Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli
VALORE AUTO
Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015
VALORE AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento aggiornato a giugno 2012
INDICE
VALORE AUTO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 3
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE pag. 10
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI pag. 16
SEZIONE 4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 28
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 52
SEZIONE 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA pag. 56
SEZIONE 7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE pag. 88
SEZIONE 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 95
Esempio di Richiesta di Risarcimento pag. 109
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza, con riferimento al veicolo, al suo utilizzo (come indicato sulla carta di circolazione o sul certificato di cir- colazione), al proprietario di quest’ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), al frazionamento del premio e, per la garanzia di responsabilità civile della circolazione, ai dati contenuti nell’attestazione dello stato del rischio ed alle eventuali condizioni ag- giuntive e particolari richiamate. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipulazione della polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indi- cando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggra- vamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Qualora nei suddetti casi sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponi- bilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.2 – Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall’ora espressamente indicata sulla scheda di polizza - del giorno di decorrenza indicato sulla scheda di polizza se il premio è stato pa- gato entro la data e l’ora di decorrenza indicati sulla scheda di polizza.
Se il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sulla scheda di polizza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa se il premio è stato pagato entro la data di decorrenza indicati sulla Carta Verde; se invece il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sul documento, la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l’assicurazione resta so- spesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
1.3 – Pagamento del premio
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all’anno (temporanei), è sempre de- terminato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnato il con-
tratto, autorizzata a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di responsabi- lità civile per la circolazione, il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Il pagamento del premio va effettuato nei seguenti termini:
• il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
• le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
1.4 – Durata del contratto
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della sca- denza stessa, comunichi all’altra, almeno quindici giorni prima della scadenza, di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.
Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.
1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo
Fermo quanto previsto al precedente art. 1.4 “Durata del contratto”, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa ed alle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue, senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità. Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova polizza.
1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato
In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
• qualora sia presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, il certifi- cato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo per cui è cessato il rischio;
• in caso di vendita o conto vendita del veicolo, adeguata documentazione probato- ria valida ai sensi di legge;
• in caso di cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del vei- colo, l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del
D. Lgs., n. 22/1997, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un con- cessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del vei- colo per la demolizione o rottamazione.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro veicolo
Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il veicolo venduto, demolito, esportato o la cui circolazione sia definitivamente cessata, sia reso valido per altro veicolo, la Società provvederà all’assicurazione dello stesso, mediante sostituzione di contratto, previo eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso sulla base della tariffa:
• in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia di Responsabilità Civile della circo- lazione;
• in vigore al momento della sostituzione, per le altre garanzie.
La sostituzione con altro veicolo può essere effettuata purché il proprietario o il locata- rio, in caso di contratti di leasing, del veicolo per il quale è cessato il rischio e del veicolo da assicurare coincidano. E’ fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:
√ il proprietario del veicolo da assicurare è il coniuge, in regime di comunione legale di beni, del proprietario del veicolo per cui è cessato il rischio;
√ il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del vei- colo per cui è cessato il rischio.
√ Il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.
Se è richiesta, per il nuovo veicolo, la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società rilascia il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Per quanto riguarda le pre- visioni specifiche della garanzia Responsabilità Civile della circolazione, si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Particolari “G – Maggiorazione del premio per sinistro- sità (Pejus)”, paragrafo VII e “H – Bonus Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abita- zione”, paragrafo VII.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. Se l’incarico in conto vendita non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest’ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.
b) Risoluzione del contratto
In assenza di assicurazione di altro veicolo, la Società restituisce la parte di premio corri- sposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia resi- dua dalla data dell’effettiva vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, al netto delle imposte e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per i contratti di durata inferiore all’anno, (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. Se l’incarico in conto vendita non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest’ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.
c) Cessione del contratto (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla So- cietà, che, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.
Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del vei- colo assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e per l’assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con la Società.
La Società, se presente la garanzie di Responsabilità Civile per la circolazione, rilascia i nuovi certificato di assicurazione, contrassegno di assicurazione e Carta Verde intestati al cessionario. La Società, alla scadenza della polizza, non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto o del rinnovo annuale dello stesso, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il pre- mio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia di respon- sabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del con- tratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il con- tratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali ri- chieste di terzi. Nel caso di sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di ri- valsa nei confronti del Contraente.
Contestualmente alla risoluzione del contratto il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certifi- cato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia Responsabilità Civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora la comunicazione dell’intenzione di risolvere il contratto e la contestuale conse- gna della polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde non avvenga presso la sede dell’Agenzia che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.
1.8 – Risoluzione del contratto per furto
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a de- correre dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente o l’Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all’Agenzia cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all’Autorità competente, e restituendo, se in suo possesso il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde.
La Società restituisce, dal momento della consegna della copia della denuncia, la parte di premio, relativa alla garanzia di responsabilità civile per la circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La Società, inoltre, restituisce, dal momento della consegna della copia della denuncia, la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all’autorità di pubblica sicu- rezza, con l’esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto. Per i contratti di durata inferiore all’anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
1.9 – Sospensione in corso di contratto
La sospensione del contratto è consentita solo in presenza della garanzia Responsabilità Civile della circolazione. Nel caso la sospensione venga attivata, opera per tutte le ga- ranzie presenti nella polizza.
La sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna, indipendentemente dalla durata della sospensione.
a) Sospensione del contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrasse- gno e la Carta Verde all’Agenzia cui è assegnato il contratto.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi.
Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il premio non goduto deve essere proporzio- nalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospen- sione utilizzato.
All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che riporta le condizioni rela- tive alla sospensione stessa e che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta ac- quisito alla Società.
b) Riattivazione del contratto
La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione, rilasciando, me- diante sostituzione di contratto, un nuovo certificato, contrassegno e Carta Verde.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in que- st’ultimo caso:
• il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada;
• il proprietario del veicolo (locatario nel caso di contratti di leasing) sia lo stesso, op- pure sia:
4il coniuge, in regime di comunione legale di beni;
4uno dei precedenti proprietari;
4nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria o viceversa.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione valida ai fini di legge.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a due mesi
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi la riattivazione del contratto viene effettuata lasciando invariata la scadenza del contratto sospeso.
Il premio pagato e non goduto, relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al mo- mento della sospensione.
Il periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a due mesi
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a due mesi la riattiva- zione del contratto viene effettuata prorogando la scadenza annuale della polizza, per un periodo pari a quello della sospensione.
Sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La Società tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle norme previste dalla forma tariffaria, dei sinistri even- tualmente liquidati durante il periodo della sospensione.
c) Risoluzione del contratto per vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione
Nel caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, si procede come previsto all’art. 1.6 “Cessazione di rischio per trasferi- mento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della cir- colazione del veicolo assicurato”, lettera b), ferma la documentazione prevista alla parte generale di detto articolo.
La Società rimborserà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e, per la ga- ranzia di Responsabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Na- zionale a far data dal giorno successivo a quello della sospensione.
d) Esclusioni
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• furto del veicolo;
• per i contratti relativi a veicoli storici e macchine agricole;
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto (cessione di contratto);
• per i contratti amministrati a libro matricola.
1.10 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri
Per la denuncia dei sinistri si rimanda a quanto previsto alla Sezione 8 “Cosa fare in caso di sinistro”.
1.11 – Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
1.12 Imposte e tasse
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipula- zione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
1.13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legi- slative e regolamentari vigenti.
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
2.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massi- mali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano do- vute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della Responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali pre- viste nel regolamento particolare di gara.
La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle “Condizioni par- ticolari” eventualmente richiamate in polizza.
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, identificato con targa propria, la garanzia opera sulla base dell’assicurazione del rimorchio, per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice (rischio statico), conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità Civile della circolazione
Trattasi di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria; le garanzie sono prestate in base agli stessi massimali di responsabilità civile indicati sulla polizza i quali sono de- stinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
La garanzia, quindi, opera anche per:
1) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private non equiparate a quelle di uso pubblico (quali ad esempio le aree condominiali e parcheggi privati) con esclusione delle aree aeroportuali;
2) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
3) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (art. 2048 del Codice Civile, primo comma);
4) i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento;
5) i danni causati a terzi durante la circolazione dell’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico veicolo;
6) i danni causati a terzi dal gancio di traino del veicolo assicurato;
7) i danni provocati dai carrelli appendice (art.56 Codice della Strada) trainati dal vei- colo assicurato;
8) la Responsabilità Civile da circolazione derivante all’assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato, per il quale la Società abbia rilasciato valida Carta Verde, la cui legislazione contempli tale responsabilità;
9) i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni;
10) i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale perdita di accessori (quali ad esempio pannelli solari, antenne satellitari, portabiciclette, bagagliere ecc) sta- bilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione, purchè gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del veicolo e dell’accessorio;
11) la responsabilità civile dell’istruttore nel caso di veicoli adibiti a scuola guida; sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
La Società, inoltre, assicura, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati nelle “Condizioni aggiuntive”, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza del- l’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti do- vuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”.
2.2 – Soggetti esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione, ai sensi dell’articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l’assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato domi-
nio ed il locatario in caso di contratti di leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto
1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
3) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.3 – Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)
La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei se- guenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
Salvo quanto previsto dalle condizioni particolari RVB o RVE, se richiamate, l’assicura- zione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, in- tendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell’abilitazione ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di so- spensione e di revoca per qualunque motivo.
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa quando il veicolo è guidato da per- sona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa o del certificato di ido- neità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro. Infine la Società rinuncia anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;
b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, per i veicoli destinati al trasporto di cose, nel caso di danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo sempreché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione.
Inoltre la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, per i veicoli ad uso abita- zione, nel caso di danni alla persona subiti dai trasportati se il peso complessivo del mezzo assicurato al momento del sinistro risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione, ferma la facoltà della Società di risarcire il danno in propor- zione. Sono comunque esclusi dall’esercizio del diritto di rivalsa, per i veicoli ad uso abitazione,anche i danni alle cose ed i danni subiti dai minori.
