Capitolo II
Capitolo II
Contratto di procacciatore d’affari
di Xxxxx Xxxxx
Indice formule: 1. Prima bozza contratto di procacciatore d’affari. - 2. Seconda bozza contratto di procacciatore d’affari. - 3. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari. -
4. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari di inserzioni pubblicitarie. -
5. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari immobiliare.
1. Prima bozza contratto di procacciatore d’affari
Fra la Societa` ............... e il Signor si stipula un contratto di procacciatore
occasionale di affari alle condizioni sotto specificate:
1) La Societa` ............... autorizza il procacciatore a proporre i propri prodotti ad eventuali clienti ed a segnalarle i nominativi degli eventuali acquirenti. Le trattative resta- no di esclusiva competenza della Societa`.
2) Al procacciatore non e` assegnato alcun territorio che, pertanto, puo` estendersi a tutte le localita` nelle quali il procacciatore riterra` opportuno espletare la sua attivita`.
3) La Societa` si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante agenti con delimitazioni di zona o mediante altri procacciatori occasionali. Qualora il pro- cacciatore proponga un affare in zona assegnata ad un agente, xxxx` stabilita di volta in volta la provvigione spettantegli.
4) Il procacciatore non sara` legato da alcuna esclusiva e potra` commerciare o trattare prodotti in concorrenza di altre imprese.
5) Il procacciatore svolgera` la sua attivita` con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avra` pertanto alcun vincolo, ne´ di dipendenza, ne´ di rapporto stabile di collaborazione nei confronti della Societa`.
6) La Societa` stabilira` i prezzi dei listini e le relative modifiche, ai quali il procacciatore potra` offrire le merci. Egli non potra` apportare ai suddetti prezzi ne´ maggiorazioni ne´ sconti, ne´ modificare le condizioni contrattuali, salvo esplicito assenso della Societa`.
7) La fatturazione sara` effettuata direttamente dalla Societa` ed i pagamenti dovranno effettuarsi esclusivamente presso la stessa.
8) Sulle vendite andate a buon fine la Societa` riconoscera` al procacciatore una prov- vigione, calcolata al netto degli sconti e di ogni altro onere gravante sulla vendita, nella misura di ...............
9) Nessuna provvigione competera` per la segnalazione di nominativi da parte del procac- ciatore, e con i quali la Societa` insindacabilmente si sia rifiutata di concludere il contratto.
10) Le provvigioni saranno corrisposte al procacciatore ogni ............... mesi dietro emissione di regolare fattura.
11) E` fatto divieto al procacciatore di utilizzare direttamente il nome della Societa` nei propri rapporti commerciali, di inserire il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla sua propria attivita`.
12) Il presente contratto puo` essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso, mediante raccomandata, di 30 giorni.
13) Qualunque controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione del presen- te contratto xxxx` devoluta ad un collegio arbitrale denominato secondo le norme della Camera Arbitrale di ..............., il quale giudichera` secondo il regolamento della stessa Camera Arbitrale.
Letto, approvato e sottoscritto a ..............., il ...............
2. Seconda bozza contratto di procacciatore d’affari
Con la presente scrittura privata, si concorda e stipula, a partire dal , quan-
to segue:
1) Il Sig. , che ha una sua propria e diversa attivita` , si impegna a trasmette-
re alla Societa` ............... gli ordini che eventualmente gli pervenissero in occasione di contatti con possibili Clienti.
2) L’attivita` esplicata sara` occasionale e non costante e potra` essere prestata dal Sig.
..............., in un contesto di possibilita` di tempo che verra` utilizzato.
3) Il Sig. ..............., dichiara, in ogni caso, che tali incombenze a favore del Prepo- nente, rappresentano una sua attivita` a titolo secondario.
4) Con tali premesse il Sig. s’impegna a seguire diligentemente la zona af-
fidata e comportarsi in buona fede nell’esplicazione del suo incarico, in relazione alle norme di correttezza commerciale e fiduciarieta`.
5) La Societa` , a sua volta, s’impegna a non utilizzare altri collaboratori nella zona affi- data e, in ogni caso, di tenere al corrente il Sig. di tutte le variazioni, che a suo
insindacabile giudizio, in tale zona il Preponente volesse effettuare.
6) La presente lettera di incarico puo` essere reciprocamente disdettata con lettera raccomandata, inviata con tre mesi di anticipo, od in tronco, nel caso in cui il collabora- tore occasionale compisse fatti ed atti tali da turbare la reciproca fiducia, sulla quale il presente Accordo si basa.
7) Le forme di retribuzione verranno fissate con comunicazione scritta a parte, dopo il suo specifico consenso.
8) Si applicano alla presente pattuizione, le disposizioni tutte, contenute per i contrat- ti in generale, nel titolo II, libro IV del Codice Civile, dagli artt. 1321 all’art. 1479 com- preso.
9) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto e` concluso a
..............., per cui competente, per qualsiasi controversia, e` l’Autorita` Giudiziaria di
...............
3. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari
Societa` ...............
Luogo e Data
Egr. Sig. ...............
