Contract
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Accoglienza ed Inclusione Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti
ALLEGATO E 2
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. IN N.2 LOTTI FUNZIONALI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI “CASE ACCOGLIENZA”IN FAVORE DI PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE
LOTTO 2 –Casa di Accoglienza in favore di persone condannate e/o ex detenute
CIG: 8729820B5A
Periodo: 01/07/2021- 30/04/2024 o comunque dalla data di affidamento per 34 mesi
Importo Complessivo di € 279.219,37
GARA n. 8129394
L'anno _ addì del mese di_ _
Tra
ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali,– Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Contrasto Esclusione Sociale con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona del Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXX nata a Roma (RM) il 29/07/1967, (di seguito denominato “Comune”)
E
L‟Organismo con sede in _ _ - C.F. _ e P.l.
_ rappresentato dal legale rappresentante _ _ nato a _ il
_ _ e residente in _ (di seguito denominato Organismo”);
Premesso che:
- con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2020 è stato conferito l‟incarico di direzione Accoglienza ed
Inclusione - U.O. “Contrasto esclusione sociale” del Dipartimento Politiche Sociali;
- con Determinazione Dirigenziale n.QE /del 2021 del Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione è stata indetta PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. IN N.2 LOTTI FUNZIONALI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI “CASE ACCOGLIENZA”IN FAVORE DI PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE
Periodo 01/05/2021- 30/04/2024 o comunque dalla data di affidamento per n. 36 mesi Annualità 2021 –
2024. GARA n. 8129394
- con Determinazione Dirigenziale n.__ _ del __ espletate le verifiche di rito, sono stati approvati i lavori della Commissione Giudicatrice e aggiudicazione definitiva della gara;
- l‟Organismo aggiudicatario della procedura di gara, si rende disponibile, ed il Dipartimento accetta, alla stipula del presente contratto nel rispetto di tutto quanto sotto definito;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Oggetto del servizio LOTTO N. 2
Il presente schema ha per oggetto l‟affidamento della gestione di n. 1 casa di accoglienza per le persone in esecuzione di pena e/o ex detenute.
Il servizio prevede la gestione di una struttura residenziale, messa a disposizione dall' Organismo
xxxxxxxxxxx, così come indicato dalla L.R. n.41 del 12 dicembre 2003 e dalla D.G.R. n. 126/2015 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003"; in particolare si fa riferimento alla SEZIONE IV STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI, punto IV.B.3bis PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI.
La struttura dovrà essere munita, al momento della presentazione dell'offerta, di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento rilasciata dal Municipio di competenza ai sensi della L.R. Lazio n.41/2003 e s.m.i. e DGR Lazio 126/2015 o parimenti di documentazione atta a dimostrare di aver intrapreso il percorso di regolarizzazione finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui trattasi .
L’aggiudicazione e l’affidamento del servizio, con stipula del relativo contratto, saranno subordinati al conseguimento – ove già non posseduto – del parere igienico sanitario (nulla osta igienico sanitario) rilasciato dalla competente ASL, atto all’ottenimento della relativa autorizzazione di cui sopra, oltre alla certificazione degli impianti in ottemperanza al D.P.R. 37/2008.
L’aggiudicatario provvisorio dovrà consegnare la predetta documentazione, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla graduatoria finale e non conferma dell’aggiudicazione provvisoria.
L'immobile dovrà essere fornito di una dotazione adeguata di arredi ed attrezzature funzionali all'accoglienza e allo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio (così come meglio specificato nello schema contratto al quale si rimanda). Allegare planimetria con individuazione dell‟uso degli spazi per le attività.
Per effetto dell‟articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture per persone con problematiche psicosociali sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, e sono facilmente raggiungibili con l‟uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto messi a disposizione dalla struttura, e comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale e l‟accesso ai servizi territoriali.
Tale struttura dovrà accogliere persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni.
Gli ingressi degli ospiti saranno previamente autorizzati dalla Direzione Accoglienza ed Inclusione e concordati con l‟Area Educativa Trattamentale degli Istituti di Pena presenti sul territorio di Roma Capitale, con l‟Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna che esplica la competenza sul territorio di Roma Capitale, con gli organi della Giustizia e con i Servizi Sociali Municipali.
Finalità del servizio:
Le strutture residenziali indicate dall’articolo 1 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 prestano servizi socio-assistenziali diretti alle persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare, sulla base di un piano personalizzato, come definito dall’articolo 1, comma 2 lettera d) della medesima legge, dove per riabilitazione sociale si intende ogni forma di inclusione sociale finalizzata al reinserimento sociale o alla preparazione all’inserimento ed al reinserimento sociale della persona in difficoltà. I servizi offerti da queste strutture si ispirano ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e offrono una risposta ai bisogni temporanei di accoglienza, di assistenza e di supporto nel percorso di acquisizione dell’autonomia e della capacità di autogestione, finalizzato all’inserimento o alla preparazione al reinserimento sociale della persona con problematiche sociali”.