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 “Codice della Strada” e suc- cessive modificazioni;
d) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agri- xxxx su cingoli o ruote non gommate;
e) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
f) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
g) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
h) nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
i) nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulti essere stato modificato vo- lontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità (a titolo esem- plificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza;
l) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola- mento particolare di gara;
m) per i danni causati all’interno delle aree aeroportuali.
2.4 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Va- ticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il ter-
ritorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato di Monaco, della Svizzera e della Serbia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.
2.5 – Carta Verde
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell’Assicurato, senza sovrappremio. L’assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni na- zionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile per la circola- zione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pa- gati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Co- dice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza in- dicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”.
2.6 – Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effet- tiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annua- lità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del pe-
riodo precedente.
2.7 – Sostituzione del certificato e del contrassegno
La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicura- zione, del contrassegno e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio di premio.
Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertifica- zione) circa l’evento accaduto.
2.8 – Attestazione dello stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contra- ente della polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione sullo stato del rischio all’atto
della stipulazione di altro contratto. L’attestazione dello stato del rischio contiene:
• la denominazione della Società;
• il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
• il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al
P.R.A. del veicolo assicurato;
• il numero del contratto di assicurazione;
• la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza per la quale l’attestazione viene rilasciata;
• la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di asse- gnazione del contratto per l’annualità successiva, in base alle regole evolutive stabi- lite dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni;
• nel caso il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni sca- denza annuale, variazioni della classe di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, in base alle regole evolutive adottate dalla Società – classe di merito HDI;
• nel caso il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni sca- denza annuale una percentuale di maggiorazione del premio in relazione al verifi- carsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione la percentuale di maggiorazione (Pejus) per l’annualità successiva;
• il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni (anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso im- prese diverse) e, a far data dalle polizze in scadenza dal mese di settembre 2008, il numero dei sinistri pagati con responsabilità principale ed il numero dei sinistri pa- gati con responsabilità paritaria, questi ultimi con l’indicazione della percentuale di responsabilità (in base a quanto stabilito dal provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 feb- braio 2008);
• il numero e l’importo delle eventuali franchigie non pagate se la tariffa prevede que- sta formula in caso di sinistro;
• i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di iden- tificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• l’indicazione se il contratto ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo – della medesima tipologia del veicolo già assicurato – acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell’art. 134, comma 4 bis della Legge);
• la firma dell’assicuratore.
La Società rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio, relativo agli ultimi cin- que anni di contratto, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione:
• al Contraente;
• al proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente;
• all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
• all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a dodici mesi.
La Società rilascia al Contraente, in caso di cessazione del rischio per furto del veicolo, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, ces- sazione definitiva della circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’atte- stazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuali e di Conversione Universale (C.U.) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l’attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattiva- zione della polizza;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei);
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
L’attestazione sullo stato del rischio ha validità cinque anni a decorrere dalla data di sca- denza del contratto.
2.9 – Gestione delle vertenze
La Società assume, nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all’art. 149 della Legge, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudi- ziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI
3.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
L’assicurazione è prestata nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle singole garanzie, per il veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espres- samente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.4 “Esclusioni”.
L’assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul veicolo, con esclusione degli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. 3.2 “Audiofonovisivi”.
A) DANNI AL VEICOLO
3.1.1 Incendio – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e di- retti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza.
In caso di ritrovamento del veicolo, sono compresi i danni subiti dal veicolo in conse- guenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.
Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
La Società, inoltre, terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese neces- sarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto.
3.1.3 Furto e rapina totale e parziale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da furto e rapina arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo o parti di esso e quelli subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.
Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell’esecuzione o in con- seguenza del furto o della rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si tro- vano all’interno del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o de- molire il veicolo oggetto di furto.
3.1.4 Eventi socio-politici – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
3.1.5 Eventi naturali – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e ca- duta di ghiaccio o neve.
3.1.6 Rottura cristalli – La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove, quest’ultima, sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque ve- rificatasi. Sono comprese anche le spese relative all’ installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati, nei li- miti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assi- curato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass o dalle officine convenzionate con la Società.
Nel caso invece l’assicurato non intenda avvalersi del servizio Carglass o delle officine con- venzionate con la Società, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro .
Per i veicoli uso abitazione (camper) la riduzione della somma assicurata non viene ap- plicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice.
Per usufruire del servizio “Carglass” si deve:
• telefonare al numero verde dedicato 800 36 00 36, per fissare l’appuntamento o ri- chiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di xxxxxxx;
• entro il capitale assicurato indicato in polizza, non dovrà essere pagata alcuna somma.
3.1.7 Kasko Totale (Completa) – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e di- retti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribal- tamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
3.1.8 Collisione con limite di indennizzo – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuto alla cir- colazione.
Premesso che il premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la ga- ranzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni sca- denza annuale successiva alla prima.
3.1.9 Pacchetto A “Garanzie integrative”
La Società indennizza l’Assicurato:
Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal
ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:
a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la re- gione di residenza del proprietario non ne preveda il rimborso;
b) alle spese sostenute e documentate per l’immatricolazione di un nuovo veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 800,00.
Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sot- trazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 300,00.
Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di furto totale o rapina. La garan- zia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese so- stenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
3.1.10 Pacchetto B “Garanzie complementari Danni”
La Società indennizza l’Assicurato:
Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo ga- rantito in polizza per:
a) esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in rela- zione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in con- formità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
b) esplosione o scoppio verificatosi all’esterno del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell’As- sicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi
dell’art. 3.1.1 “Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da esplosione o scoppio”.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà del- l’Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal car- burante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Eventi socio-politici con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli atti vandalici e dolosi.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Eventi naturali con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da in- cendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e ca- duta di ghiaccio o neve.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo, con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3.1.11 Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione”
La Società indennizza l’Assicurato:
Collisione con veicoli non assicurati – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi- curato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da as- sicurazione per la Responsabilità civile derivante da circolazione. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo.
Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in con- seguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
• air-bag;
• pretensionamento delle cinture di sicurezza;
• dispositivi antincendio.
Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto dan- neggiato a seguito di incidente da circolazione.
La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo.
B) ALTRI DANNI
3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’As- sicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.
La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
3.1.13 – Operazioni di carico e scarico – La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e, se persona diversa, il committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di carico da terra sul veicolo stesso e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.
La garanzia è prestata è prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro per anno assicurativo.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia pe- nali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giu- dizio.
La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
3.2 – Audiofonovisivi (operante soltanto se espressamente richiamata in polizza)
L’assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.
In caso di danno la Società determina l’indennizzo tenendo conto del degrado d’uso e con l’applicazione della regola proporzionale, di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al mo- mento del sinistro con il massimo di Euro 2.500 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 250,00.
Se è prestato il solo furto totale (art. 3.1.2), la presente garanzia è operante solo nel caso di furto totale del veicolo. Sono pertanto esclusi i danni al veicolo ed agli audiofonovisivi, nel caso di furto e/o tentato furto dei soli apparecchi audiofonovisivi.
3.3 – Determinazione del valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici e naturali, Kasko Totale e Colli- sione
Le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Xxxxx e rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3), Eventi socio-politici e naturali (artt. 3.1.4 e 3.1.5), Kasko Totale (artt. 3.1.7) sono prestate a valore intero e per i valori dichiarati dal Contraente, riportati sulla scheda di polizza.
I valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del veicolo, anche il valore degli accessori non di serie, degli optional e degli audiofonovisivi, tutti stabilmente in- stallati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente. La somma assicurata deve corrispondere alla quotazione indicata sulla pubblicazione Eu- rotax Giallo con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l’assicurazione o, se in- feriore, a quanto riportato nelle fatture o nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo si deve fare riferimento al valore di mercato dello stesso al momento in cui si stipula o si rinnova l’as- sicurazione.
3.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)
3.4.1 Esclusioni generali relative a tutte le garanzie
L’ assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
c) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo;
d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave
dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qual- siasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell’Assicurato, delle per- sone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
e) qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresen-
tante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e re-
lative prove e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara ed allenamenti;
g) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto
non garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto al punto 3.1.3.
3.4.2 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni causati da:
a) semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elet- trico, danni da calore ecc.);
b) incendio derivante da collisione con altro veicolo, con persone od animali;
c) incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.
3.4.3 Esclusioni specifiche relative alle garanzie Furto e Rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) per la garanzia Furto e rapina totale (art. 3.1.2), arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina;
b) derivanti da appropriazione indebita del veicolo;
c) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
d) derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano
xxxxx conseguenti a furto totale.
3.4.4 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi socio-politici (art. 3.1.4)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da incendio;
b) qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati;
c) derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo identificato in
xxxxxxx o riconducibili alla garanzia kasko.
3.4.5 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi naturali (art. 3.1.5)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da incendio;
b) derivanti da allagamento causato da insufficiente deflusso dell’acqua piovana, con- seguente a normali precipitazioni atmosferiche, dovuto a scarsa o mancata manu- tenzione dei sistemi di scarico;
c) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conse-
guenti agli eventi indicati nella garanzia.
3.4.6 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 3.1.6)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
d) conseguenti a collisione con altri veicoli;
e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.
3.4.7 Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione con limite di inden- nizzo (artt. 3.1.7, 3.1.8)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni al veicolo:
a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, inten- dendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell’abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa avendo superato l’esame teorico e pra- tico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del si- nistro stesso o di un caso fortuito;
b) se il conducente si trova, in occasione del sinistro in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via de- finitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni;
c) a seguito di circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
d) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
f) subiti a causa di circolazione fuori strada intendendosi per tale la circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli o su terreni acciden- tati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza;
g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inonda-
zioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiac- cio o neve;
3.4.8 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A “Garanzie integrative” (art. 3.1.9)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inonda-
zioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiac- cio o neve.
3.4.9 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B “Garanzie complementari danni” (art. 3.1.10)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere;
b) subiti da xxxxxxxx e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio.