1) Abbiamo il piacere di comunicarLe che, con decorrenza dal , viene istitui-
to tra Xxx e la scrivente Xxxxxxx` un rapporto avente ad oggetto la prestazione da parte Sua di libera attivita` , concretantesi:
a) nella raccolta di notizie ed informazioni (quindi anche raccolta di notizie e quotazio- ni relative ad approvvigionamenti) presso Ditte, Enti, Societa` e fornitori vari che possano in- teressarci, nonche´ nello svolgimento e sollecitazione di pratiche diverse presso Enti, Societa` e Ditte delle Regioni ............... con le quali la nostra Societa` e` in relazioni di affari;
b) nella segnalazione, ove Le capiti, della possibilita` di forniture da parte nostra a Dit- te delle Regioni con trasmissione dei dati e delle notizie a noi necessarie per
addivenire alla compilazione di eventuali offerte.
Xxxxxxxxx dopo la Sua segnalazione noi saremo liberi di non prendere in considera- zione le proposte avanzateci, senza doverLe fornire giustificazione alcuna e senza diritto per Lei ad alcun compenso od indennita`.
Del pari nessuna spiegazione o compenso Le dovremo nel caso che, iniziata una trat- xxxxxx, noi decidessimo ad un certo momento di lasciarla cadere.
2) La Sua attivita` a nostro favore concretera` un rapporto di libera prestazione profes- sionale, e, quindi non sara` soggetta a vincoli di orario o di subordinazione e verra` da Lei svolta a Suo esclusivo criterio organizzativo e con la Sua organizzazione di Ufficio. Ella, naturalmente, sara` libero di occuparsi anche dell’altro normale Suo lavoro.
3) Per le prestazioni indicate al punto a) del capo 1) corrisponderemo la somma for- fettaria mensile posticipata di ............... onnicomprensive (e, quindi, comprensiva, tra l’altro, anche delle spese di ufficio, postali, telegrafiche e telefoniche, nonche´ di quelle per viaggi, diarie, trasferte, locomozioni, ecc.).
Per i viaggi fuori ............... Le rimborseremo, a pie` di lista, soltanto le spese di viag- gio in Iª classe e quelle di eventuali pernottamenti.
4) Per ciascun affare da Lei procacciatoci, come previsto al punto b) del capo 1), ed andato a buon fine, Le corrisponderemo a titolo di compenso forfettario per i servizi e le spese inerenti le seguenti provvigioni:
- per forniture con materiali da noi forniti 2% fino a ...............
1,5% sull’eccedenza fino a ...............
1% sull’ulteriore eccedenza
- per forniture con materiali forniti dal Cliente in conto lavorazione 3% fino a ...............
2% sull’eccedenza fino a ...............
1% sull’ulteriore eccedenza.
Le predette percentuali saranno computate separatamente per ciascun affare e saran- no calcolate sui nostri prezzi franco Stabilimento, netti di sconto, dazi, dogana, eventuali provvigioni e compensi a terzi, noli, oneri finanziari, IVA, ecc.
Ciascuna fornitura a carattere continuo, o che si ripeta periodicamente, agli effetti della determinazione delle provvigioni, sara` considerata unica fornitura.
Il pagamento delle provvigioni sara` effettuato semestralmente e soltanto in propor- zione degli importi da noi effettivamente incassati dai Clienti.
Per le trattative iniziate merce´ la sua segnalazione e collaborazione ed i cui ordini ci pervenissero dai Clienti entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validita` del suo inca- ricato, Le corrisponderemo il 50% delle provvigioni dettagliate innanzi.
Se l’ordine ci venisse conferito dopo tale termine di tre mesi, nessuna provvigione Le sara` dovuta.
I pagamenti degli importi corrispondenti alle percentuali sopra stabilite si intenderan- no a tacitazione completa di ogni Sua possibile spettanza. Nulla pertanto Le competera`, tra l’altro, per eventuali spese da Lei sostenute, anche se relative a premi, mediazioni, re- gali, ecc. versate a persone che avessero collaborato per la conclusione dell’affare.
5) Il presente incarico ha la validita` dal 1º gennaio ............... al 31 dicembre
............... Esso si intendera` tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo
disdetta da darsi almeno un mese prima a mezzo lettera raccomandata, e salvo casi di interruzione per forza maggiore.
6) Per qualsiasi eventuale controversia resta convenuto che Foro competente sara` esclusivamente quello di ...............
Se d’accordo sul contenuto della presente La preghiamo di restituirci la copia di essa qui unita, da Lei firmata per benestare e accettazione.
Distinti saluti.
Timbro e firma
4. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari di inser- zioni pubblicitarie
Oggetto: Incarico di procacciatore d’affari.
Facciamo seguito agli accordi intercorsi per confermarLe l’incarico di procacciare affa- ri nelle seguenti zone territoriali: ...............
contratti per inserzioni pubblicitarie sulle testate in nostra concessione: ...............
Sui contratti procacciati Le verra` riconosciuta la provvigione del 15% sull’importo del fatturato al netto delle provvigioni di agenzia, degli sconti, a buoni spese trasmissione, IVA, materiale di stampa, bozzetti.
Qualora il contratto pervenisse tramite agenzia, la sopra citata aliquota verra` ridotta del 50%.
Nessun compenso provvigionale maturera` su ordini stipulati in cambio merci/servizi a favore nostro o dell’Editore.
