ART. 1
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATERING PRESSO GLI ANNESSI E GIARDINO DI VILLA LA MAGIA – PERIODO 01/01/2017- 31/12/2018
ART. 1
Oggetto del servizio
1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di catering e allestimento per gli eventi organizzati presso alcuni locali di Villa La Magia in Quarrata negli anni 2017/2018. Si veda per maggiori dettagli l’allegata planimetria. Si specifica che l’utilizzo degli spazi dovrà in ogni caso essere compatibile con lo stato dei luoghi.
2. Il presente appalto riguarda sia gli eventi organizzati dal Comune a proprie spese, sia gli eventi organizzati da terzi (successivamente denominati “utenti”) che abbiano richiesto, ai sensi del Regolamento comunale, l’utilizzo degli annessi, del cortile interno e del giardino esterno di Villa La Magia. Per gli eventi organizzati da terzi, il Comune riconosce l'esclusiva al concessionario. Quindi gli utenti esterni al Comune dovranno rivolgersi, per il servizio di catering ed accessori, necessariamente all’aggiudicatario della presente gara. Le caratteristiche dei servizi, i prezzi e le modalità di pagamento saranno trattate direttamente dagli utenti con la ditta aggiudicataria.
3. Sinteticamente, oggetto della concessione sono:
- servizi di catering;
- allestimento;
- pulizia pre e post evento;
- fornitura di attrezzature tecniche audio/visive se richiesto;
- custodia dei locali.
Resta inteso che il Comune si riserva, unicamente per l’organizzazione di propri eventi, di chiedere un preventivo al concessionario oppure avvalersi di altro soggetto per la fornitura di generi alimentari/catering. Si fa presente che il complesso immobiliare di Villa La Magia è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e pertanto è soggetto a una stringente tutela a cui in sede di esecuzione il concessionario deve uniformarsi.
4. Per fornire maggiori informazioni agli eventuali concorrenti si veda l’allegato 1 al presente Capitolato: in esso sono evidenziate alcune manifestazioni ed eventi tenuti e/o organizzati all’interno di Villa La Magia.
ART. 2
Durata dell’appalto. Clausola di salvaguardia
1. La durata dell’appalto decorre dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018 (2 anni). E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rinnovare per un ulteriore anno il rapporto concessorio, agli stessi patti e condizioni.
2. Allo scadere della concessione, salvo diversi accordi, il concessionario dovrà:
- riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene e/o attrezzature etc. ivi collocate. Lo sgombero sarà a carico unicamente del concessionario che dovrà provvedervi entro massimo 15 giorni dal termine finale del contratto;
- riconsegnare gli spazi perfettamente puliti;
- riconsegnare le attrezzature/arredi di proprietà comunale in perfetto stato, salvo il normale deperimento d'uso: a tal fine si procederà ad un sopralluogo congiunto con relativo verbale da effettuarsi entro massimo 15 giorni dal termine finale di contratto.
3. Resta inteso che l'aggiudicatario avrà diritto di erogare la propria prestazione per le prenotazioni di cerimonie che il Comune dovesse ricevere entro il 31/12/2018 anche nel caso in cui l'evento si dovesse verificare oltre detto termine.
ART. 3
Proroga del contratto
1. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
ART. 4
Importo della concessione
1. Il Comune percepirà dal concessionario una somma non inferiore ad € 500,00, oltre IVA, ad evento (matrimonio/compleanno/festa etc.). Pertanto l'importo del contratto sarà dato dall'offerta al rialzo migliore per l'Amministrazione presentata in sede di gara.
2. L'importo dovrà essere versato entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria della relativa fattura. La fattura verrà emessa con cadenza quadrimestrale (aprile/agosto/dicembre).
3. Il mancato versamento dell'importo nel termine anzidetto, farà scattare l'applicazione delle penali previste all'articolo 21 senza necessità di alcuna contestazione scritta.
4. A titolo di rimborso forfettario delle utenze, l'aggiudicatario dovrà versare al Comune la somma di € 5.000,00 oltre IVA entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura verrà emessa nel mese di settembre.
ART. 5
Pagamenti e tracciabilità
1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena nullità del contratto stesso. In particolare, ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si impegna a comunicare entro il termine indicato dalla stazione appaltante, il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà gli eventuali pagamenti per il presente contratto. Il concessionario comunicherà altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei subcontratti eventualmente stipulati. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 6
Finanziamento
1. Per servizi e/o eventi in genere organizzati e liquidati dal Comune, gli stessi verranno finanziati con i fondi del Bilancio Comunale.
