DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Sede legale: xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – X.X. - X.XXX 00000000000
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX ORDINARIO INTEROSPEDALIERO DI PAZIENTI RICOVERATI NELLE STRUTTURE DELLA ASL ROMA 3
CAPITOLATO TECNICO DI GARA
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto ordinario interospedaliero di pazienti ricoverati nelle strutture della ASL ROMA 3 mediante aggiudicazione a lotto unico ed indivisibile- CIG 8522114EEF.
Art. 2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in mesi 24, eventualmente rinnovabili per il periodo di un annno, qualora non aggiudicata la gara aggregata regionale.
L’importo totale annuale a base di gara è di € 450.000,00 IVA esente, importo totale biennale
€. 900.000,00 XXX Xxxxxx. L’importo complessivo sopra indicato è stato calcolato su una stima delle quantità derivante dalla richiesta della Direzione dei Presidi Ospedalieri G.B. Xxxxxx e C.P.O.
La ASL ROMA 3 si riserva di recedere dal contratto, previo preavviso all’appaltatore non inferiore a giorni 15 e previo pagamento delle prestazioni già eseguite nel caso in cui venga aggiudicata la gara aggregata regionale o la Regione Lazio impartisca diverse disposizioni.
Qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione o nel corso dell’espletamento del servizio, un provvedimento normativo relativo al servizio in oggetto, l’Amministrazione si riserva di recepire il provvedimento e la Ditta partecipante o affidataria si obbliga sin da ora ad uniformarvisi.
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE
Il servizio offerto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle Direttive europee, dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, oltreché secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico che forma parte integrante del presente disciplinare.
La Ditta, rendendosene garante nei confronti dell’Amministrazione, sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda l’espletamento dei servizi offerti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati nell’ambito dell’attività resta a completo carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta, in particolare, sarà tenuta all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgv. n.81/2008 e s.m.i. che si intendono integralmente richiamate e parte integrante del contratto di appalto.
Art. 5 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
La Ditta, al fine di partecipare alla gara, potrà effettuare un sopralluogo facoltativo presso i presidi Ospedalieri G.B. Grassi e CPO, previo specifico appuntamento con il referente indicato dalla Direzione Sanitaria e/o Amministrativa del P.O.Unico.
A detto sopralluogo sono ammessi:
il titolare, il rappresentante legale dell’impresa o il direttore tecnico dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità e di copia del certificato della C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta;
un dipendente dell’impresa munito di proprio documento di identità o di procura o specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante nei modi di legge, accompagnata dalla copia del certificato della C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica.
Il sopralluogo deve essere prenotato e confermato entro le ore 12.00 del giorno precedente la sua effettuazione ai referenti aziendali che saranno successivamente indicati.
ART.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgv. n.50/2016 e s. m. i. in base ai seguenti punteggi percentuali:
A) Attribuzione del punteggio tecnico:
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:
PT(a): Σn [Wi* V(a)i]
PT(a): Punteggio di valutazione tecnica per l’offerta (a)
i: elementi ( elencati di seguito)
n: numero totale degli elementi/parametri/requisito
Wi: punteggio attribuito all’ elemento “i”
V(a)i: coefficiente della prestazione dell’offerta (a) relativo all’elemento “i”, variabile tra zero e uno
A) Il punteggio sarà così attribuito
1. Qualità max punti 70 così ripartiti:
Elementi (i) per l’attribuzione del punteggio tecnico | Wi |
Automezzi Ulteriori ambulanze e mezzi speciali eccedenti quelli necessari per la partecipazione al presente bando da utilizzare senza costi aggiuntivi in caso di emergenza o eventi straordinari; max 8 punti stato di efficienza degli autoveicoli impiegati nella gestione del servizio; max 8 punti modalità di sostituzione dei mezzi in avaria; max 7 punti | punti 23 |
Qualifiche e professionalità del personale impiegato Personale messo a disposizione per l’espletamento del servizio: soccorritori e/o autisti; max punti 5 infermieri professionali; max punti 5 medici anestesisti rianimatori; max punti 5 modalità di sostituzione del personale; max punti 3 | punti 18 |
Organizzazione del servizio Relazione/progetto sulla organizzazione del servizio; max punti 9 Relazione dettagliata su formazione ed aggiornamento del personale inserito nella propria organizzazione ed utilizzato nella presente gara con specifica della continuità , qualità e quantità della formazione; punti max 9 Relazione sulla metodologia di controllo da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese nello svolgimento del servizio; max punti 5 | punti 23 |
Offerta migliorativa del servizio Tecnologie aggiuntive allocate sui mezzi di soccorso di particolare rilevanza; max punti 4 Soluzioni migliorative per il miglioramento del servizio; max punti 2 | punti 6 |
I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall’Allegato P del DPR 207 del 5.10.2010. Per l’attribuzione dei punteggi verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
Valutazione | OTTIMO | BUONO | DISCRETO | SUFFICIENTE | NON ADEGUATO |
Coefficiente V(a)i preliminare | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0 |
Il progetto tecnico a cui venga attribuito un giudizio di insufficienza, anche per uno solo dei parametri di valutazione, sarà giudicato NON ADEGUATO e pertanto non potrà accedere al prosieguo di gara.
