AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
"DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK" 2020-2025
CIG 80371111D0
CAPITOLATO
CAP 1- DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art 1. Premessa 2
Art 2. Oggetto del servizio 2
Art 3. Durata 4
Art 4. Canone di concessione 4
Art 5. Valore stimato della concessione 5
CAP 2- SPECIFICHE DI PREZZI MASSIMI 5
Art 6. Specifiche di prezzi massimi applicabili 5
CAP 3- SPECIFICHE TECNICHE MINIME 6
Art 7. Specifiche tecniche minime delle macchine distributrici 6
Art 8. Specifiche tecniche minime dei prodotti in vendita 7
Art 9. Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio 9
Art 10. Manutenzione e rifornimento delle macchine 10
Art 11. Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 10
Art 12. Modificazioni 11
Art 13. Contabilizzazione dei prodotti erogati 11
CAP 4- ONERI INERENTI IL SERVIZIO 11
Art 14. Garanzie definitive – fase di esecuzione 11
Art 15. Assicurazione RCT/O - Responsabilità verso terzi e per danni 12
Art 16. Spese e tasse inerenti l'avvio e l'esecuzione del servizio 13
Art 17. Licenze ed autorizzazioni 13
Art 18. Utenze idriche ed elettriche 13
Art 19. Spazi pubblicitari 14
CAP 5- PERSONALE 14
Art 20. Personale 14
Art 21. Il Referente Unico del servizio, il RUP e il DEC 15
CAP 6- CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 15
Art 22. Verifica della soddisfazione dell’utenza 15
Art 23. Diritto di controllo dell’ADISU 15
Art 24. Contestazioni e penali 16
CAP 7- OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
Art 25. Interruzione del servizio 17
Art 26. Fallimento 17
Art 27. Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto 18
Art 28. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa 18
Art 29. Controversie e Foro competente 19
Art 30. Tutela dei dati personali 19
Art 31. Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art 32. Norme di rinvio e riferimenti normativi 19
Allegato 1 - Piano economico - finanziario di massima 21
Allegato 2 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 26
CAP 1- DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. Premessa
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (in seguito denominata anche ADISU o Agenzia o Stazione appaltante) e l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento (in seguito denominato anche Concessionario o Affidatario), in concessione del servizio oggetto della gara.
Il Concessionario è tenuto, oltre che al rispetto della normativa vigente in materia, anche al rispetto della disciplina contenuta nel presente capitolato, nel contratto e in ogni altro atto in qualunque modo destinato a disciplinare la materia oggetto del rapporto contrattuale tra ADISU e il Concessionario medesimo.
Art 2. Oggetto del servizio
L’affidamento ha per oggetto la concessione in esclusiva del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack) da collocare presso le sedi amministrative e le residenze universitarie dell’Agenzia al fine di rendere un servizio agli studenti ospiti delle residenze universitarie dell’Agenzia e al personale operante nelle strutture ADISU interessate.
Il Concessionario deve eseguire i servizi in conformità alle specifiche tecniche minime riportate nel presente capitolato nonché a regola d’arte e in piena autonomia organizzativa.
Il servizio deve essere svolto in un'ottica di massimizzazione della soddisfazione dell'utente.
Si riporta di seguito le sedi interessate dal servizio e la prevista distribuzione delle macchine distributrici:
Immobile | Numero macchine distributrici "Misto (snack/bibite)" | Numero macchine distributrici "Bevande calde" | Numero macchine distributrici "Combinato bevande calde/snack/bibite" | Note |
Sede Agenzia xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | 1 | 1 | ||
Collegio “X.Xxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 - Xxxxxxx | 1 | 1 | ||
Collegio “Casa dello Studente” xxx X.Xxxxx, 0 - Xxxxxxx | 1 | 1 |
Collegio “Agraria” xxx Xxxxxx, 0/x - Xxxxxxx | 1 | 1 | Immobile interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo 2020-2022 – con possibile chiusura dell’intero immobile o parti di esso. All’interno della struttura è presente un servizio mensa e un servizio bar | |
Collegio “X.Xxxxxxxxxx” ed “Itaca”, xxx X.Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx | 1 | 1 | Immobile composto da 3 padiglioni di cui uno chiuso per restauro – con ipotesi di riapertura 2022/23 | |
Collegio “Fatebenefratelli”, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx | 1 | |||
Collegio “Favarone”, xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | 1 | 1 | ||
Collegio “X.Xxxxx”, xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000/xxx.0 –Xxx.Xxxxxxxxxxx (Xxxxx xx Xxxxxxx) - Xxxxxxx | 0 | |||
Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Via X.Xxxxxx (Terni) | 1 | All’interno della struttura è presente un servizio mensa | ||
Collegio “Xxxxxxxxx”, xxx xxx Xxxxxxxxx xxx, Xxxxxxx | 0 |
Il sopralluogo delle sedi non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Le ditte interessate a concorrere possono - previo appuntamento con il RUP – visionare gli spazi interessati all’installazione delle apparecchiature ed effettuare analisi di fattibilità tecnica-economica.
Il servizio dovrà essere espletato dal Concessionario sotto la propria responsabilità e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.
Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) come di seguito riportato:
Descrizione attività | Principale/accessoria | CPV |
Servizi di vendita al dettaglio | Principale | 55900000-9 |
Il contratto non è suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all’utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture.
Art 3. Durata
Il contratto avrà durata di n.5 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Di seguito vengono elencati le possibili opzioni contrattuali relative alla durata:
a) è ammessa la facoltà di proroga di ulteriori n.6 mesi ai sensi dell’art. 106 c.11 del DLgs 50/16 (c.d.
“proroga tecnica”);
b) è ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
Art 4. Canone di concessione
La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell’ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara.
Il canone di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in €900,00+IVA per ogni distributore automatico.
Il canone di distributori combinati tipo "master-slave" è pari al canone di concessione offerto per un singolo distributore moltiplicato per il numero di elementi che compongono il distributore combinato stesso.