2. Per quanto riguarda i servizi richiesti da utenti terzi ai sensi del citato regolamento, gli oneri economici saranno invece direttamente a loro carico.
ART. 7
Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
1. Sulla base delle richieste del Comune e/o degli utenti, l’aggiudicatario dovrà procedere all’organizzazione completa degli eventi che si terranno presso gli annessi e il giardino di Villa La Magia. Per organizzazione completa si intende una serie di servizi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) organizzazione di rinfreschi, cene, pranzi, colazioni, buffet, colazioni di lavoro etc. presso gli annessi/giardino della Villa comprensivi di fornitura di posateria, stoviglie, tovagliati etc.;
b) fornitura di arredi (sedie, tavoli di varie dimensioni e tipologia) eventualmente necessari in aggiunta a quelli già in dotazione alla Villa;
c) servizio di guardiania (apertura, chiusura, sorveglianza) durante il servizio di catering e/o durante lo svolgimento dei riti civili senza limiti di orario. Si precisa che in occasione di iniziative organizzate dal Comune o comunque in tutti i casi preventivamente segnalati dalla stessa Amministrazione, il servizio di catering e accessori potrebbero non essere richiesti;
d) fornitura lenzuoli, coperte, asciugamani, materiali di consumo per il bagno e relativo servizio di pulizia, riordino camere laddove se ne richieda l'occupazione e l'utilizzo. Si precisa a tal fine che in genere viene organizzato nel mese di settembre un campus rivolto agli studenti delle scuole superiori della durata di 5 giorni organizzato da soggetto terzo;
e) fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni culturali, spettacoli, cinema all’aperto o altri eventi organizzati dal Comune negli spazi appositamente allestiti, ed ogni qualvolta l’amministrazione comunale lo richieda (es. concerti , cinema e spettacoli); le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio dovranno essere mantenute nel miglior stato di decoro e di igiene; i costi relativi a tale servizio sono a carico dell’impresa la quale però è tenuta a percepirne i relativi introiti;
f) allestimento per matrimoni civili da svolgersi nei locali degli annessi o nel giardino: a tal fine il Comune mette a disposizione alcune attrezzature che dovranno essere sistemate dall'aggiudicatario. Nel caso in cui i nubendi volessero altre attrezzature e/o diverso allestimento, la relativa spesa sarà a carico degli sposi;
g) stipula di polizza assicurativa come indicato nell’art. 19 del Capitolato speciale;
h) nomina di un referente unico per l’organizzazione degli eventi e per i relativi eventuali problemi organizzativi con reperibilità telefonica dalle ore 08.00 alle ore 24.00;
i) sopralluoghi di Villa La Magia su richiesta degli interessati al catering e/o al rito civile;
j) corresponsione del canone;
k) monitoraggio quotidiano del calendario degli eventi che l’Amministrazione fornirà on line (in sola visione) per conoscere gli eventi, manifestazioni, matrimoni, etc. che si terranno presso gli annessi e presso il giardino di Villa La Magia;
l) mantenere in stato di perfetta efficienza le attrezzature, gli arredi, le strutture, gli spazi e quant’altro venga consegnato;
m) rispettare la normativa sui beni culturali ed in particolare il Codice dei Beni Culturali nell'uso degli annessi e del giardino;
n) comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale qualsiasi anomalia che possa riscontrarsi negli spazi e/o nelle attrezzature fornite;
o) il concessionario dovrà presentare al termine il fatturato relativo agli eventi organizzati presso i locali di Villa La Magia.
2. L’organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del Concessionario che sarà responsabile quindi di:
a) garantire che la fornitura, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la manipolazione, la distribuzione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico, nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative vigenti;
b) garantire l’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti per il servizio di Catering;
c) individuare, nell’attività in oggetto, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e applicare, mantenere ed aggiornare le procedure di sicurezza secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al Reg. (CE) 852/04;
d) eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell’AC senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative eventualmente in atto;
e) avvalersi di personale specializzato che accederà ai locali destinati al servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso;
f) garantire che tutto il personale del Concessionario sia in possesso di tessera di riconoscimento come previsto dall’art. 18 della L. 81/2008 e ss.mm.ii..
3. Il Concessionario dovrà essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per esercitare l’attività oggetto del servizio.
4. Si fa altresì presente che anche durante le cerimonie nuziali, o altri eventi in generale, potrà verificarsi la compresenza di persone esterne al ricevimento/manifestazione in quanto saranno previste aperture al pubblico del complesso monumentale.
