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Fascicolo Informativo
C O N T R A T T O D I P O L I Z Z A
A U T O
Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione
e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere con attenzione la nota informativa.
Edizione 30 marzo 2015
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xxx.xxxxx.xx
GLOSSARIO
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONIS ULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1
3. Coperture assicurative offerte 2
3.1 Estensioni di copertura 2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia 2
5. Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 2
6. Premi 2
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 3
9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento 3
10. Prescrizione e decadenza dei diritti
derivanti dal contratto 3
11. Regime fiscale 3
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4
12. Incidenti stradali con controparti estere 4
13. Facoltà del contraente di rimborsare
l’importo liquidato per un sinistro 4
14. Accesso agli atti dell’impresa 4
15. Reclami 4
16. Arbitrato 5
17. Sito Internet – Aggiornamenti 5
1.9 Furto del veicolo assicurato 3
SOMMARIO
1.10 Diritto di ripensamento 3
1.11 Risoluzione consensuale del contratto 3
1.12 Contratto stipulato per tramite di intermediari 3
1.13 Legislazione applicabile e foro competente 3
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 4
2.1 Cosa assicura 4
2.2 Soggetti esclusi 4
2.3 Cause di esclusione e rivalsa 5
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx 5
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida
in stato di ebbrezza 5
2.6 Opzione QuixaBox 5
2.7 Formule di guida 6
2.8 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus 6
2.8.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus 6
2.8.2 Facoltà di rimborso del sinistro 6
2.8.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione
di un secondo o ulteriore veicolo 6
2.9 Attestazione dello stato del rischio 7
2.10 Richiesta duplicato del certificato
e del contrassegno 7
2.11 Estensione territoriale 7
CAPITOLO 3 – DANNI AL VEICOLO 7
3.1 Cosa Assicura 7
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie 7
3.3 Incendio e furto 7
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto 8
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate 8
3.4 Perdita delle chiavi 8
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3.5 Eventi Naturali 8
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI 1
1.1 Conclusione del contratto 1
1.2 Pagamento del premio 1
1.3 Modalità di stipula della polizza 1
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto 1
1.5 Dichiarazioni del contraente 1
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese
dal contraente 1
1.5.2 Modifica dei dati 1
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 1
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi 2
1.6 Irregolarità amministrative e contabili
e compensazione del premio 2
1.7 Spese di lavorazione 2
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato 2
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo 2
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente
del veicolo 2
1.8.3 Interruzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta 3
Eventi Naturali 8
3.6 Atti vandalici 8
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia
atti vandalici 8
3.7 Cristalli 8
3. 7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli 9
3.8 Kasko 9
3. 8.1 Esclusioni particolari della garanzia Kasko 9
3.9 Estensione territoriale 9
CAPITOLO 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 9
4.1 Cosa Assicura 9
4.1.1 Morte 9
4.1.2 Invalidità permanete 9
4.2 Esclusioni 10
4.3 Cumulo di indennità 10
4.4 Estensione territoriale 10
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA 10
5.1 Norme generali 11
5.1.2 Limiti di esposizione 11
5.1.3 Operatività della polizza 11
5.1.4 Guasto 11
5.1.5 Esclusioni 11
Sezione A) Socorso stradale 12
5.2 Cosa assicura 12
5.3 Servizi offerti 12
5.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo
sul luogo dell’immobilizzo) 12
5.3.2 Soccorso 12
5.3.3 Recupero difficoltoso 12
5.3.4 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio
(prestazioni valide ad oltre 100 km
dal domicilio dell’Assicurato) 12
5.3.5 Recupero del veicolo riparato
(prestazione valida ad oltre 100 km
dal domicilio dell’Assicurato) 13
5.3.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre
100 km dal domicilio dell’Assicurato) 13
5.3.7 Esclusioni 13
5.4 In caso di foratura 13
5.5 In Viaggio all’estero 13
5.5.1 Invio pezzi di ricambio 14
5.5.2 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo 14
5.5.3 Trasferimento/Rimpatrio sanitario 14
5.5.4 Viaggio di un familiare in caso di ricovero 15
5.5.5 Rientro/Assistenza dei figli minori
privi di tutela 15
5.5.6 Interprete a disposizione 15
5.6 Auto Sostitutiva 15
5.7 Riconsegna a casa dell’auto riparata 15
Sezione B) Assistenza Satellitare 16
5.8 Cosa assicura 16
5.8.1 Installazione 16
5.9 Servizi offerti 16
5.9.1 Richiesta di soccorso e invio di un auto medica 16
5.9.2 Consulto medico in viaggio 16
5.9.3 Informazioni generiche 16
5.9.4 Procedura in caso di incidente/ compilazione CAI 16
5.9.5 Supporto materiale fotografico
in caso di incidente 16
5.9.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale
o di rapina 16
5.9.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare 16
5.10 Estensione territoriale 17
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE 17
6.1 Oggetto dell’assicurazione 16
6.2 Garanzie 17
6.2.1 Recupero danni 17
6.2.2 Difesa penale 17
6.2.3 Dissequestro del veicolo 17
6.3 Esclusioni 17
6.4 Decorrenza della garanzia- insorgenza
del sinistro 18
6.5 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale 18
6.6 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 18
SOMMARIO
6.7 Gestione del sinistro 18
6.8 Recupero di somme 18
6.9 Estensione territoriale 19
CAPITOLO 7 – IL SINISTRO 19
7.1 Norme generali 19
7.1.1 Obbligo di denuncia 19
7.1.2 Omessa o ritardata presentazione
della denuncia 19
7.1.3 Gestione delle vertenze 19
7.1.4 Termine di prescrizione 19
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa 19
7.1.6 Liquidazione del danno 19
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi. 19
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 19
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto 19
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario 20
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato 20
7.2.4 Lesioni di lieve entità 20
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox 20
7.2.6 Incidenti con controparti estere 20
7.2.7 Fondo vittime della strada 20
7.3 Sinistro – Danni al veicolo 21
7.3.1 Degrado 21
7.3.2 Somma assicurata 21
7.3.3 Optional 21
7.3.4 Determinazione dell’ammontare
del danno 21
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate 21
7.3.6 Procedure di valutazione del danno
– Nomina dei periti 21
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danno
al veicolo 21
7.4 Sinistro Infortuni del conducente 22
7.4.1 Criteri di indennizzabilità 22
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro 23
7.4.3 Controversie - Arbitrato irrituale 23
7.5 Sinistro Soccorso stradale 23
7.6 Sinistro tutela giudiziaria 23
ALLEGATO 1 – la disciplina del bonus malus 24
❯ TABELLA A – coefficienti di determinazione
del premio 24
❯ TABELLA A1 - variazioni percentuali in assenza
di sinistro 24
❯ TABELLA B – Classe di conversione universale 24
❯ TABELLA C – disciplina di assegnazione
della classe di ingresso 25
❯ TABELLA D – Corrispondenza tra classe CU
e classe interna Quixa 28
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa. 28
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus
- scala comune di corrispondenza 28
ALLEGATO 2 - Tabella di valorizzazione
del grado di invalidità 28
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GLOSSARIO
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamen- to ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta ver- de medesima.
❯ Centro Servizi Cobra: l’insieme delle infrastruttu- re tecnologiche di proprietà di CobraTelematics e dotate di specifici software, che ricevono ed elabo- rano i dati rilevati dalla QuixaBox
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Uni- versale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
❯ Cobra Italia: Cobra Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (Va), SS Sempionen. 212
❯ Cobra Telematics”: Cobra Telematics SA, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene appli- cata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determina- ta sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contrat- to nel sistema informatico di Quixa.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che procura lesioni fisiche obietti- vamente constatabili.
❯ Installatore convenzionato: installatore facente parte del network di assistenza selezionato da Co- bra Italia e operante sul territorio italiano, in grado di effettuarel’installazione dal dispositivo satellita- re e fornire la necessaria assistenza
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in lo- cazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
GLOSSARIO
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l’assicurazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la tito- larità del diritto di proprietà.
