SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI SERIT SICILIA S.p.A
TRA
- SERIT SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane, con Sede legale in Palermo, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 (xxxxxxxx sociale € 10.400.000,00 I.V.), Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, Partita IVA 04739330829, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx (di seguito, per brevità, denominata “Stazione appaltante”),
E
- , con Sede legale in , Via , capitale
sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese n. , Partita IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del Legale rappresentante , giusta poteri
allo stesso conferiti da
aggiudicataria”),
(di seguito, per brevità, denominata “Società
PREMESSO CHE
1. Il presente Contratto ha per oggetto “l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per il personale dipendente di SERIT SICILIA S.p.A.”.
2. La “Stazione appaltante”, ha indetto una gara comunitaria con il sistema della procedura aperta a favore dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
3. La Società , avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara bandita dalla “Stazione appaltante”.
Xxxxx quanto premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come il Capitolato Tecnico (Allegato “1”), l’Offerta Tecnica (Allegato “2”), l’Offerta Economica (Allegato “3”), la nomina della Società aggiudicataria a Responsabile del trattamento dei dati personali (Allegato “4”).
2. L’esecuzione del Contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2 Oggetto
1. La “Stazione appaltante” affida alla “Società aggiudicataria”, che accetta, il servizio di copertura assicurativa sanitaria per il personale dipendente di SERIT SICILIA S.p.A. da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico con le relative Appendici 1, 2 e 3, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.
Articolo 3
Durata ed erogazione del servizio
1. Il presente Contratto ha una validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del medesimo.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza dello stesso, salvo diverso espresso accordo tra le parti. Resta fermo che tutte le prestazioni richieste prima della scadenza di questo ultimo,
dovranno essere espletate secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, ancorché perverranno a definizione successivamente alla naturale scadenza del presente Contratto.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”
1. Sono a carico della “Società aggiudicataria”, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 10, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese - anche di trasferta relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto.
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga a:
• rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite dalla “Stazione appaltante”, così come dettagliate nel Capitolato Tecnico, che è parte integrante del presente Contratto, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto;
• consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
• manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
• eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la
migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto;
• avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di
collaborazione esclusiva con la “Società aggiudicataria”, tecnicamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi
necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
• assicurare che il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
3. La “Società aggiudicataria” dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto rientra fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, di disporre di propria autonomia organizzativa e gestionale, di essere capace di operare, come di fatto opera, nel settore dei servizi in oggetto, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
4. La “Società aggiudicataria” prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto;
b) su iniziativa della “Società aggiudicataria”, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
Le eventuali sostituzioni di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la “Stazione appaltante” e dovranno essere realizzate assicurando la continuità delle prestazioni contrattuali.
5. In caso di inadempimento da parte della “Società aggiudicataria” degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 15.
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “1”), nonché di quanto indicato nell’Offerta Tecnica (Allegato “2”) della “Società aggiudicataria”.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, la “Società aggiudicataria” si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante” o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Le prestazioni eseguite verranno sottoposte a Verifica di regolarità, in relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara (Allegati “1” e “2”) nonché nell’Offerta tecnica (Allegato “4”).
4. Dalle attività di verifica verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della “Stazione appaltante” e della “Società aggiudicataria”.
5. All’esito positivo della Verifica di regolarità, la data del relativo verbale costituirà “Data di accettazione” da parte della “Stazione appaltante” di quanto eseguito.
6. In caso di esito negativo della fase della Verifica di regolarità, la “Società aggiudicataria” è obbligata ad apportare all’attività svolta le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune dalla “Stazione appaltante”, entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le menzionate modifiche e/o integrazioni da parte della “Società aggiudicataria”, sarà ripetuta la Verifica di regolarità.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di , nominato dalla “Società aggiudicataria” quale referente responsabile nei confronti della “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente Contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “Stazione appaltante”, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
2. La “Stazione appaltante” può chiedere alla “Società aggiudicataria” la sostituzione del Responsabile del Servizio, ove ritenuto opportuno.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La “Società aggiudicataria” dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dalla “Società aggiudicataria” medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “Stazione appaltante”;
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. La “Società aggiudicataria” si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria - previste nelle località di svolgimento delle attività - nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La “Società aggiudicataria” si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano la “Società aggiudicataria” anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la “Stazione appaltante”, previa comunicazione alla “Società aggiudicataria” delle inadempienze denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima “Società aggiudicataria”, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che la
“Società aggiudicataria” abbia svolto la propria attività in conformità a quanto previsto.
