CONTRATTO
CONTRATTO
per
Affidamento del servizio di accoglienza integrata nell’ ambito della Rete SIPROIMI/ SAI relativo alla categoria “ Minori stranieri non accompagnati” per 75 posti aggiuntivi di cui al D. M. 14 / 10 / 2020
- CIG n. 865171878 C -
TRA
i l COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con sede legale
in XXXXXXX ( XX), Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 , P. IVA/ C. F. 01307110484 nella persona del xxxx. XXXXXXXX XXXXXXX ( C. F: CCLRFL 66 T 28 A 053 R), Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, nato ad ACRI ( CS) i l 28 / 12 / 1966 e domiciliato, ai f ini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi Sociali, Xxxxx xx Xxxxxx x. 00 Xxxxxxx, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale di Firenze;
E
CO& SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ( di seguito: " CO& SO") con sede legale in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 , con P. IVA/ C. F. e i scrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 04876970486 , Repertorio Economico Amministrativo n. FI- 497755 , i scritt o all’ albo delle cooperative al n. A 108639 – Sezione cooperative a mutualità prevalente, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxx, nato a Firenze i l 4 / 07 / 1964 e domiciliato, ai f ini del presente contratto, nella sede legale del Consorzio sopra indicata,
in qualità di mandatario Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito:
• con RIFREDI INSIEME - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ( di seguito: " RIFREDI INSIEME"), con sede in Firenze, via Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 13 , con P. IVA/ C. F. e i scrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 05663940483 , Repertorio Economico Amministrativo n. FI- 564854 , i scritta all ' Albo delle Cooperative al n. A 116916 – Sezione cooperative a mutualità prevalente, Impresa sociale ( mandante) ;
• e con CSD - DIACONIA VALDESE FIORENTINA ( di seguito: “ CSD - DVF”), con s tabile organizzazione in Firenze, Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 2 , facente parte dell’ ordinamento valdese e, quindi, afferente alla “ COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA", con sede in Xxxxx Xxxxxxx ( XX) xxx Xxxxxxxx x. 00 , con C. F. e i scrizione nel registro delle Imprese di Torino n. 94528220018 , Repertorio Economico Amministrativo n. TO- 912120 , X. XXX x. 00000000000 ( xxxxxxxx) ;
• e con OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS ( di seguito: “ OXFAM ITALIA”), con sede in Arezzo, Via Isonzo nn. 26 / 28 , con C. F. e i scrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo- Siena n. 01764350516 , Repertorio Economico Amministrativo n. AR- 137612 , i scritta nell’ Albo delle Cooperative al N. a 108639 – Sezione cooperative a mutualità prevalente ( mandante) ;
questi ultimi soggetti mandanti , in forza di mandato collettivo speciale, gratuito ed i r revocabile con rappresentanza, conferito con scrittura privata autenticata dalla Dott. ssa Patrizia De Luca, notaio in Pistoia, in data 1 luglio 2021 , Rep. 50370 , registrata in Pistoia i l giorno 15 luglio 2021 al n. 5182 / 1 T.
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PREMESSO
- che con atto n. DD/ 2021 / 01324 del 04 / 03 / 2021 è s tata assunta la determinazione a contrarre per l ’ affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- che è s tata indetta una procedura aperta di gara, ai sensi dell’ art. 60 D. Lgs. 50 / 2016 e ss. mm. i i . , utilizzando la piattaforma telematica regionale START, da tenersi secondo i l criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, in cui l ’ elemento relativo al prezzo ha la forma di un costo f i sso sulla cui base gli operatori economici competono esclusivamente in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’ art. 95 co. 2 e 7 D. Lgs. 50 / 2016 ss. mm. i i ;
- che è s tato individuato un unico lotto per la realizzazione del servizio atteso che, s tante la natura delle prestazioni e la t ipologia di beneficiari, i l f razionamento del servizio avrebbe potuto pregiudicarne l ’ uniformità di realizzazione e i l corretto adempimento degli obblighi amministrativi connessi;
- che i l valore del costo f i sso a base d’ asta onnicomprensivo e non soggetto a r ibasso è s tato f i ssato in un ammontare pari a € 877 . 590 , 00 ;
- che sono s tati assolti i relativi obblighi pubblicitari;
- che, a seguito di gara telematica, in data 21 / 05 / 2021 la commissione ha designato i l già citato RTI ( allora costituendo) t ra CO& SO ( mandatario), Rifredi Insieme, CSD - DVF, Oxfam I talia ( mandanti) quale aggiudicatario della procedura di gara;
- che i l Consorzio C O& SO, appartenendo alla t ipologia dei Consorzi costituiti a norma del decreto legislativo del Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577 , ha dichiarato di avvalersi di due cooperative ad esso consorziate per
