Cessione
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Cessione
Un soggetto (cedente), dietro corrispettivo, trasferisce ad un altro (cessionario) la propria azienda, con i suoi beni materiali (mobili ed immobili) e immateriali (avviamento), inclusi i contratti stipulati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Il contratto di cessione d’azienda deve essere effettuato
necessariamente in forma scritta.
Denaro
Cedente
Cessionario Azienda
Finalità
Per l’acquirente:
1. Concentrazione orizzontale e verticale;
2. Riduzione rischio complessivo;
3. Acquisizione tecnologie e know-how;
4. Acquisizione di altre risorse altrimenti non reperibili;
5. Eliminazione di un concorrente;
6. Impiego risorse finanziarie eccedenti.
Finalità
Per il cedente:
1. Monetizzare il business;
2. Fronteggiare situazioni di crisi;
3. Offerta non rifiutabile;
4. Motivazioni di carattere soggettivo.
1. La redazione dell’atto di cessione (art. 2556 c.c.)
Prevede che la cessione del ramo d’azienda venga fatta con un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio. Deve quindi passare dal notaio.
Mentre la cessione di un’azione avviene con la girata sul titolo, in questo caso non è previsto l’obbligo di un contratto tra le parti.
Inoltre prevede il deposito da parte del notaio entro 30 gg dalla stipula del contratto, dell’atto di cessione presso il registro delle imprese.
Comunicazione al questore della generalità dei contraenti, del prezzo pattuito e dei dati identificativi dell’azienda (entro il mese successivo alla vendita).
Obblighi introdotti con l’art. 6 della L. 12 agosto 1993, n. 310.
2. Il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
Divieto di concorrenza, per l’alienante, per un periodo di 5 anni.
3. La successione nei contratti (art. 2558 c.c.)
L’acquirente subentra nei “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale”. Salvo diversa pattuizione Diritto di recesso del terzo contraente per: giusta causa libera scelta nei tre mesi successivi alla notizia della cessione.
4. I crediti pregressi (art. 2559 c.c.)
Il subentrante diventa il titolare dei rapporti di credito a partire dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è “liberato se paga in buona fede
all’alienante”.
5. I debiti dell’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)
L’alienante non è liberato se non risulta che i creditori abbiano rinunciato.
Il subentro dell’acquirente dell’azienda mediante accollo dei debiti richiede il preventivo consenso del creditore.
6. I debiti di lavoro dipendente (art. 2559 c.c.) Il contratto di lavoro continua con l’acquirente.
Il dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta
L’acquirente è obbligato in solido con l’alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione.
1. Scritture di assestamento, nel rispetto del principio di competenza nell’imputazione dei proventi e degli oneri relativi alla frazione di esercizio medesima;
2. Redigere una situazione patrimoniale di cessione a valori di funzionamento, avente per oggetto le sole attività e passività cedute;
3. Redigere con il cessionario, una situazione patrimoniale extra- contabile a valori correnti, sulla base della quale attribuire a ogni singola attività o passività oggetto di trasferimento il cosiddetto
«valore di cessione», definendosi così il prezzo di vendita;
4. Stornare dallo Stato Patrimoniale tutte le attività e le passività oggetto del trasferimento, iscrivendo il credito verso il cessionario e rilevando a saldo della medesima scrittura la plus/minusvalenza da realizzo;
5. Stralciare quelle poste che, a seguito della cessione dell’azienda, cessano di avere rilevanza, iscrivendo in tal caso a Conto Economico una rettifica di valore;
6. Liquidare gli elementi residui del patrimonio d’impresa, rilevando la cessione a terzi dei beni eventualmente non ceduti con l’azienda , ovvero il loro eventuale autoconsumo, il pagamento, l’incasso dei debiti e dei crediti non ceduti, nonché, infine, il risultato economico della porzione di esercizio e la relativa chiusura dei conti, prima economici e poi patrimoniali.
1. Simmetricamente dovrà accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di cessione.
Però mentre il cedente procede a stralciare le suddette al valore contabile, il cessionario le iscriverà al valore corrente sulla base dei prezzi pattuiti e risultanti dall’atto di cessione.
Questo comporta l’iscrizione di beni nemmeno iscrivibili nella
situazione patrimoniale del cedente.