In caso di risoluzione del presente incarico, per i contratti da Lei procacciati, Le sara` riconosciuta l’intera provvigione sulla parte fatturata fino alla data di cessazione del rap- porto.
La liquidazione delle provvigioni verra` da noi effettuata per meta` a gg. dal-
l’avvenuta pubblicazione dell’inserzione da Lei procacciata e per meta` ad avvenuto paga- mento da parte del cliente. Il tutto contro Sua fattura a nostro carico.
Qualora il cliente da Lei procacciato non corrispondesse l’importo pattuito, la provvi- gione anticipataLe verra` stornata dalle competenze successive ed in ogni caso con la fir- ma della presente, Lei si obbliga alla restituzione su nostra richiesta.
Il presente contratto avra` effetto a far data dal ............... al ...............
Le parti potranno recedere anticipatamente rispetto alla data indicata dando disdetta scritta con un preavviso di giorni 15.
Il presente contratto non e` rinnovabile, si intende pertanto risolto alla data ...............
senza bisogno di ulteriore disdetta.
Le spese relative all’espletamento della Sua attivita` , saranno ovviamente a Suo carico, fatta eccezione per quelle sostenute in caso di viaggio o di iniziative promozionali da noi richieste o autorizzate per iscritto.
Nel caso in cui venisse a cessare la nostra attivita` pubblicitaria, il presente impegno dovra` intendersi automaticamente disdetto senza preavviso alcuno, e con effetto dalla data di cessazione di cui sopra. Analoga disdetta automatica senza preavviso potra` con- seguirsi nel caso in cui la ............... verra` a perdere in tutto o in parte la concessione re- lativa ai veicoli pubblicitari contemplati nel seguente contratto.
Rimane fin d’ora inteso che la con la corresponsione di quanto sopra previ-
sto, ha assolto ogni obbligo gravante sulla stessa per la collaborazione ricevuta. Grati per una Sua firma per accettazione e benestare, inviamo cordiali saluti.
5. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari immobiliare
Oggetto: Incarico di procacciatore d’affari.
Con riferimento agli accordi precedentemente intercorsi abbiamo il piacere di comu- nicarLe che la nostra Societa` intende conferirLe l’incarico di procacciatore d’affari alle se- guenti condizioni:
a) Xxxxxxx: l’incarico consiste nella ricerca e nella segnalazione di nominativi di po- tenziali clienti che intendano vendere immobili e/o altre attivita` commerciali. Xxxx` inoltre Suo compito la collaborazione nella gestione e l’amministrazione dei contratti da Lei pro- cacciati, attivita` da svolgersi presso gli uffici della nostra sede di ............... via ,
in funzione del miglior sfruttamento possibile delle segnalazioni raccolte. Lei sara` autono- mo nella esecuzione dell’incarico senza alcun vincolo di subordinazione o di agenzia.
b) Compenso: il compenso sara` determinato in base al fatturato totale derivante dall’atti- vita` svolta presso la nostra sede di ............... in (esclusi quindi tutti gli affari conclu-
si presso altre sedi operanti in zone diverse da quella di ). La quota di Sua compe-
tenza sara` pari al 10% (dieci per cento) del suddetto fatturato, con un minimo garantito rap- portato ad anno pari a ............... ( ): in mancanza del raggiungimento del suddet-
to importo minimo si provvedera` alla corresponsione del relativo conguaglio. Il compenso si intende onnicomprensivo di ogni emolumento anche a titolo di liquidazione.
c) Xxxxxx: il presente incarico si intende a tempo indeterminato. E` facolta` di entram- be le parti recedere mediante comunicazione all’altra a mezzo raccomandata A/R.
Restiamo in attesa di ricevere una copia della presente controfirmata per approvazio- ne ed accettazione.
Cordialmente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
artt. 1703 e ss.; 1742 e ss.; 1754 e ss.
COMMENTO
Sommario: 1. Premessa: figura del procacciatore d’affari. Contratto atipico - 2. Differenze con l’a- genzia, la mediazione ed il mandato - 3. Casi particolari: procacciatore d’affari continuativo e procacciatore d’affari occasionale - 4. Considerazioni conclusive
1. Premessa: figura del procacciatore d’affari. Contratto atipico
Il procacciatore d’affari, pur essendo una figura commerciale molto dif- fusa, non e` disciplinata da alcuna specifica norma di legge.
Per tale ragione il rapporto che si instaura tra la societa` preponente ed il procacciatore d’affari puo` legittimamente ascriversi nella fattispecie del contratto innominato o contratto atipico in quanto non espressamente pre- visto nel Codice Civile.
La definizione di procacciatore d’affari puo` essere tratta da una serie piuttosto ristretta di pronunce giurisprudenziali che individuano nella occa- sionalita` la caratteristica precipua, considerando il procacciatore d’affari co- me ‘‘colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilita` e in via del tutto occasionale’’ (Cass. civ., sez. lav., 8.2.1999, n. 1078; Cass. civ., sez. III, 9.12.2003, n. 18736; X. Xxxx, sez. II, 28.12.2005).
Il procacciatore d’affari e`, dunque, un collaboratore della societa` pre- ponente (o dell’agente di quest’ultima) che svolge un’attivita`, caratteriz- zata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilita`, consi- stente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire alle trattative per la con- clusione dei contratti in quanto il suo compito e` limitato a mettere in contatto le parti.