l ’ esecuzione del citato servizio, quali la società cooperativa sociale onlus I l Girasole ( di seguito: “ I l Girasole”), con sede legale in Firenze, xxx Xxxxxx x. 00 , X. XXX/ XX: 04991520489 , e la società cooperativa sociale Odissea ( di seguito: “ Odissea”), con sede legale in Capannori ( Lucca), xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 0 , X. XXX/ XX: 0209514046 ;
- che con atto n. DD/ 2021 / 03697 del 14 / 06 / 2021 è s tato aggiudicato i l servizio oggetto del presente contratto al citato costituendo RTI;
- che con nota n. prot. 194181 del 15 / 06 / 2021 è s tata data comunicazione dell’ aggiudicazione al RTI aggiudicatario ai sensi dell’ art. 76 co. 5 D. Lgs 50 / 2016 ss. mm. i i e che è decorso i l termine dilatorio per la s t ipulazione del contratto ai sensi dell’ art. 32 co. 10 del medesimo D. Lgs.;
- che con DD/ 2021 / 04471 del 20 / 07 / 2021 s i è preso atto dell’ avvenuta costituzione del RTI t ra Consorzio CO& SO, Oxfam I talia Intercultura, Rifredi Insieme e CSD - DVF;
- che, dalle verifiche effettuate d’ ufficio, i soggetti componenti i l RTI r i sultano in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico- f inanziaria, capacità tecnico- professionale di cui agli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50 / 2016 ss. mm. i i ;
- che, conformemente all’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici f i rmata t ra la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e i l Comune di Firenze in data 10 / 10 / 2019 , s i è provveduto alla r ichiesta dell’ informazione antimafia t ramite la banca Dati Nazionale Antimafia ( B. D. N. A.) ai sensi dell’ art. 92 , comma 3 del D. Lgs. 159 / 2011 e ss. mm. i i . , con
• r ichiesta prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_ 0011444 _ 20210125 del 25 gennaio 2021
• r ichiesta prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_ 0059375 _ 20220404 del 4 aprile 2022 per Commissione Sinodale per la Diaconia ( CSD);
• r ichiesta prot. n. PR_ FIUTG_Ingresso_ 00 31141 _ 20220223 del 23 febbraio 2022 per I l Girasole;
• r ichiesta prot. n. PR_LUUTG_Ingresso_ 0018137 _ 20220404 del 4 aprile 2022 per Xxxxxxx;
- che, a seguito di x xxxxxxxx prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_ 0185675 _ 20211125 , è s tata r i lasciata l ’ informazione antimafia l iberatoria in data 06 / 03 / 2022 a favore di CO& SO;
- che, a seguito di x xxxxxxxx prot. n. PR_ARUTG_Ingresso_ 0046213 _ 20210729 , è s tata r i lasciata l ’ informazione antimafia l iberatoria in data 29 / 07 / 2021 a favore di Oxfam I talia;
- che, essendo decorsi più di t renta giorni dalle predette r ichieste, la s t ipula del presente contratto avviene ai sensi dell’ art. 92 comma 3 D. Lgs. 159 / 2011 , salvo i l recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze secondo quanto ivi previsto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e documenti di seguito r ichiamati, menzionati o allegati,
E
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto
I l COMUNE DI FIRENZE ( di seguito anche: committente), come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’ operatore economico RTI ( di seguito anche: appaltatore) t ra CO& SO ( capogruppo), RIFREDI INSIEME, CSD - DVF e OXFAM ITALIA ( mandanti), che come sopra rappresentato accetta e s i obbliga, la gestione del servizio di accoglienza integrata nell’ ambito della Rete SIPROIMI/ SAI relativo alla categoria “ Minori s t xxxxxxx non accompagnati” per 75 posti aggiuntivi f inanziati con D. M. 14 / 10 / 2020 , dal 16 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 ( CIG: 865171878 C) alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d’ appalto [ ALL. 2 ] e alle condizioni dell’ offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
Art. 2 – Disposizioni regolatrici del contratto di appalto
L’ appalto viene accettato dall’ affidatario RTI sotto osservanza piena ed assoluta delle norme di legge nonché d elle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e r i sultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:
• a) Relazione tecnico- i l lustrativa dell’ appalto;
• b) Disciplinare di gara;
• c) Capitolato speciale di appalto [ ALL. 2 ] ;
Ai sensi del D. Lgs. 81 / 2008 , i l documento unico di valutazione dei r i schi da interferenze ( cosiddetto DUVRI) non è s tato redatto in quanto nell’ esecuzione del servizio non emergono interferenze t ra i l personale del committente e quello dell’ appaltatore.
Qualora tale documento s i rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, le parti s i impegnano a provvedere all’ elaborazione del DUVRI.
Art. 3 – Durata del contratto di appalto
I l contratto ha durata pari a 199 giorni, decorrenti dal 16 / 06 / 21 al 31 / 12 / 21 .
