ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (di seguito denominata "Fondazione CMCC"), C.F e P. IVA n. 03873750750, con sede in Lecce, via Augusto Imperatore n.16, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Fondazione CMCC,
(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")
Premesso che
A. Il CNR, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
− stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
− partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
− promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
− partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
− commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
B. La Fondazione CMCC è un ente di ricerca senza scopo di lucro, che studia le scienze del clima, i cambiamenti climatici, le loro cause e conseguenze. Nato nel 2005 come società consortile a responsabilità limitata di università ed enti pubblici di ricerca, il CMCC ha trasformato la sua forma giuridica in Fondazione nel dicembre 2015.
La Missione della Fondazione CMCC è di realizzare studi e modelli del nostro sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze scientifiche.
Nel perseguimento dei propri obiettivi, il CMCC promuove e svolge attività di ricerca scientifica, di base e applicata, e sviluppa servizi operativi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica, nei diversi campi su cui i cambiamenti climatici esercitano un impatto, favorendo anche collaborazioni tra Università, Enti di ricerca nazionali e internazionali, Enti territoriali e Settore industriale.
All’organizzazione di ricerca della Fondazione CMCC– con sedi a Lecce, Bologna, Capua, Milano, Sassari, Venezia, Roma e Viterbo – partecipano istituzioni prevalentemente pubbliche, ma anche private, che collaborano nelle attività multidisciplinari di studio e di indagine di temi inerenti le scienze dei cambiamenti climatici.
La Fondazione CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei suoi Fondatori: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); Università del Salento; Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.a.); Università Ca’ Foscari Venezia; Università della Tuscia; Università di Sassari.
Le attività scientifiche della Fondazione CMCC sono distribuite su otto divisioni di ricerca che condividono tra loro diverse competenze e conoscenze nel campo delle scienze del clima:
• ASC - Advanced Scientific Computing;
• CSP - Climate Simulations and Predictions;
• ECIP – Economic analysis of Impacts and Policy;
• IAFES - Impacts on Agriculture, Forests and Ecosystem Services;
• ODA – Ocean modeling and Data Assimilation;
• OPA – Ocean Predictions and Applications;
• RAAS - Risk Assessment and Adaptation Strategies;
• REMHI – Regional Models and Hydrogeological Impacts.
Il Centro risulta essere ai vertici della classifica della valutazione ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) presentata nel rapporto rapporto/valutazione sulla qualità della ricerca in Italia (VQR) relativo al periodo 2004-2010.
Nel “Global Go To Think Tank Report 2012” dell’Università della Pennsylvania, il CMCC si è classificato 75° nella Top100 delle istituzioni non americane e 130° nella classifica mondiale.
Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point dell’IPCC, garantendo un punto di incontro tra l’IPCC, la comunità scientifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso.
La Fondazione CMCC ha inoltre aderito al Global Compact, iniziativa delle Nazioni Unite che costituisce la più grande rete internazionale sulla responsabilità d'impresa e che mette insieme aziende e soggetti no-profit impegnati in ambito dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione fornendo un contributo per raggiungere il comune obiettivo di costruire un'economia globale che sia sostenibile e inclusiva.
Nella valutazione fatta da APRE sui risultati di H2020 nel 2014/2015, azione SFIDA SOCIALE 5 “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”, il CMCC è risultato secondo nella classifica dei TOP20 performers italiani, dopo il CNR, per numero di proposte finanziate.
Considerato che
è di rilevante interesse delle Parti:
− sviluppare ed incrementare, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo Quadro;
− rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e la Fondazione CMCC, sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
− favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale, cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.
Art. 2 (Finalità)
Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o per normativa interna, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi congiunti di ricerca, innovazione e formazione e altre iniziative comuni, nell’alveo delle seguenti discipline:
Scienze del Clima, Meteorologia, Scienze marine, Ecosistemi terrestri,
Osservazione della Terra
Monitoraggio del ciclo globale di gas serra anche nell’ambito dell’infrastruttura ICOS-XXXX.
Le modalità e le forme di collaborazione per il raggiungimento di specifici obiettivi all’interno di queste aree disciplinari saranno regolate attraverso la stipula di singole convenzioni operative, di volta in volta adottate, nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione e incentivo della ricerca.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o anche in partnership con altri soggetti.
Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)
I programmi e le iniziative congiunte poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte sui temi di interesse comune di cui all’Art. 2;
2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
4) lo scambio di personale tra le Parti, nelle modalità consentite dalla legge, al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte;
Nell’ambito di tali programmi ed iniziative congiunte, potrà essere prevista la condivisione di spazi e attrezzature scientifiche, il cui utilizzo dovrà essere regolamentato all’interno delle singole convenzioni operative.
Art. 4 (Convenzioni Operative)
Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetti”) attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro.
Le Convenzioni Operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolta nel Progetto;
- i referenti scientifici per ciascuna Parte nel progetto specifico;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la riservatezza da adottare nell’uso delle informazioni confidenziali;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione del Progetto.
Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.
Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Art. 5
(Comitato d’Indirizzo)
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da sei membri:
• il Presidente del CNR o suo delegato
• il Presidente della Fondazione CMCC o suo delegato
• due componenti nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Presidente della Fondazione CMCC.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione CMCC, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.
Art. 6
(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.
I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.
Art. 7
(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo Quadro.
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all’Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Art. 8. (Riservatezza)
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, ciascuna Parte si obbliga per sé e per il proprio personale dipendente, nonché per i propri collaboratori a qualsiasi titolo, clienti e fornitori, a:
a) far uso delle Informazioni Riservate esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro;
b) non rendere note a Terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni Riservate;
c) conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni Riservate, limitando i soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti;
d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, se non nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività da eseguire;
e) restituire alla Parte proprietaria ovvero distruggere tutte le copie, duplicazioni, riproduzioni o registrazioni (in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo) delle Informazioni Riservate al termine dell’utilizzo e comunque al termine dell’esecuzione delle attività.
L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del presente Accordo Quadro e per ulteriori 3 (tre) anni o fino a che le Informazioni Riservate diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte proprietaria.
Art. 9. (Proprietà Intellettuale)
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
I risultati prodotti in relazione all'espletamento delle attività di Progetto saranno regolati secondo le regole che saranno fissate all'interno delle singole Convenzioni Operative di cui al precedente art. 4.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 11
(Decorrenza dell’Accordo Quadro)
Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
Art. 12 (Modifiche)
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Art. 13 (Recesso)
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 14 (Nullità parziale)
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o l’impossibilità di attuazione.
Art. 15 (Cessione)
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art.16 (Spese ed oneri)
Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, spazi, attrezzature scientifiche, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l’attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.
Art. 17 (Controversie)
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo- Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.
Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
Art. 18 (Registrazione)
Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
L’ Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.
Art.19 (Dichiarazioni della Parti)
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma lì, PER
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX
PER
LA FONDAZIONE CMCC
Dr. Xxxxxxx XXXXXXX
Firmato da:XXXXXXX XXXXXXX Data: 02/08/2016 09:26:06