Contract
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO.
L’anno 2013 (duemilatredici) il giorno ( ) del mese di , presso la sede del
Comune di viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:
1) Il Comune di Portogruaro in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62 del 15.7.2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la Convenzione quadro per la gestione degli Uffici in forma associata e della deliberazione di Giunta comunale n…………. del… con la quale
è stata approvata la presente convenzione;
2) Il Comune di Teglio Veneto in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ……….. del , esecutiva,
con la quale è stata approvata la Convenzione quadro per la gestione degli Uffici in forma associata e della deliberazione di Giunta comunale n…………. del… con la quale
è stata approvata la presente convenzione;
3) Il Comune di Cinto Caomaggiore in persona del Commissario Straordinario dr. XXXXX NATALINO_domiciliato per la sua carica in Xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx X. Xxxxxx, 0, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 6 del 30.07.2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la Convenzione quadro per la gestione degli Uffici in forma associata e della deliberazione del Commissario Xxxxxxxxxxxxx con i poteri della Giunta comunale n…………. del…………….
con la quale è stata approvata la presente convenzione;
PREMESSO CHE:
o l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;
o i Comuni devono, conseguentemente, affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo che viene loro affidato nel governo e nella gestione dei propri territori e delle proprie comunità, non ultimo un processo di riorganizzazione che consenta, anche mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;
o il nuovo schema delle funzioni fondamentali dei comuni tracciato dal decreto sulla spending review convertito con L. 135/2012 implica un taglio netto ai finanziamenti degli enti locali, ma allo stesso tempo individua e auspica come soluzione, la gestione associata di servizi tra vari comuni.
o che la nuova legge regionale n. 18 del 2012 disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
o è intendimento delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell’ex mandamento portogruarese, avviare la gestione associata di varie funzioni attribuite ai comuni attraverso un processo graduale ed ordinato che consenta una progressiva e crescente condivisione delle attività e dei servizi;
o in questa prospettiva i comuni di Portogruaro, Caorle, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore e San Xxxxxxx al Tagliamento hanno intenzione di intraprendere delle
o allo stato attuale i Comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto intendono dare avvio alla progettazione e gestione associata del sistema locale dei Servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini mediante la costituzione di un Ufficio Unico;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che prevede:
• c. 1 “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.”;
• c. 2 “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
• c. 4 “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Portogruaro n. 62 del 15.7.2013, del Comune di Teglio Veneto n….. del……. e la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Cinto Caomaggiore n. … del…. con le quali è stata approvata la Convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata tra i Comuni;
RITENUTO che la gestione in convenzione della funzione del settore sociale attraverso la costituzione di un Ufficio comune, che nel proseguo del presente atto viene denominato Ufficio Unico, sia la più idonea in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
VISTE:
o la normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali ed in particolare, la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
o il DPCM 14 febbraio 2001 sull’integrazione socio-sanitaria e il DPCM 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza;
o la L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. (GU n. 96 del 26-4-2001);
o le DGRV 4222/2003 e DGRV 3827/2007 e i Piani Biennali Area Minori dove si sottolinea l’attenzione di valorizzare e sviluppare servizi per la protezione e la tutela dei minori;
o la L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
o la X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (XXX n. 40/1988) “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e successive modifiche ed integrazioni;
o la L.R. n. 8 del 17 dicembre 1984 “Determinazione degli standars relativi ai servizi sociali, punti 1, 2, e 3 dell'art. 23 della Legge Regionale 15 dicembre 1992, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
o la L.R. n. 55 del 14 settembre 1994 “Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 – art. 7;
o la L.R. n. 56 del 14 settembre 1994 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
