Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
In attuazione del CCNL Comparto Sanità del 19 aprile 2004 Parte normativa quadriennio 2002 – 2005
e parte economica biennio 2002 – 2003
A seguito del controllo effettuato, senza osservazioni, dal Collegio Sindacale con verbale n.16 del 21 luglio 2005, in data 11 agosto 2005, nella sede dell’Azienda USL 7 di Siena, Xxx Xxxx x.00, Xxxxx, ha avuto luogo l’incontro per la sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo aziendale relativo al personale dipendente dell’Azienda USL 7 di Siena tra le parti di seguito indicate:
Per l’Azienda:
Il Direttore Amministrativo
(nella funzione di Direttore Generale in esecuzione della nota della Giunta Regionale Toscana dell’ 8.7.2005 Prot.120/17497/3.14 )
(Dr. Xxxxxxx Xxxxx) (Firmato)
Per la R.S.U. Aziendale:
La Presidente
(Xxxx Xx Xxxxxxx) (Firmato)
Per le XX.XX. di Categoria:
CGIL- FP Sanità
(Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Firmato)
CISL FPS
(Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Firmato)
UIL FPL
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx) (Firmato)
FSI
(Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Firmato)
FIALS
(Xxxxxx Xxxxxxx) (Firmato)
Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessità di apportare all’ipotesi siglata in data 30 giugno 2005, la seguente modifica:
- Allegato B), Diritto di Assemblea – la disposizione “il dipendente, che intende partecipare all’assemblea, è tenuto ad avvertire preventivamente il proprio Responsabile al fine di poter garantire la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza” viene sostituita dalla seguente: “Il dipendente che intende partecipare all’assemblea ne dà preventiva comunicazione al proprio Responsabile”;
- Allegato B), Diritto di Assemblea – il penultimo capoverso viene così sostituito: “Durante lo svolgimento delle assemblee dovranno essere garantiti i servizi minimi essenziali”;
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
In attuazione del CCNL Comparto Sanità del 19 aprile 2004 Parte normativa quadriennio 2002 – 2005
e parte economica biennio 2002 – 2003
TITOLO I- Disposizioni generali 3
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 3
Art. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE 3
TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 3
CAPO I - OBIETTIVI E STRUMENTI 3
Art. 3 - RELAZIONI SINDACALI 3
Art. 4 - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI 4
CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE 5
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 5
CAPO I - IL SISTEMA CLASSIFICATORIO 5
Art. 7 - CONFERMA DEI PRINCIPI DEL SISTEMA 5
CAPO II - POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE 6
Art.8 bis – SVILUPPO IN Ds PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE 6
Art.9 - INQUADRAMENTI ECONOMICI 7
Art. 10 bis - INFORMAZIONE AL PERSONALE SUI CREDITI MATURATI 9
CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE 9
Art.11 - MOBILITA’ INTERZONALE 9
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO 10
Art.14 - INDENNITA’ PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE 10
Art.16 - FONDO PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO 11
Art.17 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI 11
Art.18 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA’ DI QUALIDFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA 11
PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE 12
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I- Disposizioni generali
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente dell’Azienda USL 7 di Siena, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time.
Art. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione che s’intende avvenuta dopo che il Collegio Sindacale avrà esercitato il controllo di cui all’art.4, comma 3 del CCNL 2002/2005. L’Azienda s’impegna a dare attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolante ed automatico nei trenta giorni successivi alla data della stipulazione di cui sopra.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo. Dal momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, e fino alla stipula del nuovo conseguente contratto integrativo, continueranno ad applicarsi, per le parti compatibili, le disposizioni del presente contratto.
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali
CAPO I - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Le parti nel ribadire la necessità di uno stabile sistema di Relazioni Sindacali, confermano quanto previsto in materia nei CCNNLL 7/4/1999 e 20/9/2001 e successive modifiche, ed in particolare dallo specifico Protocollo tra Azienda, RSU e XX.XX. sottoscritto il 24 gennaio 2000 e recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 2/3/2000, con il quale sono state fissate le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse.
2. Le parti ribadiscono altresì che il sistema di Relazioni Sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli, è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
3. Fermo restando quanto disposto dal Protocollo in questione ad eccezione delle parti espressamente richiamate nel presente titolo, si precisa, a parziale rettifica dell’art.10 del suddetto documento, che la struttura di riferimento per tutta la comunicazione ed informazione in materia sindacale è l’U.O. Relazioni pubbliche e Relazioni sindacali.
Art. 4 - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
1. In materia di prerogative sindacali le parti rinviano a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare alle disposizioni dell’art.10, comma 2 relativamente alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende, evidenziando che ai fini della stipula del presente contratto i soggetti sindacali di riferimento sono, oltre alla RSU aziendale, le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2002/2005.
2. Le parti danno inoltre atto che ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 artt. 3, 4 e 7 e del successivo CCNQ 3 agosto 2004 relativo alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nel biennio 2004/2005, i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore aziendale sono per la RSU n. 30 minuti per dipendente e per le XX.XX. rappresentative n. 41 minuti per dipendente. La presente disposizione sostituisce ed annulla quanto disposto sul punto nel penultimo capoverso del citato Protocollo di Relazioni Sindacali.
3. L’attribuzione di permessi avverrà solo nei confronti dei dirigenti sindacali che le rispettive XX.XX. avranno provveduto ad individuare formalmente.