(Si pensi, per esempio, al valore attribuito ai contratti di leasing oggetto di cessione, pari alla differenza tra il valore normale del bene oggetto della locazione e il valore attualizzato dei canoni di leasing residui, ovvero al marchio d’impresa depositato dal cedente ma non da questi
acquistato da soggetti terzi, ovvero ancora l’avviamento.)
2. L’acquisizione dei beni avviene «a saldi chiusi», sulla base dei prezzi pattuiti, senza rilevare alcun Fondo rettificativo.
(Per ammortamenti o svalutazioni di attività: i Fondi rischi e/o i Fondi rettificativi devono rimanere di esclusiva pertinenza del cedente, avendo eventualmente indirettamente inciso sui valori attribuiti ai beni trasferiti quali minusvalutazioni delle attività ovvero iscrizioni di maggiori passività).
3. La riconciliazione tra risultato economico e reddito imponibile, la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n.320/E del 1997, ha fornito interessanti chiarimenti che, pur essendo riferiti al regime dei conferimenti, assumono in gran parte rilevanza anche con riferimento alla cessione d’azienda.
Così come per i conferimenti eseguiti ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.358/97,
adesso Art. 175 del TUIR:
Non si trasferiscono le poste rettificative delle attività (Fondi ammortamento, svalutazione, ecc);
I processi di ammortamento ricominciano, applicando i coefficienti ai
valori netti di iscrizione dei beni ; non si determina infatti nessuna successione nei valori fiscali dei beni conferiti .
🞂 Poiché i beni assumono la qualità di beni usati, il coefficiente di ammortamento è ridotto al 50 per cento e l’ammortamento anticipato può essere effettuato solo per il primo esercizio;
🞂 Le giacenze di xxxxxxxxx perdono la stratificazione storica formatasi in capo al conferente;
🞂 Se la cessione è effettuato in corso d’anno, per le spese di manutenzione ed alle altre spese previste dall’articolo. 102, comma 6, del TUIR, sostenute nell’esercizio di conferimento, se ne tiene conto nel limite percentuale di deducibilità stabilito è calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso.
La disciplina fiscale stabilita dall’articolo 86 del TUIR costituisce il
regime ordinario di tassazione:
per poter applicare un regime opzionale, che dopo la soppressione dell’imposta sostitutiva dal Dlgs n. 358 del 1997 e solo il regime di tassazione separata, occorre effettuare un’esplicita richiesta in dichiarazione dei redditi.
Tale norma contiene disposizioni in merito:
1. alla determinazione della misura della plusvalenza;
2. al periodo d’imposta di tassazione.
La plusvalenza da cessione d’azienda si considera realizzata alla data della stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR).
La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
La plusvalenza derivante dalla cessione concorre a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui è realizzata;
- ovvero, facoltativamente, in quote costanti nel periodo di imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
L’art. 17, comma 1, lettera g), del TUIR prevede che le plusvalenze, compreso il valore dell’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni possono essere oggetto di tassazione separata.
L’imposta è determinata applicando alla plusvalenza l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui tali redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati (l’art. 21, comma 1, TUIR).
Qualora in uno dei due anni anteriori non fosse rilevabile alcun reddito imponibile, è previsto si debba applicare l’aliquota corrispondente al reddito complessivo netto relativo all’anno in cui è stato prodotto reddito; in mancanza di reddito in ciascuno dei due periodi d’imposta,
si renderà invece applicabile l’aliquota minima prevista ai fini Irpef.
1. Motivazioni della cessione
2. Socio " ideale"
3. Determinazione del valore
Fondi di investimento Gruppi di aziende
Investitori privati Imprenditori Management by out
🞂 Reddito prima degli interessi, tasse e ammort., moltiplicato per 3-5 anni ( EBITDA);
🞂 Reddito netto aumentato per tutti i costi che non vengono pagati come gli ammort. ( CASH FLOW);
🞂 Per le aziende con patrimonio rilevante si usa spesso il Capitale Netto Rettificato.
4. Percentuale cedibile
Dipende dalla motivazione per cui si cede/compra la partecipazione.
5. Ricerca del socio
Può essere svolta in proprio, ma espone troppo l’impresa, oppure
affidata a soggetti terzi, intermediari, professionisti, ecc.
6. Business Plan
Documento tramite il quale si cerca un socio.