Queste strutture hanno la finalità di offrire i loro servizi alla persona per un limitato arco di tempo e incentrano la propria modalità organizzativa e la propria programmazione sugli obiettivi assistenziali che sono quelli di consentire il reinserimento sociale dell‟individuo svantaggiato o preparare lo stesso all‟inserimento e/o reinserimento sociale.
Gli alloggi offrono un ambiente di vita familiare, attento alle esigenze di ogni ospite e caratterizzato da relazioni personali significative, nel quale l‟ospite trova il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, ed il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di cogliere le opportunità offerte in ambito sociale, sia dal punto di vista relazionale che per quanto riguarda l‟inserimento lavorativo. All‟interno della struttura vengono promosse modalità operative che favoriscano sia iniziative di tipo autonomo, che attività comuni, finalizzate all‟inclusione sociale ed alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio, nell‟ambito del piano personalizzato.
Per l'espletamento del servizio, l'organismo dovrà mettere a disposizione una o più strutture, rientranti nella propria disponibilità giuridica, ubicate in zona ben integrata nel tessuto cittadino e servita/e dal servizio di trasporto pubblico.
L‟accoglienza nelle strutture è riservata ad un massimo di 6 persone per ogni struttura prive delle risorse alloggiative o economiche o relazionali significative purché le stesse si trovino in totale stato di autosufficienza dal punto di vista psic o- fisico e siano in grado di adattarsi alla convivenza sia con gli ospiti della casa, sia con gli altri condomini.
Destinatari del servizio
Secondo quanto disposto dall‟articolo 1 comma 2 lettera d) della l. r. 41/2003, destinatari di questi servizi sono le persone adulte con problematiche psicosociali, così come definite all‟articolo 9 comma 1 lettere a), b), c), in particolare persone ex detenute, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale cui è permesso risiedere in tale tipologia di struttura:
- Ammesse alle misure alternative dell‟esecuzione ai sensi all‟art. 47 - affidamento in prova al servizio sociale, 47ter - detenzione domiciliare a norma del vigente Ordinamento Penitenziario;
- Ammesse alla detenzione domiciliare in base al D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito nella L. 17 febbraio 2012, n. 9;
- In sospensione condizionata della pena ai sensi della L.207/2003;
- In permesso premio o licenza premio, reperibilità, ammesse al regime di semilibertà ai sensi degli artt. 30ter e 52 del vigente O.P.;
- In via di dimissione o neo dimesse dal carcere; non potranno essere accolte persone neo dimesse da oltre 6 mesi;
- Persone sottoposte a prescrizioni di legge/misure di sicurezza, sorveglianza speciale, obblighi di dimora, obbligo di firma, ecc.
In ciascuna delle comunità potranno essere accolte max. 6 (sei) persone, tutte che godano della piena autonomia psico- fisica.
L‟Organismo potrà accogliere, inoltre, fino ad un massimo di due semiliberi in reperibilità pomeridiana-serale, i quali potranno fruire degli spazi comuni.
Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali sono volte al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale degli ospiti, e sono diversamente caratterizzate, a seconda delle caratteristiche degli utenti accolti.
Ogni prestazione secondo quanto disposto dall‟articolo 11 comma 1 lettera h) della citata L.R. 41/03 è erogata nel rispetto
dei normali ritmi di vita degli ospiti.
Il funzionamento delle strutture residenziali è garantito per l‟intero arco dell‟anno.
Tutte le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, e gli interventi attuati sono registrati nella cartella personale
dell‟ospite.
Nelle strutture residenziali tutte le attività e gli interventi hanno come finalità quella di aiutare la persona con problematiche psicosociali a superare le emergenze e a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sul recupero, sul rafforzamento o sull‟acquisizione dell‟autonomia, attraverso azioni di stimolo, sostegno e orientamento. Attraverso tali azioni la persona viene supportata a recuperare o ad acquisire le necessarie capacità per autogestirsi, stabilire relazioni e proporsi alla comunità come soggetto attivo e partecipativo.
In particolare sono garantiti, nell‟ambito delle prestazioni previste dal progetto globale della struttura, gli interventi volti al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano personalizzato di ogni singolo ospite.
L‟organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire:
□ il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell‟individualità, della professione religiosa e delle convinzioni politiche, delle scelte personali nell‟abbigliamento e nella cura della propria persona
□ pari trattamento per tutti gli ospiti all‟interno della struttura, quanto ad accuratezza, professionalità e
umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso;
□ un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita e a stile di accoglienza;
□ la promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi.
Sono assicurate l‟integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed in particolare ogni
forma di integrazione socio-sanitaria.