Al termine del periodo iniziale di durata del contratto e al concorrere dei relativi requisiti di legge, i l Comune di Firenze s i r i serva la facoltà di negoziare con l ’ appaltatore la r ipetizione del servizio per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’ art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50 / 2016 .
Art. 4 – Importo del contratto di appalto
L’ importo per la realizzazione del servizio viene determinato in € 845 . 691 , 69 ( ottocentoquarantacinquemilaseicentonovantuno/ 69 euro) IVA e ogni altro onere esclusi, per la durata temporale specificata all’ art. 3 del presente regolamento contrattuale.
I prezzi restano f i ssi ed invariati per tutta la durata del contratto.
In particolare, gli importi r i sultano così r ipartiti in base alle quote di partecipazione al raggruppamento :
• € 352 . 206 , 12 ( oltre Iva al 5 % - € 17 . 610 , 31 ) , per un totale di € 369 . 816 , 43 in favore del Consorzio CO& SO ( mandataria), t i tolare di quota pari a 42 , 14 %;
• € 175 . 852 , 32 ( oltre Iva al 5 % - € 8 . 792 , 62 ) , per un totale di € 184 . 644 , 94 in favore di Oxfam I talia ( mandante), t i tolare di quota pari a 21 , 04 % ;
• € 109 . 907 , 70 ( oltre Iva al 5 % - € 5 . 495 , 38 ) per un totale di € 115 . 403 , 08 in favore di Rifredi Insieme ( mandante) t i tolare di quota pari a 13 , 15 % ;
• € 207 . 725 , 55 ( Iva esente art. 10 DPR 633 / 72 ) in favore della CSD - DVF ( mandante) – t i tolare di quota pari a 23 , 67 %;
Le eventuali modifiche delle quote di partecipazione in corso di esecuzione del servizio possono essere considerate valide solo se autorizzate dal Comune di Firenze.
Art. 5 – Garanzia del contratto di appalto
A garanzia dell’ esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e ai sensi dell’ art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50 / 2016 ss. mm. i i . , l ’ appaltatore ha s t ipulato idonea polizza garanzia f ideiussoria definitiva per un importo pari a € 87 . 759 , 00 ( ottantasettemilasettecentocinquantanove/ 00 euro) emessa da Allianz S. p. A., Agenzia FIRENZE SIGNA – 686000 , polizza n. 501832022 , pari al 10 % dell’ importo contrattuale ( IVA inclusa).
La garanzia ha validità ed efficacia f ino ad apposita comunicazione l iberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Firenze, con la quale verrà attestata l ’ assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’ esecuzione del contratto.
Art. 6 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva
L’ appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a persone e cose che s i verifichino nell’ esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata dell’ affidamento.
L’ appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati da l proprio personale nell’ esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
L’ appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali r i tardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso i l D. Lgs. 196 / 03 , i l D. Lgs. 101 / 2018 e i l Regolamento ( UE) 2016 / 679 .
A tal f ine, sono x xxxx s t ipulate le seguenti polizze assicurative:
• Polizza RCT/ RCO n. 500528515 contratta da CO& SO con Allianz Agenzia Firenze- Signa e relativa appendice di dichiarazione;
• Polizza RCT/ RCO n. 1 / 2746 / 65 / 155665896 contratta da Rifredi Insieme con Unipol Sai e relativo atto di variazione;
• Polizza RCT/ RCO n. 170752627 / 4 contratta dalla CSD con Unipol Sai;
• Polizza RCT/ RCO n. M 9900508308 contratta da Oxfam I talia con Fondiaria S. A. I . ;
• Polizza RCT/ RCO n. 171149908 contratta da I l Girasole con Unipol Sai e relativo atto di variazione;
• Polizza RCT/ RCO n. 00225932000347 contratta da Odissea con Cattolica Assicurazioni;
L’ Appaltatore s i obbliga a manlevare e mantenere indenne i l Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’ esecuzione del presente contratto.
Art. 7 – Modalità e termini di esecuzione del contratto L’ appaltatore s i impegna ad eseguire i l servizio oggetto del presente contratto a regola d’ arte e in conformità alle disposizioni di legge, del capitolato speciale, dell’ offerta tecnica ed economica e ad ogni altro atto già r ichiamato.
Art. 8 – Tracciabilità dei f lussi f inanziari
L’ appaltatore s i assume gli obblighi di t racciabilità dei f lussi f inanziari previsti all’ art. 3 della L. 136 / 2010 e ss. mm. i i . , secondo le modalità ivi specificate.
Tutte le t ransazioni f inanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall’ appaltatore all’ avvio del servizio e recheranno i l relativo codice identificativo gara.
L’ Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario, che gli s tessi s iano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa r ichiamata.
Art. 9 - Obblighi di riservatezza
L’ appaltatore ha l ’ obbligo di mantenere r i servati i dati e le informazioni, xxx comprese quelle che t ransitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi t i tolo per scopi diversi da quelli s t rettamente necessari all’ esecuzione del presente contratto.
