REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell’articolo 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. L’ambito territoriale di riferimento per applicazione del regolamento è il Sub-ambito Destra Piave dell’A.A.T.O. Veneto Orientale.
3. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per la Società di Gestione (di seguito definito “Gestore del S.I.I.”), le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
4. Esso ha lo scopo di stabilire:
a) le norme tecniche per gli allacciamenti;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti;
c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascuna sostanza inquinante in base alla normativa vigente ed in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale;
d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi ed al regime di scarico.
ART. 2 – DEFINIZIONI
1. Nel presente Regolamento è adottata la stessa terminologia tecnica della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):
a) “abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
c) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
d) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
e) “acque reflue assimilabili”: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che, prima di ogni e qualsiasi trattamento, risultino per le loro caratteristiche, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e della normativa vigente;
f) “fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
g) “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
h) “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
i) “scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art 114 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
j) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
k) “fognatura pubblica”: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche,di lavaggio,etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale;
l) “stabilimento industriale” o, semplicemente, “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
m) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
n) “acque di prima pioggia”: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
o) “acque di seconda pioggia”: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alla acque di prima pioggia nell’ambito nel medesimo evento piovoso;
p) “agglomerato”:l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
ART. 3 – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE RETI FOGNARIE
1) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie deve essere effettuata adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:
a) il volume e le caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) la prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) la prevenzione dell’infiltrazione di acqua di falda;
d) la prevenzione dell’infiltrazione di acque piovane;
e) la limitazione dell’inquinamento dei corpi ricettori, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente;
f) la prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
g) la possibilità di ispezione con mezzi visivi;
h) la necessità di garantire un rapido deflusso.
2. Fatte salve le competenze regionali, in condizioni transitorie e comunque in assenza di una specifica delimitazione, il Gestore del S.I.I. provvede di concerto con il Comune e con gli altri Enti istituzionalmente e territorialmente coinvolti alla individuazione del bacino drenante che contribuisce all'inquinamento delle aree sensibili.
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI
1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi sono classificati in:
a) scarichi di acque reflue domestiche;
b) scarichi di acque reflue industriali.
2. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
3. Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
4. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che, prima di qualsiasi trattamento, presentino caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa vigente.
ART. 5 – COMPETENZE
1. Fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, è di competenza del Gestore del S.I.I. l’accertamento delle infrazioni al presente Regolamento e alle altre norme stabilite dalle leggi sia statali che regionali in materia. Per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni si stabilisce che:
a) è di competenza delle Amministrazioni Comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni l'irrogazione, a carico dei trasgressori, delle sanzioni riconducibili all’inosservanza di norme di legge vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.;
b) è di competenza del Gestore del S.I.I. l’irrogazione delle sanzioni riconducibili all’inosservanza di norme e obblighi previsti nel presente Regolamento.
2. Sono infine di diretta competenza del Gestore del S.I.I., che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
a) la gestione del Servizio Idrico Integrato con ciò comprendendo anche l’esercizio delle relative infrastrutture che fanno parte della rete;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico nel rispetto di quanto previsto dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario redatto ai sensi dell’art. 149 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06;
c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori fognari, reti idriche sia di distribuzione che di adduzione o la sostituzione di quelli esistenti;
e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
f) l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie pubbliche;
g) l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione gestiti;
h) l’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
j) la gestione e la manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b), nonché l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano Investimenti del Piano d’Ambito.
3. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore del S.I.I.:
a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie pubbliche e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;
c) la pulizia degli impianti di trattamento domestici delle utenze allacciate alla pubblica fognatura ed il conseguente trattamento e smaltimento dei fanghi in accordo con le Amministrazioni Comunali;
d) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso.
CAPO II – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA –NORME GENERALI–
ART. 6– OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO
1. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, hanno obbligo di immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Restano salvi gli effetti di cui al comma 11 dell’articolo 8 del presente regolamento.
ART. 7 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO, TERMINE E RELATIVE SPESE
1. Il Gestore del S.I.I. provvede, a propria cura, alla costruzione in suolo pubblico dell’attraversamento stradale di allacciamento sino al limite della proprietà privata o sino al pozzetto di allacciamento del cliente, addebitando allo stesso un apposito corrispettivo a titolo di contributo per l’esecuzione di tale intervento; tale corrispettivo include anche l’ammontare, determinato in via provvisoria e preliminare all’istruttoria della domanda di autorizzazione, degli oneri relativi all’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari previsti dall’art. 124 comma 11 del D.Lgs. 152/06. L’eventuale conguaglio sarà richiesto all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui degli artt. 29 e 31 del presente Regolamento.
2. I richiedenti dovranno provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere di collegamento dei propri scarichi all’interno della proprietà privata e comunque fino al limite di proprietà ove è stato predisposto l’allacciamento stradale.
3. Il termine entro il quale devono essere eseguite le opere di allacciamento degli scarichi interni alla pubblica fognatura è fissato in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di allacciamento di cui al comma 1. dell’art. 13 del presente Regolamento.
4. È facoltà del Gestore del S.I.I. concedere deroga al termine di cui al precedente comma 3.
5. In via eccezionale, il Gestore del S.I.I. potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest’ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.
6. Nel caso di posa dell’allacciamento in proprietà privata, il proprietario dell’immobile da allacciare alla rete fognaria è tenuto a concedere gratuitamente al Gestore del S.I.I. l’autorizzazione a collocare sopra e sotto il suolo di sua proprietà, le tubazioni, le diramazioni, i pozzetti e quant’altro ritenuto necessario.