4. Le parti, ritenendo necessario individuare modalità operative uniformi e trasparenti relativamente alla contabilizzazione e gestione dei permessi sindacali spettanti alle XX.XX. rappresentative ed alle modalità di partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali, individuano, in conformità alle disposizioni contrattuali in materia, le seguenti linee guida che, sottoscritte dall’Azienda USL 7 , la RSU e le XX.XX. ed indicati come documenti A) e B) vengono allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
La presente disposizione precisa ed integra quanto disposto dall’art.7 del più volte citato Protocollo di Relazioni Sindacali.
1. Le parti, confermando quanto disposto dalla Procedura operativa in caso di sciopero (approvata con deliberazione n.697 del 18 luglio 2002) e dall’accordo Aziendale in materia del 26 marzo 2001, ritengono necessario apportare delle modifiche alle vigenti Tabelle che definiscono il contingente minimo di personale del Comparto in occasione di sciopero.
2. Pertanto, le tabelle indicanti le “Presenze minime in occasione di sciopero” del 26 marzo 2001 sono sostituite dalle nuove tabelle, sottoscritte in data odierna ed allegate al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale come allegato C).
3. Le parti si danno atto che le suddette tabelle potranno essere modificate, previo accordo, a seguito di cambiamenti organizzativi e/o attivazione di nuovi servizi.
CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Con il presente articolo, s’intende dare corso alle forme di partecipazione previste dal CCNL 2002/2005 con l’istituzione del Comitato Mobbing.
2. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro- attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti- nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente.
3. In relazione al comma 1, al fine di contrastare la diffusione di tale fenomeno nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato, viene istituito, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un Comitato Mobbing costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di Comparto firmatarie del CCNL 2002/2005 (n.5) e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda USL 7.
4. Il presidente del Comitato verrà designato tra i rappresentanti dell’Azienda ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
5. Del Comitato Mobbing farà parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Relativamente ai compiti, agli obiettivi, alla durata dell’incarico e comunque per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell’art.5 del CCNL 2002/2005.
TITOLO III - Classificazione del personale
CAPO I - IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 7 - CONFERMA DEI PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Le parti, con il presente Contratto Integrativo, intendono dare piena applicazione agli istituti economici e giuridici previsti dal nuovo CCNL 2002/2005 proseguendo nel processo di riqualificazione e valorizzazione professionale dei lavoratori ribadendo di aver già dato completa attuazione alle disposizioni dell’art. 12 del precedente CCNL biennio economico 2000/2001, con l’Accordo Aziendale del 2 Agosto 2002 e con il successivo Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Azienda, la RSU e le XX.XX. del Comparto in data 16.7.2003.
CAPO II - POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
1. In applicazione a quanto previsto dall’art.18 comma 2 del CCNL ed in conformità alle disposizioni regionali in materia (nota del 26/8/04 Prot.125/23302/10.02.04), le parti concordano di istituire nella Categoria C ruolo sanitario n. 47 posti di infermiere generico esperto e n.1 posto di infermiere psichiatrico esperto con un anno di corso corrispondente al numero di dipendenti in servizio al 31/12/04 inquadrati nella Categoria B, livello economico Bs, ruolo sanitario con profilo di infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso.
2. La relativa selezione avverrà mediante prova di esame e verterà in un colloquio su materie attinenti l’attività professionale oggetto di selezione.
3. In virtù del suddetto passaggio, si dà pertanto atto della contestuale soppressione del corrispondente posto della Categoria B, livello economico Bs.
4. Le parti, in attuazione del predetto art.18 CCNL, al fine di dare adeguata risposta al personale appartenente al profilo di operatore tecnico specializzato, già collocato in Categoria Bs, tenuto conto sia delle esigenze organizzative dell’Azienda che quelle di valorizzazione del personale, convengono di istituire n.34 posti di operatore tecnico specializzato esperto nella Categoria C Ruolo Tecnico da individuare nell’ambito delle sottoindicate figure:
Autista di ambulanza Autista economale Addetto alla manutenzione Elettricista
Idraulico Meccanico Centralinista
Addetto ai servizi amministrativi Addetto ai magazzini e servizi vari Addetto alla portineria
Addetto alla veterinaria
5. Gli inquadramenti sopra citati avverranno a seguito di selezione con prova teorico pratica.
Art.8 bis – SVILUPPO IN Ds PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1. Con riferimento al personale appartenente a quei profili sanitari che si caratterizzano per lo svolgimento in autonomia di funzioni di contenuto altamente professionale, nonché per l’assunzione di responsabilità diretta delle proprie attività professionali, le parti ritengono che la progressione in Ds costituisca una possibilità di sviluppo professionale che non presuppone necessariamente l’attribuzione delle funzioni di coordinamento ovvero dell’incarico di responsabilità di posizione organizzativa.
2. In considerazione di quanto sopra, si concorda sulla necessità che venga attentamente valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla rideterminazione della dotazione organica ed alla conseguente copertura dei posti, sia con riferimento all’individuazione delle professionalità
interessate, sia in relazione alle esigenze organizzative dell’Azienda, tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio tra le diverse professionalità anche attraverso l’utilizzo delle risorse che vengono a liberarsi per cessazione dal servizio del personale di livello Ds, fermo restando che dovranno essere comunque rispettate le procedure selettive previste dalle disposizioni contrattuali vigenti per la progressione in Ds.
