CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI
TRA
REGIONE SICILIANA, con sede in Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161, C.F. 80012000826, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, giusti la DGR n. 251 del 14/06/2020 e D. P. n. 2759 del 18/06/2020, autorizzato con DGR n. 144 del 28/03/2018 così come modificata dalla DGR n. 69 del 26/02/2019 e, per ultima, dalla DGR n. 346 del 26/09/2019 ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto,
(di seguito denominata solo ‘Regione’ o ‘Comodante’),
E
TRENITALIA S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Delegato,
(di seguito denominata solo ‘Trenitalia’ o ‘Comodatario’),
per brevità, nel seguito, denominate congiuntamente anche le ‘Parti’.
PREMESSO CHE
• in data 9 aprile 2018, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio con cui la Regione affida a Trenitalia la gestione del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 del d.lgs. n. 422/97) avente validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2026;
• l’art. 16 “Investimenti” del predetto Contratto di Servizio prevede che “la Regione acquisterà in nome proprio ed in autofinanziamento materiale rotabile per circa 100 (cento) milioni di euro entro il 2020, nonché per ulteriori circa 50 (cinquanta) milioni di euro (procedura di gara in corso di svolgimento)”; si prevede inoltre che “la Regione acquisterà ulteriore materiale rotabile nei termini e per gli importi dei provvedimenti di assegnazione richiamati in premessa al punto 22”;
• Trenitalia, a seguito di gara a procedura negoziata GPN 2015/R/44 indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con bando n. 2015/S 147-272253 pubblicato sulla GUUE il 01/08/2015, in data 03/08/2016 ha sottoscritto con Alstom Ferroviaria S.p.A. (di seguito “Alstom”) l’Accordo Quadro rub. n. 5381 per la fornitura di convogli EMU a media capacità per il trasporto regionale (cd treni “Pop”);
• la Regione ha manifestato a Trenitalia l’interesse ad acquistare 21 treni Pop rientranti nell’Accordo Quadro sopra descritto al fine di procedere all’ammodernamento del materiale rotabile presente nel proprio territorio, nonché al fine di dare attuazione a quanto previsto nel sopra citato Contratto di Servizio;
• l’Accordo Quadro rub. n. 5381 del 03/08/2016, sopra citato, prevede all’art. 24 che Trenitalia si riservi la facoltà di cedere i contratti applicativi scaturenti dallo stesso Accordo Quadro in favore delle Regioni;
• pertanto, nell’ambito del citato Accordo Quadro, in data 27/11/2018 Trenitalia ha stipulato con Alstom il contratto applicativo rubr. n. 6245 relativo alla fornitura di 21 treni Pop in composizione A (4 casse) destinati all’esercizio sulle linee ferroviarie della Regione Siciliana;
• in data 25/02/2019 si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione dell’apposito “atto per la cessione alla Regione Siciliana del contratto di fornitura di 21 treni Pop e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa”, consentendo, quindi, alla Regione, in armonia con principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di subentrare nella posizione
giuridica, attiva e passiva, di Trenitalia nel contratto di fornitura con Alstom, per n. 21 treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
• si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione di 3 Addendum al predetto atto di cessione del 25/02/2019, ed in particolare con il 2° ed il 3° Addendum è stato modificato il programma di consegna dei 21 treni Pop da parte di Alstom;
• l’art. 16 “Investimenti” del predetto Contratto di Servizio prevede al comma 5 che “i rotabili di proprietà regionale saranno concessi, in forza di apposito e separato atto, in comodato d’uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, applicandosi al riguardo la disciplina civilistica”;
• il medesimo atto di cessione del 25/02/2019, relativo al contratto di fornitura con Alstom per
n. 21 treni Pop, prevede che i nuovi treni acquistati per effetto dello stesso vengano concessi a Trenitalia in comodato d’uso in virtù di separato contratto, con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali;
• le Parti con il presente atto intendono quindi formalizzare le condizioni ed i termini del contratto di comodato relativo ai 21 treni Pop oggetto della cessione del predetto contratto di fornitura.
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e Allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato d’uso (di seguito ‘Contratto’).
