allegato 4 alla determinazione dirigenziale n.590 R.G.- 189 S.A. del 29/09/2016 -
- allegato 4 alla determinazione dirigenziale n.590 R.G.- 189 S.A. del 29/09/2016 -
- contratto – tipo prima cantina -
C O M U N E D I B O R D I G H E R A
(Provincia di Imperia)
Contratto reg. n.____________ del _______________
CONCESSIONE LOCALE AD USO DEPOSITO (CANTINA) AL PIANO INTERRATO DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “MERCATO COPERTO COMUNALE”, SITO IN BORDIGHERA, PIAZZA GARIBALDI S.N.C.
FRA
- il COMUNE DI BORDIGHERA, con sede in Bordighera (IM) – Via Venti Settembre n.32, codice fiscale n. 00081170086, in persona del dirigente del settore amministrativo, Dottor ……………., nato a ……. (…), il …………., che interviene al presente atto ai sensi dell'articolo __ del regolamento comunale dei contratti, nella sua qualità di dirigente del settore amministrativo, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.__ R.G. - __ S.A. in data ______/2016, domiciliato presso l'ente che rappresenta, in prosieguo anche indicato semplicemente “Il Comune”;
E
- ………………………………………………………., nato a …………… (…) il ………………., codice fiscale n…………….. – partita i.v.a. n……………………… quale aggiudicatario - concessionario, in prosieguo anche indicato semplicemente “concessionario”, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale ovvero legale rappresentante della ditta _____________________, con sede in _____________, partita iva ___________;
PREMESSO CHE:
a) il Comune di Bordighera è proprietario di un compendio immobiliare, denominato “Mercato Coperto Comunale”, appartenente al demanio comunale, sito in Bordighera - Piazza Garibaldi s.n.c., censito al catasto fabbricati - al foglio 8 – sezione censuaria di Bordighera, mappale n.150, costituito da un piano interrato adibito in parte a parcheggio pubblico a rotazione ed in parte suddiviso in locali deposito (n.7 locali deposito della superficie di mq.8,50 ed un locale deposito di mq.11,50), da un piano terreno o rialzato avente destinazione di mercato coperto comunale nell’ambito del commercio su aree pubbliche, ed un piano mezzanino, con destinazione non commerciale ad attività terziarie di servizi ed, in particolare, ad uffici di associazioni di categoria, sindacati, patronati, uffici di enti pubblici, associazioni culturali, laboratori artistici, artigianali, corsi didattici, ecc.;
b) il piano mezzanino dello stabile comunale predetto é attualmente costituito da due box ad uso uffici già allestiti ed assegnati e da diversi spazi liberi da allestire e da assegnare, della superficie utile complessiva di mq.308,00 circa oltre al corridoio ed area ad uso comune e via di sicurezza, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria agli atti del Comune con prot.n.3290/2015;
c) con deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 27/09/2016 é stato approvato l’atto di indirizzo per la concessione di n.2 locali deposito attualmente liberi al piano interrato – dello stabile comunale denominato “Mercato Coperto” in Piazza Garibaldi – mediante trattativa privata-procedura negoziata, stabilendo altresì i criteri per l’aggiudicazione dei medesimi e, tra questi, il canone concessorio a base di gara di euro 600,00 (a corpo), stabilendo per la formazione della graduatoria delle offerte e per l’aggiudicazione provvisoria, il criterio della migliore offerta in aumento o pari al canone annuale a base di gara per singolo lotto ed, in caso di parità di canone offerto, l’attribuzione della posizione in graduatoria in base all’ordine di presentazione al protocollo generale del Comune;
d) con provvedimento dirigenziale n.590 R.G.- 189 S.A. in data 29/09/2016 é stata avviata la procedura informale predetta (negoziata) fissando il termine del …………….. per la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura;
e) la procedura negoziata, come meglio risulta da verbale in data ____________ e dal provvedimento dirigenziale del settore amministrativo n.______/R.G. in data ____________, individuava nel signor/nella ditta __________________________________, titolare regolare del posteggio (box/area) al piano rialzato del mercato coperto n.________/____, che ha richiesto un locale deposito ed ha offerto di pagare al Comune il canone annuale di concessione iniziale di euro _______________, il soggetto cui dare in concessione il locale deposito individuato dalla cantina, situata al piano interrato dello stabile comunale denominato “Mercato Coperto Comunale” in Bordighera, Piazza Garibaldi s.n.c., identificata con il n._____ nella planimetria agli atti del Comune con prot.n.3290/2015;
f) il signor __________/ditta ____________, titolare del posteggio predetto, come da provvedimento dirigenziale n._________ e contratto repertorio n.________, autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche n._________ ovvero per l’esercizio dell’attività di produttore agricolo n._________, risulta in regola con il pagamento di canoni ed oneri accessori dovuti sino alla data del _____________;
Tutti i documenti innanzi richiamati si trovano, ove non allegati al presente contratto, agli atti del Comune.