o la L.R. 3.2.1996, n. 5 “Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998 che all’art. 4 individua i seguenti strumenti per la gestione unitaria dei servizi sociali e socio sanitari in ambiti territoriali omogenei, che vengono individuati nei distretti: la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi alle Unità Locali Socio-Sanitarie o, in alternativa, la stipula di accordi di programma tra gli enti interessati. Tali deleghe o accordi vengono decisi e stipulati sulla base dei contenuti del Piano di zona, in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i Comuni. Per i Comuni il Piano di zona rappresenta la possibilità concreta di incidere attivamente sull’organizzazione complessiva dei servizi alla persona e sulla destinazione delle risorse utilizzabili per le attività sociosanitarie del territorio, formulando, anche nei confronti dell’azienda Unità Locale Socio Sanitaria, richieste precise di impegno su obiettivi ed azioni concordate. La valorizzazione del ruolo dell’ente locale viene, infatti, realizzata dalla legislazione, che attribuisce ai Comuni una funzione strategica rispetto all’intero processo programmatorio: il Piano di zona è promosso dai Comuni (tramite la Rappresentanza dei Sindaci) ed è approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti il territorio dell’azienda Unità Locale Socio Sanitaria di riferimento;
o la L.R. 11/2001 che ribadisce che il Piano di zona è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria;
o la Dgr Veneto n. 15/DDL del 26 luglio 2011 concernente “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2012-2014”;
o la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
ATTESO che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni: Comune di Portogruaro, deliberazione di Giunta Comunale n. del , Comune di Teglio Veneto, deliberazione di Giunta Comunale n. del , Comune di Cinto Caomaggiore, deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. del
CONSIDERATO che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1.Con la presente convenzione attuativa si istituisce, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché in attuazione ai principi di organizzazione e coordinamento sanciti con la Convenzione quadro dell’Associazione intercomunale del Veneto Orientale tra i Comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore, l’Ufficio Unico dei Servizi Sociali, per l’esercizio associato della funzione denominata “progettazione e gestione associata del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”.
2. L’esercizio della competenza di gestione e l’assetto delle rispettive responsabilità in relazione alla suddetta funzione sono definiti dalla presente convenzione e dagli atti ad essa conseguenti.
Art. 2
(Enti partecipanti alla gestione associata ed ente responsabile della gestione)
1.I Comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore costituiscono l’Ufficio Unico dei Servizi Sociali presso il Comune di Portogruaro che accetta, in qualità di responsabile della gestione associata, la competenza di gestione delle funzioni indicate all’articolo 4, con le modalità di esercizio definite dalla presente convenzione. Al Comune di Portogruaro sono attribuite la responsabilità amministrativa e le risorse economiche e adotterà tutti gli atti, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente convenzione, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altra pubblica amministrazione o con organizzazioni private profit o no-profit
(Finalità)
La presente convenzione è finalizzata alla gestione delle attività socio-assistenziali di titolarità dei Comuni, e al loro coordinamento con gli interventi operati dall’Azienda Socio-sanitaria Locale, nonché con quelli afferenti alle politiche sociali più ampie, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale.
Scopo della presente convenzione é:
- gestire in forma associata le attività di cui al successivo art. 4, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
- attuare piani e programmi secondo gli obiettivi annuali definiti in occasione della stesura del bilancio e dell’elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni programmatiche regionali, adottando politiche di sussidiarietà e garanzia di prestazioni ai cittadini;
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione.
- Condividere le risorse umane e strumentali conferite nella gestione associata al fine di una loro valorizzazione in un contesto operativo più ampio.
- Valorizzare le esperienze più significative e le buone prassi adottate a livello del singolo Comune facendole diventare patrimonio della gestione associata;
Art. 4
(Funzioni, attività e servizi conferiti nella gestione associata)
La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali in materia di servizi sociali:
− servizi rivolti ai minori, ai giovani ed alle famiglie secondo quanto disciplinato dal presente articolo ;
− servizi rivolti agli adulti in situazione di fragilità sociale, secondo quanto disciplinato dal presente articolo
− servizi rivolti agli anziani e ad altri non autosufficienti secondo quanto disciplinato nel presente articolo
In particolare vengono gestite in forma associata le seguenti attività e servizi, elencati in forma indicativa e non esaustiva:
AREA MINORI, GIOVANI e FAMIGLIA
1.Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari
2.interventi di emergenza assistenziale per minori, donne con figli, nuclei in grave difficoltà 3.contributi economici a sostegno delle famiglie
4.assistenza socio-educativa domiciliare
5.inserimenti dei minori e dei minori stranieri non accompagnati in comunità familiari, educative ed in famiglie affidatarie
6.interventi per favorire l'inclusione dei cittadini extracomunitari
7.interventi di sostegno alla integrazione nei servizi per l'infanzia e nella scuola dell'obbligo 8.accertamenti in caso di evasione dell'obbligo scolastico e formativo
9.partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali (UVMD)
10.gestione pratiche concessione assegni di maternità e al nucleo familiare numeroso 11.bonus enel e bonus gas
12.percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso la collaborazione con il S.I.L.