Articolo 8
Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile
1. La “Società aggiudicataria” garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi;
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia ( D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 173 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).(In caso di subappalto, la Ditta aggiudicataria è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti del personale da questi impiegato per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto).
3. La “Società aggiudicataria” si impegna espressamente a tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie di lavoro vigenti.
4. La “Società aggiudicataria” si impegna a consentire che la “Stazione appaltante” possa procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. La “Società aggiudicataria” è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose – ad esempio a beni mobili o immobili, anche condotti in locazione – tanto della “Stazione appaltante” che dei terzi, in virtù
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche
se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
Articolo 9 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici - ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati - relativi all’esecuzione del presente Contratto, sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto, la “Società aggiudicataria” assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato a comunicare a specifici soggetti.
3. La “Società aggiudicataria” è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la “Società aggiudicataria” dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente
Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”; ciò anche nel caso in cui la “Società aggiudicataria” dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla “Società aggiudicataria” anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando l’obbligo della “Società aggiudicataria” di risarcire tutti i danni che da tale inadempimento dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. La “Società aggiudicataria” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.
Articolo 10 Corrispettivi
1. Il corrispettivo complessivo massimo, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per la prestazione dell’oggetto contrattuale, è pari ad Euro , =, ( / ), Imposte escluse.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Esso, è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla “Società aggiudicataria”.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla “Società aggiudicataria” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla “Società aggiudicataria” dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. La “Società aggiudicataria” non potrà vantare diritto ad altri compensi.
Articolo 11 Pagamenti
1. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento del premio annuale per il servizio oggetto del presente Contratto, rappresentato dall’importo del premio assicurativo annuo per nucleo familiare fiscalmente a carico offerto in sede di gara moltiplicato per il numero degli assicurati e comprensivo di ogni spesa ed onere connesso all’esecuzione dell’appalto, all’inizio di ciascuna annualità assicurativa e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare documento di spesa da parte della “Società aggiudicataria” .
2. La regolazione del premio verrà calcolata una sola volta entro 30 giorni dal termine di ciascun anno assicurativo, a seguito di emissione, da parte della “Società aggiudicataria”, dell’appendice di regolazione in base alle comunicazioni ricevute, nel corso dell’intero anno assicurativo, dalla “Stazione appaltante” e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare documento di spesa da parte della “Società aggiudicataria”.
3. Il pagamento del premio è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della “Società aggiudicataria”, di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate secondo quanto previsto all’art. 10 del Capitolato Tecnico, in caso di esito negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della “Stazione appaltante” .
4. Saranno a carico della “Stazione appaltante” eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione del contratto.
5. Il documento di spesa - contenente il riferimento al presente Contratto - dovrà essere intestato e spedito a SERIT SICILIA S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxxx, P. IVA 04739330829.
6. La liquidazione del premio sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n.
, intestato alla “Società aggiudicataria” presso , Agenzia o
Filiale , in , Via , Codice IBAN
.
7. La “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la “Società aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la “Società aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora la “Società aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 12 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente Contratto sono a carico della “Società aggiudicataria”.
Articolo 13 Cauzione
1. La “Società aggiudicataria” garantisce l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente atto, ivi comprese quelle future ex art. 1938 cod. civ.,
producendo la polizza fideiussoria n. opportunamente sottoscritta, in data
/ / , con l’Istituto bancario/assicurativo .
2. Tale cauzione - estesa a tutti gli accessori del debito principale - è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte
nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse.
3. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante”, a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni che scaturiscono dallo stesso. Pertanto, la garanzia potrà essere svincolata, su richiesta della “Società aggiudicataria”, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, la “Società aggiudicataria” dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni, senza che per ciò si renda necessaria un’apposita richiesta della “Stazione appaltante”.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fornendone idonea comunicazione
- senza alcun preavviso - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 14 Inadempienze e Penali
1. Le inadempienze eventualmente riscontrate durante l’esecuzione del servizio, oggetto del presente Contratto, non imputabili a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestate dalla “Stazione appaltante” - a mezzo raccomandata A.R. - alla “Società aggiudicataria”.