Gli obblighi in materia di r i servatezza verranno r i spettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con i l Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’ appaltatore è responsabile per l ’ esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.
In caso di inosservanza degli obblighi di r i servatezza, i l Comune di Firenze ha la facoltà di dichiarare r i solto di diritto i l presente contratto, fermo restando che l ’ appaltatore sarà tenuto a r i sarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune s tesso.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 28 Regolamento ( UE) 2016 / 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , con note prot. nn. 149774 / 2022 e 147870 / 2022 sono s tati nominati i seguenti Responsabili del t rattamento dei dati personali, i quali tutti presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al f ine del pieno r i spetto delle vigenti
disposizioni in materia di t rattamento, ivi compreso i l profilo della s icurezza:
• la persona giuridica Consorzio C O& SO, nella persona del legale rappresentante s xxxxx Xxxxxxx Xxxxx;
• la persona f i s ica s xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, per CSD - DVF;
• la persona giuridica Rifredi Insieme, nella persona della legale rappresentante s xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
• la persona f i s ica Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, per Oxfam I talia;
Ai sensi dell’ art. 28 comma 2 del Regolamento ( UE) 2016 / 679 , i l responsabile esterno CO& SO, valendosi dell’ autorizzazione del Comune di Firenze, ha comunicato la nomina di altri responsabili, individuati nelle cooperative consorziate di cui lo s tesso s i avvale nell’ esecuzione del servizio e precisamente:
• la persona giuridica I l Girasole, nella persona del legale rappresentante
s xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
• la persona giuridica Xxxxxxx, nella persona del legale rappresentante s xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx;
I l Comune di Firenze, preso atto che i l Consorzio C o& SO è r icorso a tali altri responsabili, non ha ravvisato alcun motivo ostativo r i spetto alle predette nomine.
Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali
I l contratto è formato e s t ipulato mediante scrittura privata.
Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla s t ipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell’ appaltatore, inclusa l ’ imposta di bollo ai sensi del D. P. R. 642 / 1972 e ss. mm. i i . , pari a € 144 , 00 ( 8 marche da bollo) versate dall’ appaltatore t ramite Modello F 24 .
Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all’ i s t i tuzione e disciplina dell’ imposta sul valore aggiunto di cui al D. P. R. 633 / 1972 e ss. mm. i i .
***
Le parti sottoscrivono i l presente atto con f i rma digitale. Letto, confermato e sottoscritto,
per i l Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali
xxxx. XXXXXXXX XXXXXXX
Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo
per CO& SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE, mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
I l legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxx,
Si allega:
- Capitolato speciale d’ appalto [ ALL. 1 ]
Direzione Servizi Sociali
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del sistema SIPROIMI/SAI – Minori Stranieri Non Accompagnati (Posti Aggiuntivi) di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2020.
Lotto Unico CIG: 865171878C CPV: 85311000-2
Capitolato Speciale di Appalto
Art. 1. - Oggetto e finalità dell’Appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di cui è titolare il Comune di Firenze nell’ambito del Sistema
Siproimi/SAI in favore dei soli minori stranieri non accompagnati di cui all’ampliamento posti approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2020.
I servizi di accoglienza di cui al presente appalto sono finalizzati al perseguimento dell’autonomia individuale ed al supporto dei percorsi di integrazione ed inclusione sociale dei beneficiari accolti.
Art.2 - Divisione in lotti funzionali
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un unico blocco di prestazioni omogenee destinate
ad un’unica categoria di beneficiari, la cui suddivisione in lotti – eventualmente gestiti da soggetti diversi – avrebbe potuto pregiudicare l’uniformità di realizzazione dei servizi e l’assolvimento degli obblighi amministrativi connessi (monitoraggio del servizio, rendicontazione delle spese, uso della banca dati etc.)
Art. 3 - Normativa ed altri atti di riferimento
▪ Decreto Legislativo 50/2016 (Codice Contratti Pubblici)
▪ Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati)
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2020 (Decreto di finanziamento dell’ampliamento posti Siproimi MSNA fino al 31 dicembre 2021)
▪ D.L. 130/2020, convertito con modificazioni in L. 173 del 18/12/2020 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)
▪ Il Manuale di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione (Agosto 2018 in corso di aggiornamento)
▪ Il Manuale di utilizzo del sistema di gestione della banca Dati del Servizio centrale
▪ Il Manuale unico di rendicontazione 2018 e s.m.i.
▪ Le Circolari del Servizio Centrale Siproimi
Art. 4 - Servizi minimi richiesti e organizzazione generale degli stessi
Il soggetto gestore aggiudicatario, nell’ambito dell'accoglienza integrata e della presa in carico dei beneficiari, dovrà garantire i seguenti servizi
minimi obbligatori:
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
i) orientamento e accompagnamento legale;
j) tutela psico-socio-sanitaria.
