ACCORDO TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’ ASP DEL FORLIVESE PER L’EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE PRESSO L’HOSPICE DI DOVADOLA - PERIODO 2019-2021 parte
ACCORDO TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’ ASP DEL FORLIVESE PER L’EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE PRESSO L’HOSPICE DI DOVADOLA - PERIODO 2019-2021 parte
normativa e dal 01.01.2019 al 31.12.2019 parte economica
TRA
L’Azienda USL della Romagna, con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, di seguito denominata per brevità “AUSL” – codice fiscale 02483810392, P.I 02483810392 - nella persona del Direttore della UO Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni, D.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, a ciò delegato in esecuzione della deliberazione n.342 del 20-09-2018 e nella persona del Direttore del Distretto di Forlì, Dr Xxxxxxx Xxxx, a ciò incaricato con deliberazione nr 260 del 11/07/2018 e in virtù delle deleghe conferite con deliberazione n. 203 del 05/05/2016;
E
l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (d’ora in poi denominata “Struttura”) con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x.00 Xxxxxxxxx (XX), C.F./P.IVA 03882990405, rappresentata legalmente dal Dr Xxxxx Xxxxxx;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è l’erogazione di assistenza a pazienti con patologia cronica evolutiva a prognosi infausta non assistibili al domicilio.
Le prestazioni sanitarie sono rese dall’ASP del Forlivese presso
l’Hospice situato in X.xx XX.Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxx, con una dotazione di n. 8 posti letto.
ART.2 – REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI
La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto:
- la struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco di Dovadola in data 02/11/2005 prot. n. 6537 ed è stata accreditata con determinazione del Direttore della Direzione Generale Sanità Politiche Sociali della RER n.3741 del 22/03/2012 con validità quadriennale (in atti prot.n.31390 del 30/05/2012);
-con nota prot. n.1692 del 01.06.2013 l’ASP del Forlivese ha comunicato al Comune di Dovadola l’ingresso dell’IPAB O.P. Zauli da Montepolo nell’ASP del Forlivese al fine dell’aggiornamento della autorizzazione sanitaria al funzionamento;
- con nota prot. 3387 del 18/10/2013 l’ASP ha altresì comunicato alla Regione la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata;
- con determinazione del Direttore Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali nr 6416 del 22/05/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha prorogato l’accreditamento dell’Hospice di Dovadola in applicazione della DGR 1311/2014 al 31/07/2016 e con successiva DGR 1604 del 26/10/2015 l’ha ulteriormente prorogato fino al 31/07/2018;
- con D.G.R. n. 591/2002 è stata individuata la rete regionale delle cure palliative, costituita da strutture pubbliche e private tra le quali viene ricompreso l’Hospice territoriale di Dovadola;
- l’Hospice territoriale di Dovadola è stato inserito nel Piano
Programmatico 2005-2009 dell’A.U.S.L. di Forlì e nel Piano Regionale
della Rete delle Cure Palliative di Forlì con deliberazione n. 311 del 2.11.2005 con la quale è stato approvato il “Progetto implementazione rete cure palliative (RCP) dell’Azienda USL di Forlì”, che descrive sia la complessiva rete delle cure palliative dell’Azienda, sia le modalità con cui l’Hospice territoriale di Dovadola si viene ad inserire nella rete, sia l’organizzazione delle attività (modificato con deliberazioni n.79 del 14/03/2006, n.413 del 21/12/2011, 343 del 26/11/2012 e 2310 del
20/07/2018.
- si da atto che l’Hospice territoriale di Dovadola in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R.E.R. n. 1943 del 2017 ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento, così come rappresentato dal Responsabile del Servizio di Assistenza territoriale, Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, nella nota agli atti prot. n. 0112397/A del 7 maggio 2018;
- si da atto che con determinazione Servizio assistenza territoriale Direzione Generale cura della persona, salute e welfare nr. 9374 del 27/05/2019 è stato rinnovato l’accreditamento alla struttura residenziale di cure palliative Hospice di Dovadola per nr.8 posti letto ed ulteriori 4 anni.
Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445.
L’Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.
Per i servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente (es. servizio di laboratorio,ecc. ) si dovrà tener conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1180/2010, alla D.G.R. n.53/2013 e s.m.i. relative al percorso di accreditamento.
ART. 3 DURATA
Il presente Contratto, relativo ad accordi di produzione consolidati tra le parti in corso d’anno aventi carattere di continuità, decorre dalla data del 01.01.2019 al 31/12/2021 per la parte normativa e dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la parte economica. A tale riguardo annualmente, sulla base della programmazione del fabbisogno locale si definirà la parte economica e relativi volumi di attività.
Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse indicazioni normative (nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è
condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità
dell’accordo è risolutivamente condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all’Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all’Azienda Committente:
a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;
b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
La Struttura si impegna ad erogare l’assistenza sanitaria, e socio- assistenziale in regime residenziale in favore di pazienti con patologia cronica degenerativa la cui malattia di base caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, di norma che non risponde più ai trattamenti specifici. La Legge 38/2010 sottolinea come soggetto delle Cure Palliative siano la persona malata e il suo nucleo familiare.
La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 560 del 18/05/2015 con cui
è stato approvato il documento di "Riorganizzazione della rete locale di cure palliative" individua modalità di accesso ai servizi della rete e
presa in carico, modalità di monitoraggio dello sviluppo delle reti locali di cure palliative.
La Struttura si impegna inoltre a garantire un’assistenza continuativa 24 ore su 24, assicurando una copertura assistenziale comprensiva di assistenza alla persona, di attività di riabilitazione, di attività di assistenza sociale, di assistenza spirituale.
Con riferimento alle prestazioni indicate nel contratto, la struttura si impegna ad adibire personale in possesso di tutti i requisiti prescritti per lo svolgimento di analoghe funzioni presso le Aziende sanitarie e si impegna ad adottare misure idonee, anche sotto il profilo disciplinare, alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere fornito di cartellino di identificazione da apporre sul camice o sulla divisa. Lo stesso personale è tenuto ad osservare l’obbligo del segreto professionale nei confronti degli utenti trattati.
Per il personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la struttura si impegna al rispetto degli obblighi retributivi stabiliti dal contratto del settore, nonché di quelli previdenziali ed assicurativi come per legge.
La struttura si impegna a partire dall’anno 2020 a fornirsi in autonomia del personale medico necessario per la continuità assistenziale feriale e diurna dei pazienti ricoverati. Tale attività attualmente è assicurata da un medico dell’Associazione “Amici dell’ Hospice ONLUS” nella misura media di 25 ore alla settimana
dedicate esclusivamente a pazienti inseriti in Hospice.
Tutte le attrezzature sanitarie, fatto salvo quelle contemplate dall’art.5 del presente contratto, devono essere manutenute fornite del materiale di consumo.
La cancelleria e i beni economali sono a carico dell’ente gestore. L’organizzazione di una adeguata formazione a tutti gli operatori dell’hospice delle attrezzature fornite dalla ASP è a carico della ASP. La struttura deve assicurare la Tenuta delle Cartelle Cliniche e la registrazione dei ricoveri il che comporta:
- la tenuta e conservazione della cartella clinica integrata, comprensiva della lettera di dimissione, secondo le indicazioni normative ed aziendali deve essere conservata in sede per un periodo di almeno 6 mesi;
- la conservazione delle schede di continuità ospedale e territorio, quando presente;
- la regolare tenuta del registro quotidiano delle presenze comprendente i movimenti in entrata e in uscita.
ART. 5 - COMPITI DELL’AUSL
L’Azienda USL a sua volta si impegna ad erogare in conformità a quanto stabilito con deliberazione G.R. n. 589/02 le seguenti risorse:
- Assistenza medica di continuità assistenziale e di emergenza territoriale: Per garantire l’assistenza medica ai pazienti nelle giornate festive e prefestive ed in orario notturno, l’Hospice si avvale del Servizio di Continuità Assistenziale. Per quanto non riconducibile alle attività ordinarie, l’Azienda assicura il servizio di
Emergenza Territoriale 118 secondo le procedure di intervento in
vigore;
- Constatazione di decesso nelle fasce orarie notturne, diurne pre-festive e diurne festive: l’AUSL assicura agli ospiti, su richiesta del personale infermieristico in servizio presso l’Hospice, l’intervento volto alla constatazione di decesso, per il tramite del medico del Servizio di Continuità Assistenziale. Le attività necroscopiche sono assicurate secondo accordi aziendali con i medici del nucleo delle cure primarie della Valle del Montone e l’igiene pubblica che prevede un elenco di medici disponibili contattabili telefonicamente nelle giornate indicate di disponibilità; l’attivazione dei medici dovrà avvenire tramite il centralino (0543/731330) a cui andrà fornito il numero di telefono da contattare;
- Fornitura e consegna farmaci, di altro materiale sanitario (compresi ausili per gli incontinenti) e ossigeno (DGR 589/02 e s.m.i.): l’AUSL garantisce agli ospiti fornitura e consegna in Struttura di farmaci, dispositivi medici di uso corrente, pompe volumetriche di nutrizione enterale e prodotti per la nutrizione artificiale in forma diretta, tramite un sistema di approvvigionamento ordinario afferente alla farmacia ospedaliera. La fornitura dei farmaci, secondo le necessità del singolo paziente, è assicurata nell’ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l’Azienda USL. Altrettanto avviene per gli elenchi dei dispositivi medici di uso corrente concedibili in forma diretta.
L’AUSL trasmette all’hospice ogni aggiornamento degli elenchi
predetti e concorda col medesimo le procedure di approvvigionamento necessarie e opportune. L’AUSL garantirà alla Struttura il servizio di fornitura diretto di ossigeno ai pazienti ricoverati.
- Sangue ed emoderivati, Stupefacenti: la fornitura di sangue ed emoderivati viene garantita dal Servizio di Immunoematologia e trasfusione (SIT) dell’AUSL. La fornitura dei farmaci stupefacenti avviene nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia. Si concorda che le prestazioni sanitarie di cui sopra verranno erogate a seguito di richiesta redatta dal personale medico dell’Hospice
- Campioni ematici e biologici: l’Azienda USL assicura
l’esecuzione degli esami ematochimici sui campioni biologici appartenenti ai pazienti dell’Hospice registrati come “ricoverati”; Attività specialistica erogata da medici della AUSL: visite, consulenze e prestazioni specialistiche ambulatoriali, compreso l’attività del medico specialista di Cure Palliative Aziendale per la gestione dei pazienti secondo il protocollo Terapeutico assistenziale, sulla base delle necessità individuate dal Coordinatore della Rete Cure Palliative. L’AUSL mette a disposizione della Struttura il personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento e gli infermieri secondo gli indici previsti dalla specifica normativa entrambi rimborsati come di seguito specificato (art. 8)Per la nutrizione artificiale,
l’intervento è assicurato dai medici dell’apposito Team territoriale
dell’AUSL secondo le procedure di intervento in vigore.
Si concorda che le prestazioni sanitarie di cui sopra verranno erogate a seguito di richiesta redatta dal personale medico dell’Hospice o dal Medico di Medicina Generale di ciascun paziente. Le stesse richieste possono essere effettuate anche in via informatica, utilizzando il software aziendale LOG80;
- Trasporto utenti per visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali, inserimenti e dimissioni: l’Azienda USL assume in forma diretta a proprio carico i trasporti in ambulanza degli ospiti, non autosufficienti o non trasportabili con mezzi ordinari, dal domicilio all’Hospice (e ritorno). Parimenti assume tale onere anche nei confronti dei trasporti degli ospiti suddetti, dalle Strutture Ospedaliere pubbliche e private accreditate e/o dalle Strutture Residenziali all’Hospice e dall’Hospice alle Strutture Residenziali. L’AUSL assicura inoltre i trasporti necessari per l’effettuazione delle indagini specialistiche. Nell’ambito di tali trasporti, l’AUSL sostiene direttamente i costi di trasporto dei pazienti.
- Collegamenti informatici: Strumenti informatici: la AUSL garantisce l’accesso ai propri sistemi informativi mettendo a disposizione il software aziendale Log80 e la dotazione i nformatica necessaria per la gestione dei pazienti in carico all’Hospice:
• linea geografica (PAL) di collegamento alla rete dati AUSL e
apparato di distribuzione locale;
• postazioni di lavoro dedicate all’utilizzo dei servizi informativi dell’AUSL;
• rete wireless e dispositivi mobili (palmari) dedicati.
La manutenzione di tali strumenti informatici è di competenza della AUSL.
- Attività Formativa: il Responsabile della U.O. Cure Palliative procede alla definizione del fabbisogno formativo in Cure Palliative del personale facente parte dell’Hospice. A tal fine l’Hospice Dovadola partecipa attraverso i propri Referenti della Formazione alla definizione del Piano Formativo Annuale in collaborazione con i Referenti di Formazione Aziendale di area dipartimentale. L’U.O Sviluppo Organizzativo e Formazione collabora alla realizzazione della programmazione predisponendo le procedure di accreditamento e attestazione dei crediti ECM. Il Piano Formativo Annuale costituisce leva strategica per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Rete Locale Cure Palliative.
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E BUDGET
L’AUSL corrisponde alla Struttura un compenso per giornata di degenza determinato sulla base della valorizzazione economica prevista dal tariffario regionale relativo alle prestazioni di degenza in Hospice (€197,00, esclusa la parte di € 45,00 relativa a farmaci e altri beni, in quanto forniti direttamente dalla AUSL)
Si precisa che nel conteggio delle giornate di degenza non si considera
il giorno di ingresso, fatti salvi i casi in cui il giorno di ingresso coincida con quello di uscita, in attuazione della normativa regionale. Il budget
aziendale previsto per l’anno 2019 non può superare l’equivalente dell’ammontare corrispondente al 100% dell’occupazione dei posti letto convenzionati (n.8) per il periodo di interesse (197X nr. gg 365X n. PL
8) e pertanto è pari a euro 575.240,00.
Per l’anno 2019 pertanto tale budget si quantifica presuntivamente in complessivi €575.240,00
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, comma 2, lett.e-bis), in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni relative all’anno 2019, l’eventuale aumento della tariffa giornaliera dovrà essere oggetto di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato.
ART. 7 - MODALITA’ DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività di ammissione, ricovero e dimissione dei pazienti secondo finalità, procedure e livelli di responsabilità definiti nella PA 203 del 25.02.2019, allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente accordo (ALL.1).
Per i pazienti residenti fuori regione la UOC Cure palliative – Forlì si
impegna ad inviare alla U.O.C Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni la documentazione medica e anagrafica al fine di
poter attivare il percorso autorizzativo al ricovero.
Per la presa in carico dei pazienti e successiva fatturazione alla AUSL, l’Hospice dovrà attendere la suddetta autorizzazione rilasciata dall’AUSL competente di residenza del paziente.
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture mensili, emesse alla data di dimissione del paziente, dovranno essere inviate in formato elettronico XML, entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo a quello di rifer imento, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl Xxx xx Xxxxxxx 0- 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e
nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. La Struttura si impegna a trasmettere anche su supporto informatico un rendiconto dell’attività svolta.
L’AUSL, effettuati i controlli volti a verificare la correttezza dei dati fatturati, procederà a liquidare alla Struttura l’importo addebitato per le prestazioni di ricovero, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata della documentazione probatoria.
La retta è corrisposta per le giornate di effettiva presenza degli ospiti. Nulla è dovuto in caso di ricovero o altro motivo di assenza dell’ospite, a titolo di mantenimento del posto.
Per i pazienti non residenti nel territorio dell’AUSL della Romagna, la Struttura fatturerà l’importo della retta giornaliera all’AUSL della Romagna (€197,00, esclusa la parte di € 45,00 relativa a farmaci e altri beni, in quanto forniti direttamente dalla AUSL) solo in presenza di
autorizzazione sanitaria per i pazienti fuori regione.
Successivamente l’Azienda USL della Romagna provvederà ad emettere fatturazione attiva:
1) nei confronti dell’Asp del Forlivese per la quota relativa al rimborso del personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento e degli infermieri messi a disposizione da parte della AUSL determinato in base alle ore effettivamente svolte dal suddetto personale che consistono in ore di assistenza infermieristica e di coordinamento, ore di tempo passaggio consegne, esclusa la formazione teorica e sul campo;
2) alle Aziende sanitarie di residenza dei pazienti per le prestazioni di ricovero in hospice effettuate a favore di pazienti non residenti nell’ambito territoriale aziendale. Oltre alla tariffa pro-die di euro 197,00, l’AUSL della Romagna fatturerà all’Azienda di provenienza dell’assistito € 45,00 pro die aggiuntivi (in quanto costi diretti), come da normativa regionale.