2. La “Società aggiudicataria” dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata di cui al precedente comma 1
3. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio della “Stazione appaltante”, saranno definitivamente applicate le seguenti penali:
a) In caso di ritardato rimborso ai soggetti assicurati, la “Società aggiudicataria” dovrà riconoscere alla “Stazione appaltante” una penale pari all’1% dell’importo da rimborsare per ogni giorno di ritardo;
b) In caso di rimborso irregolare ai soggetti assicurati (in quanto parziale o inferiore a quello realmente dovuto) ovvero in caso di errori accertati nei rimborsi effettuati ai soggetti assicurati, la “Società aggiudicataria” si impegna a ripristinare l’anomalia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l’errato o irregolare rimborso, fermo restando che dovranno comunque essere rispettati i tempi di rimborso indicati nell’Offerta tecnica; in caso contrario si applicherà la penale di cui alla precedente lettera
a) sulla differenza tra l’importo rimborsato e quello da rimborsare;
c) In caso di esito negativo dei controlli o della mancata produzione della documentazione di cui all’art. 10 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 500,00 per ciascuna inadempienza accertata.
d) Nel caso in cui la “Società aggiudicataria” non garantisca gli adempimenti previsti all’art.6, lettere e) f), h) j), k), n) del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singola contestazione.
e) Nel caso in cui la Società aggiudicataria non garantisca gli adempimenti previsti all’art.6, lettere d), g) del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
4. La “Stazione appaltante” potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto alla “Società aggiudicataria” a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ove l’ammontare delle penali applicate superi la somma complessiva del 10% del corrispettivo annuo del valore dell’appalto aggiudicato, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La “Società aggiudicataria” non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la “Stazione appaltante”.
7. Restano a carico della stessa Società aggiudicataria, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
8. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma 3, la “Stazione appaltante” si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla “Società aggiudicataria” a qualsiasi titolo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la “Società aggiudicataria” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della “Società aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la “Stazione appaltante” potrà diffidare la “Società aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa raccomandata A.R.
Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto, applicando la penale di cui al successivo articolo 16 .
2. In ogni caso si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con raccomandata A.R., in uno dei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla “Società aggiudicataria” nel corso della procedura di cui in premessa;
b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente risultassero positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 5;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 13;
e) qualora sia intentata un’azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro la “Stazione appaltante”, ai sensi del successivo articolo 18;
f) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Riservatezza), 9 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), 11
(Pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Inadempienze e Penali), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 21 (Trasparenza).
3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento intergale della cauzione ove essa non sia stata restituita e/o ad applicare una penale equivalente, nonché a procedere nei confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 16 Recesso
1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società aggiudicataria” ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
4. La “Società aggiudicataria” rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 17 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti
della “Società aggiudicataria”, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata a.r..
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorre un’ipotesi di giusta causa:
a) qualora sia stato depositato contro la “Società aggiudicataria” un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della “Società aggiudicataria”;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della “Società aggiudicataria” siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
4. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società aggiudicataria” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. La “Società aggiudicataria” assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della “Stazione appaltante” azione giudiziaria da parte di terzi, i quali vantino diritti sui dispositivi ovvero sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, la “Società aggiudicataria” si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la “Stazione appaltante” è tenuta ad informare prontamente la “Società aggiudicataria” delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della “Stazione appaltante”, quest’ultima - fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata - ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19
Divieto di cessione del Contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente Contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 20 Avvalimento
1. L’avvalimento è regolato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Articolo 21 Subappalto
1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della Società Aggiudicataria.
3. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del presente contratto.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 22 Trasparenza
1. La “Società aggiudicataria” espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con lo stesso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma non risultasse conforme al vero, ovvero la “Società aggiudicataria” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, quest’ultimo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della “Società aggiudicataria”, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Articolo 24
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal Xxxxxx sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.
Art. 25 Protezione dei dati
1. La “Stazione appaltante”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
– Codice in materia di protezione dei dati personali, conferisce alla “Società aggiudicataria” l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati.
2. La “Società aggiudicataria” accetta tale nomina e s’impegna ad operare attenendosi alle istruzioni ed ai principi meglio specificati nell’allegato atto di designazione (Cfr. allegato n. 4).
3. La “Società aggiudicataria” s’impegna, per sé e per il proprio personale, a conservare la più assoluta riservatezza in ordine ai dati, le informazioni, notizie e quant’altro di cui verrà a conoscenza in dipendenza e/o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.
4. La “Società aggiudicataria” s’impegna, altresì, per sé e per il proprio personale, a non fare copia dei dati di cui verrà a conoscenza e/o in possesso, in dipendenza e/o in occasione dell’esecuzione del presente accordo, per fini estranei a quelli in esso contemplati.
5. I suddetti obblighi della “Società aggiudicataria” permarranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto instaurato con il presente Contratto.
