Legge 20 maggio 2016 n. 76
La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze lezione del 16 Dicembre
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Contratto di convivenza: cos’è e come
funziona?
• Le coppie conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, hanno diritto ad un documento ufficiale che ne disciplini residenza, rapporti patrimoniali e ripartizione delle spese della vita di coppia: si tratta
• Questo contratto, introdotto dalla Legge n. 76/2016 o Legge Cirinnà, permette ai conviventi di fatto regolarmente registrati di godere di una maggiore tutela economica e optare per la comunione dei beni.
Conviventi di fatto: chi sono e quali
diritto hanno?
• Così come stabilisce la Legge Cirinnà sulle unioni civili, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non importa se i due conviventi appartengano o meno allo stesso sesso.
• Ai conviventi di fatto, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di convivenza, con la Legge Cirinnà viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.
• Quindi, il convivente superstite ha la possibilità di continuare ad abitare nella casa per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5, e per non meno di 3 anni nel caso viva con figli minorenni o disabili.
Unioni civili e contratti di convivenza:
come funzionano?
• Analogamente alla regolamentazione delle convivenze di fatto e all’introduzione delle unioni civili per persone dello stesso sesso, i contratti di convivenza sono entrati in vigore il 5 giugno 2016 grazie alla Legge Cirinnà. Tali contratti sono disciplinati dagli commi 50-63 della suddetta legge.
• In particolare, il comma 50, stabilisce che con la sottoscrizione del contratto i conviventi di fatto possono “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. I conviventi non sono obbligati a stipulare il contratto, ma il documento consente loro di stabilire delle regole che saranno ufficialmente riconosciute a loro tutela.
Contratti di convivenza: cosa si può
decidere?
• I contratti di convivenza possono includere indicazioni relative al luogo di residenza dei conviventi, alle loro modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno”, e all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.
• Soltanto sotto specifica richiesta dei conviventi viene instaurato il regime di comunione dei beni: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. In ogni caso, il regime patrimoniale scelto può essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.
• Il contratto di convivenza “non può essere sottoposto a termine o condizione“: quindi non può essere rescisso “per contratto” al verificarsi di un particolare evento o al termine di un certo lasso temporale. Se si vuole sciogliere il contratto è necessaria l’esplicita richiesta di almeno uno dei due conviventi.
Contratti di convivenza: come si
possono sciogliere?
• I contratti di convivenza, necessariamente da stipulare per iscritto, possono essere sciolti sia per accordo delle parti che per recesso unilaterale. Oltre a ciò, il contratto di convivenza cessa di avere effetto in caso di matrimonio (tra coppie eterosessuali) o unione civile (tra coppie omosessuali) dei due conviventi tra di loro o con una persona terza.
Coppie di fatto e omosessuali: cosa
cambia con la sentenza della Cassazione
• Corte costituzionale, sentenza 20 ottobre 2016, n. 225
• Viene chiesto alla Corte costituzionale di stabilire se una recente norma introdotta nel 2014 sia o meno contraria alla Costituzione. Tale norma stabilisce il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, con i nonni ed i parenti in genere e di ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza.
…
• La ragione del dubbio nasce dal fatto che la norma si riferisce ai genitori, e non menziona le nuove figure che nell’attuale contesto sociale possono svolgere un ruolo significativo nella vita di un bambino, come il partner della propria madre o del proprio padre, anche omossessuali, quando la relazione finisca.
…
• Nel caso in esame due donne intraprendono un procedimento di fecondazione eterologa da cui nascono due bambini. Dopo otto anni di relazione le due si lasciano e la madre biologica non intende riconoscere alla propria ex lo stesso suo ruolo di genitore.
• L’ex partner della madre biologica si rivolge al Xxxxxxx che propone la questione di legittimità costituzionale.
