SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI CARPENTERIA METALLICA PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI PARTI METALMECCANICHE E ACCESSORIE, COMPRENSIVO DELL’EVENTUALE FORNITURA DEI MATERIALI E RICAMBI
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI CARPENTERIA METALLICA PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI PARTI METALMECCANICHE E ACCESSORIE, COMPRENSIVO DELL’EVENTUALE FORNITURA DEI MATERIALI E RICAMBI
LOTTO 2 CIG 7982410D1B (N. GARA 48/2019)
PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 3
Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze) 8
Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio) 8
Art. 9 - (Direttore dell’esecuzione del contratto) 9
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 9
Art. 10 - (Descrizione dei servizi) 9
Art. 11 – (Affidamento dell’intervento e esecuzione del servizio) 10
Art. 12 – ( Pezzi di ricambio e garanzia) 11
Art. 13 – (Qualifiche del personale adibito al servizio) 12
Art. 14 – (Modalità operative di base) 12
Art. 15 - (Verifiche e controlli sui servizi) 14
Art. 16 – (Obblighi della Committente) 14
Art. 17 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione) 14
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI 14
Art. 18 - (Obblighi dell’Appaltatore relativi all’esecuzione del servizio) 15
Art. 20 - (Inadempimenti e penali) 17
Art. 23 - (Divieto di cessione del contratto) 19
Art. 24 - (Cessione del credito) 20
Art. 25 - (Invalidità parziale) 20
Art. 26 - (Responsabilità dell’Appaltatore) 20
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA 21
Articolo 27 - (Corrispettivo) 21
Art. 28 - (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria) 21
Art. 29 - (Cauzione Definitiva) 24
Art. 30 - (Polizza Assicurativa) 25
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI 25
Art. 31- (Clausola codice etico) 25
Art. 32 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione) 26
Art. 33 - (Domicilio contrattuale) 27
Articolo 34 - (Riservatezza) 27
Art. 35 - (Trattamento dei dati personali) 28
Art. 36 - (Foro competente) 28
Art. 37 – (Interpretazione del presente contratto) 28
Art. 38 - (Norme di rinvio) 29
Il presente Accordo Quadro (l’“Accordo”) è stipulato in data [●].[●].2018
Tra
GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente SpA, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Geofor” o la “Committente”) e
[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●],, Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “Appaltatore”) la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti
PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
1.2 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione dell’Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.4 Sono allegati al presente Accordo: Allegato 1) Offerta Tecnica;
Allegato 2) Offerta Economica Allegato 3) DUVRI
Allegato 4) Polizza assicurativa Allegato 5) Garanzia definitiva
Allegato 6: Reg-FR-05-Permesso-di-lavoro-Rev06
Art. 2 – (Oggetto)
2.1 Con il presente Accordo Quadro Geofor affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di carpenteria metallica, riparazione, ricostruzione e realizzazione di parti metalmeccaniche e accessorie, compresa la fornitura dei materiali necessari, dei mezzi della Committente presso:
• l’officina dell’appaltatore
• le Sedi della Committente (Pontedera e Pisa)
• presso i Centri di Raccolta gestiti dalla medesima.
I centri di raccolta si trovano nelle seguenti località: Putignano - Pisa, Tirrenia - Pisa, Vecchiano, Calcinaia, Pontedera, Buti, Fauglia, Casciana Terme–Xxxx Xxxxxxxxx, Casciana Terme–Lari Via del commercio, Calci, Cascina, Pisa Via Pindemonte, Ponsacco e San Giuliano Terme.
L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che il numero dei Centri di raccolta sopra elencati può variare durante la vigenza contrattuale, in aumento o diminuzione, in base alle specifiche richieste delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti. L’Appaltatore dichiara pertanto di essere consapevole che il numero dei Centri di Raccolta indicati nella tabella è presunto e che può subire variazioni senza che possa pretendere e/o richiedere alcuna indennità, risarcimento, indennizzo o compenso alcuno.
In caso di apertura di nuovi Centri di Raccolta l’Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi di riparazione anche presso i nuovi Centri la cui ubicazione ed apertura sarà preventivamente comunicata da Geofor.
