CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021).
OGGETTO
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
STAZIONE APPALTANTE
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L’ACCORDO QUADRO
L’atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Soggetto Aggiudicatario
CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
La Pubblica Amministrazione che aderisce all’Accordo Quadro e attiva i contratti derivati
COMMITTENTE/ AMMINISTRAZIONECONTRAENTE
CONDIZIONI_GENERALI_AQPULIZIE_CMGE Pagina 1
SOMMARIO
Sommario
1 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 6
2 CONDIZIONI 6
3 ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DERIVATO 6
3.1 Processo di attivazione dei servizi 6
3.1.1 Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) 7
3.1.2 Comunicazione capienza massimale. Piano dettagliato delle attività (PDA) 8
3.1.3 Adesione all’Accordo Quadro 10
3.1.4 Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) 10
3.2 Avvio del contratto derivato 11
3.2.1 Inizio esecuzione dei servizi - Verbale di Consegna degli immobili 11
3.3 Modifiche del contratto derivato 12
3.3.1 Tipologie 12
3.3.2 Modifiche non sostanziali 12
3.3.3 Altre variazioni ed estensioni contrattuali 13
3.3.4 Quinto d’obbligo 14
3.3.5 Procedimento di variazione 14
3.4 Termine del contratto – Riconsegna immobili 15
4 OBBLIGAZIONI GENERALI 15
4.1 Obblighi generali 15
4.2 Trattamento dei dati personali 17
4.3 Continuità dei servizi 17
4.4 Sciopero 18
4.5 Oneri generali 18
5 ONERI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI 18
6 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 19
6.1 Obblighi generali 19
6.2 Personale dell’Appaltatore 19
6.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 20
6.4 Clausola sociale 21
7 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
7.1 Obblighi generali 21
7.2 Obblighi di sicurezza relativi al personale adibito al servizio 22
7.3 Sicurezza nell’esecuzione dei servizi e DUVRI 22
8 SUBAPPALTI ESUB-CONTRATTI 23
8.1 Subappalto 23
8.1.1 Autorizzazione del subappalto del contratto derivato 23
8.1.2 Pagamento dei subappaltatori 24
8.1.3 Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 24
8.2 Sub-contratti 25
9 RUOLI CONTRATTUALI 25
9.1 Referente contrattuale 25
9.2 Referente Tecnico 26
9.3 Responsabile unico del procedimento 26
9.4 Direttore dell’esecuzione del contratto 26
10 CORRISPETTIVI 26
10.1 Prezzi dei servizi 27
10.2 Modalità di remunerazione del servizio 27
10.3 Corrispettivo a canone 27
10.4 Corrispettivo extra canone 28
10.5 Rimodulazione dei prezzi per gli immobili di residenzialità pubblica 29
11 PAGAMENTI 29
11.1 Modalità di rendicontazione delle attività 29
11.2 Fatturazione 30
11.3 Pagamenti 30
11.4 Tracciabilità dei flussi finanziari 31
11.5 Cessione dei crediti 32
11.6 Adeguamento prezzi 32
11.7 Procedimento di applicazione delle penali 32
12 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 33
12.1 Polizza di assicurazione 33
12.2 Garanzia definitiva per i contratti derivati 36
13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 37
13.1 Recesso unilaterale 38
13.2 Diffida ad adempiere 38
13.3 Clausole risolutive 39
13.4 Altri casi di risoluzione 40
13.5 Effetti della risoluzione e del recesso 40
14 DANNI 41
15 SPESE CONTRATTUALI 42
16 FORO COMPETENTE 42
17 ALLEGATI 42
DEFINIZIONI
Accordo Quadro……………………………………….. Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione
appaltante e il Soggetto Aggiudicatario
Amministrazione contraente la Pubblica Amministrazione che aderisce all’Accordo
Quadro e attiva i contratti derivati.
Appaltatore Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che ha stipulato l’Accordo Quadro in quanto aggiudicatario
Capitolato tecnico ..................................................... Documento contenente le prestazioni, le modalità di
svolgimento e di controllo, le penali ecc.
Committente…………………………………………….. la Pubblica Amministrazione che, avendo aderito
all’Accordo Quadro e avendo attivato i contratti derivati, commissiona i servizi al Fornitore
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Condizioni generali ................................................... Documento che regola i rapporti tra le
Amministrazioni Contraenti e l’Appaltatore, contenente le norme contrattuali per l’attivazione e la gestione dei contratti derivati
Contratto derivato ...................................................... Il contratto attivato a mezzo emissione Ordinativo
Principale di Fornitura (OPF) dall’Amministrazione contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l’individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall’Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati
Criteri Ambientali Minimi (CAM)…………………….. “Misure volte all’integrazione delle esigenze di
sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti” definiti dal Ministero dell’Ambiente per diverse categorie di prodotti e servizi. Per i servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene il riferimento è il DM 29 gennaio 2021
CAM “Servizio di pulizia” ……………………………… CAM di riferimento per i servizi di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l’igiene, di cui al DM 29 gennaio 2021
Direttore dell’esecuzione del contratto ................... soggetto indicato da ogni Amministrazione
Contraente ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti, a cui competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto derivato
Importo a consumo importo destinato dall’Amministrazione Contraente per
la realizzazione delle attività a richiesta remunerate con corrispettivi extra-canone
Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)….………. Documento con il quale si perfeziona il contratto
derivato e con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano l’Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche previste dall’Accordo Quadro stesso
Piano Dettagliato delle Attività (PDA)...................... il documento che formalizza la configurazione dei
servizi proposta dall’Appaltatore, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell’Amministrazione contraente, e da lei condivisa e approvata
Referente contrattuale .............................................. soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il
Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutte le Amministrazioni Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro
Referente tecnico……………………………………. il soggetto nominato a rappresentare il Fornitore nei
confronti dell’Amministrazione contraente, con riferimento agli aspetti tecnici dell’esecuzione del contratto derivato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ……. soggetto nominato dall’Amministrazione contraente
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
Richiesta preliminare di Fornitura (RPF)………….. documento con cui l’Amministrazione contraente
formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Accordo Quadro.
RUP Responsabile Unico del Procedimento:
per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante;
per il contratto derivato è il soggetto individuato dal Committente
Soggetto aggiudicatario ........................................... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx
0 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Le Condizioni Generali regolano i rapporti tra le Amministrazioni Contraenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.
L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle disposizioni di cui all’Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, ed in generale di tutta la documentazione contrattuale nonché dell’offerta tecnica, matematica ed economica presentata dall’appaltatore.
Per tutto quanto non sia disciplinato espressamente nel presente documento e nei suoi allegati e non sia in contrasto con gli stessi, si fa riferimento alle norme sui contratti pubblici e agli atti di regolazione in materia, nonché alle norme tecniche applicabili alle attività, prestazioni e materiali posti in essere per attuare i servizi oggetto dell’appalto.
2 CONDIZIONI
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni nel territorio della regione Liguria, adibiti:
1) prevalentemente ad uso ufficio;
2) a spazi comuni ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica;
3) ad aree esterne di istituti scolastici.
Il requisito di “prevalenza dell’uso ufficio”, che deve verificarsi per ogni singolo immobile (o insieme di immobili di uno stesso compendio immobiliare) di cui al punto 1, sussiste qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio sia maggiore del 75% rispetto alla superficie totale.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro gli immobili a destinazione prevalentemente sportiva, ricreativa o museale, militare, nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente sanitarie (sale operatorie, sale di rianimazione, unità di terapia intensiva, stanze di degenza, pronto soccorso, laboratori per analisi cliniche, ambulatori, servizi diagnostici per immagini, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali).
Il Servizio di Pulizia deve essere necessariamente presente in ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Contraente e l’Appaltatore.
L'importo complessivo annuo minimo, al di sotto del quale l’Appaltatore ha facoltà di non stipulare il contratto è pari ad € 1.800,00.
3 ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DERIVATO
3.1 Processo di attivazione dei servizi
Il processo di adesione all’Accordo Quadro e di attivazione dei servizi da parte delle Amministrazioni contraenti è sinteticamente articolato nelle fasi di seguito descritte e nell’Allegato CG.A01 - Quadro sinottico processo attivazione dei servizi.