7. Se per realizzare un nuovo allacciamento è necessario posizionare le tubazioni e pozzetti in terreni di proprietà altrui, il cliente deve comunicarlo preventivamente al Gestore del S.I.I. e acquisire, a propria cura e spese, la preventiva autorizzazione scritta del terzo proprietario e consegnarla in originale al Gestore del S.I.I.
In difetto di autorizzazione, dovrà essere individuata dal cliente, d’intesa con il Gestore del
S.I.I. , un’altra soluzione compatibile con lo stato dei luoghi.
ART. 8 – PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di domanda di allacciamento di cui al comma 1 dell’art. 13 del presente Regolamento da parte del cliente utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del S.I.I..
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le sole acque reflue domestiche. Le acque meteoriche invece dovranno trovare prioritariamente recapito in ricettori diversi secondo le modalità indicate al comma 17.
4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed ad inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 17.
5. Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi purché siano stati autorizzati e osservino il presente Regolamento.
6. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore del S.I.I. della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore del S.I.I. riterrà necessario considerare. (ad esempio: inquinamento dei fanghi).
7. Per essere immessi in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi , e ciò con riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed alla normativa regionale fatto specifico riferimento al P.R.R.A. approvato con D.C.R. n. 962 del 01/09/89 e ad altre normative che dovessero essere emanate in futuro.
8. E’ tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
a) solventi in genere;
b) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
c) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
d) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
g) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte.
9. E’ vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore del S.I.I. si riserva la facoltà di concedere l’autorizzazione per l’eventuale scarico di suddette acque; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti assoggettati al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
10. Nelle zone servite dalla pubblica fognatura è vietato scaricare acque reflue domestiche direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo.
11. Per specifiche, documentate e gravi ragioni, accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore del S.I.I., che comprovino che il cliente si trovi nell’impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, potrà essere autorizzato lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.
12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che, anche indirettamente, causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che, per modifiche o ampliamenti attuati all’immobile originario, differiscano sostanzialmente per tipologia o per quantità da quelli autorizzati in origine. E' fatto inoltre divieto di immettere in fognatura, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.
14. Il Gestore del S.I.I. ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore del S.I.I. può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.
17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
a) in acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa autorizzazione dell’Ente Gestore del S.I.I. del corso d’acqua (Consorzio di Bonifica o Genio Civile) fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da parte della Regione;
b) sul suolo, con le limitazioni dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatte salve le competenze regionali;
c) in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete separata o un recettore alternativo per lo smaltimento delle acque suddette. Inoltre lo scarico delle acque meteoriche può essere immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione quando tale scarico non pregiudichi la regolare funzionalità dell’impianto di depurazione a valle; quest’ultima circostanza dovrà essere certificata nell’autorizzazione rilasciata dal Gestore del S.I.I.. In relazione a tale scarico dovrà comunque essere previsto un sistema di misurazione del volume immesso in rete fognaria.
18. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l’allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
19. E’ fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali.
20. Prima dell’immissione di reflui di natura civile-domestica nelle reti fognarie pubbliche, siano esse costituite da fognature a sistema separato o misto, è tassativamente vietato l’uso di xxxxx xxxx, vasche Imhoff, pozzi assorbenti ed altri manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami neri o la loro dispersione nell’ambiente, nel suolo o nel sottosuolo. Di conseguenza i suddetti manufatti dovranno essere esclusi, dalla rete interna di scarico in fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente regolamento.
21. L’obbligo di interposizione nella rete fognaria di allacciamento interna alla proprietà privata di manufatti cosiddetti “condensa grassi” e/o altri, adeguati, sistemi di pretrattamento degli scarichi relativi agli edifici di tipo residenziale, verrà stabilito di volta in volta dal Gestore del
S.I.I. in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del sistema fognario e di depurazione.
ART. 9 – ALLACCIAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE IN CUI SI UTILIZZANO O SIANO IMMAGAZZINATI OLI O ALTR-E SOSTANZE INIBENTI E/O PERICOLOSE PER IL PROCESSO DEPURATIVO
1. I liquami provenienti da utenze assimilabili alle domestiche (es: friggitorie, attività di cottura e preparazione di cibi per mense, ristorazione ecc..) in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o altre sostanze inibenti e/o pericolose per il processo depurativo, possono essere scaricati nella fognatura comunale fatta salva la facoltà del Gestore del S.I.I. di imporre l’adozione di speciali pozzetti o altri manufatti per la separazione o l’intercettazione di tali sostanze.
2. Il modello di tali manufatti dovrà essere preventivamente sottoposto ad approvazione da parte del Gestore del S.I.I..
ART. 10 – ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE E COLLEGAMENTO DEGLI SCARICHI CON POMPE DI SOLLEVAMENTO
1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore del S.I.I. potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi a causa di tali situazioni (ad esempio rigurgiti di reflui dalla fognatura pubblica).
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese del cliente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
3. Qualora per motivi tecnici (ad esempio presenza di canali d’acqua in corrispondenza del limite della proprietà) o in situazioni particolari (ad esempio in presenza di sottoservizi, strutture o morfologia del terreno che impediscano la realizzazione del normale allacciamento sino al limite della proprietà), il Gestore del S.I.I. può prescrivere che il collegamento degli scarichi interni alla pubblica fognatura avvenga con impianti di sollevamento e ciò anche se i locali, ove vengono prodotti gli scarichi, non risultino ad una quota inferiore al piano stradale.
ART. 11 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEL PROGETTO E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
1. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, il Gestore del S.I.I., fatta salva l’applicazione della relativa sanzione, ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio previa ordinanza del Sindaco.
2. Il progetto e il preventivo di spesa relativo alle opere da eseguire saranno notificati al cliente interessato, fissando contestualmente un termine perentorio per l’esecuzione in proprio dei lavori e per il pagamento delle spese tecniche.