Attribuiti i giudizi ed i coefficienti preliminari a ciascun elemento “i” si procederà trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (operazione di rescaling/riparametrazione).
In particolare i coefficienti definitivi V(a)i per la ditta (a) per il criterio i-esimo si ottengono:
a) se il V(a) maxpi> 0
V(a)i = V(a)pi/ V(max)pi
V(a)pi= è il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per l’elemento i-esimo prima della procedura di rescaling
V(max)pi = è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling
b) se V(a)maxpi = 0
V(a)pi = 0
Il punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni offerta risulterà dalla somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi
PUNTEGGIO PREZZO MAX 30
TIPOLOGIA DI TRASPORTO | PUNTEGGIO PREZZO. |
Trasporto fuori comune solo andata | max 2,20 |
Trasporto fuori comune andata/ritorno | max 1,47 |
Trasporto ordinario senza medico a bordo solo andata | max 15 |
Trasporto ordinario senza medico a bordo andata/ritorno | max 2,20 |
Trasporto C.M.R. con medico solo andata | max 2,14 |
Trasporto C.M.R. con medico a bordo andata/ritorno | max 2,40 |
Trasporto C.M.R. con anestesista solo andata | max 1,84 |
Trasporto C.M.R. con anestesista andata/ritorno | max 2,75 |
TOTALE Punteggio | 30 |
Il prezzo di offerta si intende per servizio omnicomprensivo del costo del personale, dei mezzi di trasporto, di ogni rischio e spesa, di ogni imposta, presente e futura ad esclusione dell’IVA la cui aliquota, se prevista, deve essere comunque indicata.
Offerta economica: verranno attribuiti punti 30 all’offerta che presenta il prezzo più basso in ogni tipologia di trasporto. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
Punteggio altre offerte: Prezzo minore *30
prezzo dell’offerta in esame
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all’importo indicato a base d’asta.
La fornitura verrà aggiudicata a singolo lotto alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto risultante dalla somma: Punteggio qualità + Punteggio prezzo.
In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo) si procederà come segue:
• a parità di punteggio qualità si richiederà un miglioramento di offerta tra i concorrenti; nel caso che nessuno lo conceda, ovvero, che sia della stessa entità si procederà a sorteggio. In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione nei seguenti modi:
• miglioria del prezzo, mediante richiesta scritta alle ditte interessate;
• in caso di identica miglioria e, quindi, di nuova parità di prezzo, sorteggio tra le ditte che hanno formulato uguale offerta.
L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di sospendere, revocare od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, senza che la ditta offerente possa sollevare accezioni, in tal caso non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
L’Azienda, inoltre, si riserva, di revocare l’aggiudicazione, ovvero di rinegoziare i prezzi dei prodotti aggiudicati, laddove la Centrale Acquisti della Regione Lazio pervenga all’aggiudicazione di un procedimento di gara per il servizio oggetto del presente capitolato.
Art. 7 MODALITA’ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio, di Stand by, notturna e festiva, sette giorni su sette compresi i festivi h. 24.00, dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
1. trasporto di pazienti dall’Ospedale G.B. Grassi ad altre strutture ospedaliere per sola andata e per andata e ritorno;
2. trasporto di pazienti tra CPO ed altre strutture ospedaliere per sola andata e per andata e ritorno;
3. trasporto di pazienti tra presidi ospedalieri G.B. Grassi e CPO per le andate e andate e ritorno;
4. trasporti interregionali, relativi ai pazienti del SPDC Ospedale G.B. Grassi e Ospedale San Camillo e su espressa comunicazione del Responsabile della UO, è da prevedersi il trasporto del paziente fuori Regione;
5. disponibilità di ambulanze di tipo medicalizzato (Medico formato per le normali attività di medicina d’urgenza come ad esempio: esecuzione e lettura ECG, esecuzione di manovre di assistenza respiratoria semplice, etc.), secondo le necessità di chi richiede il trasporto, e di un Centro Mobile di Rianimazione per trasferimenti dall’ Ospedale G.B. Grassi ad altri Nosocomi;
6. in casi del tutto eccezionali, su espressa chiamata del Responsabile della U.O., è da prevedersi il trasporto del paziente in stato di necessità al proprio domicilio o comunque ad un posto di imbarco.