L’Amministrazione interessata ad attivare i servizi presenti nell’Accordo Quadro dovrà seguire il seguente iter procedurale:
a) inviare una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) Allegato CG.A02 - all’Appaltatore e
per conoscenza alla Stazione Appaltante;
b) concordare la data del/i sopralluogo/i con l’Appaltatore e fornire allo stesso tutti i dati utili in suo possesso;
c) valutare il Piano dettagliato delle attività (PDA) consegnato dall’Appaltatore ed eventualmente richiedere modifiche allo stesso;
d) aderire formalmente all’Accordo Quadro e approvare con proprio atto il (PDA) allegando bozza dell’Ordinativo Principale di Fornitura(OPF);
e) trasmettere l’atto di adesione alla Stazione appaltante ed il modello Allegato CG.A05 -
Modello AAQ
f) sottoscrivere l’Ordinativo Principale della fornitura – OPF (anche disgiuntamente dall’Appaltatore)
g) formalizzare l’avvio dei servizi con la sottoscrizione del Verbale di Consegna degli immobili
L’Appaltatore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura dovrà seguire il seguente iter procedurale:
a) comunicare l’accettazione o il rifiuto (solo in caso di palese inammissibilità) della richiesta e concordare la data per il/i sopralluogo/i, o trasmettere l’eventuale rifiuto debitamente motivato della Richiesta Preliminare di Fornitura;
b) effettuare entro e non oltre 20 giorni il/i sopralluogo/i.
c) verificare e comunicare entro e non oltre i successivi 5 giorni, rispetto all’effettuato sopralluogo, all’Amministrazione richiedente e alla Stazione Appaltante la possibilità\impossibilità di accettare l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) in riferimento alla residua disponibilità del massimale di gara.
L’eventuale comunicazione di impossibilità determina l’interruzione del processo di attivazione dei servizi.
In caso di accettazione l’appaltatore dovrà immediatamente trasmettere, all’Amministrazione richiedente, il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), aggiornando, laddove necessario, il documento DUVRI_standard_AQRev.1. che recepisca eventuali osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione dell’Amministrazione richiedente;
d) ricevere e sottoscrivere l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) sottoscritto dall’Amministrazione richiedente e formalizzare, entro e non oltre i successivi 10 giorni, l’avvio dei servizi con la sottoscrizione del Verbale di Consegna degli immobili.
In tutti i casi in cui l’iter per l’attivazione dei servizi risulti conforme a quanto previsto nel presente articolo, l’Appaltatore non potrà in alcun modo rifiutarsi di avviare i servizi nei confronti dell’Amministrazione che ne fa richiesta adducendo motivazioni di opportunità finanziaria.
Nei paragrafi che seguono viene descritto il processo di attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, la tempistica ed il contenuto di ognuno dei documenti sopracitati.
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini indicati per ciascuna delle fasi dell’attivazione comporta l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro.
3.1.1 Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)
La Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) è il documento con cui l’Amministrazione committente formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Accordo Quadro.
La Richiesta deve essere debitamente compilata, indicando i dati di ogni immobile (indirizzo, superfici, destinazione d’uso, referente, servizi di interesse, ecc.), secondo quanto previsto nel modello di cui all’Allegato CG.A02 - Modello RPF Richiesta preliminare fornitura.
In particolare nella compilazione della RPF occorre porre particolare attenzione alla dichiarazione della prevalenza della destinazione d’uso dell’immobile/i.
Pur non costituendo obbligo alcuno per l’Amministrazione, la RPF vincola la stessa a:
– individuare l’incaricato che supporti l’Appaltatore nella fase di sopralluogo/i agli immobili;
– fornire tutta la documentazione tecnica in proprio possesso per la redazione del “Piano Dettagliato delle Attività”.
Con la richiesta l’Amministrazione richiedente s’impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Accordo Quadro.
La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Amministrazione richiedente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
La richiesta potrà essere rifiutata dall’Appaltatore qualora provenga da una Pubblica Amministrazione diversa da quelle ammesse all’utilizzo dell’Accordo Quadro o sia formulata in relazione a immobili aventi destinazioni non previste dallo stesso Accordo Quadro. Il rifiuto dovrà essere dettagliatamente motivato e comunicato all’Amministrazione richiedente.
3.1.1.1 Sopralluogo
Salvo diversi e documentati accordi tra le parti, il calendario del sopralluogo ha inizio entro i primi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della Richiesta Preliminare di Fornitura e si conclude entro e non oltre i 20 (venti) giorni, naturali consecutivi successivi a detta comunicazione, prorogabili nel caso di un numero di immobili superiore a 30.
Delle attività di sopralluogo è redatto apposito verbale, controfirmato dall’Amministrazione richiedente e dall’Appaltatore, nel quale sono riportate, la data di effettuazione, le evidenze emerse e al quale sono allegate eventuali planimetrie o altra documentazione utile fornita dall’Amministrazione e le principali informazioni necessarie per la redazione del Piano dettagliato delle attività.
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini indicati, determina l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro.
Durante la fase di sopralluogo l’Appaltatore deve prendere conoscenza della consistenza degli immobili e degli spazi ed, in particolare, deve:
a) verificare le destinazioni d’uso, condizioni peculiari, limitazioni orarie di accesso, e quanto altro possa influire sullo svolgimento dei servizi;
b) individuare la più opportuna configurazione del servizio e relative modalità operative in contradditorio con l’Amministrazione interessata;
c) definire una valutazione sommaria del valore complessivo dell’eventuale OPF.
3.1.2 Comunicazione capienza massimale. Piano dettagliato delle attività (PDA)
Entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione del sopralluogo, l’Appaltatore, sulla base della valutazione del valore complessivo dei servizi richiesti dalla RPF, verifica la capienza dell’Accordo Quadro in ragione della effettiva disponibilità residua rispetto all’importo massimo assegnato.
Nel caso la verifica abbia esito positivo, la comunicazione in ordine alla capienza del massimale assegnato rispetto al valore dei servizi richiesti, vincola l’Appaltatore ad accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il futuro Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) fino all’eventuale emissione dello stesso o alla decadenza della RPF.
L’Appaltatore redige, per ciascun immobile, il “Piano dettagliato delle Attività” (di seguito PDA), secondo le modalità di cui all’Allegato CG.A04 - Modello PDA, e lo invia, insieme al modello di
cui all’Allegato CG.A03 - Modello Comunicazione capienza massimale (CCM), a mezzo posta elettronica certificata, all’Amministrazione richiedente ed alla Stazione Appaltante per la necessaria condivisione.
Il PDA è un elaborato documentale che formalizza la “Configurazione dei servizi” proposta dall’Appaltatore, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell’Amministrazione richiedente, ed ha l’obiettivo di fornire a quest’ultima le necessarie informazioni per valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianificazione delle attività, modalità gestionali e operative di attivazione, corrispettivi economici.
Il PDA è costituito da una scheda per ciascun immobile indicato dall’Amministrazione richiedente nella RPF, contenente i dati e le informazioni significative sugli spazi oggetto dei servizi previsti nell’appalto, ed in particolare:
1) Configurazione dei servizi: indicazione, per ciascun servizio, delle attività che si intendono attivare, con i riferimenti allo standard di servizio richiesto dall’Amministrazione nonché con i riferimenti alle attività aggiuntive richieste dall’Amministrazione o proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.
2) Dati di consistenza: rappresentati dall’elenco degli immobili oggetto del servizio, con indicazione delle relative unità tipologiche e delle superfici, fornito dall’Amministrazione ed eventualmente verificato in fase di sopralluogo, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi dei servizi. Nel caso di richieste di variazione i valori dovranno essere conseguentemente aggiornati.
3) Parte finanziaria contenente:
– Tipologia, unità di misura e importo di ciascun prezzo unitario, così come desunti dall’offerta economica dell’Appaltatore;
– Importo contrattuale annuo o del periodo di riferimento: con l’indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività
4) Durata: la data prevista di inizio e fine di erogazione dei servizi.