3.4.10 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C “Garanzie complementari circolazione” (art. 3.1.11)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inonda-
zioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiac- cio o neve.
3.4.11 Esclusioni relative alla garanzia Ricorso terzi da incendio e da inquinamento (art. 3.1.12)
L’assicurazione non copre i danni:
a) subiti dal conducente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio, e dal locatario (in caso di leasing) del veicolo assicurato;
b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascen-
denti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli ammi-
nistratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b);
d) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;
e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell’oggetto dell’assicurazione;
f) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia.
3.4.12 Esclusioni relative alla garanzia Operazioni di carico e scarico (art. 3.1.13)
L’assicurazione non copre i danni:
a) subiti dal conducente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio, e dal locatario (in caso di leasing) del veicolo assicurato;
b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascen-
denti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli ammi-
nistratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b);
d) subiti dalle persone trasportate sul veicolo
e) subiti da coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
f) alle cose trasportate od in consegna;
g) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
3.5 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità civile della circolazione.
3.6 – Determinazione dell’ammontare del danno
a) Perdita totale del veicolo
Per perdita totale si intende quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sini- stro, purché l’Assicurato abbia provveduto a mettere il relitto a disposizione della Società; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dal- l’indennizzo stesso.
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l’indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Eurotax giallo con riferimento al mese di accadimento dell’evento, mag- giorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional sta- bilmente installati.
Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati, verrà determinato in base al valore di mer- cato al momento del sinistro.
In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’in- dennizzo.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successiva- mente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo ac- quisto dei pezzi di ricambio.
b) Danno parziale
Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate al- l’importo realizzabile dal relitto non superino l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati.
Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, sa- ranno liquidate come segue:
• se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima im- matricolazione del veicolo, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortiz- zatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie;
• se al momento del sinistro sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima im-
matricolazione del veicolo, tenendo conto del degrado d’uso.
In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’in- dennizzo.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successiva- mente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo ac- quisto dei pezzi di ricambio.
Sia per il caso di perdita totale, che per quello di danno parziale, nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assi- curato.
3.7 – Limiti di indennizzo
L’indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al valore d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al vei- colo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dal- l’art. 3.1.9 “Pacchetto A- Garanzie Integrative” e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.
3.8 – Regola proporzionale
Per le garanzie prestate a valore intero, se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, la So- cietà risponde dei danni in proporzione al rapporto il valore indicato sulla scheda di po- lizza o sulla quietanza quello commerciale.
3.9 – Scoperti e franchigie
Dal danno determinato ai sensi degli artt. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno” si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.
3.10 – Diritto di surrogazione
I diritti e le azioni che l’assicurato o i sui aventi diritto possono avere verso i terzi, si tra- smettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.
3.11 – Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneg- giate
l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentirne la rego- lare circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della
denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società.
La Società, invece di pagare l’indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in offi- cina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteri- stiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al va- lore così come determinato dall’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno”. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, ne in tutto ne in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
3.12 – Relitti
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.
3.13 – Modalità di pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall’evento.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia sog- getto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.
3.14 – Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti
In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accor- dano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il va- lore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla quantificazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
3.15 – Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conse- guentemente, a procedere alla modifica del premio.
SEZIONE 4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(valide soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza)
4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE RVB – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposi- zioni in vigore;
• nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società inoltre:
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Co- dice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 2.000,00;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, se diverso dal proprie- tario o dal contraente, ed anche nei confronti del proprietario e del contraente, solo nel caso in cui uno di questi ultimi due (proprietario o contraente), avendo affidato il veicolo al conducente, sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l’insorgere dei casi sopra indicati.
RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposi- zioni in vigore;
• nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Co- dice della strada e successive modificazioni;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la So- cietà eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, se diverso dal proprietario o dal contraente, ed anche nei confronti del proprietario e del contraente, solo nel caso in cui uno di questi ultimi due (proprietario o contraente), avendo affidato il veicolo al conducente, sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l’insorgere dei casi sopra indicati.
4.2 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE AS – Antifurto Satellitare
Per le garanzie Furto e rapina (art. 3.1.2 e 3.1.3), l’assicurazione è prestata in base alla di- chiarazione dell’Assicurato che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di Antifurto Satelli- tare indicato sulla scheda di polizza;
• l’installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Ope- rativa;
• il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in fun- zione nel corso della durata del presente contratto.
Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore. Qualora risulti che al momento del sinistro:
• il sistema di antifurto satellitare non sia stato inserito;
• il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare sia stato dimenticato all’interno del veicolo;
• non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto sa- tellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autoriz- zato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressa- mente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa co- struttrice;
• il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto compor- tamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla de- nuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull’antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia cre- dito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e rego- larmente in funzione per dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
la Società in deroga a quanto previsto all’art. 3.9 “Scoperti e franchigie” della Sezione 3, corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rima- nendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
Nel caso l’Assicurato non abbia effettuato la denuncia del furto alla Società ed alla Cen- trale Operativa, la Società, in deroga a quanto previsto all’art. 3.9 “Scoperti e franchigie” della Sezione 3, corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo da liquidare a termini di
xxxxxxx, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro
In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi del veicolo anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto di antifurto satellitare.
Nel caso risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato, in deroga a quanto previsto all’art. 3.9 “Scoperti e franchigie” della Sezione 3, corrisponderà all’Assicurato il 60% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.
E – Franchigia fissa ed assoluta
La garanzia di responsabilità civile per la circolazione è stipulata nella forma con fran- chigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze pre- visto dall’art. 2.9 “Gestione delle vertenze” anche nel caso che la domanda del danneg- giato rientri nei limiti della franchigia.
É fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
G – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
I – Forma di personalizzazione della tariffa
La forma di personalizzazione della garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è quella richiamata nella polizza.
II – Forma tariftaria
La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è prestata nella forma con mag- giorazione del premio per sinistrosità (Pejus) che prevede aumenti (“Pejus”) del premio in presenza di sinistri pagati nei “periodi di osservazione della sinistrosità quali definiti dall’art 2.6 “Periodi di osservazione della sinistrosità” della Sezione 2.
III – Pejus
La presente forma prevede nel caso nel periodo di osservazione;
• vengono pagati 2 sinistri: una maggiorazione del 15% del premio;
• vengono pagati 3 o più sinistri: una maggiorazione del 25% del premio.
IV – Classe di merito di conversione universale (C.U.)
La presente forma prevede, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse im- prese, un’articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.
Per i veicoli che, pur in possesso di valido attestato di rischio, siano sprovvisti della classe di merito C.U. quest’ultima potrà essere determinata secondo le regole riportate al suc- cessivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.”.
V – Stipulazione del contratto
All’atto dell’assunzione in garanzia, il contratto è stipulato in base alle regole di seguito riportate.
X. Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa
1. Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra impresa, il Contraente deve pre- sentare:
• la carta di circolazione o certificato di circolazione;
• il certificato di proprietà;
• l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata, il contratto è stipulato con la maggiorazione del premio del 25% (Pejus) ed è assegnato alla classe di merito C.U. 18, con possibilità di revisione di tale maggiorazione e di tale classe, con conseguente conguaglio del premio corrisposto, qualora tale documentazione venga consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto.
In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni.
a) Veicolo precedentemente assicurato in forma “Maggiorazione del premio per sini- strosità (Pejus)”
Il contratto è assegnato alla alla classe di merito C.U. riportata sull’attestato di ri- schio ed è stipulato ai premi di tariffa, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle mag- giorazioni di cui al punto “III – Pejus”.
b) Veicolo precedentemente assicurato in forma diversa da “Maggiorazione del pre- mio per sinistrosità (Pejus)” o sprovvisto della classe C.U.
Se il precedente contratto era stipulato in forma diversa da “Maggiorazione del pre- mio per sinistrosità (Pejus)” il contratto è stipulato ai premi di tariffa senza maggio- razione ed è assegnato alla classe di merito C.U. riportata nell’attestato rilasciato da precedente assicuratore. Nel caso in cui l’attestato di rischio non riporti la classe di merito C.U., si procede alla determinazione della stessa, secondo le regole riportate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.”.
c) Xxxxxxx che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto
Se il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto, l’atte- stazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di me- rito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. In questo caso il contratto viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle maggiorazioni di cui al punto “III – Pejus”. Resta ferma l’assegnazione alla classe di merito C.U. riportata sul- l’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore.
Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, al contratto viene applicata la maggiorazione del premio del 25% e lo stesso è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
d) Veicolo venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all’estero o che ha
cessato la circolazione
In caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, definitiva espor-
tazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa, il Con- traente ha diritto di mantenere la classe di merito C.U. risultante dall’attestazione, per un altro veicolo, a condizione che:
• il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale;
• l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo ac- quistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fi- sica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”).
L’assunzione in garanzia può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratti di leasing, del veicolo alienato e del veicolo da assicurare coinci- dano. E’ fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:
• il proprietario del veicolo da assicurare è il coniuge, in regime di comunione le- gale di beni, del proprietario del veicolo alienato;
• il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo alienato.
• Il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del veicolo alienato e viceversa;
certificati da adeguata documentazione valida ai fini di legge.
In presenza delle predette condizioni, il contratto viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle maggiorazioni di cui al punto “III – Pejus”.
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente abbia già utilizzato l’attestato di ri- schio per l’assicurazione di altro veicolo, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
• per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito e la stessa eventuale maggiorazione di premio, assegnate al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”);
• negli altri casi, la classe di merito C.U. 14 ed il contratto è stipulato ai premi di ta- riffa senza maggiorazione di premio.
2. Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
a) Contratto temporaneo
Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire, in originale, il precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito C.U. indicata nel precedente contratto e viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dal precedente contratto temporaneo risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito e dell’eventuale maggiorazione di pre- mio, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del ri-
schio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo il Contraente deve dichia- rare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver cir- colato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, al contratto viene applicata la maggiorazione del premio del 25% e lo stesso è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
b) Contratto annullato prima della scadenza annuale
Nel caso di contratto per il quale sia stata effettuata la risoluzione consensuale prima della scadenza annuale o per i contratti conclusi a distanza (via internet o telefoni- camente) per i quali sia stata esercitata la facoltà di recesso a seguito di ripensa- mento, il Contraente deve esibire il precedente contratto e consegnare alla Società una dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione an- ticipata del rapporto.
Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione e nel contratto ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicura- tore, risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”.
c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo venduto, per il quale sia stata ceduta la polizza di assicurazione all’acquirente del veicolo stesso, il nuovo contratto, previa presentazione della rela- tiva documentazione, sarà inserito nelle classi di merito C.U. 14 ed, è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, fatta salva, per il proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”,), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto è stipulato con la maggiora- zione del 25% (Pejus) ed è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
3. Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito e
C.U. 14 ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la du- rata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo.
In tal caso si procede alla determinazione della classe di merito C.U., secondo le regole ri- portate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.” ed all’eventuale maggiorazione di premio risultante dal numero degli eventuali si- nistri indicati nella dichiarazione.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza della stessa. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del prece- dente contratto.
Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25% ed lo stesso è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
4. Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in man- canza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
• provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liqui- datore;
• dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avreb- bero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito “C.U.” alla quale era assegnata la polizza al- l’ultimo rinnovo;
• consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’Impresa.
Il contratto è assegnato, sulla base di tale documentazione, alla classe di merito C.U. ma- turata sul veicolo ed è stipulato ai premi di tariffa, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta la maggiora- zione di cui al punto “III – Pejus”.
5. Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine comunque non inferiori a 12 mesi, l’utilizzatore, può usufruire del relativo attestato, per lo stesso veicolo ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di sua proprietà, consegnando alla Società:
• l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo stesso;
• una dichiarazione rilasciata dall’impresa di leasing o di noleggio comprovante l’ef- fettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
Il contrato è assegnato alla classe di merito C.U. riportata sull’attestato ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto assicurativo cui si riferisce.
B. Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo immatricolazione, voltura al P.R.A. o nuovo acquisto
Il Contraente deve esibire in originale la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà.
In caso di mancata esibizione di detta documentazione il contratto è stipulato con la mag- giorazione del premio del 25% (Pejus) ed è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
Il contratto viene assegnato alla classe di merito e C.U. 14 ed è stipulato ai premi di ta- riffa senza maggiorazione.
Nel caso, per il proprietario persona fisica, sia applicabile l’art. 134, comma 4 bis della Legge (Legge n.40/2007, c.d. legge “Bersani”,) il contratto è assegnato:
• alla classe di merito C.U. maturata ed ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio, risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”, se il veicolo di cui si presenta l’attestato è già assicurato con la Società ed è circolante;
• alla classe di merito C.U. maturata ed ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, ri- sulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”, se il veicolo di cui si presenta l’attestato è già assicurato con altra impresa ed è circolante.
L’assegnazione in base a quanto previsto dal l’art. 134, comma 4 bis della Legge, avviene a condizione che vi siano tutti i seguenti presupposti:
a) si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione, di voltura al P.R.A.;
b) si tratti di nuovo contratto relativo a veicolo appartenente al medesimo settore ta- riffario del veicolo già assicurato;
c) l’intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti del- l’art. 134, comma 4 bis, della Legge sia in alternativa:
• la stessa persona intestataria al P.R.A. (o proprietaria) di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l’intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
• un familiare convivente con l’intestatario al P.R.A. (o proprietario) di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di Stato di Famiglia;
d) il proprietario del veicolo da assicurare e quello del veicolo del quale si presenta l’at- testato siano persone fisiche; sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni, ecc.
VI – Rinnovo del contratto – Pejus e regole evolutive della classe di merito C.U.
1. Pejus ed evoluzione della classe di merito In occasione di ogni rinnovo annuale:
• se vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente suc- cessiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
• se vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus).
Inoltre il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. determinata in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata.
L’eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito) e maggiorazione del premio (pejus), avverrà in base al numero dei sinistri per i quali la Società abbia effettuato pa- gamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri avve- xxxx nel corso del periodo di osservazione o nel corso di periodi di osservazione precedenti.
Ai fini dell’eventuale penalizzazione si considerano:
a) i sinistri pagati con responsabilità principale;
b) i sinistri pagati con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nel periodo di osservazione o nel quinquennio precedente (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità “cumulata” pari ad almeno il 51%.
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabi- lità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad al- meno il 51%, si considerano un solo sinistro.
I sinistri pagati, che abbiano dato luogo ad una penalizzazione, non verranno più consi- derati nelle annualità successive anche in presenza di ulteriori pagamenti.
I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non hanno dato luogo ad una penalizza- zione nel periodo di loro competenza, daranno luogo a penalizzazione nell’annualità successiva.
In caso nel periodo di osservazione venga pagato un solo sinistro, ai fini della maggiora- zione di premio, al contratto non verrà applicato alcun aumento.
Inoltre, nel caso avvengano pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria o in man- canza di pagamenti, anche parziali, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive (diminuzione della classe di merito) e della maggiorazione di pre- mio (Pejus).
2. Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del si- nistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla
“Stanza di compensazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx) salvo che l’altra impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso non è consentito il rimborso del sinistro.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.
In seguito al rimborso la Società provvede all’assegnazione del contratto alla nuova classe di merito, all’eliminazione dell’eventuale maggiorazione (Pejus) e rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.
VII – Sostituzione del veicolo assicurato con la Società e cessazione del rischio assicurato in corso di contratto
1. Sostituzione del veicolo assicurato
La sostituzione del contratto per cambio veicolo può avvenire solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commer- cio, Industria, Artigianato, Agricoltura), demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada). In ogni altro caso si deve stipulare un nuovo contratto.
a) Sostituzione del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario
In caso di sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e l’eventuale maggiorazione di premio e la classe di merito C.U. sono conservate a condizione che il nuovo veicolo appartenga allo stesso settore tariffario del veicolo sostituito.
b) Sostituzione del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso: Nel caso il nuovo veicolo sia assicurato, in sostituzione di un altro veicolo apparte- nente ad un diverso settore tariffario, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina due mesi prima della scadenza di tale annualità.
Il contratto viene assegnato alla classe di merito C.U. 14 ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, salvo il caso in cui venga presentato un valido attestato di rischio per un veicolo dello stesso settore tariffario del veicolo da assicurare. In questo caso il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. indicata ed ai premi di tariffa senza mag- giorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio, risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”.
Resta fermo quanto previsto all’art. 1.6 “Cessazione di rischio per trasferimento di pro- prietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato”, lettera a).
2. Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita consegna in conto vendita (compro- vata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravenditadi veicoli), demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione, (art. 103 del Codice della Strada), furto del veicolo assicurato, il pro- prietario può beneficiare, per altro veicolo:
• di sua proprietà;
• del coniuge in regime di comunione di beni;
• del socio della società proprietaria in caso di società di persone e viceversa;
• della classe di merito e ferma applicazione dell’eventuale maggiorazione di premio, cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
• la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza del- l’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
• al nuovo veicolo sia applicabile la presente forma tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osser- vazione, HDI assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) L’individuazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), per i veicoli che ne fossero sprovvisti, avviene secondo i criteri di seguito riportati (Allegato 2 al Regola- mento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche).
a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di an- nualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
N.B. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
b) Si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio, compresa l’annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione C.U.
H – Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione
I – Forma di personalizzazione della tariffa
La forma di personalizzazione della garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è quella richiamata nella polizza.
II – Forma tariftaria
La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni (“Bonus”) o aumenti (“Malus”) della classe di merito rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nei “periodi di osserva- zione della sinistrosità quali definiti dall’art 2.6 “Periodi di osservazione della sinistro- sità” della Sezione 2.
III – Classe di merito HDI
La presente forma si articola in 8 classi di merito HDI di appartenenza corrispondenti cia-
scuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.
IV – Classe di merito di conversione universale (C.U.)
La presente forma prevede, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse im- prese, un’articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.
Per i veicoli che, pur in possesso di valido attestato di rischio, siano sprovvisti della classe di me- rito C.U. quest’ultima potrà essere determinata secondo le regole riportate al successivo pa- ragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.”.
V – Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole di assegnazione di seguito riportate.
X. Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa
1. Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve pre- sentare:
• la carta di circolazione;
• il certificato di proprietà;
• l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assicuratore.
In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata, il contratto è asse- gnato alle classi di merito HDI 8 e C.U. 18 con possibilità di revisione di tale classe e di con- seguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale documentazione venga consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto.
In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni.
a) Veicolo precedentemente assicurato in forma Bonus/Malus
Se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito HDI viene attribuita in base alla classe di merito C.U., ai sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l’anno corrente) dell’attestazione rilasciata dal pre- cedente assicuratore, secondo quanto previsto dalla seguente “Tabella di corrispon- denza tra le classi di merito C.U. e HDI”.
Resta ferma l’assegnazione alla classe di merito C.U. riportata sull’attestato di rischio ri- lasciato dal precedente assicuratore.
b) Veicolo precedentemente assicurato in forma diversa da Bonus/Malus o sprovvisto della classe C.U.
Se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia o nel caso in cui l’attestato di rischio non riporti la classe di merito C.U., si procede alla determina- zione della stessa, secondo le regole riportate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.”.
Una volta determinata la classe di merito C.U., viene attribuita la classe di merito HDI secondo quanto previsto alla precedente lettera a).
c) Xxxxxxx che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto
Se il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto, l’atte- stazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di me- rito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. In questo caso il contratto è assegnato alla classe di merito
C.U. riportata sull’attestato ed alla classe di merito HDI secondo quanto previsto alla precedente lettera a).
Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alle classi di merito HDI 8 e C.U. 18.
d) Veicolo venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all’estero o che ha cessato la circolazione
In caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, definitiva esporta- zione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del vei- colo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa, il Contraente ha
diritto di mantenere la classe di merito C.U. risultante dall’attestazione, per un altro veicolo, a condizione che:
• il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale;
• l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo ac- quistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fi- sica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”).
L’assunzione in garanzia può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratti di leasing, del veicolo alienato e del veicolo da assicurare coinci- dano. E’ fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:
• il proprietario del veicolo da assicurare è il coniuge, in regime di comunione le- gale di beni, del proprietario del veicolo alienato;
• il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo alienato.
• Il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del veicolo alienato e viceversa;
certificati da adeguata documentazione valida ai fini di legge.
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indi- cazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito HDI risultante dall’applicazione delle regole di cui alla precedente lettera a).
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente abbia già utilizzato l’attestato di ri- schio per l’assicurazione di altro veicolo, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
• per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo as- sicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”);
• negli altri casi, le classi di merito HDI 5 e C.U. 14.
2. Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
a) Contratto temporaneo
Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire, in originale, il precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito C.U. indicata nel precedente contratto e alla classe di merito HDI secondo quanto indicato al precedente punto 1.a).
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alle classi di merito HDI 8 e C.U. 18.
b) Contratto annullato prima della scadenza annuale
Nel caso di contratto per il quale sia stata effettuata la risoluzione consensuale prima della scadenza annuale o per i contratti conclusi a distanza (via internet o telefoni- camente) per i quali sia stata esercitata la facoltà di recesso a seguito di ripensa- mento, il Contraente deve esibire il precedente contratto e consegnare alla Società una dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione an- ticipata del rapporto.
Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione e nel contratto ed alla classe di merito HDI secondo quanto indicato al precedente punto 1.a).
c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo venduto, per il quale sia stata ceduta la polizza di assicurazione all’acquirente del veicolo stesso, il nuovo contratto, previa presentazione della rela- tiva documentazione, sarà inserito nelle classi di merito HDI 5 e C.U. 14, fatta salva, per il proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto è assegnato alle classi di me- rito HDI 8 e C.U. 18.
3. Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alle classi di merito HDI 5 e C.U. 14, a meno che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal prece- dente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo.
In tal caso si procede alla determinazione della classe di merito C.U., secondo le regole ri- portate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.” ed all’assegnazione della classe di merito HDI secondo quanto previsto al prece- dente punto 1.a).
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza della stessa. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del prece- dente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alle classi di merito HDI 8 e C.U. 18.
4. Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in man- canza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
• provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
• dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avreb- bero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito “C.U.” alla quale era assegnata la polizza al- l’ultimo rinnovo;
• consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’Impresa.
Il contratto è assegnato, sulla base di tale documentazione, alla classe di merito C.U. ma- turata sul veicolo ed alla corrispondente classe di merito HDI secondo quanto previsto al precedente punto 1.a).
5. Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine comunque non inferiori a 12 mesi, l’utilizzatore può usufruire del relativo attestato, per lo stesso veicolo ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di sua proprietà, consegnando alla Società:
• l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo stesso;
• una dichiarazione rilasciata dall’impresa di leasing o di noleggio comprovante l’ef- fettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
Il contrato è assegnato alla classe di merito C.U. riportata sull’attestato ed alla classe di merito HDI secondo quanto previsto al precedente punto 1.a).
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto assicurativo cui si riferisce.
B. Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.
Il Contraente deve esibire in originale la carta di circolazione del veicolo ed il relativo cer- tificato di proprietà. In caso di mancata esibizione di detta documentazione il contratto è assegnato alle classi di merito HDI 8 e C.U. 18.
Il contratto viene assegnato alle classi di merito HDI 5 e C.U. 14.
Nel caso, per il proprietario persona fisica, sia applicabile l’art. 134, comma 4 bis della Legge (Legge n.40/2007, c.d. legge “Bersani”) il contratto è assegnato:
• alle classi di merito C.U. e HDI maturate se il veicolo di cui si presenta l’attestato è già assicurato con la Società ed è circolante;
• alla classe di merito C.U. maturata ed alla classe di merito HDI corrispondente, se- condo quanto previsto al precedente punto A.1.a), se il veicolo di cui si presenta l’at- testato è già assicurato con altra impresa ed è circolante.
L’assegnazione delle classi di merito, in base a quanto previsto dal l’art. 134, comma 4 bis della Legge, avviene a condizione che vi siano tutti i seguenti presupposti:
a) si tratti di ulteriore veicolo rientrante nel settore tariffario per il quale vi sia l’ob- bligo di indicazione della classe C.U.;
b) si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
c) si tratti di nuovo contratto relativo a veicolo appartenente al medesimo settore ta- riffario del veicolo già assicurato;
d) l’intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti del- l’art. 134, comma 4 bis, della Legge sia in alternativa:
• la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli cointestati al
P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l’intestata- rio al P.R.A. del nuovo veicolo;
• un familiare convivente con l’intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di Stato di Famiglia;
e) il proprietario del veicolo da assicurare e quello del veicolo del quale si presenta l’at- testato siano persone fisiche; sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni, ecc.
VI – Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito
1. Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alle classi di merito HDI e
C.U. determinate in base alle tabelle delle regole evolutive sotto riportate.
L’eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base al numero dei sinistri per i quali la Società abbia effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il ri- sarcimento di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del periodo di osservazione o nel corso di periodi di osservazione precedenti.
Ai fini dell’eventuale penalizzazione si considerano:
a) i sinistri pagati con responsabilità principale;
b) i sinistri pagati con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nel periodo di osservazione o nel quinquennio precedente (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità “cumulata” pari ad almeno il 51%.
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con respon- sabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.
I sinistri pagati, che abbiano dato luogo ad una penalizzazione, non verranno più consi- derati nelle annualità successive anche in presenza di ulteriori pagamenti.
I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non hanno dato luogo ad una penalizza- zione nel periodo di loro competenza, daranno luogo a penalizzazione nell’annualità successiva.
In caso nel periodo di osservazione avvengano pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria o in mancanza di pagamenti, anche parziali, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive (diminuzione della classe di merito).
| ||||
2. Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del si- nistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla
“Stanza di compensazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx) salvo che l’altra impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso non è consentito il rimborso del sinistro.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.
In seguito al rimborso la Società provvede all’assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.
VII – Sostituzione del veicolo assicurato con la Società e cessazione del rischio assicurato in corso di contratto
1. Sostituzione del veicolo assicurato
La sostituzione del contratto per cambio veicolo può avvenire solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commer- cio, Industria, Artigianato, Agricoltura), demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada). In ogni altro caso si deve stipulare un nuovo contratto.
a) Sostituzione del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario
In caso di sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e le classi di merito HDI e C.U. sono conservate a condizione che il nuovo veicolo ap- partenga allo stesso settore tariffario del veicolo sostituito.
b) Sostituzione del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso: Nel caso il nuovo veicolo sia assicurato, in sostituzione di un altro veicolo apparte- nente ad un diverso settore tariffario, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina due mesi prima della scadenza di tale annualità.
Il contratto viene assegnato alle classi di merito HDI 5 e C.U. 14, salvo il caso in cui venga presentato un valido attestato di rischio per un veicolo dello stesso settore ta- riffario del veicolo da assicurare. In questo caso il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. indicata e alla classe HDI determinata secondo quanto previsto dal pre- cedente paragrafo V, punto A.1.a).
Resta fermo quanto previsto all’art. 1.6 “Cessazione di rischio per trasferimento di pro- prietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato”, lettera a).
2. Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita consegna in conto vendita (compro- vata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli), demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessa- zione della circolazione, (art. 103 del Codice della Strada), furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo:
• di sua proprietà;
• del coniuge in regime di comunione di beni;
• del socio della società proprietaria in caso di società di persone e viceversa;
• della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
• la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza del- l’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
• al nuovo veicolo sia applicabile la presente forma tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osser- vazione, HDI assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) L’individuazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), per i veicoli che ne fossero sprovvisti, avviene secondo i criteri di seguito riportati (Allegato 2 al Regola- mento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche).
a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di an- nualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
N.B. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
b) Si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio, compresa l’annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione C.U.
L – Xxxxxx non contemplati in tariffa – Xxxxxx con carattere di particolarità od eccezionalità
Il rischio assicurato presenta carattere di particolarità o eccezionalità.
Il relativo premio non è pertanto contemplato dalla tariffa della Società in vigore e viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione.
N – Veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose
L’assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, pro- pano e simili), escluso il trasporto di gas tossici, materie esplosive e di sostanze radioattive.
O – Veicoli adibiti a trasporto di gas tossici o di materie esplosive L’assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di car-
bonio, cloro, ecc.), o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.), escluso il tra- sporto di sostanze radioattive.
P – Condizioni di personalizzazione tariffaria
Per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al suo utilizzo, ed al Proprietario (Locatario nel caso dei contratti di leasing) di quest’ultimo, nonché ai dati contenuti nel- l’attestato di rischio.
Qualunque variazione dei dati di cui sopra, intervenuta in corso di contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società e comporterà la ridefinizione del premio me- diante sostituzione del contratto.
Q – Veicoli azionati elettricamente (esclusi veicoli per uso speciale o tra- sporto specifico)
La garanzia di responsabilità civile per la circolazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.
TM – Trasporto marmo in blocchi
Il Contraente dichiara che il veicolo descritto in polizza è adibito esclusivamente al tra- sporto di marmo in blocchi.
SA – Stima accettata (valida esclusivamente per i veicoli di interesse storico) Per le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3), Eventi socio-poli- tici e naturali (artt. 3.1.4 e 3.1.5) e Kasko totale (art. 3.1.7), la somma assicurata, dichia- rata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, risulta corrispondente all’attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Qualora il Contraente voglia modificare il va- lore assicurato oppure cambi veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a pro- prie spese.
VA – Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria in- dicata in polizza.
La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pub- blico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi
socio-politici e naturali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del re- siduo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quie- tanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Il contratto non è soggetto a tacita proroga.