La Corte accoglie il ricorso e chiarisce che:
• – La norma viola sicuramente la Costituzione, che garantisce le formazioni sociali perché ormai tra esse va inclusa la famiglia di fatto;
• – inoltre viola la Costituzione perché introduce una discriminazione tra figli nati da una coppia etero e figli nati all’interno di una coppia omosessuale;
• – infine viola la Costituzione in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che prevede l’obbligo di riconoscere il diritto del fanciullo e dei genitori, così come di altri soggetti uniti al bambino da vincoli di fatto, di mantenere rapporti stabili pure in caso di crisi della coppia (anche omosessuale), tenendo sempre presente il superiore
interesse del minore;
• – in precedenza, il Giudice ha avuto modo di verificare con una perizia che i due bambini riconoscono la ex partner della madre biologica come una seconda mamma: ne consegue che impedire loro di avere con lei rapporti stabili potrebbe essere dannoso per i minori.
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Modello di contratto di convivenza
• a titolo meramente informativo ed indicativo si fornisce un modello facsimile di contratto di convivenza, che mostra quello che potrebbe essere il contenuto dellìaccordo, precisando, comunque, che dovrà essere personalizzato in base alle esigenze concrete e particolari.Ricordiamo che, perché sia valido, il contratto di convivenza dovrà essere redatto sotto forma scritta a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio che ne attesteranno la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
• Ecco di seguito un esempio di un contratto di convivenza:
Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali,
• la Sig.ra , nata in , il , C.F. , residente in
, professione _
• da una parte
• ed il Sig. nato in , il , C.F. , residente in , professione
• dall’altra parte,
• d’ora in poi denominati “le parti”
• premesso
• – che le parti sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale dal ;
• – che le stesse sono maggiorenni, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
• – che sono conviventi nell’abitazione sita in , ove hanno comune
residenza, come risulta dalla certificazione anagrafica;
• – che sono intenzionate a protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato;
• – che intendono disciplinare i propri rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 20 maggio 2016;
• – tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – ABITAZIONE COMUNE
• Le parti, di comune accordo, hanno eletto a
residenza comune i locali dell’abitazione sita
in , di proprietà comune/del sig.
.
Art. 2 – DIRITTI DI ASSISTENZA E
RAPPRESENTANZA IN MALATTIA
• 2.1. Le parti avranno gli stessi diritti spettanti al coniuge
nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
• 2.2. Le parti, inoltre, in caso di malattia o di ricovero, avranno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonchè di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
• 2.3. Le parti si designano, sin d’ora, reciprocamente come propri rappresentanti conferendosi pieni poteri, sia in caso di una malattia che comporti incapacità di intendere e volere, che in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Art. 3 – REGIME PATRIMONIALE
• 3.1. Le parti di comune accordo deliberano di adottare/di non adottare, nel periodo in cui avrà valore il presente contratto, il regime della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
• 3.2. Il regime patrimoniale scelto nel presente contratto potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51 della L. n. 76/2016 e s.m.i.
Art. 4 – MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
ALLE NECESSITA’ DELLA VITA IN COMUNE
• Le parti si impegnano, ciascuna in base alle proprie capacità e disponibilità, a prestare reciproca collaborazione ed assistenza nella vita quotidiana.
• Per fare fronte alle spese comuni, ciascun convivente provvederà ad alimentare il conto corrente
con operatività a firma congiunta/disgiunta, mediante versamento da effettuarsi entro il giorno di ogni mese, della
somma di € o del diverso importo che sarà
concordato tra le parti.
• Per spese comuni si intendono: .
Art. 5 – RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI CONVIVENZA
• 5.1. Le parti, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, per accordo consensuale, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti.
• 5.2. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, il sig. corrisponderà alla sig.ra , ove questa venga a trovarsi priva di mezzi di sussistenza, quanto necessario per il suo mantenimento, in tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 c.c. secondo comma.