L‟organizzazione della struttura prevede l‟attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio.
Entro i primi 15/30 giorni di ospitalità va definito il piano di intervento personalizzato, che dovrà essere condiviso con il competente Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e, laddove coinvolti, con i Servizi Sociali Municipali di riferimento
Il fascicolo contenente l‟intera documentazione di ciascun ospite delle strutture dovrà risultare costantemente aggiornato.
In particolare devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:
- alloggio e vitto (colazione, pranzo e cena 7 giorni su 7); per quanto concerne il vitto sarà cura dell‟organismo fornire gli alimenti necessari alla preparazione dei pasti, mentre sarà cura degli ospiti gestire autonomamente la preparazione degli stessi; l‟organismo dovrà fornire, inoltre, il materiale necessario alla pulizia delle stoviglie, dei panni e della casa in generale; l'immobile dovrà essere fornito di una dotazione adeguata di arredi ed attrezzature funzionali all'accoglienza e allo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio;
- interventi di recupero, di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l‟autogestione e l‟autonomia, anche attraverso l‟affiancamento dell‟utente in attività esterne alla struttura;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- nei casi in cui è possibile attuare azioni di sostegno per il recupero dei legami familiari;
- per gli ospiti in età da lavoro interventi specifici di sostegno all‟autonomia con attività di counselling, di verifica delle attitudini lavorative, di individuazione partecipata di percorsi di reinserimento lavorativo (quali corsi di formazione o di apprendistato e di accompagnamento nella ricerca di lavoro);
- per gli utenti in età pensionabile, laddove possibile, andranno previsti percorsi d‟inserimento in attività di volontariato, e di accompagnamento per la fruizione di servizi pubblici e del privato sociale, ivi comprese le strutture di accoglienza per la terza età;
- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, con l‟Ufficio
Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, nonché la pronta reperibilità in relazione alle urgenze;
- assistere e accompagnare l‟utente nella fruizione dei servizi territoriali e delle prestazioni sanitarie;
- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in caso di impossibilità
dell‟ospite;
Ogni attività andrà concordata e programmata sulla base della specifica condizione sociale e giuridica dei singoli ospiti con l‟Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, con i competenti Servizi Sociali e Sanitari Territoriali e sotto il complessivo coordinamento dell‟Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
Così come contemplato nella DGR 126/15 SEZIONE IV STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI, punto IV.B.3bis PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PER PERSONE CON
PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all‟autonomia personale e all‟inclusione sociale e lavorativa alle persone con problematiche psicosociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
ART. 4 – PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ INSERIMENTO O REINSERIMENTO SOCIALE
All‟interno dell‟offerta tecnica l‟Organismo dovrà anche produrre una proposta progettuale finalizzata all‟erogazione di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione, ai sensi della DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511, o di altre forme di supporto finalizzate all‟inserimento anche attraverso la creazione di percorsi di orientamento professionale e lavorativo, al fine di favorire il reinserimento sociale degli ospiti.
Per la realizzazione di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione l‟Organismo dovrà
ottemperare a quanto contemplato dalla DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511.
A tal fine le strutture avranno a disposizione € 4800,00 annui: la durata “standard” dei tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione non dovrà essere inferiore a 4 mesi e dovrà prevedere un‟indennità corrisposta al tirocinante di € 400 mensili. In caso di interruzione, le indennità non erogate potranno essere corrisposte a quelle persone che, in seguito a valutazione, svolgeranno ulteriori tirocini.
Le spese sostenute per i tirocini potranno essere liquidate esclusivamente a fronte di ricevuta di pagamento firmata dal
beneficiario. Laddove nel corso dell‟anno non fossero stati spesi tutti i fondi dedicati ai tirocini le somme non spese potranno essere impiegate l‟anno successivo.
A tal fine sarà necessaria;
- Mappatura territorio, reperimento aziende e contatti con i servizi sociale territoriali.
- Avvio delle procedure di orientamento, colloqui, bilancio di competenze.
- Definizione della forma di percorso più idoneo per l‟interessato e procedere all‟ipotesi di matching e assegnazione tutor.
- Avvio del percorso scelto attraverso la stipula della convenzione tra gli attori in base alla normativa regionale e nazionale vigente.
- Monitoraggio congiunto con l‟UIEPE, Servizi Sociali territoriali e Organismo.
- Valutazione finale di ciascun progetto individualizzato e del progetto complessivo;
Per le forme di percorsi di orientamento e formazione lavoro si dovranno seguire le disposizioni normative regionali e nazionali.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Xxxx come contemplato dalla Delibera Regionale Lazio n. 126/2015 SEZIONE IV STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI, punto IV.A PARTE GENERALE, ogni struttura dovrà essere dotata della seguente documentazione:
□ Progetto globale (DGR 126/2015 punto IV.A.1.2)
□ Carta dei servizi sociali (DGR 126/2015 punto IV.A.1.4)
□ Piano Personalizzato (DGR 126/2015 punto IV.A.3.2).