Tutto ciò premesso e confermato ed a far parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
ART. 1) - OGGETTO
Il Comune di Bordighera, come sopra rappresentato, concede a ____________, come individuato in premessa, di seguito denominato concessionario - che accetta - l’uso del locale ad uso deposito (cantina), sito al piano interrato dell’edificio denominato “Mercato coperto comunale”, catastalmente individuato al catasto fabbricati al foglio 8, sezione censuaria di Bordighera, mappale n. 150, appartenente al demanio comunale, ubicato in Bordighera, Piazza Garibaldi, s,n.c. di mq. 8,50, interno n.____________ della procedura negoziata richiamata nelle premesse, individuato nella planimetria agli atti con prot.n.3290/2015.
La concessione è data alle condizioni e modalità tutte previste, oltre che nella deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 27/09/2016, nella determinazione dirigenziale n.590 R.G.- 189 S.A. del 29/09/2016 e nel presente atto, nel Regolamento del mercato coperto e sue successive modifiche, in premessa citato, dalle parti conosciuto e qui integralmente richiamato.
ART. 2) - DESTINAZIONE D’USO-SVOLGIMENTO ATTIVITA’ – SUBLOCAZIONE-DIVIETI -
Il locale è concesso esclusivamente con destinazione ad uso deposito di materiale e merci dell’attività esercitata nel posteggio di commercio su aree pubbliche, di cui al contratto repertorio n.______ del _________ autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche n._________/ (oppure per l’esercizio dell’attività di produttore agricolo ___________, ovvero ad uso deposito dello/degli spazio/i al piano mezzanino in concessione con atto repertorio n.______ del _________), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza oneri o responsabilità da parte del Comune concedente.
E’ fatto assoluto divieto di sub-concessione e di cessione del contratto, ancorchè parziali, salvo i casi previsti dalla legge, nonché di mutamento d’uso, intendendosi tale anche la minima e parziale inosservanza di quanto stabilito nel presente articolo, ritenuto essenziale nella sua interezza.
In caso di cessione dell’azienda, il concessionario si impegna a comunicare preventivamente al Comune il nominativo del contraente prescelto, affinchè il Comune medesimo possa esperire preventivi accertamenti sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per la volturazione dell’autorizzazione commerciale e dei contratti stipulati, ivi compreso il presente.
Lo svolgimento dell’attività negli immobili oggetto della presente concessione dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dell’intero stabile ed in particolare
in materia di prevenzione incendi e sicurezza negli ambienti di lavoro, con il tempestivo adeguamento alle eventuali ulteriori disposizioni in materia, con oneri a totale carico del concessionario.
ART. 3) - DURATA
La durata della presente concessione, é pari alla durata residua del contratto di concessione principale del posteggio n._____ (box/area) al piano rialzato del mercato, repertorio n.______ del __________, di cui la presente costituisce contratto accessorio, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e, quindi, con scadenza il ______________. In caso di revoca, decadenza, risoluzione e in ogni caso del venir meno degli effetti del contratto principale repertorio n.___________, il presente contratto, sarà risolto automaticamente senza alcun ulteriore provvedimento, in quanto contratto accessorio al contratto principale.
L’eventuale subingresso di un terzo nella concessione non comporta variazione della scadenza prestabilita.
ART. 4) - CANONE
Il canone della presente concessione, in forza di aggiudicazione con provvedimento n._________ del _________, è stabilito in euro __________ annuali, con decorrenza dalla stipula.
Il canone dovrà essere corrisposto al Comune mediante pagamento presso la tesoreria comunale di Bordighera, in rate bimestrali anticipate, entro i primi cinque giorni del bimestre di competenza, salvo diverse modalità da concordare con il Comune.
