Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 899
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
18/12/2022 - 01:36
Indice
1. DDL S. 899 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 899 4
1.3. Trattazione in Commissione 7
1.3.1. Sedute 8
1.3.2. Resoconti sommari 9
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 10
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 58 (ant.) del 14/02/2019 11
1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019 13
1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019 32
1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 62 (pom.) del 13/03/2019 37
1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 63 (ant.) del 14/03/2019 80
1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019 83
1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019 97
1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019 140
1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (pom.) del 23/07/2019 146 1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 98 (ant.) del 01/08/2019 152 1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 246 (ant.) del 22/07/2021 165 1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 248 (ant.) del 28/07/2021 173
1.4. Trattazione in consultiva 179
1.4.1. Sedute 180
1. DDL S. 899 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 899 XVIII Legislatura
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
Iter
28 luglio 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.899 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxxx Xxxxxxxx ( M5S ) Cofirmatari
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxxxxx Xxxxxx ( M5S ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxxx Xxxxxx ( M5S ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( M5S ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx ( M5S )
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019) Xxxxxxxx Xxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2020) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 giugno 2022)
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 25 ottobre 2018; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018. Classificazione TESEO
MALATTIE REUMATICHE
Articoli
TICKET (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1-3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), REGIONI (Art.2), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.2), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.2), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.2), INFORMAZIONE (Art.3), DIAGNOSI (Art.3)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx (M5S) (dato conto della nomina il 14 febbraio 2019) .
Assegnazione
Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente l'11 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 70 dell'11 dicembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 899
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXXXXX , CASTELLONE , SILERI , CASTIELLO , LUCIDI ,
CAMPAGNA , XXXXXXXXX , XXXXXXXX e ROMANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
Onorevoli Senatori. - La fibromialgia o sindrome fibromialgica rappresenta una delle forme più
N. 899
comuni di dolore cronico e interessa in maniera diffusa sia l'apparato scheletrico che quello muscolo- tendineo, determinando affaticamento ed astenia psico-fisica. Generalmente si associa a rigidità e ad una vasta gamma di disturbi funzionali tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi che possono compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto.
Tale sindrome, tutt'altro che rara, colpisce approssimativamente tra un milione e mezzo e due milioni di italiani ed insorge prevalentemente nelle donne in età adulta, con un rapporto uomo-donna di 1 a 8, ma interessa anche giovani ed adolescenti, mentre raramente colpisce i bambini.
Sebbene la patologia possa somigliare ad una malattia articolare è in effetti una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli il cui sintomo predominante è un dolore che si manifesta in sedi localizzate per poi migrare in altre parti del corpo.
La maggior parte dei pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica oltre al dolore cronico e diffuso riferisce disturbi del sonno, cambiamenti nel tono dell'umore e disturbi d'ansia.
L'eterogeneità dei sintomi e la scarsa diffusione di informazioni rendono la diagnosi di questa patologia estremamente difficile e spesso le persone che ne sono affette non riescono a ricevere in tempi ragionevoli cure adeguate. Il mancato riconoscimento della causa del dolore e delle conseguenze che questo provoca nella persona sono i principali motivi di isolamento e sono causa di ulteriore sofferenza.
Il Servizio sanitario nazionale affronta dunque costi che potrebbero ridursi sensibilmente con una maggiore informazione sulla patologia e attraverso la promozione di attività volte ad accelerare la diagnosi e l'individuazione di un corretto percorso terapeutico.
L'impatto sociale della malattia è altrettanto gravoso. Si stima che in Europa ogni anno vengano persi circa 500 milioni di giorni di lavoro con un costo approssimativo di 34 miliardi di euro.
Sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia riconosciuto già nel 1992 l'esistenza della fibromialgia come fortemente invalidante, solo una parte dei Paesi europei ha dato seguito a tale riconoscimento e tra questi non figura l'Italia.
Il primo passo dunque è quello di riconoscere al paziente la propria condizione e garantirne la credibilità.
Il presente disegno di legge mira quindi ad assicurare omogeneità di trattamento a tutti i pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica su tutto il territorio nazionale prevedendo l'inserimento della patologia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Si prevede inoltre l'individuazione da parte del Ministero della salute di criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati, nonché l'individuazione dei
presìdi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia considerati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
Al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia e promuoverne la prevenzione si prevede inoltre la realizzazione di campagne informative periodiche e di sensibilizzazione in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)
1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
Art. 2.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, individua i presìdi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica.
2. Le regioni possono individuare ulteriori strutture diagnostiche e riabilitative idonee alla cura e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1, al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti affetti dalla patologia.
Art. 3.
(Campagne informative e iniziative di sensibilizzazione)
1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la realizzazione di campagne informative periodiche e di sensibilizzazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia o sindrome fibromialgica.
2. Al fine di favorire una diagnosi precoce le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite.
3. Il Ministero della salute può stipulare specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione e informazione sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 899 XVIII Legislatura
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente N. 58 (ant.)
14 febbraio 0000
5 marzo 0000
12 marzo 0000
13 marzo 2019
14 marzo 0000
7 maggio 0000
11 giugno 0000
2 luglio 0000
23 luglio 2019
1 agosto 2019
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 246 (ant.)
22 luglio 2021
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente N. 248 (ant.)
28 luglio 2021
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 58 (ant.) del 14/02/2019
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Xxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 10,50.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REDIGENTE
(189) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(903) Xxxxxxxx XXXX ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 febbraio.
Sulla scorta di istanze giunte per le vie brevi, il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo mercoledì 20 febbraio.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 299, 485 e 672, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 899 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 899(Xxxxxxxx e altri), recante "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante": esso sarà, a norma di Regolamento, discusso congiuntamente ai disegni di legge nn. 299, 485 e 672, avendo lo stesso oggetto di questi ultimi.
Quindi, in sostituzione del relatore Xxxxxxx, illustra il disegno di legge n. 899, ponendone in risalto analogie e differenze con gli altri provvedimenti già oggetto di discussione congiunta.
Propone infine di adottare come testo base il disegno di legge n. 299, conformemente alle intese raggiunte in sede informale.
Conviene la Commissione.
La senatrice XXXXXXXX (PD) interviene incidentalmente per ringraziare il Presidente e la Commissione per la sensibilità mostrata nei confronti del tema della fibromialgia, e per sottolineare che il disegno di legge a sua prima firma, appena adottato come testo base, è aperto a ogni contributo migliorativo, essendo stato presentato nell'interesse esclusivo delle persone ammalate.
Il PRESIDENTE ribadisce essere suo fermo convincimento che occorre ricercare le più ampie convergenze sui provvedimenti volti ad affrontare i problemi degli ammalati, al di là della contrapposizione tra forze di maggioranza e forze di opposizione. Assicura che darà il proprio sostegno a ogni iniziativa legislativa che si muova in tale direzione.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del Presidente, nel presupposto che occorra comunque evitare di incorrere nel vizio della iperproduzione legislativa, puntando laddove possibile alla riqualificazione dei servizi sanitari territoriali, come previsto nell'ambito del contratto di governo.
Non essendovi altre richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11.
1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
60ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n.
72)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, dato atto che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il 27 marzo 2019, invita la relatrice a riferire sull'atto del Governo in titolo.
La relatrice XXXXXXXXXX (M5S) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 della 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
Fa quindi presente che la relazione illustrativa dello schema specifica che il medesimo costituisce un'attuazione solo di alcuni dei princìpi e criteri di delega. In particolare, i princìpi e criteri a cui fa riferimento il presente schema, come indicato dalla suddetta relazione, sono quelli di cui alle lettere c), f), h), n) ed o) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 3. La medesima relazione osserva che il
termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, "sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE", non è ancora decorso, né ha attualmente una data certa (in base al meccanismo di data mobile di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento).
Dopo aver richiamato i princìpi e criteri di delega di cui alle citate lettere c), f), h), n) ed o), si sofferma sulle novelle di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, concernenti il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.
La novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), integra la nozione di "sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali" con la locuzione "senza scopo di lucro" ed inserisce la nozione di approccio metodologico di medicina di genere nelle sperimentazioni in oggetto, quale modalità innovativa e multidisciplinare nella conduzione degli studi clinici della summenzionata fase I, che tenga conto delle peculiarità specifiche di categorie di soggetti partecipanti alla sperimentazione e delle loro fasce di età.
La novella di cui alla successiva lettera b) demanda a linee guida dell'Istituto superiore di sanità la semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, fermo restando il principio del consenso informato e secondo criteri intesi ad assicurare elevati standard qualitativi. Tali linee guida sono definite con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse bio-molecolari e previo parere del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.
La novella di cui alla lettera c) concerne il superamento del suddetto divieto di utilizzo della sperimentazione per lo sviluppo industriale del farmaco o in ogni caso per fini di lucro, divieto relativo, nella disciplina vigente, ai casi in cui il promotore sia costituito da un soggetto pubblico o da un soggetto ad esso equiparato non avente fini di lucro o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una persona dipendente dalle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La disciplina di delega prevede l'introduzione della possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e del loro impiego a fini di registrazione, con l'onere, per la medesima azienda, di corrispondere sia le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione sia un indennizzo relativo alla mancanza di entrate, mancanza derivante dalla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.
La presente novella riferisce tale principio sia alle sperimentazioni cliniche interventistiche sia agli studi osservazionali e demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, l'attuazione del medesimo principio, nonché: l'individuazione delle modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione o del medesimo studio clinico, anche con riferimento all'acquisizione di informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; l'introduzione di criteri per l'identificazione delle sperimentazioni senza scopo di lucro e di quelle con collaborazione tra soggetti pubblici e privati; la definizione delle modalità di cessione al promotore dei dati relativi alla sperimentazione e della disciplina dell'utilizzo dei medesimi dati a fini di registrazione.
La novella di cui alla lettera d) prevede che: nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca; i dati dei medesimi sistemi informativi siano utilizzati nel rispetto della disciplina europea ed italiana sulla protezione dei dati personali ivi richiamate.