VB - Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria in- dicata in polizza.
La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pub- blico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-
mento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
c) non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio- politici e naturali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il con- senso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inol- trarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. “1.4 – Durata del contratto” la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
VC - Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento an- ticipato del premio in unica soluzione
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria in- dicata in polizza.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pub- blico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a non con- sentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di po- lizza verrà, a norma dell’art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vin- colataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga.
VD - Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria in- dicata in polizza.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pub- blico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino
alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-
mento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di po- lizza verrà, a norma dell’art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vin- colataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
La Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. “1.4 – Durata del contratto” la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
VS – Veicoli di interesse storico
1) La Società prende atto della dichiarazione del Contraente che il veicolo d’epoca o di interesse storico, così come definito dall’art. 60 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suc- cessive modificazioni, descritto in polizza è adibito ad uso proprio / privato ed è iscritto in uno dei seguenti registri:
• Automotoclub Storico Italiano (ASI);
• Storico Lancia;
• Italiano Fiat;
• Italiano Alfa Romeo;
• Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.);
• Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
L’assicurazione è operante sempre che il veicolo descritto in polizza:
• sia iscritto ad uno dei registri sopra indicati;
• sia condotto, dal Contraente, dall’intestatario al P.R.A. o da altro conducente speci- ficatamente autorizzato ed espressamente indicato nell’allegato SV, nessuno di età inferiore a 21 anni.
2) Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2.3 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione 2 e 3.4 “Esclusioni” della Sezione 3, l’assicurazione non è operante:
• se il veicolo è utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale o comunque per fi- nalità incompatibili con la definizione di veicolo storico;
• se la circolazione avviene senza l’autorizzazione o senza i requisiti previsti dai comma 3 e 4 dell’art. 60 del D. Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni.
La Società, nel caso della garanzia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, eserciterà il diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell’art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
previste dalla citata xxxxx, nel caso al momento del sinistro:
• alla guida del veicolo assicurato vi sia un Conducente non espressamente autoriz- zato ai sensi della presente Condizione Particolare;
• il veicolo assicurato non sia effettivamente iscritto ad uno dei precedenti registri. Per la garanzia Infortuni del Conducente, se prestata, nel caso in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente non autorizzato ai sensi della presente Condizione Particolare, nes- sun indennizzo sarà dovuto dalla Società.
3) La Società, fermo quanto previsto al precedente punto 2), rinuncia al diritto di ri- valsa nel caso in cui al momento del sinistro;
• il veicolo sia condotto, per ragioni di servizio, da un addetto preposto alla ripara- zione del veicolo stesso;
• l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria.
VSD – Veicoli di interesse storico – Determinazione dell’ammontare del danno
Per le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3), Eventi socio-poli- tici e naturali (artt. 3.1.4 e 3.1.5), Kasko totale (art. 3.1.7) e Collisione con limite di in- dennizzo (art. 3.1.8), nel caso il veicolo assicurato sia di d’epoca o di interesse storico, così come definito dalla condizione particolare VS, l’articolo “3.6 – Determinazione dell’am- montare del danno” viene modificato e sostituito con il seguente letterale tenore:
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
a) In caso di danno parziale l’importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni senza applicazione del degrado sulle parti sostituite e con il limite:
• del 70% della somma assicurata in caso di validità della condizione SA “Stima Accettata”;
• del 70% del valore commerciale del veicolo indicato sull’ultima pubblicazione di “Ruote Classiche” (Editoriale Domus) disponibile al momento del sinistro, nel li- mite della somma assicurata indicata in polizza con applicazione della regola proporzionale, in caso di non validità della condizione SA “Stima Accettata; qua- lora detta pubblicazione non riporti la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sini- stro.
b) In caso di danno totale l’importo indennizzabile si determina in base:
• alla somma assicurata, in caso di validità della condizione SA “Stima Accettata”.
• al valore commerciale del veicolo indicato sull’ultima pubblicazione di “Ruote Classiche” disponibile al momento del sinistro, in caso di non validità della con- dizione SA “Stima Accettata”; qualora detta pubblicazione non riporti la quo- tazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza, entro i limiti stabiliti in polizza, gli infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprieta- rio, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda.
L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposi- zioni di legge in vigore. Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il veicolo è gui- dato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, e comunque quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.
5.2 – Estensioni dell’assicurazione
Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l’annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o im- prudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di ter- rorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purchè dovuti a causa di terzi, anche gli infortuni avvenuti nell’ac- cedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei li- velli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
5.3 - Delimitazione dell’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per do- vere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellu- rici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
d) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
e) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.
Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure medi- che non resi necessari da infortunio e gli infarti.
5.4 - Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; per- tanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indi- rette e, quindi, non indennizzabili.
Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
Qualora al momento dell’infortunio l’età dell’Assicurato risulti superiore a 75 anni, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.
5.5 – Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità per- manente.
5.6 – Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previ- sto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spet- tante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
5.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l’in- dennizzo, spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell’importo complessivo di
100.000 Euro, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.
5.8 – Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte ec- cedente. Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’in- validità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma viene corrisposta per intero.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
Un arto superiore | 70 |
Una mano o un avambraccio | 60 |
Un pollice | 18 |
Un indice | 14 |
Un medio | 8 |
Un anulare | 8 |
Un mignolo | 12 |
La falange ungueale del pollice | 9 |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Un piede | 40 |
Ambedue i piedi | 100 |
Un alluce | 5 |
Un altro dito del piede | 3 |
La falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Una falange di altro dito del piede | 1 |
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 |
Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
Un occhio | 25 |
Ambedue gli occhi | 100 |
Un rene | 20 |
La milza | 10 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
Perdita totale della voce | 30 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a rag- giungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già mino- rato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applica- zione di presidi correttivi.
5.9 - Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia supe- riore a 60.000 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
5.10 – Rimborso spese di cura
La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per
ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, entro un anno dall’infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorchè in franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o polizza, per:
a) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro sog- getto partecipante all’intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
b) le rette di degenza in istituto di cura;
c) il trasporto in ambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio;
d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiogra- fici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura;
f) l’acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l’infortunio abbia com- portato perdite anatomiche o funzionali, entro il limite del 30% della somma assicu- rata per le spese di cura.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi. Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sa- nitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte comple- tamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’invalidità accertata non sia in fran- chigia verrà riconosciuta una diaria alternativa a Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.
5.11 – Controversie
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 5.4 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune ac- cordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per- manente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ naturalmente fatto salvo il ricorso all’autorità Giudiziaria.
5.12 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surroga- zione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.
SEZIONE 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
Premessa
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 000 000 000 e 02 5828 6671, come meglio precisato nelle Istruzioni per la ri- chiesta di assistenza.
Sono considerati assicurati per le garanzie Assistenza, Vip e Top: il conducente del vei- colo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti X.X.0, X.X.0, X.X.0, X.X.0, V.A.10, V.A.11, V.A.12, V.A.13, V.A.14, T.A.3 e T.A.4, le per-
sone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza Camper – In viaggio Assistance: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le pre- stazioni previste ai punti C.A.5, C.A.6, C.A.9, C.A.10, C.A.11, C.A.12, C.A.16, C.A.17, C.A.19,
C.A.22 e C.A.23 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Sono considerati assicurati per le garanzie Assistenza Autocarri Base ed Estesa: il condu- cente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti AB.A.2, AB.A.3, AB.A.6, AB.A.7, AB.A.9 e AB.A.10 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO LIGHT
L.A – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Auto Light sono garantite le prestazioni di seguito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
L.A.1. – Soccorso stradale – Traino
Qualora, in conseguenza di incidente, guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il furto o la rapina, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 25 Km dal luogo in cui si è verificato l’evento.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indi- spensabili per il recupero del veicolo.
La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l' altezza di m. 2,90.
L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la dispo- nibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carbu- rante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.
Qualora durante l’intervento, l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa pro- curerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneg- giato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
L’ eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’ Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il si- nistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
L.A.4 – Assistenza telefonica
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l’ Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifor- nimenti di carburante in autostrada;
• codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
• traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le in- formazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano pro- cedure legali già affidate dall’ Assicurato a un proprio legale.
La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.
L.A.5 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Qualora l’Assicurato necessiti di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Ita- lia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella com- pilazione del modello CID/CAI;
Il servizio è attivo 24 ore su 24.
L.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HBAS“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO VIP
V.A – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono garantite le prestazioni erogate con il Servizio As- sistenza Auto Light con le seguenti modifiche:
• Prestazione L.A.1 – Soccorso stradale – Traino: la Società terrà a proprio carico il rela- tivo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
• Prestazione L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
• Prestazione L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Le restanti prestazioni non subiscono variazioni.
Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono inoltre garantite le seguenti prestazioni:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una ri- parazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:
• sette giorni consecutivi in caso di guasto, danno parziale per: incidente, incendio, ra- xxxx, furto;
• trenta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.
In caso di furto o rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l’Assicurato sarà te- nuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all’Autorità Pubblica.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di au- tonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
V.A.2 – Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vi- genti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del
30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente docu- mentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
• targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’ori- ginale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti
e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’iden- tità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recu- pero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa al- l’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demo- lizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di de- posito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
V.A.3 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
V.A.4 – Invio di un’autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Or- ganizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per sinistro.
V.A.5 – Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico generale di possesso;
• perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo.
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l’originale della denuncia rilasciata all’assicurato dall’Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
V.A.6 – Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ri- cercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernotta- mento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e tra- sportati).
V.A.7 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, op- pure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure:
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni ri- chieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale ec- cedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
V.A.8 – Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio cau- sato da incidente occorso al veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Or- ganizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
V.A.9 – Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o par- ziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del- l’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola an- data per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
V.A.10 – Accompagnamento minori
Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi As- sicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del veicolo assicurato), si trovi nell'im- possibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente occorso al veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare con- vivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affin- ché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
V.A.11 - Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente occorso al veicolo assicurato, l'As- sicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i me- dici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
V.A.12 – Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio conseguente all’incidente occorso al veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di teleco- municazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viag- gio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il di- ritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assi- curato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'As- sicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
V.A.13 - Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della pre- stazione di cui al precedente punto V.A.12, i medici della Struttura Organizzativa non ri- tengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un fa- miliare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
V.A.14 - Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero
V.A.15 – Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro avvenuto all’estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla circolazione del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.