AREA ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
1.Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e al nucleo familiare
2.interventi di emergenza assistenziale
3.collaborazione con gli altri servizi sociali, sanitari e del lavoro per consentire il progressivo re- inserimento sociale
4.assistenza domiciliare 5.interventi di sostegno economico
6.misure di accompagnamento sociale e di integrazione personalizzate e mirate ove possibile al raggiungimento dell'autonomia
7.percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso la collaborazione con il S.I.L. 8.inserimento in strutture socio-sanitarie sia diurne che residenziali
9.partecipazione alle UVMD 10.assistenza agli ex detenuti
11.gestione delle attività di Sportello Xxxxxx
12.rilascio certificazioni di svantaggio sociale ai sensi della L. 381/1991
AREA ANZIANI E ALTRI NON AUTOSUFFICIENTI
1.Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e al nucleo familiare
2.interventi di emergenza assistenziale 3.servizio di assistenza domiciliare 4.servizio fornitura pasti a domicilio 5.telesoccorso telecontrollo 6.partecipazione UVMD
7.ricoveri di sollievo e pronta accoglienza 8.inserimento in struttura residenziale
9.integrazione retta in strutture residenziali e verifiche periodiche (a far data dal 1.1.2014) 10.interventi di sostegno economico
11.gestione procedimento assegno di cura
12.gestione delle attività dello sportello per l'amministrazione di sostegno 13.servizio di trasporto di persone disabili
14.gestione dimissioni ospedaliere protette
15.gestione attività di soggiorni climatici per gli anziani
Xxxxx restando che il presente elenco ha un carattere esemplificativo e non esaustivo, laddove sia intervenuta innovazione del quadro normativo di riferimento delle funzioni oggetto della presente
convenzione e/o qualora ve ne sia necessità per affrontare problematiche organizzative non preventivabili, l’elenco delle attività indicate nel presente articolo potrà essere opportunamente modificato od integrato con successive determinazioni.
Art. 5 (Principi)
1. L’organizzazione in forma associata dei servizi sociali deve essere improntata ai seguenti principi:
- massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
- la garanzia del diritto per le persone ad una presa in carico globale;
- garanzia della centralità della persona come elemento irrinunciabile nel perseguire obiettivi di salute e benessere che sappiano tradursi in qualità della vita ed inclusione;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l’attività di programmazione;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza;
- progressiva omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- particolare attenzione alla comunicazione con gli utenti.
Art. 6
(Ambito territoriale)
1. L’ambito territoriale per lo svolgimento della funzione e delle attività del settore sociale è individuato nel territorio dei Comuni di Portogruaro, di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore.
2. L’Ufficio Unico può collaborare con altri Comuni limitrofi, previo accordo con le Amministrazioni interessate, senza pregiudicare le finalità di cui all’art. 3.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO UNICO
Art. 7
(Strumenti di programmazione di attività e di coordinamento tra gli enti associati)
1.I principi e le norme di organizzazione sanciti nell’Accordo quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata dell’Associazione Intercomunale del Veneto Orientale disciplinano le modalità di funzionamento generale della presente convenzione attuativa.
0.Xx gestione associata opera nell’interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
0.Xx occasione della predisposizione del bilancio annuale i Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore indicheranno al responsabile dell’Ufficio Unico dei Servizi Sociali i livelli di assistenza da garantire ai propri cittadini, indicando le risorse finanziarie destinate allo scopo per l’anno di riferimento.