La novella di cui alla lettera e) - oltre ad aggiornare (nell'ultimo capoverso) un riferimento normativo - demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, entro il 31 ottobre 2019, un aggiornamento tariffario, che definisca anche un'agevolazione - con compensazione mediante adeguamento delle altre tariffe la cui determinazione sia di competenza del Ministero della salute - per le ispezioni di buona
pratica clinica concernenti gli studi rientranti nella summenzionata fase I (relativi sia a pazienti sia a volontari sani); più in particolare, l'agevolazione deve essere introdotta in favore dei centri che documentino di eseguire gli studi con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove applicabile, anche attraverso l'impiego di adeguati sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche.
Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
In risposta ad una sollecitazione del PRESIDENTE, la relatrice esprime l'avviso che sia opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni informative.
Conviene la Commissione.
La senatrice BINETTI (FI-BP) richiama l'attenzione sull'opportunità di approfondire, in sede istruttoria, le problematiche connesse all'indipendenza della ricerca, in particolare dal punto di vista dei finanziamenti.
Il PRESIDENTE propone di limitare a una per Gruppo le richieste di audizione, nonché di fissare il termine per la presentazione delle stesse alle ore 18 del prossimo giovedì 7 marzo.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(122) DE XXXX e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(176) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(697) Xxxxx XXXXXXX. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(Rinvio del sRinvioeguito della discussione congiunta)
In mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.
(189) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(903) Xxxxxxxx XXXX ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).
Informa, inoltre, che la 1a Commissione ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Dopo che il relatore DI XXXXXX (M5S) ha illustrato il suddetto parere, la senatrice CANTU' ( L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'iter per l'espressione dei pareri, a suo giudizio fondamentali, della Commissione giustizia e della Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni giustizia e bilancio non si sono ancora pronunciate.
Quindi - preso atto della segnalazione della senatrice BINI (PD), in merito ad un prossimo convegno dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, nel quale ella ravvisa l'opportunità di un coinvolgimento della Commissione -, constata che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.
Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'iter, dichiara aperta la discussione generale.
Propone quindi di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 299, adottato come testo base.
La senatrice XXXXXXXX (PD) chiede che il termine che la Commissione si accinge a fissare sia suscettibile, ove ne emerga l'opportunità, di un differimento.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) ritiene che, sul piano metodologico, sia preferibile stabilire già da ora un termine ben ponderato, senza prefigurare successive posticipazioni.
La Commissione conviene quindi con la proposta del PRESIDENTE di fissare il termine in questione alle ore 12 del prossimo 12 aprile.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, la senatrice Xxxxxxxx, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 770. Soggiunge che i Gruppi di maggioranza hanno invece fatto sapere di essere pronti alla presentazione degli emendamenti nel termine già concordato.
La senatrice XXXXXXXX (FI-BP), pur nella consapevolezza della presa di posizione del Ministro della salute circa la necessità di procedere speditamente, si associa alla richiesta di posticipazione del termine avanzata dal Gruppo PD.
Le senatrici FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) e CASTELLONE (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono l'avviso che il termine già fissato debba essere tenuto fermo.
La senatrice XXXXXXXX (PD) chiede che sia presa in considerazione almeno una breve posticipazione, fino alla metà della prossima settimana.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva che la proroga richiesta dalla senatrice Xxxxxxxx provocherebbe comunque, nella sostanza, un rinvio di una settimana. A suo giudizio, potrebbe al più valutarsi un rinvio fino alla giornata di lunedì della prossima settimana.
La senatrice BINI (PD) auspica che possa essere trovata una sintesi tra le esigenze dei diversi Gruppi e che si evitino forzature non in linea con il consueto stile di lavoro della Commissione.
La senatrice BINETTI (FI-BP) si associa alle considerazioni della senatrice Xxxx.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az), nel ribadire la posizione già espressa dalla senatrice Xxxxxxxxx, invita a considerare che, essendo la procedura in corso di tipo referente, vi sarà un successivo spazio per l'attività emendativa anche in Assemblea. Assicura che l'orientamento del proprio Gruppo non è animato da alcuna volontà di contrapposizione.
La senatrice XXXXXXXX (FI-BP), alla luce della posizione assunta dai Gruppi di maggioranza, dichiara di rinunciare alla richiesta di posticipazione del termine.
Dopo che le senatrici XXXXXXXX (PD) e BINI (PD) hanno ribadito la richiesta di proroga del termine, il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) fa rilevare che occorre tenere ferma la data già concordata per procedere in maniera ordinata e sollecita nell'iter.
Alla luce dell'atteggiamento di chiusura serbato dai Gruppi di maggioranza, di cui si rammarica, la senatrice XXXXXXXX (PD) dichiara alfine di non insistere per la messa in votazione della sua proposta.
Il PRESIDENTE avverte che resta quindi confermato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in precedenza concordato.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.
La senatrice XXXXXXXX (FI-BP), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il documento in esame presenta alcuni contenuti in larga parte analoghi, quando non del tutto coincidenti, rispetto a quelli della relazione programmatica per l'anno 2018, elaborata dal precedente Governo.
Si domanda poi come mai il documento dedichi ampio spazio alle problematiche delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, non apparendo tali tematiche tra le priorità delle attuali forze di maggioranza.
Dopo aver ribadito che il reddito di cittadinanza, cui pure si fa riferimento all'interno del documento, è una misura a carattere puramente assistenziale, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione.
Ritiene che le misure e gli interventi prefigurati dal documento in campo sanitario siano mere enunciazioni di propositi, talora condivisibili ma prive di qualsivoglia concretezza, in assenza di indicazioni sulle risorse. Rileva, in particolare, la mancanza di interventi volti a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, mentre peggiorano le diseguaglianze sociali e territoriali, anche per quanto attiene alle aspettative di vita. Soggiunge che i problemi di finanziamento continuano a riflettersi negativamente sul personale sanitario, non si registra un'implementazione omogenea delle nuove tecnologie sul territorio nazionale e l'attività di prevenzione continua ad essere gravemente sottovalutata.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE, relatore, integra l'esposizione già svolta, illustrando il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge n. 897 e connessi.
Dopo aver fatto presente che il parere dovrà comunque essere formalmente riferito al disegno di legge
n. 897, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)
Alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito dell'esame, lasciando aperta la discussione generale.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sullo stato del servizio sanitario della regione Lazio, è stata consegnata documentazione da parte dell'Assessore alla sanità e all'integrazione socio- sanitaria della predetta Regione, che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 189
Art. 1
1.0
FREGOLENT, CASTELLONE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.
2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.»
1.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Definizioni) - 1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2. L'anoressia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.
3. La bulimia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.
4. Il Binge Eating Disorder consiste in un disturbo che ha un'età di esordio tra la seconda e la terza decade di vita, definito da perdite di controllo o episodi bulimici ricorrenti senza mezzi di compenso e in cui il nucleo psicopatologico specifico è dato dal vissuto sgradevole dell'abbuffata e del cibo.
5. Il disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo è un disturbo che colpisce soggetti molto giovani e che comporta il rifiuto del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea.
6. L'ortoressia, la vigoressia e l'obesità sono condizioni caratterizzate da comportamenti alimentari patologici che possono avere gravi ripercussioni sulla salute e strettamente legati ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione:
a) l'ortoressia consiste in un'ossessione psicologica da mangiare sano;
b) la vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato a un incontrollato aumento della massa muscolare;
c) l'obesità è una condizione medica evolutiva, cronica e recidivante, che consiste in un accumulo patologico di tessuto adiposo, in valori assoluti e percentuali, in relazione alla massa magra, in maniera tale da influire negativamente sullo stato di salute. E' una malattia metabolica che compromette la regolazione dell'appetito ed il metabolismo energetico.
7. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali».
1.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Finalità) - 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi dell'alimentazione quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti».
1.3
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti i disturbi gravi della nutrizione alimentazione».
1.4
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Sopprimere i commi 4 e 5.
Art. 2
2.0
Sopprimere l'articolo.
2.01
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Introduzione del reato di determinazione o istigazione di comportamenti idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione) -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare o altro comportamento idoneo a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione quali anoressia e bulimia, ovvero a mascherare tali condizioni ostacolandone la diagnosi precoce, è punito con la reclusione fino ad un anno.
Se il reato è commesso a fine di lucro viene altresì comminata la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 100.000.
Qualora il soggetto di cui al primo comma risulti, previo accertamento medico, affetto da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, può avanzare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, subordinata ad un programma di trattamento per la patologia suddetta.»
2.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale) - 1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 580-bis.
(Istigazione al ricorso di pratiche alimentari o altri comportamenti che possono indurre un aggravamento di un disturbo dell'alimentazione in essere, o a perpetuare comportamenti patologici con aumento del danno fisico e psichico)
Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro
10.000 a euro 50.000.
Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro
20.000 a euro 100.000.
Qualora il soggetto di cui al primo comma soffra, previo accertamento medico specialistico, di un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, la sanzione della pena detentiva è commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura''».
2.2
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, anteporre le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
2.3
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», al primo comma, dopo le parole: «restrizione alimentare prolungata,», aggiungere le seguenti: «anche solo potenzialmente».
2.4
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», ai commi primo e secondo, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con la seguente: «multa».
2.5
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di persona minore di età o in condizioni di incapacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
2.6
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma, con il seguente:
«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso».
2.7
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma con il seguente:
«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA».
