PUG, Accordo Operativo e loro procedimento approvativo nella L.R. n. 24/2017
PUG, Accordo Operativo e loro procedimento approvativo nella L.R. n. 24/2017
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Indice:
1° Gli adempimenti richiesti ai Comuni per l’adeguamento dei piani urbanistici
2° I nuovi piani urbanistici: contenuti del PUG e dell’Accordo Operativo e le differenze rispetto ai vecchi strumenti
3° Il procedimento unificato di approvazione dei piani urbanistici
1.1 : Primi adempimenti per adeguarsi alla nuova legge
A differenza della L.R. n. 20 del 2000, la nuova legge prevede un breve periodo transitorio per l’adeguamento della pianificazione di tutti i Comuni alla nuova legge
Nel corso del periodo transitorio i Comuni:
• Xxxxxx predisporre e approvare il nuovo PUG,
• Possono, completare i processi di pianificazione in corso, dare attuazione ai piani vigenti, anche apportando modifiche specifiche agli stessi
Il Periodo transitorio è distinto in due fasi :
– La prima di 3 anni (fino al 1/1/ 2021)
– La seconda di altri 2 anni (fino al 1/1/2023)
1.2 : Obbligo della predisposizione del PUG
Entro 3 anni (1^ fase) i Comuni devono:
• Costituire l’Ufficio di piano e nominare al suo interno il Garante della comunicazione e della partecipazione
• Avviare formalmente l’iter di predisposizione del PUG, con l’assunzione di Giunta della proposta di Piano completa di tutti gli elaborati, e quindi
• Realizzare, in precedenza, le attività propedeutiche:
– svolgere la fase di consultazione preliminare
– predisporre/aggiornare il quadro conoscitivo, la valsat e gli altri elaborati di piano
4
•
1.3 : Approvazione del PUG ed effetti del ritardo
Entro il 1 gennaio 2023 (2^ fase) i Comuni devono completare l’iter di approvazione del PUG
A differenza della L.R. n. 20 sono previste importanti conseguenze in caso di mancata attuazione di tali adempimenti:
- perdono efficacia tutte le previsioni dei vecchi piani (PRG o PSC/POC/RUE) che prevedano l’espansione del territorio urbanizzato (esistente al 1 gennaio 2018)
- ad esclusione di quelle oggetto di strumenti attuativi approvati e convenzionati nel corso del periodo transitorio
- possono attuarsi solo:
- interventi di riuso e rigenerazione urbana
2. Le caratteristiche dei nuovi strumenti: il PUG
1. IL PUG: un unico piano, in un sistema imperniato sul principio di competenza
• La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
• La rigenerazione del territorio urbanizzato
• La regolazione delle nuove urbanizzazioni
• La sostenibilità ambientale e territoriale delle nuove previsioni
• Le nuove competenze sul territorio rurale
• Le invarianze strutturali di competenza comunale
Segue 2. Le caratteristiche dei nuovi strumenti: l’ AO
2. l’Accordo operativo (AO) :
• Atto negoziale, sostitutivo di ogni piano attuativo
• Ma sottoposto alle medesime valutazioni (ambientali e territoriali) e forme di pubblicità dei piani
• che ha soprattutto la caratteristica di riunificare:
– assieme al progetto urbano di dettaglio
– e al relativo documento di Valsat,
– la convenzione urbanistica, di immediata sottoscrizione e
attuazione
– Il piano economico finanziario dell’intervento
2.1: Il PUG, un unico piano urbanistico
Un unico piano urbanistico, informato al principio di competenza, sia sotto il profilo verticale, che orizzontale:
• Il PUG non deve riprodurre ed eventualmente specificare, integrare e modificare i contenuti dei piani territoriali, ma occuparsi solo delle funzioni di competenza comunale,
• Il PUG riunifica i contenuti del PSC e del RUE e gli aspetti
generali e strategici del POC, ma non deve dettare:
- La disciplina urbanistica di dettaglio degli interventi soggetti ad AO / PAIP: Usi ammissibili, indici e parametri edilizi, modalità di attuazione, puntuale localizzazione e definizione di dotazioni, infrastrutture e servizi (a. 26, c.1., lett. a),
– La disciplina regolamentare edilizia da raccogliere nel RET (regolamento edilizio tipo, come da art. 2-bis LR 15/2013 e da DGR 922/2017)
2.2: La strategia per la qualità urbana ed ecolog. - amb.