Per effetto dell‟articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 in tutte le strutture è predisposto per ogni ospite un piano personalizzato finalizzato all‟inserimento o al reinserimento sociale, che indichi in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi. Il piano viene predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza relativo alla presa in carico del singolo ospite, fornito dall‟Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, dal Servizio Sociale di riferimento, laddove abbia già in carico il caso, dal rapporto diretto e personale con l‟utente, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso.
Il piano viene redatto dall‟equipe degli operatori della struttura, in collaborazione con l‟Assistente Sociale di riferimento dell‟UIEPE e, ove necessario, con l‟Unità valutativa multidisciplinare, nell‟ottica di una lettura globale dei bisogni dell‟utente. Laddove l‟ospite è in esecuzione di pena il Piano Personalizzato deve essere sottoscritto anche dall‟A.S. di Riferimento dell‟UIEPE. Nel caso in cui l‟ospite ha espiato la pena il Piano va sottoscritto anche dall‟A.S. del Servizio Sociale di riferimento.
In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge tale ruolo anche nei
confronti del Servizio competente e dell‟utente.
Nel piano personalizzato vengono indicati in particolare i tempi di attuazione degli interventi, la tipologia e l‟intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell‟attuazione dell‟intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni socioassistenziali che la struttura fornisce, ed ogni altro intervento necessario a conseguire i risultati attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento dell‟utente.
Nel piano personalizzato vengono inoltre indicate le azioni relative alle modalità di adesione e di partecipazione
dell‟utente al progetto di inserimento e/o reinserimento sociale proposto.
Ogni informazione contenuta nel piano è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguirne l‟evoluzione nel
tempo.
Le strutture comunicano l‟andamento degli interventi previsti nel piano personalizzato all‟ospite ed agli operatori dei
Servizi di riferimento coinvolti.
Il piano di intervento personalizzato, nella sua complessità, sarà attivato in un arco di tempo variabile in relazione alla durata della misura alternativa concessa dalla Magistratura di Sorveglianza o, nel caso di persone ex detenute, fino a sei mesi eventualmente ed eccezionalmente prorogabili, su autorizzazione del Dipartimento Politiche Sociali , ai fini della completa realizzazione del progetto stesso.
La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere costantemente aggiornata, e comprendere, un registro delle presenze degli ospiti, ed inoltre:
- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari, nonché il
piano personalizzato e le relative valutazioni periodiche;
- un registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
- un quaderno delle consegne giornaliere;
- una tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, la persona accolta, dovrà sottoscrivere una dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali che dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza, secondo quanto meglio specificato nell'Allegato allo schema di contratto.
Per le persone in condizione di detenzione deve essere sempre acquisita e conservata agli atti, dall‟organismo gestore, l‟autorizzazione del magistrato competente quale parte integrante del progetto di intervento.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l‟esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.
Il presente contratto è regolato inoltre da:
□ il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice);
□ il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
□ il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
□ la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
□ la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall‟art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
□ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
□ il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
□ Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
□ Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”;
□ L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;
□ DGR Lazio n. 1305 del 2004 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi;
□ DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all‟apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.";
□ D.P.C.M. del 30 marzo 2001
□ norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
□ il “Protocollo d‟intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
□ Patto d' integrità approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 febbraio 2021 - PTPCT annualità 2021-2023
□ il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l‟X.X.XX. in data 29 luglio
2015;
□ il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
□ norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
□ i capitolati speciali descrittivi e prestazionali;
□ l‟offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L‟affidamento avrà la durata di n. 34 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, presumibilmente dal 01/07/2021-30/04/2024.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
L‟accoglienza dovrà essere realizzata in un immobile che soddisfi i requisiti di cui al Capitolato messa a disposizione dall‟ Organismo affidatario, sito a Roma in VIA ……………….
Art. 4 – Personale
Per effetto della Delibera Regionale n. 126/2015 SEZIONE IV STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI, punto IV.A.3.5 è prevista la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‟utenza ospitata, nonché la presenza di una persona responsabile della struttura e del servizio.
Ogni figura professionale è responsabile dell‟attuazione del piano personalizzato di ogni ospite della struttura, secondo le
proprie competenze e lavora e si relaziona all‟interno della struttura in un‟ottica di collaborazione multidisciplinare.
E' anche previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, cucina, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).
