Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
sulla responsabilità civile in materia nucleare
Concluso il 22 ottobre 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 19872 Istrumenti di ratificazione depositati il 20 settembre 1988 Entrato in vigore il 21 settembre 1988
0.732.441.36
La Confederazione Svizzera e
la Repubblica federale di Germania,
considerato che la protezione della popolazione di ambo le Parti dai danni derivanti da un uso pacifico dell’energia nucleare costituisce un obiettivo prioritario nella co- operazione tra Stati confinatiti e che tale protezione implica una regolamentazione adeguata della responsabilità civile,
memori del fatto che ambo le Parti hanno adottato una normativa interna analoga in materia di responsabilità civile, volta ad assicurare un trattamento paritario ai citta- dini di entrambi gli Stati in caso di danni circoscritti ai rispettivi territori,
desiderosi di garantire la maggiore uniformità nella liquidazione di sinistri con con- seguenze al di qua e al di là della frontiera comune,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
(1) Il presente accordo regola, dal punto di vista della responsabilità civile, le con- seguenze di un sinistro derivante da un uso pacifico dell’energia nucleare che si ve- rifica nel territorio di una delle Parti, detta in seguito Stato del sinistro, e causa dei danni sul territorio dell’altra Parte, detta in seguito Stato confinante.
(2) Esso si applica ai sinistri che sono fonte di danni imputabili alle proprietà radio- attive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di sostanze radioattive.
Art. 2 Principio della parità di trattamento
Salvo disposizione contraria del presente accordo, ai cittadini dello Stato di confine, le persone che vi hanno sede, domicilio o dimora e ai cittadini dello Stato del sini- stro è garantito un trattamento paritario, tanto sul piano materiale che procedurale.
RU 1988 1611; FF 1986 111 737
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RU 1988 1610
Art. 3 Foro
(1) Per danni causati dall’uso pacifico dell’energia nucleare sono competenti esclu- sivamente i tribunali dello Stato del sinistro.
(2) Per danni causati durante un trasporto e nell’impossibilità di determinare il luo- go del sinistro, sono competenti esclusivamente i tribunali dello Stato contraente che per primo ha autorizzato il trasporto.
Art. 4 Diritto applicabile
Salvo disposizione contraria del presente accordo, alle domande di risarcimento si applica il diritto interno del Paese i cui tribunali sono competenti secondo l’arti- colo 3.
Art. 5 Misure precauzionali
Se il diritto dello Stato del sinistro prevede una responsabilità civile per danni cau- sati da provvedimenti ordinati o autorizzati dalle autorità per ovviare un sinistro imminente, le vittime dello Stato confinante possono far valere tali danni soltanto se ciò sarebbe possibile anche secondo il diritto del loro Paese.
Art. 6 Grandi sinistri
Se la somma di copertura disponibile nello Stato del sinistro non bastasse a tacitare tutte le domande di risarcimento, le Parti contraenti si consultano senza indugio per trovare una soluzione adeguata.
Art. 7 Trasferibilità
Gli importi versati a titolo di risarcimento, interesse o spese in applicazione del pre- sente accordo sono liberamente trasferibili da un territorio all’altro delle Parti con- traenti.
Art. 8 Responsabilità di diritto internazionale pubblico
Il presente accordo non può essere interpretato in modo da pregiudicare eventuali diritti che una delle Parti deduce da norme generali di diritto internazionale pubbli- co, in materia di danni d’origine nucleare.
Art. 9 Clausola di Berlino
Il presente accordo si applica anche al Land di Berlino purché il Governo della Re- pubblica federale di Germania non notifichi al Consiglio federale svizzero una di- chiarazione contraria entro tre mesi a partire dall’entrata in vigore.
Responsabilità civile in materia nucleare – Acc. con la Germania 0.732.441.36
Art. 10 Disdetta
Ogni Parte contraente può disdire il presente accordo in qualsiasi momento e in for- ma scritta, con preavviso di dodici mesi. Esso resta applicabile ai sinistri avvenuti durante il periodo di validità, ma con conseguenze posteriori alla disdetta.
Art. 11 Ratifica ed entrata in vigore
(1) Il presente accordo va ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà a Berna il più presto possibile.
(2) L’accordo entra in vigore il giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratifi- ca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accor- do.
Fatto a Berna, il 22 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per la Per la
Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania:
X. Xxxxxx X. Xxxxxxxx