NORME CONTRATTUALI
NORME CONTRATTUALI
Art. 1 - Definizioni
Nel presente accordo contrattuale (di seguito “Contratto”), si in- tende per:
“Banca”: FIDEURAM S.p.A. ;
“Testo Unico della Finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58 (di seguito anche “TUF”) e successive modifiche o integra- zioni;
“Regolamento Consob”: il Regolamento Consob in materia di in- termediari di cui alla Delibera n. 20307 del 15.02.2018 e succes- sive modifiche o integrazioni;
“Contratti aperti”: singoli contratti aventi ad oggetto strumenti fi- nanziari derivati, che non sono ancora pervenuti alla scadenza o il cui esercizio non è stato ancora disposto, oppure nei cui con- fronti non sono state compiute operazioni di segno opposto con identica data di scadenza e, per le opzioni, identico prezzo di esercizio, in modo tale da provocarne la compensazione e, quindi, l’estinzione;
“Contratti chiusi”: singoli contratti future che sono pervenuti alla scadenza oppure nei cui confronti sono state compiute opera- zioni di segno opposto con identica data di scadenza, in modo tale da provocarne la compensazione e, quindi, l’estinzione;
”Margini di garanzia”: margini richiesti dalla Banca, in liquidità o strumenti finanziari, per l’operatività in strumenti derivati.
Art. 2 - Oggetto
FA C - S I MI L E
1. Il Cliente può trasmettere ordini aventi ad oggetto contratti future trattati in mercati regolamentati.
2. La Banca rende noti al Cliente la tipologia e le caratteristiche dei contratti future di cui è disposta ad eseguire gli ordini, nonché l’individuazione dei mercati regolamentati in cui è disposta ad ese- guire gli ordini, in apposite pagine dei propri servizi online.
Art. 3 - Dichiarazioni preliminari
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e necessaria di questo accordo contrattuale.
2. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha compiutamente informato che nel caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora egli sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, mediante comunicazione scritta che può essere inviata alla Banca mediante lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate nel succes- sivo art. 8.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Banca non presta al Cliente il servizio di consulenza, così come definito dall’art. 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che: (i) il Cliente im- partisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente; (ii) la Banca non interviene in alcun modo nelle scelte del Cliente successive all’esecuzione delle disposizioni del Cliente medesimo.
4. Il Cliente dà atto di essere edotto che:
Mod. 590006 - SUPERDERIVATI 02.2022
– il valore di mercato dei contratti future è soggetto a notevoli variazioni;
– l’operatività avente ad oggetto tali strumenti comporta l’assun- zione di un rischio molto elevato di perdite, peraltro, non quan- tificabili a priori e di importo anche eccedente i versamenti effettuati.
5. Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto con- tratti future dei quali conosce in modo adeguato la natura, le ca- ratteristiche e i rischi connessi, ivi compresi i rischi inerenti all’eventuale cancellazione dei contratti.
6. Il Cliente conferendo un ordine destinato ad essere eseguito in un mercato regolamentato di strumenti derivati implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferi- mento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione, ivi comprese eventuali previsioni concernenti la cancellazione dei Con- tratti e ogni costo od onere da quest’ultima derivante in capo al Cliente.
7. Il Cliente dà atto di essere conoscenza che taluni contratti future (in particolare i contratti aventi come attività sottostanti le merci) sono trattati in mercati gridati nei quali le negoziazioni avvengono tramite trader. In conseguenza di ciò non è garantita l’esecuzione immediata di un ordine e in ogni caso non è garantita l’esecuzione di un ordine al prezzo esposto sul book di negoziazione, né la tem- pestiva cancellazione/modifica degli ordini precedentemente im- messi. In particolare, la cancellazione/modifica non verrà notificata e pertanto fino alla chiusura del mercato non si avrà alcuna garan- zia che l’ordine precedentemente immesso verrà cancellato/modi- ficato. Il Cliente dà altresì atto di essere a conoscenza che l’intervento manuale del trader può causare degli errori che pos- sono essere successivamente corretti, con la conseguenza che fino al regolamento dell’operazione non si ha certezza sull’eseguito.
8. La Banca mette a disposizione del Cliente in apposite pagine dei servizi online della Banca le informazioni sulle caratteristiche e le regole di funzionamento dei mercati regolamentati a cui il Cliente può accedere tramite la Banca nonché la natura e le caratteristiche dei contratti future trattati nei predetti mercati.