Così come rappresentato i programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all‟autonomia personale e all‟inclusione sociale e lavorativa alle persone con problematiche psicosociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
L‟Organismo gestore dovrà garantire, per lo svolgimento dei servizi, la disponibilità di una équipe interdisciplinare di
operatori, come di seguito descritta:
LOTTO N.2 | n.1 Responsabile della struttura con maturata esperienza di almeno 2 anni di |
Servizio di accoglienza in | coordinamento di strutture residenziali in favore di detenuti ed ex: ha la |
favore di persone detenute | responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In particolare, è |
ed ex detenute di età | responsabile della programmazione, dell‟organizzazione e della gestione di tutte |
compresa tra i 18 e i 59 | le attività che si svolgono all‟interno della struttura, nonché del loro coordinamento |
anni | con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i |
controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, | |
regolamenti e provvedimenti regionali e comunali. | |
Il Responsabile sarà impiegato per ore 8 settimanali, esclusa la domenica | |
(giornata coperta da reperibilità) e comunque per un tempo adeguato alle | |
necessità della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e deve assicurare | |
la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. | |
Il ruolo del responsabile può essere ricoperto da: | |
a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali | |
pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie; | |
b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, | |
pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel | |
settore documentata; |
c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale.
Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.
n. 2 Educatori Professionali con maturata esperienza di almeno 2 anni in strutture residenziali in favore di detenuti ed ex: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con compiti di relazione con gli utenti accolti, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato. In particolare, nell‟ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all‟integrazione sociale, in stretto rapporto con l‟assistente sociale. Ciascun Educatore dovrà essere impiegato per un totale di ore 10 settimanali con reperibilità nella giornata della domenica.
La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formate nell‟ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da soggetti non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari.
È previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utenti stranieri, di un mediatore culturale.
Sarà cura dell‟organismo affidatario strutturare una turnazione che garantisca l‟ottimale svolgimento del servizio che dovrà essere esplicitata in fase di offerta; tale turnazione dovrà prevedere una presenza programmata in struttura per un minimo di 3 giorni alla settimana per almeno 9 ore di presenza complessive. Le restanti ore potranno essere erogate o all‟interno della struttura, o in attività esterne in favore dell‟utente o di affiancamento dell‟utente.
Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.
Gli orari dei turni, per esigenze particolari degli organismi affidatari, potranno subire variazioni previa preventiva autorizzazione espressa dall‟Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento delle Politiche Sociali.
Tutte le figure professionali dovranno essere iscritte agli Albi Professionali, laddove previsto.
Il Responsabile dovrà garantire:
a) la cura dei collegamenti con le autorità penitenziarie e gli Uffici Penitenziari e dell‟UEPE;
b) la cura dei collegamenti con l‟Ufficio di Coordinamento in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e il coordinamento dei contatti con gli operatori del territorio, per il corretto svolgimento degli interventi programmati a favore degli utenti, con particolare riferimento al coordinamento degli scambi informativi e dei raccordi
operativi con i servizi territoriali sociali sanitari e del privato sociale, in ordine agli aspetti di appropriatezza e continuità assistenziale dei Progetti personalizzati nonché in ordine alla coerenza delle specifiche misure di volta in volta individuate;
c) la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti di Roma Capitale e per approfondimenti e iniziative connesse
allo svolgimento delle attività oggetto dell‟appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà richiesta;
d) la predisposizione delle relazioni sull‟andamento del servizio.
e) la predisposizione dei turni degli operatori che dovrà essere preventivamente inviata all‟Ufficio di Coordinamento in
favore di detenuti ed ex detenuti;
f) la predisposizione dei fogli firma degli operatori e il controllo della corretta compilazione degli stessi;
g) la predisposizione dei fogli firma degli ospiti e il controllo della corretta compilazione degli stessi;
h) il costante aggiornamento della cartella personale di ciascun ospite e della documentazione presente in struttura.
Tali professionalità potranno essere integrate con altre figure professionali aventi le competenze e le esperienze necessarie per assicurare l‟articolazione e l‟efficacia dei servizi richiesti e per rispondere in modo flessibile e personalizzato ai vari bisogni. Il servizio dovrà essere gratuito per gli utenti.
L‟O.A. dovrà prevedere un programma di aggiornamento di almeno 20 ore annuali nel periodo di affidamento nell‟area d‟intervento specifica, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua. L‟organismo dovrà inoltre garantire l‟attività di supervisione di almeno 2 ore mensili in favore degli operatori sul lavoro di relazione operatore/utente.
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
L‟Organismo affidatario si impegna a inviare l‟elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell‟organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza.
L‟Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018).
L‟Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L‟Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l‟esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
L‟esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima della data
di avvio delle prestazioni:
- l‟elenco del personale impiegato per l‟espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella
proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV
- SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
Il Responsabile-Coordinatore designato dall‟Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa……………………….
Il Responsabile - Direttore dell‟ Esecuzione del Contratto è l‟ A.S. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A.
In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.
I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.
Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05.
In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).