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La Regione concede in comodato d’uso a Trenitalia - in qualità di gestore dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale - n. 21 (ventuno) treni di media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizi di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito denominati “Pop”), oggetto del contratto di cessione del 25/02/2019, come identificati nello stesso e nei relativi verbali di consegna.
2. I sopra elencati rotabili sono trasferiti e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come la Regione ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
3. I sopra elencati rotabili sono nuovi di fabbrica e perfettamente idonei all’uso, secondo quanto attestato da Trenitalia nei verbali di consegna redatti e sottoscritti in nome e per conto della Regione, in virtù del contratto di cessione della fornitura richiamato nel precedente comma 1. Gli stessi vengono consegnati, pertanto, nello stato d’uso descritto nel verbale di consegna e Trenitalia si impegna a restituirli nello stato d’uso compatibile al normale e corretto utilizzo dei rotabili stessi.
ARTICOLO 3
Durata del comodato dei rotabili
1. Il presente Contratto ha validità dal 20/11/2019, data della presa in consegna da parte di Trenitalia del primo rotabile, sino al 31/12/2026, data di scadenza prevista del vigente Contratto di Servizio 2017-2026.
2. Al termine del periodo sopra indicato, nel caso in cui Trenitalia continui a svolgere i servizi oggetto del Contratto di Servizio 2017-2026 nel rispetto delle previsioni dell’art. 4.2 dello stesso, le Parti si riservano la facoltà di prorogare conseguentemente di comune accordo la durata del comodato alle medesime condizioni previste nel presente Contratto al netto delle
modifiche che si rendessero eventualmente necessarie per la gestione degli interventi di manutenzione di II livello, onde garantire la continuità del servizio di trasporto.
ARTICOLO 4
Modalità e termini di esecuzione
1. I rotabili identificati nel precedente articolo 2 sono utilizzati da Trenitalia esclusivamente per i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale di cui al separato Contratto di Servizio stipulato con la Regione o comunque espletati su indicazione della Regione stessa.
2. I suddetti rotabili sono stati acquistati, nuovi, in proprietà dalla Regione, attraverso la cessione del contratto di fornitura n. 6245 del 27/11/2018.
3. Detti rotabili sono idonei alla circolazione sull’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.
4. Tenuto conto del mandato con rappresentanza conferito dalla Regione a Trenitalia in base al richiamato atto di cessione, le Parti stabiliscono che i convogli oggetto del presente Atto sono consegnati da Alstom a Trenitalia che, al riguardo, agirà in nome e per conto della Regione, secondo il programma previsto per la consegna dei rotabili, mediante la sottoscrizione di un apposito verbale.
5. Trenitalia viene immessa nel possesso di ciascun rotabile con la redazione e sottoscrizione in contraddittorio con la Regione di un successivo “Verbale di presa in consegna”, secondo il modello allegato al presente Contratto (Allegato 1), al fine di attestare lo stato d’uso del rotabile e la sua idoneità all’utilizzo cui è destinato.
Alla data di stipula del presente Contratto, Trenitalia è stata immessa in possesso di 12 rotabili POP che risultano già in servizio commerciale.
6. Trenitalia, limitatamente alla qualità di detentore, riconosce che tutti i rischi inerenti all’uso dei rotabili suddetti, al loro funzionamento e alla loro custodia rimarranno dal giorno della consegna di cui al punto precedente a totale suo carico.
7. Trenitalia provvede alla produzione di tutta la documentazione necessaria per l'inserimento della tipologia di rotabili, oggetto della cessione, nel certificato di sicurezza di Trenitalia e per l'assunzione da parte della stessa delle vesti di Titolare, Detentore nonché di Soggetto Responsabile della Manutenzione relativa ai convogli oggetto del presente Atto. Successivamente la suddetta documentazione sarà consegnata da Trenitalia alla Regione in originale trattenendone copia.
8. Alla scadenza del presente contratto di comodato d’uso o in caso di avveramento della condizione risolutiva di cui all’articolo 9, i suddetti rotabili dovranno essere restituiti da Trenitalia nel luogo che sarà indicato dalla Regione.
9. Al momento della restituzione verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti un “Verbale di restituzione”, secondo il modello allegato al presente Contratto (Allegato 2), dal quale dovranno risultare le condizioni, salvo la normale usura, in cui si trova il materiale rotabile e le eventuali condizioni difformi rispetto a quanto constatato in occasione del “Verbale di presa in consegna”.