3. Trascorso il termine di cui sopra, il Gestore del S.I.I. ha facoltà di disporre, con spese e oneri a carico del cliente, l'esecuzione d'Ufficio dei lavori, tramite impresa di sua fiducia.
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate al cliente inadempiente, maggiorate delle spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta al cliente che, nel termine di 30 giorni, può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore del S.I.I..
ART. 12 – VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE
1. Il Gestore del S.I.I., durante l’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l’adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono, se del caso, autorizzate dal Gestore del S.I.I. previa richiesta da parte del cliente.
3. Terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale o domestico, all'interno della proprietà privata, il cliente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore del S.I.I..
4. Il Gestore del S.I.I. potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.
5. In sede di collaudo il Gestore del S.I.I. potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e, qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, inviterà il cliente interessato a adeguare le opere al progetto e adottare, se del caso, altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i relativi lavori. Al termine dei lavori di adeguamento dovrà essere ripetuta la procedura indicata ai sopra riportati commi 3 e 4.
ART. 13 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA
1. Le domande di autorizzazione all’allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura, dovranno essere rivolte al Gestore del S.I.I. e dovranno contenere tutta la documentazione all’uopo necessaria e comunque come richiesto dal Gestore del S.I.I.
2. L’accettazione della domanda di autorizzazione all’allacciamento avverrà con comunicazione scritta da parte del Gestore del S.I.I. entro il termine che sarà stabilito nella Carta dei Servizi.
3. L’accettazione di cui al precedente comma 2 costituirà autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi e di conseguenza il cliente dovrà comunicare la data presunta di inizio e fine dei lavori.
4. Nel caso si dovesse rendere necessario dettare prescrizioni o richieste di deposito cauzionale di garanzia per lavori in sede stradale o altro, il termine previsto per l’adempimento di cui al comma 2 dovrà essere rinnovato per pari periodo e con decorrenza dalla data di comunicazione di avvenuto adempimento della prescrizione da parte del cliente.
5. L’autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta alla imposizione di prescrizioni speciali da parte del Gestore del S.I.I. ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all’igiene pubblica o all’ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all’impianto di trattamento.
6. Il Gestore del S.I.I., durante l’esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati; in caso di difformità ne ordina l’adeguamento.
7. La validità dell’autorizzazione è subordinata al rispetto delle clausole che di seguito vengono riportate:
a) l’autorizzazione all’allacciamento è valida per l’utenza così come descritta nella domanda di allacciamento e nella relativa documentazione integrativa allegata; essa resta sempre subordinata al rispetto delle prescrizioni generali del regolamento di fognatura e depurazione e pertanto può essere sospesa e/o modificata in qualsiasi momento dal Gestore del S.I.I. o anche, in caso di reiterate violazioni, revocata;
b) la titolarità dell’autorizzazione all’allacciamento s’intende attribuita all’utenza come descritta nella domanda di allacciamento; nell’autorizzazione verrà in conseguenza fatto riferimento alla data di presentazione della domanda, al nominativo del cliente titolare dell’autorizzazione e sua qualifica in relazione all’utenza autorizzata (per esempio, proprietario dell’immobile), all’ ubicazione dell’utenza, alla classificazione dello scarico autorizzato e alla tipologia delle utenze da allacciare;
c) ogni modifica all’allacciamento fognario dovrà quindi essere preventivamente autorizzata;
d) la titolarità decade nel caso di cessazione, di trasformazione o variazione, a qualsiasi titolo o a causa, della ditta o del cliente;
e) in caso di revoca o decadenza della titolarità dell’autorizzazione, a norma di quanto sopra, il nuovo cliente che intenda ripristinare l’allacciamento dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione allo scarico .
8. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 7, il cliente che intenda modificare o collegare altri scarichi all’allacciamento fognario già autorizzato dovrà provvedere preventivamente a richiedere al Gestore del S.I.I. una nuova autorizzazione.
9. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico. Qualora invece le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico rimangano
invariate, il cliente sarà tenuto a presentare una apposita comunicazione di trasferimento, o di variazione della destinazione, o di ampliamento, o di ristrutturazione.
ART. 14 – PROGETTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO
1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all’art. 13 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione.
2. Ai fini della predisposizione e redazione del progetto l'Ufficio Tecnico del Gestore del S.I.I. è tenuto ad assicurare al cliente la necessaria disponibilità per ogni eventuale indicazione o chiarimento che dovesse rendersi necessario.
3. Ferma restando in linea generale la competenza del Gestore del S.I.I. ad eseguire l’allacciamento stradale è consentito che quest’ultimo possa, in casi particolari, essere eseguito anche dal cliente; in tal caso l’esecuzione rimane comunque subordinata al preventivo nulla osta del Gestore del S.I.I.. Peraltro, in relazione al rilascio del sopraccitato nulla osta permane in capo al cliente l’obbligo di provvedere al ripristino della sede stradale manomessa per l'esecuzione delle opere di allacciamento; analogamente permane sempre in capo al cliente l’obbligo del ripristino e/o riadeguamento degli eventuali sottoservizi temporaneamente intercettati sia in attraversamento che in parallelismo.
4. In sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico alle Utenze industriali, il Gestore del S.I.I. del Servizio potrà prescrivere l’esecuzione di una serie di autocontrolli sulla qualità dell’acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico; la frequenza di tali autocontrolli verrà stabilita dal Gestore del S.I.I. sulla base delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui provenienti dall’utenza suddetta.