5. L'aggiudicatario dovrà procedere ad allestire lo spazio per i riti civili: in particolare dovrà procedere ad aprire/chiudere, ad allestire lo spazio, a pulire prima e dopo il rito, ad effettuare la guardiania durante il matrimonio. Il Comune mette a disposizione un allestimento “minimo”: nel caso in cui i nubendi volessero altre attrezzature e/o diverso allestimento, la relativa spesa sarà a carico degli sposi. Per questo servizio il Comune corrisponderà la somma di € 75,00 oltre IVA.
ART. 8
Servizio di guardiania
1. Fermo quanto previsto all’art. 7 “Prestazioni a carico dell’aggiudicatario”, il servizio di guardiania dovrà essere sempre ed obbligatoriamente garantito per eventi organizzati da utenti terzi che si avvalgono dei servizi dell'aggiudicatario, per cui lo stesso sarà ritenuto responsabile di eventuali danni alla struttura e/o agli arredi e/o a persone.
Art. 9 Servizio di pulizia
1. L'appaltatore si dovrà occupare della pulizia dei locali richiesti dai terzi sia prima che dopo l'evento prenotato. Relativamente alle pulizie dopo l'evento il concessionario dovrà provvedere alla pulizie inderogabilmente al termine della cerimonia/festa/evento a prescindere dall'orario di fine.
2. Sono a carico della società aggiudicataria le spese relative ai materiali di consumo occorrenti per una corretta esecuzione del servizio di pulizia, quali detersivi, cere, disinfettanti, stracci, protezioni antinfortunistiche etc.
3. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere utilizzando attrezzature e macchine in propria dotazione. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili alla particolarità degli edifici e all’uso degli stessi, non dovranno essere rumorose, ai sensi del D. Lgs. n. 277/1994 e dovranno rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 di recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare anche i terzi da eventuali infortuni.
4. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996 n.459.
5. La ditta aggiudicataria sarà responsabile della custodia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
6. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti (dosaggi, biodegradabilità non inferiore al 90%, pericolosità etc.).
7. L’impresa dovrà provvedere alla fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta della nettezza, e mediante il proprio personale, al trasporto dei medesimi ai luoghi di raccolta. L’impresa è tenuta a provvedere alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato ed al loro trasporto ai rispettivi luoghi di raccolta.
ART. 10
Uso occasionale degli annessi a fine ricettivo
1. Alcuni locali ubicati negli annessi della Villa potranno essere occasionalmente utilizzati a fini ricettivi per soggetti esclusivamente invitati o individuati dall’amministrazione comunale. A tal fine l’aggiudicatario assumerà la qualifica di gestore dell’attività e provvederà a tutti gli adempimenti, anche di legge, relativi alla gestione degli spazi.
2. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità delle camere durante tutto l’anno solare per ospitare soggetti invitati o comunque individuati esclusivamente dall’amministrazione comunale. Le tariffe sono approvate dall’amministrazione comunale con apposita deliberazione di Giunta.
3. Il gestore dovrà garantire la pulizia delle stanze con la frequenza che verrà di volta in volta concordata e potrà fornire, a richiesta, la colazione. Settimanalmente dovrà essere garantita la sostituzione della biancheria, così come si dovrà procedere ad una pulizia approfondita prima e dopo l’ospitalità. Le spese relative al servizio di pulizia saranno a carico dell’amministrazione comunale, oppure del soggetto ospitato.
4. Il servizio di colazione/pranzo/cena, laddove richiesto, sarà a totale carico dei singoli utenti, salvo diversa pattuizione.
ART. 11
Sede operativa e domicilio
1. L’appaltatore dovrà, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e a pena di risoluzione del contratto, indicare una sede operativa dotata di recapito telefonico e fax sempre attivi, nonché di un cellulare affidato al referente del servizio di cui all’art. 9, comma 1 lett. h) del presente Capitolato per ogni tipo di comunicazione. Il cellulare dovrà essere attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
2. La sede dovrà essere dotata di collegamento internet per poter monitorare quotidianamente il calendario degli eventi, e per ricevere eventuali comunicazioni via PEC o posta elettronica da parte dell’Amministrazione comunale.
3. Tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa, laddove diversa dalla sede legale, fanno vece di quelle inviate al domicilio legale.