L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell‟affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all‟esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L‟esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d‟arte, nel rispetto delle norme vigenti e contratto secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato di gara.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato e nell‟offerta presentata in sede di gara comprese le eventuali offerte migliorative.
L‟esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all‟avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell‟esecuzione dell‟appalto e degli eventuali titoli
professionali;
-- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d‟intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all‟eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con
personale di pari esperienza;
L‟aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall‟affidamento, nella vigenza del medesimo contratto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L‟esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell‟esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L‟ esecutore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:
1) concordare con la Direzione Accoglienza ed Inclusione, l‟intestazione da utilizzare su tutta la modulistica
rivolta a soggetti terzi coinvolti nell‟espletamento delle attività del servizio;
2) mettere a disposizione della Direzione Accoglienza ed Inclusione copia della documentazione e dei materiali realizzati nel corso di attuazione del servizio.
L‟esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni
contrattuali.
Art. 8 - Oneri a carico dell’esecutore per la tutela dei lavoratori.
Tutti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché, dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico dell‟Organismo Affidatario quale ne é il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico di Roma Capitale o in solido,con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell‟Amministrazione medesima.
L‟ Organismo affidatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigente per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l‟ aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell‟ impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici,di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso, Roma Capitale provvede all‟applicazione delle penali pecuniarie previste ed all‟incameramento della cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
L‟Organismo affidatario,è tenuto a trasmettere su semplice richiesta anche verbale dell‟Amministrazione,le
seguenti informazioni relative ai lavoratori impiegati :
- codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l‟ avvenuto regolare versamento delle ritenute fiscali
dovute, copia dei modelli F24, prospetto analitico con nominativo dei lavoratori, ammontare delle retribuzioni
corrisposte a ciascun lavoratore , contributi versati e relativa aliquota contributiva applicata ;
- copia di tutti i documenti atti a dimostrare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato nella esecuzione del presente appalto di servizio.
L‟Organismo affidatario dovrà, inoltre, conservare presso l‟ufficio amministrativo, copia dei turni settimanali di servizio e quant‟altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili che dovrà garantire, nei confronti del proprio personale.
Qualora l‟Organismo affidatario,non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il R.U.P. procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, fatta salva l‟applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro,qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto,se il contratto è in corso d‟esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
Art. 9 - Oneri a carico dell’esecutore per la tutela dell’immagine e della visibilità di Roma Capitale. L‟Organismo affidatario dovrà apporre all‟ ingresso della struttura, in posizione ben visibile, una targa di dimensioni non inferiori a cm 50X90 riportante : logo di Roma Capitale - Servizio di ………………..
finanziato da Roma Capitale.
L‟ Organismo affidatario dovrà, altresì, scrupolosamente osservare un comportamento pubblico non pregiudizievole nei riguardi dell‟immagine di Roma Capitale e rilasciare dichiarazioni ai media che non arrechino danno all‟Amministrazione stessa.
Art. 10 - Obblighi dell’esecutore per la tutela dei dati trattati durante l' esecuzione dell'appalto. Durante l' esecuzione dell'appalto, la proprietà dei dati trattati dei beneficiari dei servizi affidati, è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
Art. 11 - Oneri a carico dell’ esecutore relativi all’ emergenza sanitaria COVID 19
Tutte le attività descritte nel presente schema di contratto, comprese le eventuali proposte migliorative dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all‟ emergenza sanitaria COVID 19.
Il presente articolo, pertanto, si intende tacitamente aggiornato da tutte le eventuali disposizioni sanitarie e regolamentari relative al COVID 19, che entreranno in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e fino a cessato stato di emergenza.
L‟ Organismo affidatario si impegna a garantire che il servizio reso sia conforme alle disposizioni sanitarie relative all‟emergenza sanitaria COVID 19, a tutela degli utenti e dei lavoratori, fino a cessata emergenza sanitaria.
L‟ Organismo affidatario del servizio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all‟ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,appositi dépliant informativi.
a) - INFORMAZIONI GENERALI
In particolare, le informazioni riguardano o l‟obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l‟autorità sanitaria o la consapevolezza e l‟accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all‟ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) Le informazioni devono riguardare, altresì, l‟ impegno a rimanere al
proprio domicilio o l‟impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell‟igiene) o l‟impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, durante l‟espletamento della prestazione lavorativa.
b) MODALITA‟ DI INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA
Le persone, prima dell‟accesso alla struttura dovranno essere sottoposte al controllo della temperatura
corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l‟accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nella struttura, della preclusione dell‟accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID.
c) MODALITA‟ DI ACCESSO DEGLI UTENTI E DEL PUBBLICO
Per l‟accesso dall‟esterno saranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita,mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nelle strutture coinvolte.
Per il pubblico esterno dovranno essere individuati servizi igienici dedicati, previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera.