5. I prelievi e le analisi di controllo verranno, invece, programmati dal Gestore del S.I.I. che utilizzerà per questo un laboratorio di propria fiducia con spese a carico del cliente Industriale”. I valori riscontrati nel corso di tali analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste all’art. 22 del presente Regolamento e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all’applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi delle sanzioni previste dal presente Regolamento (art. 5 comma 1) e dalla normativa vigente, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
ART. 15 – FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE AD USO PUBBLICO
1. I proprietari di insediamenti fronteggianti piazze e strade private ad uso pubblico, ricadenti nell’ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura sono soggetti agli obblighi sanciti dal presente Regolamento ed in particolare essi sono soggetti all’obbligo di allacciamento ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente Regolamento.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scarico lungo le strade e le piazze stesse ed al loro recapito finale, fino alla pubblica fognatura. In particolare dovranno sempre essere realizzate
due canalizzazioni distinte e separate, una per raccogliere le acque reflue domestiche o assimilabili (fognatura nera) e l’altra per raccogliere le acque meteoriche, così come prescritto dall’articolo 8 comma 17.
3. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è quello stabilito all’articolo 7 del presente Regolamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
ART. 16 – COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI PRIVATI INTERNI
1. Le acque non meteoriche provenienti da cortili e dagli spazi interni possono essere immesse nel collettore adibito alla canalizzazione delle acque nere, previa approvazione del progetto da parte del Gestore del S.I.I., e ciò nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti
2. Per l’immissione delle acque di cui al precedente punto 1 nei collettori di raccolta, si devono usare di regola dei pozzetti dotati di sifone con adeguata ritenzione idrica.
ART. 17 – SCARICHI DI CAMPI NOMADI, CAMPEGGI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, PIAZZOLE DI SOSTA DEI CAMPER, FIERE E SIMILARI
1. Gli scarichi di campi nomadi, campeggi, manifestazioni, spettacoli, piazzole di sosta camper, fiere e similari, devono essere allacciati, ove possibile, alla pubblica fognatura, con pagamento del relativo canone.
ART. 18 – XXXXX XXXX, FOSSE SETTICHE, XXXXXX XXXXXX E MANUFATTI SIMILI
1. I xxxxx xxxx, i pozzi perdenti e le fosse biologiche dovranno essere messi fuori uso, salvo prescrizioni tecniche impartite dal Gestore del S.I.I., nel momento in cui l'utenza domestica viene allacciata alla fognatura pubblica; essi dovranno essere demoliti o svuotati, puliti, disinfettati e quindi riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura pubblica deve essere, di conseguenza, tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.
ART. 19 – PROPRIETÀ DELLE OPERE DI FOGNATURA
1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati in suolo pubblico o adibito a tal uso costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.
ART. 20 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE
1. Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.
CAPO III – ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI
ART. 21 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione , pulizia e eventuali riparazioni a cura e spese del Gestore del S.I.I..
2. Gli Utenti sono tenuti a segnalare al Gestore del S.I.I. le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono di competenza degli Utenti che risultano pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al limite di proprietà.
4. Gli Utenti sono responsabili di danni a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero essere causate da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme di quanto previsto dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. Il Gestore del S.I.I. potrà diffidare il cliente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente; la diffida dovrà prevedere un termine di esecuzione, trascorso il quale il Gestore del S.I.I., se del caso, vi provvederà d’ufficio ponendo a carico del cliente inadempiente i relativi costi.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Gestore del S.I.I.. Le relative spese di gestione e manutenzione rimangono in ogni caso a carico del privato.
ART. 22 – ISPEZIONI E CONTROLLI
1. Il Gestore del S.I.I., in ottemperanza all'art. 129 del D.Lgs. 152/06 è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari anche all'interno degli insediamenti produttivi. Le ispezioni ed i controlli di cui sopra sono finalizzati all'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, alla verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alla fognatura pubblica; e ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Pertanto il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore del S.I.I. può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico del cliente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore del S.I.I. rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell’insediamento in cui sono previsti i controlli.
ART. 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
1. L'autorizzazione concessa dal Gestore del S.I.I. non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità circa l'idoneità e la corretta esecuzione delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, né può assicurare che le condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità risultino adeguati alle prescrizioni ed alle norme specifiche regolamentano la materia. Tale responsabilità resta quindi in forma totale ed esclusiva in capo al cliente.
2. Gli Utenti industriali e domestici sono responsabili verso il Gestore del S.I.I. per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all’impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Il cliente resta responsabile per danni conseguenti all’immissione abusiva nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all’art.8 del presente Regolamento, anche qualora il danno si verifichi successivamente ed a distanza di tempo dall’evento.
4. Il cliente è anche responsabile della corretta conduzione ed utilizzo dell’allacciamento fino al limite di proprietà.
ART. 24 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 130 del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del medesimo Decreto, il Gestore del S.I.I. potrà procedere alla sospensione o revoca dell’autorizzazione allo scarico nel caso venga rilevata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa.
ART. 25 – RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE
1. Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione pubblici causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile al cliente, sarà riparato a cura del Gestore del S.I.I.. Le spese relative, maggiorate del 20% per spese generali saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta al cliente che entro il termine perentorio di trenta giorni avrà facoltà di presentare formale opposizione al Gestore del S.I.I..
CAPO IV – APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI
ART. 26 – RILEVAZIONI DEI CONSUMI IDRICI
1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze domestiche che si approvvigionano autonomamente dell’acqua potabile, la quantità di acqua scaricata si assume, ai sensi dell’art 155 comma 4° del D.Lgs. 152/2006, corrispondente (in percentuale pari al 100%) al valore di acqua complessivamente attinta, prelevata o accumulata dal cliente, tanto dall’acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.). In ogni caso ai fini della determinazione della quantità di acqua approvvigionata, il cliente è tenuto ad installare un misuratore di portata attinta.