Art. 3
3.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle agenzie educative;
b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti, in modo che siano garantiti i cinque livelli di trattamento, ossia ambulatoriale, ambulatoriale intensivo, day service ad attività diurna, residenza riabilitativa e ricovero ospedaliero. All'interno dei cinque livelli deve operare una equipe multidisciplinare rappresentata da: medico psichiatra e medico specializzato in scienze dell'alimentazione o equivalenti, psicologo psicoterapeuta, dietista, educatore e infermiere professionale. A tal proposito dovrebbero essere previsti adeguati DRG per avere il personale sufficiente a garantire cure appropriate per ogni livello di trattamento;
c) effettuare la prevenzione delle complicanze;
d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;
f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;
g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;
h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi dell'alimentazione, in particolar modo per quanto concerne
l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), gli interventi nazionali e regionali provvedono a:
a) definire procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati su tutto il territorio nazionale al fine di superare le difformità regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui si possa accedere con procedure celeri, nonché possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso. Le strutture riabilitative si distinguono in ospedaliere e non ospedaliere: le prime hanno standard di cura che garantiscono la gestione delle complicanze mediche con accesso richiesto dal medico di famiglia secondo specifici criteri di appropriatezza; le seconde, non avendo standard di cura ospedalieri, possono accogliere solo pazienti in condizioni mediche stabili che devono essere accertate da un medico specialista del distretto sanitario di residenza del paziente;
b) garantire, con il coinvolgimento delle Regioni, la distribuzione e l'implementazione su tutto il territorio nazionale di centri multidisciplinari per la cura dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione, verificarne il numero e la qualità tramite un censimento annuale e garantire che si attengano a linee guida rigorose nel trattamento;
c) individuare strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali pazienti possano essere ricoverati insieme a soggetti terminali, a persone molto anziane o pazienti che presentino gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;
d) garantire equipe multidisciplinari di cura costanti: prevedere percorsi di cura per i disturbi dell'alimentazione che non debbano essere necessariamente interrotti allo scadere del diciottesimo anno di età.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera f), gli interventi nazionali e regionali provvedono a fornire una specifica formazione, da parte anche di riconosciute società scientifiche del settore, per il personale che opera per la cura dei disturbi alimentari e per il personale amministrativo.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettera g), gli interventi nazionali e regionali provvedono a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera h), gli interventi nazionali e regionali provvedono ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, secondo un piano strutturato e previa formazione specifica dei volontari da parte di un esperto in disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.
7. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie di cui all'articolo 1, comma 1, reindirizzando l'utente, automaticamente e in forma anonima, al portale digitale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 7».
3.2
XXXXXX, XXXXXXXXXXX, DURNWALDER, LANIECE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1».
3.3
Al comma 1, dopo le parole: «azioni programmatiche», inserire le seguenti: «, le principali tappe del trattamento rieducativo».
3.4
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei neuropsichiatri infantili, dei pediatri di libera scelta, degli psichiatri, degli psicologi, e delle agenzie educative».
3.5
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso un counseling nutrizionale che ponga l'attenzione sull'individualità del paziente».
3.6
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «attraverso la motivazione».
3.7
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e scolastico» con le seguenti: «, scolastico e sportivo».
3.8
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'inserimento di tali figure in ambulatori di dietetica e counseling nutrizionale».
3.100
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: «impedire l'accesso ai siti», inserire la parola: «internet».
3.9
SILERI, CASTELLONE
Al comma 4 sostituire le parole: «Polizia postale e delle comunicazioni» con le seguenti: «Il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS)».
3.0.1
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. (Prevenzione e contrasto) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di comportamenti sociali, a mezzo pubblicità, stampa, social e mass media, rafforzativi del proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare.
2. Di detto tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni scientifiche e di familiari con comprovata esperienza nella tematica dei disturbi alimentari; degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della salute, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione delle condotte di cui sopra, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo tecnico di cui ai commi precedenti potrà essere costituito utilizzando quello già esistente nell'ambito degli interventi contro il cyber bullismo, integrandolo con la presenza del Ministero della salute, con i rappresentanti delle strutture di cura dei disturbi alimentari, con i referenti indicati dalle associazioni scientifiche e da quelle di utenti e familiari che si occupano di disturbi alimentari.
5. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei disturbi alimentari rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i centri di cura pubblici operanti in team multidisciplinari integrati, nonché le associazioni presenti sul territorio, in sinergia con le scuole.
6. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
7. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e a quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, con specifico riferimento al cyber bullismo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.»
Art. 4
4.1
Sopprimere l'articolo.
4.2
XXXXXX, XXXXXXXXXXX, DURNWALDER, LANIECE
Al comma 1, sostituire le parole: «con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4.3
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «follow up» aggiungere le seguenti: «, attraverso una corretta diagnosi differenziale volta ad effettuare le necessarie valutazioni specialistiche,».
4.4
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «attraverso tecniche di trattamento riabilitativo-nutrizionale».
4.5
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«e) discernere quali sono gli interventi di prevenzione primaria, prima dell'insorgenza della malattia, fino ad arrivare alla prevenzione terziaria, quando il disturbo è conclamato».
4.0.1
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. - (Trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione) - 1. I disturbi dell'alimentazione possono determinare danni fisici e psichici gravi; le persone che ne sono colpite arrivano a rifiutare le cure anche quando presentano serie complicanze mediche che possono mettere in pericolo la loro vita. Il paziente con disturbo dell'alimentazione che rifiuti il trattamento, in caso di rischio grave e immediato per la vita, è ricoverato in strutture idonee specializzate e con personale specificamente formato.
2. Il TSO deve intendersi come mezzo estremo, volto a favorire la presa in carico e il trattamento e quindi un intervento da collocare all'interno di una rete assistenziale che comprenda tutta la filiera dei possibili setting di cura.
3. Il TSO deve avere la durata minima possibile ovvero quella necessaria all'adesione volontaria al trattamento, garantendo nel contempo la sopravvivenza del paziente.
4. Nei minori la capacità di esprimere un consenso valido è considerata imperfetta e incompleta e la competenza formale all'espressione del consenso è obbligatoriamente in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, il cui consenso è sufficiente a fare ritenere volontario il ricovero del minore.
5. Ai fini di cui al presente articolo, nel caso sia coinvolto un minore o un interdetto, la scelta relativa alla destinazione può essere sottoposta al giudice tutelare».
Art. 5
5.1
SILERI, CASTELLONE
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione quale imprescindibile attività di prevenzione e diffusione di corretti stili di vita.
2-ter. Le campagne di cui al comma 2-bis sono realizzate annualmente in occasione della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare e in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «disturbi del comportamento alimentare»
inserire le seguenti: «e iniziative di sensibilizzazione».
Art. 6
6.0
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6 (Disposizioni sull'utilizzo dell'immagine femminile e maschile in pubblicità e a scopi commerciali) - 1. Nelle comunicazioni commerciali non possono essere utilizzati modelle e modelli in stato di grave magrezza o forte sottopeso, che possano indurre il consumatore ad adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati.
2. Il sistema del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale assicura applicazione ed effettività ai principi contenuti al comma 1 in tutte le attività di promozione commerciale, in specie mediante regole di divieto di utilizzo di modelle e modelli fortemente sottopeso in ogni forma diretta o indiretta di comunicazione commerciale.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e controllo delle disposizioni di cui al presente articolo avuto riguardo a quanto all'uopo definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.»
6.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per sfilate, servizi di moda, campagne pubblicitarie, per attività di danza e discipline sportive agonistiche) - 1. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico.
2. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18,5 BMI.
3. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
6.2
Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli che non presentano certificato medico.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso».
Conseguentemente, la rubrica è così riformulata: «Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile e maschile per campagne pubblicitarie».
6.3
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli».
Conseguentemente, al comma 2 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli» e
alla rubrica la parola "femminile" è soppressa.
6.4
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Ai commi 1 e 2 dopo le parole: «di modelle» aggiungere le seguenti: «e di modelli,».
6.100
IL RELATORE
Ai commi 1, dopo le parole: «certificato medico», inserire le seguenti: «attestante l'indice di massa corporea (IMC/BMI)».
6.5
XXXXXXXX, XXXXXXX, BINETTI, XXXXXXX
Al comma 2 sostituire le parole: «di grave magrezza o forte sottopeso» con le seguenti: «inferiore a 18 BMI».
Tit.1
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e di contrasto agli impieghi di persone fragili in pubblicità e a scopi commerciali».
1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
61ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Xxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 16,50.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REDIGENTE
(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(122) DE XXXX e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(176) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(697) Xxxxx XXXXXXX. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere sul testo - favorevole, con osservazione - della Commissione per le Questioni regionali, mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
(189) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(903) Xxxxxxxx XXXX ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'iter, propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, considerato che quest'oggi non è presente la senatrice Xxxxxxxx, prima firmataria del disegno di legge n. 189.
Conviene la Commissione.
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.
(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono state già svolte numerose audizioni informali, rilevata l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone di considerare conclusa la fase istruttoria.
La senatrice XXXXXXXX (PD), pur condividendo la proposta avanzata dal PRESIDENTE, segnala l'opportunità di svolgere, tra quelle già programmate, almeno l'audizione di AGENAS.
La senatrice STABILE (FI-BP), a sua volta, auspica che sia svolta un'audizione di esponenti delle Forze dell'ordine.
Il PRESIDENTE propone dunque di svolgere, appena possibile, l'audizione di AGENAS (che se del caso potrà anche far pervenire un documento scritto) e di rappresentanti della Polizia di Stato, con l'intesa che successivamente si procederà con l'esame del provvedimento in sede plenaria.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 151 emendamenti, i quali verranno quanto prima trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri obbligatori. Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di svolgere la discussione generale, già dichiarata aperta, nella seduta convocata per la giornata di domani.
Conviene la Commissione.
Dopo aver fornito una delucidazione procedurale alla senatrice STABILE (FI-BP), il PRESIDENTE registra l'iscrizione a parlare in discussione generale della senatrice XXXXXXX (FI-BP).
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.
Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato lo stato dell'iter, la relatrice FREGOLENT illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazione - pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.
Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Xxxxx XXXXXXXX (PD), Xxxxx XXXXXXX (FI-BP), Xxxxxxxx XXXXXX (M5S) e XXXXXXX (FdI), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.
Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.
(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione
del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.
Riepilogato lo stato dell'iter, il PRESIDENTE, relatore, illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.
Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Xxxxx XXXXXXXX (PD), Xxxxx XXXXXXX (FI-BP), ENDRIZZI (M5S), Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX' (L-SP-PSd'Az) e XXXXXXX (FdI), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.
Il PRESIDENTE registra che la deliberazione della Commissione è avvenuta all'unanimità.
(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)
La Commissione conviene con la proposta del relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) di rinviare il seguito dell'esame, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.