ARTICOLO 5
Obblighi del Comodatario
1. Nell’uso dei rotabili, Trenitalia deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia.
2. A Trenitalia, salvo preventivo consenso scritto da parte della Regione, è fatto espresso divieto di cedere, a qualsiasi titolo, l’uso dei rotabili a terzi o di utilizzare detti rotabili per l’effettuazione di treni speciali.
ARTICOLO 6
Manutenzioni e altri interventi
1. A partire dalla data del “Verbale di presa in consegna” dei rotabili, Trenitalia assume la qualifica di “Titolare”, “Detentore” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione” dei rotabili oggetto del presente Atto. Resta inteso che, ai fini della registrazione presso il Registro di
Immatricolazione Nazionale gestito dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, la Regione Siciliana sarà iscritta in qualità di proprietario dei rotabili.
2. In qualità di “Titolare”, “Detentore” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione” dei rotabili oggetto del presente Atto, Trenitalia assume su di sé la responsabilità di gestione del processo di manutenzione degli stessi. Gli interventi di manutenzione sui rotabili in esame sono regolati come espresso al successivo comma 4.
3. Il mandato con rappresentanza conferito dalla Regione a Trenitalia in base al richiamato atto di cessione include anche l’esercizio, da parte del Comodatario, di tutti i diritti inerenti agli obblighi di garanzia prestati dalla ditta fornitrice Alstom per i rotabili interessati.
4. Fatto salvo tutto quanto sopra, le Parti convengono espressamente che gli interventi di manutenzione sui rotabili oggetto del presente Contratto sono regolati come segue (si confronti al riguardo l’Allegato 3 al presente Contratto):
a. la manutenzione correttiva in garanzia (identificativo A dell’Allegato 3) comprende qualunque guasto coperto dagli obblighi di garanzia prestati dal fornitore Alstom, inclusi quelli dovuti a difetti intrinseci od occulti (interventi sia ordinari sia straordinari). La stessa è a carico di Alstom Ferroviaria.
b. La manutenzione programmata di primo livello (identificativo B dell’Allegato 3) comprende gli interventi a scadenza temporale o a scadenza chilometrica definiti nel Piano di Manutenzione dei rotabili. La stessa è a cura di Trenitalia e con oneri a suo carico (fatti salvi i rapporti collegati al mandato di cui sopra).
c. La manutenzione correttiva di primo livello (identificativo C dell’Allegato 3) comprende gli interventi per il ripristino di guasti, che siano successivi al periodo di garanzia o che non siano ricompresi nella garanzia stessa. La stessa è a cura di Trenitalia e con oneri a suo carico (fatti salvi i rapporti collegati al mandato di cui sopra).
d. La manutenzione straordinaria sia programmata sia non programmata (identificativo D dell’Allegato 3) comprende interventi di manutenzione programmata (compresa anche la manutenzione di II livello) o correttiva di tipo migliorativo o incrementativo. Gli interventi aventi riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSF rientrano in tale insieme.
La manutenzione straordinaria sia programmata sia non programmata è a cura di Trenitalia ma con oneri a totale carico della Regione.
Ai fini di un corretto riconoscimento della spesa da parte della Regione a Trenitalia ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 2011, si intende sin d’ora rilasciato consenso dalla Regione per l’esecuzione degli interventi di cui ai successivi punti 1 e 2, fermo restando l’obbligo di informazione da parte di Trenitalia alla Regione entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione delle attività:
1.interventi di manutenzione straordinaria, la cui non effettuazione comporti l’impossibilità di utilizzo dei rotabili sulla infrastruttura nazionale (compresi anche interventi di manutenzione di II livello);
2.varianti che Trenitalia dovesse richiedere sui propri treni della flotta POP, aventi riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSF secondo quanto disciplinato nell’Atto di Cessione del contratto di fornitura di 21 treni del 25 febbraio 2019.