Nuova componente (/funzione) qualificante del PUG che, per i diversi areali omogenei (individuati con cartografia ideogrammatica), stabilisce:
– fissando obiettivi generali / requisiti prestazionali
– o in modo specifico, anche con indicazioni di massima progettuali e localizzative
x.Xx fabbisogno di dotazioni infrastrutture e servizi necessari
b.Le dotazioni ecologiche ambientali e le misure di mitigazione necessarie per le rilevanti trasformazioni individuate dal PUG
x.Xx fabbisogno di ers (in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa, almeno il 20% delle nuove previsioni residenziali)
Segue 2.2: La Strategia per la qualità urb. ed ecol.-amb.
Queste previsioni della Strategia:
• Sono relative sia agli interventi di riuso e di rigenerazione del TU sia alle nuove urbanizzazioni
• Costituiscono riferimento necessario e vincolante per AO
/PAIP / PdC convenzionati
• Rappresentano, inoltre, il primario parametro per:
– la programmazione comunali dei lavori pubblici
– l’utilizzazione dei proventi delle risorse derivate da contributo di costruzione, monetizzazioni e sanzioni,
2.3: la disciplina del Territorio urbanizzato
La legge stessa dice che il TU è «l’oggetto principale del PUG», chiamato a sviluppare politiche di:
– tutela e valorizzazione del centro storico (V. oltre)
– riuso e rigenerazione urbana
• La nuova legge supera la tradizionale disciplina particolareggiata, conformativa e prescrittiva (fatta eccezione per le previsioni della Strategia, che possono essere anche puntuali)
• richiedendo piuttosto l’individuazione e regolazione della
«gamma di usi e trasformazioni ritenute ammissibili», compresi gli incentivi urbanistici riconosciuti per promuoverne l’attuazione:
2.4: la disciplina degli interventi diretti
Il PUG stabilisce prevalentemente nel TU:
a) La disciplina di dettaglio degli interventi diretti (ex RUE), comprese le forme di incentivazione, per:
– qualificazione del patrimonio edilizio esistente
– ristrutturazione urbanistica di piccole aree
– interventi di recupero degli edifici vincolati dal piano
NB: tale disciplina di dettaglio deve essere stabilita anche:
• per l’edificato sparso non rurale e lungo le strade storiche
• per gli edifici delle aziende agricole (da recuperare in luogo
2.5: la disciplina degli interventi di addensamento e
sostituzione urbana
b. La disciplina strategica degli interventi di addensamento e sostituzione urbana, da attuare con AO /PAIP:
– La definizione dello «schema di assetto del territorio urbanizzato», cioè gli areali omogenei di intervento (da rappresentare con cartografia ideogrammatica)
– L’indicazione degli obiettivi di qualità da perseguire negli stessi, con l’eventuale definizione delle dotazioni necessarie
– L’individuazione delle trasformazioni ammissibili e la regolamentazione delle stesse (requisiti e condizioni di ammissibilità, e incentivi urbanistici da riconoscere)
NB: NON la disciplina urbanistica di dettaglio, di competenza di AO / PAIP (art. 33, c. 5)
2.5: la disciplina delle nuove urbanizzazioni
Interessa:
– sia interventi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato
– sia le aree permeabili dentro il perimetro del TU, non
interessate da precedenti piani di lottizzazioni
La legge stessa fissa numerose regole, che operano direttamente, in merito a:
⮚ Contenimento del consumo del suolo
• Limite massimo del 3% e le relative deroghe
• Divieto di realizzare in espansione edifici residenziali, salvo ers e NC
necessarie per attivare interventi di rigenerazione
• Obbligo di motivazione circostanziata sull’assenza di alternative di riuso
• Divieto di dispersione insediativa
Segue 2.5: la disciplina delle nuove urbanizzazioni
⮚ Disciplina che disincentiva gli interventi in espansione
• Pagamento contributo straordinario e contributo di costruzione senza esenzioni
• Esclusione dalle premialità, salvo la compensazione per maggior quota di ers
• Esclusione della derogabilità a distanze e altezze del D.I. n. 1444 del 1968
• Possibilità di prevedere comparti con limitato/escluso uso autovetture private
• Obbligo della perequazione di comparto
⮚ Standard qualitativi elevati:
• Conferma dell’obbligo di cessione della quota minima di aree per dotazioni
territoriali (già fissata dalla LR n. 20)
• Necessità della contemporanea realizzazione di opere di urbanizzazione, ma anche delle attrezzature e spazi collettivi carenti indicati dalla Strategia
• Presenza di adeguata accessibilità ciclo pedonale e con trasporto pubblico locale
• Esistenza o realizzazione dei servizi idrici integrati e reti tecnologiche
• Realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e delle dotazioni ecologiche e ambientali prescritte dalla Valsat, senza possibilità di