3. Per le utenze industriali invece la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione è stabilita, ai sensi dell’art 155 comma 5° del D.lgs. 152/2006, sulla base della quantità e anche della qualità, delle acque reflue scaricate.
4. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1° tutti i soggetti che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico devono provvedere, a propria cura e spese, all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, approvati dal Gestore del S.I.I..
5. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore del S.I.I. dopo verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio. Il Gestore del S.I.I. potrà sempre accedere agli stessi per i controlli che riterrà necessari.
6. Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore del S.I.I. entro trenta giorni.
7. Il Gestore del S.I.I. si riserva la facoltà di effettuare misure di controllo del volume scaricato direttamente sugli effluenti, o anche in approvvigionamento, installando all’uopo idonei strumenti di misura.
8. Per le sole acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto il cliente, sia civile- domestico che industriale, è tenuto a denunciare annualmente al Gestore del S.I.I. il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento. In mancanza di tale denuncia il Gestore del S.I.I., fatta salva l’applicazione della eventuale relativa sanzione, procede direttamente alla rilevazione del contatore e diversamente per induzione definendo d’ufficio il consumo. Nel caso di utenze civili questo sarà riferito al consumo medio pro-capite stabilito in base ai consumi medi degli utenti dell’acquedotto. (art. 170, comma 11 D.lgs. 152/2006 e art. 8 L.R. n. 26/1980 e s.m.i.) .
9. Qualora non fosse presente idoneo strumento per la misura della portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, il corrispettivo dovuto al Gestore del S.I.I. per i servizi di fognatura e depurazione verrà definito con le modalità previste al precedente comma 8.
CAPO V – UTENZE DOMESTICHE – NUOVI FABBRICATI
ART. 27 – ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
1. Per i nuovi fabbricati o per la ristrutturazione e/o ampliamento di quelli esistenti è sufficiente che all’atto di presentazione della pratica edilizia al Comune competente, il cliente presenti anche al Gestore del S.I.I. un elaborato grafico schematico che riporti sommariamente il tracciato della rete fognaria interna e la localizzazione del punto previsto per il collegamento alla rete di fognatura pubblica. Nel caso specifico, al solo fine di consentire l’istruttoria della pratica edilizia, il Gestore del S.I.I. inoltrerà al Comune e al cliente interessato un parere sulla previsione di collegamento ipotizzata (favorevole o sfavorevole), valevole per tre anni dal rilascio; il rilascio della autorizzazione all’esecuzione dei lavori di allacciamento rimarrà comunque subordinata alla successiva presentazione della domanda e del progetto di allacciamento secondo le modalità di cui al successivo comma 2.--
2. Il progetto a corredo della domanda dovrà essere firmato da un tecnico abilitato e dovrà comprendere tutta la documentazione all’uopo necessaria e comunque come richiesto dal Gestore del S.I.I.
ART. 28 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO
1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinanti.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere un’adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche.
4. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.
5. Gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno essere realizzati mediante collegamento alle tubazioni di allacciamento stradale già predisposte. Ove non siano presenti le tubazioni di allacciamento già predisposte, il collegamento sarà attuato convogliando i reflui direttamente alle camerette di ispezione secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore S.I.I.. Di norma, la tubazione che costituisce l’allacciamento stradale sarà realizzata dal Gestore S.I.I.. Altresì di norma la tubazione che costituisce l’allacciamento privato dovrà avere diametro inferiore a quello della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura.
6. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle
fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.
7. Le tubazioni di scarico della rete interna, prima della immissione nel condotto di allacciamento in sede stradale, devono essere munite di una bocca per ispezione e, ove richiesto, di un sifone idraulico.
8. Qualora il Gestore del S.I.I. lo ritenga necessario (ad esempio quando la rete fognaria sia soggetta a rigurgiti o a sovrappressione), potrà richiedere al Cliente l’installazione di valvole antiriflusso.
ART. 29 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Gestore S.I.I., previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e della loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
2. L’autorizzazione ha validità per quattro anni dalla data di rilascio e il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza (art. 124, comma 8, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
CAPO VI – UTENZE DOMESTICHE – FABBRICATI ESISTENTI
ART. 30 – COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E PAGAMENTO DEL RELATIVO CORRISPETTIVO
1. Qualora il Gestore del S.I.I., o altro soggetto, provveda alla realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o alla ristrutturazione e/o al collegamento di condotti già esistenti, il Gestore S.I.I. è tenuto, anche per conto degli altri soggetti realizzatori, ad inviare all’Utenza interessata, apposita comunicazione affinchè sia presentata la domanda di allacciamento entro i successivi 90 giorni.
2. Il progetto di allacciamento a corredo della domanda dovrà comprendere oltre a tutta la documentazione all’uopo necessaria e comunque come richiesto dal Gestore del S.I.I., anche un elaborato grafico che riporti lo schema dettagliato dell’impianto fognario esistente (stato di fatto) con l’indicazione della posizione, rispetto al fabbricato ed all’area esterna di pertinenza, dei xxxxx xxxx, vasche Imhoff, condensa grassi e manufatti di dispersione (pozzi assorbenti o altro). Il pagamento del corrispettivo di allacciamento di cui all’art.7 del presente regolamento deve essere effettuato all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 e costituisce condizione di procedibilità per l’istruttoria della pratica.
3. Nell’eventualità il cliente non ottemperasse, entro i termini stabiliti, ai precedenti commi 1 e 2 agli adempimenti negli stessi previsti, è facoltà del Gestore del S.I.I. procedere ai sensi dell’art.11 del presente Regolamento e ciò previa acquisizione d’ufficio della domanda di allacciamento.