Per gli interventi/varianti di cui al precedente punto 1 e per quelli di cui al punto 2 attuati successivamente all’immissione in esercizio dei treni (completamento della fornitura), Trenitalia stipulerà il relativo contratto con Alstom o eventuali altri fornitori anche in nome e per conto della Regione, che si impegna a reperire le somme (eventualmente dopo le opportune variazioni di bilancio) e a rimborsare il relativo corrispettivo a Trenitalia entro i 6 mesi successivi al completamento dell’intervento. Per attivare i restanti interventi di manutenzione straordinaria diversi dai precedenti punti 1 e 2, Trenitalia acquisirà preventivamente il consenso della Regione e, a tal fine, fornirà le necessarie informazioni di carattere tecnico ed economico con congruo anticipo.
In tale ultimo caso la Regione sarà tenuta al pagamento ovvero alla restituzione a Trenitalia delle somme relative entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di credito.
ARTICOLO 7
Polizza assicurativa
1. Agli effetti del presente Contratto, Trenitalia dichiara di possedere idonea copertura assicurativa, avendo stipulato polizza con primarie Compagnie, che dovrà rimanere valida sino alla scadenza del presente Contratto.
2. La polizza suddetta assicura i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento o custodia dell’assicurato, sia i danni provocati ai terzi dall’utilizzo delle stesse.
3. Trenitalia si impegna a stipulare a propria cura e spese e a mantenere operante, per tutta la durata del presente Contrato, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia dei danni sofferti da terzi, con un massimale di 50 (cinquanta) milioni di Euro.
4. La Regione Siciliana si impegna nella qualità di proprietario a stipulare a propria cura e spese e a mantenere operante, per tutta la durata del presente Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia dei danni sofferti da terzi, con un massimale di 50 (cinquanta) milioni di Euro.
ARTICOLO 8
Responsabilità per danni e manleva
1. Trenitalia, per effetto della totale disponibilità dei convogli oggetto della cessione, assume ogni responsabilità per danni al personale o alle cose della Regione ovvero a terzi, derivanti dai rotabili oggetto di comodato, riconducibili a fatto proprio o dei suoi dipendenti, impegnandosi in tal caso a tenere sollevata e indenne la Regione da qualsiasi richiesta o pretesa dovesse essere avanzata da parte di terzi.
ARTICOLO 9
Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 10, 11, 13 e 19.
2. Nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei termini di pagamento di cui all’art. 6, comma 4, su atto di interpello di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 60 giorni l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti, specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura. Qualora la Regione non proceda entro i termini fissati a formalizzare il predetto impegno, Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. In caso della risoluzione di cui al presente articolo, il materiale rotabile, come identificato all’articolo 2 del presente Contratto, dovrà essere immediatamente riconsegnato da Trenitalia nel luogo che sarà indicato dalla Regione.
4. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni.
5. Inoltre, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui Trenitalia, titolare del Contratto di Servizio con la Regione, per qualsiasi ragione o causa, non dovesse più risultare affidataria del servizio di trasporto ferroviario regionale in Sicilia.
ARTICOLO 10
Trasparenza
1. Le Parti espressamente e irrevocabilmente dichiarano:
- che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 11
Codice Etico
1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
2. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 12
Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Contratto, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici)
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per l’esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Trenitalia:
Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Per Regione:
Titolare del Trattamento è la Regione Siciliana, rappresentata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con sede legale in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx (giusta la deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 23 maggio 2018).
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
ARTICOLO 13
Riservatezza
1. La Regione si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Contratto, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione del Contratto stesso.
2. L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
3. È fatto divieto alla Regione di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Contratto, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Contratto.
ARTICOLO 14
Oneri fiscali
1 La presente scrittura privata non autenticata, avente per oggetto un comodato di beni mobili, è soggetta ad imposta di registro, in misura fissa, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte II, del D.P.R 131/1986.
2 Tale imposta sarà a carico della parte Trenitalia che con il suo adempimento avrà reso necessaria la registrazione.
ARTICOLO 15
Divieto di cessione del Contratto
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ARTICOLO 16
Domicilio del Comodante
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, la Regione Siciliana dichiara il proprio domicilio in Palermo, alla Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161.
ARTICOLO 17
Domicilio del Comodatario
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, Trenitalia, la cui sede legale è sita in Roma alla Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, dichiara il proprio domicilio al medesimo indirizzo, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.