Sono necessarie: n. 2 (3) ambulanze di tipo B in servizio h12 7gg/7gg
n. 1 ambulanza di tipo A in servizio h 24 che dovrà intervenire a chiamata
per stand- by si intende che, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 secondo le necessità, si effettuino le richieste di interventi per entrambi gli automezzi.
Il Centro Mobile di Rianimazione deve essere dotato di Medico Anestesista rianimatore a bordo o Medico competente nella gestione del paziente con problemi cardio – respiratori acuti, quindi con necessità di assistenza respiratoria meccanica al paziente intubato anche pediatrico.
Per il Centro Mobile di Rianimazione, solo in caso di necessità incontrovertibile autorizzata dal Medico di pronto Soccorso e trasmessa con la dovuta urgenza alla Direzione Sanitaria del Presidio Unico Ospedaliero che avrà cura di effettuare le dovute verifiche del caso.
Tra la richiesta dell’ambulanza/CMR e l’arrivo della stessa non devono intercorrere più di 15 minuti, oppure l’arrivo e quindi il trasporto può essere concordato nei modi e nei tempi con la
U.O. richiedente.
L’attivazione del servizio verrà effettuata, via fax, dal referente della Unità Operativa richiedente
I tempi massimi di intervento per trasporti con ambulanze di base per il ritorno di pazienti ed eventuali accompagnatori già condotti presso altri ospedali o strutture sanitarie per effettuare esami e/o consulenze, non dovranno mai essere superiori ai 20 minuti dalla chiamata.
Inoltre dovranno essere osservate le seguenti modalità di espletamento del servizio:
A. Il personale addetto al servizio dovrà seguire corsi di formazione e aggiornamento in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. La certificazione riguardante la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato dovrà pervenire all’Azienda.
B. Il personale operante sui mezzi a disposizione per la gestione del servizio in oggetto dovrà attenersi ai protocolli stabiliti dall’ASL ROMA 3 in merito alla gestione dei mezzi, modulistica, procedure di servizio e tecniche d’intervento;
C. Per la teleria, il materiale sterile monouso occorrente e ogni altro materiale occorrente per garantire lo svolgimento del servizio dovrà provvedere l’impresa aggiudicataria;
D. I trasporti in autoambulanza dovranno essere individuali;
E. in casi particolari deve essere prevista la possibilità di trasportare un accompagnatore; tale accompagnatore dovrà essere garantito da idonea assicurazione che copra i terzi trasportati;
F. la bombola di ossigeno da trasporto deve essere sempre presente anche su ambulanze base.
G. per percorso di “ritorno” è da intendersi anche il rientro in ospedale del medico o infermiere che hanno accompagnato il paziente.
ART. 8 IDONEITA’ DEI MEZZI DI TRASPORTO
Il servizio dovrà essere svolto con mezzi forniti di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, delle quali la Ditta partecipante deve fare esplicita menzione.
La Ditta aggiudicataria dovrà assumersi ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all’uso dei mezzi stessi.
L’anno di costruzione dei mezzi utilizzati per il servizio di questa A.S.L. non deve essere antecedente al 2012. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico-sanitario che dal lato tecnico-meccanico.
I mezzi utilizzati dovranno essere mantenuti in continuo e perfetto stato di efficienza, nonché riportare l’insegna della ditta riprodotto sulle fiancate.
Art. 9 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato al proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare alla ASL ROMA 3 in conseguenza dell’espletamento del servizio.
L’aggiudicatario esonera altresì la ASL ROMA 3 da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivati a terzi trasportati e non, per effetto del servizio.
L’aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto, dei protocolli operativi stabiliti dall’Azienda; in particolare l’appaltatore è responsabile della rispondenza dei mezzi ai requisiti igienico-sanitari previsti e delle modalità di corretta conservazione degli strumenti e dei farmaci.
ART.10 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere assunto entro i termini concordati con la Committente e comunque entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
ART. 11 PERIODO DI PROVA
L’Appaltante deve superare un periodo di prova della durata di mesi 3(tre). In caso di esito negativo l’Amministrazione potrà assumere le determinazioni ad essa connesse ivi compreso la risoluzione del contratto. In tal caso il servizio verrà affidato alla seconda impresa migliore offerente e l’Appaltatore avrà diritto solo al pagamento, dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per il periodo di prova, e per le operazioni effettivamente eseguite ed accertate dagli uffici preposti.