❯ QuixaBox: è il dispositivo satellitare dotato di mo- dulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM, accele- rometro e sistema vivavoce, omologata secondo le Direttive Europee
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabi- lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle as- sicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stes- so avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Sala Operativa di Sicurezza: la centrale operativa di Cobra, attraverso la quale viene erogato il servi- zio di localizzazione del Veicolo (con l’eventuale co- ordinamento con le Forze dell’Ordine) dopo il furto o la rapina del veicolo
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assi- curato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assun- zione predisposte da Quixa.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determi- nato al momento del sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di responsabilità civile e danni autovetture
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazio- ne dell’Istituto di vigilanza.
richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestio- ne danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al (esercizio 2013) 361.34%.
B
Il contraente deve prendere visione delle condizio-
ni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet xxx.xxxxx.xx. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli ele- menti di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula tariffaria bonus/malus.
A Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con: AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza Generale per l’Italia Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx, 11 - Ed. 9 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Servizio Clienti 00.00.000.000, indirizzo internet: xxx.xxxxx.xx;indirizzodipostaelettronica:xxxx@xxxxx.xx indirizzo PEC: xxxxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
L’impresa è soggetta al controllo dell’istituto di Vigi- xxxxx Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.
L’impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.
QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del capitale sociale di XXX Xxxxxx Xx- xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2013) è di 95.767.606,20 euro interamente versato, mentre (esercizio 2013) 211.951.569,47 euro (comprensive del risultato di esercizio).
NOTA INFORMATIVA
L’indice di solvibilità di AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte
Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:
Responsabilità Civile:
la garanzia copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato.
Avvertenza
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2.
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del con- tratto hanno massima importanza: a fronte di di- chiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l’esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle
assicurazioni.
La rivalsa è l’esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguen- ti articoli:
• 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze
• 2.2.2 Cause di esclusione e rivalsa;
• 2.3 Formule di guida.
• 2.6 Opzione QuixaBox
Avvertenza
Danni al veicolo: la garanzia copre i danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a segui- to di incendio/furto, eventi naturali, atti vandalici ecc).
Le garanzie relative ai danni diretti al veicolo sono prestate con determinate limitazioni ed esclusioni.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 3.
Infortuni del conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 4.
Assistenza in caso di guasto o sinistro.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 5.
Tutela legale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 6.
Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclu- sioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguen- ti articoli:
• 2. 3 Cause di esclusione e rivalsa, per la garanzia responsabilità civile auto;
• 3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie danni
• 3.3.1 Esclusioni della garanzia Incendio e Furto
• 3.5.1 Esclusione della garanzia Eventi Naturali
• 3.6.1 Esclusioni della garanzia atti vandalici
• 3.7.1 Esclusione della garanzia Cristalli
• 3.8.1 Esclusione della garanzia Kasko
• 4.2 Esclusione della garanzia Infortuni del condu- cente
• 5.2 Esclusioni della garanzia Assistenza
• 6.2 Esclusioni della garanzia Tutela legale.
Le garanzie sono operanti solo se richiamate in po-
lizza e sono prestate con applicazione, per ciascun
Avvertenza
sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in polizza.
Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.
Esempio:
ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rim- xxxxx xxxx pari ad € 500 ovvero l’importo del massimale Lo scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro. L’importo dello scoperto è espresso in base percen- tuale sul danno liquidato e viene dedotto dall’inden- nizzo.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.
La franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun si- nistro. L’importo della franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del con- tratto di polizza.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000,franchigia € 250
il rimborso sarà pari € 750, ovvero l’ammontare del dan- no detratta la franchigia.
3.1 Estensioni di copertura
Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
• 2.4 Estensioni sempre operanti;
• 2.10 Estensione territoriale garanzia Responsabi- lità Civile Auto;
• 3.3.2 Danni per furto di cose trasportate:
• 3.9 Estensione territoriale per le garanzie danni al veicolo
• 4.4 Estensione territoriale Infortuni del conducente
• 5. Estensione territoriale- Soccorso stradale
• 6. Estensione territoriale Tutela legale
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
NOTA INFORMATIVA
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 2.2.3.
5. Dichiarazioni del Contraente
o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
• per le altre garanzie, la mancata operatività delle pre- stazioni stabilite.
la Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni,
• per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto del-
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o re- ticenti rese dal contraente al momento della stipula del
contratto, possono comportare in caso di sinistro:
6. Premi
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.
Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso in- termediari, l’importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. Le modalità di pagamento previste sono:
Carta di credito; Xxxxxxxx; Paypal,
Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio to- tale complessivo di imposta e SSN sia superiore a
€ 1450);
Lottomatica (solo nel caso in cui il premio il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450).
SisalPay (solo nel caso in cui il premio totale com- plessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 998).
Nel caso in cui sia espressamente previsto, il paga- mento potrà essere inoltre effettuato mediante finan- ziamento erogato da Xxxxxx.xx.
Per le informazioni di dettaglio circa le condizioni e le modalità di sottoscrizione del contratto di finanzia- mento si rimanda al sito xxx.xxxxx.xx
In caso di pagamento con carta di credito o con poste- pay, la transazione potrà essere effettuata attraverso il sito xxx.xxxxx.xx, oppure contattando il servizio clienti al numero O2.84.252.900.
Il pagamento mediante Paypal potrà essere effettuato solo sul sito xxx.xxxxx.xx.
La transazione effettuata sul sito xxx.xxxxx.xx è ese- guita in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.
Il caso di pagamento attraverso con bonifico banca- rio, il contraente dovrà inviare a Quixa la prova di pa- gamento via fax al numero 000.000.000 o via e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxx.xx
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali ed il Contraente abbia effet- tuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, anche per la rata successiva deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con ad- debito automatico dieci giorni lavorativi prima della scadenza della rata. Per questo motivo, limitatamen-
te ai contratti con frazionamento semestrale, la carta di credito dovrà avere, all’atto del pagamento della prima rata, una validità residua di almeno sette mesi. Nel caso in cui il contraente decida di utilizzare un’al- tra carta di credito per il pagamento della seconda rata è tenuto a comunicarlo a Quixa entro dieci giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della prima rata. Nel caso in cui prima della scadenza del primo seme- stre si renda necessaria una modifica che comporti la sostituzione o la rettifica del contratto, il pagamento del secondo semestre verrà comunque effettuato con la carta di credito utilizzata per il pagamento della prima rata della polizza sostituita o rettificata.
Il frazionamento del premio, qualora concesso, com- porta una maggiorazione del 8% e una riduzione dell’eventuale scontistica promozionale applicata al premio di tariffa. Nel caso in cui il contraente non pa- ghi la seconda rata di premio, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di paga- mento, ferme le scadenze successive.
Avvertenza
In caso di cessazione del rischio assicurato, il contra- ente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte
di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.7 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).
In caso di sostituzione di polizza, è previsto il paga- mento di € 20 per le spese di lavorazione
Nel caso in cui l’Assicurato decida di aderire all’op- zione QuixaBox, qualora prevista, acconsentendo all’installazione sul suo veicolo del dispositivo satel- litare, fornito in comodato d’uso gratuito, ha diritto a una riduzione del premio x.x.xxxx.
7. Informativa in corso di contratto
Quixa si impegna a:
trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comuni- cazione scritta unitamente all’attestazione dello stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti;
comunicare tempestivamente al contraente, even- tuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione dello stato del rischio
Quixa, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente, secondo la modalità di spedizione richiesta, l’attestazione dello stato del rischio da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla Tabella D1 dell’Allegato 1. Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio può essere estesa a cinque anni nei casi pre- visti dalla normativa e descritte nell’art. 2.5 Attesta- zione dello stato di rischio.
NOTA INFORMATIVA
Per le informazioni di dettaglio circa i meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art.
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo.
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, consente il con- fronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di cia-
scuna compagnia.
9. Diritto di recesso – Xxxxxxxx ripensamento Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccoman- data A.R. a Quixa – Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 - Ed. 9 – 00000 Xxxxxx – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 otto- bre 2008, n. 166).
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescri- ve in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel ter- mine di due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947 del Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come rea- to, l’azione civile si prescrive nello stesso termine pre- visto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
11. Regime fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte:
2.5%
Infortuni del conducente
10%
Assistenza stradale
12.5%
Tutela legale
13.5%
Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate;
Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5%
Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%)
Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicura- zione.