Contestualmente al PDA l’Appaltatore dovrà:
– con le modalità e con le forme previste all’art. 5.2.3. delle Condizioni Generali, provvedere alla revisione del DUVRI_Rev.0 redigendo, in coordinamento con l’Amministrazione Contraente, il DUVRI_Rev.1, integrato dall’indicazione di dati e dall’individuazione dei rischi riferiti alle unità organizzative e funzionali di diretta competenza.
– ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola di salvaguardia, di cui all’art. 6.4 delle Condizioni Generali, il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, alla luce di quanto previsto dall’eventuale CCNL di riferimento (inquadramento e trattamento economico).
3.1.2.1 Stato dei luoghi
L’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.
L’Appaltatore, infatti, contestualmente alla presentazione del Piano dettagliato delle Attività (PDA), dichiara espressamente
di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità d'uso di ciascuna entità costituente il bene oggetto richiesta di fornitura, avendo preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento dei servizi e delle forniture; tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo delle strutture.
di riconoscere che i corrispettivi determinati dai documenti contrattuali sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi e forniture previsti contrattualmente.
Con l’offerta formulata l’Appaltatore si assume, altresì, esentandone l’Amministrazione contraente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative connesse con l’espletamento dei servizi conferiti.
3.1.2.2 Condivisione e approvazione del/i PDA
Nei 5 (giorni) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione del/i PDA da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione richiedente valuta la rispondenza del Piano alle effettive esigenze in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione e personalizzazione.
L’Amministrazione richiedente può, entro il termine sopra indicato:
– approvare il PDA senza richiedere modifiche, dandone comunicazione per iscritto all’Appaltatore;
ovvero
– comunicare all’Appaltatore le proprie osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione, tramite l’allegato CG.A07 - Modello RDV Richiesta di Variazione.
In quest’ultimo caso l’Appaltatore, non oltre i successivi 3 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’Amministrazione richiedente, elabora e consegna una nuova versione del PDA che tiene conto delle osservazioni formulate.
Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione determinano l’applicazione della penale prevista nell’Accordo Quadro (art. 10).
La mancata accettazione del PDA da parte dell’Amministrazione richiedente o la mancata formulazione di osservazioni nei termini sopra indicati, comporta la decadenza del PDA e della RPF ed equivale a formale rinuncia da parte dell’Amministrazione all’acquisizione dei servizi. Per l’effetto la quota precedentemente accantonata dall’Appaltatore per far fronte al futuro OPF torna ad essere disponibile nell’ambito della capienza massima residua a vantaggio di altre Amministrazioni richiedenti.
Preliminarmente all’approvazione del/i PDA l’Amministrazione contraente dovrà inoltre valutare l’eventuale previsione di un Importo “a consumo” per lo svolgimento delle attività extra-canone.
Ai fini dell’approvazione del/i PDA l’Amministrazione contraente acquisisce il codice identificativo di gara (CIG), derivato rispetto al CIG dell’Accordo Quadro, adotta, secondo il proprio ordinamento, il provvedimento di autorizzazione a contrarre, assume il relativo impegno di spesa (importo a canone e a consumo) comprensivo anche degli oneri nascenti dall’Accordo Quadro e posti a carico dell’Amministrazione contraente a favore della Stazione appaltante.
3.1.3 Adesione all’Accordo Quadro
Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall’adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente, l’Amministrazione contraente comunica alla Stazione Appaltante, secondo le modalità di cui all’Allegato CG.A04 - Modello Adesione all’Accordo Quadro (AAQ) la formale adesione all’Accordo Quadro e l’assunzione degli impegni economici discendenti dalla stessa in ragione dei compiti e degli oneri di competenza allegando bozza del OPF.
3.1.4 Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)
Successivamente all’approvazione del PDA l’Amministrazione richiedente provvede altresì all’acquisizione della documentazione comprovante la garanzia definitiva, delle polizze assicurative, dell’indicazione dei referenti contrattuali e dei soggetti a vario titolo responsabili delle obbligazioni nascenti dal contratto derivato.
Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del PDA, l’Amministrazione contraente trasmette all’Appaltatore e per conoscenza alla stazione appaltante, l’Ordinativo principale di fornitura (OPF), sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale, redatto conformemente all’Allegato CG.A06 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura, di cui costituisce parte integrante il PDA.
L’OPF identifica il contratto derivato.
L’importo dell’OPF è costituito dalla somma dei seguenti importi parziali:
➢ Importo delle attività ordinarie e aggiuntive, remunerate mediante corrispettivi a canone (SERVIZI A CANONE)
➢ Importo “a consumo” delle attività remunerate mediante corrispettivi extracanone (SERVIZI EXTRA CANONE), qualora tale importo sia stato stanziato e impegnato dall’Amministrazione Contraente, in relazione agli immobili indicati nello stesso.
Per effetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste, nell’ambito dell’oggetto contrattuale.
3.2 Avvio del contratto derivato
3.2.1 Inizio esecuzione dei servizi - Verbale di Consegna degli immobili
Entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, ha inizio l'esecuzione dei servizi formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna degli immobili, con la quale l’Appaltatore prende in carico i beni oggetto del contratto derivato.
Il Verbale di Consegna degli immobili dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti.
I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla data del verbale ed avranno termine alla scadenza del contratto.
Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi, per cause imputabili all’Appaltatore, determina l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro (art. 10).
Nei casi in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal Responsabile del procedimento per la consegna degli immobili o non provveda ad iniziare i servizi oggetto dell’appalto nel giorno fissato dal verbale di consegna, l’Amministrazione contraente potrà stabilire un ulteriore termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'Appaltatore potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di prendere in carico i beni o anche solo alcuni di questi, rifiutandosi di firmare il verbale di consegna, l’Amministrazione contraente avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, di incamerare la garanzia di esecuzione e di avviare un’azione legale per i danni ed i disagi subiti.
Il Verbale dovrà contenere:
A) L’attestazione della presa in consegna degli immobili dell’Amministrazione Contraente da parte dell’Appaltatore, con l’esplicitazione:
1) dei Servizi oggetto del contratto derivato, così come evidenziati nell’OPF e in particolare nelle schede allegate al PDA di ciascun immobile, di cui costituiscono parte integrante.
Ad integrazione, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare il Programma operativo delle Attività per il Servizio di Pulizia, con la schedulazione giornaliera delle prestazioni previste e il Piano Operativo Annuale per l’eventuale servizio di Derattizzazione e Disinfestazione, contenente la specificazione dei luoghi e delle date di esecuzione degli interventi, nonché dei materiali da utilizzare. Detti documenti andranno inseriti nel Sistema informativo.
2) dell’Elenco degli Immobili, così come evidenziati nell’OPF.
B) le strutture organizzative dell’Appaltatore e dell’Amministrazione contraente: in particolare dovranno essere indicati i nominativi dei Referenti e dei soggetti incaricati dell’esecuzione operativa delle attività;
C) l’Elenco delle imprese direttamente esecutrici dei servizi, siano esse del raggruppamento e/o subappaltatrici, qualora l’Appaltatore abbia dichiarato nel PDA di avvalersi del subappalto; in quest’ultimo caso si dovranno indicare le prestazioni che saranno affidate in subappalto, i relativi importi e la denominazione dell’operatore economico a cui intende affidare i servizi, qualora già autorizzato alla data della sottoscrizione del verbale di consegna.
Nel predetto verbale dovranno risultare inoltre le eventuali strutture dell’Amministrazione contraente, concesse in comodato d’uso all’Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.), il loro stato, nonché la rispondenza alle norme, ed ogni altra circostanza relativa all’esecuzione dell’appalto e definibile al momento.
L’Appaltatore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, viene costituito custode dei suddetti beni all’uopo indicati nel Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.
3.3 Modifiche del contratto derivato
3.3.1 Tipologie
Nel corso dell’esecuzione del contratto derivato, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione e/o ai contenuti dei servizi di cui all’OPF vigente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle presenti Condizioni Generali.
Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:
1) Modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) Quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'Appaltatore non può introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell’Amministrazione contraente, modifiche o variazioni all'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali.
In caso di variazioni non autorizzate e per interventi o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l‘Amministrazione contraente riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.
L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisti e sopravvenuti.