CAPO VII – UTENZE INDUSTRIALI
ART. 31 – PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
1. In particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione e ciò ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06.
2. Fermo restando che per lo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente comma si farà riferimento alla specifica normativa che verrà emanata dalla Regione, il cliente industriale che intende procedere all’allacciamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è soggetto all’osservanza delle seguenti disposizioni di carattere generale:
a) le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate;
b) le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere convogliate ad un pozzetto scolmatore avente la funzione di separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
c) è fatto divieto di scaricare nella fognatura le acque di “prima pioggia” durante il verificarsi di precipitazioni atmosferiche;
d) lo svuotamento del bacino di accumulo, dovrà essere dosato in un determinato tempo mediante pompa di evacuazione, in maniera tale da evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria;
e) il volume di acqua così immesso dovrà essere rilevato mediante apposito strumento di misura approvato dal Gestore del S.I.I..
ART. 32 – SCARICO IN FOGNATURA PER LE UTENZE INDUSTRIALI
1. In relazione ai compiti ed alle finalità attribuite al Gestore del S.I.I. lo scarico in fognatura di acque provenienti da utenze di natura civile domestica è da considerarsi sempre prioritario rispetto a quello di natura industriale e quindi può essere autorizzato solo a condizione che l’impianto di depurazione finale presenti una adeguata disponibilità residua di carico trattabile.
2. Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali possono essere autorizzati solo a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture deputate alla raccolta, trasferimento e depurazione delle acque.
3. Le acque meteoriche e di raffreddamento non inquinate provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione ed al rispetto delle prescrizioni che lo stesso riterrà di impartire.
4. Le acque domestiche provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni annesse ad edifici di natura industriale, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alle parti V e VI del presente regolamento.
ART. 33 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO
1. Gli scarichi di acque reflue industriali, con le eccezioni di cui all'art. 8, comma 7 del presente Regolamento, potranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento su autorizzazione del Gestore del S.I.I. e conformemente alle prescrizioni impartite dallo stesso, presentando domanda secondo le modalità di cui al successivo art. 34 del presente regolamento.
ART. 34 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E RELATIVI ELABORATI
1. La richiesta di autorizzazione all’allacciamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere le indicazioni richieste dal Gestore del S.I.I., utilizzando l’apposito modulo reperibile presso lo sportello dedicato ai Clienti o scaricabile dal sito internet.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in duplice copia, la cui elencazione non deve ritenersi di carattere esaustivo e precisamente:
a) le cartografie tematiche costituite da: estratto catastale in scala 1:2000, rilievo aereofotogrammetico che rappresenti l’intorno dell’ area in cui è ubicato l’insediamento;
b) planimetria di dettaglio (preferibilmente in scala 1:200) con riportate le varie reti di scarico della fognatura interna come qui di seguito specificato: rete delle acque meteoriche e di raffreddamento non inquinate, rete delle le acque originate dal processo produttivo, rete delle acque di natura domestica originate dai servizi igienici, mense, ecc. Tali cartografie dovranno indicare anche l’ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti distintamente da quelli di nuova realizzazione e la posizione dei pozzetti di ispezione e controllo di ciascuna linea fognaria interna e dei pozzetti finali per la misura della portata prima dell’immissione nella rete di fognatura pubblica;
c) dichiarazione relativa al numero degli addetti impiegati;
d) relazione descrittiva dei cicli produttivi dell'azienda e della loro articolazione, con l'indicazione delle lavorazioni dalle quali generano gli scarichi, nonché le materie prime, sostanze e preparati chimici utilizzati;
e) relazione delle caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; a tale relazione dovranno essere allegate le analisi chimiche di caratterizzazione dello scarico comprendente anche le determinazioni delle sostanze elencate nella tab. 5 dell’allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
f) dichiarazioni dei quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi di acquei reflue, misurati o stimati, per le quali si richiede l'immissione nella fognatura;
g) precisazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
h) dichiarazione dell'esistenza di impianti di trattamento allegando una dettagliata descrizione con indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione od in alternativa descrizione degli impianti di trattamento che si prevede di realizzare;
i) descrizione delle modalità previste per l’effettuazione dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
j) descrizione delle apparecchiature preposte alla misurazione quantitativa del flusso degli scarichi e per il monitoraggio della qualità delle acque scaricate;
3. Nel caso di scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la domanda dovrà altresì indicare:
a) la capacità produttiva dello stabilimento industriale in cui si attua la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla predetta tabella, (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
b) il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo;
4. La sottoscrizione della domanda comporta implicitamente l’accettazione di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore del S.I.I., anche all’interno degli stabilimenti e delle proprietà private ad esso connesse.
5. L'istanza dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.
6. E’ facoltà del Gestore del S.I.I. di richiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo successivo.
7. All'istanza dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta che riporti l’accettazione incondizionata di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente Regolamento ed in particolare di quelli previsti nel comma 4 dell’art.21 del presente regolamento.
ART. 35 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO
1. Se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici gli scarichi di acque reflue dovranno, per ciascun reparto di produzione allacciato o da allacciare, essere immessi, in un unico allacciamento stradale alla fognatura pubblica. Ogni singolo scarico da reparto produttivo dovrà essere provvisto di un pozzetto d’ispezione per eventuali controlli e prelievi; lo stesso dovrà essere posizionato prima dell’immissione nel condotto di allacciamento.
2. Il condotto di allacciamento dovrà essere dotato nella parte terminale di un pozzetto con chiusino ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. In tale pozzetto il Gestore del S.I.I. potrà richiedere l’installazione di sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati.
3 L’ubicazione del pozzetto di cui al precedente punto 2) dovrà essere prevista all’interno della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento e dovrà consentire che il personale del Gestore del S.I.I. possa agevolmente accedervi in qualsiasi momento.