In caso di sinistro per la responsabilità civile auto, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicu- ratore del responsabile del sinistro, qualora ricor- rano i presupposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Proce- dura di risarcimento diretto delle Condizioni di as- sicurazione.
In tutti gli altri casi si applica la procedura di risar- cimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere ri- chiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, si richiama l’attenzione al par. 7.2.5 “Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox
Avvertenza
Quixa è tenuta al risarcimento o a comunicare i mo- tivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Com-
pagnia della documentazione completa.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in pre- senza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni.).
Avvertenza
È possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxx.xx
Per la garanzia Tutela Legale e Assistenza Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A. per le informazioni di dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.
12. Incidenti stradali con controparti estere
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art.
NOTA INFORMATIVA
7.2.5 Incidenti con controparti estere.
13. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraver- so la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stan- za di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; te- lefono:00.00.00.00.00; Fax:00.00.00.00.00/47; sito
internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, po- trà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effet- tuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
14. Accesso agli atti dell’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilie- vo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o riget- tando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
15. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità: e-mail – xxxxxxx@xxxxx.xx posta – QUIXA c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx n. 11 ed. 9, 00000 Xxxxxx, e vengono riscontrati entro 45 giorni.
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), cor- redando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’at- tribuzione della responsabilità è competente esclu- sivamente l’Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell’Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN- NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo “xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm”.
Avvertenza
16. Arbitrato
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come rego- lamentato dalle condizioni di assicurazione all’art. 7.4.3 “Controversie – Arbitrato irrituale” per la garanzia Infor- tuni del conducente e per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Au-
NOTA INFORMATIVA
torità giudiziaria.
17. Sito Internet – Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consulta- zione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
QUIXA è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.
Rappresentante Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx
CAPITOLO 1 Norme Generali
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1.1 Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell’avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail con contestuale invio del certificato di copertura provvisorio.
Contestualmente all’emissione del contratto Quixa procede alla spedizione presso il domicilio eletto dal contraente di Certificato, Carta Verde e Contrassegno.
1.2 Pagamento del premio
Il premio è annuale. Qualora concesso dalla Compa- gnia può essere frazionato in due rate semestrali, ma è sempre dovuto per intero.
Se alla scadenza della prima rata il contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scaden- za di rata e si riattiva alle ore 24.00 del giorno di paga- mento della rata (art. 1901 del Codice Civile).
1.3 Modalità di stipula della polizza
Al salvataggio del preventivo da parte del Contraente, Quixa effettua in via telematica gli opportuni controlli circa le dichiarazioni rese, avvalendosi dell’ausilio del- le banche dati istituzionali, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni pri- vate.
L’esito positivo di tali controlli determina la possibili- tà dell’acquisto immediato della polizza da parte del Contraente attraverso le modalità di pagamento pre- viste dall’art 6 della Nota Informativa.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, il Contraente procede a inviare a Quixa, tramite fax o e- mail, i documenti richiesti e comprovanti le dichia- razioni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa invierà al Contraente la conferma della cor- rettezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
Si precisa che, nel caso in cui la modalità di paga- mento scelta dal Contraente sia la carta di credito e i controlli effettuati in via telematica non siano andati a buon fine, Quixa, pur raccogliendo i dati nella fase di salvataggio del preventivo, effettuerà la transazione solo a seguito della verifica dei documenti richiesti e solo se i dati risulteranno coerenti; in caso contrario l’autorizzazione al pagamento verrà annullata e il Contraente potrà procedere all’acquisto della nuova proposta secondo le modalità previste.
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.
Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazio- ne cessa automaticamente alle
ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del con-
tratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Compagnia assicurativa.
1.5 Dichiarazioni del contraente
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempesti- vamente alla Compagnia ogni dato inesatto.
Inoltre, il contraente ha sempre l’obbligo di comuni- care alla compagnia ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
1.5.2 Modifica dei dati
Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella po- lizza, una volta esperite le verifiche necessarie, pro- cederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicu- rato, a comunicare al contraente l’eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.
In caso di mancato invio da parte del contraente della documentazione eventualmente richiesta o di manca- to pagamento del conguaglio dovuto, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicu- razioni oltre che di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che compor- tino un aggravamento del rischio possono determi- nare la cessazione del contratto di assicurazione e quindi l’inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:
per la garanzia x.x.xxxx, l’esercizio del diritto di ri- valsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le som- me che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato;
per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccol- te in fase di quotazione (a mero titolo esemplificativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).
Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula del- la polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell’identità del proprie- tario del veicolo).
Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraf- fatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispe- cie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contra- ente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi
Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazio- ni mendaci e alla falsificazione documentale.
La Compagnia utlizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo dei tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolari- tà relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
ricalcolare la quota di premio eventualmente do- vuta al contraente, a seguito dell’operazione ri- chiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dal- la compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.7 Spese di lavorazione
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente che comportino una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 20 per le spese di lavorazione.
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato
In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definiti- va esportazione all’estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo deve tempesti- vamente informare Quixa e può scegliere tra le se- guenti opzioni:
1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all’acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.
Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre sud- dette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3.
Il contraente è tenuto alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde del veicolo as- sicurato, oppure, su esplicita richiesta di Quixa, deve restituirli tramite raccomandata alla Compagnia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo
di distruzione dei documenti sopra elencati, il Con- traente, in caso di sinistro, sarà tenuto a rimborsa- re integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo impro- prio di tale documentazione.
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, mantenendo la classe di merito maturata, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni.
Nel caso di società, il trasferimento può essere ef- fettuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di perso- ne a socio della società stessa e viceversa.
L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio.
L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.
Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
La classe di merito non potrà invece essere mante- nuta:
nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostitu- zione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
se il proprietario del veicolo sostituente è un sogget- to diverso dal proprietario del veicolo da sostituire;
nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
In caso di comproprietà, la classe di merito può es- sere mantenuta solo se il mutamento della titolarità del veicolo comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi e non viceversa.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Cobra per la disinstallazione del dispositivo dal vei- colo di cui si intende trasferire la proprietà e per l’in- stallazione dello stesso sul nuovo veicolo.
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente del veicolo
La richiesta di cessione di contratto deve avvenire con- testualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale sca- denza.
Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di me- rito CU 14.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Cobra per la disinstallazione del dispositivo dal vei- colo.
1.8.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta
In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Xxxxx procederà alla risoluzione del con- tratto a far data dall’effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione del- la QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appun- tamento presso un installatore convenzionato Cobra per la disinstallazione del dispositivo dal veicolo.
1.9 Furto del veicolo assicurato
In caso di furto del veicolo il contraente o assicu- rato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia pre- sente in polizza.
Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito ma- turata, a patto che il proprietario rimanga invariato.
1.10 Diritto di ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccoman- data A.R. a Quixa – Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 - Ed. 9 – 00000 Xxxxxx – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rim- borso del premio pagato e non goduto al netto dell’im- posta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, e il dispositivo sia già stato installa- to, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Cobra per la di- sinstallazione dello stesso dal veicolo.
1.11 Risoluzione consensuale del contratto
In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contrat- to può essere risolto prima della scadenza annuale. Il contraente è tenuto alla restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali tramite racco- mandata; la data di invio di quest’ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione del-
la QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appun- tamento presso un installatore convenzionato Cobra per la disinstallazione del dispositivo dal veicolo.
1.12 Risoluzione per decesso del proprietario del veicolo
Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, il contratto dovrà essere risolto.
I legittimi eredi dovranno presentare apposita richiesta allegando:
documentazione idonea a comprovare il decesso;
documentazione comprovante l’effettiva qualità di erede;
dichiarazione di distruzione della documentazione di polizza originale ovvero documentazione in originale qualora espressamente richiesto.
La risoluzione del contratto avrà effetto dalle ore 24.00 dalla data di ricezione di tutta la documentazione sopra elencata; Quixa provvederà a rimborsare agli effettivi eredi la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
I legittimi eredi sono tenuti alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde del veicolo assicurato, oppure, su esplicita richiesta di Quixa, alla restituzione tramite raccomandata alla Compagnia.