3.3.2 Modifiche non sostanziali
In sede di esecuzione del contratto derivato, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di introdurre modifiche quantitative e/o qualitative non sostanziali all’OPF, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle seguenti condizioni:
Che non venga alterata la natura complessiva dell’Accordo Quadro
Che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto derivato
Che non cambi l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale
Che l’importo della modifica non sia superiore al 25% dell’importo complessivo del contratto derivato, formato dalla somma risultante dal contratto originario iniziale aumentato dell’importo degli atti aggiuntivi formalizzati
L’Appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alla variazione risultate dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto derivato, nel caso di variazioni quantitative o, alle condizioni previste e con le modalità di cui ai punti successivi, nel caso di variazioni qualitative.
Costituiscono modifiche non sostanziali le seguenti variazioni:
a) variazioni nella consistenza originaria e/o vigente (numero di immobili e/o delle grandezze di riferimento) degli immobili, a seguito di nuove esigenze dell’Amministrazione contraente, quali ad esempio:
- sospensione o esclusione in tutto o in parte della disponibilità di uno o più immobili, a seguito di dismissione, a qualsiasi titolo, o cessazione di utilizzazione o esecuzione di lavori di adeguamento, ristrutturazione, ampliamento degli immobili compresi nell’OPF;
- acquisizione di nuovi immobili o di porzioni di immobili, a qualsiasi titolo;
- riduzione o incremento della superficie totale del patrimonio immobiliare oggetto dell’OPF;
b) variazione del numero e/o delle diverse tipologie di servizi riferiti agli immobili, quali ad esempio:
- riduzione locali per intervenute esigenze funzionali;
- attivazione di nuovi servizi, a seguito di una diversa classificazione dei locali e degli spazi;
- modifica della destinazione d’uso degli immobili o di porzioni degli stessi rispetto a quanto previsto originariamente;
c) aumento dell’importo “a consumo” stanziato in fase di emissione dell’OPF, qualora tale importo sia stato raggiunto e ci sia la necessità di incrementarlo;
d) stanziamento dell’importo “a consumo” nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non abbia stanziato tale importo in fase di emissione dell’OPF.
3.3.3 Altre variazioni ed estensioni contrattuali
L’Amministrazione contraente può richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di prestazioni supplementari rispetto a quanto previsto dall’Ordine di Fornitura, che, sebbene non incluse nell'appalto, si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione. La variazione è ammessa in tutti i casi in cui un cambiamento del contraente darebbe luogo a entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Amministrazione contraente può, pertanto, prevedere ulteriori prestazioni coerenti con le finalità dell’Accordo Quadro e integrative delle tipologie di servizi oggetto dello stesso, su edifici aventi la medesima destinazione d’uso prevista dall’Accordo Quadro.
Analogamente l’Amministrazione potrà richiedere la variazione in aumento delle prestazioni previste dal contratto derivato, qualora la modifica si renda necessaria per il sopravvenire di
circostanze impreviste e imprevedibili tali da soddisfare le previsioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Tanto l’affidamento di prestazioni supplementari quanto le variazioni a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, sono possibili entro l’ammontare massimo del 50 (cinquanta) per cento del valore del contratto derivato iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
Il Responsabile del Procedimento provvede alle comunicazioni delle variazioni disposte al contratto derivato nei confronti dell’Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in conformità all’articolo 106, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5.
Infine, sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del contratto derivato, resta salva la facoltà per le Amministrazioni contraenti di affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.3.4 Quinto d’obbligo
In sede di esecuzione del contratto derivato l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di introdurre, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto derivato, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.
Ai fini della determinazione del quinto, in aumento o in diminuzione, l’importo complessivo del contratto derivato è formato dalla somma risultante dal contratto originario iniziale, aumentato dell’importo degli eventuali atti aggiuntivi formalizzati, avuto riguardo all’intera durata del contratto stesso.
3.3.5 Procedimento di variazione
La formalizzazione delle variazioni di cui ai punti precedenti si realizza secondo il processo operativo di seguito descritto:
a) l’Amministrazione Contraente deve trasmettere all’Appaltatore una richiesta di variazione (RDV) compilata, in relazione alle diverse esigenze, secondo le modalità di cui all’Allegato CG.A07 – Modello RDV Richiesta di Variazione;
b) l’Appaltatore, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, anche attraverso la realizzazione di eventuali rilievi e/o sopralluoghi, effettua una valutazione del valore complessivo della variazione richiesta e verifica la capienza dell’Accordo Quadro in ragione della effettiva disponibilità residua rispetto all’importo massimo assegnato.
Nel caso la verifica abbia esito positivo, ne dà comunicazione all’Amministrazione richiedente e, per conoscenza, alla Stazione Appaltante, inviando, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta:
– la comunicazione della sussistenza della capienza del massimale al fine dell’eventuale integrazione dell’OPF
– una nuova versione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), ad integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.
c) L’Amministrazione Contraente, dopo aver verificato ed approvato, con proprio atto, la documentazione ricevuta, trasmette all’Appaltatore, e per conoscenza alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del PDA aggiornato, l’Atto aggiuntivo all’Ordinativo principale di fornitura (OPF), redatto conformemente all’Allegato CG.A08 – Modello Atto Aggiuntivo all’OPF, a diventarne parte integrante e sostanziale dell’OPF stesso.
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini previsti, determina l’applicazione delle penali previste dall’Accordo Quadro (art. 10) in relazione al processo di attivazione del contratto derivato.
L’emissione di uno o più Atti Aggiuntivi non incide sulla scadenza del Contratto derivato, che rimane fissata nel termine indicato nell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Le variazioni suddette dovranno essere recepite nel Sistema Informativo.
Ai fini della disciplina dei rapporti economici discendenti dalle suddette variazioni, si assumeranno, quale parametro di riferimento, i prezzi contrattuali, come determinati per effetto del ribasso offerto in sede di gara.
Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, i corrispettivi così calcolati verranno proporzionalmente ridotti o aumentati nella misura pari al decremento o all’incremento delle prestazioni.
3.4 Termine del contratto – Riconsegna immobili
Alla fine del rapporto contrattuale, l’Appaltatore è tenuto a riconsegnare all’Amministrazione i locali interessati, facendo riferimento al verbale di consegna redatto al momento della consegna iniziale.
La riconsegna dei locali all’Amministrazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti dalla scadenza finale dell’ultimo OPF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei locali e la scadenza del contratto, l’Appaltatore è tenuto comunque ad eseguire gli interventi di attività ordinarie e/o aggiuntive e/o a richiesta
Entro i termini stabiliti per la riconsegna dei locali, il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già agli atti dell’Amministrazione stessa) tutta la eventuale documentazione tecnica ed amministrativa (reportistica, certificazioni igiene ambientale ecc..).
Lo stato di conservazione dei locali deve essere accertato congiuntamente dall’Amministrazione e dal Fornitore, in un apposito Verbale di Riconsegna sulla base di :
- esame della documentazione dei servizi effettuati;
- visite e sopralluoghi;
- altro
Qualora nel corso dell’appalto l’Amministrazione debba dismettere uno o più immobili o porzioni degli stessi, si opererà come previsto per la riconsegna finale.
L’Appaltatore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione o a un terzo delegato ( persona fisica o impresa ) nominato dalla stessa Amministrazione, fornendo tutte le informazioni ed i dati nelle modalità che l’Amministrazione riterrà opportuno richiedere.
4 OBBLIGAZIONI GENERALI
4.1 Obblighi generali
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento dei compiti e delle attività previste nell’Accordo Quadro, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, e che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare il risultato promesso.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:
➢ eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato .
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
➢ impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nei documenti contrattuali, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
➢ rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
➢ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione contraente di monitorare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, la conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali;
➢ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
➢ osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, relative all’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione contraente;
➢ non opporre all’Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
➢ manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
➢ manlevare l’Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto dell’ appalto;
➢ comunicare tempestivamente all’Amministrazione contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione contraente entro 15 giorni dall'intervenuta modifica.
L’Appaltatore, inoltre, prende atto e accetta che:
– i servizi e/o le forniture oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli immobili;
– nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali continueranno ad essere utilizzati dagli utenti delle Unità organizzative/funzionali presenti all’interno degli immobili oggetto dell’appalto e/o da terzi autorizzati, impegnandosi, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Unità organizzative/funzionali stesse, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività presenti.
