ACCORDO sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
ACCORDO
sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
Preambolo
SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto e scopo
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
Articolo 4 Fatti che danno luogo ad estradizione Articolo 5 Trasmissione e autenticazione dei documenti
Articolo 6 Trasmissione delle richieste di arresto provvisorio
Articolo 7 Trasmissione di documenti a seguito di arresto provvisorio Articolo 8 Informazioni complementari
Articolo 9 Consegna temporanea
Articolo 10 Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati Articolo 11 Procedure semplificate di estradizione
Articolo 12 Transito
Articolo 13 Pena di morte
Articolo 14 Informazioni sensibili contenute nella richiesta Articolo 15 Consultazioni
Articolo 16 Applicazione nel tempo
Articolo 17 Inderogabilità
Articolo 18 Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri Articolo 19 Designazione e notificazione
Articolo 20 Applicazione territoriale
Articolo 21 Riesame
Articolo 22 Entrata in vigore e denuncia Nota esplicativa
L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,
DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'Ame- rica,
DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo per proteggere le rispettive società demo- cratiche e i valori comuni,
NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,
TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici che sanciscono per l'estradato il diritto a un processo equo nonché il diritto ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di legge,
DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'estradizione degli autori di xxxxx,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo 1
Oggetto e scopo
Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposi- zioni del presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione nell'ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America che disciplinano l'estradizione degli autori di reati.
Articolo 2
Definizioni
1. Per «parti contraenti» si intendono l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
2. per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'U- nione europea;
3. Per «ministero della Giustizia» si intende, per gli Stati Uniti d'America, il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti; per gli Stati membri, il rispettivo ministero della Giustizia; tuttavia, se in un dato Stato membro le funzioni descritte agli articoli 3, 5, 6, 8 o 12 competono al procuratore gene- rale, tale ufficio può essere designato per l'espletamento di dette funzioni in vece del ministero della Giustizia, in conformità dell'articolo 19, a meno che gli Stati Uniti d'America e lo Stato membro interessato non convengano di designare un altro ufficio.
Articolo 3
Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
1. L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono a che il presente accordo sia applicato in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni seguenti:
a) L'articolo 4 sostituisce le disposizioni del trattato bilaterale che autorizzano l'estradizione esclusivamente per un elenco di reati specifici.
b) L'articolo 5 si applica in sostituzione delle disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la trasmissione, la certifi- cazione, l'autenticazione o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti giustificativi trasmessi dallo Stato richiedente.
c) L'articolo 6 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che autorizzano la trasmissione diretta delle richieste di arresto provvisorio tra il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero della Giustizia dello Stato membro interessato.
d) L'articolo 7 si applica ad integrazione delle disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la trasmissione della richiesta di estradizione.
e) L'articolo 8 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che disciplinano la trasmissione di informa- zioni complementari; se le disposizioni del trattato bilaterale non specificano quale canale utilizzare, si applica altresì il paragrafo 2 di detto articolo.
f) L'articolo 9 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che autorizzano la consegna temporanea di una persona che è sottoposta ad azione penale o sta scon- tando una pena nello Stato richiesto.
g) L'articolo 10 si applica, salva sua disposizione contraria, in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bila- terale relative alle decisioni sulle richieste concorrenti per l'estradizione di una stessa persona.
h) L'articolo 11 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che autorizzano la deroga all'estradizione o procedure di estradizione semplificate.
i) L'articolo 12 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che disciplinano il transito; se le disposizioni del trattato bilaterale non specificano la procedura che disci- plina l'atterraggio imprevisto di un aeromobile, si applica altresì il paragrafo 3 di detto articolo.
j) L'articolo 13 può essere applicato dallo Stato richiesto in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bila- terale che disciplinano la pena di morte.
k) L'articolo 14 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale che disciplinano il trattamento di informa- zioni sensibili contenute nella richiesta.
2. a) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di estradizione in vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente articolo.
b) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a che i nuovi Stati membri che aderi- scono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che hanno concluso trattati bilaterali di estradizione con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera a).
c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la proce- dura di cui alla lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o al più presto possibile dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.
3. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b), le disposizioni del presente accordo si applicano nei rapporti tra il nuovo Stato membro e gli Stati Uniti d'America a decorrere dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'Unione europea.
Articolo 4
Fatti che danno luogo a estradizione
1. Un fatto dà luogo a estradizione se è punibile dalla legge dello Stato richiedente e dalla legge dello Stato richiesto con una pena privativa della libertà superiore, nel massimo, ad un anno o con pena più severa. Dà luogo a estradizione anche il tentativo di commettere o l'accordo al fine di commettere o il concorso nel commettere uno dei fatti che danno luogo a estra- dizione. Se la richiesta verte sull'esecuzione della condanna inflitta a una persona per un fatto che dà luogo a estradizione, il residuo di pena privativa della libertà deve essere di almeno quattro mesi.