Comprende : Storia dell’azienda, Management, Macchinari, Prodotti, Mercato, Risultati attesi futuri.
7. Data Room
Possibilità per il potenziale acquirente di consultare bilanci, certificato
camerale, principali contatti di distribuzione, brevetti, patti sociali, ecc.
8. Lettura d’intenti
In cui le parti si danno reciprocamente atto dell’intenzione di trattare per la cessione escludendo per qualche mese altre trattative da parte del venditore.
9. Due- diligence
È un’analisi solitamente condotta da una società di revisione contabile all’interno della società in vendita su dati contabili ed amministrativi per verificare il VALORE DELL’AZIENDA ed i RISCHI CONNESSI
ALL’ACQUISIZIONE.
10. Contratto di Cessione
Raggiunto l’accordo per la cessione si procede con i propri Avvocati a redigere il Contratto, davanti al Notaio. A queste sedute interviene solitamente anche un Commercialista per gli aspetti fiscali derivanti dalla cessione.
Opzioni da specificare:
🞂 Indicare se si vogliono escludere o no, dalla cessione, i crediti e i debiti aziendali.
🞂 ( Nel caso di esclusione, resteranno a carico del cedente, Art. 2560 c.c.);
🞂 Può disporsi il divieto di non concorrenza da parte di chi vende l’azienda (Art. 2557 c.c.);
🞂 Va indicato il prezzo complessivo della cessione specificando anche i singoli importi derivanti da beni mobili, immobili, ecc;
🞂 Le spese della registrazione del Contratto sono solitamente a carico di chi beneficia
della cessione, o anche divise in parti uguali ( da specificare nel Contratto).
11. Pagamento del prezzo
Regolato mediante una congrua parte al «closing» ed il resto in forma rateale, ma non è raro un pagamento in unica soluzione;
12. Governance dell’Azienda
Il potere decisionale dal giorno del «closing» passa ad altri nomi graditi all’acquirente.
( Nel caso di cessione parziale delle quote, il CdA rifletterà le percentuali del capitale posseduto);
13. Garanzie dei venditori
Si tratta di fideiussioni bancarie per un certo importo proporzionale a quanto ricevuto per la cessione e per una durata limitata.
(Non c’è questa garanzia se il pagamento è rateale).
Il trasferimento gratuito dell’azienda, compiuto da un soggetto imprenditore, è oggetto di una specifica disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui redditi(DPR 917/68).
L’art. 58, 1° comma, dispone che il trasferimento di azienda «per causa morte o per atto gratuito», non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.
Alla neutralità fiscale del trasferimento non oneroso, la medesima disposizione ricollega la continuità dei valori aziendali, prevedendo che l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del xxxxx causa.
È per altro necessario osservare che il trasferimento gratuito dell’azienda può dirsi ‘neutrale’ ai sensi dell’art.58, 1° comma, TUIR, solo con riferimento al passaggio da disponente a beneficiario, nel senso, cioè, che il trasferimento non è di per sé in grado di comportare l’emersione e la tassazione delle plusvalenze latenti in capo al dante causa imprenditore.
Si ipotizzi la cessione di un'azienda posseduta da un imprenditore individuale alla data del 30 giugno dell'anno X. La situazione contabile a tale data, dopo le scritture di assestamento effettuate dal cedente, è la seguente:
Attivo | Passivo | ||
Attrezzature | 80 | Patrimonio Netto | 155 |
Automezzi | 110 | Utile | 15 |
Merci | 50 | Fondo rischi per cause in corso | 30 |
Crediti v/clienti | 60 | Debiti v/fornitori | 70 |
Cassa | 10 | Debiti vari | 40 |
Totale Attivo | 310 | Totale Passivo | 310 |
Con l'aiuto di un professionista, il cedente provvede alla valutazione dei beni aziendali a valori correnti (di mercato), e alla determinazione dell'avviamento.
Nel contratto di cessione, il prezzo (pari a 250) viene frazionato nei valori attribuiti alle attività cedute e alle passività accollate nel seguente modo:
•attrezzature: valore di perizia pari a 90
•automezzi: valore corrente sul mercato dell'usato pari a 85
•merci: vengono valutate allo stesso valore in capo al cedente pari a 50
•crediti v/clienti: valore di presumibile realizzo pari a 30
•debiti v/fornitori: valore nominale pari a 70
•avviamento: valutato per un importo pari a 65.