ARTICOLO 18
Controversie, foro competente e diritto applicabile
1. Non è ammessa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 19
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
1. In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione del medesimo atto.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Regione si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
- nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
- identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
- assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
- assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
- assicurare e garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
- assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
- assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
- assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
- assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
- assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
- assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati
all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 20
Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
1) Allegato 1: verbale di presa in consegna;
2) Allegato 2: verbale di restituzione;
3) Allegato 3: scheda degli interventi manutentivi e relativa attribuzione.
ARTICOLO 21
Approvazione delle clausole contrattuali
Il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
.........................(data)
Regione Siciliana Trenitalia S.p.A.
Allegato 1
Verbale di presa in consegna
Con riferimento al contratto di comodato di materiale rotabile stipulato in data tra Trenitalia e la Regione Siciliana, si certifica che in data …. (indicare data), presso
, sono stati consegnati dal rappresentante della Regione Sig. al rappresentante di Trenitalia Sig. i seguenti rotabili:
• (Numero di matricola)
• (Numero di matricola)
Sulla base della documentazione fornita dal rappresentante della Regione in relazione ai suddetti rotabili, Trenitalia con il presente verbale ne attesta la conformità in relazione all’utilizzo in relazione all’esercizio del trasporto regionale.
Trenitalia si impegna ad utilizzare i predetti rotabili secondo quanto disciplinato dal contratto di comodato indicato nel presente verbale.
Dal momento della presa in consegna, la custodia e l’utilizzo dei predetti rotabili saranno in capo a Trenitalia.
Luogo e data
Per la Regione Siciliana
Per Trenitalia
Allegato 2
Verbale di restituzione
Con riferimento al contratto di comodato di materiale rotabile stipulato in data tra Trenitalia e la Regione Siciliana, si certifica che in data odierna (indicare data), presso
, sono stati restituiti dal rappresentante di Trenitalia Sig. al rappresentante della Regione Siciliana Sig. i seguenti rotabili:
• (Numero di matricola) ricevuto in data
• (Numero di matricola) ricevuto in data
Si allega copia dei relativi Verbali di presa in consegna dei rotabili. (Barrare alternativamente)
o Le parti si danno atto che i rotabili suddetti vengono riconsegnati in condizioni di efficienza, salvo
il normale deperimento d’uso.
o Le parti constatano che i materiali suddetti si trovano nelle seguenti condizioni, che eccedono il
normale deperimento d’uso:
Trenitalia col presente verbale certifica l’avvenuta restituzione di tutta la documentazione relativa
alla conformità e all’utilizzo dei rotabili sopra indicati.
Luogo e data
Per la Regione Siciliana
Per Trenitalia
Allegato 3
Identificativo | Tipologia di intervento | Classificazione | A carico di | Note | Autorizzazione preventiva | Pagamento a carico della Regione Siciliana |
A | Manutenzione correttiva in garanzia | Sia ordinaria sia straordinaria | Alstom Ferroviaria | Qualunque guasto, compresi quelli dovuti a difetti intrinseci od occulti | NO | NO |
B | Manutenzione programmata di primo livello | Ordinaria | Trenitalia | Interventi a scadenza temporale o chilometrica a seconda del Piano di Manutenzione | NO | NO |
C | Manutenzione correttiva di primo livello | Ordinaria | Trenitalia | Interventi per il ripristino guasti successivi al periodo di garanzia o che non siano ricompresi nella garanzia stessa | NO | NO |
D | Straordinaria (programmata e non programmata); vi rientrano anche le varianti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSF | Straordinaria/varianti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSF | Regione Siciliana | Interventi di manutenzione programmata (es. manutenzione di II livello) o correttiva di tipo migliorativo o incrementativo | NO per interventi con impatti sulla utilizzabilità dei rotabili sulla infrastruttura (comprende anche la manutenzione di II livello) (Trenitalia fornisce informazione alla Regione entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione delle attività) (caso 1) NO per varianti con riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato dall’ANSF (caso 2) (Trenitalia fornisce informazione alla Regione entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione delle attività) SI' per i restanti interventi (caso 3) | Casi 1 e 2: entro i 6 mesi successivi al completamento dell’intervento. Caso 3: entro 60 giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di credito. |