Art. 6 – DIRITTO DI RESTARE NELLA
CASA COMUNE
• 6.1. Poichè il proprietario della casa di comune residenza è il sig. , le parti convengono che, alla morte del medesimo, il partner superstite avrà diritto di
continuare a vivere nell’abitazione comune per _
anni.
• 6.2. Xxx, al decesso del convivente proprietario della casa di comune residenza, vi siano figli minori o disabili, il convivente superstite avrà diritto di continuare a risiedere nella stessa casa di comune residenza per un periodo di
anni (non inferiore a tre anni). Il diritto decade nel
momento in cui il partner cessi di abitare stabilmente nella casa comune, o in caso di nuova convivenza, matrimonio o unione civile.
Art. 7 – MODIFICHE ALLA PRESENTE
CONVENZIONE E LORO FORMA
• Le modifiche e la risoluzione del presente contratto di convivenza saranno redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Art. 8 – RINVIO
• Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura privata si rinvia al codice civile e alla normativa in vigore.
•
• firma
• firma
•
, lì
_
• viste le firme sono autografe
• Avv. _
Caso giurisprudenziale
• Conviventi, attenti ai regali !
La Seconda Sezione della Corte di
Cassazione, con la recente sentenza del 19/09/2016 n. 18280,
• ha stabilito che la portata economica dei doni tra conviventi va commisurata alla condizione economica dei soggetti.
• Secondo la Cassazione, nel caso di specie, il regalo di un quadro di Xxxxxxx e di un anello di 13 carati non sono considerabili donazioni ex 720 c.c., comma 2 e pertanto vanno restituiti dal ricevente al termine della convivenza.
La causa è iniziata nel 2006
• quando, al termine della relazione sentimentale, uno dei due partner aveva richiesto all’altro la restituzione di tredici oggetti d’arte. La vicenda giudiziaria, non è terminata con la sentenza del Tribunale, ma è approdata in Corte d’Appello, dove i giudici hanno riconosciuto la natura di liberalità d’uso della dazione di quasi tutte le opere (con ciò esonerando l’ex convivente dall’obbligo di restituirle al partner donante), salvo che per un quadro d’autore ed un anello di tredici carati, in quanto la donazione di tali ultimi oggetti costituiva – sempre secondo la valutazione svolta dalla Corte d’Appello – un apprezzabile depauperamento del patrimonio del convivente donante e per tale motivo il relativo trasferimento avrebbe richiesto la forma prevista dall’art. 782 c.c. (per atto pubblico sotto pena di nullità).
La Corte d’Appello ha condannato
• quindi, il partner obbligato alla restituzione, del controvalore del quadro e del brillante, che, tuttavia, nel frattempo, erano stati venduti.
• Ma il partner dichiarato tenuto alla restituzione non si è rassegnato proprio ed ha proposto ricorso per Cassazione.
Giudici della Cassazione hanno
motivato il rigetto del ricorso …
• presentato dall’ex convivente dichiarato obbligato dalla Corte d’Xxxxxxx alla restituzione del quadro e del brillante sulla scorta di un orientamento della stessa Corte, che con sentenza n. 12142/1993, ha enunciato il principio per cui il
rilevante valore dell’oggetto donato, anche se ovviamente non può integrare una donazione di modico valore, non è ostativo alla configurazione di una liberalità effettuata in conformità agli usi secondo l’art. 770 comma 2 del c.c.
Tale atto di liberalità non costituisce
donazione in senso stretto
• e quindi non è soggetta alla forma propria di questa, ma si ha allorchè la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
Morale della favola…
• attenzione agli oggetti troppo costosi e ricevuti al di fuori delle feste riconosciute come tali dal nostro ordinamento (Natale, Pasqua e compleanni), mentre a San Valentino e per la Festa della Donna, accettate solo cioccolatini, mimose, inviti a cena, perché no, un week end in regalo e piccoli gioielli, ma non di più, altrimenti potreste essere costretti a dover restituire indietro quanto consegnatovi
!