monetizzazione e di scomputo 15
–
Segue 2.5: la disciplina delle nuove urbanizzazioni
Al PUG è riservato soltanto di definire :
– nella Strategia, eventuali più specifici obiettivi di qualità, anche in termini prestazionali e le condizioni di sostenibilità, anche alla luce delle carenze pregresse
– la «griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano» di competenza comunale:
• corridoi di fattibilità / vincoli preordinati all’esproprio, in particolare per infrastrutture lineari e reti energetiche e tecnologiche
• Vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici
• Aree a rischio industriale o naturale
2.6: quadro conoscitivo e Valsat
Si confermano quelle che sono state le più importanti novità culturali della L.R. n. 20:
• La coerenza delle scelte di piano con le caratteristiche del territorio, i suoi punti di forza e le criticità, e con i processi evolutivi che lo connotano
• La verifica di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni di piano, strettamente integrata nel processo di formazione e approvazione del piano
Ma con:
• importanti semplificazioni del quadro conoscitivo e
• significative sottolineature dei contenuti e sul processo di formazione del documento di Valsat e sugli esiti della valutazione di sostenibilità del piano
Segue 2.6: Quadro conoscitivo
Rientra nelle competenze comunali primariamente:
•L’analisi approfondita del territorio urbanizzato,
a. delle opportunità per interventi di riuso e rigenerazione urbana, in termini di aree dismesse, non utilizzate, degradate
b. Il censimento degli edifici con scarsa qualità edilizia, in part. energetica e di sicurezza sismica
c. ma anche delle carenze di dotazioni, infrastrutture e servizi
•Le analisi di pericolosità sismica locale
mentre Regione ed enti d’area vasta devono predisporre e mantenere aggiornati database sui sistemi ambientali paesaggistici, naturali, insediativi infrastrutturali
ARPAE e altri enti e concessionari di pubblici servizi devono
mettere a disposizione gratuitamente dati e informazioni in loro
Segue 2.6: Valsat
Le novità principali in tema di Valsat attengono:
• alla introduzione della fase di consultazione preliminare nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (X.xxxxx)
• all’obbligo per Arpae e gli altri soggetti esperti di fornire uno
stabile supporto nella formazione del piano
• alla rimarcata necessità di valutare l’esistenza di ragionevoli
alternative localizzative per i nuovi insediamenti
• Richiesta di predisporre appositi elaborati che:
– amplino la conoscibilità dei contenuti del documento di Valsat e
la partecipazione dei cittadini: sintesi non tecnica
– Consentano di verificare quanto si è tenuto conto degli esiti della Valsat e del parere ambientale nell’approvazione del piano: dichiarazione di sintesi
2.7: il territorio rurale
• riconoscimento di 2 diverse competenze:
– Regionale, tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del
territorio e del patrimonio edilizio artistico e storico testimoniale
– Comunale o della Città metropolitana di Bologna sulla disciplina degli usi e trasformazioni edilizie, funzionali all’attività agricola ma anche al recupero del patrimonio edilizio non più funzionale all’agricoltura
• Anche qui nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge:
– La nuova edificazione ammessa solo per le esigenze delle aziende agricole e solo se non sussistono ragionevoli alternative di recupero
– Divieto della dispersione insediativa
– Ampliamento delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio
esistente, con forti incentivazione per delocalizzazioni che
2.8: Invarianze strutturali: centri storici
La legge riconosce la competenza esclusiva del PUG a individuare e regolare 3 elementi strutturali del territorio:
1. i centri storici
2. gli edifici storici e testimoniali
3. il perimetro del territorio urbanizzato
Per i centri storici:
• è confermato il compito comunale di definire le politiche di salvaguardia, riqualificazione e rivitalizzazione degli stessi, anche attraverso il sostegno alle attività commerciali e artigianali ivi insediate
• sono ribadite le regole generali già presenti nella L.R. n. 47 del 1978, e cioè i divieti di :
• modificarne in modo significativo i caratteri identitari dei tessuti storici,
• attuare significativi cambi delle destinazioni d’uso in essere
Segue 2.8: Edifici storici e testimoniali
La legge richiede una più accurata selezione degli edifici vincolati, magari riducendone il numero, ma assicurando una maggiore coerenza tra ragioni della tutela e interventi ammissibili:
• solo edifici non tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. n.