ART. 12 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
L'impresa appaltatrice dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’impresa appaltatrice dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento, disinfezione e derattizzazione e degli accordi integrativi territoriali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi.
Qualora l’impresa appaltatrice, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi competenti, non risulti osservante delle disposizioni di legge e di contratto ed accordi collettivi in favore del personale addetto al servizio appaltato e degli Istituti previdenziali, per contributi e premi obbligatori, l’amministrazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’impresa il termine massimo di 30 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà ripreso ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
A detta sospensione e al ritardo del pagamento del corrispettivo l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni.
Qualora l’impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l’amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge e di contratto ed accordi collettivi dal personale e dagli Istituti previdenziali.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato ricade sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’impresa appaltatrice.
Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio ed avere una esperienza lavorativa almeno triennale afferente il profilo richiesto e maturata presso strutture sanitarie pubbliche o private. Inoltre
dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.
L’impresa appaltatrice dovrà esibire ad ogni richiesta dell’amministrazione il libro unico del lavoro e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
L’impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare all’amministrazione appaltante, prima dell’inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Leg.vo 81/2008.
L'impresa è tenuta a designare un suo rappresentante con funzione di supervisore responsabile, da segnalare all'Amministrazione, per il buon andamento del servizio.
E' fatto obbligo al supervisore di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.
Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.
ART. 13 DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE
Il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso:
• svolgere il servizio negli orari stabiliti a cura della Committente;
• mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri;
• mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Appaltante, delle quali il personale abbia avuto notizia durante
l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e il deferimento all'autorità giudiziaria;
La Ditta aggiudicataria ed il suo personale dovranno uniformarsi alle norme generali e alle disposizioni comunque stabilite dalla Committente, per il regolare e corretto svolgimento dell'attività.
ART. 14 CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA’
L’Azienda U.S.L., allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell’appalto, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitativo del servizio in appalto da parte dei referenti incaricati congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione.
ART. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della Committente, quest'ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice non ha svolto il servizio, l'Amministrazione effettuerà le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione dal servizio.
ART. 16 SCIOPERI
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.
In particolare la Ditta appaltatrice deve porre in atto tutte le misure atte ad assicurare la continuità o la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni dell’Azienda U.S.L.
Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alla Committente, la data effettiva dello sciopero programmato.
La Committente tratterrà un importo rapportato al minor servizio erogato.
ART. 17 RISCHI, RESPONSABILITA, ASSICURAZIONI
L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
L'impresa sarà altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nello svolgimento dell'attività in oggetto, o per cause ad essa inerenti, venissero arrecati al suo personale, al personale dell'Azienda Appaltante o a terzi, nonché ai beni della Committente stessa o di terzi.
L'impresa si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni, e ad esonerare l'Azienda Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'Impresa dovrà pertanto presentare, prima della stipulazione del contratto, copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, pena la non stipulazione del contratto, per colpa della ditta aggiudicataria.
Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’aggiudicatario.
Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal capitolato per la lavatura dei pavimenti e per la spolveratura e la pulizia degli arredi e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non o ai dipendenti dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
ART. 18 SICUREZZA
L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato tecnico. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi.
Per quanto riguarda invece la tutela dei pazienti e dei visitatori in caso di incendio, si fa presente che nei presidi e nelle strutture le Aziende Sanitarie si dovrà provvedere ad apposita segnaletica indicante i comportamenti ed i sistemi di prevenzione. All’interno del piano di emergenza predisposto per ogni struttura delle Aziende Sanitarie è inserita apposita scheda (che deve essere inoltrata all’impresa aggiudicataria) con i comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio.
L’impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a:
- individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Come previsto dal D.Lgs 81/08, l’impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su:
- eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative;
- misure di sicurezza;
- uso dei mezzi protettivi;
- percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti ed infortuni.
Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi. Come previsto dal D.Lgs 81/08 l’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà redigere e firmare apposito documento sulla sicurezza, congiuntamente all’Azienda Sanitaria, pena la non stipulazione del contratto, per colpa dell’impresa aggiudicataria
ART. 19 PENALITA'
La ASL ROMA 3, a tutela della qualità del servizio e della conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione delle disposizioni stesse, adottando la seguente procedura:
- formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di inoltro della contestazione;
- irrogazione della sanzione la cui misura sarà pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola inadempienza, per le seguenti fattispecie:
• inadeguate condizioni igieniche di ciascun veicolo utilizzato, in conformità ai protocolli stabiliti dalla A.S.L.
• mancato rispetto delle prescrizioni ricevute riguardo alla tipologia di intervento richiesto(tipo di automezzo messo a disposizione);
• mancato rispetto di quanto indicato nei punti B e C dell’art. 3 del presente capitolato speciale di gara.