ART. 12
Responsabilità dell’aggiudicatario Danneggiamenti
1. Il concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto che verrà stipulato in seguito alla procedura di selezione e delle eventuali altre disposizioni che l’amministrazione darà in pendenza del servizio.
2. L’impresa dovrà fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dall’amministrazione comunale per verificare la corretta esecuzione di tutti gli obblighi.
3. L’impresa aggiudicatrice sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose e/o beni mobili e/o immobili che risultassero causati da responsabilità dell’impresa, anche in caso di negligenza e/o da un non corretto espletamento dei servizi di cui al presente appalto. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di Società assicuratrici.
4. Laddove vi sia responsabilità dell’impresa aggiudicatrice per danni e/o furti alla struttura e al suo patrimonio, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
5. In ogni caso l’impresa dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti, nonché alla riparazione e/o sostituzioni di parti, oggetti, o strutture deteriorate e/o comunque danneggiate.
ART. 13
Osservanza delle condizioni normative
e retributive dei contratti collettivi xxx.xx di lavoro
1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
5. La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 14
Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) nomina del medico competente;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi;
d) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
ART. 15
Obblighi e prestazioni a carico del Comune
1. Saranno a carico dell’amministrazione comunale:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli impianti e del giardino;
b) le spese di riscaldamento, energia elettrica, utenze varie;
c) la tenuta e l’aggiornamento on line del calendario degli eventi. Si precisa che l’aggiudicatario dovrà quotidianamente monitorare tale calendario degli eventi per lo svolgimento dei servizi collegati;
d) messa a disposizione di arredi e attrezzature presenti nella struttura;
e) consegna al referente unico, previa sottoscrizione di verbale, delle chiavi degli annessi e dei cancelli necessarie all’espletamento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale.
2. L’amministrazione comunale potrà compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle strutture e in genere sugli spazi oggetto della presente concessione.
3. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare indagini e/o verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio. L’appaltatore dovrà eventualmente adeguarsi, nell’ambito del presente capitolato, alle risultanze di dette verifiche.
ART. 16
Subappalto
1. Data la particolarità del servizio e dell’immobile oggetto dell’appalto, l’impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto solo limitatamente al servizio di pulizia. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte dell’impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
4. In caso di subappalto, l’impresa dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio subappaltato.
5. L’Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. Si precisa che nei confronti dell’amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l’impresa aggiudicataria.
7. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.
ART. 17
Cessione del contratto
1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.
ART. 18
Cauzione definitiva
1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione definitiva pari a 2.000,00 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti entro il termine indicato dalla stazione appaltante.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione, e il servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata del contratto. La cauzione dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste prima della stipulazione del contratto.
4. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune avrà diritto valersi della suddetta cauzione.
5. La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione via PEC, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione rimasta, fermo restando il diritto a richiedere il maggior danno.
6. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di risarcimento del danno.
ART. 19
Polizze assicurative
1. All’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l’aggiudicatario assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati ed oggetto del presente capitolato.
2. Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi in genere, l’aggiudicatario dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
3. Si precisa in proposito che:
a) la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro
✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro
✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 2.000.000,00
b) in considerazione della tipologia di servizi affidati, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia del le garanzie per i seguenti rischi:
✓ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute, (senza sotto-limite di risarcimento);
✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
✓ danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – an che non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto del con tratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
✓ danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
✓ danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
c) l’eventuale inoperatività totale o parziale delle garanzie della polizza non esonererà in alcun modo l’aggiu dicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune stesso.
4. Stante il pregio del complesso monumentale oggetto dell’appalto, la polizza dovrà essere stipulata con pri xxxxx compagnia assicurativa, intendendosi per tale le Compagnie che hanno una raccolta premi nel ramo danni non inferiore a € 450.000.000,00 su base annua. L’amministrazione si riserva di rifiutare una polizza as sicurativa e quindi di non procedere alla stipulazione del contratto laddove la polizza non contenga tutte le clausole richieste oppure non siano stipulata con primaria compagnia di assicurazione.