La seduta termina alle ore 17,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, n. 2
La 12a Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019;
visto, in particolare, il capitolo XIII, che enumera gli interventi programmati nel settore della tutela della salute, segnatamente in tema di: prevenzione e programmazione sanitaria; sicurezza alimentare; sanità animale e farmaci veterinari; uso degli animali ai fini di ricerca; farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro; sanità elettronica; ricerca sanitaria;
esprime, sui profili di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
poiché, in materia di uso degli animali ai fini scientifici, è stata contestata all'Italia la non completa conformità del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ai dettami della direttiva 2010/63/UE, si valuti l'opportunità di adottare iniziative per recepire in toto la predetta direttiva, così da: a) evitare sanzioni all'esito della procedura di infrazione n. 2016/2013, già da tempo avviata; b) promuovere la ricerca alternativa e implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897
La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 897 ("disegno di legge", di seguito); considerato che il disegno di legge mira a prevenire e contrastare, tra l'altro, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;
viste in particolare, in relazione alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali riguardate dal disegno di legge, le disposizioni in merito alla formazione del personale (articolo 2 del disegno di legge), alle modalità di visita (articolo 3 del disegno di legge) e alla videosorveglianza (articolo 4 del disegno di legge);
formula, per quanto di competenza, anche alla luce del testo unificato adottato dalla Commissione di merito, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
1) nell'ambito della delega in materia di formazione del personale, per quanto rileva in ambito sanitario, appare opportuno richiamare al rispetto dei principi previsti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
2) sembra opportuno configurare come obbligatoria - anziché come meramente facoltativa - l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, posto che essa è cruciale per prevenire e contrastare le condotte di maltrattamento o di abuso nei confronti delle persone fragili ospitate all'interno delle strutture;
3) appare opportuno prevedere, in aggiunta alle misure recate dal disegno di legge, un piano straordinario di ispezioni finalizzato a garantire, tra l'altro, il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali. Il piano anzidetto dovrebbe peraltro essere accompagnato dall'individuazione di risorse aggiuntive, idonee a garantire l'effettività e la sostenibilità delle attività ispettive straordinarie.
1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 62 (pom.) del 13/03/2019
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
62ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, conformemente a quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà richiesta alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare relativo all'uso del medicinale Triptorelina.
Inoltre, in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che la Commissione, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx riunirà in sede plenaria solo per il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 72.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è dato atto della presentazione di un ordine del giorno e di 151 emendamenti (pubblicati in allegato) e informa, inoltre, che il senatore Endrizzi ha riformulato l'emendamento 5.41 in un testo corretto (denominato 5.41 CORR e del pari pubblicato in allegato).
La senatrice STABILE (FI-BP), intervenendo in discussione generale, esprime il convincimento che il provvedimento in esame, nel prefigurare un obbligo vaccinale di carattere flessibile, da introdurre in concreto solo in relazione a eventuali situazioni di emergenza, determini un pericoloso abbassamento della guardia sul fronte delle coperture vaccinali. Ritiene che l'eventuale superamento della disciplina introdotta dal decreto-legge Xxxxxxxx dovrebbe essere preso in considerazione solo dopo l'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale vaccinale. Riguardo all'impatto del testo sul settore scolastico, rileva che, rispetto ai soggetti non vaccinabili, vengono assegnate ai dirigenti responsabilità e compiti difficilmente sostenibili, specie all'interno degli istituti di minori dimensioni. Infine, segnala che sarà difficile per le aziende del settore approntare i vaccini on demand, al di fuori di una programmazione ed a fronte di possibili, inopinate richieste delle pubbliche autorità. Auspica che vi sarà la possibilità di intervenire con emendamenti migliorativi, almeno sugli aspetti più problematici del disegno di legge.
Il presidente XXXXXX (M5S) fa rilevare che il disegno di legge in esame non correla l'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale a situazioni di emergenza già in atto, ma a significativi scostamenti dagli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale: si prevede, pertanto, un intervento idoneo a scongiurare il rischio di compromissione dell'immunità di gruppo.
La senatrice XXXXXXXX (PD) ricorda preliminarmente che il decreto-legge Xxxxxxxx fu giustificato da una situazione emergenziale, legata alla crescita dell'esitazione vaccinale.
Rammenta, inoltre, che il predetto decreto, come modificato in sede parlamentare, prevede un'attività di monitoraggio periodica, eventualmente prodromica alla soppressione di almeno alcuni degli obblighi vaccinali.
Ciò posto, evidenzia che l'immediato superamento della normativa vigente comporta notevoli rischi, derivanti anche dalla mancata implementazione delle anagrafi vaccinali in diverse aree del Paese.
Soggiunge che il provvedimento in esame pone a rischio la frequenza scolastica dei soggetti non vaccinabili ed appare inoltre discutibile nella parte in cui stabilisce la durata quinquennale dei piani nazionali di prevenzione vaccinale, apparendo necessarie, in materia, revisioni più frequenti.
Ritiene che occorrerebbe riflettere a fondo prima di superare una normativa che sta dimostrando di funzionare, fermo restando che occorre dare ascolto alle preoccupazioni dei genitori, prevedendo forme di controllo rigorose sugli eventi avversi e canali di dialogo costantemente aperti.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) sottolinea che lo snodo cruciale del disegno di legge in esame è rappresentato dal passaggio da una impostazione di tipo prescrittivo a una di tipo persuasivo. Ritiene che, rafforzando gli interventi a livello di prevenzione, informazione ed educazione e accompagnando questi ultimi con una effettiva integrazione e cooperazione tra sistema sanitario e comparto scolastico, nello scambio di informazioni, gli obiettivi di copertura vaccinale potranno comunque essere garantiti.
La senatrice CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)) invita a non stravolgere un impianto
normativo che sta evidentemente funzionando. Reputa tuttavia che la visione sottesa al disegno di legge in esame possa essere conciliata con quella caratterizzante il decreto-legge Xxxxxxxx: si potrebbe prevedere, con apposito intervento emendativo, che l'efficacia della nuova normativa sia differita e condizionata agli esiti del monitoraggio, già previsto dalla disciplina vigente, sui livelli di immunizzazione.
Il sottosegretario BARTOLAZZI è dell'avviso che la discussione sulla prevenzione vaccinale debba essere svolta, come avviene negli altri Paesi, alla luce dei dati epidemiologici. A tal proposito, rileva che la normativa introdotta dal decreto-legge Xxxxxxxx è suscettibile di una valutazione in chiaroscuro: è vero, da una parte, che a seguito della sua entrata in vigore si è verificato un innalzamento dei livelli di copertura vaccinale; dall'altra, tuttavia, restano delle lacune legate alla condizione degli adulti esposti al contagio e non sottoposti a obbligo vaccinale; si tratta, dunque, di una disciplina alla quale occorre in ogni caso mettere mano. Dopo aver richiamato le argomentazioni del Presidente Xxxxxx, circa la pretesa correlazione tra obblighi vaccinali flessibili e situazioni di emergenza, segnala che la presenza di alunni non vaccinati all'interno delle scuole, difficilmente scongiurabile in assoluto, può essere gestita dai dirigenti scolastici con il supporto del Ministero della salute, che potrebbe su richiesta fornire una valutazione di rischio epidemiologico all'interno dei singoli istituti. Soggiunge che, qualora i livelli di copertura vaccinale della singola scuola non fossero tali da assicurare l'immunità di gregge, si potrebbe ricorrere alla misura estrema dello spostamento dei soggetti non vaccinati in altri istituti, a tutela degli studenti non vaccinabili. Fa infine rilevare che, anche a fronte di sanzioni di tipo draconiano, rimarrebbero sempre sacche di riluttanza vaccinale legate a convincimenti di carattere personale.
Con il consenso della Commissione, la senatrice XXXXXXXX (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene nuovamente per far notare che il sottosegretario Bartolazzi trascura di considerare il rischio di mutazione dei patogeni portati dagli alunni non vaccinati.
Il sottosegretario BARTOLAZZI ribadisce che l'eventualità di alunni non vaccinati non è scongiurabile in assoluto e che occorre puntare all'implementazione dell'Anagrafe nazionale vaccini per avere dati certi sui quali basare le politiche del settore.
Il PRESIDENTE manifesta apprezzamento per il livello del dibattito ed auspica che, anche grazie al contributo costruttivo dei Gruppi che non fanno parte della maggioranza, il provvedimento potrà essere migliorato. Ricorda, quindi, che la discussione generale proseguirà nella seduta di domani.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato già fissato e scadrà il prossimo 12 aprile, alle ore 12.
La senatrice XXXXXXXX (PD), intervenendo in discussione generale, fa presente che il provvedimento in esame fornisce risposte molto attese da una fetta importante della popolazione, affetta da una sindrome molto invalidante e foriera di notevoli problemi in ambito lavorativo.
Sottolinea che il testo intende delineare una sorta di cornice normativa, affrontando, oltre a quelle del riconoscimento della malattia, anche le problematiche legate ai centri di riferimento, alla formazione e all'informazione. Si riserva di intervenire più diffusamente in sede di discussione degli emendamenti.
Il presidente XXXXXX (M5S) si associa alle considerazioni della precedente oratrice, segnalando che il numero di persone affette da fibromialgia è, probabilmente, addirittura sottostimato. Ritiene quindi che sia opportuno dare risposta ai pazienti e alle loro famiglie, anche in sede legislativa e parallelamente al lavoro svolto dal Governo sui LEA.
La senatrice MARIN (L-SP-PSd'Az), posto che la sindrome fibromialgica non è riconosciuta in ambito medico scientifico, se non da parte dei reumatologi, che si sono da ultimo intestati tale tematica, si domanda in termini problematici su quali basi il legislatore possa disporre in tema di formazione.
La senatrice XXXXXXXX (PD) fa rilevare, incidentalmente, che alla fibromialgia sono già dedicate diverse linee guida regionali e pertanto, a suo giudizio, è inesatta l'affermazione secondo la quale tale sindrome sarebbe priva di qualsivoglia inquadramento scientifico.
Il PRESIDENTE ricorda che il seguito della discussione generale avrà luogo nella seduta di domani.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto del Governo n. 72, concernente il riassetto e riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,15.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 770
G/770/1/12
La Commissione,
premesso che:
i vaccini costituiscono l'intervento più efficace a tutela della salute pubblica globale.