L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte negli immobili oggetto del contratto.
4.2 Trattamento dei dati personali
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore manleva l’Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:
(a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi appaltati;
(b) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
(c) il trattamento di dati dovrà essere limitato ai seguenti dati e finalità: nome, cognome e numero addetti per ufficio.
4.3 Continuità dei servizi
L'Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare i servizi, con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione contraente.
La sospensione o il ritardo nello svolgimento delle prestazioni legittima l’Amministrazione contraente al subentro per l’esecuzione d’ufficio, in via diretta o a mediante affidamento a terzi con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore per i maggiori oneri conseguenti e per il risarcimento di ogni eventuale danno. Rimane impregiudicata l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro.
La sospensione temporanea delle prestazioni da parte dell’Appaltatore è giustificata e non dà luogo a inadempimento qualora ricorrano circostanze di forza maggiore e/o comunque non previste né prevedibili, tali da determinare rischi per l’incolumità delle persone o per l’integrità dei beni materiali. In tal caso l’Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente e, una volta adottate le misure idonee alla eliminazione del rischio, riprende la regolare erogazione delle prestazioni.
L’Appaltatore può inoltre, per particolari circostanze, essere autorizzato dall’Amministrazione contraente alla temporanea sospensione totale o parziale del servizio.
Il Responsabile del procedimento e/o il DEC, o l’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte o tutti i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità contingenti, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna o domanda per indennizzi/compensi di sorta.
4.4 Sciopero
In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione contraente in via preventiva e tempestiva.
Con riferimento alle prestazioni comprese nel contratto derivato che attengono e sono funzionali alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e che come tali assumono natura di servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146, l'Appaltatore in caso di sciopero deve comunque assicurare la presenza di un adeguato numero di squadre con personale tecnico sufficiente, per numero e qualifica professionale, ad organizzare ed eseguire almeno gli interventi di emergenza ed il servizio di reperibilità.
Permangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Appaltatore derivanti dal contratto di appalto.
4.5 Oneri generali
Si intendono remunerati e compresi negli importi a canone ed extra-canone, i seguenti oneri:
• le spese per l’effettuazione dei sopralluoghi e dei preventivi e per il trasporto di persone e cose presso i luoghi di svolgimento dei servizi;
• le delimitazioni delle zone d’intervento;
• la messa in opera, a norma di Legge, della segnaletica di avviso e di sicurezza necessaria,
• la gestione e l’organizzazione dell’eventuale maggior carico di lavoro dell’Appaltatore tenendo conto dei picchi di lavoro che si possono verificare, ad esempio nel periodo autunnale con la presenza di foglie caduche nelle aree grigie;
• gli spostamenti e le ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant'altro si dovesse spostare per consentire le prestazioni contrattuali;
• la fornitura di tutti i materiali e i prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività;
5 ONERI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell’importo del contratto derivato (OPF) per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell’andamento dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati.
Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l’omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dall’ Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell’Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.
La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell’inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Committenti.
In sede di adesione all’Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, l’incentivo previsto dall’art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l’affidamento e il monitoraggio dell’Accordo Quadro, quantificato in misura pari allo 0,25% dell’importo dell’incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di
eventuali e successivi atti aggiuntivi.
6 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
6.1 Obblighi generali
Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino le condizioni di lavoro e il salario minimo del contatto collettivo nazionale vigente per imprese di pulizia e multi servizi o altro contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al settore merceologico ed all’area territoriale di riferimento .
L’Appaltatore s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e per tutto il periodo di validità degli stessi fino alla conclusione delle procedure di rinnovo .L’Appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi vigenti in materia retributiva contributiva, previdenziale, assistenziale, verso gli enti competenti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 30 commi 5-6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
A seguito dell’inadempimento degli obblighi di versamento di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l’Amministrazione contraente trattiene nei limiti del credito a qualsiasi titolo maturato dall'Appaltatore per effetto dell’esecuzione del contratto, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
L’Amministrazione contraente ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
6.2 Personale dell’Appaltatore
Prima dell’avvio dei servizi, e comunque in fase di consegna degli immobili, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione contraente la propria struttura organizzativa indicando i nominativi ed i recapiti di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto, e loro sostituti, ed in particolare:
➢ nominativi, recapiti telefonici ed e- mail del Referente contrattuale e del Referente tecnico;
➢ nominativi e recapiti telefonici degli operatori incaricati dell’esecuzione delle attività.
I componenti della struttura organizzativa devono corrispondere a quanto dichiarato nell’offerta tecnica di gara ed avere lo standard contrattuale indicati nell’offerta stessa dall’Appaltatore.
L’Appaltatore ha l’obbligo di:
– mantenere nei luoghi di esecuzione dei servizi una severa disciplina da parte del proprio personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dell’Amministrazione contraente, di chiedere l’allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi - ad es. sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei dall’Amministrazione contraente stesso: costoro devono essere sostituiti prima del turno di servizio utile successivo;
– utilizzare, per l’esecuzione dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge laddove richiesto e munito di conoscenze adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, nonché delle norme antinfortunistiche;
Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, sia nei confronti dell’Amministrazione contraente che nei confronti di terzi, anche per i risvolti di natura giuridica relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Amministrazione contraente rimarrà estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale.
L’Appaltatore dovrà garantire che i propri dipendenti osservino nel rapporto con gli utenti e i cittadini alla massima educazione e rispetto, e garantire un vestiario decoroso ed adatto ai luoghi ed alle persone con cui si viene in contatto.
In particolare, il personale dell’Appaltatore dovrà presentarsi sui luoghi di svolgimento delle prestazioni in appalto munito di:
– tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Appaltatore, portato in posizione visibile;
– documento di identità;
– documento di abilitazione allo svolgimento di determinati compiti o funzioni, ove richiesto da specifiche norme;
– una divisa di lavoro che li renda immediatamente riconoscibili, con logo e colori identificativi..
Sono a carico dell’Appaltatore le forniture del vestiario e dei materiali necessari.
6.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascuna Amministrazione contraente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
L’Amministrazione contraente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6.4 Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore, con l’attivazione del contratto derivato, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente del servizio, come previsto dall’articolo 50 del d. lgs. n. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 di cui alla Deliberazione del 13 febbraio 2019, n.114.
A tale fine l’Amministrazione richiedente allega alla RPF l’Elenco dei dipendenti in servizio presso il gestore uscente, con l’indicazione del CCNL di riferimento, della tipologia di rapporto di lavoro, della relativa qualifica, degli eventuali scatti di anzianità, della data di assunzione e dell’impiego orario. L’Appaltatore allega al PDA il Piano di riassorbimento del personale uscente impegnandosi ad attuarlo in caso di stipula del contratto derivato.
7 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
7.1 Obblighi generali
L’Appaltatore dovrà garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e di sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti nel documento di valutazione dei rischi.
Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell’Appaltatore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Il personale dell’Appaltatore, nell’accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell’orario preventivamente concordato. L’Appaltatore dovrà prendere visione del Piano d’emergenza per singolo edificio, delle planimetrie, per la gestione delle emergenze e dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio.
L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle sostanze ed attrezzature utilizzate comprovante l’utilizzazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia delle Amministrazioni contraenti sia degli organi di vigilanza.
Le Amministrazioni contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venisse meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
L’Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi art. 37 del Dlgs 81/2008, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente.