In sostanza l’intervento del procacciatore d’affari e` finalizzato alla pro- mozione della conclusione di affari, che la societa` preponente (o l’agente) e` libera o meno di accettare senza il riconoscimento di un’esclusiva e senza l’obbligo di determinare zone commerciali di competenza ne´, tanto meno, di comunicare l’accettazione o il rifiuto dei relativi affari.
Cosı` come il procacciatore non e` tenuto a condurre a termine l’incarico in base alle istruzioni impartite dalla preponente ne´ tanto meno ad infor- marla costantemente sulla situazione del mercato in cui opera.
In passato la non riconducibilita` della figura del procacciatore d’affari ad una specifica disposizione di legge aveva indotto la Giurisprudenza e
una parte della Dottrina a desumere dall’atipicita` una contrarieta` del rap- porto all’ordinamento giuridico (cfr: Cass. civ., S.U., 12.11.1983, n. 6729).
Detta Giurisprudenza esprimeva un giudizio nettamente negativo sul procacciamento d’affari, rilevando peraltro che il contratto di agenzia sti- pulato con un agente non iscritto in apposito Xxxx non poteva convertirsi in un contratto di procacciatore d’affari.
Si tratta, comunque, di una normativa ormai superata tenuto conto del fatto che a seguito della dir. 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986 e della nota sentenza della X. Xxxxx. CE, sez. I, 30.4.1998, n. 215), alle quali la Giurisprudenza della Suprema Corte si e` uniformata (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 12.11.1999, n. 12580; Cass. civ., sez. III, 30.10.2007, n. 22859), la
validita` di un contratto di agenzia non puo` piu` essere subordinata all’iscri- zione di un agente in un apposito albo.
Di fatto la figura del procacciatore d’affari ha avuto nella pratica commerciale un forte riscontro tant’e` che la stessa Dottrina e Giurispru- denza ne hanno infine riconosciuto la ‘‘tipicita`’’ quanto meno da un punto di vista effettuale (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. lav., 24.6.2005, n. 13629).
Xxx` soprattutto a seguito del fatto che il contratto di procacciatore d’af- fari e` stato espressamente considerato da alcune disposizioni di legge.
In particolare dall’art. 3 della l. 15.5.1986, n. 190, che ha consentito ai procacciatori d’affari, iscritti al registro delle ditte istituito presso la CCIAA di partecipare ai corsi di formazione professionale previsti dall’art. 5 della l. 3.5.1985, n. 204, al fine di acquisire il titolo necessario per l’iscri- zione al ruolo degli agenti di commercio.
E, quindi, ancora dalla Circolare del Ministero delle Finanze 24 del 1983 e dalla risoluzione 209 del 18.11.2003, secondo le quali la figura del procacciatore d’affari e` caratterizzata dall’impegno anche occasionale di agire nell’interesse di una della parti, ma senza vincolo di stabilita`.
Il forte riscontro che la figura del procacciatore d’affari ha avuto nella pratica commerciale e` determinato dal fatto che l’imprenditore deve soste- nere minori costi rispetto alla figura dell’agente di commercio.
2. Differenze con l’agenzia, la mediazione ed il mandato
Differenze con l’agenzia
Secondo la previsione di cui all’art. 1742 c.c. e` agente colui che ‘‘assu- me stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra [parte], verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata’’.
La Giurisprudenza e la Dottrina piu` autorevole hanno sottolineato che il contratto di agenzia e` precipuamente caratterizzato dalla prestazione di
un’attivita` di promozione di affari per conto del preponente, mentre e` del tutto eventuale, e comunque accessorio rispetto all’attivita` qualificante, il potere di concludere contratti (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 1.6.1998, n. 5372).
La prestazione dell’attivita` dell’agente e` comunque esplicazione di un incarico assunto stabilmente, comprensivo di tutti quegli affari che nel con- testo dell’incarico conferito e per la sua durata, determinata o indetermi- nata, e per la zona stabilita, si possono sviluppare.
La stabilita` dell’incarico qualifica, quindi, il rapporto di agenzia, distin- guendolo dal mero procacciatore d’affari, e ne evidenzia l’elemento colla- borativo da cui conseguono, poi, determinati obblighi e diritti dell’agente (A. Torino, sez. lav., 27.11.2003, n. 1237; A. Torino, sez. lav., 29.11.2004, n. 1702; A. Torino, sez. lav., 2.12.2003; T. Roma, 23.11.2007; T. Xxxxxx, 0.0.0000; X. Xxxxx, 8.5.2000).
L’attivita` del procacciatore d’affari e`, invece, limitata a promuovere oc- casionalmente gli affari del preponente, nel senso che il procacciamento d’affari dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 24.6.2005, n. 13629).
L’occasionalita` si riferisce, evidentemente, all’incarico assunto nei con- fronti di ogni singolo preponente, e non all’attivita` del procacciatore consi- derata nel suo complesso. Corrisponde anzi alla normalita` che il procaccia- tore d’affari svolga la propria attivita` professione con continuita` di eserci- zio e scopo di lucro indirizzandola nei confronti di chi, di volta in volta, si avvale della sua opera.