2.2 La tipologia di interventi richiesti a titolo indicativo e non esaustivo è la seguente:
• Carpenteria metallica pesante come riparazione e/o fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di attrezzature meccaniche (cassoni scarrabili, press container, cassoni e dispositivi di sollevamento di compattatori), di manufatti metallici compreso l’eventuale smontaggio e
rimontaggio di parti meccaniche, pneumatiche, idrauliche elettriche ed elettroniche e quant’altro ritenuto necessario per addivenire alla riparazioni.
• Fornitura di materiali, ricambi e profilati metallici necessari agli interventi di riparazione.
Il presente Accordo potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) senza necessità di nuova procedura di affidamento qualora durante la vigenza contrattuale siano necessari interventi e/o forniture con posa in opera che, seppur non sopra elencati, sono qualificabili come attività di carpenteria.
2.3 Gli interventi di riparazione si intendono comprensivi di fornitura di parti di ricambio e di tutte le operazioni tecniche volte alla correzione e all'aggiornamento delle documentazioni fornita dalla Committente a corredo degli apparati, attrezzature e impianti in riferimento alla normative di settore (UNI EN ISO 9606, UNI EN 1090, ecc. ). In particolare si precisa che in caso di fornitura di materiali per la realizzazione di strutture in acciaio ed in alluminio l’Appaltatore deve fornire materiali con marcatura CE secondo la norma UNI EN 1090.
Nell’esecuzione dei servizi di riparazione è compresa anche la fornitura tutti i materiali di uso e consumo che si renderanno necessari nel contesto dell’intervento come in via descrittiva e non esaustiva: nastro isolante, piccole viti convenzionali, tasselli, staffe, fascette, etichette, stracci, carta, pennelli, attrezzature minute, piccole quantità di oli lubrificanti e grassi, detergenti , pezzame e materiale per pulizie in genere, attrezzi di lavoro ed utensileria varia, abbigliamento da lavoro e di protezione antinfortunistica .
L’appaltatore deve fornire ed installare ricambi di primaria marca e della migliore qualità nonché di larga diffusione nella loro relativa specie che siano, altresì, conformi a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari, e Norme Tecniche vigenti (UNI EN ISO 9606, UNI EN 1090, ecc. ).
I componenti dei ricambi installati dovranno riportare la marcatura CE e quando previsto dalle Normative vigenti e la marcatura di qualità del materiale.
2.4 Per la disciplina di dettaglio dei servizi oggetto del presente Accordo si rimanda agli art. 10 e sg. del presente Accordo ed all’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo , anche qualora non materialmente allegata.
Art. 3 – (Durata)
3.1 L’Accordo Quadro ha durata 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all’esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento).
L’Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.
3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell’appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 4.1, allorché:
a) l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l’Autorità all’epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
b) la decadenza, da parte di Geofor, dalla gestione del servizio, per decisioni assunte dall’organo all’epoca competente e/o per disposizioni normative sopravvenute;
Si specifica sin d’ora che nelle ipotesi a) e b) l’Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all’effettivo subentro del nuovo gestore nell’espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;
Le Parti convengono che in ogni caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l’ordinario pagamento delle attività espletate.
Art. 4 – (Proroga tecnica)
4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell’Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l’individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.
La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.
4.2 L’Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.
4.3 La proroga del/della servizio/fornitura è limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara d’appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l’espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).
Art. 5 – (Rinnovo)
5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3. Nel contratto rinnovato la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto iniziale.
5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l’opzione, l’Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi opzionali.
Articolo 6 - (Personale)
6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in esser, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all’oggetto dell’appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il
trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione.
6.3 L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.
Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze)
7.1 L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per lo svolgimento del servizio c/o i Centri di Raccolta o c/o le sedi dell’Appaltatore.
Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio)
8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull’esecuzione e la conduzione dell’appalto il Sig/Dott. [●]
Il responsabile operativo dell’appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:
8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell’Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
Art. 9 - (Direttore dell’esecuzione del contratto)
9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].
Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.
9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore.