3. A tal fine verrà costituita apposita commissione con il compito di individuare figure, modalità ed eventuali tempi di applicazione del presente articolo.
Art.9 - INQUADRAMENTI ECONOMICI
1. In conformità alle disposizioni dell’Art.19 comma 1, lett.b del CCNL, tenuto conto delle indicazioni regionali in materia, le parti danno atto che con deliberazione n. 684 del 5 agosto 2004 si è provveduto ad inquadrare, a decorrere dal 1 settembre 2003, nel livello economico Ds con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità, il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell’art.10 del CCNL 20.9.2001 – biennio economico 2000/2001, e nei confronti del quale non sono intervenuti successivamente a tale data provvedimenti di revoca delle suddette funzioni.
2. Le parti stabiliscono di procedere all’attivazione di selezioni al fine di consentire lo sviluppo professionale in Categoria D livello economico Ds dei dipendenti incaricati delle funzioni di coordinamento successivamente al 31.08.2001 e in tale posizione alla data di entrata in vigore del CCNL 2002/2005.
3. L’Azienda s’impegna altresì a procedere annualmente alla verifica (31.12) dei posti che si sono resi vacanti nella Categoria D livello economico Ds ed a valutare le esigenze organizzative al fine della riconferma o meno della copertura dei posti che si sono resi vacanti con le procedure e precedenze stabilite dall’art.19 comma 1 lett. c) ultimo periodo.
1. La formazione continua rappresenta un investimento strategico sulle risorse umane dell’Azienda, e, nell’ambito delle iniziative di formazione obbligatoria, un obbligo professionale del personale, secondo quanto previsto dall’art. 16 ter del DLgs 502/92.
2. Le parti individuano nella programmazione il metodo ordinario per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente, a tal fine l’Azienda predispone il piano della formazione triennale ed entro il 31/01 di ogni anno il programma annuale della formazione garantendo un’adeguata informazione a tutto il personale.
3. Il piano della formazione triennale, da allegare al PAL, non indicherà i singoli corsi ed i relativi costi ma indicherà:
• il coinvolgimento progressivo di tutto il personale aziendale: dipendente e convenzionato;
• obiettivi aziendali di formazione;
• le linee triennali delle politiche formative;
• gli indirizzi metodologici generali;
• i settori dell'organizzazione aziendale sui quali si intende agire prioritariamente nel triennio;
• le figure professionali su cui si intende intervenire prioritariamente ed in correlazione ai settori di intervento;
• la previsione delle risorse da destinare alla formazione nel triennio.
Nella programmazione triennale si conviene di attivare percorsi formativi standard per alcune figure, in particolare si prevede di:
• strutturare un modulo formativo standard che accompagni il lavoratore neo assunto dall'ingresso in Azienda sino alla collocazione nel posto di lavoro;
• strutturare percorsi di formazione continua, post abilitazione, di durata pluriennale (tra anni di media) per talune figure professionali, in modo da definire da un lato il “livello di competenze” richiesto dall'Azienda per queste figure e, dall'altro l'impegno di qualificazione standard dell'Azienda rispetto al personale.
4. La programmazione formativa sarà finalizzata al miglioramento delle competenze del personale e ad elevare i livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi aziendali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
5. Nella programmazione l'Azienda dovrà garantire a tutti i dipendenti la partecipazione a percorsi formativi e la conseguente acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'art.20 del vigente CCNL, il quale stabilisce che l'Azienda garantisce l'acquisizione dei crediti formativi ECM nell'ambito della formazione obbligatoria. Pertanto il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Azienda.
6. La garanzia dell'acquisizione dei crediti per tutti i dipendenti va considerata nell'ambito della programmazione triennale, così come previsto dalla Regione Toscana.
7. Per garantire a tutto il personale l'opportunità di acquisire i crediti ECM vengono osservate le seguenti modalità:
• per le attività formative l'Azienda utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva della funzione pubblica n. 14 del 1995 nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12/03/97(1% della spesa complessiva del personale);
• al fine di ottimizzare le risorse disponibili, si privilegia la formazione collettiva in ambito aziendale rispetto alla formazione individuale, prevedendo di destinare almeno l’85% delle risorse alla formazione collettiva e non più del 15% alla formazione individuale; l’aggiornamento individuale va riservato a casi specifici e ritenuti meritevoli su argomenti non trattati dal programma della formazione collettiva, prevedendo l’obbligo per il personale avviato di una relazione finale, che sarà oggetto delle riunioni periodiche della struttura. La partecipazione a convegni e congressi, all’esterno dell’Azienda, salvo motivate eccezioni, verrà considerato aggiornamento facoltativo;
• al fine di dare a tutti gli operatori pari opportunità, la ripartizione della quota di fondo destinata alla formazione collettiva (85%) verso i programmi delle strutture funzionali e professionali avverrà, tenendo conto del numero di personale assegnato, e privilegiando, assieme alla qualità metodologica e didattica, il criterio della capacità di coinvolgere il complesso del personale;
• la quota di fondo destinata alla formazione individuale (15%) andrà suddivisa in modo proporzionale fra componente medica e componente del comparto;
• nell'ambito della formazione collettiva in Azienda implementare modalità formative “sul lavoro”, quali audit interni o riunioni programmate permanenti di aggiornamento professionale a livello di struttura organizzativa funzionale e professionale. Queste modalità
hanno il vantaggio di dare la possibilità del riconoscimento dei crediti da parte della Regione sostenendo costi relativamente ridotti, trattandosi di formazione-lavoro con docenze interne;
• investire sulla formazione a distanza che consente di formare un numero anche molto elevato di operatori abbassando i costi unitari per singolo formato. Per permettere di esplicare nel miglior modo possibile la formazione a distanza in ogni zona dovrà essere individuato uno spazio, dotato di computer dedicati, da destinare a tale scopo. L'accesso alla sala per la formazione a distanza andrà debitamente regolamentato. Inoltre per quei dipendenti che effettueranno la formazione a distanza presso la propria abitazione dovrà essere riconosciuto l'orario come orario di servizio;
• rafforzare il ruolo degli animatori della formazione;
• individuare in ogni zona il personale che possa essere di supporto ai corsi di formazione organizzati dall'azienda;
• procedere alla partecipazione a studi clinici controllati.