Nel caso in cui non si adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati, i legittimi eredi, in caso di sinistro, saranno tenuti in solido a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Nel caso in cui i legittimi eredi non avvisino la Compagnia entro la scadenza del contratto, Quixa non potrà effettuare nessuna modifica alla polizza e all’attestazione dello stato del rischio regolarmente rilasciato.
La classe di merito maturata potrà essere mantenuta in un eventuale nuovo contratto solo nel caso in cui il legittimo erede sia il coniuge in comunione dei beni. Nel caso di decesso del Contraente, se diverso dal proprietario, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia che provvederà all’aggiornamento della contraenza a suo nome.
Il proprietario del veicolo dovrà presentare apposita richiesta allegando:
documentazione idonea a comprovare il decesso del contraente;
dichiarazione di distruzione della documentazione di polizza originale ovvero documentazione in originale qualora espressamente richiesto.
1.13 Contratto stipulato per tramite di intermediari
Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/me- diatore, quest’ultimo deve dare immediata informa-
zione alla Compagnia.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla do- cumentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell’intermediario (art. 1393 del Codice Civile).
Quixa consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pub- blico di riferimento (RUI).
Nel caso invece venga omessa la suddetta informa- zione e Xxxxx rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazio-
ne, l’acquisto del preventivo non potrà essere auto- rizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.14 Legislazione applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
CAPITOLO 2 Responsabilità civile auto
2.1 Cosa assicura
La responsabilità civile auto è la copertura assicura- tiva che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.
2.2 Soggetti esclusi
In conformità a quanto previsto dall’art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sini- stro.
In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitata- mente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli af- filiati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabi- lità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
2.3 Cause di esclusione e rivalsa
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
e) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
f) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro,
nell’annualità assicurativa;
Strada per tutti i sinistri successivi al primo causati
la sanzione prevista dall’ art. 186 del Codice della
te in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata
d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducen-
delle disposizioni in vigore;
c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma
per abuso di psicofarmaci;
nalità non necessitino l’utilizzo delle mani.
viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzio-
il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità
xxxx utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo
Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 15000 nei seguenti casi:
partecipazione a competizioni sportive a prove libe-
re, allenamenti, gare.
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla
traffico e sosta di aeromobili;
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a
e) Nel caso in cui il conducente del veicolo abbia
e in polizza sia presente la formula
meno di 22 anni
“guida esperta”;
dovuto sottoporre alla revisione medesima;
mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe
dice della Strada ove siano trascorsi più di quattro
mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Co-
d) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per
circolazione;
sposizioni vigenti o alle indicazioni del libretto di
trasporto non è effettuato in conformità alle di-
c) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il
sato per annualità assicurativa;
della Strada, limitatamente al primo sinistro cau-
cata la sanzione prevista dall’ art. 186 del Codice
cente in stato di ebbrezza al quale sia stata appli-
b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un condu-
giorni ma meno di un anno;
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180
Quixa eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
prevista dall’ art. 187 del Codice della Strada oppure
stupefacenti al quale sia stata applicata la sanzione
in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente
a) in caso di dolo del conducente;
f) Limitatamente ai contratti che prevedono l’opzione QuixaBox, nel caso in cui non sia stata pagata l’inte- grazione di premio derivante dalla rettifica effettuata da Quixa a seguito della mancata installazione o ma-
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
nomissione della QuixaBox.
a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi
g) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto
i) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida
h) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte
dell’art. 214 del vigente Codice della strada; nel Capitolo 1 – Norme generali;
per conseguire la patente nel caso in cui la circo- lazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx
La garanzia, entro i limiti dei massimali indicati in po- lizza, copre anche:
a) la responsabilità per i danni causati dalla circola- zione dei veicoli in aree private purché aperte alla libera circolazione,
b) la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente ca- gionati a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
c) la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circola- zione del veicolo assicurato;
d) la responsabilità civile per fatto di figli minori: Xxxxx, nel caso in cui il veicolo assicurato sia gui- dato all’ insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000.
Quixa, inoltre, rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a con- dizione che la patente non sia scaduta da più di 180 giorni e che venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro alle stesse condizioni precedentemente esistenti.
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l
Il contraente dovrà, di conseguenza, inviare docu- mentazione idonea a dimostrare il mancato raggiun- gimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente estensione opera solo se espressamen- te richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto e. art. 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.
2.6 Opzione QuixaBox
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
QuixaBox è un dispositivo satellitare GSM e GPS a vetro con sistema vivavoce e tasto di emergenza
integrato,fornito in comodato d’uso gratuito i cui dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati da Quixa per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati .
Qualora previsto dalla Compagnia, Il Contraente po- trà aderire all’opzione QuixaBox che prevede l’instal- lazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conseguente riduzione del premio x.x.xxxx indicata in polizza, così come previsto dall’art 132 del Codice del- le assicurazioni private.
I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di Quixa.
Così come previsto dall’art 14 Informativa privacy del- le Condizioni generali di Servizio Cobra, i dati rilevati da QuixaBox sono inviati da Cobra alla Compagnia e ad Axa Assistance in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro.
L’installazione della QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori conven- zionati Cobra, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.
L’operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell’installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una docu- mentazione fotografica dell’auto.
Con “buono stato” si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un’intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determino un mal funzionamento.
Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la QuixaBox non potrà essere installata.
Il Contraente/Assicurato si impegna a non manomet- tere e a non rimuovere la QuixaBox senza darne co- municazione alla Compagnia.
In caso di mancato funzionamento dei servizi tele- matici, Cobra contatterà il Contraente per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.
Nel caso in cui la QuixaBox, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Xxxxx provvederà a rettifica- re il contratto eliminando l’opzione Quixa Box e, di conseguenza,anche garanzia “assistenza satellitare” ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità.
L’integrazione di premio così determinata sarà auto- maticamente addebitata sulla carta di credito che il Contraente ha utilizzato per l’acquisto della polizza, per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all’atto del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.
Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a buon fine, in caso di incidente, Quixa si riserva la facoltà di esercitare il proprio diritto alla rivalsa fino a € 15.000. Tali azioni verranno altresì intraprese da parte della Compagnia nell’ipotesi in cui, in caso di mal funzio- namento del dispositivo, l’Assicurato non si renda disponibile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza Cobra, entro sette giorni dalla ricezione della notifica.
2.7 Formule di guida
La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”. Con tale formula, il veicolo assicurato può essere gui- dato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Quixa si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presen- ti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarci- mento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
se alla guida del veicolo si trova un addetto alla ri- parazione del veicolo stesso;
nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponi- bilità del veicolo in seguito di comportamento col- poso, di furto o di rapina
2.8 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Ma- lus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1. A ogni classe corrisponde un livello di premio decre- scente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Fascicolo Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situa- zione del veicolo risultante dagli elementi indicati nel- la Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Quixa e termina due mesi prima della scadenza dell’annua- lità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina due mesi pri- ma della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.8.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di perti- nenza in base alla tabelle di regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazio- ne, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata ac- certata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari mi- sura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (con- corso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concor- so di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumula- ta” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in diminuzione di premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigo- re, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1, in ottemperanza all’ art. 34-bis della Legge n.27/2012.
2.8.2 Facoltà di rimborso del sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal con- traente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefo- no:00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, po- trà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effet- tuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
2.8.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contrat- to in corso per assicurare un veicolo appena acqui- stato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e indicato nella certificazione dello stato di famiglia.
Tale agevolazione è prevista per le sole persone fi- siche.
2.9 Attestazione dello stato del rischio
Quixa invia al Contraente l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contrat- to, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero.
Dall’attestazione dello stato del rischio risulterà la nuova classe di merito di assegnazione in base alla Tabella D1 dell’Allegato 1.
La validità dell’attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:
cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà);
sospensione o mancato rinnovo del contratto; mancato utilizzo del veicolo.
Le circostanze sopra descritte dovranno essere certi- ficate da apposita documentazione comprovante.