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Art. 10 - (Descrizione dei servizi)
10.1 Descrizione dei servizi
Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco degli interventi usuali previsti dall’accordo nei diversi ambiti in cui opera la Committente.
a) interventi di riparazione e/o di fornitura con posa in opera da effettuarsi su automezzi ed attrezzature, ed in particolare a titolo esemplificativo:
• sostituzione di lamiere usurate o forate con riporto di porzioni di lamiera su tramogge di compattatori, press container, cassoni scarrabili ecc.
• ricostruzione di particolari danneggiati come portelloni, rulli di scorrimento, agganci, sostituzioni di guarnizione di tenuta, riparazione e ricostruzione tetti metallici, sostituzione cerniere di apertura portelloni, ripristino chiusure di sicurezza
• sostituzione dei bulloni in acciaio
b) interventi di riparazione e/o di fornitura con posa in opera da effettuarsi su containers scarrabili ed in particolare a titolo esemplificativo su:
• portelloni dei cassoni a tenuta stagna
• coperture in ferro o alluminio; teli in PVC; lamiere
• usurate o forate; anelli di incarramento;
c) interventi di riparazione e/o di fornitura con posa in opera su apparecchiature e su parti di mezzi, quali a titolo esemplificativo:
• lamierati, supporti, mensole, tramogge, carter, coperture
• migliorie e/o rifacimenti su strutture metalliche esistenti
• smontaggio di parti metalliche obsolete
• tubazioni, staffe e flange e bulloneria
Si precisa che Gli interventi sopra indicati servono esclusivamente a fornire informazioni di massima degli interventi generali da eseguire sugli automezzi e sulle macchine operatrici in dotazione alla Geofor Spa.
In generale tutte le forniture e le prestazioni necessarie devono dare le opere complete, funzionanti e pronte per l’esercizio compresi gli interventi di installazione e/o rimozione del valvolame, della strumentazione di misura e di piping in generale.
Art. 11 – (Affidamento dell’intervento e esecuzione del servizio)
11.1 Lo svolgimento dell’appalto viene definito in funzione delle necessità legate all’operatività degli automezzi, delle macchine, delle attrezzature della Committente. Gli interventi sono coordinati dal Responsabile operativo di cui al precedente art. 8.
11.2 La Committente nel richiedere l’offerta trasmette tutte le informazioni a disposizione per l’esecuzione del servizio, riconoscendo all’operatore economico la facoltà di effettuare nell’immediato un sopralluogo al fine di formulare il proprio preventivo.
11.4 In ciascun preventivo e/o consuntivo andranno chiaramente specificate le seguenti componenti minime:
• L’identificazione dell’intervento o della fornitura;
• Il totale delle ore di mano d’opera, per ciascuna delle tipologie di lavorazione presso la sede dell’officina della ditta aggiudicataria o presso la Committente;
• Il costo di acquisto per la fornitura di parti di ricambio;
• Il costo unitario e totale della fornitura di materiale per la riparazione e/o la ricostruzione delle parti meccaniche;
• La tempistica di consegna e/o di esecuzione del servizio
Ogni altra informazione necessaria all’eventuale verifica e accettazione del preventivo e/o del consuntivo.
Per gli interventi seguiti c/o i CdR o c/o le sedi della Committente l’attività in merito all’esecuzione in sicurezza è regolata dal permesso di lavoro rilasciato dal DEC o dal Responsabile della Manutenzione della Committente o dal tecnico preposto.
Sul permesso di lavoro vengono indicate le anomalie registrate, le macchine o le parti del mezzo/attrezzatura interessate, i rischi di area e le azioni di messa in sicurezza effettuate da parte della Committente.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere registrati su apposita modulistica.
Art. 12 – (Pezzi di ricambio e garanzia)
12.1 I ricambi devono essere nuovi e di qualità, di primaria marca nonché di larga diffusione nella loro relativa specie che siano, altresì, conformi a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari, e Norme Tecniche vigenti (UNI EN ISO 9606, UNI EN 1090, bulloneria secondo norma, ecc. ) e devono essere resi disponibili ed ordinati per tempo prima di programmare l’intervento.
Qualora il ricambio non sia più reperibile sul mercato, l’Appaltatore deve fornire ricambio avente le medesime caratteristiche tecniche del ricambio originale e previa approvazione della Committenza.
12.2 Sono a carico dell’Appaltatore inoltre tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute ad uso limitato, mascherine, inserti antirumore, etc.) ed i DPC (dispositivi di protezione collettiva quali transenne, schermi protettivi ecc.) idonei ad operare in Impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili, in particolare DUVRI, DVR, nonché il materiale d’uso e le attrezzature individuali per il proprio personale (lampade portatili e relativi ricambi, materiale assorbente per piccoli spandimenti d’olio, stracci o carta asciugamani, etc.).
12.3 L’Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, contestualmente alla consegna del ricambio, la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione. I ricambi utilizzati devono rispondere alle norme di garanzia vigente.
12.4 L’Appaltatore fornisce la garanzia sul funzionamento delle riparazioni effettuate per un periodo di 6 mesi. Nel caso in cui il guasto (riconducibile all’intervento precedentemente eseguito),
si riscontri nelle “parti sostanziali e/o funzionali ” del ricambio fornito, è prevista l’immediata sostituzione.
L’Appaltatore si impegna altresì ad eseguire le riparazioni di parti in garanzia, nonché la sostituzione dei materiali difettosi e/o non funzionanti entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, trasmessa via (PEC), da parte del DEC o di suo delegato.
Art. 13 – (Qualifiche del personale adibito al servizio)
13.1 L’Appaltatore nell’ambito del contratto mette a disposizione il personale qualificato indicato nell’Offerta Tecnica allegata alla presente il personale deve avere i requisiti minimi previsti: dalle norme UNI di riferimento (es. saldatori, costruttori di carpenteria, UNI EN ISO 9606, UNI EN 1090, ecc. ) e da ogni altro adempimento richiesto dalla normativa di settore e dal Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.
13.2 Per ogni altra attività opera nel rispetto delle certificazioni dichiarate e nel rispetto della normativa di settore in riferimento ai lavori elettrici allo scopo di garantire la qualità della fornitura e la continuità di efficienza nel tempo di tutto il sistema.
Art. 14 – (Modalità operative di base)
14.1 L'Appaltatore deve comunicare al DEC, in tempo utile, eventuali manovre che si rendano necessarie su apparecchiature/macchine/sistemi di cui al presente Accordo.
14.2 L'Appaltatore durante l’esecuzione del servizio ha inoltre l'obbligo di:
• attenersi alle procedure di Geofor per l'ingresso e la permanenza del proprio personale presso l’Impianto: la registrazione deve essere eseguita obbligatoriamente sia all’ingresso sia all’uscita secondo la procedura vigente;
• effettuare il servizio senza causare fenomeni di degrado nelle installazioni sottoposte a manutenzione e comunque senza arrecare alcun pregiudizio, neppure indiretto, all’Impianto, a tutte le attività ivi esercitate, a Geofor e al personale da essa comunque incaricato e ai consulenti e terzi;
• attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti nonché a tutte le prescrizioni e agli atti amministrativi, comunque denominati e da chiunque emanati anche solo indirettamente afferenti all’Impianto.
14.3 E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare attrezzature e mezzi d'opera di proprietà della Committente senza la preventiva autorizzazione della medesima.
14.4 La Committente ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, che le comunica all’ Appaltatore, il quale deve immediatamente colmare le lacune lamentate ed eventuali difformità.
14.5 Fermo restando quanto espresso al punto precedente ogni attività svolta dall’Appaltatore è soggetta a verifica finale da parte del Responsabile della Manutenzione con relativa firma di chiusura sul permesso di lavoro.
14.6 Ogni attività dell’Appaltatore deve essere svolta in conformità alla normativa vigente in materia ambientale. Per quelle attività per le quali lo ritiene opportuno, la Committente fornisce all’Appaltatore, anche attraverso momenti formativi ai quali l’Appaltatore è tenuto a partecipare, le informazioni e le indicazioni necessarie.
14.7 L’Appaltatore deve altresì:
• tenere sotto controllo l’eventuale uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
• evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
• raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato;
14.10 Tutte le operazioni di manutenzione devono essere svolte avendo quale obiettivo la minimizzazione della produzione di rifiuti.
