ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
CIG 851109167A
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Sommario
............................................................................................. 1
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento 3
Art. 2 – Caratteristiche del servizio 3
Art. 3 - Importo dell’affidamento 3
Art. 4 – Presa in consegna degli impianti e durata del contratto 5
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio 5
Art. 6 - Responsabile del servizio 5
Art. 7 - Responsabilità civile e assicurazione 6
Art. 8 - Responsabilità del fornitore 6
Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente 6
Art. 10 - Fatturazione e pagamento 7
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione 9
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto 10
Art. 14 - Cessione del credito 11
Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 12
Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione 12
Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali 13
Art. 19 – Trattamento dei dati personali 13
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento per un periodo di un anno, del servizio di manutenzione programmata e non programmata degli impianti elettrici presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati. Gli uffici dipendenti dalla Direzione sono indicati nell’allegato Elenco Immobili.
Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nel presente documento, nel capitolato tecnico, nella propria offerta economica ed in quella tecnica, i servizi richiesti, oltre a quelli connessi e necessari all’esecuzione dei servizi principali, come indicato nel capitolato tecnico.
Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata, alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Il servizio si articola nell’effettuazione di interventi periodici di manutenzione programmata sugli impianti elettrici e nell’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria non programmata sui medesimi impianti. Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione MEPA “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti Elettrici e speciali”.
Art. 3 - Importo dell’affidamento
Il valore massimo raggiungibile del contratto sarà pari a € 212.216,26, IVA esclusa, più oneri di sicurezza pari a € 888,02, IVA esclusa, e oneri di sicurezza connessi con l’emergenza sanitaria COVID-19 pari a € 885,72, IVA esclusa, per un totale di € 213.990,00, IVA esclusa.
La base d’asta per la manutenzione programmata è di € 124.355,50, IVA esclusa, tale importo sarà soggetto al ribasso d’asta percentuale offerto. L’importo è stato calcolato moltiplicando i mq netti complessivi degli immobili per un coefficiente pari a € 0,88.
Il medesimo sconto percentuale sarà applicato ai prezzi dei singoli interventi di manutenzione ordinaria non programmata, calcolati prendendo a riferimento i prezziari indicati nel capitolato
tecnico. Qualora tale prezziario fosse carente, si farà riferimento, in ordine di priorità, al prezziario della Camera di Commercio territorialmente competente e al prezziario DEI – Impianti tecnologici. In via residuale, i prezzi saranno stimati avvalendosi di appositi listini di settore o attraverso indagini di mercato presso fornitori specializzati.
L’importo disponibile per la manutenzione non programmata e/o per l’ampliamento della manutenzione programmata (nei casi previsti nei documenti allegati) sarà così calcolato:
€ 212.216,26 – (€ 124.355,50 – ribasso offerto).
Tali valori stimati in base all’attuale consistenza degli impianti, sono passibili, nei limiti dell’importo massimo contrattuale di € 213.990,00, di variazioni in aumento o diminuzione secondo le reali e contingenti necessità dell’Agenzia in base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti.
L’importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 888,02 oltre IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza connessi con l’emergenza sanitaria COVID-19 non soggetti a ribasso, ai sensi delle vigenti normative, è pari a € 885,72 oltre IVA.
Al fornitore saranno liquidati:
- il canone per il servizio di manutenzione programmata degli impianti.
- nei limiti del massimale contrattuale, i corrispettivi per gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata, in base agli interventi effettivamente eseguiti. I corrispettivi per tali interventi saranno calcolati, applicando all’elenco prezzi la percentuale di ribasso offerta. Qualora tale elenco fosse carente, si farà riferimento, in ordine di priorità, al prezziario regionale Regione Piemonte, aggiornato annualmente, al prezziario della Camera di Commercio territorialmente competente e al prezziario DEI – Impianti tecnologici. In via residuale, i prezzi saranno stimati avvalendosi di appositi listini di settore o attraverso indagini di mercato presso i fornitori specializzati.
