FINANZIAMENTO PMI DL LIQUIDITÀ
FINANZIAMENTO PMI DL LIQUIDITÀ
(valido per finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia del 100%)
E’ il finanziamento (o anche “mutuo”) destinato a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker (iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come previsto dalla lettera m, co. 1), art. 13, Legge 40 del 05 giugno 2020 di conversione del Decreto Legge 23/2020, con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o ISMEA se imprese agricole. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato le caratteristiche della misura di sostegno prorogando la scadenza al 30 giugno 2021 e prevedendo una durata massima fino a 15 anni del finanziamento.
Questa tipologia di finanziamenti prevede la garanzia del 100% dal Fondo Centrale di Garanzia o Ismea per le posizioni deliberate dal Fondo entro il 30 Giugno 2021..
Per questa tipologia di finanziamenti, i tassi di interesse e le commissioni tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
L’importo del finanziamento, come previsto dalla Legge 40/2020 deve essere non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi seguenti:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
Come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445) e comunque entro il massimo 30.000 euro.
Il finanziamento ha durata massima di 180 mesi, e prevede un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 24 mesi. Decorso il periodo di preammortamento, il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate mensili/trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto. I soggetti beneficiari della misura sono i Clienti della Banca e titolari di rapporti continuativi con l'Istituto alla data del 28/02/2020.
E' necessario dimostrare che l'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 con dichiarazione autocertificata. Per i finanziamenti di cui alla lettera m) dell’art. 13 concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto DL 23/2020 (“Decreto Liquidità”), i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, un finanziamento aggiuntivo fino al raggiungimento di € 30.000 e l’estensione della durata del finanziamento concesso fino al massimo di 15 anni.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Sant’Angelo
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) Tel.: 0000.000000 – Fax: 0000.000000
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
n° iscrizione albo della Banca d’Italia 1571
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS’È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO
È il contratto con il quale la Banca (mutuante) consegna ad un soggetto/cliente (prestatario) una quantità di denaro e quest’ultimo si impegna a restituire altrettanto denaro più gli interessi pattuiti (secondo un piano di ammortamento) in un determinato periodo di tempo (mediante pagamento periodico di rate mensili comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso o variabile).
Può essere previsto un ammortamento differito, ovvero un periodo di differimento della decorrenza del piano di ammortamento, nel quale il cliente non paga alcuna rata. In questo caso gli interessi di differimento vengono calcolati al tasso annuo nominale e suddivisi in quote uguali su ciascuna rata del piano di ammortamento.
I TIPI DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO E LORO RISCHI
Chirografario a tasso fisso
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso effettivamente applicato al contratto, composto da spread (se previsto) sommato all’indice di riferimento, viene determinato al momento della stipula. Pertanto, il tasso effettivamente applicato al contratto potrà essere diverso, rispetto a quello indicato in fase di offerta, in relazione all’andamento dell’indice al momento della stipula.
Si evidenzia che, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. BMR Benchmarks Regulation), recepite dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 19 marzo 2019, il nostro Istituto di Credito ha redatto un Piano interno ove vengono indicate le azioni che il Medesimo intraprenderà in caso di sostanziali variazioni di uno degli indici di riferimento utilizzati nei finanziamenti erogati, o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Tale Piano è consultabile sul sito internet della Banca: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Garanzia
Questa tipologia di finanziamenti gode della garanzia del 100% dal Fondo Centrale di Garanzia, in presenza delle seguenti condizioni.
L’art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità individua una specifica misura di concessione della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia su nuovi finanziamenti, con durata di preammortamento di 24 mesi
e durata massima 15 anni, di importo inferiore o uguale al 25 % del fatturato o del volume di affari, fino al massimo di € 30.000, erogati a favore dei soggetti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid- 19.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Esempio Prestito PMI DL Liquidità
SPESE TAEG | ||||
Importo | € 30.000,00 | Incasso rata | € 0,00 | |
Durata in mesi | 180 | Invio comunicazioni | € 0,00 | |
Preammortamento in mesi | 24 | 1,33%1 | ||
Tasso | 1,31 % | Imposta di bollo | € 0,00 | |
Rate Annue | 12 | Costo del conto corrente2 | € 15,00 | |
Istruttoria | € 0,00 | Recupero spese visure | € 0,00 | |
Importo rata preammortamento Importo rata ammortamento | € 32,75 € 209,26 | |||
Importo totale del credito | € 30.000,00 | |||
Costo totale del credito | € 3.445,56 | |||
Importo totale dovuto dal cliente | € 33.445,56 | |||
Durata massima | Massimo 180 mesi | |||
Importo minimo | Non previsto | |||
Importo massimo | € 30.000,00 |
Tasso di interesse | Xxxxxx (in anni) | Tasso fisso |
3 | 0,12 % | |
4 | 0,12 % | |
5 – 6 | 0,21 % | |
7 – 8 | 0,48 % | |
9 – 12 | 0,78 % | |
13-15 | 1,31 % |
Durata preammortamento 24 mesi
Tasso del preammortamento Uguale al tasso di interesse nominale annuo Spese di istruttoria pratica Non previste
Compenso estinzione anticipata 2% del debito residuo per i contratti di finanziamento
stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo
1 Potendo il cliente scegliere tra la tassazione a regime ordinario e l’imposta sostitutiva ex. art.17 DPR. 601/1973 – i calcoli sono stati effettuati utilizzando la tassazione a regime ordinario (imposta di bollo - registro - tasse governative); per i Prestiti Chirografari a tasso variabile il TAEG riportato ha valore meramente indicativo, poiché potrebbe subire delle oscillazioni determinate dall’indice di riferimento.
2 Importo ricavato per stima
svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Non prevista per tutte le altre finalità.
Recupero spese per singola visura Non previste
Recupero spese per invio comunicazione annuale
€ 0,00
Interessi di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,00 p.p. (applicabili dalla data di scadenza della rata fino alla data
di pagamento)
Tipo di ammortamento Progressivo francese
Tipologia di rata Rata costante
Periodicità delle rate Annuale/semestrale/trimestrale/mensile Commissione incasso rata € 0,00
Duplicato piano di ammortamento € 12,91
Periodo di franchigia 5 Giorni
Costo del Conto Corrente
(importo ricavato per stima)3
€ 15,00
Recupero imposta sostitutiva 0,25% applicata al momento dell'erogazione e calcolata sull'importo erogato
Recupero Imposta di bollo Nella misura di legge
Valuta - Accredito in conto corrente - data erogazione
- Pagamento rata - data operazione
Copia di documentazione custodita in filiale o
presso archivio centrale
Copia di documentazione custodita presso archivi di società esterne
Copia titoli troncati e archiviati c/o corrispondenti oltre le spese reclamate da terzi
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996),
€ 10,00
€ 16,00
€ 7,75
relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito Internet della banca xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
PIANO DI AMMORTAMENTO
Per i chirografari a tasso fisso la clientela può ottenere, a richiesta, il rilascio della stampa di un piano di ammortamento, ai tassi aggiornati, su cifra esemplificativa (1.000 euro) o per importi specifici.
SERVIZI ACCESSORI
Conto Corrente
Il Cliente è tenuto a regolare l’ammortamento del finanziamento su un Conto Corrente. Il
cliente può scegliere un qualsiasi Istituto Bancario per l’apertura del rapporto. Per i costi si invita a consultare i Fogli Informativi dei prodotti di Conto Corrente per Non Consumatore a disposizione della clientela sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ e su tutte le filiali della Banca.
3 Il cliente ha facoltà di scegliere l’Istituto Bancario presso cui aprire il Conto Corrente (ex art.21, comma 3 bis del Codice al Consumo).
Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso. Nel caso di recesso dal contratto di Xxxxx Xxxxxxxx è obbligatorio che il cliente sia in possesso di un altro Conto Corrente su cui regolare l’ammortamento, anche di altri Istituti Bancari.
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 1 giorno senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.
Per i contratti di mutuo chirografari stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto e specificato alla voce “Compenso estinzione anticipata” delle condizioni economiche, oltre agli eventuali interessi di mora dovuti e degli interessi maturati sino al giorno dell’estinzione il mutuatario sarà tenuto al versamento di parte o dell’intero debito residuo in linea capitale.
