Contract
Estratto del patto parasociale di consultazione preventiva ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 129 e 130 del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche
Eems Italia S.p.A.
1. Parti
Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (“Parti”).
Le Parti, in data 16 aprile 2010, hanno perfezionato un accordo denominato “Patto di consultazione” (“Patto”), contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Eems Italia S.p.A., con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze 5 (“Eems” o “Emittente”) le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
3. Strumenti finanziari oggetto del Patto e percentuale rispetto al capitale sociale
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono n. 9.208.336 azioni ordinarie di Eems pari al 21,12% del capitale sociale della stessa.
4. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione
Nella tabella che segue sono indicati il numero delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 2011 e al totale delle azioni apportate al Patto.
Azionisti | Numero Azioni | % del capitale sociale (**) | % Patto di Consultazione |
Xxxxxxxxxx Xxxxx | 800.000 | 1,83% (*) | 8,69% |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 4.127.763 | 9,47% | 44,83% |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 2.737.266 | 6,28% | 29,73% |
Xxxx Xxxxxxxxx | 843.307 | 1,93% (*) | 9,16% |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | 320.000 | 0,73% (*) | 3,48% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 380.000 | 0,87% (*) | 4,13% |
Totale | 9.208.336 | 21,12% | 100,00% |
(*) Soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale, i quali effettuano la presente comunicazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/1999. Ad eccezione di Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, gli altri soggetti hanno conferito integralmente nel Patto le azioni da questi detenute nell’Emittente. Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, oltre alle azioni conferite nel Patto, è titolare alla data del 30 giugno 2011 di n. 39.060 azioni che non sono state conferite al Patto.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le ulteriori azioni dell’Emittente che dovessero essere sottoscritte dalle Parti nel periodo di durata del Patto.
In virtù del Patto nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente.
5. Tipo di Patto e oggetto
Il Patto istituisce fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’Emittente e rientra fra i patti parasociali indicati all’art. 122, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 58/1998.
6. Organi del patto
Le Parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi. Adunanza Consultiva
Prima di ciascuna assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci di Eems (la “Convocata Assemblea”), le Parti si riuniscono per discutere delle materie poste all’ordine del giorno della Convocata Assemblea (la “Adunanza Consultiva”).
L’Adunanza Consultiva si tiene almeno 3 (tre) giorni prima del giorno di prima convocazione della Convocata Assemblea. L’Adunanza Consultiva è convocata dal Presidente o su richiesta di una delle Parti.
Presidente
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: (i) convoca l’Adunanza Consultiva; (ii) cura la verbalizzazione delle riunione dell’Adunanza Consultiva e la tenuta dei verbali della Adunanza Consultiva; (iii) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto; (iv) riceve le comunicazioni da tutte le Parti aventi ad oggetto il Patto e provvede, se necessario, a darne tempestiva comunicazione alle altre Parti.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto ed è rieleggibile.
Le Parti hanno nominato quale presidente del Patto Xxxxx Xxxxxx Xxxxx.
7. Recesso dal Patto
Ciascun Socio potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso.
8. DURATA E RINNOVO DEL PATTO
Il Patto avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e alla scadenza potrà essere rinnovato.
9. Penali
Non vi sono clausole penali.
10. Deposito del Patto preso il Registro delle
Imprese
Il Patto viene depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Rieti.
11. Adempimento obblighi ex art. 120 del
Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
Con la pubblicazione dell’estratto del Patto le Parti interessate intendono anche assolvere agli obblighi di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
Milano, 5 luglio 2011