2. L'estradizione, se è concessa per un fatto che dà luogo a estradizione, è concessa anche per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta che sia punibile con una pena privativa della libertà di un anno o meno, purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per l'estradizione.
3. Ai fini del presente articolo un fatto dà luogo a estradi- zione:
a) a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge lo collochi nella medesima categoria di reati o lo descriva negli stessi termini;
b) a prescindere dal fatto che esso sia un reato per il quale la legge federale statunitense richiede la presenza di elementi come il trasporto interstatale o l'impiego della posta o altro mezzo con ripercussioni sul commercio interstatale o estero, dato che tali elementi intervengono unicamente nella deter- minazione della competenza giurisdizionale di un tribunale federale statunitense;
c) nelle cause penali che vertono su imposte, dazi doganali, controlli valutari, importazione o esportazione di prodotti di base, a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge preveda lo stesso tipo di imposte, dazi doganali o controlli valutari o sull'importa- zione o l'esportazione dello stesso tipo di prodotti di base.
4. Per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente l'estradizione è concessa, fatti salvi gli altri presup- posti per l'estradizione applicabili, se la legge dello Stato richiesto prevede la punibilità del reato commesso al di fuori del suo territorio in circostanze analoghe. In caso contrario, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto può concedere, a sua discrezione, l'estradizione purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per l'estradizione applicabili.
Articolo 5
Trasmissione e autenticazione dei documenti
1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustifi- cativi sono trasmessi per i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione di cui all'articolo 7.
2. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del ministero della Giustizia dello Stato richiedente, oppure del suo ministero o dipartimento competente per gli affari esteri, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nello Stato richiesto senza ulteriori formalità di certificazione, autentica- zione o altra forma di legalizzazione.
Articolo 6
Trasmissione delle richieste di arresto provvisorio
In alternativa ai canali diplomatici, la trasmissione della richiesta di arresto provvisorio può essere effettuata diretta- mente tramite i ministeri della Giustizia dello Stato richiedente e dello Stato richiesto. Per la trasmissione di detta richiesta possono essere usate anche le strutture dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).
Articolo 7
Trasmissione di documenti a seguito di arresto provvi- sorio
1. Se lo Stato richiesto tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'estradizione, lo Stato richiedente può adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradi- zione e i relativi documenti giustificativi per i canali diploma- tici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, presentando la richiesta e i documenti all'ambasciata dello Stato richiesto situata nel suo territorio. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'ambasciata è considerata la data di ricezione da parte dello Stato richiesto ai fini della decorrenza del termine che il perti- nente trattato di estradizione impone di rispettare per consen- tire la detenzione continuativa della persona.
2. Se alla data della firma del presente accordo, in base alla giurisprudenza consolidata dell'ordinamento giuridico interno applicabile a tale data lo Stato membro non può applicare le misure di cui al paragrafo 1, il presente articolo non gli si applica finché detto Stato membro e gli Stati Uniti d'America non convengano altrimenti con scambio di note diplomatiche.
Articolo 8
Informazioni complementari
1. Lo Stato richiesto che reputa le informazioni fornite a sostegno della richiesta di estradizione insufficienti per il soddi- sfacimento dei requisiti del pertinente trattato di estradizione può esigere dallo Stato richiedente la comunicazione di infor- mazioni complementari entro un termine ragionevole da esso fissato.
2. Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate direttamente tramite i ministeri della Giustizia degli Stati in questione.
Articolo 9
Consegna temporanea
1. Se è concessa l'estradizione di una persona nei cui confronti è in corso un'azione penale o che sta scontando una pena nello Stato richiesto, detto Stato può consegnare la persona ricercata allo Stato richiedente in via temporanea, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
2. La persona consegnata è sottoposta a detenzione nello Stato richiedente ed è restituita allo Stato richiesto al termine dell'azione penale nei suoi confronti, secondo le condizioni che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto stabiliscono di comune accordo. Il periodo trascorso in stato di detenzione nel terri- torio dello Stato richiedente in attesa del giudizio in tale Stato può essere detratto dal periodo residuale della pena nello Stato richiesto.
Articolo 10
Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati
1. Se lo Stato richiesto riceve dallo Stato richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
2. Se uno Stato membro richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo, relative alla stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, l'auto- xxxx competente dello Stato membro richiesto decide a quale Stato consegnerà eventualmente la persona. A tale scopo l'auto- xxxx competente è l'autorità esecutiva dello Stato membro richiesto qualora, in base al trattato bilaterale di estradizione in vigore tra gli Stati Uniti e lo Stato membro, si tratti della stessa autorità che decide su richieste concorrenti; se ciò non è previsto nel trattato bilaterale di estradizione l'autorità compe- tente è designata dallo Stato membro interessato in base all'arti- colo 19.