L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di:
• distributori “a freddo” con potenza assorbita in standby superiore a 300 Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh
• distributori “a caldo” con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh.
La predetta maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti.
Il corrispettivo annuo è comprensivo anche del rimborso delle spese sostenute dall’ADISU per i consumi di energia elettrica e acqua.
L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, eventuali allacci e lavori relativi all’installazione.
I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) sono stati stimati, come indicato nel relativo allegato, in Euro 220,00.
Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo il canone verrà adeguato secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT.
Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata, rispetto all’anno di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ADISU. La prima fatturazione avverrà entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.
Art 5. Valore stimato della concessione
Il valore stimato della concessione del servizio in questione, calcolato ai sensi dell’art.167 del Dlgs 50/16, ricomprendente il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, ammonta come di seguito riportato:
Corrispettivi [5anni; stima;IVA compresa] | € 367.000,00 |
Corrispettivi [5anni; stima;IVA esclusa] | € 333.636,36 |
Valore del contratto (5 anni) | € 333.636,36 |
Durata contratto [anni] | 5 |
[Eventuale] Proroga "tecnica" per la conclusione della procedura di individuzione di un successivo operatore [anni-stima] | 0,5 |
[Eventuale] Corrispettivi [1anno; stima come valor medio; IVA esclusa] | € 66.727,27 |
VALORE DEL CONTRATTO (art.167 del Dlgs 50/16) | € 367.000,00 |
Si precisa che l’importo di € 367.000,00. - pari al complessivo valore stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti per l’intera durata del contratto - è stato determinato come riportato nel piano economico- finanziario in allegato al presente documento.
L’importo suddetto è puramente indicativo e dipendente da una pluralità di fattori legati anche alle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio e a fattori gestionali relativi all’impresa. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell’alea normale di tale tipologia di contratto.
CAP 2- SPECIFICHE DI PREZZI MASSIMI
Art 6. Specifiche di prezzi massimi applicabili
Per i prodotti che si trovano nel sottostante elenco non potranno essere praticati prezzi più alti di quelli ivi indicati
Prodotto | Costo massimo per l'utente [IVA compresa 10%] |
Caffè in grani (espresso, corto, normale, lungo, macchiato, etc.) [qualunque tipologia e marca] | € 0,60 |
Bottiglietta d'acqua da 50cl [qualunque tipologia e marca] | €0,45 |
Per i generi non specificati nei precedenti punti, considerando gli stessi quali voluttuari, il Concessionario potrà applicare i prezzi correnti di mercato.
I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto, salvo revisione annuale a decorrere dal terzo anno in base all’aumento dell’indice ISTAT verificatosi nell’anno precedente, su espressa richiesta del Concessionario da trasmettersi all'ADISU mediante posta elettronica certificata.
CAP 3- SPECIFICHE TECNICHE MINIME
Art 7. Specifiche tecniche minime delle macchine distributrici
I distributori automatici devono:
a) consentire l’erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati (snack);
b) avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.1.2019 (ad eccezione delle macchine installate presso le strutture interessate da interventi di ristrutturazione: collegio di Agraria e collegio di Via Innamorati];
c) accettare come strumento di pagamento le monete ed essere tutti muniti di servizio di “rendiresto” in moneta contante;
d) segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
e) garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
f) prevedere anche un sistema di pagamento elettronico, utilizzabile con specifico dispositivo personale dell'utente (es. chiavetta con microchip/RFID); in tal caso il dispositivo può essere fornito all'utente con un eventuale deposito cauzionale di max di € 3,00;
g) consentire all'utente la completa possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
h) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno
i) tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
j) avere le superfici, che possono venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e conforme alle normative vigenti;
k) essere collocati ad adeguata distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
l) essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
m) essere dotati di una targhetta riportante il recapito telefonico del referente del Concessionario a cui rivolgersi in caso di urgenza o malfunzionamento della macchina;
n) avere un’adeguata e costante autonomia di bicchierini e palette;
o) essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
p) essere dotati di interruttore magnetotermico con blocco differenziale che interviene anche in caso di incendio;
q) essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
r) essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale
s) essere rispondenti a tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane sia europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica e di disciplina fiscale, con particolare riguardo alle norme:
o X.Xxx.81/2008 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro";
o D.Lgs. n. 17/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE";
o Norma CEI EN 606635 -2-75 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”;
o L. n. 283/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980;
o Regolamento (UE) N. 1169/2011 ”Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”;
o D.Lgs 127/2015 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23” con particolare riguardo all’art.2 “Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.”
Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire all’ADISU, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.
Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Art 8. Specifiche tecniche minime dei prodotti in vendita
Il Concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti con i limiti di seguito riportati.
A) CARATTERISTICHE GENERALI
Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:
• di alto livello qualitativo;
• conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
• con confezioni:
o conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari (con particolare riguardo al Regolamento comunitario n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori e del collegato Dlgs 231/2017) e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione;
o di materiale idoneo all’imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta;
o costantemente chiuse o sigillate ed intatte;
o rispondenti ai requisiti di cui all’Allegato F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
È comunque tassativamente vietato utilizzare:
▪ alimenti transgenici;
▪ conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
▪ ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
▪ alimenti scaduti.
B) BEVANDE CALDE
Con riferimento alle bevande calde, i distributori installati devono sempre erogare:
• caffè (corto, normale, lungo, macchiato, etc.) :
o in grani di prima scelta macinato all’istante (è fatto divieto erogare caffè in cialde o in generale caffè solubili/liofilizzati);
o grammatura minima di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione;
• tè/camomilla/tisane/caffè:
o completamente senza zuccheri o dolcificanti (la quantità di dolcificante deve essere decisa interamente dall'utente).
C) BEVANDE FREDDE
Con riferimento alle bevande fredde, nei distributori dovrà essere sempre presente:
• acqua minerale naturale e frizzante in plastica (PET) proveniente solo da sorgenti aventi sede in Umbria;
• acqua minerale naturale e frizzante in vetro proveniente da qualunque sorgente;
• succhi di frutta (in vetro, PET, tetrapak o blister);
• altre bevande.
D) ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:
• almeno tre prodotti provenienti dalla rete del commercio equo e solidale e quindi prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006;
• almeno tre prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della regione Umbria)
• almeno due prodotti proveniente da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848;
• almeno due prodotti idonei a utenti affetti da celiachia.
Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.
E) MATERIALI DI CONSUMO
Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande realizzati, a pena di risoluzione del contratto (Art 28), in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno).
All’inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'ADISU la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia “biodegradabile e compostabile” secondo la norma UNI EN 13432.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono essere erogati ponendo la massima attenzione possibile alla tutela dell’ambiente.
F) SCELTA DEI PRODOTTI
L’ADISU si riserva la facoltà di decidere:
a) la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione;
b) specifici prodotti (identificati con marca e modello) da distribuire nel 20% delle spirali presenti in ciascun distributore. Il calcolo del valore assoluto derivante dal suddetto limite percentuali deve essere arrotondato all'unità superiore.
G) TRASPORTI
L’Affidatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:
• Mezzi di trasporto su ferro
• Veicoli, almeno euro 4
• Veicoli elettrici
• Vetture ibride
Art 9. Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio
Sono a carico del Concessionario:
a) l’attivazione del servizio – in tutti gli immobili - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. A tal fine la ditta aggiudicatrice dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di messa in opera delle macchine. Tale data verrà considerata come data di inizio effettivo del servizio;
b) la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e dimensione a rendere un soddisfacente servizio e a far fronte alle necessità degli studenti ospiti delle residenze universitarie e del personale dell’ADISU;
c) l’installazione dei distributori negli spazi indicati dall’ADISU in fase di affidamento. Durante lo svolgimento del contratto, l’ADISU si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico del concessionario, materiali inclusi;
d) tutti gli oneri relativi all’installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti, in prossimità delle macchine
distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
e) la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
f) l’installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
g) tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
h) la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
i) la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e l'acquisizione dalle autorità preposte di tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell’espletamento del contratto;
j) la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l’ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte dell’Agenzia. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l’ADISU provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento del maggiore danno subito;
k) se necessario la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;
l) ritinteggiatura delle pareti adiacenti le zone in cui sono posizionati i distributori al termine del contratto e all'occorrenza anche durante l'esecuzione del contratto;
m) tutto quanto necessario per avviare e condurre l’attività oggetto del presente capitolato.
La corretta realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici nonché la corretta collocazione dei distributori automatici sono condizione necessaria per la messa in esercizio delle macchine.
Art 10. Manutenzione e rifornimento delle macchine
Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. In particolare, il Concessionario deve effettuare:
• interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l’utenza;
• interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire adeguati livelli di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine. In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata.
I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari in accordo con l'ADISU.
Art 11. Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg.CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Reg. CE n. 852/2004)
Art 12. Modificazioni
Il Concessionario si obbliga, senza previa autorizzazione dell’ADISU, a:
• non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali;
• non apportare modificazioni, innovazioni agli impianti;
• non sostituire attrezzature e arredi anche con beni aventi analoghe caratteristiche.
Art 13. Contabilizzazione dei prodotti erogati
Il Concessioanrio deve trasmettere all'ADISU annualmente
• il bilancio consuntivo di gestione riepilogativo di tutte le voci di spesa e di entrata derivanti dall’esecuzione del contratto;
• la quantità di prodotti venduti e il relativo corrispettivo incassato suddiviso per ciascun specifico prodotto venduto e per ciascun immobile. A tal fine ogni distributore automatico deve essere dotato di apposito sistema di rilevazione delle quantità erogate di ciascun specifico prodotto, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale dell'ADISU delegato alla gestione del contratto di concessione.
CAP 4- ONERI INERENTI IL SERVIZIO
Art 14. Garanzie definitive – fase di esecuzione
A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto che sarà stipulato, ivi compreso il pagamento delle penali e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il Concessionario costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo complessivo presunto, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in una delle forme previste dalla vigente normativa.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del c.c.;
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) l’escussione della cauzione per il pagamento di penali;
e) l’escussione della cauzione per il mancato pagamento verso il personale delle retribuzioni e tutti i relativi oneri quali ad esempio contributi previdenziali, trattamento di fine rapporto, etc;
f) di aver preso visione di tutti i documenti di gara compreso lo schema di contratto e di accettare tutte le obbligazioni in essi contenute.
L'ADISU svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale, con apposita comunicazione formale, solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'ADISU stessa.
In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida né procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle predette inadempienze. Resta salvo per l’ADISU l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ADISU abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La predetta garanzia deve essere sottoposta in bozza per la preventiva approvazione dall’ADISU e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.
Art 15. Assicurazione RCT/O - Responsabilità verso terzi e per danni
Ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni in relazione all’espletamento del servizio o causa ad esso connesse, che derivassero all’ADISU o a terzi, cose o persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell’Affidatario.
L’Affidatario è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l’ADISU e gli utenti da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
A tal fine, l’Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, una polizza assicurativa RCT/O rispondente ai seguenti requisiti:
1. Massimale RCT 5.000.000,00 unico per sinistro/anno
2. Massimale RCO 5.000.000,00 per sinistro/anno con sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona
Le predette coperture assicurative devono comprendere le seguenti garanzie minime:
a) RC committenza di lavori e/o servizi;
b) danni a cose in consegna e/o custodia (tra cui incendio, scoppio, allagamento);
c) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (tra cui tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti);
d) danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone
– anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
e) interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
f) malattie professionali;
g) danno Biologico;
h) buona fede INAIL.
La copertura assicurativa RCT/O deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio con obbligo in capo all’Affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale il rinnovo della polizza mediante regolare quietanza firmata o presentazione di nuova polizza con le medesime caratteristiche.