Sulla base di tali presupposti la Cassazione ha ritenuto che al rapporto di procacciamento d’affari si possono applicare in via analogica solo le di- sposizioni relative al contratto di agenzia, come le provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle, di legge o di contratto, che lo presuppongono, come l’inden- nita` di mancato preavviso, l’indennita` suppletiva di clientela e l’indennita` di cessazione del rapporto (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 24.6.2005, n. 13629).
Quanto alle provvigioni occorre, peraltro, precisare che il procacciatore d’affari ha diritto ad un compenso a provvigione sui contratti da lui pro- mossi e conclusi dal preponente Cass. civ., sez. lav., 14.5.2007, n. 11024), come stabilito dall’art. 1748 c.c., salvo diverse pattuizioni intervenute tra le parti. Non ha, comunque, diritto alle provvigioni sui cosiddetti affari diretti che hanno come presupposto oltre alla collaborazione stabile anche una zona inesclusiva.
Differenze con la mediazione
L’art. 1754 c.c. definisce ‘‘mediatore colui che mette in relazione due o piu` parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza’’.
La caratteristica peculiare della mediazione e`, dunque, l’imparzialita` (A. Torino, 16.1.2004; T. Bologna, sez. II, 17.4.2007, n. 837; P. Monza, 19.12.1986).
Il mediatore, infatti, non puo` curare gli interessi di una sola parte, ne´ essere mandatario o rappresentante di una parte nella stipulazione del contratto (Cass. civ., sez. II, 6.4.2000, n. 4327).
Tale dovere di imparzialita` cessa soltanto con la conclusione dell’affare e puo` pretendere il pagamento del proprio compenso da ciascuna delle parti se l’affare si e` concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.).
Il procacciatore d’affari, invece, opera nell’interesse di una parte ed ac- quista diritti soltanto nei confronti di questa (Cass. civ., sez. III, 16.7.2002, n. 10286).
Il mediatore, a differenza del procacciatore d’affari, e` anche tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 c.c.).
A differenza del procacciatore, inoltre, il mediatore per poter esercitare la propria attivita` deve essere iscritto in un apposito albo.
Cio` a seguito dell’intervento legislativo di cui alla l. 3.2.1989, n. 39. Tale legge prevede che:
- solo ‘‘l’iscrizione nel ruolo abilita all’esercizio dell’attivita` di media- zione su tutto il territorio della Repubblica, nonche´ a svolgere ogni atti- vita` complementare o necessaria per la conclusione dell’affare’’ (art. 3, n. 1);
- ‘‘l’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attivita` viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita` per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende’’ (art. 2, n. 4);
- ‘‘hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli’’ (art. 6, n. 1);
- l’esercizio abusivo dell’attivita` senza essere iscritto nel ruolo espone a sanzioni amministrative che possono trasformarsi anche in sanzioni penali (art. 348 c.p.) ove nelle prime si sia incappati piu` di tre volte (art. 8, n. 1 e 2).
La differenza con il procacciatore d’affari e con l’agente e` sotto tale
particolare profilo evidente.
Differenze con il mandato
Come noto, secondo quanto previsto dall’art. 1703 c.c., ‘‘il mandato e` il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu` atti giuridici per conto dell’altra’’.
Il procacciatore d’affari si distingue, pertanto dal mandatario in quanto
l’attivita` di quest’ultimo si sostanzia nel compimento di atti giuridici o co- munque di atti volontari non negoziali non finalizzati alla conclusione di negozi giuridici, con la conseguenza che gli atti compiuti dal mandatario con rappresentanza sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato al quale vanno quindi imputate le relative responsabilita` (Cass. civ., sez. III, 4.3.2002, n. 3103).
Sono evidenti, a questo punto, le rilevanti differenze tra le due figure giuridiche del mandatario e del procacciatore d’affari.
3. Casi particolari: procacciatore d’affari continuativo e procacciatore d’affari occasionale
Ferma restando la non stabilita` del rapporto di lavoro del procacciatore d’affari - nel senso, si e` visto, della non vincolativita` della sua attivita` con il preponente - occorre rilevare che lo stesso puo` espletare le sue presta- zioni professionali in forma occasionale o continuativa.
Il carattere occasionale puo` essere, ad esempio riscontrato quando il procacciatore opera con riferimento ad un unico affare per il quale viene pattuita una provvigione.
Per contro, quando la sua attivita` riguarda piu` affari portati a termine in un determinato periodo di tempo, si presuppone che la stessa sia svolta in modo continuativo e non occasionale.
La differenza rileva soprattutto ai fini fiscali e previdenziali.
In particolare ai fini fiscali, il procacciatore d’affari che svolge un’attivi- ta` continuativa deve obbligatoriamente iscriversi all’IVA ed emettere rego- lari fatture assoggettando le provvigioni ad IVA.
Invece il procacciatore d’affari occasionale non ha l’obbligo di iscriversi all’IVA, non deve emettere fatture ed assoggettare le provvigioni ad IVA, ma deve semplicemente emettere ricevute fiscali soggette a ritenuta d’ac- conto.
Ai fini previdenziali il procacciatore d’affari continuativo deve versare i contributi alla gestione commercianti, mentre il procacciatore d’affari occa- sionale e` escluso da tale obbligo.
Entrambi debbono poi versare i contributi alla gestione separata ex lege
n. 335/95 per importi superiori ad euro 5.000,00 di reddito.