Per ciascuno di questi, specificamente, il gestore dovrà garantire:
a) con riferimento all’accoglienza materiale: il vitto con particolare attenzione alle richieste ed alle particolari necessità dei beneficiari, in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money; fornire il materiale scolastico per i minori;
b) con riferimento alla mediazione linguistico-culturale – (servizio da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati) l’offerta del servizio di mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato) che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
c) con riferimento all’orientamento e accesso ai servizi del territorio - le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente; l’orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruizione dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
d) con riferimento all’insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e a monitorarne la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria; garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
e) con riferimento alla formazione e riqualificazione professionale - lo sviluppo di azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; l’orientamento e l’accompagnamento dei beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); la facilitazione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali in possesso dei beneficiari;
f) con riferimento all’orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; la facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati a beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
g) con riferimento all’orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo - il favorimento dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; la facilitazione dei percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
h) con riferimento all’orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale – la promozione e la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; la costruzione ed il consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; la promozione della partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
i) con riferimento all’orientamento e accompagnamento legale - per i MSNA richiedenti asilo, l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale; l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;
l) con riferimento alla tutela psico-socio-sanitaria - l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, i servizi psico-socio-educativi; l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali; la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; la costruzione ed il consolidamento della collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; la costruzione ed il consolidamento, per la gestione di eventuali situazioni emergenziali, della collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, anche temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto il soggetto gestore dovrà, nello specifico: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda; garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi; prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.
Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, andranno attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Art. 5 - servizi minimi ulteriori specificamente rivolti ai Minori Stranieri non Accompagnati
Xxxxx restando i servizi minimi di cui all’articolo precedente, ed in considerazione che il servizio è specificamente rivolto a Minori Stranieri non Accompagnati, il soggetto gestore dovrà inoltre garantire:
a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all’accoglienza in struttura;
b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l’autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Andranno altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all’istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi potranno includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all’autonomia abitativa;
c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, andranno attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.
Art. 6 – Ulteriori prestazioni richieste relative alla gestione amministrativa dei progetti di accoglienza.
Il soggetto attuatore deve provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento costante dei seguenti registri e documenti:
a) Tenuta, gestione ed aggiornamento della Banca dati del Sistema SIPROIMI e della casella di posta elettronica dedicata.
Il Sistema SIPROIMI è dotato di una Banca dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari. La tenuta il corretto aggiornamento della Banca dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazioni o addirittura la revoca del contributo.
Il soggetto attuatore s'impegna, pertanto, a:
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale per la gestione della Banca dati, dotandosi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio;
- designare un proprio operatore quale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della banca dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità del Responsabile.
- garantire la partecipazione del suddetto operatore ai percorsi formativi organizzati dal Servizio Centrale SIPROIMI per tale figura specifica.
- garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dalla Banca Dati SIPROIMI.
- i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- l'eventuale aggiornamento della sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.
Tramite la banca dati vanno inoltre richieste le autorizzazioni per le eventuali proroghe dell'accoglienza
Nella gestione della banca dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa ai beneficiari ed ai servizi loro offerti, il soggetto attuatore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy in osservanza del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.
Il soggetto attuatore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata, per la gestione delle comunicazioni da e verso il Servizio Centrale SIPROIMI, tale casella dovrà essere accessibile anche al Referente del progetto/i del Comune.
Il soggetto attuatore si obbliga a designare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo con particolare attenzione e tempestività riguardo alle comunicazioni in arrivo dal Servizio centrale o da livelli Istituzionali (Ministeri, Prefettura, Questura, Regione, Comuni, ecc.).
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR,
b) tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti - il modello da adottarsi per la redazione di tale registro è allegato al
«Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI». La corretta tenuta di tale registro è indispensabile, essendo lo stesso documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.
c) tenuta di un registro dei contributi economici erogati ai beneficiari, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore. Anche tale registro è documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.
d) tenuta di un registro scadenziario (anche in formato digitale) dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo;
e) fascicolo personale. Per ciascun beneficiario va tenuto e aggiornato un fascicolo contenente i report dei colloqui svolti col beneficiario, i servizi allo stesso erogati, gli eventuali richiami e sanzioni, nonché ogni ulteriore documento relativo alla storia dell’accoglienza del beneficiario;
f) progetto educativo individualizzato, parimenti redatto per ciascun beneficiario.
Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Spese di Progetto in formato elettronico secondo il modello allegato al «Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI».
Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.
Al momento dell’ingresso in accoglienza, ciascun beneficiario sarà chiamato a prendere visione e sottoscrivere il Patto di Accoglienza ed il Regolamento di Convivenza della struttura ospitante. Tali documenti, approvati dal Comune di Firenze su proposta dell’ente gestore, dovranno indicare il periodo di accoglienza ed individuare, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati dal progetto nonché i diritti ed anche i doveri che il beneficiario dovrà condividere per permanere nel progetto, concernenti in particolare il rispetto delle regole di convivenza e la fattiva partecipazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso.