La procedura di quantificazione del canone e dei corrispettivi da liquidare è dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico.
Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese alla scadenza del bimestre, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel Capitolato tecnico.
Il fornitore dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste fino al raggiungimento del valore massimo raggiungibile del contratto di € 213.990,00, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere tale importo.
Art. 4 – Presa in consegna degli impianti e durata del contratto
La presa in consegna di tutti gli impianti potrà avvenire in tempi diversi. Il contratto decorre dalla data di presa in consegna del primo impianto. Il contratto avrà durata di dodici mesi.
È facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Inoltre, ai sensi del c. 12 del medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In ogni caso il Fornitore, alla scadenza del contratto, dovrà obbligatoriamente prestare assistenza alle operazioni di consegna degli impianti al manutentore entrante, senza alcun onere aggiuntivo.
Nel caso in cui nel corso del periodo di vigenza contrattuale venga attivata una Convenzione CONSIP o un contratto Centralizzato della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate comprendente la manutenzione degli impianti elettrici, la Direzione Regionale si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. resta inteso che il dieci per cento indicato al comma 1 del suddetto articolo si riferisce esclusivamente alla manutenzione programmata.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
L’esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione MEPA.
Eventuali indicazioni di dettaglio saranno date al fornitore in fase di esecuzione.
Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.
Art. 6 - Responsabile del servizio
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.
Il fornitore dovrà, altresì, comunicare entro la stipula del contratto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.
Art. 7 - Responsabilità civile e assicurazione
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima.
Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro, attraverso polizza RCT /RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
Art. 8 - Responsabilità del fornitore
Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi.
Il fornitore ha inoltre l’obbligo di garantire la riservatezza dei documenti e/o dei dati/informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività.
Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. Il fornitore è tenuto all’osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 10 - Fatturazione e pagamento
Il fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto bimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture elettroniche bimestrali posticipate.
Nel singolo stato di avanzamento saranno inclusi:
• il canone bimestrale per la manutenzione programmata (salvo interventi dovuti e non completati);
• gli interventi di manutenzione non programmata eseguiti e completati in modo risolutivo entro l’ultimo giorno del mese precedente;
• un sesto dei costi relativi alla sicurezza relativi alla situazione emergenziale COVID-19, che la stazione appaltante ha preventivamente stimato ed escluso dal ribasso d’asta (fatta salva l’uscita dalla situazione emergenziale, v. capitolato);
• un sesto degli altri costi della sicurezza stimati dalla stazione appaltante, previsti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001
e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo Gara (CIG).
Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata ai sensi di legge una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/2016.
A partire dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate si applica il meccanismo dello split payment sulle fatture.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in seguito all’aggiudicazione.
Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010.
Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione
Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi.
Nel caso in cui l’intervento in emergenza superi le due ore previste potrà essere applicata una penale pari a euro cinque ogni quindici minuti di ritardo.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui venisse impiegato nel servizio personale senza le qualifiche richieste da capitolato, o in numero inferiore a quanto previsto, potrà essere applicata una penale pari a euro cinquanta per ogni giorno di scorretta esecuzione. Gli Uffici saranno autorizzati a non far accedere ai locali il personale inidoneo o insufficiente. In tal caso, nulla sarà dovuto al fornitore, fatta salva l’eventuale applicazione della penale.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
− stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
− frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
− manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
− sospensione del servizio senza giustificato motivo;
− reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
− emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
− annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura;
− mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
− mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, ovvero tramite scorrimento della graduatoria, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e- mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Si applica l’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente procedura, a pena di nullità.
In caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 14 - Cessione del credito
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato presso la sede legale dell’Agenzia, Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx o presso la sede dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte, xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
˗ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
˗ ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
˗ ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 17 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Torino.
Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, compresa l’apposizione sul contratto della marca da bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa, nonché per l’esecuzione della prestazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse Materiali – X.xx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.