2.10 Richiesta duplicato del certificato e del contrassegno
Nel caso in cui il Certificato, il Contrassegno o la Car- ta Verde si siano accidentalmente
deteriorati, persi, rubati o comunque siano
venuti a mancare, Xxxxx rilascia un duplicato su xxxxxx- sta scritta del Contraente. Quixa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
2.11 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
L’assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
CAPITOLO 3
Danni al veicolo
Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto da Quixa, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.1 Cosa Assicura
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’ indenniz- zo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo indica- to in polizza e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata corrisponde al valore del veico- lo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della ri- vista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti dan- neggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizza- bile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valo- re commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di pri- ma immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto
di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave
dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla
Le garanzie non comprendono i danni:
mento del sinistro.
d) a cose/animali eventualmente trasportati al mo-
di altri eventuali pregiudizi;
danni da mancato godimento ed uso dello stesso o
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i
sua riparazione;
o migliorie apportate al veicolo in occasione della
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte
custodia del veicolo al momento del sinistro;
3.3 Incendio e furto
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di ali- mentazione
• furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da cir- colazione conseguenti al furto o alla rapina.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto
La garanzia non comprende i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da in-
cendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio,
b) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali ca-
mere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
c) conseguenti ad appropriazione indebita;
d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto
o la rapina di oggetti non assicurati (solo nel caso in cui non sia stata acquistata anche l’estensione “Danni per furto di cose trasportate” art. 3.3.2);
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
guerra;
f) determinati da incendio doloso.
La garanzia furto non opera in caso di mancata chiu- | |
sura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di | |
sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza, | |
all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione. |
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate
In caso di danni al veicolo per furto consumato o ten- tato di cose trasportate, Quixa indennizza, con un va- lore massimo complessivo di € 1000:
i danni da effrazione subiti dal veicolo;
il valore degli oggetti eventualmente rubati fino a
€ 200 totali, per un massimo di € 50 per singolo oggetto.
La liquidazione del danno sarà effettuata dietro la | |
presentazione di regolare denuncia effettuata presso | |
le autorità competenti. All’indennizzo verrà applicata | |
una franchigia pari a € 100. |
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- | ||
zeria non convenzionata detta franchigia si intende | ||
raddoppiata. | ||
La presente garanzia opera solo se espressamente | ||
richiamata e solo nel caso in cui presente in polizza la | ||
garanzia Incendio e Furto. |
3.5 Eventi Naturali
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violen- za che caratterizza detti eventi atmosferici sia ri- scontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
• da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valan- ghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, bal- conate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.5.1 Esclusioni della garanzia Eventi Naturali
La garanzia non comprende i danni:
causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenome- | ||
ni sismici in genere; | ||
al motore e alla trasmissione in conseguenza alla | ||
circolazione in zone allagate. |
3.6 Atti vandalici
La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- | ||
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in | ||
polizza si intendono raddoppiati. | ||
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un | ||
sinistro per annualità assicurativa. |
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia atti vandalici
di terrorismo.
sione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti
La garanzia non comprende i danni causati in occa-
3.7 Cristalli
5% e un minimo di € 100.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’as- sicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione.
denunciato nell’annualità assicurativa.
La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro
3.4 Perdita delle chiavi
fino alla concorrenza
Quixa rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno an- tifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato,
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autoriz- zati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - www. car- xxxxx.xx) oppure GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606
- xxx.xxxxxxxxxx.xx) convenzionati con Quixa, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’assicurato e sco- perti e minimi non saranno applicati.
un riparatore non autorizzato CARGLASS o GLASSDRI-
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’ap- plicazione dello scoperto e del minimo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
di € 200 per ogni sinistro.
VE, scoperti e minimi si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un si- nistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli
La garanzia non comprende:
a) le rigature, le segnature e simili, salvo che le stes-
se siano tali da compromettere la sicurezza;
nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ri-
b) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli
c) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o
baltamento;
guito della rottura dei cristalli;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a se-
conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
3.8.1 Esclusioni specifiche della garanzia Kasko
La garanzia non comprende i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
c) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali ca- mere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
d) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche preliminari;
guida del veicolo.
centi, o di allucinogeni che non consentirebbero la
f) derivanti dall’utilizzo di psicofarmaci, di stupefa-
terni ed esterni;
e) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori in-
guerra.
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
guerra.
f) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di
3.8 Kasko
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagiona- ti al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- | ||
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in | ||
polizza si intendono raddoppiati. | ||
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un | ||
sinistro per annualità assicurativa. |
ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso
alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.
3.9 Estensione territoriale
Le garanzie del presente capitolo valgono per il ter- ritorio della Repubblica Italiana, della Città del Va- ticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norve- gia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’An- dorra e delle Serbia.
CAPITOLO 4 Infortuni del conducente
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in polizza ed è prestata, per ciascun sinistro,
fino al massimale indicato.
4.1 Cosa Assicura
Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a in- dennizzare gli infortuni, avvenuti durante dal circo- lazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella ta- bella di cui all’Allegato 2 del presente Fascicolo In- formativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- | |
nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se | |
invece l’invalidità permanente risulta superiore a | |
tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per | |
la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- | |
de ridotta al 3% quando il conducente, al momento | |
del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. | |
Inoltre, nel caso un cui il conducente, al momento del | |
sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori | |
la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% | |
dell’intera somma assicurata. |
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il deces- so stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’in- fortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fi- sica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svol- xxxx, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
A) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
B) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità
parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportate nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori indicati ivi indicati sono da ritenersi massimi.
C) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidi- tà parziale, permanente e definitiva non determi- nabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stes- se sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in pro- porzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si pro- cederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corri- spondente alla perdita totale dell’arto stesso,
D) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata rife- rendosi alla complessiva diminuzione della capa- cità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispon- dente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con pa- tente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
se la circolazione non è effettuata secondo quanto
previsto dal Codice della strada;
come conseguenza di sue azioni delittuose;
derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni.
derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico
rilevato supera il limite di 0.8 gr/l.
avvenuti durante la partecipazione a gare competizio- ni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, non-
in conseguenza di proprie azioni delittuose o co- munque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la
causati da atti dolosi compiuti o tentati dal condu-
ché durante la circolazione in piste o circuiti privati; cente;
volontà del proprietario;
causati da movimenti tellurici, inondazioni o eru-
zioni vulcaniche;
causati da guerra o insurrezioni.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al con- ducente durante la salita o discesa dal veicolo o du- rante le operazioni di carico e scarico.
4.3 Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumu- labile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu- nio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per in- validità permanente.
4.4 Estensione territoriale
La garanzia è operante nel territorio della Repubbli- ca Italiana, della Città del Vaticano, della Repubbli- ca di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
CAPITOLO 5 Assistenza
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da QUIXA affidata alla Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentante generale per l’Italia, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 - 00173 ROMA
- Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) - Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Le garanzie descritte nel presente capitolo solo operanti solo espressamente richiamate in polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia “Assistenza satellitare” è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato QuixaBox ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale”.
5.1 Norme Generali
5.1.2 Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni prestazione debbono in- tendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizza- te, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
5.1.3 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno del- le singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Ope- rativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
di validità della copertura;
(due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno
con costi a carico della Società entro il limite di 2
•
calamità naturale;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeg- geri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) foratura dello pneumatico (a meno che non sia stata acquistata la garanzia “In caso di foratu- ra”), blocco della serratura o dell’antifurto;
e) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggian- te, dell’indicatore visivo del livello, etc.);
f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
g) mancata esecuzione degli interventi di manu- tenzione programmata previsti dalla casa co- struttrice;
• a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), inci- dente e incendio;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta ri- sposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le succes- sive 24 (ventiquattro) ore.
5.1.4 Guasto
L’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Tentato furto o furto parziale sono equiparati a guasto.
Non sono considerati guasti:
sori o da interventi sulla carrozzeria.
zione ordinaria/periodica, da montaggio di acces-
gli immobilizzi derivanti da operazioni di manuten-
•
visivo del livello, etc.).
(quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore
rante è invece coperto se determinato da un guasto
gligenza del Conducente. L’esaurimento del carbu-
esaurimento del carburante se determinato da ne-
smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o
foratura”), blocco della serratura, o dell’antifurto,
stata acquistata la copertura specifica “In caso di
foratura dello pneumatico (salvo il caso in cui sia
•
5.1.5 Esclusioni
nomeni atmosferici aventi caratteristiche di
uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fe-
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,
o dipendenti da:
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati
h) immobilizzi causati da normali operazione di
manutenzione;
i) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
j) conduzione del veicolo da persona non autoriz- zata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del vei- colo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
k) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
l) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (per- corsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
m) appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale).