Articolo 26 Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti, i quali possono essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, i quali non potranno essere sostituiti o superati; da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Palermo,
La Società Aggiudicataria La Stazione Appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati..
Le parti, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli qui di seguito indicati:
Articolo 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), Articolo 5 (Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), Articolo 9 (Riservatezza), Articolo 11 (Pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Inadempienze e Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto e del credito), Articolo 22 (Trasparenza),
Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 24 (Protezione dei dati), Articolo 26 (Clausola finale).
Palermo,
La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
ALLEGATO N. 4
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al Contratto di , col presente atto, SERIT SICILIA S.p.A. nomina la . - in persona del Legale rappresentante - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Società (di seguito denominata “Responsabile”), nell’accettare la predetta nomina, si obbliga ad attenersi alle istruzioni fornite da SERIT SICILIA S.p.A. (di seguito denominata “Titolare”), così come di seguito analiticamente specificate, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
1 - Notifiche al Garante
1.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni, da questi richieste, eventualmente necessarie per effettuare la notificazione al Garante, prevista dall’articolo 37 del Codice.
1.2 Il Responsabile dovrà comunicare tempestivamente al Titolare ogni cambiamento intervenuto nei dati necessari per effettuare la suddetta notificazione.
2 - Modalità di trattamento dei dati e requisiti dei dati personali
2.1 In relazione alle operazioni di trattamento poste in atto per l’esecuzione dei compiti previsti dagli accordi, il Responsabile dovrà provvedere affinché i dati personali siano utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono state affidate.
3 - Informativa agli interessati
3.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni in suo possesso, per consentirgli di adempiere all’obbligo di informativa degli interessati.
4 - Diritti degli interessati
4.1 L’accesso ai dati personali da parte degli interessati, effettuato ai sensi dell’articolo 13 del Codice, sarà gestito direttamente dal Titolare.
4.2 Il Responsabile dovrà prontamente collaborare con il Titolare, fornendo le necessarie informazioni, per consentirgli di soddisfare le richieste degli interessati.
5 – Cessazione del trattamento
5.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il responsabile dovrà fornire al Titolare le informazioni utili per consentirgli di notificare al garante, in via preventiva, la loro destinazione.
5.2 Il Responsabile dovrà provvedere affinché, nel tempo necessario al trasferimento dei dati personali, nessuno, all’infuori del destinatario specificato dal titolare, possa avere accesso ai dati stessi.
6 - Nomina degli incaricati
6.1 Il Responsabile dovrà individuare, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, i propri incaricati del trattamento ed impartire loro, per iscritto, istruzioni coerenti rispetto alle disposizioni in materia di privacy ed alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
6.2 Il Responsabile dovrà vigilare sull’operato degli incaricati, avendo cura, in particolare, che vengano osservate le istruzioni loro impartite e siano garantite la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate.
7 - Misure di sicurezza
7.1 Il Responsabile dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del Codice.
7.2 Il Responsabile dovrà osservare tutte le disposizioni, inerenti le misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali, dettate dagli articoli 33, 34, 35 e 36, nonché quanto disposto dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) dello stesso Xxxxxx.
7.3 Il Responsabile dovrà adottare ogni altra misure di sicurezza in relazione all’evoluzione tecnica del settore ed all’esperienza maturata nello svolgimento delle singole operazioni di
trattamento.
8 - Obblighi nei confronti del Titolare
8.1 Al termine del rapporto il Responsabile dovrà restituire, senza averne tratto copia, la documentazione trasmessa dal Titolare, impegnandosi a non divulgare a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a sua conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta del Titolare stesso.
8.2 Il Responsabile è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Titolare di tutte le iniziative che intende porre in essere e che comportano una gestione dei dati non prevista in Contratto.
8.3 Il Responsabile dovrà informare prontamente il Titolare di ogni episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi l’applicazione del Codice (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.), anche ai fini di eventuali ulteriori istruzioni che si rendano necessarie a seguito dei particolari casi sopravvenuti.
9 - Ulteriori istruzioni
9.1 Ogni ulteriore istruzione che il Titolare intenderà impartire dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile e da questi accettata, sempre per iscritto.
9.2 Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, sulla base di accordi preventivi, periodiche verifiche circa il rispetto del Codice e l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.
In relazione a quanto sopra, la sottoscrizione del presente atto vale come accettazione, da parte della , della nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata da SERIT SICILIA S.p.A. e di tutto ciò che detta nomina comporta.
Palermo,
La Società SERIT SICILIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale