Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Centro Africana concernente i trasporti aerei regolari
Conchiuso il 9 marzo 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 25 novembre 19742 Entrato in vigore il 20 luglio 1976
0.748.127.192.36
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Centro Africana,
considerato che la Svizzera e la Repubblica Centro Africana fanno parte della Con- venzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chi- cago il 7 dicembre 19443,
animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e
animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,
hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
a. Il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444;
b. L’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aero- nautico federale5 e, per la Repubblica Centro Africana, il Ministero dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autoriz- zata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
c. L’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.
RU 1976 1735; FF 1974 I 1621
1 Dal testo originale francese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 25 nov. 1974 (RU 1975 565).
3 RS 0.748.0
4 RS 0.748.0
5 Oggi «Ufficio federale dell’aviazione civile».
Art. 2
1. Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da cia- scuna Parte fruisce nell’esercizio dei servizi internazionali:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte:
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. del diritto d’imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’allegato, passeggeri, merci e posta.
Art. 3
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’eser- cizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aero- nautiche delle due Parti.
2. Appena informata della designazione, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione d’esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.
5. Nonostante le disposizioni dei presente articolo e dell’articolo 4, una delle Parti può designare un’impresa comune di trasporti aerei costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione, e detta impresa verrà riconosciuta dall’altra Par- te.
6. Ricevuta che sia l’autorizzazione d’esercitare, prevista nel paragrafo 2 del pre- sente articolo, l’impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.
Art. 4
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospen- dere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dall’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:
a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, o se
b. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
c. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni pre- scritte nel presente Accordo e suo Allegato.
2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamen- ti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.
Art. 5
1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’eser- cizio dei servizi convenuti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’im- presa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.
3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.
4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
5. II diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condi- zione che la capacità sia adeguata:
a. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
b. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
c. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.
Art. 6
1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata del- l’una o dell’altra delle Parti, come anche le loro attrezzature normali, riserve di car- buranti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesporta- zione avvenuta.
2. Vanno parimenti esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati):
a. le provviste di bordo prese sul territorio dell’una o dell’altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio dell’una o dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aero- mobili impiegati nel servizio internazionale;
c. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impie- gati nel servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.
3. L’attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con l’autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesporta- ti o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.
Art. 7
I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analo- ghe.
Art. 8
1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all’impresa designata dall’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnata- mente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella desi- gnata dall’altra quanto, all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.
4. Per l’impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l’impresa designata dall’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aero- porti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
5. L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.
Art. 9
1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.
2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cit- tadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
Art. 10
1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realiz- zazione d’un utile presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche pre- sentate da ogni singolo servizio.
2. Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devo- no, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale consulente in materia.
3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronau- tiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.
4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura d’arbitrato conformemente all’articolo 15.
6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.
Art. 11
Ciascuna Parte s’impegna di accordare, all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d’introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.
Art. 12
Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche perio- diche ed altri dati analoghi, concernenti il volume traffico sui servizi convenuti.
Art. 13
1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reci- proche consultazioni.
2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
Art. 14
1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle loro formalità costi- tuzionali, concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di tali atti negoziali.
2. Ogni modificazione dell’allegato può essere convenuta direttamente fra le autori- tà aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
Art. 15
1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione di due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale stabilità la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.
4. Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.
Art. 16
Il presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.
Art. 17
Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qual- siasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti contraenti.
Art. 18
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra l’intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all’OACI.
2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario nel corso dei quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.
3. Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l’abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.
Art. 19
Il presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di tali atti.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna il 9 marzo 1973, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Governo
della Repubblica Centro Africana:
A. M’Bongo
Allegato
A
Tavola delle linee
I
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti sul territorio della
Repubblica Centro Africana
Punti oltre
Punto in Svizzera Algeri Bangui Douala
Tunisi Kinshasa
Tripoli Kigali
Kano Bujumbura
Entebbe Nairobi
Dar-es-Salaam Mombasa Lusaka
II
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica Centro Africana può esercita- re servizi aerei:
Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre |
Punti nella | Fort Xxxx | Un punto | Parigi |
Repubblica Centro | Addis Abeba | in Svizzera | Londra |
Africana | Belgrado | Bruxelles | |
Roma | Amsterdam | ||
Francoforte | |||
Copenhagen | |||
Stoccolma | |||
Varsavia | |||
Praga | |||
Mosca |
B
1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzial- mente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell’altra Parte contraente.
3. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scafi non menzionati, alla condizione di non esercitare il diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell’altra Parte.