L’ADISU deve essere in ogni caso tenuta indenne dall’Affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall’Affidatario.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’ADISU e pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’Art 28, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
La predetta polizza deve essere sottoposta in bozza per la preventiva approvazione dall’ADISU e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.
Art 16. Spese e tasse inerenti l'avvio e l'esecuzione del servizio
Tutti gli oneri, comprese imposte o tasse, necessari per la registrazione del contratto, l'avvio e l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, senza alcuna eccezione, sono interamente a carico del Concessionario. L’ADISU resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.
L’ADISU resta sollevata da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto.
Art 17. Licenze ed autorizzazioni
Prima dell’avvio del servizio e l’esecuzione di eventuali interventi il Concessionario deve autonomamente acquisire presso le autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente, qualora le stesse non siano state già rilasciate (provvedendo, se del caso, a volturarle a proprio nome). Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare devono essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell’esecuzione del contratto. Se la predetta documentazione deve essere presentata a nome dell’ADISU, il Concessionario ha l’obbligo della predisposizione e seguire l’iter amministrativo.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa all’ADISU o essere sempre disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi competenti e dei tecnici incaricati dall’ADISU.
È fatto obbligo al Concessionario di prestare il più ampio consenso al trasferimento di autorizzazioni e licenze alla scadenza del contratto, o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore dell'ADISU o al soggetto che l'ADISU potrà indicare.
Art 18. Utenze idriche ed elettriche
L’ADISU si assume l’obbligo di fornire a propria cura e spesa l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc. ) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas combustibili.
Tali utenze dovranno essere utilizzate comunque con parsimonia e con diligenza, esclusivamente per l’espletamento del servizio.
Per quanto riguarda eventuali black-out, o qualunque tipologia di malfunzionamenti, delle utenze sopra citate, di natura accidentale e comunque non prevedibili, l'ADISU non sarà ritenuta responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell’attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.
Art 19. Spazi pubblicitari
Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dall'ADISU:
• per utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi;
• per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.
L'ADISU si riserva la possibilità di scegliere quali loghi e/o comunicazioni debbano essere riportati sulle macchine distributrici e sul materiale di consumo quali bicchieri, palette e imballaggi.
CAP 5- PERSONALE
Art 20. Personale
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:
• possedere adeguata professionalità e qualifica;
• operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Le diverse fasi del servizio oggetto del presente Capitolato devono essere svolte da personale:
a) professionalmente adeguato;
b) regolarmente assunto e retribuito dal Concessionario;
c) in possesso dei requisiti di legge per il particolare servizio da svolgere;
d) in numero adeguato al fine di garantire il servizio con costante efficienza;
e) costantemente aggiornato sulle norme e tecniche di:
a. igiene e sicurezza alimentare;
b. sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) dettagliatamente informato circa le modalità di esecuzione del servizio previste dal contratto e dal presente Capitolato);
g) essere in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente;
h) identificabile tramite una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008);
Art 21. Il Referente Unico del servizio, il RUP e il DEC
Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente Unico del servizio e comunicare all'ADISU i seguenti relativi dati: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.
Il Referente Unico del servizio:
• costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ADISU;
• è delegato formalmente dal Concessionario a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
• è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
• deve coordinare e vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
• ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all’ADISU ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.
L’ADISU nominerà a sua volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), figure previste dal Dlgs n.50/2013.
CAP 6- CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art 22. Verifica della soddisfazione dell’utenza
L'ADISU potrà applicare un sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell’utenza. Tale sistema verrà impiegato per individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio.
I risultati dei sondaggi saranno comunicati al concessionario, che sarà tenuto ad assumere le iniziative necessarie per rimuovere gli eventuali risultati negativi.
Art 23. Diritto di controllo dell’ADISU
È facoltà dell’ADISU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per valutare:
a) la qualità del servizio offerto e verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali e del Capitolato;
b) la qualità dei prodotti erogati, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di propria scelta senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell’ADISU.
Art 24. Contestazioni e penali
In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’offerta, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.
Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempienza. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall’ADISU, di massimo 5 gg – termine ridotto in casi di urgenza, in base al caso specifico - il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l’ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato.
Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ADISU entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l’altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.
In caso di recidiva nell’arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
Per gli inadempimenti di seguito elencati, l’ADISU potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:
Euro 50,00:
a) per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l’ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio (Art 9).
Euro 300,00:
b) per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all’Art 8 (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto e per ogni distributore);
c) per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;
d) per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore al relativo prezzo massimo stabilito dall’Art 6;
e) per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'ADISU;
f) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'Art 10;
g) per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ADISU, spazi pubblicitari.
Euro 400,00:
h) per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
i) per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;
Variabile da Euro 50 a euro 400,00:
j) per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato o nell'offerta del Concessionario, non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'ADISU si riserva l’applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50 e un massimo di euro 400,00 per ogni ulteriore inadempienza. L’entità della penale è definita a discrezione dell’ADISU, in rapporto alla gravità dell’inadempimento;
L’ applicazione delle penali non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
L’ADISU potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ADISU a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell’ADISU di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario, i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.
CAP 7- OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art 25. Interruzione del servizio
L’ADISU si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio in questione.
In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di sospensione.
Art 26. Fallimento
In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale che non determini continuità aziendale del Concessionario, il contratto si intende senz’altro risolto e l’ADISU provvederà nei termini di legge.
Art 27. Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto
È vietata la sub-concessione ed è vietato l’utilizzo degli spazi messi a disposizione dall’ADISU per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.
Salvo i casi espressamente previsti per legge dal vigente codice dei contratti è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso con incameramento totale della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’ADISU, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.
