆 Insolvenze, Liquidazioni e Curatele Insolvencies, Liquidations and Receiverships 🗆 Mediazione Civile e Commerciale Conciliation Activity | |||
Fatturato totale annuo lordo per ciascuno dei passati 5 anni: Total Gross Fees for each of the past 5 years: | 2012: € 2011: € | |||
2010: € | ||||
2009: € | ||||
2008: € |
Divisione del fatturato lordo (come percentuale del totale) per l’ultimo anno finanziario: Division of gross fees (as a percentage of the total) for last financial year: | % | Attività Legale Turnover |
% | Insolvenze, Liquidazioni e Curatele Insolvencies, Liquidations and receiverships | |
% | Consigliere d’Amministrazione di Società Board Member | |
% | Sindaco/Revisore di Società/Enti Internal Auditor | |
% | Consulenza per Fusioni/Acquisizioni Merger & Acquisitions Consulting | |
% | Mediazione Civile e Commerciale Conciliation Activity | |
Fatturato previsto per l’anno in corso (2013): Estimated fees for present year (2013): | Euro | |
Sinistri precedenti: Previous losses: | L’Assicurando o taluno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri per responsabilità civile professionale nei passati 5 anni? In caso di risposta affermativa fornire dettagli e date su foglio separato Has the Proposer or any of his associated partners had any claim in the past five years? If yes please give details and dates on separate sheet 🗆 Sì 🗆 No | |
Altre assicurazioni: Other insurances: | Esiste altra polizza per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando o di taluno dei suoi Associati? Is there another insurance to cover the P.I. of the Proposer or any of the Partners? 🗆 Sì 🗆 No | |
Precedenti assicurazioni: Previous insurances: | L’Assicurando ha avuto o ha in corso altre polizze di questo tipo? Has the Proposer ever had insurance cover of this kind? 🗆 Sì 🗆 No | |
Assicurazioni rifiutate: Refused insurances: | E’ mai stata rifiutata l’assicurazione per lo stesso rischio? In caso affermativo fornire dettagli. Has an insurance for the same risk ever been refused? If yes please give details 🗆 Sì 🗆 No | |
Informazioni sull’ultima copertura assicurativa: Information on last insurance: | - Compagnia: Company: - Data di Scadenza: Expiry date: - Retroattività: Retroactive cover: | |
Anni di retroattività richiesti (solo in caso di mancanza di precedente copertura assicurativa): Extended retroactive cover requested (only in the absence of previous insurance): | 🗆 Uno / One 🗆 Quattro / Four 🗆 Due / Two 🗆 Cinque / Five 🗆 Tre / Three 🗆 Dieci / Ten |
DICHIARAZIONI
Declarations
Il Sottoscritto dichiara per proprio conto e dei suoi associati: / The Proposer declares on his/her behalf and on his/her Associated Partners behalf that:
a) di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna;
to the best of his/her knowledge and belief, no claim has ever been made up to the present date;
b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell’assicurazione;
to the best of his/her knowledge and belief, he/she is not aware of any fact that could give rise to a claim against third parties or to a request of indemnification from third parties;
c) di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione o simili procedure;
they haven’t undertaken any activities as Board Member, Chairman, Chairman/Member of Auditors Committee in Companies or Bodies in Bankruptcy, Liquidation or similar procedures;
d) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
the information in this questionnaire is truthful;
e) di non aver sottaciuto alcun elemento influente alla valutazione del rischio.
no information that could influence the evaluation of this risk has been withheld;
Data: | Firma: |
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
Third Party Liability Insurance – Claims Made Basis
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “Claims Made”. Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l’Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
/ This proposal form is in respect of a Claims Made Third Party Liability Policy. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance.
Espressa accettazione ai sensi degli Artt. 1341 e 1469 bis e seguenti del Codice Civile / Express acceptance pursuant to Artt. 1341 and 1469 bis et seq. of the Italian Civil Code:
Data: | Firma: |