Il canone verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal 2° anno contrattuale, nella misura del 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per i dodici mesi precedenti (indice FOI), a semplice richiesta dell’ufficio comunale competente, senza ulteriori formalità.
Il concessionario non potrà per nessun motivo sospendere o ritardare il pagamento del canone di concessione e non potrà far valere alcuna eccezione od azione, qualunque ne sia il titolo, anche in caso di giudizio pendente, se non dopo il pagamento delle rate scadute.
Il ritardato pagamento del canone e delle spese di gestione comune nel termine stabilito comporta, in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo di quanto dovuto.
Il mancato pagamento del canone, delle spese comuni nella misura stabilita periodicamente dal Comune, dei tributi locali e di quant’altro dovuto per l’uso del locale deposito, decorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza fissata, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 5) – UTENZE – SPESE DI GESTIONE AREE ED IMPIANTI COMUNI -
Gli oneri relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, gas) del locale deposito sono a carico del concessionario. Allo stesso competono le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature installati nello stesso.
Le spese per la manutenzione ordinaria delle aree, degli impianti, delle attrezzature di comune utilizzo e dei servizi generali sono ripartite fra Comune e concessionario secondo i criteri stabiliti nel Regolamento del mercato coperto di Piazza Garibaldi. Il concessionario partecipa alle spese di gestione comune nella misura stabilita dal Comune ed aggiornata periodicamente. Per l’annualità dal 1/7/2014 al 30/6/2015 é stabilita in euro 15,00/mq. annuo.
In caso di costituzione di una cooperativa di gestione fra i concessionari del mercato la manutenzione ordinaria ed i servizi generali (apertura e chiusura del mercato, pulizia, vigilanza, ecc.) saranno gestiti direttamente da tale ente che provvederà altresì a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.
Il ritardato pagamento di quanto dovuto per le spese di gestione comune, comporta l’applicazione di interessi di mora dalla scadenza fino all’effettivo pagamento, e, decorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza stabilita, comporterà la risoluzione contrattuale per inadempimento.
ART. 6) – STATO DELL’IMMOBILE – MANUTENZIONE ORDINARIA -
Il concessionario riceve il locale deposito in normale stato di conservazione, idoneo al proprio uso, impegnandosi a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza del contratto, libero da persone, cose e animali, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Rimangono a carico del concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione come per legge definite e qualora non esegua tempestivamente gli interventi ed i lavori disposti dagli uffici comunali questi potranno procedere all’esecuzione d’ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso concessionario.
Nessuna modifica, innovazione, miglioria, addizione o sostituzione di impianti esistenti, di alcun genere, potrà essere apportata all’immobile senza il preventivo consenso scritto del Comune. E’ fatta salva la facoltà del Comune di ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del concessionario stesso.
Eventuali migliorie successive alla stipulazione del presente contratto, dovranno sempre essere autorizzate e concordate con l’ente proprietario mediante contratto regolante i rapporti anche economici, sottoscritto dal concessionario e dal Comune.
Art. 7) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA –
Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune proprietario, ad eccezione degli interventi straordinari resisi necessari a causa di incauto uso e/o carenza di manutenzione ordinaria, sempre a carico del concessionario del locale deposito.
Il Comune si riserva il diritto di eseguire a suo carico manutenzioni interne ed esterne all’immobile, restauri, adeguamenti degli impianti tecnologici, anche se non rivestano carattere di urgenza, senza dover corrispondere alcun compenso al concessionario, anche in caso di sospensione dell’attività. Il Comune si riserva in ogni tempo la facoltà di ispezionare o far ispezionare il/i locale/i, previo preavviso anche telefonico.
Il Comune realizzerà gli interventi di manutenzione straordinaria compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, con priorità per gli adeguamenti alle norme di legge.
ART. 8) - RESPONSABILITA'
Il concessionario è costituito custode del locale deposito concesso ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa nell'uso dello stesso.
Il Comune concedente è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi necessari per la utilizzazione del bene concesso, per cause indipendenti dalla sua volontà.