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventiva- mente dalla Centrale Operativa, salvo i casi veri- ficatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Ope- rativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventua- li perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o im- prevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per even- tuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi pro- vocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE
5.2 Cosa assicura
La garanzia Soccorso Stradale ha per oggetto la forni- tura dei servizi, descritti all’art. 5.3, in favore del con- ducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall’assicurazione x.x.xxxx di Quixa.
5.3 Servizi offerti
5.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autono- mamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, or- ganizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.3.2 Soccorso
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare auto- nomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed in- viare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vici- na entro 50km dal luogo dell’evento.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la mar- cia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la cir- colazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’au- tosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comun- que esclusa ogni responsabilità della Centrale Ope- rativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Si specifica che:
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’o- peratore della Centrale Operativa fornirà informa- zioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luo- go raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli ef- fetti personali e della merce trasportata sono a to- tale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice;
5.3. 3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare au- tonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.3.4 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/ tentato e, al momento del sinistro, il punto di assi- stenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempa- ri della casa costruttrice, la Centrale Operativa prov- vederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernot- tamento entro il limite di euro 75 per notte e per per- sona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico dalla So- cietà sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Au- torità competenti del luogo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi-
•
co e in caso di campagna di richiamo;
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prose-
•
cuzione del viaggio”.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
• Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad
•
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside-
rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi-
•
co e in caso di campagna di richiamo;
le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As-
•
sicurato;
l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto
•
insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chi- lometraggio illimitato, per la durata massima di 48
•
(quarantotto) ore. Si specifica che:
in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Au-
•
sostitutiva”.
•
5.3.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giu- dizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il
•
limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola an- data entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As-
•
torità competenti del luogo;
le spese prese in carico dalla Società sono esclusi- vamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicu-
•
rato e degli eventuali passeggeri;
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside-
•
rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi-
•
co e in caso di campagna di richiamo;
l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto
•
sostitutiva”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
5.3.5 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immo- bilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo offici- na secondo i tempari della casa costruttrice, la Cen- trale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il
•
limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola an- data entro il limite di euro 100 per sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Si specifica che:
sicurato;
la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle
•
Autorità competenti del luogo.
5.3.7 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Va- ticano
Estensioni al soccorso stradale
5.4 In caso di foratura
Questa garanzia estende tutte le prestazioni del Soc- corso Stradale in Italia anche al caso in cui il guasto consista nella foratura dello pneumatico.
Quindi si avrà diritto al Dépannage o all’invio di un mezzo si soccorso, nonché alle altre prestazioni pre- viste (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro a domicilio/prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo riparato)
5.5 In Viaggio all’estero
Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si in- tendono estese anche agli Stati dell’Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di An- dorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto
totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Sono altresì previste le seguenti garanzie (prestazio- ni valide all’estero):
5.5.1 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più ra- pido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà por- tare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricam- bio entro il limite di euro 600 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio
•
e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, nu- mero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro tra- sporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeropor- to internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
5.5.2 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superio- re a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equiva-
lente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di po- steggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abban- dono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Opera- tiva i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la de- cadenza del diritto alla prestazione.
5.5.3 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura me- dica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi rite- xxxx più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
• aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
le infermità o lesioni che non precludano all’Assi- curato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
•
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stes- so sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
5.5.4 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad in- cidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe eco- nomica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
5.5.5 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un bi- glietto di andata e ritorno (ferroviario di prima clas- se o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
5.5.6 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interpre- te sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore. La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’in- terprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
5.6 Auto Sostitutiva
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito
di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assisten- za sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilome- traggio illimitato, alle seguenti condizioni:
CLASSIC:
• per un periodo massimo di 2 (due) giorni;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
TOP:
• per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
• di cilindrata 1.600 c.c.;
Si specifica che:
• sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Ka- sko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamen- te previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Cen- trale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrat- tuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previ- sto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risul- tino le ore di manodopera necessarie ad eseguire
•
le riparazioni del veicolo.
5.7 Riconsegna a casa dell’auto riparata Qualora sia stata erogata la garanzia “Soccorso Stra- dale” a seguito di guasto, incidente o incendio, la Cen- trale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazio- ne, provvederà al ritiro del veicolo presso l’officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250 per sinistro.
La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.
La prestazione è valida entro 100 km dal domicilio dell’Assicurato.
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE
5.8 Cosa Assicura
La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all’art. 5.9 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo co- perto dall’assicurazione X.x.xxxx di Quixa, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispositivo satellitare che registra l’attività del veicolo, denomi- nato QuixaBox, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di como- dato d’uso e di abbonamento ai servizi Cobra.
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione - “Effetto delle garanzie e durata del contratto”, la garanzia di Assistenza Satel- litare, si intende in vigore dal giorno di installazione della QuixaBox
5.8.1 Installazione
L’installazione della QuixaBox dovrà essere effettuata presso uno dei centri di installazione Cobra entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita documentazione fotogra- fica dell’autovettura.
5.9 Servizi Offerti
L’erogazione dei servizi è disciplinata dagli articoli sotto elencati e dalle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Cobra.
5.9.1 Richiesta di soccorso e Invio di un auto medica Nel caso in cui la QuixaBox registri e segnali un sini- stro o sia attivata in caso di malore, la Centrale Opera- tiva contatterà il conducente prima tramite viva voce e successivamente, se non ottenuta risposta, al numero di cellulare indicato nell’anagrafica del Contraente, per verificare se sia necessario l’intervento dei soccor- si sul posto. In caso di richiesta del servizio o di man- cata risposta, la Centrale Operativa invierà sul luogo una propria auto medica, per constatare le condizioni del conducente e degli eventuali trasportati.
Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
5.9.2 Consulto medico in viaggio
La Centrale Operativa dopo avere ricevuto segnala- zione tramite vivavoce da parte dell’assicurato o di un trasportato a bordo dell’auto, metterà subito in con- tatto la persona con un medico.
Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il richiedente può essere ricontattato dal medico su un telefono cellulare.
5.9.3 Informazioni generiche
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relative a viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane, nonchè
alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade.
Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti presenti in internet.
5.9.4 Procedura in caso di Incidente/compilazione CAI In caso di incidente, la Centrale Operativa preste- rà assistenza per la corretta e tempestiva denuncia di sinistro a Quixa. Nel caso in cui l’incidente veda il coinvolgimento di un altro veicolo per il quale vi sia l’obbligo di assicurazione, la Centrale Operativa si attiverà per assistere il conducente del veicolo nella completa compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente – CAI, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 143 del Codice delle Assi- curazioni Private.
Il servizio prestato dalla centrale Operativa è esclu- sivamente di supporto e non sostitutivo all’assicurato
5.9.5 Supporto materiale fotografico in caso di incidente
In caso di incidente e se richiesto, la Centrale Operati- va invierà un carro attrezzi sul luogo identificato dalla scatola d’emergenza.
Il fornitore di soccorso intervenuto sul posto, sarà autorizzato a predisporre documentazione fotografica attestante la dinamica dell’incidente che sarà poi in- viata alla Centrale Operativa che, a sua volta, provve- derà a renderla disponibile alla Compagnia Assicura- tiva per una corretta ricostruzione del sinistro. Detta documentazione fotografica avrà come oggetto solo e unicamente i danni avvenuti alle cose, intese come mezzi o oggetti coinvolti; in nessun caso verranno scattate delle foto a persone.
5.9.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale o di rapina
L’Assicurato, in caso di furto, dovrà immediatamente comunicare l’evento alla Centrale Operativa chiaman- do il numero 000.00.00.00 ed inoltre, appena possibi- le dovrà inviare copia della denuncia presentata alle autorità competenti al numero di fax che gli verrà comunicato.