Nonostante ciò, l'aumento delle coperture immunitarie con il conseguente declino dell'incidenza di malattie prevenibili da vaccino ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dai benefici delle vaccinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;
secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'esitazione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute del 2019, una delle più grandi minacce per l'umanità che deve essere affrontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le malattie prevenibili con il vaccino;
considerato che:
a contribuire all'esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambulatori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse. Proprio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo Strategie Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization dell'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha formulato una definizione dell'esitazione vaccinale come un ritardo nell'adesione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali;
i rari effetti avversi che si registrano dopo l'immunizzazione attraggono enorme attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica, sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;
la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte del CIOMS (The Council for International Organizations of Medical Sciences ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, un'organizzazione internazionale non governativa stabilita congiuntamente dall'OMS e dall'UNESCO) e dell'OMS è infatti «ogni inconveniente medico che segue la vaccinazione e che non necessariamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;
la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abbandono della pratica di immunizzazione. La recente epidemia di morbillo in Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli effetti avversi in seguito a vaccinazione (Muscat M Who Get Measles in Europe? Journal of infectious Dis. 2011:1899 335-365);
nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d'altronde effetti avversi più disparati, persino annegamento e l'incidente automobilistico, segnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sussistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l'interesse da parte delle cause farmaceutiche di tutelarsi;
nel giugno 2005, il Global Advisory Committee on Vaccine Safety dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all'OMS di considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussistenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;
considerato inoltre che:
i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento concomitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste informazioni in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al grande pubblico. Data la priorità di questo intervento, il Comitato consultivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo per assistere il personale sanitario nell'elaborazione e interpretazione dei dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti avversi (Xxxxx ed altri, Vaccine 00 (0000) 0000-0000). Tale strumento,
sviluppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comunemente revised CAP (casuality assesment protocol) include: (a) una componente di ammissibilità per la valutazione dell'effetto avverso che rivede la diagnosi associata all'evento e identifica i vaccini somministrati; (b) una checklist che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informazioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale; e (c) un algoritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare una classificazione del singolo effetto avverso. La classificazione finale generata dal processo include quattro categorie in cui l'evento è: (1) coerente; (2) incoerente; (3) indeterminato rispetto all'associazione causale; o (4) non classificabile. Le reazioni avverse che mostrano un rapporto causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta divise in quattro sottocategorie: (A1) reazione a un componente del vaccino, (A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino (A3) reazione dovuta a un errore nella procedura di immunizzazione, (A4) reazione dovuta all'ansia. Gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e (B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coerenza e incongruenza con l'associazione causale alla vaccinazione. Le categorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle decisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni successive. Lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente. L'algoritmo dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione;
il revised WHO causality assessment protocol (CAP) è stato applicato con successo in India (Xxxxx et al. Vaccine 00 (0000) 0000-0000) consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che hanno consentito la programmazione di interventi mirati;
impegna il Governo a:
1) Individuare e implementare azioni volte a contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i servizi vaccinali.
2) Mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il metodo revised CAP suggerito dall'OMS.
3) Adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il revised CAP sia utilizzato a livello globale così da realizzare una banca dati che consenta di mettere in luce anche gli effetti avversi più rari correlati ai vaccini.
4) Rendere trasparenti i risultati di causalità o semplice correlazione temporale degli effetti avversi alle vaccinazioni.
Art. 1
1.1
All'articolo 1, rubricato «Finalità», al comma 1, sono eliminate le lettere a) e b).
Conseguentemente, il titolo del disegno di legge assume la seguente denominazione:
«Disposizioni in materia di implementazione dell'Anagrafe vaccinale nazionale».
1.2
Al comma 1, sono eliminate le lettere a) e b).
Conseguentemente:
a) l'articolo 1 è così riformulato: «1. La presente legge ha la finalità di garantire l'implementazione e, conseguentemente, il costante aggiornamento dell'anagrafe vaccinale nazionale in tempi rapidi e certi.»;
b) il titolo del disegno di legge assume la seguente denominazione: «Disposizioni in materia di implementazione dell'Anagrafe vaccinale nazionale.»;
c) gli articoli 2, 3, 5 e 7 sono eliminati;
d) all'articolo 6 sono eliminati i commi 1 e 4.
1.3
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) di assicurare la tutela della salute, attraverso la promozione delle vaccinazioni, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza, il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali, in tema di profilassi e controllo delle malattie, e dell'articolo 32 della Costituzione e di proteggere, altresì, i soggetti per i quali le vaccinazioni non sono raccomandate o sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate, attraverso interventi mirati negli specifici contesti di vita».
1.4
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) di disciplinare la vaccinazione quale strumento essenziale di profilassi che, insieme ad altre necessarie misure di prevenzione, è volto a tutelare la salute del singolo e dell'intera comunità, avendo riguardo alle condizioni epidemiologiche del Paese e tenendo in conto delle raccomandazioni formulate da organismi sanitari internazionali e basate su evidenze scientifiche».
1.5
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la promozione», con le seguenti: «l'introduzione dell'obbligo».
1.6
XXXXXXX, XXXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «promozione», inserire le seguenti: «di misure di prevenzione
nonché».
1.7
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la promozione» inserire le seguenti: «e l'utilizzo obbligatorio».
1.8
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto», con le seguenti: «tenendo conto».
1.9
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione ed eradicazione delle malattie prevenibili con la vaccinazione» con le seguenti: «nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione e possibile eradicazione delle malattie prevenibili con la vaccinazione».
1.10
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ed eradicazione» con le seguenti: «e possibile eradicazione».
1.11
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) di garantire la piena ed uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale per assicurare equità e parità di accesso alle stesse, riconoscendo che l'educazione, anche durante il percorso scolastico, e l'informazione consapevole del nucleo famigliare in materia di profilassi vaccinale costituiscono livello essenziale delle prestazioni assistenziali (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro le malattie infettive, anche attraverso l'ottimizzazione delle specifiche coperture vaccinali in relazione all'epidemiologia delle varie malattie prevenibili da
vaccino».
1.12
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari» con le seguenti «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale sono interventi prioritari» e aggiungere, in fine, le seguenti: «e impegnando le amministrazioni e le istituzioni sanitarie nell'attivazione dei suddetti interventi».
1.13
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali» con le seguenti: «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale sono interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali e impegnando le amministrazioni e le istituzioni sanitarie nell'attivazione dei suddetti interventi».
1.14
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali» con le seguenti: «riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale sono interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali».
1.15
XXXXXXX, XXXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'informazione», inserire le seguenti: «completa, fornita da persona di riconosciuta competenza».
1.16
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevenzione» inserire le seguenti: «e profilassi».
1.17
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e».
1.18
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «implementazione» fino alla fine con le seguenti:
«implementazione di un sistema informativo integrato che consenta di trasmettere a tutti i soggetti del SSN e della rete dei servizi educativi e scolastici le informazioni di competenza e che sia in grado di garantire piena operatività ad una anagrafe vaccinale informatizzata, aggiornata costantemente in tempi rapidi e certi, ad una adeguata copertura vaccinale per le più importanti patologie raccomandate, ad un puntuale sistema di sorveglianza delle malattie infettive e ad un efficiente sistema di monitoraggio degli eventi avversi da vaccino».
1.19
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in tempi rapidi e certi» con le seguenti: «ogni due anni».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: «quinquennale» con la parola:
«biennale».
1.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Consenso informato)
1. Ogni persona ha il diritto di essere informata riguardo ai benefici e ai rischi connessi alle vaccinazioni. Il consenso informato alle vaccinazioni raccomandate è documentato in forma scritta».
Art. 2
2.1
Sopprimere l'articolo 2.
2.2
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione» inserire le seguenti: «profilassi/»;
b) al comma 1, dopo la parola: «(PNPV)» inserire le seguenti: «, sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4 effettivamente implementata,».
2.3
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione» inserire le seguenti: «profilassi/»;
b) al comma 1, dopo le parole: «prevenzione vaccinale (PNPV)» inserire le seguenti: «prende il nome di Piano nazionale di Profilassi/Prevenzione vaccinale (PNPV). Il PNPV»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il PNPV ha durata quinquennale ed è adottato, tenuto conto delle indicazioni della Commissione nazionale vaccini di cui al comma successivo, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Qualora le condizioni epidemiologiche e l'evoluzione vaccinale lo richiedano, il PNPV è aggiornato prima della sua naturale scadenza.»;
d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La Commissione Nazionale Xxxxxxx è costituita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione ha durata quinquennale ed è composta da esperti in campo scientifico e medico di comprovata indipendenza, esperienza e integrità. La Commissione ha il compito di fornire indicazioni e pareri consultivi per l'elaborazione del PNPV nonché per l'aggiornamento dei LEA. La Commissione, in collaborazione con il National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), ha inoltre il compito di monitorare, insieme alle altre istituzioni sanitarie, l'attuazione del PNPV rispetto alle condizioni epidemiologiche del Paese, nonché rispetto ai dati dell'anagrafe nazionale vaccini, e degli eventuali eventi avversi derivanti dalle vaccinazioni, rendendo rapporti annuali al Ministro della salute. Il rapporto è reso pubblico».
2.4
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «annualmente».
2.5
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 1, dopo le parole: «attività vaccinali», inserire la seguente: «obbligatorie».
2.6
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4».
2.7
Al comma 2, sostituire le parole: «ed ha durata quinquennale», con le seguenti: «e ha durata triennale».
2.8
Al comma 2, sostituire la parola: «quinquennale», con la seguente: «triennale».
2.9
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando l'attendibilità e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse».
2.0.1
La Relatrice
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del NITAG - National Immunization Technical Advisory Group)
1. In attuazione delle raccomandazioni di cui al Piano d'azione globale sulle vaccinazioni, adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, presso il Ministero della salute, il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG - National Immunization Technical Advisory Group).
2. Il NITAG ha durata quinquennale e si compone di esperti dotati della competenza necessaria a supportare, dal punto di vista tecnico, le scelte di politica vaccinale nazionale. La partecipazione al NITAG è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti.