In caso di infortunio agli operatori dell’Appaltatore durante l’espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata comunicazione entro 24h al DEC dell’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore è tenuto ad inviare al servizio prevenzione e protezione dell’Amministrazione contraente ove si svolge l’appalto, un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si
dovessero verificare nell’esecuzione delle prestazioni presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni affinchè possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte delle Amministrazioni contraenti.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare e mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
7.2 Obblighi di sicurezza relativi al personale adibito al servizio
L’Appaltatore dovrà curare che il proprio personale :
• Indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali dispositivi di protezione individuale
• Rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope
• Sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza
• Attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste
• Si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza
• Non ingombri cin materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza
• Non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso
• Segnali sempre, al diretto superiore e al referente di struttura, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali;
• Non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte di potenziale percolo in luoghi di transito e di lavoro
• Movimenti i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile; i veicoli di proprietà dell’appaltatore devono procedere a non più di 15 Km/h con divieto assoluto di sosta nelle aree riservate ai disabili;
• Non usi materiali, attrezzature, apparecchiature impianti e mezzi di trasporto di proprietà delle Amministrazioni contraenti se non previa autorizzazione;
• Separi, ove necessario, con transenne o simili zone rischiose e quelle interessate dai servizi in contratto di appalto, utilizzando, se del caso, segnaletica di salute e sicurezza
• Non abbandoni rifiuti di nessun genere
• Mantenga tutte le aree di lavoro in perfetto stato di ordine e pulizia;
• Nell’eventualità, utilizzi solo macchinari ed attrezzature conformi alla normativa vigente, marcate CE quando previsto e collegate a terra.
7.3 Sicurezza nell’esecuzione dei servizi e DUVRI
E’ onere dell’Appaltatore tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla sicurezza nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività di impresa .
Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) allegato alla documentazione di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto dell’appalto che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Il DUVRI sarà integrato dalle Amministrazioni contraenti, prima dell’esecuzione del contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e qualificando gli eventuali oneri correlati.
8 SUBAPPALTI ESUB-CONTRATTI
8.1 Subappalto
L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e all’art. 49 del d.l. 77/2021.
Tutte le prestazioni oggetto del contratto possono esser affidate in subappalto o a cottimo alle condizioni e con i limiti previsti dalle presenti Condizioni Generali.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
8.1.1 Autorizzazione del subappalto del contratto derivato
Il procedimento di autorizzazione del subappalto è di competenza di ciascuna Amministrazione contraente in relazione al contratto derivato (OPF) dalla stessa attivato, fatti salvi gli obblighi di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante.
Unitamente all’invio del Piano dettagliato delle Attività (PDA) o in occasione dell’aggiornamento dello stesso qualora sia intervenuto un Atto Aggiuntivo o modificativo all’OPF, l’Appaltatore individua le prestazioni per le quali intende avvalersi della facoltà di subappalto.
Almeno venti giorni prima dell’avvio delle prestazioni che si intendono subappaltare, l’Appaltatore presenta all’Amministrazione contraente, apposita istanza, eventualmente redatta in base ai modelli in uso presso la stessa Amministrazione contraente, con allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente, ed in particolare:
a) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice attestante possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto di cui all’art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’assunzione delle prestazioni oggetto di subappalto, unitamente alla documentazione che li comprova;
b) Contratto di subappalto in originale;
c) Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
d) Documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.
In caso di mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti, l’Amministrazione contraente assegnerà all’Appaltatore un termine essenziale per il relativo deposito o l’integrazione, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Amministrazione contraente conduce le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l’Amministrazione Contraente e provvede con proprio atto all’autorizzazione del subappalto con le modalità previste dallo stesso articolo.
L’Appaltatore deve sostituire i subappaltatori nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti abbiano dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
L’Amministrazione contraente deve trasmettere trimestralmente alla Stazione Appaltante l’Elenco dei subappalti autorizzati, con l’indicazione del nominativo del subappaltatore, dell’importo del contratto e delle prestazioni subappaltate.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8.1.2 Pagamento dei subappaltatori:
L’Amministrazione contraente non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere all’Amministrazione contraente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista nel periodo di riferimento precedente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di inadempimento l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore
Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, qualora l’amministrazione contraente accerti l’inadempimento o il ritardo dello stesso rispetto agli obblighi contributivi e retributivi riferiti al personale impiegato, sono disposte le trattenute e pagamenti in via sostitutiva previsti dalla normativa vigente di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 1016, n. 50.
8.1.3 Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
– l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
– l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;
– l'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Amministrazione contraente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione contraente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell’adempimento, da parte di questo ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non autorizzato dà luogo a nullità del contratto e comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione contraente di chiedere la risoluzione del contratto derivato.
La cessione a terzi, anche di quote minime del contratto di subappalto è vietata; l’Appaltatore s’impegna a fare osservare il divieto ai suoi subappaltatori e risponde in solido dell’eventuale violazione. La cessione è comunque priva di efficacia nei confronti della Stazione appaltante.
È fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.
Qualora il Responsabile del procedimento dovesse ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell’attività subappaltata, per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti precedentemente accertati, né darà comunicazione scritta all’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore e all’adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività precedentemente affidate.
La risoluzione del subappalto non darà diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
8.2 Sub-contratti
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto derivato l’Appaltatore deve comunicare preventivamente all’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate all’Amministrazione Contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9 RUOLI CONTRATTUALI
9.1 Referente contrattuale
L’Appaltatore s’impegna ad avere, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, un Referente Contrattuale nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti. Il Referente unico contrattuale individua per ogni contratto derivato un Referente tecnico.
L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare ogni successiva variazione temporanea o definitiva della persona fisica individuato come Referente Contrattuale al momento della stipula dell’Accordo Quadro e dei Referenti Tecnici successivamente individuati, in modo da evitare qualsiasi soluzione di continuità nella gestione del contratto.
I recapiti telefonici fissi e mobile e l’indirizzo di posta elettronica del Referente Contrattuale e dei Referenti Tecnici del servizio, che possono essere utilizzati dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto devono essere sempre aggiornati.
L’Appaltatore deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Referente Contrattuale e assicurare adeguate modalità di reperimento del medesimo in caso di urgenza.
Non possono essere imputate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti eventuali omissioni nelle comunicazioni dipendenti dal mancato aggiornamento dei recapiti.
Il Referente Contrattuale deve essere in possesso delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, deve assicurare la corretta organizzazione del servizio, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine alle variabili e alle problematiche contrattuali.
Le contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate al Referente Contrattuale.
Il Referente Contrattuale si relaziona con il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante e con il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione individuati da ogni Amministrazione Contraente.
9.2 Referente Tecnico
L’Appaltatore deve individuare almeno 10 (dieci) giorni prima dell’attivazione del contratto derivato o comunque dell’avvio del servizio, il Referente Tecnico del Servizio. Uno stesso Referente Tecnico può operare su più contratti derivati.
Il Referente Tecnico è incaricato di sovraintendere e coordinare il personale e le attività programmate, anche con compiti di gestione delle criticità legate a fattori organizzativi contingenti che richiedono una rapida soluzione.
Il Referente Tecnico deve essere in possesso delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle stesse alle prescrizioni del presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali, compreso il rispetto delle tempistiche, con potere di intervento e di decisione in ordine alle problematiche organizzative.
L’Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo della persona che sostituisce il Referente Tecnico. In caso di sua assenza temporanea, nonché ogni successiva variazione nell’individuazione del Referente Tecnico, in modo da evitare qualsiasi soluzione di continuità nella gestione del contratto.
9.3 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile del Procedimento per il contratto derivato è la figura di riferimento dell’Amministrazione Contraente.
Al Responsabile del Procedimento competono i compiti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, e alle Linee Guida Anac n. 3.
Il Referente unico contrattuale dell’Appaltatore ha l’obbligo di fare riferimento al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all’Accordo Quadro o all’esecuzione dei Contratti Derivati.
9.4 Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione Contraente nomina un Direttore per l’esecuzione del contratto derivato. Fino alla nomina del Direttore dell’esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile unico del Procedimento.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’Amministrazione Contraente, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
10 CORRISPETTIVI
I corrispettivi, così come indicati nei documenti contrattuali, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.
I corrispettivi contrattuali offerti in sede di gara sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,
pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L’Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
10.1 Prezzi dei servizi
I prezzi dei servizi vengono riportati all’interno dell’Allegato “CG.A09 - Elenco Prezzi” I Prezzi indicati nell’Allegato sono al netto dell’IVA.
I prezzi dei servizi vengono riportati, secondo il seguente ordine:
Attività Ordinarie Attività Aggiuntive Attività a Richiesta
I prezzi unitari sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste.
In particolare, considerata la durata pluriennale del contratto, si è proceduto alla determinazione dei costi sia per via statistica su base storica, sia per via analitica stimando i costi sulla base di prezziari, mediante analisi dei prezzi di mercato, sulla base di indici di costo aggregati, e dal confronto con prezzi CONSIP e di altri soggetti aggregatori.