Nel caso sorgessero problematiche per pazienti non residenti nel territorio dell’Azienda USL della Romagna, ai fini dell’individuazione dell’AUSL presso la quale il paziente è assistito, causa errata determinazione della residenza o dei dati anagrafici del paziente, l’AUSL della Romagna collaborerà – tramite gli strumenti disponibili - con la Struttura per la corretta identificazione/individuazione del paziente. Nell’eventualità l’errore dovuto alla non corretta identificazione da parte dell’Hospice non risulti risolvibile, tutti i costi saranno a carico della Struttura. Allo stesso modo la retta ed i costi
diretti resteranno a carico della Struttura nel caso di paziente
proveniente da fuori Regione non preventivamente comunicato alla AUSL, per il percorso autorizzatorio.
ART. 9 - MONITORAGGIO CONTRATTO
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio con cadenza periodica per la verifica della corretta esecuzione. In ipotesi di scostamento rispetto agli obblighi contrattuali saranno effettuati rilievi o convocati incontri ad hoc per l’analisi delle cause e le azioni correttive.
L’Azienda Committente, inoltre, effettua controlli finalizzati a verificare l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti i seguenti controlli amministrativi periodici:
A) Controlli anagrafici (residenza del cittadino): l’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito e il conseguente corretto addebito della prestazione alla AUSL;
B) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER (ritorno informativo trimestrale flusso Hospice);
C) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei tetti economici;
D) Controlli sul possesso dei requisiti oggettivi di accreditamento.
Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che le prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o a quest’ultimo indebitamente remunerate, l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta e a richiedere al Fornitore l’emissione di
nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino
all’ammontare dell’importo contestato. Si indicano quali assistenti DEC:
- per la gestione sanitaria il Direttore di Distretto di Forlì e il Responsabile UO. Cure Palliative di Forlì: Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
- per gli aspetti di gestione amministrativa: D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx -
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni- Ufficio Flussi Economici.
ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITA’ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., consegnato in copia (ALL.2) nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 31 del 31.01.2019 e scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-
della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 15 a garanzia del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.
Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.
ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia
di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n.
679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Si dà atto che l’Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.
Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo Privacy il quesito.
Il fornitore si obbliga sin da ora ad accettare le risultanze aziendali e/o regionali in merito alla qualifica allo stesso attribuita.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore medesimo dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Preso atto di quanto sopra e nelle more delle pronunce del DPO aziendale e del Tavolo regionale Privacy in ordine al parere richiesto, nonché in ottemperanza alle Linee Guida Aziendali attualmente vigenti, si nomina il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR come da atto di nomina allegato al
presente contratto (ALL. 3), da considerarsi quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, salvo successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in adeguamento alla normativa Privacy ed alle linee interpretative/applicative regionali ed aziendali.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ AI FINI DEL D.LGS. 81/2008
L’ASP del Forlivese e l’AUSL provvedono, secondo l’ organizzazione propria di ciascuna struttura, alle competenti valutazioni dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, si impegnano a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e si impegnano a coordinarsi al fini dell’ attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Questo comprende anche la forte raccomandazione al personale per la vaccinazione al fine di evitare contagi a soggetti a rischio ivi ricoverati.
ART. 13 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:
- sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda
USL e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell’obbligo di assicurare parità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni tra pazienti residenti, pazienti residenti in Regione e pazienti residenti Fuori Regione;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione;
- sopravvenuta sospensione o revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento e/o autorizzazione sanitaria;
- sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi autodichiarati.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA
Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 15 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del
Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 16 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 27/bis (ONLUS) - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri per la parte che vi ricorre.
ART. 17 - NORMA DI RINVIO
Per quant’altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nonché alle specifiche norme nazionali e regionali, vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.
ART. 18 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente gli art. 14-15
Allegati :
1) Procedura sanitaria PA 203 del 25.02.2019;
2) Codice di Comportamento dell’AUSL della Romagna del N.
209/2018 e SMI:
3) Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 Xxx.xx UE n. 679/2016 (GDPR).
Ravenna , ………………..
ASP del Forlivese
Il Legale rappresentante Dr.Xxxxx Xxxxxx*
Direttore Distretto Sanitario Forlì
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Responsabile U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per l’Azienda Usl Romagna
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a 192,00 Euro.