3. Il NITAG formula specifiche raccomandazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNPV, esprimendo pareri in merito alle strategie concretamente adottabili per monitorare l'incidenza delle malattie prevenibili con le vaccinazioni e l'efficacia dei programmi vaccinali e per migliorare le coperture vaccinali; entro il 28 febbraio di ogni anno, il NITAG presenta al Ministro della salute un circostanziato rapporto sullo stato di attuazione del PNPV».
Art. 3
3.1
Sopprimere l'articolo.
3.2
Al comma 1, sostituire le parole da: «Una quota», fino a «è vincolata», con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinano risorse adeguate».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.3
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) obbligo per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti-parotite;
l) anti-varicella;».
3.4
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promozione delle vaccinazioni», inserire la seguente:
«obbligatorie».
3.5
Apportare le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione», inserire le seguenti: «profilassi/»;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dal PNPV», con le seguenti: «dal PNPV e dai suoi aggiornamenti attraverso:»;
c) al comma 1, lettera b), numero 2), prima della parola: «prevenzione», inserire le seguenti:
« profilassi e»;
d) al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «di offerta attiva delle vaccinazioni», con le seguenti: «a favorire una condivisa adesione vaccinale»;
e) al comma 1, lettera b), numero 4) dopo la parola offerte inserire le seguenti: «a cominciare dai corsi di preparazione al parto, dai percorsi nascita»;
f) al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) promozione della ricerca in tema di nuove strategie vaccinali e sviluppo di vaccini efficaci e sempre più sicuri, anche in formulazione monocomponente dedicata a specifiche situazioni cliniche, da assicurare in base agli aggiornamenti indicati nel PNPV.»;
g) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di prevenzione vaccinale», fino alla fine con le seguenti: «e la sua reputazione».
3.6
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche coinvolgendo, su base volontaria, i pediatri di libera scelta nella rete di offerta».
3.7
Al comma 1, lettera b), al punto 2), dopo le parole: «sugli eventi avversi associati alle vaccinazioni», inserire le seguenti: «e sulle complicanze legate al decorso clinico delle malattie prevenibili da vaccino».
3.8
Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e delle loro cause», inserire le seguenti: «, nonché la verifica da parte dei Centri vaccinali dell'effettivo impedimento alla vaccinazione».
3.9
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
3.10
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
3.11
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) il coinvolgimento del personale sanitario nelle attività di sorveglianza, in particolare in quelle sugli eventi avversi e dei cittadini e del personale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali».
3.12
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell'assenza o della presenza di eventi avversi;».
3.13
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell'assenza o presenza di eventi avversi;».
3.14
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell'assenza o presenza di eventi avversi;».
3.15
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: «nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e».
3.16
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) promozione dell'adozione consapevole alle vaccinazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati a principi scientifici, al fine di consolidare la fiducia da parte dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione vaccinale».
3.17
Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi della trasparenza delle fonti informative, anche attraverso la collaborazione con enti non governativi».
3.18
Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi della trasparenza delle fonti informative».
3.19
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni», con le seguenti: «promozione delle vaccinazioni obbligatorie».
3.20
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «volontaria e».
3.21
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «princìpi» aggiungere le seguenti: «delle evidenze scientifiche,».
3.22
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e indipendenza».
3.23
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la sua reputazione» con le seguenti: «e tutelare la salute della popolazione».
3.24
XXXXXXX, XXXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rafforzare l'alleanza terapeutica medico-paziente».
3.25
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la collaborazione con enti non governativi».
3.26
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) l'effettuazione, a campione, di analisi sierologiche per il monitoraggio della immunizzazione della popolazione».
3.27
Al comma 2, dopo le parole: «maggio 2005,», aggiungere le seguenti: «all'uopo integrato con due rappresentanti dell'ISS,».
3.28
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni, sull'organizzazione dei servizi vaccinali e sull'effettivo perseguimento degli
obiettivi previsti dal PNPV».
3.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(I servizi vaccinali)
1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente compenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, adotta con proprio decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del Servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali».
Art. 4
4.1
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nazionale e il suo funzionamento» con le seguenti:
«nazionale che deve essere costituita entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il funzionamento della suddetta anagrafe»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel medesimo termine si devono dotare dell'anagrafe regionale vaccinale informatizzata. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a costituire le anagrafi regionali vaccinali entro il termine di cui al primo periodo, sulla base del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la quota del Fondo sanitario nazionale loro assegnata nell'anno di competenza è ridotta di una somma pari al 5 per cento delle risorse spettanti fino alla costituzione delle stesse ai sensi della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome non provvedono all'aggiornamento costante dei dati delle anagrafi regionali vaccinali, la quota del Fondo sanitario nazionale loro assegnata relativa agli esercizi successivi è ridotta del medesimo importo percentuale.»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «dal pediatra di libera scelta» inserire le seguenti: «, con eventuale riferimento anche all'indicazione dell'analisi sierologica,».
4.2
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «relativi ai soggetti» fino a: «libera scelta,» con le seguenti: «di tutti i cittadini con la loro posizione vaccinale aggiornata,».
4.3
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta» inserire le seguenti: «o dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale».
4.4
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o dal pediatra di libera scelta», inserire le seguenti: «, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica».
4.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, può esonerare dalla relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, ove presenti, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».
4.6
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 1».
4.7
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I dati di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzati per garantire, nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi».
4.8
Al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».
4.9
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. L'utilizzo dei dati provenienti dalle anagrafi vaccinali regionali e da quella nazionale avviene in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».
4.10
La Relatrice
Al comma 5, dopo la parola: «tempistiche», aggiungere la seguente: «a decorrere dall'anno 2020».
4.11
La Relatrice
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In considerazione della necessità di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sull'intero territorio nazionale, nell'eventualità in cui una regione o una provincia autonoma non ottemperi all'obbligo di cui al presente comma, il Ministro della salute assegna alla regione o alla provincia autonoma inadempiente un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, per istituire l'Anagrafe vaccinale regionale e trasmettere all'Anagrafe vaccinale nazionale i dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; decorso tale termine, sentito il Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma interessata, con proprio decreto, il Ministro della salute nomina un apposito commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari».
4.12
XXXXXXX, XXXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni attività di cui ai commi precedenti dovrà rispettare rigorosamente la normativa vigente in tema di privacy».
4.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art 4-bis.
(Profilassi vaccinale)
1. La copertura vaccinale per le più importanti patologie raccomandate è perseguita mediante somministrazione dei vaccini attraverso il SSN, favorendo l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni nell'ambito di un innovativo percorso di presa in carico dell'effettivo bisogno vaccinale del bambino da parte del pediatra di famiglia, da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero secondo le modalità e le tempistiche indicate nel PNPV. Gli operatori sanitari nell'eseguire la profilassi vaccinale devono acquisire il consenso informato dei pazienti o dei loro legali rappresentanti, nonché informarli sullo scopo e l'uso della raccolta dei loro dati.
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, ovvero dagli esiti dell'eventuale analisi sierologica, esonera dalla relativa vaccinazione. A tal fine, il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, laddove disponibili, in formulazione monocomponente ovvero combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. In caso di indisponibilità in tali formulazioni, rimane raccomandata la vaccinazione con i vaccini in attuale disponibilità atti a coniugare profilassi, appropriatezza e sicurezza.
3. Nelle more della messa a regime dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni secondo quanto previsto dal PNPV ovvero il certificato di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciato dal medico curante ovvero risultante da eventuale analisi sierologica. Tale documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. I minori per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale sono comunque inseriti in classi scolastiche nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
4.0.2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Vaccinazione antimorbillo obbligatoria)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l'attuale livello di copertura vaccinale riscontrato, la vaccinazione antimorbillo è obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria, considerate le evidenze scientifiche riportate in un arco temporale di dieci anni. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.0.3
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Vaccinazioni obbligatorie)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l'attuale livello di copertura vaccinale riscontrato, la vaccinazione antimorbillo è obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria, considerate le evidenze scientifiche riportate in un arco temporale di dieci anni.
2. Al fine di dare continuità ai programmi di vaccinazione e mantenere adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, anche a protezione dei soggetti più fragili, oltre l'obbligo di vaccinazione anti-morbillo, in base a come disposto dal comma precedente, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.
3. Dai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.0.4
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, sentito l'istituto superiore di Sanità, con proprio decreto stabilirà per quali vaccini gli operatori sanitari delle strutture pubbliche, private e convenzionate e gli operatori scolastici di ogni ordine e grado, di istituti pubblici, privati e paritari, debbano obbligatoriamente sottoporsi a vaccinazione».
Art. 5
5.1
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
5.2
Sopprimere l'articolo.
5.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni). - 1. In attesa della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di Anagrafe vaccinale nazionale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, l'efficacia delle disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «ad esclusione», inserire le seguenti:
«dell'articolo 1,».
5.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni). - 1. In attesa della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di Anagrafe vaccinale nazionale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, l'efficacia delle disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata al 31 dicembre 2020.».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «ad esclusione», inserire le seguenti:
«dell'articolo 1,».
5.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Obbligatorietà delle vaccinazioni nelle scuole di ogni ordine e grado). - 1. Al decreto- legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, nonché per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso"».
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
5.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali). - 1. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con la vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere dell'ISS, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'ISS, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
3. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
5.7
Sopprimere il comma 1.
5.8
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, il Ministro della salute adotta piani straordinari d'intervento, che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
5.9
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino tramite l'anagrafe vaccinale significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV non superiore al 2 per cento, tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante dell'ISS, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati piani straordinari d'intervento, che prevedono, ove necessario, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
5.10
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, il Ministero della Salute adotta piani straordinari d'intervento, che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture
vaccinali di sicurezza».