Art 28. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente disposizione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) cessione o di cessazione dell’attività del Concessionario;
b) mancata osservanza del divieto di subconcessione;
c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
d) xxxxx, nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
e) casi di intossicazione alimentare;
f) ritardo di oltre 15gg dall’attivazione del servizio;
g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’ADISU ;
h) uso diverso degli spazi rispetto a quello stabilito dal contratto;
i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizione dell’ADISU in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
k) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti di ammissione alla gara;
l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento dei canoni di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all’ADISU ;
m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ADISU;
o) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 gg durante l’intero periodo della concessione;
p) a seguito di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell’arco di dodici mesi;
q) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
r) erogazione di bevande con bicchieri e palette diverse da quelle previste dal presente Capitolato (Art 8);
s) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ADISU, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi al Concessionario, l’ADISU provvederà all’incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni procurati all’ADISU.
Art 29. Controversie e Foro competente
Le eventuali controversie tra l'ADISU e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia.
Art 30. Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti per la gestione del contratto saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità di cui al Reg UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003.
Art 31. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all’ADISU ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.
Art 32. Norme di rinvio e riferimenti normativi
Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:
a) quelle a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui X.Xxx. 81/08);
b) normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare (tra cui DPR 327/80, Reg CE 178/2002, Reg CE 852/2004, Reg CE 1169/2011, Direttiva CE 41/2004, D.Lgs. 193/2007, …);
c) regolamenti europei in materia di HACCP;
d) circolari Ministero della Sanità in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
e) norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (L. 123/2005);
f) disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 );
g) linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25;
h) criteri minimi ambientali applicati al settore della ristorazione (Allegato 1 del DM 25.7.2011 in G.U.
n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”) – ove compatibile;
i) Codice Civile e Codice Penale;
Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente contratto.
Allegato 1 - Piano economico - finanziario di massima
Premessa
Nei contratti di concessione di servizi, come definiti all'art. 3, c. 1, lett. vv), del D.Lgs. 50/2016, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito alla successiva lett. zz) dello stesso comma, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione. L'equilibrio economico-finanziario definito all'art. 3, c. 1, lett. fff), del D.Lgs. 50/2016 rappresenta il presupposto per la corretta allocazione di detti rischi.
In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, l'Amministrazione ha redatto il presente piano economico finanziario di massima (PEF) anche sulla base dei dati a disposizione rispetto all'esperienza degli anni passati.
Si riportano di seguito, a puro titolo indicativo per permettere analisi di fattibilità tecnica-economica, alcune considerazioni fatte per la determinazione del PEF.
Stima delle entrate
Al fine di stimare l’importo delle possibili entrate sono stati considerati i seguenti elementi:
1. Il numero di sedi e potenziali utenti del servizio in questione, così come indicato nella tabella seguente:
Immobile | Numero complessivo di potenziali utenti- studenti (posti letto mediamente occupati nell’a.a. 2018/2019) | Numero complessivo di potenziali utenti non studenti (risorse umane part-time/full-time ADISU o di organizzazioni esterne all’ADISU che anche saltuariamente sono presenti nelle strutture ADISU) | Note |
Sede Agenzia xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | 0 | 75 | |
Collegio “X.Xxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 - Xxxxxxx | 262 | 6 | |
Collegio “Casa dello Studente” xxx X.Xxxxx, 0 - Xxxxxxx | 182 | 6 | |
Collegio “Agraria” xxx Xxxxxx, 0/x – Perugia | 253 | 6 | Immobile interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo 2020- 2022 – con possibile chiusura dell’intero immobile o parti di esso All’interno della struttura è presente |
un servizio mensa e un servizio bar | |||
Collegio “X.Xxxxxxxxxx” ed “Itaca” via X.Xxxxxxxxxx, 4 – Perugia | 79 | 6 | Immobile composto da 3 padiglioni di cui uno chiuso per restauro dal 2018 – con ipotesi di riapertura 2022/23 |
Collegio “Fatebenefratelli”, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx | 25 | 2 | |
Collegio “Favarone”, xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | 63 | 5 | |
Collegio “X.Xxxxx”, xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000/xxx.0 –Xxx.Xxxxxxxxxxx (Xxxxx xx Xxxxxxx) - Xxxxxxx | 000 | 0 | |
Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Via X.Xxxxxx (Terni) | 43 | 3 | All’interno della struttura è presente un servizio mensa |
Collegio “Monteluce”, via del Giochetto snc, Perugia | 150 | 6 | Attivo da Novembre/Dicembre 2018 |
2. il fatturato annuo dichiarato dal Concessionario uscente:
N. prodotti venduti | Fatturato [IVA compreso] | Prezzo medio di vendita | |
2018 | 115.681 | € 68.624,09 | € 0,5932 |
2017 | 129.822 | € 77.210,34 | € 0,5947 |
2016 | 135.776 | € 79.823,15 | € 0,5879 |
valor medio | 127.093 | € 75.219,19 | € 0,5920 |
3. la distribuzione delle macchine nonché il numero di potenziali utenti – nel periodo di interesse del contratto – si considera similare alla distribuzione delle macchine e numero di utenti del triennio 2016-2018 a meno dell’aleatorietà introdotta dagli immobili soggetti a ristrutturazione che comunque si bilancia -almeno parzialmente- con l’attivazione del nuovo collegio di Monteluce (che non ha influenzato il fatturato 2016-2018);
4. la stima dei corrispettivi è in ogni caso dipendente essenzialmente dalle seguenti variabili aleatorie che dipendono fortemente dalla qualità del servizio offerto dal Concessionario e dai prezzi di vendita decisi dal Concessionario (che comunque devono soddisfare i limiti massimi imposti dall’ADISU all’Art 6):
o % di utenti che intendono usufruire del servizio rispetto al bacino di utenza;
o numero di prodotti acquistati;
Stima dei costi
Di seguito si riportano le considerazioni adottate per la stima dei principali costi.