5.9.7 Limitazioni specifiche dell’ assistenza satellitare
La Società non è responsabile e non risponderà per l’interruzione o la limitazione dei servizi nel caso di: 1) Mancato rispetto, totale o paziale, di uno o più ob-
blighi previsti ai punti 5.9.1 e 5.9.2,
2) Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che comporti il non corretto funzionamento dell’im- pianto,
3) Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto e i dati effettivi (per esempio recapiti telefonici),
4) Eventi che abbiano causato guasti o danneggia- menti all’impianto tali da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
5) Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la localizzazione e/o la comuni- cazione con il veicolo,
6) Impossibilità di geolocalizzazzione del veicolo
quando situato in luoghi non raggiungibili da se- gnale (per esempio: tunnel, garage sotterranei,..),
7) Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non di- pendente dalla Società
5.10 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Va- ticano
Quixa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Le- gale INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresen- tanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 -00000 XXXX Tel. x00 000 00 00 00 - Fax x00 00 00.00.000 di segui-
to denominata AXA Assistance alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lu- nedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
CAPITOLO 6 Tutela legale
6.1 Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Quixa, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiu-
diziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 66 “Garanzie”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art. 71 - “Gestione del sini- stro”, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo art. 6.5 - “Denuncia di sini- stro e libera scelta del legale”;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giu- diziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
• le spese di giustizia.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 69 - “Denuncia di sinistro e libera scel- ta del legale”.
6.2 Garanzie
6.2.1 Recupero danni
Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale nei seguenti casi:
1) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni; la garanzia assicurativa è ope- rante per le controversie con l’Assicuratore della RCA esclusivamente nel caso di mancato accordo fra la Società e l’Assicurato;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
2) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarci- mento” ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assi-
curazioni;
3) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 del Codice delle assicurazioni.
6.2.2 Difesa penale
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
6.2.3 Dissequestro del veicolo
Assistenza per la presentazione dell’Istanza per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad in- cidente stradale.
6.3 esclusioni
Le garanzie non sono valide:
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimi-
a) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in
labili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di so- stanze radioattive;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla
genere;
guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per controversie nei confronti della Società, salvo
e) per controversie derivanti da rapporti contrattuali;
quanto espressamente previsto.
g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
o non è coperto da regolare assicurazione obbli-
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione,
immatricolazione, per una destinazione o un uso
colo oppure se il veicolo è usato in difformità da
l) se il conducente non è abilitato alla guida del vei-
dell’ambiente;
gatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni;
m)nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sot- to l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada;
n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o com- petizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
6.4 Decorrenza della garanzia- insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determi- nate da fatti verificatisi nel periodo di validità della ga- ranzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denuncia- te entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualo- ra il fatto che da origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più per- sone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.5 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto co- noscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Xx- xxxxxxxxxx Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1 dell’art. “mancata accettazione dell’offerta”.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il le- gale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA As- sistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nomina- re direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere libera-
mente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
6.6 Fornitura dei mezzi di prova
e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo com- pleto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procu- rare i documenti necessari.
6.7 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art. 6.5 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione pre- senta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono re- sponsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preven- tiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimbor- so delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assi- curato di adire le vie giudiziarie, la decisione può es- sere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden- te del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.8 Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comun- que corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha soste- xxxx o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattiva- mente e/o stragiudizialmente.
6.9 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e de- gli Stati dell’Unione Europea nonché‚ per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della
Norvegia, del Principato di Andorra, del Principa- to di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui si- gle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
CAPITOLO 7 Il sinistro
7.1 Norme generali
7.1.1 Obbligo di denuncia
In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di Quixa xxx xxx xx xx- xxxx 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1. 2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia
Quixa applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicu- rato in ragione del pregiudizio sofferto per le som- me che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tut-
te le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omis- sione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
7.1. 3 Gestione delle vertenze
Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la proce- dura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.
Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicura- to per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.
7.1.4 Termine di prescrizione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla leg- ge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizio- ne del reato stesso. (Nota e richiamo nell’art 73)
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano ri- lievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o ri- gettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
7.1.6 Liquidazione del danno
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previ- ste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi.
Quixa, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizza- zioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto
La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i pre- supposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’ art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
• qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa. it nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertan- to compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’ap- plicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, l’assicurato deve inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile uti- lizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeg- geri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve in- viare la richiesta di risarcimento direttamente al Ser- vizio Sinistri Quixa, mediante raccomadata a/r.
7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicu- razioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Lesione di lieve entità può essere considerata, a ti- tolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la le- sione.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale atte- stante le lesioni.
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel caso in cui il veicolo provvisto di QuixaBox sia coinvolto in un incidente, Quixa utilizza i dati registrati
dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica . Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del sinistro stesso.
7.2.6 Incidenti con controparti estere
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul ter- ritorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenu- to l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicu- ratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per indivi- duarla, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Cen- tro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxx- xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx- di-informazione-italiano, in questa sezione è dispo- nibile anche la modulistica
necessaria per la richiesta di accesso alle informazio- ni sulla copertura r.c. auto.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Pae- si dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicurato- re, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.7 Fondo vittime della strada
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
veicoli non assicurati;
veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
veicoli in circolazione contro la volontà del proprie- tario;
veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non iden- tificato, sono risarciti:
i danni alla persona;
i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verifi- cati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, ser- vizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
7.3 Sinistro – Danni al veicolo
7.3.1 Degrado
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizza- bile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indenniz- zo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.2. Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del veico- lo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della rivi- sta “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA
7.3.3 Optional
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al net- to di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
7.3.4 Determinazione dell’ammontare del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno val- gono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si ve- rifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione del- le parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acqui- sto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’in- cidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprova- ta da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in of- ficina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna ri- parazione prima di aver ricevuto il consenso di Xxxxx, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non fe- stivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qua- lora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sof- ferto da Quixa per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridot- to della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza.
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Quixa è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata Quixa scoperti e minimi in- dicati in polizza si intendono raddoppiati.
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraen- te con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su xxxxxx- sta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiu- vare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del pro- prio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinun- ciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio- ne od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere atte- stato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danno al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provve-
de al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. L’in- dennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione.
In caso di danno parziale, Quixa si riserva la possi- bilità di effettuare la liquidazione solo a seguito di riparazione del veicolo richiedendo documentazione fiscale attestante.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assi- curativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del vei- colo Quixa provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia pres- so l’autorità competente e che sia trascorso il ter- mine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
• denuncia di sinistro;
• in caso di furto parziale e qualora richiesto, fattura attestante la riparazione del veicolo;
• originale o copia autentica della denuncia inoltra- ta all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effet- tuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuri- dico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• libretto di circolazione se disponibile;
• tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
• una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
• quietanza (documento attestante l’importo liqui- dabile) debitamente sottoscritta;
• nel caso in cui sia stata dichiarata le presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documen- tazione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento del sini- stro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad in- formarne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbaliz- zare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscon- trati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse re- cuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integral- mente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato par-
zialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Quixa l’in- dennizzo ricevuto.
INCENDIO:
• denuncia di sinistro;
• in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattu- ra comprovante la riparazione del veicolo;
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
ESTENSIONI FURTO – PERDITA DELLE CHIAVI
• denuncia di sinistro;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente.
EVENTI NATURALI:
• denuncia di sinistro
• idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Quixa.
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
ATTI VANDALICI:
• denuncia di sinistro;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità competente;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
CRISTALLI
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
KASKO
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
7.4 Sinistro Infortuni del conducente
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisi- camente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla
tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminu- iti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- de ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente,al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli assicurati di età, al momento del sini- stro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a ter- mini di polizza, vengono modificate come segue:
per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
per il caso di invalidità permanente, la somma si in- tende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicu- rato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto sol- tanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità perma- nente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa. en- tro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli ac- certamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e con- trolli medici disposti dalla Società, fornire alla stes- sa ogni informazione e produrre copia della cartella
clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e cura- to, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la do- cumentazione relativa al sinistro e concordato il dan- no, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
7.4.3 Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabi- lità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull’applicazione dei criteri di in- dennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di co- mune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Me- dici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consen- sualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medi- cina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assi- curato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e re- munera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne ri- scontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’in- validità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concede- re una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e vio- lazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle Parti.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 5.
7.6 Sinistro tutela giudiziaria
Si rimanda al capitolo 6.