5.11
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi in caso di emergenze sanitarie»;
b) sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevi un rischio concreto e attuale per la salute pubblica che possa derivare da emergenze epidemiche per una o più malattie prevenibili con vaccino ovvero anche per effetto di un significativo scostamento dagli obiettivi fissati dal PNPV, tale da ingenerare il rischio di compromettere specifiche immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti l'istituto superiore di sanità e la Commissione nazionale vaccini, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati Piani straordinari d'intervento. Tali piani prevedono, ove necessario, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni, su base nazionale, regionale o locale, per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, educative e scolastiche, al fine di assicurare la salute pubblica scongiurando epidemie, anche per mezzo del raggiungimento e mantenimento delle specifiche coperture vaccinali di sicurezza. L'obbligo deve essere limitato al tempo ritenuto necessario a raggiungere gli scopi indicati. Il Piano straordinario dovrà definire la durata dell'obbligo e la sua estensione territoriale e dovrà avere come obiettivo il ristabilimento tempestivo del regime di raccomandazione.»;
c) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) premettere le seguenti parole: «Fermo restando le cause di esonero ivi compresa la avvenuta immunizzazione,»;
2) aggiungere infine le seguenti parole: «Le maggiori entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono destinate alla promozione della ricerca relativa alla sicurezza e tutela della salute, sulle nuove strategie vaccinali e sullo sviluppo di vaccini efficaci ma sempre più sicuri»:
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano, è disposta l'integrazione della produzione di vaccini carenti monocomponenti e pandemici, privilegiando la messa in filiera di collaborazioni pubblico private atte a includere anche la partecipazione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze, nonché la partecipazione di produttori con consolidata esperienza nel settore della ricerca e sviluppo di vaccini, incaricando l'istituto Superiore di Sanità di valutarne la relativa fattibilità ».
5.12
Al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trimestrale».
5.13
Sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «PNPV», con le seguenti: «1. Qualora, nell'ambito dell'attività dì monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti dal PNPV ».
5.14
Al comma 1 sostituire le parole: «si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV» con le seguenti: «si rilevino su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti dal PNPV».
5.15
Al comma 1, sopprimere la parola: «significativi» e dopo le parole: «tali da ingenerare» inserire le seguenti: «, sulla base di evidenze scientifiche consolidate,».
5.16
Al comma 1, sostituire le parole da: «PNPV» fino a: «straordinari d'intervento» con le seguenti:
«PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, il Ministero della Salute adotta piani straordinari d'intervento».
5.17
Al comma 1, sostituire le parole: «tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati piani straordinari d'intervento» con le seguenti: «tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, il Ministro della salute adotta piani straordinari d'intervento».
5.18
Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti l'istituto superiore di sanità e la» con le seguenti: «acquisiti i pareri dell'istituto superiore di sanità e della».
5.19
Al comma 1, sostituire le parole: «che prevedono, ove necessario, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza.» con le seguenti: «che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
5.20
Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevedono,» fino a: «vaccinali di sicurezza» con le seguenti:
« che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
5.21
Al comma 1, sostituire le parole da: "che prevedono," fino a: "di sicurezza", con le seguenti:
«che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello regionale, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
5.22
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove necessario,».
5.23
Al comma 1, sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello regionale».
5.24
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per determinare la significatività degli spostamenti degli obiettivi fissati dal PNPV di cui al presente comma».
5.25
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 2, sostituire le parole: «invitano i soggetti tenuti ad effettuare» con le seguenti: «ordinano ai soggetti di effettuare».
5.26
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».
5.27
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il mancato adempimento degli obblighi imposti dai piani straordinari di intervento, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000».
5.28
Al comma 3, sostituire le parole: «da euro 100 ad euro 500» con le seguenti: «da euro 1.000 ad euro 5.000».
5.29
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Sopprimere il comma 4.
5.30
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;
b) alla lettera b), sostituire la parola: «richiedere» con le seguenti: «dare disposizioni».
5.31
Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
5.32
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 4, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
5.33
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
5.34
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
5.35
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni;».
5.36
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni».
5.37
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello regionale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni».
5.38
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE
Al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «subordinare», con la seguente: «subordinano» e alla lettera b), sostituire la parola: «richiedere», con la seguente: «richiedono».
Conseguentemente, al medesimo comma 4, alinea, sopprimere la parola: «possono».
5.39
Al comma 4 lettera a), sopprimere la locuzione «...., regionale o locale, ...».
5.40
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
5.41 CORR
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di adottare, anche in corso d'anno, ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, quali azioni di informazione e promozione di scelte vaccinali solidaristiche, ovvero, in subordine, ove possibile, assicurare che tali soggetti siano inseriti in classi o servizi educativi per l'infanzia, nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, xxxxx restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Le Regioni trasmettono ai dirigenti scolastici i dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti».
5.41
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di adottare, anche in corso d'anno, ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, quali azioni di informazione e promozione di scelte vaccinali solidaristiche, ovvero, in subordine, ove possibile, assicurare che tali
soggetti siano inseriti in classi anche di altre scuole o servizi educativi per l'infanzia, nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Le Regioni trasmettono ai dirigenti scolastici i dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti».
5.42
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili».
5.43
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 1, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza, anche assicurando che i soggetti non immunizzati per scelta vengano inseriti in classi prive di soggetti a rischio di cui sopra, fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.
111».
5.44
La Relatrice
Al comma 4, aggiungere, dopo la lettera b), la seguente:
«b-bis) prevedere la presa in carico da parte delle strutture ospedaliere dei soggetti immunodepressi al fine di programmare piani vaccinali personalizzati».
5.45
Sopprimere il comma 5.
5.46
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Sopprimere il comma 5.
5.47
Sopprimere il comma 5.
5.48
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede Firenze,».
5.49
Al comma 5, sopprimere le parole: «, anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze,».
5.50
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze,».
5.51
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di fornirsi di programmi
software adeguati a garantire la comunicazione dei suddetti dati tra le regioni stesse».
5.52
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. In caso di emergenza sanitaria a carattere locale, valutata sulla base dei tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale interessata fornisce parere motivato al sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità perseguite».
5.53
Al comma 7, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trimestrale».
5.54
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministro della salute, ogni anno, fornisce periodiche valutazioni epidemiologiche inerenti le malattie prevenibili mediante vaccinazione».
5.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per il sistema scolastico)
1. Con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano forme specifiche di collaborazione con le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i servizi educativi per l'infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie, per consentire, prima dell'avvio dell'anno scolastico, la tempestiva consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale rispetto agli iscritti inseriti nelle classi, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e adempimenti per l'obbligo di vaccinazione antimorbillo, anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B.
2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma sono disciplinate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e del Garante per la protezione dei dati personali».
5.0.2
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Farmacovigilanza ed eventi avversi)
1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.
4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
6. L'AIFA, sulla base dei dati della letteratura scientifica indipendente, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
5.0.3
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Educazione scolastica alla prevenzione vaccinale)
1. Al fine di coordinare le politiche vaccinali con interventi educativi finalizzati alla promozione della salute rivolti alla popolazione, efficaci anche nel contrasto delle malattie infettive, e di promuovere l'educazione alla prevenzione vaccinale nel percorso scolastico, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello all'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento denominato ''Educazione ai sani stili di
vita'', articolato su linee di intervento dedicate alla promozione della salute e dello sviluppo di condizioni personali, familiari ed ambientali che favoriscano sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti di attuazione del presente articolo».
5.0.4
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Obbligatorietà delle vaccinazioni per gli operatori sanitari e socio-sanitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori sanitari presentano alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti-parotite;
j) anti-varicella.
2. In caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori sanitari presentano alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la suddetta immunizzazione.
3. Annualmente gli operatori sanitari presentano alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la vaccinazione antinfluenzale.
4. Le Regioni individuano i reparti ad alto rischio dove è necessaria la presenza di operatori sanitari vaccinati».
5.0.5
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Situazione vaccinale degli operatori sanitari e socio-sanitari)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori sanitari e socio-sanitari presentano alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».
5.0.6
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Registro dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni)
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Registro dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5.0.7
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Istituzione di Centri vaccinali presso gli ospedali)
1. Al fine di sopperire alla cronica insufficienza dei tassi vaccinali raggiunti per le vaccinazioni delle persone di età superiore ai 65 anni e nei portatori di malattie patologie croniche, presso gli ospedali pubblici sono istituiti Centri vaccinali. Ai fini della registrazione dei dati relativi alla vaccinazione, la direzione sanitaria degli ospedali provvede a comunicare i suddetti dati all'Anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5.0.8
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Vaccini monocomponenti)
1. L'AIFA, con le modalità previste per la negoziazione ai sensi della normativa vigente, per le vaccinazioni di seguito riportate negozia i prezzi delle formulazioni mono componenti:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti-parotite;
j) anti-varicella.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei capitolati di acquisto dei vaccini di cui al comma 1, assicurano la richiesta di formulazioni mono componenti per fabbisogni determinati dalla avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e riferiti ai soggetti presenti sul territorio di competenza.
3. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata».
5.0.9
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Immunizzazione)
1. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie alla vaccinazione, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».
Art. 6
6.1
Sopprimere i commi 1 e 4.
6.2
La Relatrice
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
6.3
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di euro 185.000 per l'anno 2018 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2019.» con le seguenti: «è incrementato di euro 185.000 dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno successivo».
6.4
Al comma 3, sostituire le parole: «sono stanziati euro 2.000.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «sono stanziati euro 2.000.000 dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge ed euro 500.000 annui a decorrere dall'anno successivo».
6.5
Al comma 4, sostituire le parole: «pari a complessivi euro 2.185.000 per l'anno 2018 e a euro 580.000 annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a complessivi euro 2.185.000 dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge e a euro 580.000 annui a decorrere dall'anno successivo».
Art. 7
7.1
L'articolo è soppresso.
7.2
Sopprimere il comma 1.
7.3
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del».
7.4
XXXXXXXX, XXXXXXX, STABILE, XXXXXXX
Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «e a decorrere dall'implementazione dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4».
7.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono abrogati dalla entrata in vigore della presente legge».
7.0.1
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia)
1. L'implementazione dell'Anagrafe nazionale vaccinale di cui all'articolo 4 comporta la decadenza dell'obbligo di presentazione della certificazione vaccinale ad ogni conseguente effetto di legittimazione all'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia, pubbliche o private, ferma restando la messa a punto di procedure di tutela dell'immunodepresso ed in conformità a quanto previsto per la scuola dell'obbligo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 355 del 1999. Eventuali provvedimenti normativi contrari alla presente disposizione si intendono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge».