Art. 10 bis - INFORMAZIONE AL PERSONALE SUI CREDITI MATURATI
1. Le parti riconoscono il diritto del dipendente di conoscere i crediti maturati nell'ambito delle iniziative promosse dall'Azienda in forma obbligatoria.
Il dipendente, per le iniziative a cui ha partecipato individualmente ed il cui attestato, con la indicazione dei crediti, venga rilasciato da terzi, può chiedere che venga inserito nell'anagrafe aziendale a condizione che fornisca copia dell'attestato, con riportata l'esatta dicitura del numero dei crediti ottenuti.
2. Si conviene su una forma elettronica di registrazione dei crediti, attraverso un'anagrafe formativa centralizzata, visibile in rete aziendale, dalla quale sia comunque possibile, per il singolo dipendente accedere alla propria situazione personale.
3. In attesa della realizzazione di tale anagrafe, su di un formato fruibile in rete (aziendale e/o regionale) ed in considerazione del ritardo, con il quale vengono, allo stato attuale, assegnati dalla Regione i crediti, si conviene il seguente percorso:
• inserimento alla data del 30/05/05, nella anagrafe attualmente in uso all'Ufficio Formazione, di tutti i crediti per i corsi realizzati in Azienda sino al 31/12/2003;
• pubblicazione, entro il mese di giugno 2005, nelle pagine della formazione della rete Aziendale, di un file con accanto ai corsi il numero dei crediti maturati con iniziative formative realizzate dall'Azienda fino al 31/12/03;
• aggiornamento trimestrale di tale file con i crediti che arriveranno successivamente dalla Regione per i corsi 2004 e 2005;
• su richiesta i dipendenti potranno avere ulteriori dettagli dall'Ufficio Formazione sui crediti ottenuti per la partecipazione alle iniziative formative aziendali realizzate;
• al momento in cui sarà disponibile un data base fruibile individualmente in via rete telematica, il sistema transitorio di cui sopra avrà termine ed i dipendenti potranno consultare direttamente l'intero percorso fatto.
CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE
Art.11 - MOBILITA’ INTERZONALE
1. In relazione agli aspetti riguardanti la mobilità interzonale, le parti si riportano allo specifico Regolamento sottoscritto il 30 giugno 2005 tra l’Azienda, la RSU e le XX.XX. del Comparto.
1. Le parti, nel dare piena attuazione all’istituto del part time, si riportano integralmente all’accordo sottoscritto il 30 giugno 2005 tra l’Azienda USL 7, la RSU e le XX.XX. del Comparto.
1. Le parti, considerando il Telelavoro uno strumento di flessibilità organizzativa a disposizione dell’Amministrazione per gestire con criteri di efficienza e produttività i propri uffici oltre che un’opportunità, in caso di necessità, a trovare soluzioni a gravi e particolari situazioni familiari e/o personali delle lavoratici e dei lavoratori (art.7 D.Lgs.165/01), ritengono di promuovere l’introduzione del suddetto istituto in xxx xxxxxxxxxxxx.
0. Al termine del periodo di sperimentazione verrà valutata l’opportunità di procedere all’applicazione del telelavoro all’interno dell’Azienda ed elaborata apposita regolamentazione ai sensi della vigente normativa.
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO I - Indennita’
Art.14 - INDENNITA’ PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
1. In applicazione dell’Art. 26 CCNL 2002/2005, tenuto conto dei chiarimenti ARAN e degli indirizzi forniti dalla Regione Toscana in merito all’articolo suddetto, le parti concordano di corrispondere l’indennità per l’assistenza domiciliare con decorrenza 01.01.2003 agli operatori che hanno garantito l’effettiva prestazione giornaliera di assistenza domiciliare presso l’utente anche se l’assistenza è stata espletata per alcune ore del giorno.
2. L’Azienda USL 7, tenuto conto delle finalità per le quali è stata istituita l’indennità in questione e ritenendo che la presente disposizione sia aderente allo spirito del contratto, si riserva di analizzare una diversa organizzazione dell’attività domiciliare che, pur garantendo la necessaria flessibilità indispensabile ad un servizio esteso e frammentato sul territorio, assicuri da parte del singolo dipendente l’impegno per l’intero arco del turno giornaliero.