5. La polizza dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino al 31/12/2018, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali com plete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici compe tenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. In considerazione della durata pluriennale del servizio, l’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire per tempo al Comune una copia quietan zata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
ART. 20
Clausole ambientali
1. Compatibilmente alle esigenze di servizio, il concessionario si dovrà impegnare ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti, ad utilizzare prodotti riciclati, prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
ART. 21
Penali
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a) per ogni giorno, o frazione di giorno, di interruzione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande € 200,00;
b) ritardo nel versamento del canone: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, che diventano € 100,00 a partire dal decimo giorno di ritardo;
c) per ogni mancato utilizzo delle strutture per cause imputabili all’appaltatore fino ad un massimo di € 600,00;
d) mancata effettuazione del servizio di pulizia dei locali usati per evento fino ad un massimo di € 300,00;
e) per mancata fornitura di colazione, buffet, pranzo, cena o comunque per mancato servizio di catering laddove richiesti dall’amministrazione comunale fino ad un massimo di € 500,00;
f) mancata comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché per ogni violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro fino ad un massimo di € 200,00;
g) irreperibilità del referente del concessionario fino ad un massimo di € 100,00;
h) per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale in materia di personale dipendente dell’appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente svolgente il servizio verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 500,00; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell’amministrazione di valutare la gravità dell’inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto (si veda per i casi di risoluzione l’art. 22 del presente Capitolato);
i) per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato fino ad un massimo di € 400,00.
2. In tutti i casi in cui i servizi in tutto o in parte non siano effettuati, l’amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.
3. L’applicazione delle penali verranno comunicate via PEC alla ditta. L’appaltatore avrà la facoltà di presentare memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall’amministrazione comunale. Le penalità a carico dell’impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.
4. La ditta appaltatrice dovrà inoltre rifondere alla stazione appaltante le sanzioni pecuniarie applicate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri economici.
5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall’Impresa, ovvero sulla cauzione definitiva, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. L’appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l’appaltatore verrà informato tramite PEC.
ART. 22
Cause di risoluzione
1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
b) mancato pagamento di due rate del canone;
c) almeno tre (3) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni di pulizia;
d) almeno tre (3) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo del catering;
e) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
f) in caso di fallimento, concordato fallimentare o apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale;
g) interruzione del servizio, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevisti ed imprevedibili;
h) reiterate e gravi disfunzioni nell’effettuazione del servizio;
i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all’articolo precedente;
j) cessione del contratto;
k) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, o comunque in violazione di legge, o comunque non conforme a quanto autorizzato;
l) persistente e reiterata irreperibilità del referente;
m) xxxxx, negligenza grave, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
n) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e/o comunque violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) impiego di personale non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
p) 4 violazioni di almeno degli obblighi di cui all'art. 7 “prestazioni a carico dell’aggiudicatario”;
q) perdita dei requisiti morali e professionali necessari per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, a mezzo PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
4. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
5. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 15 (quindici), da trasmettere con lettera a mezzo PEC.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2 “Durata dell’appalto. Clausola di salvaguardia – periodo di prova”, comma 3, secondo il quale decorsi sei mesi dall’inizio della gestione, la stazione appaltante valuterà l’opportunità di proseguire il rapporto contrattuale per gli ulteriori 18 mesi, e in caso contrario potrà
risolvere il contratto con lettera via PEC da trasmettersi all’appaltatore con almeno quindici (15) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi.
ART. 23
Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.
Art. 24 Foro
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.
ART. 25
Spese contrattuali
1. Sono a carico della ditta tutte le eventuali imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.
ART. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali e Attività Negoziali del Comune di Quarrata per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Quarrata nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.
ART. 27
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato di appalto e condizioni particolari di contratto, si fa rinvio agli atti di gara, ai Regolamenti comunali in materia e al codice civile.
allegato 1
Eventi/manifestazioni di terzi presso Villa La Magia nel periodo 2011/2012
N. | Evento |
35 | Matrimoni civili |
3 | Servizio fotografici |
4 | Convegni |
56 | Ricevimenti |
2 | Rassegna di spettacoli teatrali |
Eventi/manifestazioni di terzi presso Villa La Magia nel periodo 07/2013 - 06/2016
N. | Evento |
6 | Rassegna spettacoli teatrali |
15 | Convegni |
23 | Ricevimenti |
34 | Matrimoni civili |
3 | Cene beneficenza |
6 | Servizio Fotografici |
Allegato 2
Sistemazione sale per matrimonio civile
Nella voce Allestimento dovranno essere garantite tutte quelle prestazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento del rito civile. A titolo puramente esemplificativo pertanto dovranno essere ricomprese:
• fornitura e sistemazione sedie;
• fornitura e sistemazione tavoli;
• apertura e chiusura;
• guardiania;
• accoglienza partecipanti;
• risistemazione sala al termine dell’evento.
Per questo servizio il Comune corrisponderà all'aggiudicatario la somma di € 75,00 oltre IVA a rito.