7.0.2
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme finali dì differimento dell'efficacia)
L'efficacia delle disposizioni dei precedenti articoli decorre dal trentesimo giorno successivo all'adozione del decreto del Ministero della Salute, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e s.m.i., di cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni elencate all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2017».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 7 del presente disegno di legge è così riformulata:
«Abrogazioni».
Tit.1
Dopo la parola: "prevenzione", aggiungere le seguenti: "e profilassi".
1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 63 (ant.) del 14/03/2019
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019
63ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.
La seduta inizia alle ore 9,45.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REFERENTE
(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE informa che la senatrice Cantù ha presentato il testo 2 (pubblicato in allegato) dell'emendamento 5.0.3.
Prende atto la Commissione. Riprende la discussione generale.
La senatrice BINETTI (FI-BP) rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame intercetta temi generali di assoluto rilievo e abbisognevoli di bilanciamento, quali la necessità di tutela della salute, come diritto dell'individuo e interesse della collettività, il diritto all'istruzione e il principio di
autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari.
Ricorda che la normativa attualmente vigente è stata introdotta a seguito dell'aumento dei casi di morbillo registratosi nel corso della passata legislatura, sia pure in assenza di una conclamata situazione di emergenza. Soggiunge che l'introduzione per decreto-legge di disposizioni controverse ha certamente determinato una particolare asprezza dei toni nel corso della discussione parlamentare e, più in generale, nel dibattito pubblico sulla materia. Xxxxxxxxx, superata la fase della contrapposizione frontale, ritiene che occorrerebbe spiegare all'opinione pubblica che l'utilità delle vaccinazioni è indubbia, pur dando atto che queste ultime non sono esenti da possibili rischi, così come del resto ogni altro farmaco o trattamento sanitario. Entrando nel merito del provvedimento, osserva che sarebbe opportuno mantenere un approccio prudente, coniugando la presenza di obblighi vaccinali suscettibili di rivalutazione con strategie di sensibilizzazione volte ad accrescere i livelli di consapevolezza ed educazione sanitaria.
Segnala che un approccio fondato esclusivamente sulla raccomandazione potrebbe essere insufficiente, non riscontrandosi in Italia una cultura della vaccinazione quale quella presente in alcuni paesi nord europei, come ad esempio la Germania.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle, nel corso della passata legislatura, si oppose al decreto-legge Xxxxxxxx reputandolo privo di presupposti e non condivisibile nei contenuti (inopinato innalzamento del numero degli obblighi vaccinali, esclusione dei non vaccinati dalle scuole, spropositato apparato sanzionatorio, prefigurazione della perdita della potestà genitoriale), ma non ha mai posto in dubbio l'utilità delle vaccinazioni. Ritiene che la prevenzione vaccinale debba essere gestita, sulla scorta delle migliori esperienze degli altri paesi, utilizzando la leva dell'adesione consapevole e non già quella della coercizione: occorre, a giudizio dell'oratore, tutelare i soggetti non vaccinabili con la minore compressione possibile dell'altrui libertà. Sottolinea che, nel corso delle audizioni svolte, è stato fatto rilevare a più riprese che l'obbligo è uno strumento di politica vaccinale assai poco avanzato, rispetto a quale è senz'altro preferibile la raccomandazione, come dimostrano gli elevati tassi di adesione che si raggiungono quando le vaccinazioni sono effettuate dai pediatri di fiducia delle famiglie.
Evidenzia che il disegno di legge in esame predispone due strumenti principali: il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, quale mezzo ordinario di politica vaccinale, e i piani straordinari di intervento, in caso di pericolo di compromissione dell'immunità di gruppo. Questi ultimi - fa notare l'oratore - sono idonei a porre obblighi vaccinali circoscritti nel tempo, fondati sulle evidenze scientifiche dell'Anagrafe vaccinale ed estensibili, se del caso, anche a fasce di età e categorie non riguardate dalla normativa ora vigente.
Ciò posto, richiama l'attenzione sul fatto che - al di là delle soglie per l'immunità di gregge, che variano da malattia a malattia -, per tutelare il soggetto fragile non vaccinabile è necessario coinvolgere in una sorta di cordone protettivo tutte le persone che operano nel suo contesto di vita. In conclusione, dopo aver ribadito che occorre coniugare strumenti flessibili di modulazione dell'obbligo con politiche attive di persuasione e accompagnamento delle famiglie, nonché con adeguate forme di ristoro in caso di eventi avversi, auspica che il dibattito parlamentare possa in questa legislatura compiere un salto di qualità, all'insegna della leale collaborazione tra le forze politiche e nell'ottica del miglioramento del testo.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della trattazione, lasciando aperta la discussione generale.
La seduta termina alle ore 10,15.
5.0.3 (testo 2)
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 770
CANTÙ, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX, RUFA
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Educazione ai sani stili di vita)
1. Al fine di coordinare le politiche vaccinali con interventi educativi finalizzati alla promozione della salute rivolti alla popolazione, efficaci anche nel contrasto delle malattie infettive, e di promuovere l'educazione alla prevenzione vaccinale nel percorso scolastico, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello all'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento denominato ''Educazione ai sani stili di vita'', articolato su linee di intervento dedicate alla promozione della salute e dello sviluppo di condizioni personali, sociali ed ambientali che favoriscano sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti di attuazione del presente articolo».
1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.
La seduta inizia alle ore 14,20.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REDIGENTE
(189) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(903) Xxxxxxxx XXXX ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.
Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti).
Soggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.
Prende atto la Commissione.
Considerato che la senatrice Xxxxxxxx - prima firmataria del ddl 189 - ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della
discussione congiunta. Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.
(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1201) Deputati Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(299) Xxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Xxxxxxxx XXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(899) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.
Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base.
Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.
La senatrice XXXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 1.1.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 1.2.
Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine "articolazione" per indicare la sede della sintomatologia.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 3.1.
L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4. Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 5.1.
Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La senatrice XXXXXXXX (PD) illustra l'emendamento 6.1. La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 6.2.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. La senatrice MARIN (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1.
La senatrice STABILE (FI-BP) illustra l'emendamento 8.2.
Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore XXXXXXX (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo.
Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019- 2033).
Lo schema di decreto - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.
In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72
milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033. L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).
I commi 5 e 6 individuano - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.
Il PRESIDENTE avverte che il parere - sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio - dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Xxxxxxxx e altri), 656 (Xxxxx e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.
Prende atto la Commissione.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) sollecita l'avvio dell'iter del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante "Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche". Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.
Il PRESIDENTE fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione.
Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 867
Art. 1
1.100
Il Relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
"a) al primo periodo, dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio- sanitarie»;
b) alla lettera a), dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio- sanitarie».
Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie",
aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
1.1
Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», inserire le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,».
1.2
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» aggiungere le seguenti:
«delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».
1.3
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.4
Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» inserire le seguenti: «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».
Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.5
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».
1.6
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».
1.7
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».
1.8
Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva,».
1.9
Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «e del Forum nazionale dei CUG».
1.10
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria,».
1.11
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».
1.12
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;
b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;
b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».
1.13
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni». 1.14
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi».
1.15
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei social network nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».
1.16
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».
1.17
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, dopo la lettera c ), aggiungere le seguenti:
«c-bis) promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;
c-ter) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;
c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».
1.18
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
1.19
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».
1.20
Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» con le seguenti: «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».
1.21
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», aggiungere le seguenti: «e degli ordini professionali».
1.22
Castellone, Di Marzio, Xxxxxxx, Romagnoli, Sileri
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.23
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».
1.24
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
2-ter. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».
1.25
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le XX.XX maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».
1.26
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».
1.0.1
Errani, De Petris, Grasso, Xxxxxxxx
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Costituzione commissioni paritetiche)
1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:
a) alla predisposizione di un team, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;
b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;
c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;
d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;
f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis».
1.0.2
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».
1.0.3
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)
1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.
2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».
1.0.4
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Documento di valutazione dei rischi)
1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».
1.0.5
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)
1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».
1.0.6
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Elezione domicilio)
1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda». 1.0.7
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Costituzione di commissioni paritetiche)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.
2. Le Commissioni provvedono:
a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;
b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;
c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;
d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».
1.0.8
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)
1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni''».
1.0.9
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Corsi di formazione delle Regioni)
1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».
Art. 2
2.100
Il Relatore
Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
2.1
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stabile, Binetti
Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», aggiungere le seguenti: «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».
2.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Procedibilità d'ufficio)
1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-septies dell'articolo 61 del codice penale».
2.0.2
Castellone, Xxxxxxx, Di Marzio, Romagnoli, Sileri
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Modifiche in materia di procedibilità)
1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: ''a querela della persona offesa'', sono inserite le seguenti: ''salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-septies)''.
2. All'articolo 582 del codice penale, secondo xxxxx, dopo le parole: ''previste negli articoli'', sono inserite le seguenti: ''61, numero 11-septies),''».
Art.
TIT 1
Il Relatore
Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 299
Art. 1
1.1
Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
1.2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».
Art. 2
2.0.1
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
(Certificazione attestante la fibromialgia)
1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.
2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».
3.2
Il Relatore
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti:
«ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia''».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».
Art. 4
4.1
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».
Art. 5
5.1
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le cure prestate».
5.2
Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».
Art. 6
6.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».
6.2
Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».
Art. 8
8.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».
8.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».
Art. 9
9.1
Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».
1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
82ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi. La seduta inizia alle ore 14,20.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
IN SEDE REFERENTE
(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica della relatrice Xxxxxxxxxx.
Informa che sono stati presentati 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato) e che sono pervenuti i pareri, sul testo, della 2a Commissione (non ostativo) e della 7a Commissione (favorevole con osservazioni).
Ciò posto, propone di rinviare a domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per dare modo a coloro che sono interessati a intervenire di consultare il fascicolo testé posto in distribuzione.
Conviene la Commissione.
La senatrice BINETTI (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda se la maggioranza e il