A tal fine ipotizzando un debito residuo di € 1.000 si applicherà la seguente formula:
1.000 x 2 / 100 = € 20,00 che costituirà il compenso ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 385/93
Nessun altro onere potrà essere addebitato in adempimento alla delibera CICR 9 febbraio 2000 in materia di Credito Fondiario.
La restituzione totale o parziale dovrà essere effettuata in contanti e ogni restituzione parziale avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive, fermo restando il numero originario di esse pattuito.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
10 giorni lavorativi dalla richiesta di estinzione anticipata, altrimenti viene chiuso immediatamente.
Reclami
Il Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all'U.S. Affari Legali e Societari della Banca, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, tel: 0000000000 - fax: 0000000000, email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx , pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo. Entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. In caso di risposta insoddisfacente, o fornita oltre i termini suddetti, il Cliente, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
- se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica-Conoscere l’arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti” disponibile presso tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per l’attivazione del procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Resta comunque fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria.
LEGENDA
Cliente non consumatore | Persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le grandi imprese. |
Euribor | È l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l’amministratore dell’indice di riferimento “Euribor”. Per una miglior descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx). |
Finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal fondo di garanzia per le PMI- Legge 662/96 e successive modifiche | E’ destinato a finanziare esigenze specifiche di breve periodo purché direttamente finalizzate all’attività di impresa. E’ riservato alle piccole e Medie Imprese (PMI). Per l’esatta definizione di PMI si rimanda al regolamento del fondo di Garanzia per le PMI- reperibile sul sito internet fondo di garanzia. L’importo della garanzia diretta del Fondo viene concessa entro un ammontare massimo, variabile in funzione della tipologia dell’operazione e dell’ubicazione della piccola o media impresa e comunque : - non superiore all’80% dell’ammontare dell’operazione; - entro un massimale di 2.5 milioni di euro per ogni impresa. Sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non possono essere acquisite garanzie reali assicurative e bancarie. Sulla parte residua del finanziamento (non garantita dal Fondo) potrebbero essere richieste garanzie ritenute, a insindacabile giudizio della Banca, idonee fra quelle in uso per operazione di specie |
Microimpresa | Le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. |
Tasso | Può essere: Fisso: non varia per tutta la durata del finanziamento (l’ammontare degli interessi viene determinata all’inizio). Variabile: varia in funzione dell’andamento di un indice di riferimento e generalmente del mercato monetario interbancario (tipicamente tasso Euribor); pertanto il prestatario/cliente pagherà minori o maggiori interessi rispettivamente in caso di discesa o aumenti dei tassi. |
Tasso Euribor (European Interbank Offered Rate) | Indice di mercato preso a riferimento per determinare il tasso di interesse applicato. Viene rilevato per valuta il primo giorno utile del trimestre solare. |
IRS (Interest Rate Swap) | È il tasso pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il mutuo per tutta la sua durata. Viene rilevato in fase di stipula in funzione della durata del mutuo. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. |
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. | |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il Tasso di interesse nominale annuo non è mai inferiore allo Spread quando l’indice di riferimento assume valore negativo. |
Tasso Effettivo Globale Annuo (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "Tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usuraio. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "Tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "Tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. |
Giorni di franchigia | Dilazione di pagamento, espressa in giorni fissi di calendario, concessa dalla Banca per il pagamento della rata. Oltre tale periodo la rata è considerata “in mora” e soggetta alla maggiorazione di tasso prevista. |
Tasso di mora | Maggiorazione di tasso per le rate scadute e non pagate entro il periodo di franchigia. |
Spese di istruttoria | Costituiscono spese recuperate dalla Banca per l’attività svolta ai fini della valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento. Prima di concedere il mutuo, infatti, la Banca analizza una serie di informazioni (ad es. il reddito, le spese mensili del nucleo familiare del richiedente, etc…) in modo da stabilire la capacità di rimborso delle rate. Se la verifica è positiva inizia la procedura per la formalizzazione del contratto di mutuo. |