14.11 I materiali o i rifiuti prodotti durante l’attività di manutenzione dovranno essere raccolti in maniera ordinata e differenziati per tipologia in modo da consentirne il corretto smaltimento e/o il recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela dell’ambiente.
14.12 Non è consentito alcun tipo di deposito incontrollato sul suolo di materiali di alcun genere ma è obbligo dell’Appaltatore depositare gli stessi nelle aree indicate dalla Committente.
14.13 E’ a carico dell’Appaltatore lo smaltimento dei materiali, ricambi ormai obsoleti o rovinati o, comunque, inutilizzabili come restano a carico dell’Appaltatore la gestione di tutti i materiali/attrezzature obsolete o danneggiate di sua proprietà necessarie all’esecuzione del servizio.
14.14 Terminato l’intervento di riparazione l’Appaltatore deve, dove è necessario, aggiornare eventuali schemi secondo la norma UNI e sm.i. e/o fornire eventuali elaborati grafici di pertinenza.
Art. 15 - (Verifiche e controlli sui servizi)
Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all’uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC). L’Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell’appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.
Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l’esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore.
Art. 16 – (Obblighi della Committente)
Xxxxx restando gli altri obblighi previsti nel presente Accordo, la Committente si impegna a:
a) fornire all’Appaltatore ogni informazione utile e/o necessaria alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza;
b) consegnare le apparecchiature e gli impianti in sicurezza come indicato nel permesso di lavoro rilasciato dal DEC o suo delegato;
c) eseguire puntualmente ed in buona fede tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente Accordo.
Art. 17 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)
L’Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.
Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell’Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI
Art. 18 - (Obblighi dell’Appaltatore relativi all’esecuzione del servizio)
18.1 L’Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d’arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l’Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18.2 L’Appaltatore deve inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, alla componentistica, tutela ambientale, gestione rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
Art. 19 - (Subappalto)
19.1 L’Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto
(OPPURE IN ALTERNATIVA)
l’Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:
Descrizione prestazione | Quota % | Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale) |
19.2 Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:
a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall’Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 28, solamente l’importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Appaltatore attestante l’esecuzione a regola d’arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.
19.3 L’Appaltatore si obbliga a:
1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2) trasmettere alla Committente:
• al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/16;
• una dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
• copia autentica del contratto;
• la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
19.4 L’Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 20 - (Inadempimenti e penali)
20.1 Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.
20.2 Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Xxxxxx si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:
a) in caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste per gli interventi urgenti ai sensi dell’art. 11.2 lett. a), si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo. In caso di ritardo superiore alle 3 ore, la Committente – fermo restando l’applicazione della penale di cui al presente punto - si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo in graduatoria. In caso di nr. 3 ritardi consecutivi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
b) in caso di ritardo nell’invio del preventivo nei termini richiesti dalla committente così come previsto ai sensi dell’ art. 11.2 lett. b), si applica una penale di € 50,00 ad evento;
c) in caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento di riparazione secondo le tempistiche concordate così come previsto all’art. 11.2 lett. b), si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo superiore a nr. 3 giorni, la Committente – fermo restando l’applicazione della penale di cui al presente punto - si riserva la facoltà di rivolgersi all’Appaltatore classificatosi secondo alla riapertura del singolo confronto competitivo. Nell’ipotesi in cui si verifichino 5 ritardi consecutivi nell’esecuzione di interventi affidati, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
d) in caso di consegna e/o installazione di ricambio privo delle caratteristiche di cui al precedente art. 12, si applica una penale di € 200,00 per ciascun evento;
d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente accordo non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).
20.3 E’ comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall’inadempimento.
20.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell’appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell’appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.
20.5 La penale è comunicata all’Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
20.6 E’ facoltà di Geofor S.p.A. compensare l’importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all’appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.
Art. 21 - (Risoluzione)
21.1 Fermo rimanendo le ipotesi di risoluzione previste negli altri articoli del presente Accordo e nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché, nei seguenti casi:
a) grave inadempienza debitamente accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
b) mancato rispetto ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all’Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
d) manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
e) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all’Appaltatore;
f) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
g) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
h) reiterata deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell’appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
j) impedimento all’esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Art. 22 - (Recesso)
22.1 Ai sensi dell’art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.
22.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all’Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell’invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.