Non viene ceduto il denaro in cassa e l'acquirente non si accolla i debiti vari. Il fondo rischi per cause in corso viene estinto.
Calcolo Plusvalenza* | |
Prezzo di cessione | -250 |
Valore azienda ceduta | 230 |
Plusvalenza | 20 |
Calcolo prezzo di cessione | |
+ Attrezzature | 90 |
+ Automezzi | 85 |
+ Merci | 50 |
+ Crediti v/clienti | 30 |
+Avviamento | 65 |
- Debiti v/fornitori | 70 |
Prezzo di cessione | 250 |
*La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione e la somma algebrica delle attività cedute e delle passività accollate.
Il valore dell’azienda ceduta, espressa ai valori contabili, è così
determinato:
Attività | |
Attrezzature | 80 |
Automezzi | 110 |
Merci | 50 |
Crediti v/clienti | 60 |
Totale Attività | 300 |
Passività | |
Debiti v/fornitori | 70 |
Totale Passività | 70 |
Valore Azienda Ceduta | 230 |
Scritture contabili del cedente
DATA | OPERAZIONE | DARE | AVERE |
30/06 | Attrezzature | 80 | |
Automezzi | 110 | ||
Merci | 50 | ||
Crediti v/clienti | 60 | ||
Debiti v/fornitori | 70 | ||
Crediti v/cessionario azienda | 250 | ||
Plusvalenza di cessione | 20 |
Il cedente rileva nelle proprie scritture la cessione dell'azienda tramite lo scarico, a valori contabili, delle attività e passività trasferite. In concomitanza viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale un credito verso il cessionario pari al corrispettivo stabilito per la cessione e, tra i ricavi, la plusvalenza realizzata.
Scritture contabili del cessionario
DATA | OPERAZIONE | DARE | AVERE |
30/06 | Attrezzature | 90 | |
Automezzi | 85 | ||
Merci | 50 | ||
Crediti v/clienti | 30 | ||
Avviamento | 65 | ||
Debiti v/fornitori | 70 | ||
Debiti v/cedente azienda | 250 |
Il cessionario rileva l'acquisto dell'azienda iscrivendo nelle proprie scritture le attività, compreso l'avviamento, e le passività valorizzate in base a quanto stabilito nel contratto di cessione. Viene registrato anche il debito verso il cedente pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'azienda.
Conferimento
Operazione mediante cui A (conferente) apporta beni o diritti in B (conferitaria) ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il suo capitale sociale.
Azioni o quote di B
Società conferente
A
Società conferitaria B
Patrimonio
1. La costituzione ex novo di una società, nel caso in cui uno dei soci intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda far valutare a terzi l’entità del proprio apporto;
2. La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire a seguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione a disposizioni agevolative definitive o temporanee che evitano o rinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insite nell’azienda oggetto di conferimento;
3. Può essere un’operazione che prelude a un rafforzamento dell’attività imprenditoriale, anche mediante l’ingresso eventuale di nuovi soci;
4. Il conferimento di ramo d’azienda con successiva scorporazione consente di isolare, all’interno di un’azienda con molte attività, un settore in perdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, al fine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendo in vita esclusivamente il settore remunerativo;
5. Consente la separazione delle attività dell’azienda enucleando un
ramo di attività che il soggetto conferente intende cedere;
6. Consente di far assumere alla società scorporante, nel caso abbia già una forma consona allo scopo, la qualifica di società holding della gestione o delle società scorporate;
7. Consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla
gestione tipica d’impresa;
8. Il conferimento di diversi rami d’azienda consente di separare diverse attività riducendo le dimensioni e la complessità di gestione con il decentramento di compiti e decisioni;
9. Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degli investimenti, dal momento che è possibile cedere solo taluni singoli rami aziendali senza dover cedere tutta l’impresa;
10. Può essere visto come strumento di passaggio generazionale all’interno dell’azienda al fine di semplificare e razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.