I corrispettivi, così come indicati nei documenti contrattuali, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali offerti in sede di gara sono determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L’Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali.
10.2 Modalità di remunerazione del servizio
I Servizi verranno remunerati nel modo seguente:
a canone, commisurato all’offerta presentata, attraverso un corrispettivo economico periodico con cui sono remunerate le Attività Ordinarie e le Attività Aggiuntive.
extra-canone, commisurato all’offerta presentata, attraverso un corrispettivo economico con cui sono remunerate le Attività a Richiesta.
10.3 Corrispettivo a canone
Il corrispettivo a canone per le attività ordinarie del servizio di pulizia, aree interne ed aree grigie (da PR.01 a PR.18 di cui all’Allegato CG.A10 - Elenco Prezzi) è espresso su base mensile ed è determinato con la seguente formula:
CCS = Pu x Qrif x mese
Laddove si intende:
CCS = canone del servizio relativo al periodo di riferimento
Pu = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (dedotto dall’importo totale offerto)
Qrif = grandezza riferita ai servizi (mq)
Il corrispettivo a canone, per le attività ordinarie di derattizzazione programmata (PR.19 di cui all’Allegato CG.A10 - Elenco Prezzi), è espresso in base al numero di esche installate nel periodo di riferimento ed è determinato con la seguente formula:
CCS = Pu x Qrif
Laddove si intende:
CCS = canone del servizio relativo al periodo di riferimento
Pu = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (dedotto dall’importo totale offerto)
Qrif = esche installate nel periodo di riferimento
Per esempio, in caso di intervento in un Comune in cui siano previsti da ordinanza n. 2 interventi annuali, il costo annuale del servizio sarà pari a “prezzo PR19 al netto del ribasso x numero di esche installate ad intervento x n. 2 interventi”
L’eventuale Canone mensile per le Attività Aggiuntive (CAA) (da PR.20 a PR.28 di cui all’Allegato CG.A10 - Elenco Prezzi) è calcolato come segue:
Dove:
Opr= numero di ore annue di Presidio di Pulizia eventualmente richieste
Ppr = Costo orario attività di presidio al netto del ribasso offerto (prezzo unitario PR20) n = numero di attività
Ri = numero di interventi annui previsti per l’i-esima Attività Aggiuntiva
Qi = quantità di riferimento per la i-esima Attività Aggiuntiva (unità di misura: mq o ora) Pi = prezzo predefinito dell’i-esima Attività Aggiuntiva
10.4 Corrispettivo extra canone
Il corrispettivo a misura extra-canone per ciascuna Attività a Richiesta svolta (da PR.29 a PR.49 di cui all’Allegato CG.A10 - Elenco Prezzi)è determinato con la seguente formula:
CEX = Pu x Qrif
secondo le specifiche indicate ai punti successivi per le diverse tipologie di prestazioni. Laddove si intende:
CEX = corrispettivo extra canone relativo alle prestazioni svolte
Pu = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara, applicato ai prezzi di cui all’Elenco Prezzi
Qrif = quantità o grandezze riferita alle prestazioni svolte
I corrispettivi relativi alle Attività a Richiesta verranno determinati applicando i prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Per le Attività a Richiesta relative al Servizio di Igiene Ambientale, laddove il prezzo calcolato secondo la suddetta formula non raggiunga l’importo di € 53,50, lo stesso dovrà comunque essere riconosciuto quale corrispettivo minimo per l’intervento.
10.5 Rimodulazione dei prezzi per gli immobili di residenzialità pubblica
Per il Servizio di pulizia presso gli spazi comuni degli immobili ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica, il prezzo corrisposto, al netto del ribasso offerto e oneri di sicurezza inclusi, sarà modulato, con riferimento alle Criticità di cui al paragrafo 3.2.1.5 del Capitolato Tecnico, secondo il seguente schema:
Senza criticità | Con 1 criticità | Con 2 criticità | Con 3 criticità | |
Con ascensore | Prezzo di riferimento | Prezzo di riferimento + 10% | Prezzo di riferimento + 15 % | Prezzo di riferimento + 15% |
Senza ascensore | Prezzo di riferimento + 5 % | Prezzo di riferimento + 15 % | Prezzo di riferimento + 20 % | Prezzo di riferimento + 20 % |
11 PAGAMENTI
L’Amministrazione Contraente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
11.1Modalità di rendicontazione delle attività
La contabilizzazione delle prestazioni, a canone e extra-canone, è effettuata con cadenza trimestrale, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico per la determinazione dei corrispettivi contrattuali.
Entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta Rendicontazione Trimestrale delle attività svolte, mediante l’invio e la messa a disposizione sul Sistema Informativo di tutta la documentazione necessaria ed in particolare:
un documento riepilogativo contente l’indicazione del numero di rata, l'indicazione puntuale dell’Ordinativo Principale di Fornitura, e degli eventuali Atti Aggiuntivi per le attività a canone
un documento riassuntivo delle attività svolte nell’arco del trimestre di riferimento relativamente alle prestazioni extra-canone, con indicazione puntuale dell’Ordine o degli Ordini di Attività ai quali si riferiscono le attività extra-canone
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
L’Amministrazione contraente, entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.
L’importo delle singole rate (canoni) può essere ridotto dall’Amministrazione per compensazione con gli importi determinati dall’applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, ne dà comunicazione al Fornitore, che dovrà emettere una nota di credito pari all’importo delle penali o decrementare la fattura del relativo trimestre di un valore pari all’importo della penale stessa.
11.2 Fatturazione
L’Appaltatore potrà procedere all’emissione della fattura solo a seguito di esplicita autorizzazione dell’Amministrazione contraente.
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
L’Amministrazione Contraente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco dell’Amministrazione, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere i seguenti dati minimi:
✓ Denominazione Amministrazione Contraente | ||||
✓ Codice univoco dell’Amministrazione | ||||
✓ Codice fiscale | ||||
✓ Partita IVA | ||||
✓ Oggetto | ||||
✓ Codice Identificativo Gara (CIG) derivato. | ||||
✓ Importo (Imponibile, IVA, Totale fattura) | ||||
✓ Annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, | al | fine | di | consentire |
all’Amministrazione Contraente di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. split payment). Sono liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
11.3 Pagamenti
I pagamenti degli importi dovuti sono effettuati, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
Il termine per disporre il pagamento non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
a) Verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori : a tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione contraente, per ciascuno stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi. L’Amministrazione procederà ad acquisire presso lo sportello unico previdenziale il DURC dell’impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, avviando le procedure previste in caso di inadempienze, in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
b) Inadempienza dell’esecutore agli obblighi di trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Nel caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicheranno gli interessi, legali e moratori, di legge.
I crediti indebitamente maturati dall’Amministrazione Contraente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all’Amministrazione Contraente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
Su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’Amministrazione contraente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto dopo l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione annuale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso l’INPS e l’INAIL.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici l’Amministrazione contraente applica le procedure di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 30 commi 5-6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. è prevista la facoltà di fatturazione “pro quota” tra le imprese dello stesso con i seguenti limiti e condizioni:
• gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “proquota”;
• le imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente;
• l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
I pagamenti sono effettuati, esclusivamente mediante bonifico da parte del Tesoriere dell’Amministrazione Contraente, su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
11.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In particolare l’Appaltatore:
➢ s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato, entro 7 giorni dall’inizio del contratto e/o dalla/e variazione/i intervenute, unitamente alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione Contraente non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
➢ deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di sub appalto non sono autorizzati dall’Amministrazione contraente.
In assenza delle clausole suddette l’Amministrazione contraente non autorizza i contratti di sub-appalto.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-Appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
➢ s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo al contratto derivato;
➢ è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente;
➢ deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto derivato riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara(CIG);
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la risoluzione del contratto.
11.5 Cessione dei crediti
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione debitrice.
11.6 Adeguamento prezzi
I prezzi relativi al servizio di Pulizia e igiene ambientale non sono sottoposti a revisione e non trova applicazione l’art. 1664 del codice civile.