4. Il Gestore del S.I.I. si riserva di stabilire caso per caso indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tale pozzetto, in funzione delle portate scaricate dall’insediamento, della differenza di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto previsto per l’immissione nella fognatura pubblica.
5. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore del S.I.I..
6. Per le acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere previsto prima dell’immissione nel collettore della pubblica fognatura o prima di qualsiasi altra immissione un pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.
7. Dovranno essere previsti uno o più punti di accesso e di ispezione del condotto di allacciamento per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.
ART. 36 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all’art.29. Con il rilascio della stessa il cliente potrà procedere ad attivare lo scarico in fognatura.
ART. 37 – TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. La titolarità dell’autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assume i relativi obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore del S.I.I. che in conseguenza provvederà alla volturazione al nuovo soggetto dell’autorizzazione.
Ove tra più stabilimenti sia costituito, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
2. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.
3. Qualora si verifichino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi nei termini specificati all’art. 43, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità previste all’art.34, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
4. Le domande per rilascio di autorizzazione allo scarico di cui all’articolo 36 dovranno essere presentate nei successivi 60 giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2.
ART. 38 – VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E REVOCA
1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/06, per quattro anni dalla data di notifica della stessa al richiedente; si prescinde dal termine sopra riportato qualora si verifichino, nella fase di esercizio dello scarico, le condizioni riportate agli artt. 37 e 43 del presente regolamento e dalle norme vigenti.
2 La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza; se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare.
3. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore del S.I.I. nel caso di infrazioni al presente Regolamento e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore del S.I.I.;
c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
d) inosservanza delle prescrizioni relative alla modifica dei cicli produttivi concordate tra le parti interessate a norma dell’articolo 42;
e) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nei termini specificati all’articolo 43 senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore del S.I.I. nei tempi e nei modi previsti.
ART. 39 – RIUNIONI DI PIÙ SCARICHI
1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione in un unico collettore di allacciamento, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato una distinta rete fognaria, secondo le modalità tecniche previste al precedente articolo 35, in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico.
2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore di tutti gli Utenti del collettore, i quali in conseguenza potranno legittimamente ed in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.
ART. 40 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
1. Nei casi in cui la quota di consegna dello scarico da insediamenti produttivi degli effluenti inquinati sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà essere prevista a cura e spese del cliente l'installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea dello scarico come dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare che da quest'ultima provengano rigurgiti verso lo scarico del cliente o che si generino moti vorticosi nella pubblica fognatura. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso che la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà trovarsi ad un livello superiore a quello di massimo riempimento del collettore recipiente.
2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è mai ammesso lo scarico degli efflussi in ricettori diversi dalla fognatura. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura in modo da consentire l’accumulo temporaneo dei reflui in vasche di raccolta. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura in un unico impianto di sollevamento. In tal caso anche l’effluente di tale impianto dovrà essere sottoposto a misura.
ART. 41 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, al conseguimento dei limiti di accettabilità richiesti.
2. Il Gestore del S.I.I. potrà richiedere la realizzazione di un sistema di equalizzazione della portata dello scarico.
3. Prima dell'attivazione dello scarico, il Gestore del S.I.I. provvederà alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione (by-pass) dell'impianto di pretrattamento.
4. Gli Utenti industriali devono provvedere a propria cura e spese alla raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
5. In caso di disservizi dell’impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, il cliente industriale deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore del S.I.I., il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell’impianto.
6. Non è consentito introdurre alcuna modifica agli impianti di pretrattamento o alle apparecchiature di controllo allo stesso asservite senza il preventivo assenso del Gestore del S.I.I..
ART. 42 – DISCIPLINA DEI CICLI PRODUTTIVI E RISPARMIO IDRICO
1. Il Gestore del S.I.I. si riserva, sentiti gli Utenti interessati, di dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente comma, l’Autorità d’Ambito, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, prevedendo anche modifiche dei cicli tecnologici e la sostituzione di materie prime e/o sostanze che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne.
ART. 43 – MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
1. I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all’art. 36 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare variazioni delle caratteristiche qualitative o
quantitative dei reflui da scaricare debbono darne preventiva comunicazione al Gestore del
S.I.I. richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
2. La disposizione del precedente comma 1 si applica quando:
a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore del S.I.I. modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti dal Gestore del S.I.I. nell’autorizzazione allo scarico.
ART. 44 – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
1. La possibilità di sversare un'acqua reflua di origine industriale in una rete di fognatura pubblica è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
a) sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
b) buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
c) buon funzionamento della rete di fognatura pubblica e dell’ impianto di depurazione centralizzato (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise delle caratteristiche delle acque consegnate al trattamento, ecc.);
d) mantenimento del costo della depurazione a livelli accettabili e giustificabili per un pubblico servizio; (necessità di sovradimensionamento per fare fronte a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, eccessiva produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. Ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore del S.I.I. per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 108 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura.
3. Il Gestore del S.I.I. può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è altresì consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento e di lavaggio. Inoltre non è consentito diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore del S.I.I., in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
5. Nella domanda di autorizzazione all’allacciamento il cliente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonché la portata media oraria allo scarico. La portata istantanea potrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere fino ad un massimo del 40%; in considerazione dell’entità del volume complessivamente scaricato dal cliente industriale il Gestore del S.I.I. potrà stabilire una deroga al limite percentuale di cui sopra fissando limiti più o meno restrittivi
6. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. Il Gestore del S.I.I., con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze.
7. Salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. in relazione ai metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 s.m.i..
8. Ogni insediamento industriale, è tenuto a dare informazioni dettagliate sulle eventuali sostanze chimiche utilizzate per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli sui principali composti presenti negli scarichi.