3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto valuta tutti i fattori pertinenti, compresi, ma non solo, i fattori già specificati nel trattato di estradizione applicabile e, qualora questi non siano già specificati, i fattori seguenti:
a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trat- tato;
b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
d) la gravità dei reati;
e) la cittadinanza della vittima;
f) la possibilità di eventuale estradizione successiva fra gli Stati richiedenti, e
g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.
Articolo 11
Procedure semplificate di estradizione
Conformemente ai principi e alle procedure contemplati nel suo ordinamento giuridico, lo Stato richiesto può consegnare la persona ricercata che acconsente alla sua consegna allo Stato richiedente nei tempi più brevi possibili senza ulteriori forma- lità. Il consenso della persona ricercata può includere l'accordo a rinunciare alla tutela della regola della specialità.
Articolo 12
Transito
1. Uno Stato membro può autorizzare che una persona consegnata agli Stati Uniti d'America da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo dagli Stati Uniti d'America, transiti nel suo territorio. Gli Stati Uniti d'America possono autorizzare che una persona consegnata a uno Stato membro da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo da uno Stato membro, transiti nel loro territorio.
2. La richiesta di transito è trasmessa per i canali diplomatici o direttamente tramite il dipartimento della Giustizia statuni- tense e il ministero della Giustizia dello Stato membro in questione. Per la trasmissione di detta richiesta possono anche essere usate le strutture dell'Interpol. La richiesta riporta la descrizione della persona tradotta e una sintesi dei fatti. La persona in transito è tenuta in stato di detenzione durante il periodo di transito.
3. L'autorizzazione non è necessaria quando la traduzione è effettuata per via aerea senza che sia previsto lo scalo nel terri- torio dello Stato di transito. Qualora debba essere effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato in cui questo avviene può esigere una richiesta di transito a norma del paragrafo 2. Sono adottate tutte le misure necessarie ad evitare che la persona si renda irreperibile fino al completamento del transito, purché la richiesta di transito pervenga nelle 96 ore successive all'atter- raggio imprevisto.
Articolo 13
Pena di morte
Qualora il reato per cui si chiede l'estradizione sia punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente e non lo sia dalla legge dello Stato richiesto, quest'ultimo può concedere l'estradizione a condizione che la persona ricercata non sia condannata a morte o che, se per motivi procedurali tale condi- zione non può essere soddisfatta dallo Stato richiedente, la condanna a morte, se inflitta, non sia eseguita. Se accetta l'estradizione subordinata alle condizioni di cui al presente arti- colo, lo Stato richiedente soddisfa dette condizioni. Se lo Stato richiedente non accetta le condizioni, la richiesta di estradi- zione può essere respinta.
Articolo 14
Informazioni sensibili contenute nella richiesta
Lo Stato richiedente che ipotizza la comunicazione d'informa- zioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con lo Stato richiesto per stabilire in che misura lo Stato richiesto possa proteggere dette informa- zioni. Se lo Stato richiesto è impossibilitato a proteggere le informazioni nel modo voluto dallo Stato richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.
Articolo 15
Consultazioni
Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicu- rare la massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare la composizione delle eventuali contro- versie sulla sua interpretazione o applicazione.
Articolo 16
Applicazione nel tempo
1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia prece- dentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di estradizione trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 4 e 9 si applicano tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono pendenti nello Stato richiesto.
Articolo 17
Inderogabilità
1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.
2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l'adempimento dell'obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione.
Articolo 18
Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
Il presente accordo non preclude la conclusione, successiva- mente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi al presente accordo.
Articolo 19
Designazione e notificazione
L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America le designa- zioni effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima dello scambio degli strumenti scritti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America.
Articolo 20
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) agli Stati Uniti d'America;
b) in relazione all'Unione europea:
— agli Stati membri;
— ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, se concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debita- mente confermate dallo Stato membro pertinente.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applica- zione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preav- viso scritto di sei mesi all'altra parte contraente per via diplo- matica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e degli Stati Uniti d'America.
Articolo 21
Riesame
Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attua- zione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'U- nione europea sul tema oggetto del presente accordo.
Articolo 22
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno succes- sivo al terzo mese dalla data in cui le parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti stru- menti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo
Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlan- dese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Por la Unión Europea
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea
Voor de Europese Unie Pela União Europeia Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
Por los Estados Unidos de América For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique Per gli Xxxxx Xxxxx x'Xxxxxxx
Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx da América Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
Nota esplicativa relativa all'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'Ame- rica
La presente nota esplicativa rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposi- zioni dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).
Articolo 10
L'articolo 10 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che sono parti dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e i diritti degli Stati Uniti d'America in quanto non parti nei confronti della Corte penale internazionale.
Articolo 18
L'articolo 18 dispone che l'accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali sull'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi all'accordo.
Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per uno o più Stati membri o per gli Stati Uniti d'America, tali difficoltà dovrebbero essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consulta- zioni tra lo Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se del caso, mediante le procedure di consultazione previste nel presente accordo. Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi bilaterali tra lo Stato membro o gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.