1. Con il presente articolo di dà atto dell’istituzione dell’indennità giornaliera SERT secondo quanto disposto dall’art. 27 CCNL 2002/2005.
2. La suddetta indennità giornaliera viene pertanto assegnata in via permanente, a decorrere dal 1°gennaio 2003, a tutto il personale in servizio addetto alle tossicodipendenze nella misura e con le modalità indicate dal citato articolo.
TITOLO Il - Fondi
1. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
Art.16 - FONDO PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
1. Si recepiscono integralmente le disposizioni dell’Art.29 del CCNL 2002/2005 per quanto riguarda l’ammontare del Fondo consolidato alla data del 31 dicembre 2001 che ammonta a € 3.000.066,29 e le successive disposizioni che stabiliscono modalità di incremento del fondo suddetto.
2. Le parti, accertato altresì che le risorse del CCNL destinate al pagamento dell’indennità di Assistenza domiciliare e Sert, quantificate in complessivi 68.000 Euro, non risultano sufficienti al pagamento delle effettive indennità per gli anni 2003/2004, stabiliscono, in relazione anche a quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla nota del 26.08.04 prot.125/23302/10.02.04, di effettuare le opportune compensazioni in primo luogo tra le risorse previste dal CCNL per il finanziamento dell’indennità di cui agli artt. 25, 26 e 27, successivamente utilizzando le risorse che dovessero residuare dall’attuazione degli istituti di cui agli artt.18 e 19 nonché le risorse aggiuntive regionali eventualmente non utilizzate per le finalità di cui all’art. 33, comma 2 del CCNL 2002/2005.
Art.17 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
1. Si recepiscono integralmente le disposizioni dell’Art.30 del CCNL 2002/2005 per quanto riguarda l’ammontare del Fondo consolidato alla data del 31 dicembre 2001, che ammonta a
€1.898.098,83, e le successive disposizioni che stabiliscono modalità di incremento del fondo suddetto.
2. Le parti, al fine di garantire un adeguato incremento del fondo di produttività consolidato, stabiliscono di destinare le risorse derivanti dall’applicazione dell’Art 32 del CCNL 2002/2005 quantificate in Euro 258.962,60, all’incremento del suddetto fondo.
Art.18 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA’ DI QUALIDFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
1. L’ammontare del presente fondo consolidato al 31.12.2001 pari ad Euro 4.602.767,90 è incrementato dalle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo e relative al biennio economico 2002/2003.
2. In particolare le parti stabiliscono, in attuazione anche delle disposizioni regionali di cui alla circolare prot.n.125/23302/10.02.04 del 26.08.04, di destinare una quota (Euro 123.000) delle risorse aggiuntive regionali previste dall’art.33 comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui all’art.29, diminuendo di pari importo l’ammontare del presente fondo. Quanto sopra per compensare i maggiori oneri sostenuti dall’Azienda per il pagamento dell’indennità di assistenza domiciliare.
3. Verificato tuttavia che le risorse disponibili derivanti dalle suddette disposizioni contrattuali non sono comunque sufficienti a consentire l’acquisizione di benefici economici nei confronti di tutti i dipendenti del comparto, le parti, nell’utilizzo delle suddette risorse, danno priorità all’applicazione delle progressioni verticali per i profili previsti dall’art.18 del presente CCNL, nel limite dei posti definiti agli artt. 8 e 8 bis del presente contratto integrativo aziendale.
4. Le parti stabiliscono altresì di destinare una quota di risorse del presente fondo per il conferimento di progressioni economiche orizzontali sulla base di priorità che verranno successivamente definite e comunque a favore di personale che ha acquisito valutazione positiva nell’ultimo biennio.
5. Le parti stabiliscono di destinare un importo pari a € 70.000 delle disponibilità del presente fondo (di cui €38.000 già destinate alle suddette posizioni per effetto della riconversione di n.65 ore di straordinario afferenti al personale titolare delle posizioni suddette) alla valorizzazione differenziata delle Posizioni Organizzative dell’Area Tecnica e Amministrativa il cui attuale importo era stato stabilito, in prima applicazione, pari ad € 3.600,00.
PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Restano confermati i sotto elencati Accordi:
• Regolamento per l’espletamento delle procedure selettive interne del personale a tempo indeterminato del Comparto (deliberazioni n.256 del 8.03.2001 e n.409 del 9.05.2002);
• Regolamento per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative (deliberazione n.838 del 19.09.2002);
• Regolamento sulle modalità di assegnazione degli obiettivi e di verifica e valutazione dei risultati (deliberazione n.999 del 4.10.2001);
• Regolamento “Criteri generali per l’utilizzo del personale – mobilità entro i 10 Km” (deliberazione n.682 del 9.9.2003).
• Protocollo di Relazioni sindacali del 24.01.2000 (deliberazione n.285 del 2.3.2000), nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto.