9. Xxxxxxxx con caratteristiche difformi da quelle tabellate o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno, se del caso, essere accettati con apposito provvedimento del Gestore del S.I.I. da emanarsi a seguito di una specifica domanda.
10. Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti potranno essere concesse dal Gestore del S.I.I. per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell’impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/06 e s.m.i. Il Gestore del S.I.I. potrà, in tal caso, imporre l’adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.
CAPO VIII – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA
ART. 45 – UTENZE DOMESTICHE SITE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA
1. Per quel che concerne gli aspetti tecnici e le modalità da seguire per lo scarico di reflui domestici con recapiti diversi dalla fognatura pubblica, si fa rinvio alle norme tecniche ed alla disciplina specifica emanata dalle Province e dai Comuni, con i relativi Regolamenti e ciò in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla normativa regionale vigente.
2. Il rinvio di cui al sopraccitato comma riguarda gli scarichi che recapitano nel suolo, nel sottosuolo ed in corpi idrici superficiali.
CAPO IX – ASPETTI TARIFFARI
ART. 46 - CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 154, 155 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un canone da determinarsi applicando la somma delle componenti tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione e, qualora previsti, i contributi da trasferire all’AATO.
ART. 47 - CORRESPONSIONE DEL CANONE
1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli Utenti della fognatura pubblica, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata , nonché gli Utenti utilizzatori del servizio che, come indicato all’art. 26, comma 1, si approvvigionano, in tutto o in parte, di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto.
2. Sono tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.
3. Ai sensi dell’art. 155 comma 1 del D.lgs 152/06 il canone non è dovuto dagli Utenti che utilizzano sistemi di collettamento e di depurazione propri purché tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione dall’autorità competente nonché, ai sensi dell’art. 8, comma 12 del presente regolamento dagli utenti che si trovino nell’impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, purché lo scarico sia stato autorizzato dal Gestore del S.I.I. in una delle altre maniere consentite dalla legge.
ART. 48 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
1. Le tariffe sono determinate dall’Autorità d’Ambito, su proposta del Gestore del S.I.I., nel rispetto della normativa vigente e della convenzione stipulata tra AATO Veneto Orientale e Gestore del S.I.I.
2. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono calcolate, per gli scarichi da insediamenti civili, secondo il metodo normalizzato definito dalla vigente normativa (D.M. 1.08.96).
3. Per gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli civili (scarichi industriali) si applica una specifica tariffa da determinarsi in base a quanto stabilito dalla L.R. 11.04.1980, n. 26 e s.m.i..
ART. 49 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI
1. Il Gestore del S.I.I. applica la tariffa mediante bollettazione periodica, con la possibilità di procedere a bollettazione in acconto ed a conguaglio.
2. Le tariffe di cui all'art. 48 del presente Regolamento si applicano al volume dell'acqua scaricato, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata (comma 4°, art. 155 D.Lgs. 152/2006).
3. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, il cliente è tenuto a presentare, la denuncia del volume d'acqua prelevato, nei termini previsti dall’art. 26 del presente Regolamento.
ART. 50 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1. Gli utenti degli scarichi degli insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia annuale della quantità e della qualità delle acque scaricate (comma 5°, art.155 D.Lgs. 152/2006).
2. La denuncia dovrà essere presentata dal cliente industriale entro il 31 gennaio, per l'anno precedente.
3. Il Gestore del S.I.I. provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia e in relazione all’esito delle verifiche effettuate nel corso dell’anno, al calcolo del canone secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 51 – RISCOSSIONE DELLE TARIFFE
1. La tariffa è riscossa dal Gestore del S.I.I. del Servizio Idrico Integrato.
2. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa sarà effettuata con le stesse procedure e modalità previste per la riscossione della componente tariffaria relativa al servizio di acquedotto.
CAPO X – DISPOSIZIONI VARIE
ART.52 PENALITÀ
1 Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano l’applicazione delle penalità, previste nella tabella allegata alla carta dei servizi, secondo le modalità, i termini e le competenze determinate dalla carta dei servizi stessa; dette penalità sono soggette ad aggiornamento ed aumento annuale secondo gli indici Istat;
ART. 53 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, SUA DURATA E RELATIVE MODIFICHE
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua approvazione.
ART.54 – PUBBLICITÀ
1. Prima dell’entrata in vigore, il Gestore del S.I.I. del S.I.I. assicura che lo stesso regolamento venga inviato a tutti i Comuni Soci affinchè provvedano all’affissione ai rispettivi albi pretori, garantendo,inoltre, la più ampia divulgazione dello stesso regolamento con varie forme di pubblicazione, tra cui l’inserimento nel proprio sito internet.
2 Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle sole spese di copia, il cui importo è stabilito con atto dell’amministrazione interessata.
ART.55 – DISCIPLINARE TECNICO PER GLI ALLACCIAMENTI
1. Le prescrizioni riguardo a: modalità tecniche, standard, componenti speciali, materiali, pratiche costruttive, ecc. riguardanti la realizzazione degli allacciamenti e dei relativi manufatti sono contenuti nel disciplinare tecnico di fognatura elaborato dal Gestore del S.I.I..
2. La rispondenza del progetto per la realizzazione dell’allacciamento alle prescrizione tecniche espresse dal disciplinare è condizione base per la sua approvazione.
ART.56 – CARTA DEI SERVIZI
1. I diritti specifici del cliente sono contenuti nella Carta dei Servizi redatta dal Gestore del S.I.I.. In tale documento sono dichiarati gli standard qualitativi e quantitativi di servizio e gli obbiettivi che la gestione si prefigge con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione del servizio.