4. Considerazioni conclusive
Per concludere il rapporto che si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipico, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina-
te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.).
Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti.
Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574).
Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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GIURISPRUDENZA
§ 1. Premessa: figura del procacciatore d’affari. Contratto atipico
Cass. civ., sez. lav., 8.2.1999, n. 1078, in Mass. giur. lav., 1999
Mentre l’agente e` colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto del- l’altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), il procacciatore d’affari e`colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmet- tendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vin- colo di stabilita` (a differenza dell’agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto puo` farsi ricorso analogico alla normativa concernente il con- tratto di agenzia. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva qualificato quello dedotto in giudizio come rapporto di agenzia, in contrasto con la qualificazione contenuta nella lettera di incarico e al fine di stabilire se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un determinato affare, perche´detto rapporto era stato preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili af- fari e non si limitava invece a contemplare occasionali e libere iniziative dell’incaricato).
Cass. civ., sez. III, 9.12.2003, n. 18736, in Guida dir., 2004, 4, 57
‘‘Mentre l’agente e`colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto del- l’altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata, il procacciatore di affari e` colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al- l’impresa da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilita` (a differenza dell’agente) e in via del tutto occasionale. Per quanto il rapporto di procacciatore di affari abbia carattere atipico, per la relativa regolamentazione, peral- tro, puo` farsi riferimento analogico a quella dettata per il contratto di agenzia’’.
X. Xxxx, sez. II, 28.12.2005, in Massima redazionale, 2005
‘‘Le controversie relative al cosiddetto procacciamento d’affari, contratto atipico che si concreta in una attivita` di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contrat- to ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell’art. 409, n. 3, c.p.c., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuita`e della pre- valente personalita` della prestazione; il carattere della continuita` va pero` tenuto distinto da quello della stabilita` (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, co- me nel caso del rapporto di agenzia prevedente l’obbligo di svolgere un’attivita` di pro- mozione dei contratti), con la conseguenza che l’attivita` del procacciatore d’affari, pur non corrispondendo ad una necessita` giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall’ini- ziativa del procacciatore non potendo, percio`, in tale senso, qualificarsi come stabile, puo`, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo, e presentare percio` il carattere della continuita` richiesta dal citato art. 409, n. 3, c.p.c. ai fini dell’individuazione del giu- dice competente e del rito applicabile alle relative controversie’’.
Cass. civ., S.U., 12.11.1983, n. 6729, in Mass. giur. lav., 1984
Con riguardo a contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, che sia stato stipulato da soggetto non iscritto nell’apposito ruolo istituito dalla l. 12 marzo 1968, n. 316, e sia quin-
di affetto da nullita`ai sensi dell’art. 9 della legge medesima, deve disconoscersi ogni diritto a compenso dell’agente o rappresentante, atteso che il difetto di detta qualita`, pur non essendo equiparabile alla mancanza di iscrizione nell’albo professionale nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale (con conseguente inapplicabilita`dell’art. 2231 c.c.), integra una situazio- ne di nullita`per illiceita`della causa, in violazione di norma imperativa, la qual preclude la possibilita`di conversione del contratto stesso in contratti atipici, quale quello di procaccia- mento di affari. Tale principio opera con riferimento a tutta l’attivita`posta in essere in esecu- zione del rapporto nullo, e, pertanto, non trova deroga per quelle prestazioni dell’agente o del rappresentante che siano state effettuate in territorio straniero, ma sempre in base a con- tratto soggetto alla citata legge nazionale.
X. Xxxxx. CE, sez. I, 30.4.1998, n. 215, in Guida dir., 2003, 11, 112
La direttiva n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri con- cernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a una normativa nazionale che subor- dini la validita` di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo. Infatti, poiche´l’iscrizione in un albo non figura come condizione per be- neficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della diretti- va non e`subordinato all’iscrizione in un albo. In ordine poi alla forma del contratto di agenzia, l’articolo 13, n. 2, della direttiva consente agli Stati membri di ‘‘prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto’’. La direttiva parte dal principio che il contratto non e` soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facolta`di imporre la forma scritta.
Cass. civ., sez. lav., 12.11.1999, n. 12580, in Giust. civ. mass., 1999, 2238
In seguito alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea in data 30 aprile 1998, resa nel procedimento C-215 del 1997 (Bellone c. Soc. Yokohama) - con la quale la Corte europea ha deciso, ai sensi dell’art. 177 del trattato CEE, una questione pregiu- diziale relativa all’interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986 n. 86/ 653 CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dichiarando che ‘‘osta ad una normativa nazionale subordina- re la validita` di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un ap- posito albo’’ le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati membri non possono stabili- re la nullita` dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti in apposito ruolo (come, per l’ordinamento italiano, si evince dall’art. 1418 c.c.).