V.A.16 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo ne- cessario al reperimento dei pezzi di ricambio, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ri- cambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'even- tuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
V.A.17 – Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione V.A.16 - “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore al- l'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, non procederà con l’antieconomico rimpatrio, bensì provvederà ad organizzare la de- molizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare il veicolo stesso al di fuori del confine dello Stato estero in cui si trova, al fine di poter pro- cedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da ri- chiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
V.A.18 – Interprete a disposizione
Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad incidente occorso al veicolo assicurato oppure, in caso di infortunio dell’Assicurato occorso comunque a causa di un incidente coinvolgente il veicolo coperto dall’assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
V.A.19 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di in- cidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere diretta- mente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro.
V.A.20 – Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di in- cidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere diretta- mente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
V.A.21 - Anticipi di denaro
Qualora l'Assicurato trovandosi all’estero debba sostenere, a causa di un sinistro occorso al veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00 la prestazione di- venterà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.
V.A.22 – Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi ur- genti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al conte- nuto dei messaggi.
V.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HMED“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP
T.A – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite le prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Light e Servizio Assistenza Auto Vip con le seguenti modifiche:
• Prestazione L.A.1 – Soccorso stradale – Traino: la Società terrà a proprio carico il rela- tivo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
• Prestazione L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage: la Società
terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
• Prestazione L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
• Prestazione V.A.4 – Invio di autoambulanza in Italia: la Società terrà a proprio carico
la spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso;
• Prestazione V.A.6 – Spese d’albergo: la Società terrà a proprio carico il costo di per-
nottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Le restanti prestazioni non subiscono variazioni.
Con il Servizio Assistenza Auto Top sono inoltre garantite le seguenti prestazioni:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
T.A.1 – Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione “L.A.1 – Soccorso stradale – Traino”, oppure a seguito di ra- xxxx o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’As- sicurato, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, sarà fornita com- patibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo o di sot- trazione del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione conven- zionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al rag- giungimento dei massimali previsti dalla prestazione “V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia”. In caso di furto o rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l’Assicurato sarà te- nuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all’Autorità Pubblica.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio con- venzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di auto- noleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione. Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovet- tura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie rela- tivi all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
T.A.2 – Consulenza medica specialistica
Qualora l’assicurato, in seguito ad infortunio, causato da incidente stradale in cui sia ri- masto coinvolto il veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, di- rettamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa.
Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odon- toiatra, Cardiologo, Geriatra.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia ri- masto coinvolto il veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non cu- rabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:
• ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell’Assicurato;
• ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più ido- neo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferi- mento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusiva- mente su aerei di linea:
− aereo sanitario;
− aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
− treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza;
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ri- tenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere cu- rate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le te- rapie riabilitative.
T.A.4 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione “T.A.3 – Trasferimento in un cen- tro ospedaliero attrezzato” delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione in- dicata dall’Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto ar- ticolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricove- rato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
T.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HTOP“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE
LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO: LIGHT, VIP, TOP
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “As- sistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata al- l’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro- vocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; ma- lattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già co- nosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e de- rivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensa- zione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a man- cato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventual- mente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle sin- gole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anti- cipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificata- mente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui atti- vasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali mag- giori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la presta- zione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI GARANZIA BASE
AB.A – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Autocarri – Garanzia Base sono garantite le prestazioni di se- guito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
AB.A.1 – Soccorso stradale – Officina mobile in Italia
Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Orga- nizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, con spese a carico della Società, fino alla con- correnza massima di Euro 1.500,00 per sinistro.
In caso di guasto avvenuto in aree adibite a cantiere, il massimale si intende ridotto a Euro 600,00 per sinistro.
A richiesta dell’Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza in- dicato dall’Assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell’ Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l’intera tratta effettuata. La richiesta dell’Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in pre- senza di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’inci- dente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali a titolo di mero esempio, percorsi fuoristrada).
Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezio- nali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l’intervento d’emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla per- correnza di andata/ritorno dell’officina mobile entro i massimali su indicati.
Se il luogo dell’immobilizzo del veicolo, in conseguenza di guasto o di incidente da cir- colazione, è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organiz- zativa.
Sono esclusi dai massimali sopraindicati i costi relativi all’eventuale recupero e trasferi- mento della merce trasportata e i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione che rimarranno a carico esclusivo dell’Assicurato.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
AB.A.2 – Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente per i quali fosse ne- cessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l’Assicurato e l’even-
tuale secondo autista a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un al- bergo.
La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 per notte e per un massimo di tre notti per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. L’Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta for- zata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.
AB.A.3 – Rientro alla residenza dell’assicurato
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, o per incidente, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato ed all’eventuale secondo autista un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un’au- tovettura in sostituzione per il rientro alla residenza.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le di- sponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. La Società terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
• il costo del noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero xxxxxx- xxxx all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque es- sere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
L’Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizza- tiva di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l’auto- vettura.
AB.A.4 – Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo oppure qualora in Italia l’As- sicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infor- tunio o a seguito del ritiro della patente, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato o ad una persona da lui delegato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettere il recupero del veicolo.
La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
L’Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizza- tiva di mettere a sua disposizione, o alla persona delegata, il biglietto.
AB.A.5 – Anticipo spese di prima necessita’
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a seguito a guasto o incidente del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 155,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: fideiussione ban- caria. L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
• i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in ma- teria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
• i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizza- tiva di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
AB.A.6 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio, causato da un incidente stradale in cui sia rimasto coin- volto il veicolo assicurato, si necessiti di una consulenza medica, l’Assicurato e l’eventuale secondo autista può possono mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio me- dico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la pre- stazione più opportuna da effettuare in suo favore.
AB.A.7 – Invio di un ambulanza in italia
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato e l’eventuale secondo autista, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa in- vierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00.
Prestazioni operanti solo quando il sinistro si verifica all’estero
AB.A.8 – Invio pezzi di ricambio
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ri- cerca ed al loro invio.
La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di im- mobilizzo del veicolo, con spese a carico della Società fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
• il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dal- l’Assicurato al suo rientro in Italia;
• i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa co- struttrice;
• i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
• i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni rela- tive all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se ne- cessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle
spese doganali.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territo- rio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
AB.A.9 – Rimpatrio sanitario
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato e/o dell’eventuale secondo autista, ac- certate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono pi idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri ve- rificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il di- ritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assi- curato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od suoi familiari addi- vengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
AB.A.10 – Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato e/o dell’eventuale secondo autista sia deceduto, la Struttura Organizzativa or- ganizza ed effettua trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia,tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione di- venterà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
AB.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HTRK”
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI GARANZIA ESTESA
AE.A – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Autocarri – Garanzia Estesa sono garantite tutte le prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Autocarri – Garanzia Base.
Con il Servizio Assistenza Autocarri – Xxxxxxxx Xxxxxx è inoltre garantita la seguente pre- stazione:
Prestazione operante senza franchigia chilometrica
AE.A.1 – Recupero veicolo fuori strada
Qualora in caso di incidente il veicolo pesante sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Orga- nizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo pesante danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.500,00.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la pre- stazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.
AE.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HTRT”
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
DELIMITAZIONI ED EFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI GARANZIA BASE E
GARANZIA ESTESA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza autocarri: Garanzia Base e Garan- zia Estesa.
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia
preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “As- sistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata al-
l’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a man-
xxxx o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla
data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventual- mente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle sin- gole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma an- ticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
SERVIZIO ASSISTENZA CAMPER IN VIAGGIO ASSISTANCE
C.A) Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Camper In Viaggio Assistance sono garantite le prestazioni di se- guito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
C.A.1 – Soccorso stradale – Traino
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne im- possibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà diretta- mente all’ Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, al- l’officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un mas- simo di Euro 1.000,00 per sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carbu- rante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indi- spensabili per il recupero del veicolo.
C.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la dispo- nibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di la foratura del pneumatico, mancanza di carbu- rante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.
Qualora durante l’intervento, l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’ intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
C.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa pro- curerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneg- giato nell’ ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo
fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’ Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il si- nistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
C.A.4 – Veicolo in sostituzione (Prestazione operante in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, in conseguenza di incendio, incidente o guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, metterà a disposizione dell’Assicurato presso un centro di no- leggio convenzionato ed in base alle disposizioni dello stesso, per un massimo di 3 giorni consecutivi, con percorrenza illimitata, con spese a carico della Società, in funzione del nu- mero degli occupanti il veicolo:
• un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del condu- cente;
oppure
• una o due autovetture di massimo 1600 c.c. di cilindrata, senza autista.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le fran- chigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di auto- noleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
C.A.5 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può met- tersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Strut- tura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
C.A.6 – Invio di autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’ autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concor- renza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso comples- sivo (andata/ritorno).
C.A.7 – Assistenza telefonica
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l’ Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifor- nimenti di carburante in autostrada;
• codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, pa- tente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
• traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
• potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano pro- cedure legali già affidate dall’ Assicurato a un proprio legale.
La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
C.A.8 – Spese rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non es- sere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
C.A.9 – Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il vei- colo assicurato, l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell’ ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accer- tate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:
• individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l’ Assicurato;
• organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue con- dizioni di salute:
- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
• assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, se- condo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere cu- rate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’ Assicurato, nonché le te- rapie riabilitative.
C.A.10 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’ Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’ art. C.A.9, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più ido- neo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
C.A.11 – Spese d’ albergo
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ri- cercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernotta- mento e prima colazione, per i giorni necessari alla riparazione del veicolo, fino ad un massimo di Euro 750,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
C.A.12 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’ estero per 5 giorni, op- pure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
• un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell’ Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese po- tranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleg- gio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’ Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 per sinistro accaduto all’estero.