Costi del lavoro diretto (rifornimento)
Al fine di stimare l’importo della voce di spesa in questione sono stati considerati i seguenti elementi:
A. numero macchine attive in ciascun anno di interesse del contratto;
B. tempo medio per le attività di rifornimento prodotti (considerando che in media in un immobile ci sono due macchine): 25 minuti/macchina;
C. numero medio di volte di rifornimento: 1/settimana;
D. costo orario del personale: €18,22 (CCNL Pubblicie Esercizi, ristorazione collettiva, e commerciale e turismo (MIT D.D. 44 / 2019 ) – valore nazionale – livello 5;
FORMULA applicata: A*52*B*25/60*D
Costi del lavoro diretto (manutenzioni)
Al fine di stimare l’importo della voce di spesa in questione sono stati considerati i seguenti elementi:
A. numero macchine attive in ciascun anno di interesse del contratto;
B. tempo medio per le attività di manutenzione di una macchina (considerando che in media in un immobile ci sono due macchine): 3 h/anno/macchina;
C. costo orario del personale: €18,22 (CCNL Pubblicie Esercizi, ristorazione collettiva, e commerciale e turismo (MIT D.D. 44 / 2019 ) – valore nazionale – livello 5;
FORMULA applicata: A*B*C
Costi cauzione – garanzia definitiva
Al fine di stimare l’importo della voce di spesa in questione sono stati considerati i seguenti elementi:
A. valore del contratto determinato ai sensi dell’art.167 del Dlgs 50/16 e quindi considerando le eventuali opzioni;
B. valore da garantire pari al 10% del valore del contratto (ai sensi dell’art. dell’art.103 del Dlgs 50/16 che impone che la garanzia definitiva sia pari al 10% valore del contratto);
C. sconto del 50% sul valore da garantire (ai sensi del c.7 dell’art.93 del Dlgs 50/16 in quanto il possesso della certificazione ISO 9001 è requisito di ammissione alla procedura di gara);
D. costo medio di una cauzione pari al 2% della somma garantita (dato rilevato da analisi di mercato);
FORMULA applicata: A*B*C
Costi merce
Da analisi di mercato si è rivelato che il costo delle merci incide per circa il 20-33% sul fatturato (al netto dell’IVA). Ai fini del presente piano – in un’ottica di valutare la situazione peggiore – si considera il coefficiente 35%.
Costi di acquisto macchinari
Da analisi di mercato si è rivelato che il costo delle macchine distributrici si aggira nell’intervallo €1.500,00-
€3.500,00 e che il valore è molto influenzato da aspetti di contrattazione delle parti e dalle funzionalità offerte dalla macchina. In considerazione che la presente procedura in questione chiede l’installazione di macchine di recente fabbricazione ma non necessariamente altamente tecnologiche o innovative si prevede un costo medio per le macchine distributrici di €2.700,00 (A).
Al fine di determinare l’incidenza del costo delle macchine - nel periodo di durata minima del contratto - si è presa in considerazione:
• in caso di attivazione di un contratto di leasing: un valore del costo pressoché identico alla quota di ammortamento della macchina. In tal caso si considera un contratto di leasing pari alla durata del contratto in questione.
• in caso di acquisto dei macchinari: un valore determinato in base alla normativa relativa agli ammortamenti (DM 31/12/1988) che prevede, per il settore in questione, un coefficiente annuo di 12% (B) sul valore di acquisto. In tal caso si considera che le residuali quote di ammortamento per agli anni successivi alla durata del presente contratto non sono imputabili alla gestione della presente contratto stesso.
Si è inoltre considerato il numero di macchine pari a 17(C). FORMULA applicata: A*B*C
Costi di manutenzione macchinari
Da analisi di mercato si è rivelato che è ragionevole ipotizzare che il costo per l’acquisto del materiale necessario alla manutenzione delle macchine (pezzi di ricambio) ha una incidenza del 3% sul costo di acquisto delle macchine stesse.
Costi di (dis)installazione macchinari
Da analisi di mercato si è rivelato che è ragionevole ipotizzare che il costo medio complessivo per l’installazione di una singola macchina sia di €350,00. Di pari valore si considera il costo medio per la per la disinstallazione delle macchine a fine contratto.
La determinazione dei possibili costi e delle entrate è in ogni caso dipendente essenzialmente dalle strategie economiche-gestionali applicate dal Concessionario nella propria impresa per cui la presente stima è da considerarsi di massima.
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di massima
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE | |
X.Xxxxxxxx attive | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
Fatturato (IVA compresa) Fatturato (al netto IVA 10%) | 75.000,00 € 68.181,82 € | 71.000,00 € 64.545,45 € | 71.000,00 € 64.545,45 € | 75.000,00 € 68.181,82 € | 75.000,00 € 68.181,82 € | 367.000,00 € 333.636,36 € |
ENTRATE | 68.181,82 € | 64.545,45 € | 64.545,45 € | 68.181,82 € | 68.181,82 € | 333.636,36 € |
Canone Concessione ADISU | -15.300,00 € | -13.500,00 € | -13.500,00 € | -15.300,00 € | -15.300,00 € | -72.900,00 € | |
Cauzione | -3.670,00 € | ||||||
Spese (dis)installazione macchinari | -5.950,00 € | -5.950,00 € | -11.900,00 € | ||||
Merce | -23.863,64 € | -22.590,91 € | -22.590,91 € | -23.863,64 € | -23.863,64 € | -116.772,73 € | |
Costo del lavoro diretto (rifornimento) | -6.711,03 € | -5.921,50 € | -5.921,50 € | -6.711,03 € | -6.711,03 € | -31.976,10 € | |
Costo del lavoro diretto (manutenzioni) | -929,22 € | -819,90 € | -819,90 € | -929,22 € | -929,22 € | -4.427,46 € | |
Costi per Manutenzione | -1.377,00 € | -1.215,00 € | -1.215,00 € | -1.377,00 € | -1.377,00 € | -6.561,00 € | |
Costi xxx.xx e generali | -5.454,55 € | -5.163,64 € | -5.163,64 € | -5.454,55 € | -5.454,55 € | -26.690,91 € | |
Costi sicurezza | -500,00 € | -500,00 € | -500,00 € | -500,00 € | -500,00 € | -2.500,00 € | |
USCITE | -€ 63.755,44 | -€ 49.710,95 | -€ 49.710,95 | -€ 54.135,44 | -€ 60.085,44 | -€ | 277.398,20 |
EBITDA (Margine Operativo Lordo) | € 4.426,38 | € 14.834,51 | € 14.834,51 | € 14.046,38 | € 8.096,38 | € 56.238,17 |
Investimento (ammortamento/leasing) (-) | -5.508,00 € | -5.508,00 € | -5.508,00 € | -5.508,00 € | -5.508,00 € | -27.540,00 € |
EBIT (Risultato operativo) | -€ 1.081,62 | € 9.326,51 | € 9.326,51 | € 8.538,38 | € 2.588,38 | € 28.698,17 |
Capitolato
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
"DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK" 2020-2025 CIG 80371111D0
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Allegato 2 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
Art 1. Premessa
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) all’art.26 c.2, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria “azienda”, prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere:
- la cooperazione tra datori di lavoro, al fine attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
In particolare, l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed allegato al contratto di appalto, è lo strumento adottato per promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al citato comma 2, al fine di eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il presente documento contiene informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:
- i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare;
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Inoltre vengono individuati i rischi introdotti dalle ditte esterne/lavoratori autonomi nei luoghi di lavoro dell’ADISU per effetto di lavori, servizi e forniture ad essi affidati.