9. Il Cliente anche in conseguenza delle precedenti dichiarazioni, dà, altresì, atto: (i) di essere consapevole dell’alto livello di espe- rienza e conoscenza dei mercati finanziari che sono necessari per porre in essere l’operatività disciplinata in questo Contratto e di aver consapevolmente rappresentato alla Banca di avere adeguata conoscenza ed esperienza dell’operatività sui mercati finanziari e dei rischi ad essa connessi; (ii) di essere consapevole che l’assun- zione di posizioni comporta per lui la necessità di monitorare nel continuo l’andamento delle sue posizioni per far fronte autono- mamente alla eventuale integrazione dei margini richiesti; (iii) di essere consapevole che il monitoraggio nel continuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in xxx xxxx- xxxxxx xxxxx piattaforma informatica; (iv) di essere consapevole che la Banca nel caso di mancata integrazione in via autonoma da parte del Cliente dei margini di garanzia richiesti può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso alla chiusura delle posizioni in essere; (v) di essere consapevole che la Banca nel caso di partico- lari situazioni di mercato può imporre, anche alla luce di provvedi- menti assunti dalle Autorità di Vigilanza, dai Mercati e dalle Casse di Compensazione e Garanzia, restrizioni alla normale operatività secondo quanto più specificamente indicato nelle successive clau- sole di questo Contratto.
Art. 4 - Margini di Garanzia
1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte compor- tano l’obbligo di versamento alla Banca dei margini di garanzia se- condo le modalità e i termini disciplinati in questo articolo 4.
2. La Banca determina per ciascun future i margini di garanzia ri- chiesti al Cliente per operare, distinti in margini richiesti per l’ope- ratività intraday e margini richiesti per l’operatività overnight. I margini di garanzia assegnati a ciascun future sono resi noti tempo per tempo dalla Banca sui propri servizi online . Il Cliente accon- sente espressamente a che le modalità di funzionamento del servi- zio vengano comunicate tramite i servizi online della Banca.
3. L’apertura delle posizioni in contratti future è subordinata alla disponibilità presso la Banca dei margini di garanzia richiesti per le operazioni disposte. La Banca, agli orari rispettivamente pubblicati suiservizi online della stessa, modifica l’applicazione dei margini di garanzia, passando dall’applicazione dei margini per operatività in- traday all’applicazione dei margini per operatività overnight e vi- ceversa. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nei predetti servizi online della stessa Banca .
4. Successivamente all’apertura delle posizioni, il Cliente deve man- tenere nel continuo in deposito presso la Banca i margini di garan- zia richiesti per l’operatività intraday e overnight. In caso di insufficienza dei margini di garanzia richiesti dalla Banca per l’ope- ratività nei diversi orari di negoziazione (intraday e overnight) la Banca potrà procedere, di sua iniziativa, alla chiusura delle posi- zioni del Cliente, anche senza fornire alcun preavviso. I meccanismi di chiusura delle posizioni in derivati utilizzati dalla Banca sono resi noti tempo per tempo dalla Banca sui propri servizi online. A tal fine, il Cliente prende atto ed accetta che il monitoraggio nel con- tinuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica sulla piattaforma informatica.
FA C - S I MI L E
5. La Banca può procedere, nel caso in cui le condizioni di mercato lo rendano necessario, a rideterminare, anche attraverso proprie si- mulazioni basate sull’andamento infragiornaliero di mercato, i mar- gini di garanzia richiesti nel corso della giornata di mercato aperto. In tal caso, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca è autoriz- zata alla chiusura di propria iniziativa delle posizioni del Cliente, nel caso in cui il Cliente medesimo non disponga presso la Banca della liquidità necessaria per la copertura dei margini richiesti in re- lazione alle posizioni in derivati in essere.
6. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca informa, anche tra- mite mail o altri mezzi di comunicazione a distanza, il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento derivato - per tale intendendosi il prezzo di acquisto (nel caso di assunzione di posi- zioni lunghe) o di vendita (nel caso di assunzione di posizioni corte) ovvero il prezzo di carico per gli strumenti oggetto di mero trasfe- rimento – subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Il Cliente prende atto ed accetta che ai fini di que- sta comunicazione la Banca prende in considerazione esclusiva- mente le posizioni del Cliente nei singoli strumenti finanziari derivati, prescindendo dalle eventuali strategie poste in essere dal Cliente sull’intera composizione del suo portafoglio.
