SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
L’Unione Terre di Castelli, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (C.F. e P.IVA 02754930366),
rappresentata dal Presidente , nato a
residente a – C.F.
che dichiara d’intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione Terre di Castelli e in esecuzione della . (di seguito nominata, per brevità, anche “Unione”).
E
La Società , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Contratto in , via , in persona del legale rappresentante. , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Broker”).
PREMESSO
a) che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione della società aggiudicataria del servizio di Brokeraggio assicurativo in favore dell’Unione Terre di Castelli con atto in data , mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”);
b) che il Broker risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che il Broker ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
d) che il presente contratto, stipulato dall’Unione Terre di Castelli, prevede prestazioni da eseguire a favore dell’Unione Terre di Castelli e suoi Comuni aderenti, dell’ASP Terre di Castell “X. Xxxxxxxxx” e della Società Vignola Patrimonio Srl.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
a. dalle clausole del presente Contratto e dagli Atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica del Broker Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Broker relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e in particolare del Codice;
c. dal Codice delle assicurazioni D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Unione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il Broker rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Broker, il quale non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Unione, assumendosene il medesimo Broker ogni relativa alea.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto pertanto recepisce integralmente tutte le prestazioni analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico di gara e nell’Offerta Tecnica ed Economica del Broker.
2. Il Broker dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, che in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta.
Articolo 3 - Durata del Contratto
1. Il Contratto ha decorrenza dall’01.12.2019 e scadenza il 30.11.2023. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Unione.
2. E’ facoltà dell’Unione, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a tre anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 7694,66 onnicomprensivi. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Unione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare sin da ora ad avanzare – nel caso in cui l’Unione non intenda procedere alla suddetta ripetizione – pretese economiche o indennizzi di sorta.
3. L’Unione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni, per un importo di € 241.078,84 onnicomprensivi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, il contratto potrà essere prorogato, su richiesta dell’Amministrazione da inviarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
6. In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker su richiesta dell’Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo Broker.
7. L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), l’Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal predetto Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
8. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
Articolo 4 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. Ove necessario troverà applicazione l’art. 106 del Codice, su richiesta dell’Unione; in ogni caso le varianti nell’esecuzione del Contratto sono ammesse nel rispetto del Codice.
2. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Broker, senza preventiva approvazione dell’Unione nel rispetto delle condizioni e dei limiti introdotti dall’Unione stessa.
3. Tutte le comunicazioni fatte dall’Unione al Broker si intenderanno come fatte alle compagnie assicurative; analogamente, le comunicazioni inoltrate dalle Compagnie al Broker, si intenderanno come fatte al Contraente stesso. Nel caso in cui le parti contrattuali (Unione e Compagnie) concordino una variazione dei contratti assicurativi vigenti, il Broker effettuerà una comunicazione alla compagnia interessata riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente.
Articolo 5 - Corrispettivi
1. L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti, e l’Unione non sosterrà alcun onere diretto.
2. Fino alla scadenza naturale dei contratti assicurativi vigenti, il Broker affidatario del presente appalto ha diritto a compensi provvisionali non superiori alle seguenti percentuali:
All Risks, Infortuni, RC Patrimoniale, RCT/O, Tutela Legale: 5%; Kasko, Libro Matricola RCA: 2%.
Successivamente alla data di scadenza dei contratti assicurativi vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di Xxxxxxxxxxx con la società aggiudicataria del presente appalto, la percentuale delle commissioni dovuta dalla/e compagnia/e di assicurazione non potrà essere superiore a quella dichiarata in sede di offerta nella presente gara.
3. L’appaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione d’onere in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi delle Amministrazioni aderenti, dalla quale risulti che l’attività verrà prestata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l’obiettivo di garantire alle Amministrazioni aderenti i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.
4. Il prestatore non potrà, inoltre, chiedere alle Amministrazioni aderenti compensi, integrazioni o rimborsi, di qualsiasi natura. Le Amministrazioni aderenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del prestatore di servizio.
5. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Di conseguenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche delle parti
6.1 Obblighi e responsabilità del Broker
1. Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, dall’esecuzione contrattuale.
2. Le attività debbono essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Servizio Segreteria Generale e con i referenti che verranno individuati e comunicati dal predetto Servizio.
3. Nel corso dell’appalto il Broker dovrà effettuare incontri presso i Servizi dell’Unione competenti in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l’analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato ai contratti assicurativi in corso.
4. Il Broker dovrà fornire collaborazione all’Unione nella predisposizione di report, pareri e relazioni, che in caso di Interrogazioni e/o Interpellanza degli organi politici devono essere resi con la massima tempestività.
5. Il Broker deve fornire report informativi, ogni qualvolta richiesto, in relazione a:
− numero di sinistri denunciati divisi per ramo, senza seguito liquidati e relativo importo, in trattazione ed importo posto a riserva;
− ciascun sinistro dovrà recare tutte le informazioni integrative necessarie e sufficienti per la gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo – riferimento Unione – riferimento compagnia – breve descrizione del fatto – data di accadimento – controparte - data ultima comunicazione ecc..).