In relazione a questi vengono individuate prescrizioni e misure di coordinamento in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su come eliminare o ridurre i rischi da interferenze, causati dall’attività affidata (lavoro, servizio o forniture).
Per tali motivi, in occasione di ciascun nuovo affidamento si provvederà ad integrare il presente documento.
Il DUVRI valuta unicamente i rischi derivanti da interferenze e non sostituisce le valutazioni dei rischi dell’appaltatore e del committente relativamente alla propria attività.
Sospensione dei Lavori
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia stato di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Affidatario.
Art 2. Riferimenti del Committente
COMMITTENTE | |
Ragione sociale | ADISU Umbria |
Indirizzo residenza (via, civico, cap, città) | Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX) |
Datore di lavoro | |
Cognome e nome | Dirigente Servizio III - Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
RSPP | |
Cognome e nome | Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
Addetti al PRIMO SOCCORSO | |
Cognome e nome | Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
Addetti all’ANTINCENDIO | |
Cognome e nome | Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
Addetti alla gestione delle EMERGENZE ED EVACUAZIONI | |
Cognome e nome | Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI per la sicurezza aziendale | |
Cognome e nome | Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
Art 3. Riferimenti dell’impresa appaltatrice
DATORE DI LAVORO | |
Ragione sociale | |
Indirizzo residenza (via, civico, cap, città) | |
Datore di lavoro | |
Cognome e nome | Dirigente Servizio III - Dati forniti in fase di affidamento |
Telefono | |
RSPP | |
Cognome e nome | |
Telefono | |
Addetti al PRIMO SOCCORSO | |
Cognome e nome | |
Telefono | |
Addetti all’ANTINCENDIO | |
Cognome e nome | |
Telefono | |
Addetti alla gestione delle EMERGENZE ED EVACUAZIONI | |
Cognome e nome | |
Telefono | |
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI per la sicurezza aziendale | |
Cognome e nome | |
Telefono | |
ELENCO LAVORATORI | |||
Cognome | Nome | Lavoratore autonomo [SI/NO] | Attività svolta |
Art 4. Identificazione dei luoghi interessati
Immobile | |
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXXXX xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx “X.Xxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “Casa dello Studente” xxx X.Xxxxx, 0 - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “Agraria” xxx Xxxxxx, 0/x - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “F.Innamorati” ed “Itaca”, xxx X.Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “Fatebenefratelli”, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “Favarone”, xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx | Piano terra |
Collegio “X.Xxxxx”, xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000/xxx.0 –Loc.Gualtarella (Ferro di Cavallo) - Perugia | Piano terra o piano seminterrato |
Collegio San Valentino, Via X.Xxxxxx - Terni | Piano terra |
Collegio Monteluce Via del Giochetto snc - Perugia | Piano primo o piano terra |
Art 5. Descrizione delle attività oggetto dell’appalto
Le attività a carico del Concessionario sono indicate dettagliatamente nel Capitolato speciale d’oneri e di seguito sintetizzate:
• la fornitura di distributori automatici;
• la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
• l’installazione dei distributori, comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti in prossimità delle macchine;
• l’installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
• tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
• la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
• la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l’ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio;
• pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori;
• ritinteggiatura delle pareti adiacenti le zone in cui sono posizionati i distributori al termine del contratto e all'occorrenza anche durante l'esecuzione del contratto;
Art 6. Fase propedeutica all’affidamento del servizio
Prima dell’affidamento dell’appalto si dovrà provvedere a:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, attraverso l’acquisizione:
o del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
o dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- un sopralluogo congiunto Concessionario-ADISU presso i luoghi oggetto del servizio. Tale sopralluogo ha l’obiettivo di analizzare con maggior dettaglio ogni possibile rischio di tipo interferenziale che potrebbe aversi durante le fasi lavorative;
- fornire in allegato al contratto, il documento unico di valutazione dei rischi dell’ADISU al fine di informare il Concessionario dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26 c.1 lett b D.Lgs. 81/08);
- richiedere al Concessionario di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26 c. 2 D.Lgs. 81/08);
- sottoscrizione del DUVRI, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con i rischi specifici introdotti dal Concessionario negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26 c. 2 D.Lgs. 81/08) e le risultanze del suddetto sopralluogo;
La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.
Art 7. Soggetti interferenti
• ADISU con proprio personale o con personale dell’Agenzia Forestale Regionale – Umbria;
• Utenti delle strutture (studenti, personale docente dell’Unipg, cittadini);
• Operatori esterni, affidatari di altri servizi (servizio pulizie, manutenzione strutture, disinfestazione, etc);
Art 8. Identificazione fattori di rischio
Le attività lavorative si possono raggruppare, in base alla loro natura, nei seguenti casi:
• Caso I - installazione/spostamento/rimozione delle macchine distributrici; pulizia e ritinteggio
• Caso II - rifornimento e manutenzione delle macchine distributrici
Caso I: installazione/ spostamento/rimozione delle macchine distributrici; pulizia e ritinteggio
Le lavorazioni devono essere svolte garantendo la non sovrapposizione dell’attività del Concessionario con quelle dell’ADISU e delle imprese a cui l’ADISU ha affidato lo svolgimento di altri servizi.
