Assicurazione veicoli
Assicurazione veicoli
Informazioni ai clienti e Condizioni generali
Assicurazione veicoli per natanti
◾ Responsabilità civile
◾ Casco
◾ Infortuni
◾ 24 h CarAssistance
◾ Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
Edizione 01.2023
Informazioni ai clienti
Ciò che dovreste sapere sulla vostra assicurazione veicoli per natanti
Gentile cliente, egregio cliente,
vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compa- gnia d’assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione veicoli per natanti, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell’assicurazione.
Le informazioni seguenti vi danno una visione d’insieme come pure le risposte alle domande più frequenti. Esse contengono delle semplificazioni e non sostituiscono né la polizza né le condizioni generali menzionate nel presente documento.
1. Chi siamo?
Gli assicuratori sono:
◾ la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del Gruppo Mobiliare (di seguito: Mobiliare) che ope- ra secondo i principi della società cooperativa e che ha la sua sede principale alla Xxxxxxxxxxx 00 x 0000 Xxxxx;
◾ la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (di seguito: Protekta), una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0000 Xxxxx;
◾ Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Xxxxxxxxxxx 00 a 0000 Xxxxx.
2. Qual è l’estensione dell’assicurazione veicoli per natanti?
L’assicurazione veicoli per natanti costituisce una soluzione globale completa, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco tramite la vostra agenzia generale, come pure la 24 h CarAssistance e le informazioni giu- ridiche gratuite fornite dalla Jurline della Protekta.
Il Capitale d’invalidità e di decesso sono assicurazioni a somma assicurata. Tutte le assicurazioni sono assicura- zioni contro i danni.
◾ Assicurazione responsabilità civile
Se con il vostro veicolo vengono cagionati danni a persone, animali o cose subentra l’assicurazione responsa- bilità civile. Questa assicurazione è obbligatoria per legge per quasi tutti i natanti. Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate. Queste pretese sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ le pretese per danni materiali del detentore;
◾ la responsabilità civile dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare tali lacune.
◾ Assicurazione casco
L’assicurazione casco parziale si assume le spese in caso di perdita, distruzione o danneggiamento del vostro veicolo. L’assicurazione casco totale contro tutti i rischi assicura tutti i danni che il natante può subire su acqua, su terra, durante il rimessaggio invernale o durante il trasporto. Nel caso di un evento assicurato versiamo le prestazioni relative alla riparazione o al danno totale e ci assumiamo le spese, come per esempio il traino del natante.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ i danni derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre pre- scritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
◾ i danni causati in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l’influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di farmaci, se al conducente, nei cinque anni precedenti l’evento assicurato, era stata ritirata la licenza di condurre a causa di uno di questi motivi. Questa restrizione non si applica se viene provato che lo stato di ebbrezza, l’assunzione di stupefacenti o l’abuso di farmaci non ha influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.
◾ 24 h CarAssistance
In caso di guasto del natante assicurato versiamo le prestazioni relative al soccorso in caso di panne e al traino. Se il natante non può essere riparato lo stesso giorno, ci assumiamo anche le spese di pernottamento o le spese per proseguire il viaggio o per il viaggio di ritorno utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.
Se l’assistenza non è stata richiesta tramite la Mobi24 SA, le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione decade se la richiesta di assistenza tramite la Mobi24 SA non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, date le circostanze.
L’esclusione più importante concerne i danni derivanti dalla guida del natante da parte di una persona che non possiede la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali.
◾ Assicurazione infortunio
In caso di infortuni legati all’uso del natante sono assicurate le persone autorizzate ad utilizzare il natante. Sono assicurabili:
◾ le spese di cura, come ad esempio quelle per trattamenti terapeutici, farmaci o ricovero ospedaliero;
◾ un’indennità giornaliera durante il periodo di incapacità di guadagno;
◾ un capitale d’invalidità in caso di pregiudizio alla salute presumibilmente duraturo;
◾ un capitale di decesso se la persona decede in seguito all’infortunio.
L’ esclusione più importante concerne gli infortuni sopraggiunti a persone che hanno utilizzato il natante per spostamenti ai quali non erano autorizzati.
◾ Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
L’assicurazione veicoli per natanti contiene un’assicurazione di protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo in caso di controversie derivanti dal diritto contrattuale.
Dopo aver acquistato il vostro nuovo natante siete costretti a recarvi più volte al cantiere, perché il natante non funziona. Il rivenditore però non ha nessuna intenzione di riprendersi il veicolo. In occasione del controllo annuale il cantiere effettua tutta una serie di lavori da voi non richiesti, fatturandoli. Il valore residuo calcolato dalla società di leasing vi sembra eccessivo. Non riuscite a trovare un accordo. In questi e altri casi di diritto contrattuale, i giuristi della Protekta tutelano i vostri interessi legali. In caso di conflitti d’interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario, avete il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno di vostra scelta.
Le esclusioni più importanti concernono:
◾ i settori non menzionati nelle condizioni generali e le pretese nei confronti della Protekta, dei suoi organi e di persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
◾ le controversie derivanti da contratti da voi conclusi a titolo professionale.
3. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?
L’estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza e delle disposizioni delle condizioni generali, e eventualmente con l’aggiunta di condizioni particolari.
Le prestazioni della 24 h CarAssistance e della protezione giuridica del diritto contrattuale del veicolo sono appli- cabili indipendentemente dall’estensione della copertura assicurativa da voi scelta.
4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?
Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo tutte le persone assicurate con:
◾ consulenza e assistenza sul posto tramite il vostro consulente assicurativo personale nelle vostre vicinanze;
◾ liquidazione dei sinistri sul posto tramite il servizio sinistri dell‘agenzia generale nelle vostre vicinanze, in modo personale e senza complicazioni;
◾ 24 h CarAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, compresi il soccorso e il traino in caso di panne;
◾ JurLine per informazioni giuridiche di ogni genere per telefono.
5. Quali sono i premi dovuti?
L’ammontare del premio dovuto dipende dai natanti e dai rischi assicurati, nonché dalla copertura desiderata. A questo si aggiunge il supplemento legale del 5 % per il bollo federale. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per la protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo secondo la cifra 2. Il pre- mio viene riscosso annualmente; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza.
Quando l’assicurazione veicoli per natanti viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo di regola la parte del premio non goduta.
6. Quali sono i vostri obblighi più importanti?
I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d’assicurazione, nelle even- tuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:
◾ Siete tenuti a rispondere correttamente e in modo completo alle domande alla proposta. In caso contrario siamo autorizzati ad annullare l’assicurazione in questione e, a determinate condizioni, a chiedere persino il rimborso delle prestazioni erogate.