6. Il Broker, nell’esecuzione del servizio, si impegna a:
- eseguire l’incarico, secondo i contenuti del Capitolato tecnico e dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell’esclusivo interesse delle Amministrazioni aderenti, mantenendo il segreto d’ufficio;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione delle Amministrazioni aderenti ogni documentazione relativa alla gestione del proprio rapporto assicurativo;
- farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto delle Amministrazioni aderenti;
- garantire i servizi di cui al Capitolato tecnico, anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente e, comunque, su specifica richiesta degli uffici incaricati della gestione delle assicurazioni delle Amministrazioni aderenti;
− non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Unione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Unione;
− tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile.
7. Nella fase contrattuale che precede la scadenza del presente Contratto dovranno essere assicurate le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutta la documentazione e gli archivi elaborati dal Broker nel corso dell’appalto sulla base delle attività di seguito specificate:
− consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker se già individuato;
− trasferimento di tutti i dati/archivi cartacei e digitali verso l’Unione;
− la conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l’impresa, dal Dirigente della Struttura Amministrazione.
8. Il Broker risponderà dei danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni professionali e contrattuali svolte e ad esso o ai suoi dipendenti imputabili.
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dalle Amministrazioni aderenti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi delle Amministrazioni aderenti, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
9. Le Amministrazioni avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio.
Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.
10. In caso di scadenza naturale dell’incarico o anticipata, il Broker su richiesta della dell’Unione si impegna, sin da ora, ad assicurare le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi solari continuativi, in modo da consentire il graduale passaggio di competenze e documentazione.
11. Il Broker si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti.
6.2 Obblighi e responsabilità delle Amministrazioni
Le Amministrazioni si impegnano a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale e tenuto a rapportarsi, per conto delle Amministrazioni stesse con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico;
- effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
7.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
1. Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Broker è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
4. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, l’Unione avrà diritto a rivalersi sulla garanzia.
7.2 Obblighi di comunicazione
Il Broker ha l’obbligo di comunicare:
- ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto;
- comunicare, entro sette giorni dall’aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010;
- ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio.
Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione del Contratto
1. Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice, (di seguito RUP) è il Dirigente della Struttura Amministrazione dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 comma 1 del Codice, le funzioni di Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (di seguito REC) con determinazione n. sono attribuite al Dirigente della Struttura Amministrazione dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx.
3. Il REC fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio al fine dell’applicazione delle penali.
Art. 9 - Referente Unico e coordinatore del servizio e Gruppo di Lavoro
1. Il Referente Unico e coordinatore del servizio Broker sarà il responsabile della esecuzione del contratto e dovrà rapportarsi con il REC e/o il RUP, per la esecuzione del servizio.
2. Il Referente Unico e coordinatore del servizio, in particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dagli Enti, eventualmente recandosi personalmente presso le varie sedi.
3. Il Responsabile diretto dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. Il Responsabile diretto avrà la piena rappresentanza del broker nei confronti dell’Unione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’appaltatore.
4. Il Referente Unico e coordinatore del servizio e il gruppo di lavoro indicato dal Broker in sede di offerta tecnica, non possono essere modificati né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso del RUP.
5. Qualora il Broker, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta comunicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Il Broker è obbligato a garantire i requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli indicati in sede di gara.
6. L’Unione, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell’offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l’adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
7. Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l’Unione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Con la stipula del presente Contratto, così come dichiarato in sede di offerta tecnica, il Broker comunica all’Unione i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e le fasce orarie di presenza ordinaria del personale dedicato all’Unione per l’espletamento del servizio.
Il gruppo di lavoro è costituto dai seguenti professionisti:
nome numero di telefono ,indirizzo e-mail . nome numero di telefono ,indirizzo e-mail .
Art. 10 - Pagamento dei premi assicurativi
1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Unione nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per l’Unione, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere all’Unione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
4. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Unione e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Unione.
5. Il broker si impegna a trasmettere all’Unione copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare all’Unione i contratti assicurativi quietanziati, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
6. L’Unione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dall’Unione in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulati.
7. Non sono imputabili all’Unione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
Art 11 - Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento
1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"), in particolare:
- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L’Unione non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC.
6. Il Broker con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Terre di Castelli”, approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx/xxxxxx_xx_x omportamento.htm.
Art. 12 - Trasparenza
1. Il Broker espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Broker non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Broker sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 13 – Fideiussione
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Broker ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere / ),
resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione contraente, nr. , rilasciata da .