In caso di inadempimenti relativi ai tempi di espletamento del servizio, con particolare riferimento ai tempi d’intervento stabiliti, fatta salva ogni ulteriore sanzione civile o penale, le penalità sono così stabilite:
1^ inadempienza rilevata
Importo della penalità pari a 3 (tre) volte la tariffa praticata per la tratta corrispondente; 2^ inadempienza rilevata
Importo della penalità paria 6 (sei) volte la tariffa praticata per la tratta corrispondente;
dalla 3^ inadempienza rilevata, l’importo della penalità è pari a 9 (nove) volte la tariffa praticata per la tratta corrispondente, con facoltà per l’Azienda U.S.L. Roma D, data la palese reiterazione della violazione, di risoluzione contrattuale, e fatto salvo, il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nel caso di applicazione di penale, la fattura relativa al mese in cui è avvenuta la comunicazione all'impresa della contestazione relativa alle avvenute inadempienze rimarrà non liquidata fino ai tempi di ricevimento dell'accredito.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In presenza di gravi inadempienze relative alle prescrizioni del presente Capitolato, l’Azienda USL ha la facoltà di risolvere il presente contratto, dopo aver richiamato per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R., la ditta al rispetto degli obblighi assunti.
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’Azienda USL.
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità, non ultime anche quelle previste all’art. 17, variabili a seconda della importanza della irregolarità, del danno arrecato al
normale funzionamento del servizio e dal ripetersi della manchevolezza, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti.
In particolare la Ditta Appaltatrice sarà tenuta nei confronti della Committente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese dei seguenti casi:
a) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta Appaltatrice di uno o più servizi;
b) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di trasporto e accompagnamento degenti, prelevamento e consegna vario materiale;
c) violazione degli orari concordati con la Committente, per l’effettuazione del servizio di pulizia;
d) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale svolgerà il servizio.
e) utilizzo non consono delle attrezzature per la pulizia.
ART. 21 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO
Per quanto attiene ai corrispettivi dovuti per il servizio si precisa quanto segue:
per la partenza di ogni trasporto e di conseguenza il chilometraggio relativo allo stesso deve essere considerato il P.O: G.B. Grassi:
il chilometraggio da calcolare per ogni trasferimento presso altre aziende deve essere sempre relativo ai chilometri effettuati per sola andata;
il chilometraggio da calcolare per l’effettuazione di accertamenti diagnostici presso altre Aziende deve essere relativo ai chilometri effettuati per andata/ritorno;
il prezzo dei trasporti interregionali relativi ai pazienti SPDC P.O. G.B. Xxxxxx deve essere sempre relativo ai chilometri effettuati per andata e anche per andata/ritorno.
L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall'appaltatore e non dà diritto al fornitore di sospendere la prestazione contrattuale.
ART. 22 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI - MORTE
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’Azienda USL, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta entrante.
In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di morte dell’aggiudicatario, ove persona fisica, l’Azienda USL potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.
Quando l’Azienda USL ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall’Azienda USL ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
ART. 23 DANNI A PERSONE E COSE
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della ditta.
La ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.
ART.24 GARANZIA E POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda USL, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda USL o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fossero chiamati a rispondere l'Azienda USL, che si intendono completamente sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia. A tale scopo la ditta dovrà costituire idonea polizza assicurativa per un massimale di Euro 1. 500.000,00.
La ditta aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.
ART. 25 PERIODO DI PROVA
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare un periodo di prova di mesi tre (3). Trascorso il termine, il periodo di prova si intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda USL.
In caso di esito negativo, con lettera raccomandata A/R, l’Azienda USL comunicherà alla ditta l’esito della prova e le motivazioni che l’hanno determinato.
In tal caso resta ferma la facoltà dell’Azienda USL di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla ditta che ha presentato, in sede di gara, la seconda offerta più conveniente.
In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per i pagamenti del servizio effettuato regolarmente durante il periodo di prova.
Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi il subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto dell’Azienda USL.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti contraenti in ordine alla presente gara d’appalto, è competente il foro di Roma.
ART. 27 SPESE ACCESSORIE
Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.
ART.28 ELEZIONI DI DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI
La ditta aggiudicataria del presente servizio, ai fini delle valide comunicazioni con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all’Azienda USL entro 15 giorni dalla data di inizio del presente contratto.
Il domicilio dell’Azienda USL è il seguente:
ASL Xxxx0 - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 telefono 00 00000.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del rispettivo domicilio.
ART.29 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all’art. 13 dello stesso Decreto.
Il trattamento dei dati, di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.