◾ Xxxxxx annunciarci ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
◾ I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
◾ Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Xxxxxxxx ricorrere alla vostra collabora- zione per potervi assistere in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni com- plete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l’importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, i giustificativi e gli altri documenti importanti.
7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?
Le prestazioni che la Mobiliare e la Protekta devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nel- le condizioni generali ed eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano in dipenden- za della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.
8. Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?
I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si sono verificati nel corso della durata contrattuale.
Qui appresso trovate le possibilità di rescissione più importanti:
◾ Xxxxxx revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stes- so entro 14 giorni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
◾ Xxxxxx disdire l’assicurazione veicolo per natanti per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l’assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
◾ Nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione, potete disdire il contratto, avete la pos- sibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell’obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell’obbligo d’informare.
◾ Se noi, durante validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima dis- dire la parte interessata della vostra polizza. Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle prestazioni a vostro favore, come pure le modifiche di contributi, prestazioni o franchigie come pure l‘estensione delle coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalla autorità federale.
◾ Potete disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.
◾ Se ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire l‘assicurazione.
◾ Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.
◾ Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un’assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell’assicurazione multipla.
9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati? La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:
◾ dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l’identifica- zione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
◾ dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull’assicuratore precedente e l’andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
◾ dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del con- tratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
◾ dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei paga- menti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei pre- mi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
◾ dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.
Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.
Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della sol- vibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l’amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono ela- borati per l’aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.
Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.
Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l’elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d’assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell’assicurazione in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incari- co della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell’ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l’elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la deter- minazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della perso- na interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.
Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
◾ nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell’assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati rela- tivi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
◾ nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettua- re interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell’interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.
Sussiste uno scambio di dati elettronico con gli uffici della circolazione stradale e le autorità di immatricolazione per l’emissione di attestati di assicurazione e informazioni sui detentori. La SVV Solution SA gestisce inoltre un servizio di clearing comune alle compagnie di assicurazione svizzere coinvolte. L’accesso ai dati è limitato ai dati della Mobiliare.
I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l’altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l’individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l’analisi e la valutazione dell’utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all’interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.
I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo auto- xxxxx, i dati non più necessari vengono cancellati.
Condizioni generali Indice
Articolo Pagina
Disposizione comuni 7
A | Basi legali | 7 |
B | Conclusione dell’assicurazione | 7 |
C | Scioglimento dell’assicurazione | 7 |
D | Pagamento dei premi | 8 |
E | Obbligo di annuncio e altri obblighi | 8 |
F | Indennità e franchigia | 8 |
G | Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie | 9 |
H | Incarico a un terzo | 9 |
I | Foro competente | 9 |
J | Protezione dei dati | 9 |
Assicurazione responsabilità civile 10
A | Estensione dell’assicurazione | 10 |
A1 | Veicolo assicurato | 10 |
A2 | Rischi assicurati | 10 |
A3 | Prestazioni assicurate | 10 |
B | Generalità | 10 |
Articolo Pagina
Assicurazione infortuni 14
A | Estensione dell’assicurazione | 14 |
A1 | Rischi assicurati | 14 |
A2 | Spese di cura | 14 |
A3 | Indennità giornaliera | 14 |
A4 | Capitale d’invalidità | 14 |
A5 | Capitale in caso di decesso | 15 |
B | Generalità | 15 |
24 h CarAssistance 16
A Copertura di base 16
A1 Veicolo assicurato 16
A2 Rischi e prestazioni assicurati 16
B Generalità 16
Assicurazione protezione giuridica
per il diritto contrattuale del veicolo 17
A Estensione dell’assicurazione 17
A1 Controversie assicurate 17
A2 Prestazioni assicurate 17
A3 | Limitazioni delle prestazioni | 17 | ||
Assicurazione casco | 11 | B | Generalità | 18 |
A Copertura di base | 11 | |||
A1 Veicolo assicurato | 11 | |||
A2 Assicurazione casco totale contro tutti i rischi – rischi assicurati | 11 | |||
A3 Assicurazione casco parziale – rischi assicurati | 11 | |||
A4 Prestazioni assicurate | 11 | |||
B Coperture supplementari | 11 | |||
B1 Assicurazione rottura macchine | 11 | |||
B2 Cose trasportate | 12 | |||
C Generalità | 12 |
Disposizioni comuni
A Basi legali
Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), il codice civile svizzero (CC) ed il codice delle obbligazioni (CO). La base legale per i rischi assicurati nel Principato del Liechtenstein è la legge sul contratto d’assicurazione ivi vigente. Le relative disposizioni hanno la precedenza su altre disposizioni di queste condizioni generali.
B Conclusione dell’assicurazione
1 Inizio, durata e scadenza
L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.
L’anno assicurativo inizia con la scadenza del premio annuo.
2 Obbligo di annuncio
Alla richiesta di stipula del contratto di assicurazione, lo sti- pulante e la persona assicurata sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti rilevanti che comporta- no situazioni di rischio di cui sono o devono essere a cono- scenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto o in altra forma che consenta di fornire una prova scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Sono definite rilevanti le situazioni di rischio suscettibili d’influenzare la nostra decisione in merito all’accettazio- ne dell’assicurazione o alla stipula dell’assicurazione a condizioni speciali.
3 Contenuto e estensione della polizza
L’estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle condizioni generali applicabili, completate da eventuali condizioni partico- lari e allegati alla polizza.
La polizza contiene le assicurazioni desiderate, le som- me d’assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.
4 Diritto di revoca
Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momen- to in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispet- tato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l’ultimo giorno del termine.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio la vostra propo- sta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.
Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.
C Scioglimento dell’assicurazione
1 Disdetta
La disdetta deve avvenire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Alla fine della durata convenuta
Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione alla fine del terzo anno e di ogni anno suc- cessivo con un preavviso di 3 mesi.
3 Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarare
Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nel- le risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto com- portante un rischio rilevante, violando così l’obbligo di annuncio. Il recesso ha effetto dal momento in cui per- viene al contraente.
La disdetta mette fine al nostro obbligo di accordare una prestazione per i sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione sono state influenzate dal mancato annuncio o dall’annuncio scorretto di un fatto o di un elemento che comportano un rischio rilevante. Le prestazioni già versate devono essere rimborsate.
4 Nel caso di violazione dell’obbligo di informare
Voi siete autorizzati a disdire il contratto per iscritto, se prima della conclusione dell’assicurazione noi non abbia- mo soddisfatto il nostro obbligo d’informarvi.
Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.
5 In caso di assicurazione multipla
Potete annullare l’assicurazione entro 4 settimane dalla scoperta dell’assicurazione multipla se non eravate a co-noscenza della presenza di un’assicurazione multipla quando avete stipulato la polizza.
6 In caso di sinistro
Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verifi- carsi di un danno risarcibile.
Xxxxxxxx disdire il contratto al più tardi al pagamento dell’indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.
Voi dovete inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell’indennità, ovvero dopo il pagamento della prestazione assicurati- va. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.
7 Nel caso di modifica delle tariffe dei premi e delle fran- chigie
Quando noi cambiamo le tariffe dei premi o le regole sulle franchigie, noi possiamo esigere l’adattamento delle assicurazioni. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Se non siete d’accordo con la modifica, voi potete disdi- re la parte pertinente della vostra polizza o l’intera polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l’ulti- mo giorno dell’anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che xxxxxxx accettato l’adattamento.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche
a dei premi o delle prestazioni a vostro favore;
b delle imposte, prestazioni o franchigie concernenti le coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalle autorità.
8 Altri motivi di scioglimento del contratto
Noi possiamo disdire o rescindere l’assicurazione in pre- senza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un
sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicura- zione intenzionale o di cumulo di assicurazioni. La disdet- ta è valida dal momento in cui essa vi perviene. La rescis- sione diventa effettiva al momento della ricezione da par- te dell’utente.
Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assi- curazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposi- zioni legali che rende impossibile l’adempimento del con- tratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del con- tratto da parte che dà l’avviso.
D Pagamento dei premi
1 Scadenza e pagamento
I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzio- nati nella vostra polizza e devono essere pagati in antici- po per ogni anno assicurativo, alla scadenza. Vi ringrazia- mo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, vi inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un ter- mine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.
2 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto
Se, per una ragione legale o contrattuale, l’assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il pre- mio non goduto.
Non viene rimborsato il premio nei seguenti casi:
a voi date la disdetta dell’assicurazione in caso di sini- stro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l’assicu- razione si annulla a causa dell’estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).
E Obbligo di annuncio e altri obblighi
1 Aggravamento e cambiamento del rischio
Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per iscritto o in un’altra forma che consenta di fornire una prova scritta, ogni variazione relativa a fatti rilevanti per la valutazione del rischio assi- curato sui quali sono stati interpellati.
In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.
La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumen- to del premio a decorrere dal momento dell’aumento del rischio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momen- to in cui è stato notificato l’aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d’accordo con l’aumento del premio, può disdire il contratto entro 4 settimane per iscritto o in un’altra forma che consenta di fornire una prova scritta. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta rispettiva.
2 Trasferimento di domicilio
Il trasferimento di domicilio all’estero deve esserci noti- ficato immediatamente. Si considera trasferimento di domicilio la cancellazione presso le autorità competenti. L’assicurazione si estingue (ad eccezione del trasferi- mento di domicilio da e verso il Principato del Liechten- xxxxx) alla fine dell’anno assicurativo. La copertura assi- curativa decade immediatamente qualora al veicolo sia- no apposte targhe straniere.
3 Obbligo di diligenza e prevenzione dei danni
Le persone assicurate sono tenute ad osservare la dili- genza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
4 Annuncio in caso di sinistro
4.1 In casi d’emergenza (ossia assistenza dalla 24 h Car- Assistance persone) voi ovvero gli assicurati siete tenuti a informarci immediatamente tramite Mobi24 SA.
4.2 In tutti gli altri casi, voi ovvero gli assicurati sono tenuti di informare immediatamente noi – o per la protezione giuridica la Protekta, per il tramite dei seguenti canali:
– la vostra agenzia generale secondo xxxxxxx;
– avviso di sinistro tramite internet (xxx.xxxxxxxxx.xx o per la protezione giuridica xxx.xxxxxxxx.xx/xx).
4.3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l’accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all’indennità.
4.4 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l’inter- vento della Protekta, quest’ultima deve essere avvisa- ta subito. Documenti scritti o elettronici, citazioni da parte delle autorità giudiziarie, come pure le loro deci- sioni devono essere trasmessi subito alla Protekta.
4.5 Se si violano per colpa gli obblighi di avviso e di com- portamento, noi o eventualmente la Protekta possia- mo ridurre o rifiutare le prestazioni.
Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle cir- costanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l’obbligo contrattuale.
5 Obbligo di limitare il danno
Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno.
6 Spese per la limitazione del danno
Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d’assicurazione. Se queste spese e l’indennità cumulate superano la somma d’assicura- zione, esse vengono risarcite soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinate.
7 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati
Spetta a Lei richiamare l’attenzione delle parti terze coin- volte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra
«Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx- ne-e-sicurezza-dei-dati).
F Indennità e franchigia
1 Calcolo
Noi calcoliamo l’indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali. Procediamo nel modo seguente:
1.1 dapprima viene calcolato il valore di risarcimento oppure il danno risarcibile;
1.2 in seguito, per ogni sinistro viene dedotta l’eventua- le franchigia indicata nella polizza;
1.3 successivamente vengono applicate le limitazioni delle prestazioni.
Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione.
2 Franchigia
La franchigia convenuta contrattualmente viene dedotta per ogni caso di sinistro per il quale versiamo delle pre- stazioni.
Non deve essere pagata nessuna franchigia:
2.1 quando dobbiamo versare delle prestazioni nell’as- sicurazione responsabilità civile, benché non vi sia colpa da parte dell’assicurato;
2.2 quando nell’assicurazione casco, un danno di collisio- ne viene risarcito al 100 % dalla persona responsabi- le o dal suo assicuratore responsabilità civile;
2.3 in caso di uso illecito, purché la sottrazione del natan- te non sia imputabile a voi;
2.4 durante le lezioni di guida impartite da un maestro conducente con autorizzazione ufficiale;
2.5 durante l’esame ufficiale di guida.
Noi richiediamo la franchigia oppure la computiamo con le prestazioni. Se entro 4 settimane dalla richiesta non viene dato seguito al pagamento, venite diffidati per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffida. Se la diffida resta senza esito, il contratto si estingue nel suo insieme una volta trascorso il termine di 14 giorni. Il premio già pagato resta acquisito. La fran- chigia verrà richiesta in ogni caso.
3 Regresso
Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando
3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l’assicurazione.
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contrat- to di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finan- ziarie si oppongono.
H Incarico a un terzo
Se Lei incarica e autorizza un terzo (x.xx. broker/intermedia- rio), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d’intenzio- ni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra pre- stazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispet- to di un termine, questo s’intende rispettato con l’arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se Lei è rappresen- tato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.
Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipu- la o nell’assistenza circa il presente contratto di assicurazio- ne, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un indennità per questa attività. Qualora desideri maggiori informazioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.
I Foro competente
In caso di divergenze d’opinioni in merito alle pretese riguar- danti questa assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni XX
0 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure
2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA a Berna.
Se il litigio concerne la protezione giuridica, potete adire le vie legali anche alla sede della Protekta a Berna.
J Protezione dei dati
1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul tratta- mento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazio- ne sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/ protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una ver- sione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale op- pure al suo consulente assicurativo.
La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggior- nata periodicamente per fornire le informazioni più at- tuali sul trattamento dei dati. Si applica l’ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobilia- re può intraprendere quanto segue:
a nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell’assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in que- stione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compa- gnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
b nell’esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell’ambito di uno dei sistemi di segna- lazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell’interrogazione, xxxxxx- dere ulteriori informazioni da altre compagnie di assi- curazione o comunicarle ad esse.
Assicurazione responsabilità civile
A Estensione dell’assicurazione
A1 Veicolo assicurato
L’assicurazione si estende a:
1.1 il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dal natante;
1.2 il traino di sciatori nautici o utenti di simili attrezzi sportivi;
1.3 la lancia di bordo, a condizione che per quest’ultima non sia necessaria una propria licenza di circolazione;
1.4 le boe compresi i loro equipaggiamenti;
1.5 il mezzo di trasporto per il natante, a condizione che non sia utilizzato per il trasporto nelle strade pubbliche.
A2 Rischi assicurati
Sono assicurate le pretese di risarcimento danni avan- zate contro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali per la responsabilità civile, in seguito a
1 ferimento o morte di persone; 2 ferimento o morte di animali;
3 danneggiamento o distruzione di cose; e segnatamente in relazione all’esistenza e all’uso del natante.
Quando in seguito a un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, sono assicurate le spese che incombono a un assicurato per provvedimenti adeguati al fine di scongiurare questo pericolo (spese di prevenzione danni).
A3 Prestazioni assicurate
Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiusti- ficate. Esse sono limitate dalla somma di garanzia fissa- ta nella polizza.
Per i danni consecutivi a incendio, esplosione, energia nucleare, come pure per spese di prevenzione danni, la copertura è limitata a 10 milioni di franchi.
B Generalità
1 Persone assicurate
Sono assicurati il detentore del natante designato nella polizza e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo il diritto sulla navigazione.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 In caso di sinistro
3.1 Noi conduciamo le trattative con il danneggiato.
3.2 Gli assicurati non devono di propria iniziativa rico- noscere alcuna pretesa da parte del danneggiato e non devono effettuare alcun pagamento.
3.3 Se si perviene a una causa civile, la conduzione del processo deve essere affidata a noi.
3.4 La regolamentazione delle pretese del danneggiato da parte nostra è vincolante.
4 Esclusioni generali
Non sono assicurate le pretese
a per danni materiali del detentore, del proprietario o del conducente del natante;
b per danni al natante assicurato, rimorchiato o spin- to, nonché per danni a cose fissate a tale natante oppure a cose o animali che vengono trasportati con il veicolo. Fanno eccezione gli oggetti che il dan- neggiato porta con sé, come bagagli e simili;
c per infortuni derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti
d per danni che sono coperti in base alla legislazione sull’energia nucleare.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
– per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
– quando l’organizzatore non ha stipulato l’assicu- razione prescritta dalla legge. All’estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
– per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e manife- stazioni che servono unicamente alla formazione nell’ambito della sicurezza;
Non è assicurata la responsabilità civile
a dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non sod- disfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare tali lacune;
b delle persone che hanno utilizzato il natante loro affidato per corse alle quali non erano autorizzate;
c delle persone che hanno sottratto il natante o il mezzo di trasporto, e delle persone che sapevano della sottrazione;
d per crociere senza autorizzazione dell’autorità com- petente.
Secondo la legge queste limitazioni non possono essere opposte al danneggiato. Possiamo esigere il rimborso delle prestazioni versate alle persone fallibili.
Assicurazione casco
A Copertura di base
A1 Veicolo assicurato
1 Assicuriamo il natante indicato nella polizza. Sono coas- sicurate le relative parti di ricambio.
2 Sono coassicurate le seguenti cose a condizione che sia- no comprese nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo:
a equipaggiamenti, accessori e attrezzi che sono fissati al natante o che sono chiusi al suo interno. Non sono con- siderati equipaggiamenti ed accessori i supporti audio, i supporti di dati e immagini nonché gli apparecchi di comunicazione, i sistemi di navigazione e gli apparec- chi elettronici che non sono incorporati nel natante;
b motori fuori bordo avvitati in modo fisso o fissati con una sicurezza meccanica (p. es. catena o fune d’acciaio) allo scafo dell’imbarcazione;
c lance di bordo, per le quali non è necessaria una pro- pria licenza di circolazione;
d le boe compresi i loro equipaggiamenti;
e il mezzo di trasporto per il natante, qualora non venga impiegato per il trasporto nella circolazione stradale pubblica;
f telone di copertura;
g cavalletto di supporto, gru di sollevamento o di alag- gio e carrello di alaggio.
A2 Assicurazione casco totale contro tutti i rischi – rischi assicurati
Sono assicurati tutti i danni che subisce il natante in modo violento su acqua, su terra, durante il rimessaggio invernale o durante il trasporto. Sono compresi anche l’affondamento e tutti i rischi dell’assicurazione casco parziale secondo l’articolo A3, cifre 1– 6.
A3 Assicurazione casco parziale – rischi assicurati
Il veicolo natante e i valori dichiarati in polizza sono assi- curati in acqua, su terra, nel rimessaggio invernale e durante il trasporto contro i seguenti rischi:
1 Incendio
Danni dovuti a incendio, fulmine, esplosione e corto cir- cuito (esclusi i danni alla batteria), cioè difetti d’isolamento fra i diversi cavi elettrici che infiammano gli isolamenti dei cavi. I danni ad apparecchi e componenti elettrici ed elettronici sono assicurati soltanto quando la causa non è attribuibile a un difetto interno. Sono coassicurati i danni al natante in seguito ad un’azione di spegnimento.
2 Eventi naturali
Piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, masse di terra (smottamenti), come pure danneggiamento causato dal- la caduta di rocce o sassi direttamente sul natante.
Altri danni della natura sono esclusi.
3 Masse nevose
Danneggiamento causato dalla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul natante assicurato.
4 Furto
Danneggiamento, perdita o distruzione dovuti alla per- petrazione o a un tentativo di furto, furto d’uso o rapina.
Non sono coperti i danni causati da appropriazione indebita, abuso di fiducia o truffa.
5 Rottura vetri
Rottura di vetri e di altre superfici vetrate. Sono assicurati anche i materiali sintetici usati in sostituzione del vetro.
Non viene versato alcun indennizzo se le spese com- plessive del ripristino (spese di riparazione di vetri di finestrini e di altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore attuale del veicolo assicurato.
6 Martore e roditori
Danneggiamenti di parti del veicolo causati da morsicatu- re di martore o roditori, compresi i danni conseguenti.
A4 Prestazioni assicurate
In caso di un evento assicurato, accordiamo le presta- zioni per la riparazione o per il danno totale e paghiamo le spese per
1 il recupero e il trasporto nel garage più vicino idoneo a eseguire la riparazione, ovvero in un luogo adatto per lo stazionamento e le spese di smaltimento effettive, al massimo fino al valore attuale. Sono pure assicurate le spese di sosta;
2 lo sdoganamento quando il natante non può essere riportato in Svizzera in seguito all’evento assicurato;
3 la pulizia del natante sporcato in caso di una presta- zione di soccorso (in caso di riparazione);
4 le spese per limitare il danno;
5 le spese dei pubblici pompieri, della polizia e di altre organizzazioni obbligate a portare soccorso, quando lo stipulante in base a una disposizione legale è tenuto all’assunzione di queste spese;
6 la sostituzione o la riparazione delle cose trasportate, purché esse siano assicurate;
7 il noleggio di un posto barca in porto quando il natante non può essere utilizzato in seguito ad un danno assi- curato. Le prestazioni vengono corrisposte per un massimo di 3 mesi e fino ad un importo massimo di CHF 3000.
B Coperture supplementari
Quando sono menzionati nella polizza, i seguenti rischi e cose sono assicurati:
B1 Assicurazione rottura macchine
1 Cose assicurate
Sono assicurati tutti i sistemi di propulsione della nave, incluse le pompe, il combustibile e il sistema di raffred- damento così come tutti i dispositivi e gli impianti elet- trici ed elettromeccanici fissati all’imbarcazione a moto- re assicurata, come ad esempio i dispositivi per la comunicazione e per la navigazione.
2 Rischi assicurati
Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni che so- praggiungono in modo improvviso e imprevisto, in par- ticolare come conseguenza di:
a manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dan- nose intenzionali da parte di terzi;
b difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione; c corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
d sovraccarico, fuori giri;
e depressione o sovrapressione;
f mancanza d’acqua, colpi d’ariete e contaminazioni dell’acqua;
g guasto a dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza;
h polvere, contaminazione dell’aria;
i reti, corde o lenze e danni causati dalle alghe.
3 Prestazioni assicurate
In caso di un evento assicurato, accordiamo le prestazio- ni per la riparazione o per il danno totale fino al valore attuale della cosa assicurata. Si considera danno totale il caso in cui l’importo per le spese di riparazione è supe- riore al valore attuale o se l’oggetto assicurato non può più essere riparato.
Non sono assicurati
a i danni che sono la conseguenza diretta di
– influenze continue e prevedibili di natura mecca- nica, termica (come il congelamento dell’acqua di raffreddamento), chimica o elettrica come invec- chiamento, usura, corrosione, decomposizione;
– accumulo eccessivo di ruggine, fango e altre sedi- mentazioni.
Se però tali danni provocano dei danneggiamenti e delle distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate, questi danni consecutivi sono assicurati.
b i danni per i quali il fabbricante o il venditore sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
c i danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali la resistenza normale dell’oggetto assicurato è superata e dei quali lo stipulante, il suo rappresen- tante o il comandante della nave era al corrente o avrebbe dovuto esserlo.
4 Obblighi di diligenza
I servizi previsti delle cose assicurate devono essere eseguiti e confermati come da manuale d’istruzioni da personale qualificato.
Se non si adempie a questi obblighi di diligenza, l’assi- curatore può rifiutare prestazioni o ridurle.
B2 Cose trasportate
Le cose personali trasportate o portate dagli utilizzatori del natante sono assicurate al valore a nuovo se cadono in acqua accidentalmente e se, in caso di un danno assi- curato al natante, vengono danneggiate o distrutte, rispettivamente se vengono rubate dal natante o assie- me al natante chiuso o coperto.
Le prestazioni per sinistro sono limitate dalla somma di assicurazione menzionata nella polizza.
Non sono assicurati denaro in contanti, libretti di |
risparmio, cartevalori (compresi gli assegni di viaggio, |
i biglietti di viaggio e abbonamenti), gioielli, articoli di |
commercio, supporti audio, supporti di dati e di imma- |
gini, apparecchi di comunicazione non incorporati al |
natante, valori personali di affezione, veicoli a motore |
e xxxxxxx, cose che servono all’attività professionale. |
C Generalità
1 Copertura preventiva
Se richiedete in modo vincolante un’assicurazione combi- nata responsabilità civile e assicurazione casco totale con- tro tutti i rischi, viene accordata una copertura casco tota- le per i primi 30 giorni, a partire dalla validità dell’attesta- to. Concediamo la copertura preventiva per natanti fino al 7° anno d’esercizio compreso, con un un valore a nuovo fino CHF 200 000. È applicabile la franchigia proposta.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 Definizioni dei concetti
3.1 Valore a nuovo
1 Il prezzo netto valido al momento della fabbrica- zione (dopo la detrazione degli sconti) compresi equipaggiamenti e accessori e l’IVA. Per le cose trasportate è considerato valore a nuovo l’importo richiesto per l’acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro.
2 Per i natanti il cui valore attuale supera il prezzo netto attuale per la produzione (definizione dei concetti secondo C 3.1.1), si considera valore attuale il valore riportato nella polizza.
3.2 Valore attuale
Valore del natante compresi gli equipaggiamenti e accessori al momento dell’evento assicurato. Se non può essere raggiunta alcuna intesa sul valore attuale, il valore viene definito da un esperto comune. Un eventuale danno preesistente viene portato in deduzione.
3.3 Anno d’esercizio
Il periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Le frazioni di un anno vengono computate propor- zionalmente.
3.4 Panne
Si considerano panne i guasti tecnici, pneumatici danneggiati al trailer, mancanza di carburante, rifor- nimento erroneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiuse nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.
3.5 Accessori
Per accessori si intendono tutti gli oggetti che hanno una relazione nautica diretta con il natante. Fra que- sti rientrano ad esempio giubbotti salvagente, funi, parabordi, boe, bandiere, sci d’acqua, wakeboard, attrezzatura da pesca, ombrelloni ecc. Non rientrano fra gli accessori gli oggetti personali come occhiali da sole, apparecchi fotografici ecc. Questi ultimi rien- trano nell’assicurazione complementare «Oggetti tra- sportati».
4 Abuso ripetuto di alcool, stupefacenti e medicamenti
4.1 Se in qualità di persona privata o di titolare di un’im- presa avete causato l’evento assicurato in stato d’ebbrezza (tasso di alcolemia superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l’influsso di stupefa- centi o in seguito ad abuso di medicamenti, noi non forniamo nessuna prestazione. Questa limitazione non è valida se ci viene provato:
1 che queste persone non hanno subito il ritiro della licenza di condurre per uno di questi eventi durante cinque anni precedenti l’evento assicurato, oppure
2 che lo stato d’ebbrezza, l’influsso di stupefacenti o l’abuso di medicamenti non hanno influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.
4.2 Se l’evento assicurato è stato causato da un dipen- dente dello stipulante, si applica la regola di cui alla cifra 4.1 unicamente quando questo dipendente conduce un veicolo dello stipulante durante più di 24 giorni in totale per anno civile. Il termine indicato di 5 anni ha validità dalla data d’impiego.
5 In caso di sinistro
5.1 In caso di furto, si deve sporgere denuncia alla poli- zia (della navigazione) e, su nostra richiesta, denun- cia contro l’autore. Se un natante viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa, siete tenuti a riprenderlo, dopo che siano state eseguite, a nostre spese, le riparazioni risarcibili.
5.2 In caso di danneggiamenti da parte di ignoti siete tenuti, prima della riparazione, di darci la possibilità di esaminare il natante.
5.3 In caso di collisione con un animale, l’evento dev’es- sere messo a verbale o confermato dagli organi competenti (per es. polizia della navigazione).
5.4 Le riparazioni possono essere commissionate sol- tanto con il nostro consenso.
6 Valutazione del danno
6.1 Riparazione
1 Indennizziamo le spese adeguate al valore attuale per la riparazione del natante, come pure dell’equi- paggiamento supplementare e degli accessori, quando non si è in presenza di un danno totale.
2 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per i danni preesistenti e non riparati, quando la cattiva manutenzione, l’usura o dei danni preesistenti incidono sulle spe- se di riparazione o di pulizia oppure se lo stato del natante assicurato risulta migliorato in seguito alla riparazione.
6.2 Danno totale
1 Se le spese di riparazione superano il valore attua- le, e se un natante sottratto non viene ritrovato entro 30 giorni dalla perdita, paghiamo il valore a nuovo nei primi 5 anni d’esercizio. A partire dal 6° d’anno d’esercizio viene risarcito il valore attuale.
2 Le velature, il cordame e le tavole a vela vengono indennizzate con il valore attuale.
3 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati.
6.3 Indennizzo massimo
Quando l’indennizzo accertato è superiore al prezzo pagato per l’acquisto del natante, rimborsiamo il prezzo di acquisto. Viene poi fatta la deduzione della franchigia convenuta e del valore dei resti del natante non riparato.
6.4 Sottoassicurazione
Si è in presenza di una sottoassicurazione quando il valore a nuovo è dichiarato troppo basso. Indenniz- ziamo il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore a nuovo effettivo del natante. Questa regolamentazione è pure valida per i danni parziali.
6.5 Importa sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto non viene indennizzata se avete diritto al rimborso dell’imposta anticipata e potete richiedere il rimborso della stessa all’ammini- strazione delle contribuzioni. I danni che vengono pagati in base alle spese di riparazione preventivate (secondo perizia/offerta), non contengono alcuna imposta sul valore aggiunto.
6.6 Resti del natante
Dall’indennizzo (deduzione fatta della franchigia) viene
dedotto il valore dei resti del natante non riparato. Se questo valore non viene dedotto, i resti diven- tano di nostra proprietà al momento del pagamento dell’indennizzo.
7 Esclusioni generali
Non sono assicurati
a danni dovuti a usura, logorio del materiale, difetti di fabbricazione o costruzione, l’esclusione non copre i danni che sono esplicitamente assicurati con l’assi- curazione supplementare per la rottura della mac- china, scosse, manutenzione insufficiente o difetto- sa dell’imbarcazione) come mancanza di olio o insufficiente lubrificazione, gelo o mancanza d’ac- qua di raffreddamento, equipaggiamento insuffi- ciente, sovraccarico duraturo, influssi della tempe- ratura (p. es. danni causati da gelo, invecchiamento, putrefazione o tarlatura nonché rigonfiamento delle imbarcazioni in legno). i danni conseguenti sono assicurati. L’esclusione non copre i danni che sono esplicitamente assicurati con l’assicurazione sup- plementare guasti al macchinario;
b i danni indiretti (p. es. riduzione delle performance per le competizioni, deprezzamento, spese per gia- cenze e rimessaggio, mancato uso ecc.);
c per infortuni derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
– per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
– quando l’organizzatore non ha stipulato l’assicu- razione prescritta dalla legge. All’estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
– per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e mani- festazioni che servono unicamente alla formazione nell’ambito della sicurezza;
d danni derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requi- siti legali;
e i danni che sopraggiungono in rapporto con un cri- mine o delitto intenzionale o il loro tentativo;
f danni in seguito a furto di xxxxxxx e cose non corret- tamente protetti secondo la cifra A1; furto di acces- sori se questi non erano chiusi a chiave nel natante o all’interno del natante coperto e ancorato o se non erano fissati al natante secondo i modi consueti;
g danni durante percorsi su torrenti (rafting);
h danni subentrati durante requisizioni ordinate dalle autorità civili o militari, eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono, nonché terremoti, eruzioni vul- caniche o di cambiamento della struttura nucleare dell’atomo. Tuttavia la copertura assicurativa è data se voi ovvero il conducente provate che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, som- mosse o tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se voi, ovvero il conducente dimo- strate in modo attendibile di aver preso tutti i prov- vedimenti per evitare il danno.
Assicurazione infortuni
A Estensione dell’assicurazione
A1 Rischi assicurati
Sono assicurati gli infortuni dovuti all’esistenza e all’uso del natante, durante ) il varo e l’alaggio, durante l’esecuzione di lavori al natante (p. es. piccole riparazioni) nonché per portare soccorso in viaggio.
A2 Spese di cura
1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assu- me illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limitazioni d’importo. Dopodiché per le medesime pre- stazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente CHF 200 000 per evento assicurato.
Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:
1.1 le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o applicati da un medico o un dentista;
1.2 i medicamenti prescritti da un medico;
1.3 le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
1.4 le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
1.5 le spese per i servizi medici del personale infermieri- stico fuori di un ospedale nella misura in cui, secon- do il parere medico, esse possono ridurre o evitare la degenza ospedaliera come pure le spese per cure ambulatoriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
1.6 tutte le protesi provvisorie come anche la prima protesi definitiva;
1.7 le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
1.8 un’eventuale deduzione delle spese di sostentamento secondo LAINF in caso di degenza ospedaliera;
1.9 le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).
Per ogni evento assicurato paghiamo fino agli importi massimi indicati:
1.10 metodi di cura della medicina complementare rico- nosciuti dalle casse malati, eseguiti da medici, natu- ropati, guaritori e terapeuti riconosciuti dalle casse malati, al massimo fino a CHF 5000;
1.11 gli interventi di chirurgia estetica resi necessari da un infortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
1.12 le spese per i servizi d’aiuto domiciliare, qualora siano giustificabili da un punto di vista medico, tut- tavia al massimo per 30 giorni e CHF 50 al giorno;
1.13 l’acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopedi- che, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a contatto, fino a un massimo di CHF CHF 5000;
1.14 le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurata in seguito a infortunio indennizzabile come anche di oggetti e di veicoli di persone private che hanno partecipato attivamente al recupero e al trasporto del ferito, fino a un massimo di CHF 2000;
1.15 le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata sino a un massi- mo di CHF 50 000;
1.16 azioni di salvataggio fino a un massimo di CHF 50 000;
1.17 azioni per il recupero della salma e per il trasporto della salma dall’estero alla Svizzera fino a un massi- mo di CHF 50 000.
Non sono assicurate le partecipazioni alle spese, come
p. es. le franchigie delle casse malati.
1.18 Quando un animale domestico viene ferito nel natante paghiamo il trattamento per la cura fino a CHF 2500 per animale, al massimo CHF 5000 per evento.
A3 Indennità giornaliera
1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del termine d’attesa.
Il termine d’attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro certificata dal medico.
2 Parziale incapacità al lavoro
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro.
3 Durata delle prestazioni
La durata delle prestazioni è di 730 giorni. Viene detratto il termine di attesa concordato. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.
A4 Capitale d’invalidità
1 Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute (invalidità), ver- siamo il capitale d’invalidità. Questo capitale è calcolato secondo il grado d’invalidità e la somma di assicurazione convenuta.
2 Il grado d’invalidità viene determinato in base alle dispo- sizioni sul calcolo dei danni di integrità della legge fede- rale e dell’ordinanza sull’assicurazione infortuni (LAINF/ OAINF). Il capitale viene versato non appena è stato fis- sato il grado d’invalidità.
3 In caso di perdita o d’incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d’invalidità ven- gono addizionati. Tuttavia il grado d’invalidità non può in nessun caso superare il 100 %.
4 Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d’inva- lidità è inferiore al 5 %.
5 Il capitale d’invalidità è calcolato nel modo seguente:
5.1 per la parte del grado d’invalidità non eccedente il 25 % in base alla somma di assicurazione semplice;
5.2 per la parte del grado d’invalidità superiore al 25 % ma non eccedente il 50 % in base al doppio della somma di assicurazione;
5.3 per la parte del grado d’invalidità eccedente il 50 % in base al triplo della somma di assicurazione.
6 Se parti del corpo colpite dall’infortunio erano già total- mente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, corrispondiamo la differenza tra il capitale per la meno- mazione fisica anteriore all’infortunio e il capitale risul- tante dall’intera invalidità.
7 Per disturbi psichici o disturbi nervosi la prestazione d’invalidità viene accordata soltanto se è riconducibile ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall’infortunio.
8 Quando un infortunio assicurato causa una grave detur- pazione permanente (danni estetici come per esempio cicatrici), versiamo a seconda della gravità della deturpa- zione, il 10 % della somma di assicurazione per la detur- pazione del volto e al massimo il 5 % della somma di assi- curazione per la deturpazione di altre parti del corpo nor- malmente visibili, a condizione che non sia dovuto un capitale d’invalidità. La prestazione ammonta al massi- mo a CHF 20 000.
A5 Capitale in caso di decesso
1 Se una persona assicurata decede in seguito ad un infortunio assicurato, versiamo la somma assicurata per il caso di decesso agli aventi diritto.
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso.
Sono considerati aventi diritto:
1.1 il coniuge oppure il partner registrato;
1.2 in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
1.3 in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all’eredità secondo la legge.
2 Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che sostiene le spese.
3 Per gli assicurati che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, l’indennizzo ammonta al massimo a CHF 10 000.
4 Se la persona deceduta lascia due o più figli minorenni, la somma convenuta in caso di decesso aumenta del 50 %.
B Generalità
1 Persone assicurate
1.1 Sono assicurate le persone autorizzate ad utilizzare il natante nonché gli sciatori nautici trainati o gli utenti di simili attrezzi sportivi.
1.2 Le prestazioni assicurate vengono accordate per ogni persona assicurata.
1.3 La copertura è pure valida per le persone che prestano soccorso dopo un incidente e una panne del natante assicurato.
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
3 Definizioni dei concetti
Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del meni- sco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacera- zioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.
Sono considerati infortuni anche: congelamenti, colpi di calore, colpi di sole e danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti (salvo la scottatura prodotta dai raggi solari) e ipotermia in seguito a caduta da bordo o avarie.
Non costituiscono una lesione corporale i danni non imputabili all’infortunio causati in seguito a malattia ai mezzi ausiliari che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.
4 In caso di sinistro
Siamo autorizzati a richiedere le informazioni necessarie sull’evento assicurato e su eventuali infortuni precedenti, segnatamente certificati medici e a richiedere una visita da parte di un medico da noi designato. Voi, la persona assicurata e gli aventi diritto siete tenuti a darci, in modo veritiero, ogni informazione sull’infortunio. I medici che hanno visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.
5 Riduzione delle prestazioni
5.1 Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli infortuni assicurati, le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo giudizi peritali.
5.2 Se il numero delle persone a bordo del natante supera quello consentito e risultante dalla licenza di circolazione, le prestazioni vengono ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti e il numero degli utilizzatori del natante.
6 Assicurazioni multipla
6.1 Le spese di guarigione vengono assunte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, LAI o LAM. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese a carico.
6.2 Questa disposizione è pure valida per le rispettive istituzioni assicurative all’estero.
6.3 Le prestazioni vengono imputate sulle pretese in responsabilità civile contro il detentore o il conducente del natante se questi ultimi sono tenuti loro stessi a rispondere con prestazioni responsabilità civile (per esempio regresso in seguito a colpa grave).
Non sono assicurati gli infortuni
a subentrati a persone che hanno utilizzato il natante per corse alle quali non erano autorizzate;
b di persone che hanno utilizzato il natante sottratto; c di persone trasportate senza permesso;
d derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
– per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
7 Esclusioni generali
– quando l’organizzatore non ha stipulato l’assicu- razione prescritta dalla legge. All’estero questa norma è applicabile solo se la pretesa del danneg- giato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
– per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e mani- festazioni che servono unicamente alla formazione nell’ambito della sicurezza;
e di persone alla guida del natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, oppure che non soddisfano i requisiti legali;
f subentrati nel commettere intenzionalmente o ten- tando di commettere un crimine o un delitto;
g che sono la conseguenza di interventi dell’assicurato sulla propria persona, come anche il suicidio e la mutilazione volontaria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di inca- pacità di discernimento;
h in caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono come anche in caso di terremoti, di eru- zioni vulcaniche o di cambiamento della struttura nucleare dell’atomo. Tuttavia la copertura assicurati- va è data se gli assicurati provano che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasioni di assembramenti, sommos- se e tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se gli assicurati dimostrano in modo attendibile di aver preso tutte le misure per evitare il danno.
24 h CarAssistance
A Copertura di base
Le prestazioni della 24 h CarAssistance sono comprese in questa assicurazione di veicoli per natanti indipendentemen- te dalla sua estensione.
A1 Veicolo assicurato
E’ assicurato il natante menzionato nella polizza come pure le cose trainate o spinte da quest’ultimo.
A2 Rischi e prestazioni assicurati
In caso di guasto del natante, di panne, infortunio, furto o danneggiamento assumiamo
1 le spese per il ripristino della funzionalità del natante nel luogo del sinistro, compresi i pezzi di ricambio che normalmente sono in dotazione nel veicolo di soccorso;
2 le spese di traino fino al cantiere idoneo più vicino;
3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
4 le tasse portuali;
5 le spese di recupero.
Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accordiamo per gli utilizzatori del natante le seguenti prestazioni supplementari:
6 le spese supplementari necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
7 le spese per i mezzi di trasporto pubblici per il ritorno al luogo di stazionamento abituale del natante;
8 le spese per il trasporto del natante assicurato (sino al valore attuale) a un cantiere navale adeguato, se il natante è fuori uso o non può essere ricondotto auto- nomamente al luogo di stazionamento abituale.
Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.
B Generalità
1 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan.
2 Definizioni dei termini
Per panne si intendono guasti tecnici, pneumatici del rimorchio danneggiati, mancanza di carburante, riforni- mento erroneo di carburante sbagliato, batterie scari- che, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiuse nel veicolo. Questa elencazione è esaustiva.
3 Limitazioni generali
Le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento a CHF 500, quando la prestazione di soccorso non viene richiesta tramite la nostra Mobi24 SA. Questa restri- zione cade, quando la richiesta di prestazione di soc- corso tramite la Mobi24 SA non era possibile o non si poteva pretendere.
4 Esclusioni generali
Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
Non sono assicurati
a richieste di regresso da parte di terzi;
b i danni in caso di fuori uso del natante in occasione di partecipazione a gare di velocità, e simili compe- tizioni e allenamenti.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
– per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
– quando l’organizzatore non ha stipulato l’assicu- razione prescritta dalla legge. All’estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
– per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e mani- festazioni che servono unicamente alla formazione nell’ambito della sicurezza;
c i danni in caso di avaria del natante derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
d i danni in caso di avaria del natante che si verificano in rapporto con un crimine o delitto intenzionale o il loro tentativo;
e danni in seguito a furto di xxxxxxx e cose non corret- tamente protetti secondo la cifra A1, assicurazione casco;
f avaria del natante in caso utilizzo su torrenti (rafting).
A Estensione dell’assicurazione
Le prestazioni dell’assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo sono comprese in questa assicurazione veicoli per natanti, indipendentemente dalla sua estensione.
A1 Controversie assicurate
La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.
Per far valere o per respingere pretese derivanti dalla pro- prietà e dai seguenti contratti del Codice delle Obbliga- zioni: compravendita, permuta, noleggio, leasing, como- dato, appalto, deposito, trasporto, purché questi contratti riguardino un natante assicurato. Questa enumerazione è esaustiva.
A2 Prestazioni assicurate
1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte del- la JurLine di Protekta anche in casi non coperti.
2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
3 Le spese seguenti nei casi coperti:
a onorari per la mediazione e gli avvocati;
b perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d’intesa con la Protekta;
c tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;
d indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciu- te all’assicurato fino a concorrenza dell’importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;
e l’incasso di un importo spettante all’assicurato, deri- vante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concorda- taria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d’insufficienza del pegno;
f viaggi necessari per partecipare a udienze all’estero e per traduzioni in controversie correlate con l’estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.
A3 Limitazioni delle prestazioni
1 La Protekta non assume spese per:
a risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di respon- sabilità civile;
b onorari per il caso di successo degli avvocati; c procedure di fallimento.
2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
a Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono conside- rate globalmente come un’unica controversia.
b Quando diverse persone assicurate possono pretende- re prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.
B Generalità
1 Veicoli, persone e qualità assicurati
Siete assicurati come persona autorizzata per
1.1 il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dal natante;
1.2 la lancia di bordo, a condizione che per quest’ultima non sia necessaria una propria licenza di circolazione;
1.3 le boe compresi i loro equipaggiamenti;
1.4 il mezzo di trasporto per il natante, a condizione che non sia utilizzato per il trasporto nelle strade pubbliche.
2 Validità territoriale e somme assicurate
La protezione assicurativa è valida nei paesi europei, senza la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e il Kazakistan. La somma di assicurazione ammonta a CHF 500000.
Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innan- zi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.
3 Validità temporale
3.1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la ne- cessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
3.2 In generale, si considera come causa la prima viola- zione effettiva o presunta della legge o del contratto.
3.3 Nei seguenti casi si considera come causa: a In caso di pretese di risarcimento:
– per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, ecc.);
– per danni materiali e patrimoniali: l’evento dan- noso (infortunio, ecc.);
b In caso di controversie relative alla conclusione di- contratti: l’effettiva o presunta stipula del contratto.
Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:
a ambiti non menzionati precedentemente;
b difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un’as- sicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi;
c in caso di controversie derivanti da contratti che lei conclude a titolo professionale;
d scioglimento di comproprietà e proprietà comune; e pretese che le sono state cedute per eredità, legato
o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
f diritto di esecuzione e fallimento;
g controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
h controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
i controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
j se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire pre- stazioni ad una persona assicurata in una controversia;
4 Limitazioni della copertura
k partecipazione a gare di velocità, rally e simili com- petizioni o allenamenti con dei natanti a motore;
l contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti con contenuto illegale;
m in caso di commissione intenzionale di crimini, delit- ti o il relativo tentativo;
n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell’atomo.
5 Trattamento di casi giuridici
1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarcelo immediatamente e inviarci tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, contratti, cita- zioni e decisioni) relativa al caso.
2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d’interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all’avvocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l’avvocato da lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comporta- mento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o vie- ne inoltrato ricorso senza il nostro consenso preliminare della Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue pre- stazioni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
– di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di notifica o di comportamento oppure
– che la violazione non ha avuto alcun’influsso sul veri- ficarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazio- ni da noi dovute.
5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transa- zione, lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a inden- nizzare interamente o parzialmente l’interesse economi- co anziché fornire le prestazioni assicurate.
7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risul- tato da lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest’ultima le rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
8 Se sussistono divergenze d’opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L’arbi- tro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).
xxxxxxxxx.xx 072.021.141 01.23