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione contraente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della prestazione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ed è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 14 – Inadempienze dell’aggiudicatario - penalità
1. Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, l’Unione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 15 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Unione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker le penali, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, come sotto riportato:
− € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
− € 200,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico e/o dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
2. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Unione al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali non preclude alle Committenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 16.
4. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
5. Successivamente alla comunicazione del Broker, l’Unione potrà applicare le seguenti penali:
PRESTAZIONE IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE
Elaborazione del Programma Assicurativo
VALORE DELLA PENALE
Predisposizione Piano di Risk Assessment
Entro 60 giorni solari (sessanta) continuativi dalla richiesta formale dell’Unione ovvero entro il termine più favorevole indicato in offerta
Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo
Supporto nella procedura di gara
Predisposizione dei capitolati tecnici e dei documenti per l’espletamento delle procedure di selezione che l’Unione riterrà di indire
Gestione dei sinistri Implementazione della procedura di gestione dei sinistri presentato in sede di gara
Mancata tempestività nell’aggiornamento della banca dati sinistri
predisposizione della documentazione di gara oltre 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta o altro temine più favorevole indicato nell’offerta
Entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del Contratto o altro temine più favorevole indicato nell’offerta
Dopo la terza contestazione di disservizi
Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo
Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo
Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo
Piattaforma informatica Predisposizione dell’archivio di servizio:
Implementazione dell’archivio informatico e della procedura per la gestione dei sinistri presentato in sede di gara
Entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del Contratto o altro temine più favorevole indicato nell’offerta
Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
Composizione dello Staff per gestione contratto:
Insufficiente composizione degli staff per la gestione dei contratti, accertati dal REC
Dopo la terza contestazione di disservizi
Euro 200,00 (duecento) per ogni disservizio.
6. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni lavorativi, successivi e continui dalla data in cui l’Unione comunica l’applicazione delle specifiche penali.
7. Decorso tale termine, l’Unione potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata.
8. Il Broker prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell’Unione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
10. In caso di reiterato (tre violazioni/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a insindacabile giudizio dell’Unione, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), l’Unione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto
1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, l’Unione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.
3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker, nei seguenti casi:
a. sopravvenuta impossibilita del Broker di adempiere ai propri obblighi;
b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto;
c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
e. fallimento o concordato fallimentare, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa;
f. recidiva nelle inadempienze contrattuali, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre
nell’anno solare;
g. cessione totale o parziale del contratto;
h. subappalto non consentito;
i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
x. xxxxxxx della personalità giuridica;
l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge n. 136/2010;
m. l’Amministrazione contraente potrà in ogni caso recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme di gestione del servizio.
4. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell’Unione affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
5. In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
6. Il contratto potrà essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti.
7. In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, senza giusta causa, l’Amministrazione contraente oltre all’escussione della garanzia definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito dell’eventuale maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario potrà subappaltare unicamente l'eventuale attività di formazione.
Art. 17 - Riservatezza
1. Il Broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività
.
2. Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. Il Broker si impegna altresì formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente Contratto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Broker è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Broker si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l’Unione Terre di Castelli, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’Unione Terre di Castelli, con sede in xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, email xxx-xxxx@xxxxxx.xx.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore dovrà, in particolare:
• trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
• informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
• rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
• informare il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Art. 19 - Norme sull'anticorruzione
1. Il Broker a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Unione.
Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Broker si obbliga a tenere indenne l’Unione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Contratto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dolo, negligenza o errore professionale dell’aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
3. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale per l’Unione e pertanto qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi il Contratto di risolverà di diritto ai sensi dell’artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i,.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Broker anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 21 - Sicurezza
1. I servizi oggetto del presente Contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), con la relativa stima dei costi, non è dovuto.
Art. 22 – Varianti
Sono ammesse varianti, in senso migliorativo, alla prestazione del servizio oggetto del presente appalto e strettamente connesse allo stesso.
Le stesse dovranno rispettare i requisiti indicati dal presente capitolato quali requisiti minimi e dovranno concretizzarsi in servizi aggiuntivi rispetto a quanto indicato al precedente art. 6.
Le varianti dovranno essere presentate in sede di offerta mediante illustrazione dettagliata e, qualora comportino attribuzione di punteggio, saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente.
Art. 23 – Clausola di rinvio
Per quant’altro non specificato dal presente capitolato d’appalto si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del Codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
Art. 24 – Modifiche e integrazioni contrattuali
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse delle Amministrazioni approvvigionanti, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura e/o per risolvere aspetti di dettaglio.
Art. 25 – Domicilio – Controversie e foro competente
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 26 – Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nel Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
Art. 27 – Verifiche e controlli
Le Amministrazioni, attraverso gli uffici preposti, effettueranno i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.
Le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà di espletare ogni controllo sulla puntuale ed esatta esecuzione del contratto avvalendosi all'occorrenza anche di esperti esterni.
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Broker tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
2. A carico del Broker restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
Art. 29 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Vignola, lì