Cass. civ., sez. III, 30.10.2007, n. 22859, in Dir. e giustizia, 2008
La disciplina dettata dalla direttiva 86/653/CEE - che osta ad una normativa nazionale che subordini la validita` di un contratto di agenzia all’iscrizione di un agente in un appo- sito albo - e`posta a protezione del diritto alla retribuzione di chi, secondo la stessa diretti- va, e`incaricato, in maniera permanente, di trattare o concludere per il preponente la ven- dita o l’acquisto di merci; pertanto, all’ambito dei rapporti tutelati dalla detta direttiva e` estraneo l’esercizio della mediazione, che puo` svolgersi in base ad un incarico (art. 1756 c.c.) ma non presuppone e, anzi, esclude una relazione permanente tra il mediatore (art. 1754 c.c.) ed i soggetti che egli cura di mettere in rapporto per la conclusione di un affare.
Cass. civ., sez. lav., 24.6.2005, n. 13629, in Giust. civ. mass., 2005, 6
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuita` e la stabilita` dell’attivita`
dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambi- to di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta`, le istruzio- ni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si con- creta nella piu` limitata attivita`di chi, senza vincolo di stabilita`ed in via del tutto episodi- ca, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente e`stabile, aven- do egli l’obbligo di svolgere l’attivita` di promozione dei contratti, la prestazione del pro- cacciatore e` occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Con- seguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogi- ca solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non pre- suppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l’indennita` di mancato preavviso, l’indennita`suppletiva di clientela e l’indennita`di cessazione del rapporto).
§ 2. Differenze con l’agenzia, la mediazione ed il mandato
Cass. civ., sez. lav., 1.6.1998, n. 5372, in Giust. civ. mass., 1998
Caratteri distintivi del contratto di agenzia - nel quale il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale - sono la continuita` e la stabilita` dell’attivita` dell’agente - non escluse ‘‘ex post’’ dalla esiguita` del numero degli affari conclusi - di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nel- l’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ulti- mo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di leal- ta`, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari - che ha carattere atipico, anche se per la relativa regolamentazione puo` farsi ricorso analogico a quella dettata per il contratto di agenzia, salvo che per la discipli- na del preavviso che presuppone un incarico stabile e predeterminato - si concreta nella piu` limitata attivita` di chi, senza vincolo di stabilita` ed in via del tutto episodi- ca, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha rice- vuto l’incarico di procurare tali commissioni.
X. Xxxxxx, sez. lav., 27.11.2003, n. 1237, ined.
Cio` che caratterizza e distingue la figura dell’agente da quella del procacciatore d’affari e` la continuita` e la stabilita` dell’attivita` dell’agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente mede- simo.
X. Xxxxxx, sez. lav., 29.11.2004, n. 1702, ined.
Ai fini della riconducibilita` del rapporto di lavoro al contratto di agenzia o a quello di procacciamento di affari, il dato decisivo e`la ricerca della comune intenzione delle parti rappresentata dalla pattuizione iniziale (nomen juris) e da eventuali successivi comporta- menti idonei a chiarire la volonta`originariamente manifestata.
A differenza del procacciatore d’affari, nel caso dell’agente si ravvisa l’elemento della stabilita`, intesa come assunzione di obbligo di collaborare stabilmente con la mandante per la promozione di contratti.
X. Xxxxxx, sez. lav., 2.12.2003, in Lavoro nella giur., 2004, 706
Il contratto di agenzia si caratterizza per la continuita` e la stabilita` dell’attivita` dell’agen- te diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una zona e cio` distingue la figura dell’agente da quella del procacciatore d’affari.
T. Roma, 23.11.2007, in Lavoro nella giur., 2008, 6, 628
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuita` e la stabilita` dell’attivita` dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nel- l’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ulti- mo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealta`, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella piu` limitata attivita` di chi, senza vincolo di stabilita` ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’impren- ditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazio- ne dell’agente e` stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attivita` di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore e` occasionale nel senso che dipende esclusi- vamente dalla sua iniziativa.
T. Modena 3.6.2002, in Gius., 2003, 4, 491
L’agente di commercio e`la parte che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), mentre il procacciatore d’affari e`colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, tra- smettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vin- colo di stabilita`(a differenza dell’agente) e in via del tutto occasionale.
X. Xxxxx, 8.5.2000, in Contr., 2002, 3, 288
La differenza tra contratto d’agenzia e contratto di procacciamento d’affari risiede nel fatto che il rapporto tra preponente ed agente e` caratterizzato da continuita` e stabilita`, mentre il rapporto tra preponente e procacciatore e` caratterizzato da episodicita` e di- scontinuita`. La mancata iscrizione dell’agente nell’apposito albo previsto dalla l. n. 316 del 1968 non da` luogo a nullita` del contratto d’agenzia, posto che tale requisito non e` piu` ritenuto indispensabile dalla direttiva n. 86/653/CE. L’agente non iscritto, tuttavia, non puo` invocare a proprio favore le eventuali provvidenze previste dagli accordi nazio- nali di categoria, se non espressamente richiamate nel contratto.
Cass. civ., sez. lav., 14.5.2007, n. 11024, in Giust. civ. mass., 2007, 5
Il diritto dell’agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c.; altret- tanto vale per il procacciatore d’affari al quale sono applicabili in via analogica le di- sposizioni del contratto d’agenzia che non presuppongono un carattere stabile e prede- terminato del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro riconducibile alla figura dell’agente o del procacciatore d’affari, l’attivita` intercorsa tra il resistente e un sindacato, volta a procac-
ciare deleghe relative a pratiche dei lavoratori, successivamente espletate dall’organizza- zione sindacale).