0.Xx considerazione del fatto che è necessario affidare a soggetto terzo la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare, di fornitura pasti a domicilio e del relativo coordinamento da parte di un’assistente sociale, il Comune di Teglio Veneto si impegna a garantire le risorse finanziarie per i citati servizi per tutta la durata della presente convenzione, dando atto che l’eventuale recesso anticipato non avrà valore per tali servizi. Il Comune di Cinto Caomaggiore si avvarrà del Servizio di Assistenza domiciliare e di fornitura pasti a domicilio solo occasionalmente, al verificarsi di specifiche fattispecie.
5.Le parti si incontreranno almeno due volte all’anno, in ogni caso in occasione della programmazione della attività per la redazione del bilancio di previsione, e per analizzare il rendiconto della gestione. Gli incontri si svolgeranno secondo le modalità e le tempistiche fissate nella Convenzione Quadro dell’Associazione Intercomunale del Veneto Orientale.
Art. 8
(Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Unico)
1. Il Responsabile dell’Ufficio Unico, per il funzionamento dello stesso e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, si avvale di tutto il personale dell’Ufficio Unico dei Servizi Sociali, nonché di risorse economiche e strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
5. Al Responsabile dell’Ufficio Unico competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 4 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutti gli atti, impegni, provvedimenti ed accertamenti relativi ai servizi gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti dell’Ufficio Unico e sottoscritti dal Responsabile dello stesso.
3. L’intestazione della corrispondenza del servizio contiene la denominazione dell’Ufficio Unico dei Servizi Sociali.
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)
1. I Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore istituiranno un apposito capitolo in uscita del proprio bilancio di previsione dove stanzieranno tutte le risorse annualmente destinate ai servizi sociali da erogarsi secondo i livelli annualmente indicati. Il Comune di Portogruaro istituirà a bilancio uno o più capitoli di entrata e di spesa sui quali impegnerà e liquiderà le prestazioni erogate a favore dei cittadini dei comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore.
2. Qualora nel corso dell’anno finanziario dovesse verificarsi la necessità di integrare le somme inizialmente stanziate, il Comune di Portogruaro invierà preventiva dettagliata richiesta di integrazione, indicante il motivo del presumibile scostamento. I Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore, nel caso la richiesta di integrazione derivasse non da spese obbligatorie ma dalla necessità di ampliare servizi già in essere e/o di erogare prestazioni ad un numero di cittadini maggiore di quello inizialmente previsto, potrà richiedere di non dare seguito alle ulteriori prestazioni, dandone notizia all’Ufficio Unico per i Servizi Sociali, non integrando quindi il capitolo di bilancio per tali prestazioni. Qualora la richiesta di integrazione derivasse da maggiori oneri derivanti da prestazioni contrattuali sottoscritte nell’interesse di entrambe le parti, il Comune di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore si impegnano ad effettuare l’integrazione dello stanziamento entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio Unico.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune di Portogruaro invierà ai Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore il rendiconto dettagliato delle somme spese per ciascuna prestazione.
3. I costi di gestione amministrativa dell’Ufficio Unico e quelli relativi al funzionamento e manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati dal servizio di proprietà del Comune di Portogruaro sono annualmente quantificati. Il livello dei servizi che in fase di prima applicazione della presente convenzione il Comune di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore intendono assicurare ai propri cittadini è riportato in allegato, con l’indicazione dei relativi costi definiti in via presuntiva.
4. I trasferimenti da enti pubblici e privati, le compartecipazioni degli utenti ed eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, e saranno ripartiti tra gli Enti aderenti, seconda le modalità che saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci.
5. I Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore provvederanno al versamento in favore del Comune di Portogruaro delle somme di competenza di cui all’allegato sub A) per l’anno di riferimento secondo le seguenti scadenze:
a) 30% entro il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento;
b) 40% entro il 31 luglio dell’anno solare di riferimento;
c) 30% entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.
Il Comune di Portogruaro provvederà al pagamento delle altre spese per conto dei Comuni di Cinto Caomaggiore e di Teglio Veneto dopo aver richiesto ed ottenuto dagli stessi il versamento delle corrispondenti somme.