11.7 Procedimento di applicazione delle penali
In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali l’Amministrazione contraente procede alla relativa contestazione e, a fronte dell’accertata l’imputabilità dei fatti dell’Appaltatore, all’applicazione delle penali contrattualmente previste.
La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata dal Responsabile del Procedimento, mediante comunicazione all’Appaltatore inviata a mezzo PEC.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci)
giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall’Amministrazione contraente.
Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento o dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all’applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente documento.
Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall’appaltatore, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione contraente, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’Amministrazione contraente potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l’importo delle penali applicate ecceda detto limite l’Amministrazione contraente può risolvere il contratto derivato. Si applicano le disposizioni di cui all’Accordo Quadro.
La richiesta e/o l’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall’adempimento e non limita il diritto dell’Amministrazione contraente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l’Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
12 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Polizza di assicurazione
Prima dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura l’Amministrazione Contraente richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata dell’OPF stesso, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri, sia delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.
L'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto derivato, prestata da Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.
La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e alle sedi di svolgimento del servizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all’interno dello stesso.
Le garanzie assicurative prestate dovranno avere validità e riferimento alla/e polizza/e assicurativa/eseguenti:
➢ R.C.T. Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose in conseguenza di eventi accidentali causati dall’Appaltatore o da persone di cui l’Appaltatore è tenuto a rispondere, con la quale la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al servizio da esso prestato, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:
– Estensioni della qualifica di terzi ai dipendenti delle Amministrazioni Contraenti, agli utenti a qualsiasi titolo degli edifici e delle loro pertinenze oggetto delle prestazioni, ai subappaltatori e ai loro dipendenti
– Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento
– Copertura di rischi dell’Amministrazione contraente e dei suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro
– Prestazioni presso terzi senza sottolimite
– Danni da inquinamento accidentale
– Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
– Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
– Danni a impianti e/o macchinari oggetto delle prestazioni con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
– Xxxxx a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle prestazioni
– Xxxxx a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale.
➢ R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari
– Massimale unico minimo € 3.000.000 per evento / con il massimo di € 1.500.000 per persona
– Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro
➢ Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’Appaltatore o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere per tutti i servizi oggetto dell’appalto (compresi quelli ad essi comunque relativi, propedeutici e/o complementari), con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:
– Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento;
– Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio
– Retroattività dalla data di inizio del servizio e postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio
Non è consentito il cumulo con polizza/e RC già in essere.
La/le polizze dovranno inoltre contenere le seguenti condizioni particolari in appendice alla polizza, precisandosi che per “società” si intende l’impresa assicuratrice, per “contraente” si intende il fornitore, per “assicurato” si intende il Fornitore, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti nonché subfornitori e subappaltatori, per “oggetto della garanzia” si intende il servizio, la fornitura o l’opera oggetto dell’Appalto:
“In deroga a qualsiasi condizione generale e/o particolare di polizza, salvo il diritto della Compagnia assicuratrice di agire in regresso nei confronti del Contraente per l’eventuale recupero delle somme pagate in esecuzione alle presenti condizioni particolari, ma non dovute ai sensi delle condizioni generali di polizza, nei confronti dell’Amministrazione contraente si applicano le seguenti condizioni particolari integrative, che prevalgono in ogni caso su qualsiasi altra condizione contraria:
Art. 1 - Effetto e scadenza dell’assicurazione:
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli immobili e delle attività e cessa all’emissione del Certificato di regolare esecuzione dell’ultimo anno contrattuale o comunque decorsi 12 mesi dalla fine del contratto
Art. 2 - Novero dei Terzi
Sono considerati nel novero dei Terzi le Amministrazioni Contraenti.
In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Compagnia assicuratrice non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Compagnia assicuratrice.
Art. 3 – Trasmissione di denuncia di sinistro
Qualora le Amministrazioni Contraenti fossero chiamate a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato principale, è data loro facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Compagnia assicuratrice.
Art.4 – Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale
La Compagnia assicuratrice si impegna a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento, nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del c.c.
La Compagnia assicuratrice si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Art. 5 – Pagamento dei sinistri
I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell’Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria. Solo con il benestare della Compagnia assicuratrice l’Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l’intesa che successivamente la Compagnia assicuratrice liquiderà il sinistro al proprio assicurato.
Art. 6 – Cessazione dell'Assicurazione
La Compagnia assicuratrice dovrà informare l’Amministrazione contraente:
• con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
• con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni incorso;
• con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
• immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
• con un preavviso di almeno 60 giorni,in caso di naturale scadenza della polizza.
Art. 7 - Cessazione, interruzione o sospensione del servizio:
La garanzia opera anche durante tutti i periodi di sospensione o interruzione dei lavori forniture e servizi;
Art. 8 - Amministrazioni terze: Amministrazione Contraente Assicurato: Appaltatore
Art. 9 - Modifiche/Atti aggiuntivi:
In caso di varianti le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria. Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.
Art.10 - Si precisa che l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:
– dalla responsabilità civile personale dei dipendenti in genere dell’Assicurato e dei subappaltatori nello svolgimento delle loro mansioni”
L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione contraente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto derivato per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dalle Condizioni Generali.
L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'Appaltatore.
L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione contraente di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato, fermo restando l’obbligo espresso in polizza del mantenimento dell’operatività della polizza di assicurazione da parte della Compagnia Assicuratrice.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.
12.2 Garanzia definitiva per i contratti derivati
L’Appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni Contraenti, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari all’80% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto
Legislativo 18aprile 2016, n. 50. La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni Contraenti, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione Contraente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono motivo di risoluzione tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell’Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:
1) l’Appaltatore si sia trovato al momento dell’ aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
2) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione Europea.
3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
4) sia accertata a carico dell’Appaltatore l’esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o
comportamenti dell’appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore la volontà di risolvere il contratto di accordo quadro, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all’Appaltatore.
I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.
13.1 Recesso unilaterale
I Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti.
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di recedere dal contratto, senza indennizzo alcuno per l’Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dell’appaltatore di adeguarsi alle condizioni migliorative.
13.2 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopra indicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore.
13.3 Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri.
La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) Qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un’Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;
D) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Il Committente può risolvere il contratto derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
b) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l’interruzione e l’abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
c) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
d) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
f) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme
in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
g) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
h) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Stazione Appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
i) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
j) l’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
k) L’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con d.p.r. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell’Amministrazione contraente;
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. I Committenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art.1455 del codice civile).
13.4 Altri casi di risoluzione
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:
a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall’articolo106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell’articolo 106 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
13.5 Effetti della risoluzione e del recesso
L’esercizio della risoluzione da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro.
I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art.108, comma 5 e seguenti, e dall’art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.
14 DANNI
L’Amministrazione contraente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili dall’Appaltatore.
Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso.
Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, l'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Amministrazione contraente alla presenza del Referente dell’Accordo Quadro e/o suo delegato o, nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.
In base all’accertamento dei danni come indicato al punto precedente, il DEC redige apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Amministrazione contraente le conseguenze dannose.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa; qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
Qualora l’Amministrazione contraente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà rimborsare all’Amministrazione contraente la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate all’Amministrazione contraente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Appaltatore, che con prelievo dalla garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) o altre forme adeguate.
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle.
I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell’Appaltatore effettuate nello svolgimento dei servizi, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore non può sospendere i servizi a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato.
15 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell’Appaltatore.
16 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto, delle Condizioni Contrattuali o del Capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
17 ALLEGATI
Sono allegati alle Condizioni Generali:
n. | Denominazione |
CG.A01 | Quadro sinottico Processo attivazione servizi |
CG.A02 | Modello Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) |
CG.A03 | Modello Comunicazione Capienza massimale (CCM) |
CG.A04 | Modello Piano delle Attività (PDA) |
CG.A05 | Modello Adesione all’Accordo Quadro (AAQ) |
CG.A06 | Modello Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) |
CONDIZIONI GENERALI
CG.A07 | Modello Richiesta di variazione (RDV) |
CG.A08 | Modello Atto Aggiuntivo all’OPF (AAG) |
XX.X00 | XXXXX_ Xxx.0 |
XX.X00 | Elenco Prezzi |