7. Resta inteso che, la comunicazione di cui al precedente comma 6, verrà effettuata dalla Banca non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno la- vorativo successivo
8. Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che non gli spet- terà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o comunque versate a titolo di margini.
Art. 5 - Margini di Garanzia rappresentati da strumenti finanziari
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1. Il Cliente prende atto che la costituzione dei margini di garanzia di cui al precedente articolo 4 può essere effettuata, nella forma di cui al successivo art. 6 di questo Contratto, mediante il deposito presso la Banca esclusivamente delle tipologie di strumenti finan- ziari indicati nell’Allegato n. 1 di questo Contratto. In tal caso il cliente dovrà specificare alla Banca gli strumenti finanziari che in- tende destinare alla costituzione dei margini di garanzia compi- lando il modulo riportato in Allegato n. 2 di questo Contratto.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 di questo articolo, la va- lorizzazione degli strumenti finanziari viene effettuata applicando uno scarto al valore nominale dei predetti strumenti finanziari nella misura indicata nell’Allegato n. 1.
Art. 6 - Costituzione della Garanzia
1. Fermo restando il divieto di cui all’art. 23, comma 4-bis del TUF, i margini di garanzia di cui ai precedenti articoli 4 e 5 vengono resi indisponibili al Cliente a garanzia dell’operatività disciplinata in questo accordo e tali rimangono fino alla chiusura delle posizioni del Cliente. A tal fine la Banca è sin d’ora autorizzata all’apertura di appositi conti ed eventuali depositi titoli e al trasferimento in tali conti e depositi titoli dei valori (liquidità e/o strumenti finan- ziari) vincolati dal Cliente a garanzia dell’operatività disciplinata in questo Contratto. Nel caso di margini di garanzia rappresentati da somme di denaro il Cliente prende atto ed accetta che queste si in- tenderanno infruttifere per il Cliente.
2. Tali conti potranno essere chiusi solo dopo l’avvenuta liquida- zione di tutte le operazioni ancora pendenti al momento della ces- sazione del presente Contratto.
Art. 7 - Scadenza dei Contratti
1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3 di questo ar- ticolo, il Cliente prende atto ed accetta che la liquidazione delle posizioni aperte alla scadenza tramite la consegna e/o il ritiro delle attività sottostanti avrà luogo conformemente alle regole di fun- zionamento del mercato di quotazione ed entro i termini previsti in relazione alla tipologia dei contratti in essere.
2. In assenza di diversa comunicazione del Cliente entro il termine sopra indicato, la Banca è comunque autorizzata a chiudere la po- sizione.
3. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che per i contratti future che hanno come sottostante merci la Banca procede, indi- pendentemente da quanto previsto dalle regole di funzionamento del mercato di quotazione, alla chiusura delle posizioni aperte, re- stando preclusa al Cliente la facoltà di procedere alla consegna/ri- tiro delle attività sottostanti.
Art. 8 - Comunicazioni
1. Salvi i casi in cui il presente Contratto preveda avvisi generaliz- zati tramite i servizi online della Banca , tutte le comunicazioni pre- viste dalle presenti pattuizioni contrattuali potranno essere trasmesse ai rispettivi indirizzi delle Parti. In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all’indirizzo comunicato dal Cliente all’apertura del Contratto, ovvero ai successivi indirizzi comunicati dal Cliente alla Banca.
Art. 9 - Condizioni Economiche e Rinvio
1. L’operatività in contratti future comporta l’applicazione delle condizioni economiche specificamente indicate nell’Allegato Eco- nomico di questo Contratto, in conformità alla normativa applica- bile e quanto previsto dal contratto Conto Trading, la Banca, fornirà al Cliente le informazioni previste dal Regolamento Delegato UE
n. 565/2017 in merito ai costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari.
Le informazioni sui costi e oneri sono presentate in forma aggre- gata, e, su richiesta del cliente, in modo analitico.
2. Per quanto non espressamente indicato in questo Contratto, si applicherà la disciplina del Conto Trading (con specifico riferimento al pagamento di interessi e spese). Resta fermo che gli interessi contabilizzati vengono considerati ai fini del calcolo dei limiti operativi all’assunzione di posizioni da parte del Cliente previsti in questo contratto. La cessazione del rapporto qui disciplinato non comporta la cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading. La cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading comporta la cessazione automatica anche del presente rapporto.