2. Per effetto del presente contratto integrativo risulta disapplicato il precedente accordo integrativo sottoscritto il 20 aprile 2000 eccetto che per l’Art.7 (Assegnazione dei fondi) al quale sono state effettuate alcune integrazioni e/o modifiche. Si riporta pertanto il testo aggiornato del suddetto articolo:
A) -1 dal fondo dell’area del comparto viene preliminarmente accantonata una quota pari al
% riservata alla Direzione Aziendale da utilizzarsi per le nuove assunzioni e l’attuazione dei Progetti aggiuntivi
B) - il rimanente % (quota per obiettivi) verrà utilizzato per la formazione del fondo di Unità Funzionale in relazione al numero di operatori afferenti le singole Unità Funzionali, nonché alla rispettiva categoria retributiva parametrata.
L’attribuzione finale del Fondo di Unità Funzionale varierà in maniera scalare in relazione al raggiungimento totale o parziale dell’obiettivo, così come valutato dal Nucleo di Valutazione che farà riferimento alle schede per obiettivi.
Le eventuali quote di fondo non attribuite per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati incrementeranno a conguaglio finale le quote individuali dell’anno successivo.
Le somme residue per minori pagamenti, dovute ad assenze non sostituite (per aspettativa, maternità, malattia superiore a 40 gg.) dei singoli operatori, andranno ad incrementare il fondo per obiettivi (quota fissa e variabile) delle rispettive Unità Funzionali dell’anno in corso.
La quota per obiettivi come sopra costituita, viene suddivisa in due parti:
Quota Fissa: da destinare a tutti i dipendenti appartenenti all’Unità Funzionale per quote uniche di categoria.
Quota Variabile: essa è rappresentata dal 20% del fondo. Viene assegnata al Responsabile di
U.F. che la distribuirà al personale in base a concreti criteri derivanti dalla valutazione delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi indicati nelle schede per obiettivi individuali. Nella valutazione del personale, il Responsabile di U. F. si avvarrà anche del Responsabile delle Unità Funzionali Professionali più rappresentate all’interno della propria Unità Funzionale.
La quota variabile del responsabile di Unità Funzionale sarà pari alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di équipe attribuita dal Nucleo di Valutazione.
Nessun dipendente potrà essere escluso dalla partecipazione ad almeno un progetto.
Per ogni singolo progetto la quota variabile individuale assegnata ad ogni operatore non potrà essere inferiore alla metà.
Al personale dipendente a tempo determinato (esclusi LSU e incarichi finanziati) a decorrere dall’inizio del settimo mese di servizio spetta il 50% della quota fissa senza conguaglio finale. In caso di assenza per malattia la quota per obiettivi (fissa e variabile) sarà ridotta proporzionalmente alla durata dell’assenza quando la sommatoria delle assenze eccederà i 40 gg annuali (con franchigia dei primi 40 gg).
Ai dipendenti assenti per infortunio sul lavoro, per il periodo di assenza è assicurata l’erogazione del 100% della quota fissa senza conguaglio finale.
Alle dipendenti assenti per gravidanza è assicurata l’erogazione del 100% della quota fissa limitatamente al solo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (ante e post-partum = 2 mesi prima + 3 mesi dopo), senza conguaglio finale.
Ai dipendenti in distacco sindacale e aspettativa sindacale in sede di conguaglio finale sarà liquidata la sola quota fissa nella misura del 100%..
Ai dipendenti che optano per il part-time saranno corrisposte quote economiche (quota fissa e variabile) pari alla percentuale di stipendio percepita.
C) La distribuzione del Fondo di équipe avviene :
1 In relazione alle quote di cui all’art. 19 comma 2, lett A) e B), per l’anno 2005, le parti concordano di stabilire una misura pari a quella degli anni precedenti.
Per gli anni successivi, le parti si impegnano altresì a determinare tali quote di anno in anno.
- Quota Fissa: anticipazioni mensili uniche per categoria pari al 95% della quota fissa medesima. Saldo a verifica finale sulla percentuale dell’obiettivo effettivamente raggiunto.
- Quota variabile: saldo a verifica finale sulla base della valutazione individuale ed in proporzione alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo.
-
Le modalità di rateizzazione in caso di recupero di conguagli passivi saranno:
- fino a 50 Euro in una soluzione unica;
- da 50 Euro a 500 Euro in rate mensili di importo non superiori a 50 Euro;
- oltre 500 Euro sarà rateizzato il recupero in dodicesimi.
3. Del suddetto contratto integrativo resta altresì in vigore l’Art. 18 (Pari Opportunità) di seguito integralmente riportato:
“La tutela in materia di pari opportunità viene garantita dal Comitato per le pari opportunità secondo quanto previsto dall’art 7 del CCNL7 aprile 1999.
Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di promuovere azioni positive allo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
Le parti individuano come prioritarie le seguenti azioni positive:
- flessibilità degli orari di lavoro con particolare attenzione ai carichi familiari ed in relazione agli orari dei servizi sociali nella fruizione del Part-time;
- istituzione della figura del Consigliere di Fiducia per la prevenzione, individuazione e superamento delle molestie sessuali previsto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo A 3- 0043/1994.
Il Comitato stesso, per la realizzazione di tali obiettivi, svolge i seguenti compiti.:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza;
b) formulazione di proposte in ordine alle materie di propria competenza;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n.125/1991.
Al fine di consentire al Comitato per le Pari Opportunità la realizzazione delle proprie finalità. L’azienda provvederà a:
• garantire gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato stesso;
• fornire al Comitato per le pari opportunità tutti i dati relativi alle materie di propria competenza;
• garantire ed agevolare la circolazione dell’informazione sul lavoro documentale del Comitato, attraverso i canali informativi aziendali.