Prescrizioni:
• Di norma eseguire le attività in orari in cui le strutture non sono interessate da lavorazioni che possono produrre interferenze;
• In caso di impossibilità e solo a seguito di preventiva autorizzazione dell’ADISU, si devono delimitare le aree di lavoro con opportuna segnalazione e si deve interdire l’accesso alle stesse sia dell’utenza sia del personale ADISU;
Caso II: rifornimento e manutenzione delle macchine distributrici
Le attività possono essere svolte in orari in cui le strutture sono aperte al personale ADISU e agli utenti.
Rischi interferenti possibili:
• Cadute in piano per presenza di ostacoli (inciampo, scivolamenti)
• Rischio urti
• Elettrocuzione
• Incendio
Rischi da interferenza | Cause | Contromisure minime a carico del concessionario |
Cadute in piano per presenza di ostacoli (inciampo, scivolamenti) | Presenza fili elettrici | E’ fatto divieto di disporre fili elettrici a terra. Quando non possibile canalizzare eventuali cavi elettrici posti a terra. |
Presenza oggetti (materiali da lavoro, imballaggi, rifiuti di lavorazione,…) | Evitare di disporre oggetti a terra. Quando non possibile segnalare la presenza di oggetti che possano costituire pericolo (nastro segnaletico, cartelli di avvertimento). | |
Presenza di liquidi a terra (Es: acqua fuoriuscita dai distributori) | Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle macchine distributrici e i loro allacci al sistema idrico. Se presente liquido a terra segnalare la presenza (nastro segnaletico, cartelli di avvertimento) e rimuovere tempestivamente liquidi. | |
Urti | Presenza delle macchine distributrici (in funzionamento) negli spazi frequentati da utenti/personale | Segnalare la presenza delle macchine distributrici con nastro segnaletico adesivo catarifrangente. |
Presenza delle macchine distributrici con sportello aperto (in fase di rifornimento) negli spazi frequentati da utenti/personale | Segnalare la presenza di oggetti che possano costituire pericolo (nastro segnaletico, cartelli di avvertimento). | |
Elettrocuzione | Danneggiamento o rotture di cavi | Ispezione periodica dello stato dei cavi |
elettrici, prese od altri componenti elettrici | elettrici, delle prese, degli altri componenti elettrici e delle parti metalliche In caso di individuazione di una problematica, occorre adottare le seguenti misure minime: • Staccare la macchina dall’impianto elettrico e metterla fuori servizio • Segnalare la presenza di pericolo (nastro e cartello segnaletico) • Segnalare immediatamente al referente di struttura • Riparare danneggiamento/rottura | |
Uso improprio dell’impianto elettrico | • Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa; chiedere sempre preventivamente l’autorizzazione all’ADISU • Non sovraccaricare le prese (verificare l’amperaggio della presa e degli apparecchi da collegare). • Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. | |
Incendio | Concordare con gli addetti all’emergenza le procedure da seguire (piano di evacuazione) |
Art 9. Prescrizioni generali
Di seguito vengono riportate tutte le misure atte a garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dell’appalto potrebbero originarsi all'interno dei locali:
• Ogni fase lavorativa dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del procedimento (RUP) e con il responsabile della Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
• Il personale, occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008) ;
• Gli accessi e le vie di esodo devono sempre rimanere libere. Nel caso in cui ciò sia impossibile si dovrà provvedere alla predisposizione di vie di esodo alternative.
• Prevenire la caduta di oggetti, con particolar modo delle macchine distributori, tramite corretto posizionamento e/o ancoraggio a supporti fissi;
• Mantenere costantemente pulita la zona dei lavori;
• Mantenere sempre disponibile il materiale antincendio nelle aree di lavoro;
• Muoversi con prudenza e non intervenire in alcun modo sull’impianto elettrico ed idrico senza autorizzazione dell’ADISU (in caso di qualsiasi malfunzionamento od anomalia avvisare immediatamente il referente della struttura);
• I dipendenti del Concessionario dovranno preventivamente prendere visione della planimetria dei locali, affisse all’interno del luogo di lavoro, con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In caso d’incongruenze o modifiche rilevate in loco il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile o agli addetti all’emergenza.
Art 10. Stima dei costi della sicurezza
Di seguito sono indicati i costi riferibili alla sicurezza limitatamente a quelli per ridurre i rischi da interferenza, salvo osservazioni successive e motivate da parte della ditta aggiudicatrice:
Bene | Qtà | Costo unitario | Costo Totale |
Nastro segnaletico autoadesivo rifrangente | 1 rotolo con dimensioni H50mm x L33m | €20,00 | €20,00 |
Nastro segnaletico di pericolo Rosso/bianco | n. 1 rotolo dimensioni H50mm x L33m | €20,00 | €20,00 |
Colonnine per delimitazione di aree in materiabile flessibile con base in gomma/plastica (tramite nastro segnaletico) | n.4 | €10,00 | €40,00 |
Cartellonistica di divieto e di avvertimento di pericolo da applicare su cavalletto in funzione del tipo d’intervento e rischio | 2 cartelli | €20,00 | €40,00 |
Imprevisti | €100,00 | ||
TOTALE | € 220,00 |
I costi della sicurezza, negli importi determinati e precisati in questo documento, non sono soggetti a ribasso d’asta, sono relativi all’intera durata del contratto e corrisposti solo se si attesta l’acquisto.
ADISU
Datore di Lavoro
(Nome e Cognome)
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
[ CONCESSIONARIO ]
Datore di Lavoro
(Nome e Cognome)
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
ADISU RSPP
(Nome e Cognome)
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
[CONCESSIONARIO] RSPP
(Nome e Cognome)
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005