C.A.13 - Autista a disposizione
Qualora l’ Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per
ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricon- durre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’ autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
C.A.14 – Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o par- ziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’ estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del- l’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola an- data per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposi- zione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’assicu- rato stesso.
La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’ autista.
Sono a carico dell’ Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’ estero
C.A.15 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel me- desimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ri- cambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’even- tuale eccedenza rimane a carico dell’ Assicurato.
C.A.16 – Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di rag- giungere l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
C.A.17 – Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di oc- cuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rima- sto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe econo- mica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i mi- nori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
C.A.18 – Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione “C.A.15 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore al- l’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione “C.A.15 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, provve- derà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse pos- sibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da ri- chiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
C.A.19 – Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l’ono- rario fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
C.A.20 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di in- cidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere diretta- mente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
C.A.21 – Anticipo delle cauzioni penale e civile.
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di inci- dente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
C.A.22 – Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coin- volto il veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono pi idoneo alle condizioni del- l’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri ve- rificatisi in Paesi Europei.
I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 15.000,00 a persona e di Euro 25.000,00 per sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il di- ritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assi- curato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assi- curato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
C.A.23 – Rientro salma
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coin- volto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organiz- zerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
C.B) Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “As- sistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata al- l’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di ter- rorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, iso- topi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi com- preso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeu- tico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensa- zione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a man- cato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventual- mente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in mate- ria di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui in- dicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restitu- zione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni pre- viste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
C.C) Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Or- ganizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HVAN“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà di- rettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SEZIONE 7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG Assicurazioni S.p.A.
con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 00000 Xxxxxx
tel. x00 000 0000 000
in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax:
x00 000 0000 000 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)
x00 000 0000 000 per i successivi scambi di corrispondenza.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE TUTELA LEGALE
7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la di- fesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e suc- cessivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coin- volgimento di un organismo di mediazione;
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 7.6 “Gestione del caso assicurativo” comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 7.6 “Ge- stione del caso assicurativo” comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002) se non ripetuto dalla controparte
in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i com- pensi per la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art.
7.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”, comma 3, per ogni grado di giudizio.
7.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedi- menti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
7.3 – Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del ve- rificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso as- sicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risar- cimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del suc- cessivo art. 7.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro venti- quattro mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipula- zione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescis- sione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al mede- simo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qual- siasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui no- tificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la con- troversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare diretta- mente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assi- curato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
• farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed even- tualmente anche nella fase giudiziale;
• farsi tutelare in via stragiudizale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se ne- cessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giu- dice italiano.
In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giuri- sdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’in- tero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
7.5 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla presta- zione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su ri- chiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché infor- marlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
7.6 – Gestione del caso assicurativo
1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. 7.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transa-
zione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva au- torizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG così come la Società non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tec- nici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicu- rativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito del- l’arbitrato.
ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbli- gatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
7.7 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme re- cuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.
7.8 - Assicurati
Le garanzie previste all’art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate:
• al proprietario;
• al locatario in base ad un contratto di noleggio / leasing;
• al conducente autorizzato;
• ai trasportati;
per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comu- nicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
In riferimento a quanto prescritto agli artt. 7.11 “Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Light”, lettera b) e 7.12 “Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione”, lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e conviventi solo se risultanti dal certi- ficato di stato di famiglia.
7.9 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bel- lici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da de- tenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indi- cati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligato- ria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
g) nei casi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Codice della Strada), guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art.187 del Codice della Strada) o per violazione del- l’art. 189, comma 1, del Codice della Strada (comportamento in caso d’incidente);
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.;
i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. 7.12 “Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento co- municata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006.
7.10 – Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione RCA cui si riferisce.
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – LIGHT
7.11 - Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Light
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita per recupero danni a per- sone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la “Procedura di Xx- xxxxxxxxxx” di cui all’art.148 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”. La copertura opera, quindi, per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
b) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pe- done, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formula- zione ufficiale della notizia di reato.
Quanto previsto alla lettera a) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art.
7.9 “Esclusioni”, lettera g), nel solo caso di violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
7.12 - Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita per recupero danni a per- sone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la “Procedura di Xx- xxxxxxxxxx” di cui all’art.148 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di ri- sarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
b) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pe- done, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formula- zione ufficiale della notizia di reato;
d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento Diretto” disciplinata all’art. 149 e segg. del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”, esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento o la negazione di offerta si risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 Codice delle assicura- zioni private”, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall’assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;
e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art.141 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve es- sere promossa nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 7.9 “Esclusioni”, lettera g), nel solo caso di violazione dell’art. 186 del Nuovo Co- dice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).
f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 150,00.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. A parziale deroga dell’art. 7.10 “Estensione Territoriale” la pre- sente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della
Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;
g) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in se- guito ad incidente stradale;
h) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale con- nessa ad incidente stradale verificatosi all’estero;
i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa ac- cessoria di rito, sospensione, revoca, della patente di guida irrogate in seguito ad in- cidente stradale e connesse allo stesso, e proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Grado avverso altre sanzioni amministrative pe- cuniarie purchè comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società prov- vederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in origi- nale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a par- ziale deroga dell’art. 7.9 “Esclusioni”, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
l) gli arbitrati per la decisione delle controversie. Sono assicurate anche le spese degli ar- bitri comunque sopportate dall’Assicurato;
m) l’anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente al massi- male previsto in polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; l’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rim- borsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.
In deroga all’art. 7.3 “Insorgenza del caso assicurativo”, le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
SEZIONE 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
8.1 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri.
I sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono es- sere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’As- sicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’en- tità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di co- mune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.
La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ra- gione che nel caso responsabilità.
La denuncia di sinistro può essere presentata:
a mezzo fax al numero verde: 800 60 61 61 |
a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni X.x.X. - Xxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx |
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), a: xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx |
rivolgendosi alla propria agenzia |
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure alla propria agenzia |
8.1.1 – Responsabilità civile della circolazione – Incidente da circolazione
La denuncia di sinistro, ai sensi dell’art.143 della Legge, deve essere redatta sul “CAI – Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve con- tenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risar- cimento.
La richiesta di risarcimento deve essere completata con i dati anagrafici (Nome e Co- gnome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni).
Inoltre devono indicate le eventuali Autorità intervenute.
Ricevuta con la richiesta di risarcimento la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del si- nistro, i danni subiti , secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà ad informarne l’Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di
ricezione della richiesta di risarcimento.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva do- cumentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
8.1.2 – Rischi diversi
Nel caso di sinistro che interessi le garanzie per i danni al veicolo, l’Assicurato deve, nella richiesta di indennizzo, indicare la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile.
l’Assicurato, in ogni caso deve:
• indicare ove sia ubicato il veicolo e come poterlo raggiungere;
• indicare l’eventuale intervento dell’Autorità.
• qualora l’evento abbia valenza penale, (ad esempio furto o rapina, incendio doloso, atti vandalici, ecc.), presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l’evento sia avvenuto all’estero la de- nuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che a quella Italiana;
• in caso di danno totale, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a de- molire il veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A. il cui costo, fino ad un massimo di Euro 150,00, rimane a carico, della stessa;
• per i danni relativi agli accessori non di serie ed optional fornire alla Società la fat- tura di acquisto o documento equivalente;
• precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate e le genera- lità dei loro proprietari.
In caso di furto o rapina totali l’Assicurato deve inoltre:
• fornire, se non asportata con il veicolo, l‘originale della carta di circolazione o certi- ficato di circolazione;
• fornire l’originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di pos- sesso rilasciato dal P.R.A.;
• fornire l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.
• fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
• informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento.
Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l’Assicurato era venuto a co- noscenza del ritrovamento del veicolo prima della liquidazione del danno la stessa avrà azione di regresso per tutte le somme pagate. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conser- vare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto, salva suc- cessiva liquidazione a termini di polizza.
In caso di danno parziale, documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali ripara- zioni di prima necessità.
Documentare con fatture o ricevute fiscali l’acquisto dell’apparecchio audiofonovisivo rubato. In caso di danno causato da eventi naturali l’Assicurato deve inoltre fornire alla Società idonea documentazione comprovante l’evento (ad esempio certificazione dell’Ufficio Me-
teorologico del Comune dove è avvenuto l’evento, articoli di giornale, ecc.).
In caso di rottura cristalli l’Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale atte- stante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società.
8.1.3 – Infortuni del Conducente
In caso di sinistro che interessi la garanzia Infortuni del conducente, il Contraente o l’As- sicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l’ora la causa e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inol- tre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
8.1.4 – Assistenza
Le prestazioni di Assistenza sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx che risponde ai numeri telefonici 000 000 000 e 02 5828 6671, come me- glio precisato di seguito, nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero 800.542.002
dall’estero al numero x00.00.0000.0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero x00.00.0000.0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
• Il tipo di assistenza di cui si necessita;
• Cognome e Nome;
• Numero di polizza e/o targa;
• Indirizzo del luogo in cui si trova;
• Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Inoltre nel caso sia prestato il Servizio Assistenza:
• AUTO LIGHT, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HBAS”;
• AUTO VIP, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HMED”;
• AUTO TOP, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HTOP”;
• CAMPER IN VIAGGIO ASSISTANCE, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HVAN”;
• AUTOCARRI BASE, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HTRK”;
• AUTOCARRI ESTESA, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HTRT”
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà diretta- mente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
8.1.5 – Tutela Legale
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, tel.
x00.000.0000.000, al quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri fax
• x00.000.0000.000 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)
• x00.000.0000.000 per i successivi scambi di corrispondenza
In caso di sinistro:
1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto co- noscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui no- tificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla de- nuncia del caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare diret- tamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’As- sicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
• farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed even- tualmente anche nella fase giudiziale;
• farsi tutelare in via stragiudizale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se ne- cessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giu- dice italiano.
In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
* * *