L‟ingresso di persone esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), dovrà essere regolarizzato secondo quanto previsto dalla norme, ivi comprese quelle per l‟accesso ai locali di cui al precedente paragrafo.
d) PULIZIA E SANIFICAZIONE
L‟Organismo affidatario assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all‟interno dei locali della struttura ,si procede alla
pulizia e sanificazione nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri locali in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute.
e) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che tutte le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per quanto riguarda le mani.
L‟ Organismo affidatario mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
f) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L‟adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell‟Organizzazione mondiale della sanità.
Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l‟uso delle mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
g) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
In caso di entrata in vigore di disposizioni apposite, l‟ Organismo dovrà disporre la chiusura al pubblico degli uffici amministrativi e di eventuali sportelli al pubblico e ricorrere – ove possibile - allo smart working, o comunque ad una rimodulazione delle modalità prestazionali, da concordare con l‟Amministrazione appaltante, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati a tali attività con l‟obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi,utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza.
h) GESTIONE ENTRATA E USCITA
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
i) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all‟interno del sito lavorativo devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali non sono consentite le riunioni in presenza.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell‟impossibilità di collegamento a distanza,dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un‟adeguata pulizia/areazione dei locali.
l) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui un dipendente presente in servizio, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo si dovrà dichiarare immediatamente all‟ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell‟autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; in tal caso l‟Organismo affidatario procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;l‟Organismo affidatario collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali“contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell‟indagine, l‟Organismo affidatario potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede ove si svolge il servizio, secondo le indicazioni dell‟Autorità sanitaria.
m) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia nell‟integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala al datore di lavoro le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e lo stesso provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Art. 12 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del contratto o comunque quando superino sei mesi complessivi, l‟esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l‟esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all‟esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 13 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell‟avvio dell‟esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.:
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione degli strumenti per lo svolgimento delle prestazioni di cui all‟art. 1 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurative di cui all‟art. 19 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell‟appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per la mancata o
ritardata osservanza deli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari all‟1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all‟‟art. 20 nel caso di violazione da parte dell‟operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l‟accettazione del patto di integrità di cui ai successivi art. 22 e 23
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell‟Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto al gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all‟applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all‟esecutore; l‟esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall‟esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all‟esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall‟inizio dell‟inadempimento.
E‟ ammessa, su motivata richiesta dell‟esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all‟esecutore.
Sull‟istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
Le penali applicate, ai sensi dell‟art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell‟ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell‟esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all‟esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).
L‟incameramento delle penali sarà effettuato nell‟ambito del conseguente provvedimento di liquidazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l‟importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall‟applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all‟esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all‟art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l‟esecutore dall‟adempimento dell‟obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l‟obbligo di pagamento della medesima penale.
L‟esecutore prende atto che l‟applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di
Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 14 – Liquidazione del servizio reso
La contabilità del presente contratto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell‟attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell‟art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017.
Al fine di ottenere il pagamento, l‟Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, per l‟importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, controfirmati dal coordinatore del progetto .
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali,– Direzione Accoglienza e Inclusione –
U.O. Contrasto Esclusione Sociale.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali. È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
□ Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l‟attività preponderante fatturata ed il
relativo periodo di fatturazione;
□ Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: D.D. n. _/(anno) cod. creditore n. Codice Identificativo CIG n. _.
L‟indicazione della Determinazione Dirigenziale d‟impegno, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5
<CodiceCommessaConvenzione> del blocco 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> della FE con il seguente formato: Org./Anno/Num. (es. DDLD/2021/ ).
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell‟I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell‟art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall‟art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l‟imposta non verrà liquidata all‟appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all‟Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell‟art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all‟articolo 105 del Codice, impiegato nell‟esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l‟importo corrispondente all‟inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell‟art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall‟art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell‟Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell‟importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Gli interessi moratori, ai sensi dell‟art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l‟obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o
della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all‟art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell‟art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all‟incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell‟art. 117 del Codice.
Ai sensi dell‟art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d‟adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell‟adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 15- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi sei di attività il direttore dell‟esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l‟esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l‟altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell‟utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore
dell‟esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d‟esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate
all‟esecutore ai sensi dell‟articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell‟esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell‟applicazione dell‟art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 16 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell‟art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall‟art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l‟altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell‟esecuzione del presente contratto, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell‟art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta,le prestazioni effettuate dall‟esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato ;ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell‟esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
La attività di verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. ed è diretta a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto , nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente contratto , compreso tra i contratti esclusi di cui all‟allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l‟attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l‟esecutore e il direttore dell‟esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell‟esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell‟esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell‟esecuzione.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall‟ultimazione delle
prestazioni.