6. Per la gestione delle funzioni nel periodo 1 ottobre/31 dicembre 2013 i Comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore verseranno al Comune di Portogruaro l’intera somma necessaria alla copertura dei costi delle prestazioni sociali da erogarsi fino alla fine del corrente anno nonché l’intera somma necessaria per l’estensione del servizio di Assistenza Domiciliare e relativo coordinamento, entro il 31.10.2013.
Art. 10
(Dotazione di personale)
1.Per l’esercizio delle funzioni associate, l’Ufficio Unico utilizza risorse professionali messe a disposizione come segue:
-dal Comune di Portogruaro 1 Responsabile di Servizio, tre Assistenti sociali a tempo pieno, un’Assistente sociale a tempo parziale, 3 istruttori amministrativi a tempo pieno dipendenti di ruolo; Per far fronte anche alle necessità operative derivanti dalla presente Convenzione l’Ufficio Unico provvederà ad integrare il servizio di Assistenza Domiciliare ed erogazione pasti a domicilio agli anziani, attualmente appaltato a ditta esterna, con una figura professionale di Assistente Sociale per 10 ore settimanali per il necessario coordinamento delle attività.
Art. 11 (Strutture)
1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell’Ufficio Unico attualmente sita in Portogruaro via Arma di Cavalleria.
2. Uno sportello operativo decentrato presso il Comune di Teglio Veneto sarà aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Al Comune di Teglio verranno inoltre dedicate le giornate del lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e del giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (solo per ricevimento su appuntamento, o per attività territoriali o gestionali).
3. Uno sportello operativo decentrato, presso il Comune di Cinto Caomaggiore, sarà aperto al pubblico secondo le modalità operative che saranno definite in relazione alle specifiche esigenze.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 12
(Decorrenza e durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal 1.10.2013.
2. La convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni cinque mediante atto espresso di ciascun ente associato.
Art. 13
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)
1. Ciascun ente associato può recedere dalla presente Convenzione attuativa, adducendo le motivazioni di tale recesso solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula, mediante l’adozione di apposita deliberazione giuntale e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
2. La proposta di recesso deve essere deliberata dalla Giunta comunale e sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.
3. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione. Restano a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso ed eventuali rimborsi dei contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.
4. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente dai Comuni aderenti, con apposita deliberazione giuntale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per quanto riguarda il servizio sociale, il servizio di assistenza domiciliare e la fornitura dei pasti a domicilio ci si riporta a quanto previsto al l’art. 7 comma 4.
Le parti si impegnano che, nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di cinque anni, gli eventuali contributi concessi dalla Regione di cui alla L.R. n. 18/2012 e con riferimento alla presente convenzione, dovranno essere restituiti alla Regione in quota parte, in proporzione al tempo mancante all’intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell’ente uscente.
Art. 14
(Adesione di altri Comuni)
1. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole dei comuni aderenti, previa deliberazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni interessati e modifica della presente convenzione, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione associata.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
(Clausole di salvaguardia)
Ferma restando la gestione unitaria ed il coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione, in fase di prima attuazione restano comunque salvi, fino alla loro naturale scadenza, gli impegni contrattuali già assunti direttamente dai Comuni aderenti alla presente convenzione per la somministrazione di beni e la prestazioni di servizi relativi alla funzione oggetto della presente convenzione.
Alla scadenza del 1^ anno di validità della presente convenzione la Conferenza dei Sindaci, tenuti presente i costi sostenuti nell’anno e le modalità di svolgimento dei servizi, potrà adottare diverse determinazioni in merito alla gestione dei rapporti finanziari.
Art. 16
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro per la gestione dei Servizi e degli uffici dell’Associazione Intercomunale del Veneto Orientale e alle vigenti norme del Testo Unico degli Enti locali applicabili, nonché alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
Art. 17
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Atto redatto dal ……., letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. …. pagine, che viene firmato dalle parti.
Sottoscrizione di tutti i partecipanti