1. Non esiste una definizione ed un’organica disciplina del
«conferimento d’azienda»;
2. La normativa deve essere dunque ricostruita:
Oggetto | Normativa Civilistica |
Conferimento di beni in natura di Spa | Artt. 2342, 2343 |
Conferimento di beni in natura di Srl | Artt. 2464,2465 |
Trasferimento d’azienda | Artt. 2557, 2560 |
Limitazione diritto di opzione nelle Spa | Art. 2441, commi 4 e 6 |
Limitazione diritto di opzione nelle Srl | Art. 2481- bis |
3. Il conferimento d’azienda è una specie della più ampia categoria dei
conferimenti in natura (Artt. 2342, 2343 c.c.);
4. Le azioni emesse devono essere immediatamente liberate;
5. Non possono essere oggetto di conferimento nelle Spa le prestazioni d’opera;
6. Chi conferisce beni in natura deve presentare una Relazione
Giurata, redatta da un perito nominato dal Tribunale.
7. Il D.Lgs. N.6/2003 ha differenziato la normativa per le Srl:
🞂 Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione
economica ( anche le prestazioni d’opera);
🞂 Deve essere prestata da parte del socio conferente una polizza di
assicurazione o una fideiussione a garanzia degli obblighi assunti;
🞂 Il perito è nominato dalle parti.
Scritture del conferente:
1. Scritture di assestamento, nel rispetto del principio di competenza nell’imputazione dei proventi e degli oneri relativi alla frazione di esercizio precedente la data di conferimento;
2. Dovranno essere stanziate le quote di ammortamento , le quote di accantonamento al TFR, i debiti per le fatture da ricevere a fronte di operazioni già perfezionate, ecc, come se la data di effetto del conferimento corrispondesse all’ultimo giorno dell’esercizio;
(Qualora oggetto di conferimento non fosse l’azienda ma un ramo d’azienda, le scritture di assestamento riguarderanno gli elementi del comparto oggetto di cessione);
Scritture del conferitario:
1. Simmetricamente a quanto avviene in capo al conferente, il conferitario deve accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di passaggio;
Però mentre il conferente procede a stralciare le suddette attività a valore contabile, il conferitario provvede ad iscriverle al valore che risulta in atto. Ciò può portare all’iscrizione di beni nemmeno iscrivibili nella situazione patrimoniale del conferente.
( Si pensi, per esempio, al valore attribuito ai contratti di leasing oggetto di cessione, pari alla differenza tra il valore normale del bene oggetto della locazione e il valore attualizzato dei canoni di leasing residui, ovvero al marchio d’impresa depositato dal conferente ma non
da questi acquisito da soggetti terzi, ovvero ancora all’avviamento).
TASSAZIONE IN SEDE DI CONFERIMENTO art. 176 DPR 917/86
L’Operazione di conferimento è fiscalmente neutrale, salvo la possibilità del soggetto conferitario di ottenere il riconoscimento di maggiori valori presenti in bilancio con il pagamento di un imposta sostitutiva. (i maggiori valori riconosciuti rilevano, ad esempio, ai fini dell’ammortamento e del plafond delle spese di manutenzione).
Successiva cessione delle partecipazioni o dell’azienda
La plusvalenza che emerge dalla successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente a seguito del conferimento di azienda, è tassabile con le regole ordinarie
E’, altresì soggetta alla tassazione ordinaria l’eventuale cessione, da parte della conferitaria, dell’azienda ricevuta in conferimento.
1. Fase propedeutica
Inizia con i primi contatti tra le società, si sviluppa sino al momento in cui la conferente delibera il conferimento di azienda o del ramo.
🞂 Delibera CdA indicandole motivazioni del conferimento;
🞂 Delega al Presidente/Amministratori per l’istanza di nomina dell’esperto.
2. Fase valutativa
Inizia con la presentazione dell’istanza al Presidente del Tribunale per la nomina dell’esperto e termina con l’osservazione della perizia da parte dell’esperto;
3. Fase attuativa
Inizia con la delibera di aumento del capitale sociale o di costituzione della conferitaria e termina con l’Atto di conferimento davanti un Notaio.
Cessione | Conferimento |
Consiglio di Amministrazione Per indicare le motivazioni dell’operazione | Consiglio di Amministrazione Per indicare le motivazioni dell’operazione |
Notaio Per la stipula del Contratto di Cessione | Notaio Per la stipula del Contratto di Conferimento |
Commercialista Per gli aspetti fiscali | Commercialista Ruolo di intermediario |