Ai sensi dell‟art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall‟art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità
quando risulti che l‟esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell‟esecutore. L‟esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l‟esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d‟ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all‟esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 17 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di
procedura civile.
Art. 18 - Cauzione definitiva
L‟aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell‟art. 103 del Codice, l‟importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo massimo complessivo presunto del presente contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d‟asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell‟appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione
secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l‟importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all‟art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l‟attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l‟attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revision e iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni: “Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da
ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all‟art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all‟eccezione di cui all‟art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell‟Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l‟affidatario
dell‟appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del relativo contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l‟importo della garanzia sia ridotto del 50%, l‟aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell‟art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall‟art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell‟art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l‟aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice
dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell‟ottenimento del beneficio dell‟ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell‟ottenimento del beneficio dell‟ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
Qualora l‟aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un‟impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall‟art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e (rating d‟impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l‟aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l‟attestazione “conforme all‟originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell‟elenco di cui all‟art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.
L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L‟Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisic a degli esecutori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell‟Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all‟art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall‟art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all‟art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell‟art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell‟aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 19 – Assicurazioni a carico dell’impresa
L‟aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell‟Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell‟aggiudicatario l‟adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l‟incolumità delle persone addette all‟esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull‟esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell‟appalto e cessa alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della
consegna dell‟appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall‟aggiudicazione. L‟omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell‟esecutore non comporta l‟inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
Il contraente esecutore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della sottoscrizione.
L‟omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell‟esecutore non comporta l‟inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 20 - Subappalto
Secondo le norme vigenti non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall‟ambito di applicazione oggettiva del Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale rivolto a un‟utenza fragile.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all‟osservanza del disposto di cui all‟art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell‟art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
L‟esecutore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall‟art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall‟art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall‟art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 22 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d‟Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell‟aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all‟intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell‟art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell‟affidatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l‟elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell‟autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 23 – Patto d' integrità approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 febbraio 2021 - PTPCT annualità 2021-2023
Roma Capitale in data 19 febbraio 2021, con deliberazione della Giunta Capitolina, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021 - 2023. “Come accettato [e sottoscritto] dall‟operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell‟Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l‟ art. 57, comma 4,lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l‟ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell‟Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all‟art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell‟esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell‟Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell‟Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L‟operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell‟esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all‟art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell‟imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell‟impresa con funzioni specifiche relative all‟affidamento alla stipula e all‟esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all‟Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall‟art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,
anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall‟Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l‟esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L‟applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all‟interpretazione, ed esecuzione del presente patto d‟integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all‟Autorità Giudiziaria competente”.
Art. 24 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall‟
art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni,tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l‟inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l‟Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell‟inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell‟appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all‟appaltatore un termine che, salvo i casi d‟urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l‟ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del contratto, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento di cui all‟art. 108 del Codice..
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all‟appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna,
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell‟art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto, è determinato l‟onere da porre a carico dell‟appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall‟art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d‟Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all‟art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l‟inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell‟Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del presente contratto.
.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell‟art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell‟art. 4, comma 2 lett. b1 del “Protocollo d‟integrità” di Roma Capitale – approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 - ogni qualvolta nei confronti dell‟imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell‟impresa con funzioni specifiche relative all‟affidamento alla stipula e all‟esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 17 Schema di Contratto intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell‟esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove
previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell‟esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il
termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 25 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all‟appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell‟art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell‟art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto il contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto , siano migliorativi rispetto a quelli del contratto sottoscritto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell‟art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all‟art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dal contratto , fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto.
Art. 26 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:
□ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto
□ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l‟aggiudicatario può venire in pos sesso nell‟espletamento del presente contratto. Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell‟espletamento dell‟incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all‟applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano
effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell‟art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art.27 – Opzioni e rinnovi
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l„individuazione del nuovo contraente ai sensi dell„art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all„esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Art. 28 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell‟art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art.29 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente contratto sono a
carico dell‟esecutore.
Ai sensi dell‟art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell‟art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell‟art. 122 del Codice sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi del presente contratto entro il termine di sessanta giorni dall‟aggiudicazione.
Art. 30 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell‟art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell‟art. 19, commi 1 e 2 e nell‟art. 25, comma 1 del presente contratto.
L‟aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell‟Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell‟aggiudicatario l‟adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l‟incolumità delle persone addette all‟esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull‟esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all‟appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell‟art. 1671 del codice civile.
Art. 31 – Disposizioni Finali
La proprietà dei dati trattati dei beneficiari durante l‟affidamento del servizio è esclusivamente di Roma
Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto deve essere autorizzato dalla Direzione Accoglienza e Inclusione.
Il Rappresentante Legale Il Direttore di Direzione
La firma digitale delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.