ART. 9) – ASSICURAZIONI / GARANZIE / DEPOSITO CAUZIONALE -
Il concessionario consegna al Comune, anche mediante estensione delle polizze a garanzia del contratto principale rep.n.______ del ________, impegnandosi al pagamento dei relativi premi per tutta la durata contrattuale le seguenti polizze assicurative:
a) una copertura contro il rischio di incendio (relativa alle pertinenze dei locali principali assicurati nell’edificio), con garanzie accessorie a copertura di eventi dannosi speciali (intendendosi per tali gli eventi socio-politici e gli eventi atmosferici), nei confronti di eventuali beni mobili di proprietà del Comune ed in uso al conduttore, comprensiva della clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune – locatore – ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile;
b) una polizza contro il rischio di incendio dei beni immobili di proprietà del Comune (rischio locativo).
ART. 10) - REVOCA/DECADENZA/RECESSO -
Per ragioni insindacabili di pubblico interesse o di adeguamento a disposizioni di legge il Comune si riserva la facoltà di revocare o di modificare, in tutto o in parte, la presente concessione senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi o compensi di sorta.
Oltre a quanto previsto al precedente articolo 3, (durata e cessazione degli effetti del contratto principale rep.n.__________), il concessionario incorre nella decadenza della concessione in caso di mancato pagamento del canone e/o accessori nel termine stabilito nonché nei seguenti altri casi:
a) utilizzo del locale deposito in oggetto per fini diversi da quelli cui é specificamente destinato;
b) esercizio di attività illecite e/o in difformità con norme di legge;
c) esercizio di attività vietate nei locali situati al piano interrato, su disposizioni normative diverse;
d) gestione indecorosa del locale deposito e dell’area comune esterna allo stesso in ordine alla rimozione di rifiuti o di sostanze non compatibili con la destinazione mercatale principale del fabbricato.
La presente concessione si intende automaticamente decaduta in caso di cessazione definitiva dell’attività così come per il contratto principale rep.n.___ relativo al posteggio n.__.
Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone preavviso scritto al Comune almeno tre mesi prima. In tal caso il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone e le spese accessorie sino all’effettivo rilascio dei locali.
ART. 11) – SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni del Regolamento comunale del mercato coperto di Piazza Garibaldi sono soggette al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
In caso di affitto e comodato d’azienda il locatore ed il comodante sono responsabili solidalmente con l’affittuario e il comodatario.
ART.12) – SPESE CONTRATTUALI / ONERI DI REGISTRAZIONE –
Tutte le spese e diritti inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico del concessionario.
ART.13) – DOMICILIO -
Per ogni effetto del presente contratto il concessionario elegge domicilio nell’immobile di cui al contratto principale repertorio n.___________.
ART.14) ELEZIONE FORO COMPETENTE.
Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell’interpretazione o esecuzione del presente contratto é competente il foro di Imperia.
ART.15) – DATI PERSONALI –
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali per adempiere a quanto per legge dovuto (decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e successive modifiche).
ART.16) – VALORE FISCALE –
Le parti dichiarano che il valore della presente scrittura ammonta ad euro _______________.
Le parti dichiarano altresì che la presente concessione non costituisce attività commerciale da parte del Comune, che qui interviene nell’espletamento di attività istituzionale di gestione del proprio patrimonio; pertanto il presente contratto non é soggetto ad IVA.
ART.17) – PRESA VISIONE –
Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario dichiara di essere a conoscenza del Regolamento del mercato coperto di Piazza Garibaldi.
ART.18) – NORME DI RICHIAMO –
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia ed, al regolamento del Mercato Coperto Comunale.
ART.19) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER VERIFICHE ANTIMAFIA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Nel caso in cui le informazioni antimafia ex articolo 94 del D.Lgs.n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni dovessero contenere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO _____________________________________________
IL COMUNE DI BORDIGHERA ___________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il concessionario dichiara , di aver preso esatta conoscenza ed di specificatamente approvare tutti gli articoli del presente contratto ed espressamente gli articoli 2 (Destinazione d’uso-svolgimento attività-sublocazione-divieti), 5 (utenze- spese di gestione aree ed impianti comuni), 6 (Stato dell’immobile-manutenzione ordinaria) 7 (Manutenzione straordinaria) e 10 (Revoca-decadenza-recesso), 19 (Verifiche antimafia-Clausola risolutiva espressa).
IL CONCESSIONARIO _____________________________________________