Art. 23 - (Divieto di cessione del contratto)
23.1 E’ vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
23.2 Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l’azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.
Art. 24 - (Cessione del credito)
La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.
Art. 25 - (Invalidità parziale)
L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Xxxxxxxxx non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.
Art. 26 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
26.1 L’appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor
S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l’Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all’interno deli impianti di Geofor e dei Centri di Raccolta .
L’Appaltatore è altresì responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l’utilizzo di ricambi non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna dell’attrezzatura per propria negligenza o imperizia.
26.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell’Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
In tal caso Geofor S.p.A. informa dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione l’appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.
Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l’ Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.
26.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all’Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Xxxxxx.
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 27 - (Corrispettivo)
Per l’esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Xxxxxx riconosce all’Appaltatore i prezzi come segue:
Il pagamento dell’IVA è in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.
Art. 28 - (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria)
28.1 Le fatture emesse dall’Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L’appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG) 7982410DB1.
La mancata indicazione di quanto sopra nonché di quanto previsto all’art. 27 determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell’appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.
28.2 Le fatture emesse dall’Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.
28.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l’Appaltatore dichiara che:
• i corretti riferimenti dell’Impresa sono i seguenti:
- Codice Fiscale Impresa ;
- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):
- Nome e cognome socio C.F.
- Nome e cognome socio C.F.
- Nome e cognome socio C.F.
- Nome e cognome socio C.F.
• i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:
Matricola azienda INPS e sede INPS competente ; Codice ditta INAIL e sede INAIL competente ; CCNL applicato: ;
28.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.
Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell’Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell’importo oggetto di contestazione.
28.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza verranno liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera con riferimento al Prezziario della Regione Toscana per la Provincia di Pisa.
28.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell’Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall’Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto stesso ed a tale scopo:
a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d’appalto sono i seguenti:
b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
28.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l’Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..
28.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 79823950BE.
Art. 29 - (Cauzione Definitiva)
29.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell’eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell’appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])
Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all’importo della cauzione.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l’importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
29.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
29.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell’esecuzione del contratto.
29.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
29.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l’Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.
Art. 30 - (Polizza Assicurativa)
30.1 L’Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell’esecuzione del presente contratto.
In particolare l’Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.
30.2 Per i suddetti motivi l’Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall’Agenzia di [●]avente le seguenti condizioni e garanzie minime:
• validità non inferiore alla durata dell’appalto;
• massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
• copertura dei danni derivanti dall’esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa;
• copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .
30.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .
30.4 Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Xxxxxx si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor
S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto, con incameramento della cauzione.
30.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l’Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31- (Clausola codice etico)
31.1 L’Appaltatore dichiara di:
✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
✓ non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all’art. 25septies del D.Lgs. 231/01.
31.2 L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
Art. 32 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)
32.1In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell’Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.
32.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:
a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.
32.3 In tale ipotesi l’Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l’attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.
32..4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 33 - (Domicilio contrattuale)
Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:
Per la Committente a: | Per l’Appaltatore a: |
Geofor S.p.A. | |
Viale America, 105 | Via |
56025 Pontedera | Cap Città |
c.a. DEC | c.a. |
Telefax: | Telefax: |
PEC: |
Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.
Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all’indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
Articolo 34 - (Riservatezza)
34.1 L’intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.
34.2 L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall’utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.
Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.
A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:
- per la Committente: [●] ;
-per l’Appaltatore: Sig. [●].
34.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.
34.4 Per l’inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle osservazioni dell’Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.
Art. 35 - (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento dei relativi obblighi contrattuali.
Art. 36 - (Foro competente)
Ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione del contratto.
Art. 37 – (Interpretazione del presente contratto)
37.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.
37.2 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dichiara:
a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
d) di essere particolarmente esperto nell’esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.
37.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Art. 38 - (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente Xxxxxxxxx è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
Per Geofor S.p.A. Per l’Appaltatore
[●] (carica) [●] (carica)
[●] (nome) [●] (nome)
Clausola vessatorie