ALLEGATO 1 La disciplina del bonus malus
❯ TABELLA A –
Coefficienti di determinazione del premio
CLASSI
DI BONUS/MALUS
COEFFICIENTI
DI
DETERMINAZIONE
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:
❯ TABELLA A1 –
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
EVOLUZIONE CLASSI DI BONUS MALUS
RIDUZIONE DI PREMIO
Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigo- re, sono descritte nella seguente tabella:
DEL PREMIO | DA – A | PERCENTUALE | ||
1 | 0,563 | 2 - 1 | -0,53% | |
2 | 0,566 | 3 - 2 | -2,41% | |
3 | 0,580 | 4 - 3 | -6,15% | |
4 | 0,618 | 5 - 4 | -7,62% | |
5 | 0,669 | 6 - 5 | -2,19% | |
6 | 0,684 | 7 - 6 | -5,26% | |
7 | 0,722 | 8 - 7 | -5,00% | |
8 | 0,760 | 9 - 8 | -3,68% | |
9 | 0,789 | 10 - 9 | -3,43% | |
10 | 0,817 | 11 - 10 | -6,52% | |
11 | 0,874 | 12 - 11 | -16,76% | |
12 | 1,050 | 13 - 12 | -7,41% | |
13 | 1,134 | 14 - 13 | -34,83% | |
14 | 1,740 | 15 - 14 | -26,43% | |
15 | 2,365 | 16 - 15 | -14,00% | |
16 | 2,750 | 17 - 16 | -16,67% | |
17 | 3,300 | 18 - 17 | -14,29% | |
18 | 3,850 |
❯ TABELLA B
Classe di conversione universale
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regola- mento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• in primo luogo determinare una classe di meri- to sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ul- time 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’an- nualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• in secondo luogo si prendono in considerazio- ne tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la clas- se di assegnazione.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa ri- porta le sigle N.A.(veicolo non assicurato)
ANNI SENZA SINISTRI
5
4
3
2
1
0
CLASSE DI MERITO
9
10
11
12
13
14
❯ TABELLA C – Disciplina di assegnazione della classe di ingresso
Quixa richiede al Contraente di inviare la documentazione qui di seguito indicata nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art 132 del Codice delle assicurazioni in via telematica, attraverso l’accesso alle banche dati di cui agli artt. 134 e 135 del Codice delle assicurazioni. In caso in di man- cata consegna della documentazione, qualora richiesta, il contratto è assegnato in classe di merito di bonus/ malus diciottesima.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri
di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Attestazione dello stato del rischio.
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 3 mesi ma meno di 1 anno.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893
del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con
attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Xxxxxxx già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 5 anni.
Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/ uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA con immatricolazione/voltura effettuata entro 12 mesi.
Classe di merito 14.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato presso compagnia estera.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni
necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU.
• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno.
Classe di merito 18.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già
assicurato in forma Bonus / Malus con Quixa.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da assicurare;
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• duplicato dell’ ultima attestazione dello stato del rischio rilasciata del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito;
• copia della polizza r.c. auto stipulata sul veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo.
Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto
non è indicata la classe CU di assegnazione.
• Copia del contratto temporaneo;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso.
• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’esercizio del diritto di ripensamento;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Risoluzione consensuale prima della scadenza Annuale.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo
periodo di osservazione concluso.
• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato avente il medesimo proprietario.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio.
• Attestazione dello stato del rischio;
• documento comprovante il trasferimento di proprietà del veicolo indicato sul’attestazione dello stato sul rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Xxxxxxx già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta
in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore.
• Attestazione dello stato del rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa ovvero dichiarazione equipollente redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Quixa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese.
❯ TABELLA D –
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa
CLASSE CU | CLASSE QUIXA | CLASSE CU | CLASSE QUIXA | |
1 | -8 | 6 | 6 | |
1 | -7 | 7 | 7 | |
1 | -6 | 8 | 8 | |
1 | -5 | 9 | 9 | |
1 | -4 | 10 | 10 | |
1 | -3 | 11 | 11 | |
1 | -2 | 12 | 12 | |
1 | -1 | 13 | 13 | |
1 | 0 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 15 | 15 | |
3 | 3 | 16 | 16 | |
4 | 4 | 17 | 17 | |
5 | 5 | 18 | 18 | |
❯ TABELLA D1 – | ❯ TABELLA D2 – |
CLASSE DI MERITO QUIXA | CLASSE INTERNA DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
-7 | -8 | -8 | -2 | 1 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella delle regole evolutive Quixa
Regole evolutive del bonus/malus - scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ALLEGATO 2 Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale di:
• un arto superiore
• una mano o un avambraccio
• un pollice
• un indice
• un medio
• un anulare
• un mignolo
• falange ungueale del pollice
• una falange di altro dito della mano
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera
Paralisi completa del nervo radiale Paralisi completa del nervo ulnare
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
• al di sopra della metà della coscia
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
• un piede
• ambedue i piedi
• un alluce
• un altro dito del piede
• la falange ungueale dell’alluce Anchilosi dell’anca in posizione favorevole Anchilosi del ginocchio in estensione
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura scomposta di una costa
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale
• una vertebra dorsale
• 12a dorsale
• una vertebra lombare
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
Esiti di frattura del sacro
Esiti di frattura del coccige con callo deforme Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di ambedue gli orecchi Perdita della voce
Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
1/3 del dito
25%
20%
10%
35%
20%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
30%
4%
10%
20%
10%
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1) I suoi dati saranno trattati da AXA Global Direct Se- guros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza gene- rale per l’italia - via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11, 00000 Xxxxxx, titolare del trattamento, nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societa- rio, per dare corso all’attività assicurativa e riassi- curativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il titolare precisa di non raccogliere informazioni specifiche sullo stato di salute degli assicurati all’atto della stipula del con- tratto. Gli assicurati per parte loro, manifestando la loro volontà di aderire al contratto, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni che escludono la copertura assicurativa. Eventuali successive raccolte di dati relativi allo stato di salute dell’Assicurato sono ge- stite nel rispetto della normativa, eventualmente per il tramite di personale medico, e sono regolate da specifica informativa.
Inoltre, in caso di prodotti che comportino l’uso di si- stemi satellitari per rilevare gli spostamenti sul ter- ritorio del veicolo assicurato, i dati dinamici di guida potranno essere trattati da AXA Global Direct Segu- ros y Reaseguros S.A.U. abbinandoli ai propri dati dei sinistri, per scopi tariffari e per fini statistici.
2) Il trattamento può essere effettuato anche con l’au- silio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive mo- difiche e/o integrazioni.
3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, ed obbligatorio qua- lora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’antiriciclaggio, Casel- lario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4) L’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5) I dati personali possono essere comunicati, per le fi- nalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassi- curatori e riassicuratori; agenti, subagenti, produtto- ri, brokers e altri canali di distribuzione; periti consu- lenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisi- ti presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali potranno essere confrontati con quelli presenti in altre banche dati legittimamente consultabili per verificare l’esattezza, l’aggiormanto e la corrispon- denza con i dati forniti dall’interessato e per arric-
chire i dati stessi nel rispetto delle finalità per le quali i dati stessi vengono trattati in base ai consen- si eventualmetne resi dagli interessati.
6) Inoltre, i dati personali possono essere comunica- ti ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove ri- chiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. Qualora l’interessa- to decida di avvalersi di modalità di pagamento del premio che comportino l’intervento di soggetti terzi (come nel caso di finanziamenti) i dati verranno trat- tati direttamente dal soggetto che gestisce le attività di pagamento il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di fina- lità distinte da quelle perseguite da AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza ge- nerale per l’italia. Resta inteso che invece per i tratta- menti meramente strumentali all’esecuzione del pa- gamento del premio gli eventuali soggetti terzi pre- posti a tali attività agiranno quali responsabili esterni nominati da AXA Global Direct Seguros y Reaseguros
S.A.U. - Rappresentanza generale per l’italia.
7) L’elenco aggiornato delle altre società a cui saran- no comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Socie- tà, al seguente indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; Tel. +39.02 89440.1
8) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.
10) I dati personali ed i dati forniti in forma anonima, inseriti per il calcolo del preventivo, saranno con- servati e trattati per finalità commerciali e stati- stiche per ventiquattro mesi dalla data di salva- taggio o effettuazione del preventivo stesso, fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l’Assicurato potrà in ogni momento e gratuita- mente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
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