Per agevolare l’accesso alle informazioni di competenza e per rappresentare efficacemente i fabbisogni operativi, il Comitato per le pari opportunità provvederà ad individuare al suo interno un referente che possa fungere da collegamento con la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa ed il Coordinatore dei Servizi Sociali per le rispettive competenze.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratici all’interno dell’Azienda, fornendo in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale; tale relazione verrà illustrata in apposita riunione alla Direzione Aziendale, alla RSU Aziendale ed alle XX.XX..
1. Risultano pertanto disapplicati gli istituti non confermati dall’articolo precedente e quelli comunque disciplinati dal presente accordo.
2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura dell’Azienda USL7 previo protocollo d’intesa tra la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente accordo.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo, si richiama il CCNL 2002/2005 del Comparto Sanità e ad ogni altra normativa in materia in quanto compatibile.
ALLEGATI:
A) Contabilizzazione e gestione dei permessi sindacali retribuiti
B) Diritto di Assemblea
C) Tabelle Presenze minime in occasione di Sciopero
Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese
CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Fonti normative:
CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali art 10, commi 4, 6 ,7 e successive modificazioni ed integrazioni;
Premessa
• I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato;
• Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente;
• Le riunioni sulle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro e, ove ciò non sia possibile, devono essere attivate procedure e modalità idonee e tali da consentire al dirigente sindacale l’espletamento del proprio mandato.
Si precisa pertanto:
• L’attività sindacale non può essere assimilata all’attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell’Amministrazione ed in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore di permessi attribuiti annualmente alla RSU Aziendale e ad ogni sigla sindacale rappresentativa;
• Qualora il monte ore permessi non fosse sufficiente, l’Azienda deve porre in essere tutte le forme possibili di articolazione dell’orario (cambi di turno ecc..) che, senza riduzione del debito stesso, possano facilitare l’attività sindacale;
• La richiesta di permesso sindacale deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio almeno tre giorni prima al fine di poter garantire la funzionalità dell’attività lavorativa e consentire la partecipazione del dipendente all’attività sindacale;
• Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro teorico giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce (7 ore e 12 minuti; 6 ore; part-time. );
• Gli uffici rilevazione presenze competenti provvederanno a contabilizzare fino a copertura del debito orario giornaliero le ore di permesso risultanti dall’apposito modulo redatto a cura del dipendente ed inviato al competente ufficio;
• Dal prospetto delle rilevazioni presenze compilato e sottoscritto nell’incontro e trasmesso dall’Ufficio Relazioni Sindacali a tutti gli uffici del personale di Zona e del Centro Direzionale, dovrà risultare se il dipendente è in orario di lavoro e se usufruisce, di conseguenza, di permesso sindacale o se è fuori orario di lavoro (in tal caso non usufruirà di permessi).
• Se il dipendente usufruisce del permesso sindacale, lo stesso dovrà provvedere a stimbrare l’uscita ed eventuale timbratura di rientro;
• Il permesso sindacale orario, in analogia con le assenze dal servizio relative alle varie fattispecie contrattuali (ferie, recuperi, malattie, ecc. ) verrà conteggiato sino a completamento
dell’orario teorico dovuto (7 ore e 12 minuti; 6 ore; part-time. );
• Il rispetto del monte-ore complessivo è a carico del sindacato.
Siena, 11 agosto 2005
Azienda USL 7 (Firmato) RSU Aziendale (Firmato) XX.XX. (Firmato)
Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese
DIRITTO DI ASSEMBLEA
Fonti normative:
CCNQ del 7 agosto 1998, art.2;
CCNL Integrativo del personale del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, art. 2; Protocollo di Relazioni sindacali Azienda USL 7 – RSU e XX.XX del 24 gennaio 2000.
• I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l’Azienda per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
• Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro nei seguenti casi: a) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto ai sensi dell’art.1, comma 5 del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti; c) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto congiuntamente con la RSU.
• La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni devono essere comunicate con preavviso scritto al Direttore Amministrativo se indetta presso il Centro Direzionale o qualora si effettui in Zona al Responsabile della Zona e per conoscenza all’U.O. Gestione del personale ed all’Ufficio Relazioni Sindacali, almeno 3 giorni prima della data prevista. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’Azienda di uno spostamento della data dell’assemblea devono da questa essere comunicate per iscritto entro le 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici;
• Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico;
• L’Azienda ha l’obbligo di fornire un luogo adeguato per lo svolgimento delle Assemblee;
• Nel corso dell’assemblea i singoli partecipanti dovranno attestare la loro partecipazione su apposito foglio rilevazione presenze che, a cura della RSU e/o delle XX.XX. promotrici dell’assemblea, dovrà essere trasmesso agli uffici del personale delle rispettive Zone;
• Gli Uffici Rilevazione Presenze provvederanno a registrare, per ogni partecipante, le ore corrispondenti all’orario stabilito nella convocazione dell’assemblea stessa;
• Durante lo svolgimento delle assemblee dovranno essere garantiti i servizi minimi essenziali;
• L’eventuale disagio arrecato all’utenza dovuto alla partecipazione del personale all’assemblea dovrà essere adeguatamente pubblicizzato dall’Azienda almeno due giorni prima dello svolgimento della stessa.