Sia il Regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, essere comunque tradotti in una lingua conosciuta dal beneficiario.
Copia del modello del patto di accoglienza, del regolamento di struttura e della carta dei servizi, dovranno essere disponibili per la libera consultazione presso ciascuna struttura di accoglienza.
Oltre alla documentazione di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna a predisporre di concerto con il Comune i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale SIPROIMI/SAI e al Ministero dell'Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:
a) la relazione intermedia, relativa alle attività e i servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
b) la scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SIPROIMI/SAI e relativa alle presenze ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
c) la relazione finale, relativa alle attività e i servizi erogati nel corso di ciascun anno;
d) la scheda finale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SIPROIMI/SAI e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno;
e) la rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI».
Si obbliga altresì ad elaborare i dati necessari ed a predisporre e inviare, in collaborazione con il Comune, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione di tutte le spese sostenute nell’anno precedente, redatta secondo i criteri e le regole previste dal «Manuale unico per la di rendicontazione del progetto» e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.
Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore contabile indipendente incaricato dal Comune, ai sensi dell’art. 31 delle linee guida SIPROIMI, per lo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili e di ammissibilità sui documenti relativi alle voci di spesa indicate in sede di rendicontazione. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del «certificato di revisione» che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 7 – Numero di posti di accoglienza richiesti
I posti di accoglienza determinati in sede di richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno e finanziati per l’intera durata del progetto sono 75
(settantacinque), tutti per soggetti di genere maschile.
I requisiti per l’accesso dei beneficiari alla rete di accoglienza e la durata dell’accoglienza sono stabilite dal DM 18/11/2019 e dalle allegate Linee Guida, così come modificati dal D.L. 130/2020 (convertito con modifiche in L. 173/2020)
Art. 8 - Strutture di accoglienza: requisiti ed oneri connessi
In conformità a quanto previsto dall’art. 19 delle linee guida allegate al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, le strutture utilizzate per
l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:
a) essere destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
b) essere immediatamente e pienamente fruibili;
c) essere ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
d) risultare conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
e) essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
f) risultare adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
g) trattandosi di strutture destinate all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, essere autorizzate ai sensi della Legge Regionale Toscana 41/2005 e del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della stessa Xxxxx e s.m.i.;
h) essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
i) essere collocate in luoghi non lontani dai centri abitati;
j) essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
k) avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
l) essere destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.
I posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni.
L’attivazione, l’eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, il trasferimento dei beneficiari e/o la variazione di capacità delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile di Progetto dell’Ente Locale per l’attivazione delle procedure previste dagli artt. 20 e succ. delle Linee Guida ministeriali.
Il soggetto attuatore ha l’onere di mantenere in perfetto stato di manutenzione e efficienza gli immobili adibiti all’accoglienza, le relative pertinenze e tutti gli impianti nonché la dotazione degli arredi presenti nella struttura.
Saranno, pertanto, esclusivamente a carico del soggetto gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati all’accoglienza, nonché il relativo arredo e le attrezzature, ivi incluse quelle per la preparazione dei pasti. Al riguardo, il soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto della normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale in materia d’igiene dei locali e degli alimenti.
Saranno, altresì, a carico del soggetto attuatore tutte le spese di gestione dell’immobile ivi comprese quelle per l’eventuale sanificazione e disinfestazione, le spese per le utenze e tributi.
Il personale del Comune potrà accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Qualora siano riscontrate anomalie, il soggetto attuatore è obbligato a intervenire tempestivamente ed a comunicare immediatamente al Comune la tempistica e l’esito degli interventi di ripristino.
Art. 9 - Durata iniziale dell’appalto ed opzioni di prosecuzione previste
In relazione alla copertura finanziaria garantita dal decreto di finanziamento e della scadenza del precedente affidamento temporaneo, si stima la
durata iniziale dell’appalto in circa 7 mesi a decorrere dal 16 Giugno 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 (199 giorni di servizio nel 2021). In ogni caso, la data di effettivo avvio del servizio sarà comunicata al gestore dalla Stazione Appaltante a seguito dell’aggiudicazione del servizio e della stipula del relativo contratto ovvero della comunicazione di esecuzione anticipata dello stesso.
Al termine del periodo iniziale di durata del contratto, la stazione appaltante, qualora il Ministero dell’Interno ammetta a prosecuzione l’ampliamento posti MSNA di cui è titolare il Comune di Firenze e lo rifinanzi, i risultati dell’appalto siano stati soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, di negoziare con l’aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi.
In caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (cd proroga tecnica – art. 106,
c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 10 - Corrispettivo per l’accoglienza e Valore Globale stimato dell’appalto
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d’appalto è previsto un importo pro die/pro capite pari a:
- € 58,80 (IVA compresa, se dovuta) retta pro die/pro capite, per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria “Minori Stranieri non Accompagnati”;
La stazione appaltante riconoscerà al soggetto gestore affidatario del servizio il corrispettivo per i beneficiari effettivamente ospitati, per il numero di
giorni di effettiva permanenza nel servizio, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del valore annuo di progetto assegnato dal Ministero dell’Interno con Decreto del 14 ottobre 2020, al netto delle somme nella disponibilità della stazione appaltante (ovvero € 1.609.650,00 per la cat. Minori stranieri non accompagnati – posti aggiuntivi) riparametrato sulla base della durata effettiva dell’affidamento.
Sulla base di tale valore e della durata iniziale del contratto (199 giorni nel 2021), l’ importo stimato a base di gara è quantificato come segue:
877.590,00
€
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati - 75 posti aggiuntivi
Tale importo non è soggetto a ribasso d’asta ed è da intendersi onnicomprensivo ed invariabile per l’intera durata dell’appalto.
Il pagamento dei corrispettivi al soggetto gestore avverrà a seguito dell’avvenuto incasso da parte del Comune di Firenze delle rate di contributo erogate dal Ministero dell’Interno.
A seguito dell’avvenuto incasso, il Comune di Firenze comunicherà al Soggetto gestore, l’ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo annualmente riconosciuto dal Ministero per il progetto, riparametrato alla durata dell’affidamento. Il saldo, nella misura massima del restante 10%, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese da parte del revisore indipendente, in sede di rendicontazione annuale e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in tale sede.
In ogni caso, laddove il Ministero dell’Interno dovesse determinare – anche in sede di successiva verifica della rendicontazione - una decurtazione del contributo annuale, il soggetto affidatario si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l’escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx. Le fatture in formato elettronico dovranno riportare le seguenti indicazioni:
• il Codice IPA: W3UPXG;
• il Codice Cig del lotto di riferimento;
• il Numero dell’impegno o degli impegni di spesa;
• il Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
oltre agli altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell’IVA (se dovuta).
Tenuto conto di tutte le opzioni di ripetizione e proroga del contratto previsti dal precedente articolo, il valore globale dell’appalto è stimato nella misura seguente: € 3.292.065,00.
Art. 11 - Assoggettamenti Fiscali.
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell’affidatario. Le spese
del contratto e consequenziali sono a carico dell’affidatario.
Art. 12 - Cessione del Credito.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di
quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 13 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.
Art. 14 - Reportistica
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Direzione Servizi Sociali, con nota
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse un report semestrale dell’attività svolta, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun semestre.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.
L’affidatario si impegna, altresì, a collaborare con il Comune di Firenze nella raccolta dei dati e nella partecipazione alle attività di indagine e/o di reportistica, connesse ai progetti Siproimi, e disposte periodicamente dal Ministero dell’Interno, dal Servizio Centrale ovvero da altri Enti incaricati.
Art. 15 – Organizzazione e oneri di gestione del personale
Il soggetto gestore affidatario del servizio dovrà garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto con
personale proprio, in possesso di adeguata formazione ed esperienza, nel rispetto delle mansioni ed indicazioni operative riportate nel Manuale di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione Siproimi.
In particolare dovrà essere nominato un Coordinatore generale del servizio e per ciascuna struttura di accoglienza un Responsabile di struttura con le mansioni di seguito riportate.
Il Coordinatore generale del servizio è il responsabile del progetto e della sua corretta attuazione secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nelle linee guida Siproimi e cura i rapporti con il Comune di Firenze e gli altri Enti della rete.
Svolge un ruolo di coordinamento fra i responsabili delle strutture di accoglienza e le relative equipe professionali oltre ad una funzione generale di interfaccia con il Responsabile di Progetto per l’Ente Locale su tutte le attività e per tutti gli adempimenti, inerenti al progetto In particolare è responsabile della/e:
• redazione ed invio alla Direzione Servizi Sociali delle presenze mensili degli accolti nel progetto;
• redazione ed invio alla Direzione Servizi Sociali delle presenze mensili degli accolti nelle diverse strutture nel progetto, nonché della tempestiva comunicazione relativa ai trasferimenti di utenti nell’ambito delle strutture di accoglienza del progetto.
• raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione on line, sulla piattaforma del Servizio Centrale SIPROIMI/SAI, di concerto con il referente per l’Amministrazione comunale di Firenze, delle relazioni semestrale e finale delle attività di progetto;
• funzioni di coordinamento per la raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione, di concerto con l’Amministrazione comunale di Firenze, della rimodulazione annuale del piano finanziario di progetto.