A. Torino, 16.1.2004, in Massima redazionale, 2005
La figura del mediatore, rispetto alle figure affini, si caratterizza per la sua posizione di imparzialita`; infatti l’agente e`legato da uno stabile rapporto con una delle parti dell’affa- re, nel cui esclusivo interesse agisce quale ausiliario per la promozione della conclusione di contratti, limitandosi a procurare clienti ed avendo diritto alla provvigione da parte del solo committente, il procacciatore e` un collaboratore occasionale la cui attivita` pro- mozionale e`l’attuazione del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto puo` pretendere la provvigione e, infine, il mandatario assume nei confronti del mandate l’obbligo del compimento degli atti giuridici necessari per l’espletamento dell’incarico della conclusione di un contratto, maturando il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto.
T. Bologna, sez. II, 17.4.2007, n. 837, in Il merito, 2007, 7-8, 41 e Il merito, 2007, 9, 37
La mediazione (art. 1754 ss. c.c.) ed il contratto atipico di procacciamento d’affari si di- stinguono sotto il profilo della posizione di imparzialita` del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed orga- nico (a differenza dell’agente) puo` pretendere il compenso.
X. Xxxxx, 19.12.1986, in Giur. it., 1989, I, 2, 338, con nota di Arbore
La differenza tra il rapporto di mediazione e quello, atipico, di procacciamento di affari sta nell’imparzialita` del mediatore, il quale puo` pretendere la provvigione da entrambe le parti del negozio principale, a fronte della parzialita` del procacciatore, il quale riceve l’incarico, e puo` pretendere la provvigione, da una sola parte; dalla diversita` di tali rap- porti deriva che al procacciatore di affari non si applica la prescrizione breve di cui al- l’art. 2950 c.c.
Cass. civ., sez. II, 6.4.2000, n. 4327, in Mass. Giur. it., 2000
La mediazione (artt. 1754 ss. c.c.) ed il contratto atipico di procacciamento d’affari si di- stinguono sotto il profilo della posizione di imparzialita` del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed orga- xxxx (a differenza dell’agente) puo` pretendere il compenso. I due rapporti hanno in co- mune l’elemento della prestazione di una attivita` di intermediazione finalizzata a favori- re fra terzi la conclusione degli affari, onde e`sufficiente perche´il mediatore ed il procac- ciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interes- sati e che l’affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei sog- getti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso.
Cass. civ., sez. III, 16.7.2002, n. 10286, in Foro it., 2003, 1, 1186
La mediazione e il contratto di procacciamento di affari si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialita`del mediatore rispetto a quella del procacciatore, che agisce su in- carico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale puo`pretendere il compenso, pur non essendo legato a quest’ultima da un rapporto stabile e organico.
Cass. civ., sez. III, 4.3.2002, n. 3103, in Giust. civ. mass., 2002, 383
Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto puo` essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma puo` concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere, ecc.). Ne consegue che, allorche´le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza - sia pure li- mitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto - gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappre- sentato, con conseguente riferibilita` a quest’ultimo della responsabilita` precontrattuale eventualmente configurabile.
§ 4. Considerazioni conclusive
Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069, in Dir. e giur., 2005, 149
Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle discipli- nate dalla seconda serie di norme (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vi- cenda di leasing cd. ‘‘traslativo’’ cui e`stata ritenuta applicabile la norma che disciplina la ri- soluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta` - art. 1526 c.c. - e conseguente- mente inapplicabile il regime di cui all’art. 1458, 1º co., seconda ipotesi c.c.).
Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574, in Giust. civ. mass., 2005, 1
Ai contratti non espressamente disciplinati dal c.c. sono applicabili - oltre alle norme genera- li in materia di contratti - quelle regolatrici dei singoli contratti nominati tutte le volte in cui il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi delle parti, evidenzi l’esisten- za di situazioni analoghe a quelle disciplinate da queste ultime, con la conseguenza che, in tema di locazione finanziaria c.d. ‘‘traslativa’’, qualora tale tipo contrattuale si risolva per inadempimento dell’utilizzatore, la disciplina applicabile in via analogica e` quella dettata dall’art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta`, di talche´ il venditore, da un canto, deve restituire i canoni riscossi, dall’altro, ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, l’equo compenso ricompren- dendo la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilita` come nuovo, il logoramento per l’uso (escluso, pertanto, il mancato guadagno), il risarcimento del danno derivando, a sua volta, da un (eventuale) deteriora- mento anormale della cosa dovuto all’utilizzatore. In particolare, quanto al risarcimento del danno, se il contratto ne preveda la liquidazione attraverso una clausola penale, questa puo` essere ridotta dal giudice (art. 1384 c.c.) se eccessiva, tenendo conto del guadagno che il con- cedente si attendeva dal contratto se l’utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazio- ne di pagamento dei canoni, senza che, in contrario, possano ritenersi funzionali ad altra, diversa interpretazione le disposizioni di cui agli artt. 13 ss. della convenzione di Ottawa det- tate in tema di leasing internazionale (e recepite dall’ordinamento italiano con l. 14.7.1993,
n. 259), le quali, per converso, se rettamente interpretate, conducono a soluzione ermeneuti- ca affatto analoga a quella sopraindicata.