Siena, 11 agosto 2005
Azienda USL 7 (Firmato) RSU Aziendale (Firmato) XX.XX. (Firmato)
Presenze minime personale comparto in occasione di sciopero | |||||||||
Zona Senese | Zona Val d’Elsa | Zona Val di Chiana | Zona Amiata | ||||||
Servizi | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | |
Medicina Legale | |||||||||
IPT * | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | |||||
SPISLL * | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | |||||
Vaterinaria A * | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | Pronta disponibilità | |||||
Vetrinaria B * | |||||||||
* Qualora non fosse possibile attivare una pronta disponibilità in ogni Zona, per assenze di personale, la pronta disponibilità sarà sovrazonale come nei festivi. | |||||||||
SERVIZI TERRITORIALI | |||||||||
Presenze minime personale comparto in occasione di sciopero | |||||||||
Zona Senese | Zona Val d’Elsa | Zona Val di Chiana | Zona Amiata | ||||||
Servizi | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | |
U.F. SMA | 2 Infermieri + 2 rep. | 2 Infermieri + 2 rep. | 2 Infermieri | 2 Infermieri | 2 Infermieri | 2 Infermieri | 1 Infermiere | 1 Infermiere | |
SPDC | 2 Infermieri + 1 ausiliare | 2 Infermieri + 1 ausiliare | |||||||
Sert * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A.D.I. | 3 infermieri | 3 infermieri rep. | 3 X.X. | ||||||
Xxxxxxxxx | |||||||||
Xxxxxxxxxxxxxxx | - | - | |||||||
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | 0 infermieri 1 OSS e 1 AUS | 1 infermiere 1 OSS e 1 AUS | |||||||
Presidio S. Fina | 2Inf. +1OSS +2 Fisiot. | 2Inf. +1OSS +2 Fisiot. | |||||||
Att. Farmaceut. | |||||||||
Neurops. Infant. | |||||||||
Manutenzione | 1(reperibile) | 1(reperibile) | |||||||
U.F. C.O. 118 | C.O.: 2 Inf. h 24 (4 prefestivi mattina da ottobre ad aprile) | Vedi P.S. | Pet Nottola:1 Inf. h24 Pet Sarteano: 1 Inf. 24h | ||||||
Pet Siena P.S.:1 Inf. h24 | |||||||||
In caso di sciopero proclamato per l' intero turno di servizio o di 24 ore - per il turno notturno è confermato l'organico normalmente previsto in servizio. *Qualora lo sciopero cada di Venerdì è necessario prevedere, nel turno di mattina, la presenza di un infermiere. |
Siena, 11 agosto 2005
PRESIDI OSPEDALIERI
Presenze minime personale comparto in occasione di sciopero | ||||||||||||
Monoblocco Ospedaliero Val d’Xxxx | Monoblocco Ospedaliero Val di Chiana | Ospedale Amiata | ||||||||||
Reparto/Servizio | Infermieri | Altro | Infermieri | Altro | Infermieri | Altro | ||||||
Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
Medicina Generale | 4 | 4 | 2 OSS | 2 OSS | 4 | 4 | 2 OSS | 2 OSS | 3 Inf. | 3 Inf. | ||
Chirurgia Generale Ortopedia | 2 | 2 | 1 OSS | 1 OSS | 7 | 5 | ||||||
2 | 2 | 1 OSS | 1 OSS | |||||||||
Ostetr./Ginecol. Pediatria -Neonatologia | 2 | 2 | 1 OSS + 1 Ostetrica | 1 OSS + 1 Ostetrica | 3 | 3 | - | - | ||||
2 | 2 | - | - | |||||||||
Anestesia/Rianim. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 OSS + 1 AUS | 1 OSS | ||||||
UTIC Cardiologia | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Radiologia | 1 XXX | 0 XXX | 0 XXX | 0 XXX | 1 Tec.Rep | 1 Tec.Rep | ||||||
Laboratorio + CET | 2 TEC. | 1 TEC. | 1 TEC | * | 1 Tec.Rep | 1 Tec.Rep | ||||||
Emodialisi | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Farmacia | ||||||||||||
Sala Operatoria Blocco parto Sala gessi | 4 rep. | 4 rep | 2 rep. | 2 rep | 1 ost. Rep. | 1 ost. Rep. | ||||||
1 Ost. Rep | 1 ost. Rep | |||||||||||
1 rep. | 1 rep. | |||||||||||
Pronto Soccorso 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 Oss | 1 OSS + 1 AUS | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | vedi punti Pet sevizi territoriali | ||||||||||
Xxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xxxxxxxxx | 0 | |||||||||||
Trasporti Interni e Morgue | 2 AUS | 2 AUS | 1 OSS | 1 OSS | ||||||||
Manutenzione | 1 (reperibile) | 1 (reperibile) | ||||||||||
Xxxxxxxxxxxx Xxx. | - | - | - | - | ||||||||
Xxxxxxxxxx | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Accoglienza | ||||||||||||
Ambulatori | ||||||||||||
Trasporto pazienti (altri presidi) | 1 rep. | 1 rep. | 1 rep. | 1 rep. |
In caso di sciopero proclamato per l'intero turno o di 24 ore - per il turno notturno è confermato il personale normalmente previsto in servizio. Siena, 11 agosto 2005