• funzioni di coordinamento per la predisposizione di tutta la documentazione contabile ed amministrativa necessaria per la predisposizione e l’invio al Servizio Centrale, di concerto con l’Amministrazione comunale di Firenze della Rendicontazione finale delle spese di progetto
• funzione generale di interfaccia con i referenti del progetto per l’Amministrazione comunale di Firenze per il monitoraggio periodico delle attività e dei servizi del progetto.
• funzioni di raccolta e trasmissione dei report semestrali alla Direzione Servizi sulle attività e servizi erogati.
È inoltre il referente nei confronti del Servizio Centrale SIPROIMI/SAI e del Comune di Firenze per i trasferimenti in entrata o in uscita dei beneficiari del progetto, richiesti e autorizzati dal Servizio Centrale.
Il Responsabile di Struttura è il referente organizzativo della struttura di accoglienza, sovrintende a tutte le attività da attuarsi in favore dei beneficiari accolti e si interfaccia con il Coordinatore generale e, all’occorrenza, con il Responsabile di Progetto per l’Ente Locale.
Il Responsabile di struttura deve provvedere ad organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, inclusi gli eventuali volontari, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute.
Il Responsabile di struttura cura, inoltre, di concerto con il Coordinatore Generale di Progetto e la direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze gli ingressi e le dimissioni dalla struttura di competenza, individuando in particolare le situazioni critiche che impongono l’uscita immediata dalla stessa, l’inserimento o il trasferimento dei beneficiari.
Per l’importanza del ruolo delle due figure professionali di cui sopra, ferma restando l’autonomia organizzativa del soggetto gestore, ogni assenza, impedimento o sostituzione delle stesse dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Firenze. In particolare le sostituzioni andranno concordate con il Comune e dovranno essere garantite da personale di pari qualificazione.
Per la realizzazione di tutti gli interventi di cui al presente capitolato, l’aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali necessarie secondo l’inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell’aggiudicatario.
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’affidatario, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell’esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell’erogazione del servizio dal precedente appaltatore.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 16 - Privacy
Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della
normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari ospitati, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli stessi di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune di Firenze impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Art. 17 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.
Gli obblighi previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX_0.xxx ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte degli stessi del suindicato “Regolamento”.
Art. 18 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.
Art. 19 - Responsabilità in materia di sicurezza
Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che
utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.
Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il Comune è pertanto esonerato:
✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.
Art. 20 - Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto non si ravvisa l’esistenza di rischi da interferenza, da intendersi come circostanze in cui si
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 21 - Polizze assicurative
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché
dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
il soggetto affidatario deve stipulare, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e/o ripetizione, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:
a) Polizza RCT, riservata alle attività dell’appalto, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO, riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d’appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d’appalto.
Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.
Art. 22 - Esecuzione Anticipata del Contratto.
Nelle more dell’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e della conseguente stipula del contratto,
l’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso ricorrere, ai sensi della disciplina transitoria introdotta dall’art. 8, c.1, lett. A) della L. 120/2020, all’esecuzione anticipata del contratto.
Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.
Qualora abbia avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.
Art. 23 – Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici
In virtù dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato
dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l’affidatario si impegna:
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
Art. 24 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede
di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l’inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate all’affidatario inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
Inadempienza | Penalità in euro |
Mancata sostituzione degli operatori per oltre 24 ore successive all’evento (in caso di assenza o dimissioni) | € 500,00 |
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o al Direttore dell’esecuzione del contratto sull’esecuzione del servizio in caso di anomalie nell’esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato) | € 500,00 |
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria | € 250,00 |
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti | € 1.000,00 |
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all’art. 16 (per ciascuna violazione) | € 500,00 |
Violazione delle disposizioni in materia di privacy di cui all’art. 17 (per ciascuna violazione) | € 500,00 |
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui all’art. 20 (per ciascuna violazione) | € 1.000,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.
Art. 25 – Riepilogo delle cause di risoluzione del contratto
Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da
parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del
valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
⮚ la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
⮚ l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
⮚ l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 000-xxx x.x., 000-xxx x.x., 000 x.x., 000-xxx x.x.
x) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
h) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
i) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
j) Quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto
k) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
m) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dagli atti di gara;
n) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
o) Liquidazione, fallimento e d’avvio di procedure concorsuali;
p) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto;
r) Mancata stipula, da parte dell’aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall’affidamento, salvo che per differimento espressamente concordato con la stazione appaltante.
Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.
Art. 26 - Recesso dal Contratto da Parte dell’affidatario.
In caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito
della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Art. 27 - Comunicazioni
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della
medesima, e ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Tutte le comunicazioni relative al presente appalto avverranno a mezzo posta elettronica certificata. L’indirizzo p.e.c. della Direzione Servizi Sociali è il seguente: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx.
Art. 28 - Definizione delle Controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010.
Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120, comma 5 del citato decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 29 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio agli atti e manuali richiamati all’art. 3 del presente capitolato, alle
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni contenute nel Codice Civile in quanto compatibili.