42/2004 (da individuare nella Tavola dei vincoli)
• un’unica categoria di beni, unificando le categorie di edifici di interesse architettonico culturale e storico testimoniale
• richiedendosi una più precisa individuazione delle caratteristiche da salvaguardare (elementi architettonici, tipologia edilizia, materiali costruttivi, ecc.)
• e, conseguentemente, degli interventi ammissibili e degli usi compatibili, da attuare di norma con interventi diretti
Segue 2.8 : Perimetrazione del territorio urbanizzato
La legge differenzia nettamente la disciplina degli interventi di riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato rispetto a quella delle nuove urbanizzazioni.
Diventa perciò essenziale, con il PUG, individuare il perimetro del territorio urbanizzato, alla data di entrata in vigore della legge, secondo i criteri stabiliti dalla legge:
▪ Linea continua dei lotti edificati
▪ Titoli rilasciati e convenzioni stipulate a quella data
▪ Singoli lotti di completamento nel TU o contigue ad esso
▪ Lotti liberi, ma con opere di urbanizzazione primaria
non fanno parte del TU:
▪ Aree permeabili, all’interno del TU, prive di opere di urbanizzazione
▪ Aree rurali
▪ Edificato sparso e lungo la viabilità
2.9: Accordo operativo: principi generali
• Principale strumento attuativo del PUG, fatti salvi:
– interventi diretti (vedi prec.)
– e la possibilità di dotarsi di piani attuativi di iniziativa pub. (PAIP)
• Unifica le funzioni di pianificazione attuativa, prima
ripartite tra POC e PUA
• Strumento negoziale, che sostituisce ogni piano attuativo previsto dalla legislazione, ma soggetto a forme di pubblicità, controllo e valutazione analoghe ai piani
• Necessariamente conforme al PUG (ed in particolare alla Strategia, circa gli oneri di cui si deve far carico l’operatore)
• Non può apportare modifiche al PUG
2.9.1: Elaborati costitutivi dell’AO
Elaborati costitutivi dell’accordo:
a. Il progetto urbano, comprensivo
– sia delle opere private
– che delle dotazioni, infrastrutture e servizi, misure di compensazione e dotazioni ecologiche e ambientali, in conformità a quanto prescritto dalla Strategia
b. Il documento di Valsat / rapporto preliminare, circa la sostenibilità ambientale e territoriale dell’AO
c. La relazione economico finanziaria, circa la sostenibilità economico finanziaria dell’intervento e per la trasparenza dei valori immobiliari e degli oneri posti in capo al privato
Segue 2.9.1 : Elaborati costitutivi dell’AO
d. La convenzione urbanistica, che dunque viene stipulata immediatamente all’atto della sottoscrizione dell’AO, e che indica:
– Gli obblighi assunti dal privato
– Il cronoprogramma di attuazione dell’intervento nel suo complesso
– Le garanzie finanziarie prestate
– La clausola rescissoria, in caso di informazione antimafia interdittiva
NON può prevede extraoneri (corrispettivi monetari per la previsione urbanistica e la loro attivazione), essendo dovuti solo il contributo di costruzione, comprensivo del C. straordinario, ed
eventuali monetizzazioni delle aree per standard
2.9.2 : Iniziativa del privato
Il procedimento di conclusione dell’AO, integra gli aspetti tipicamente negoziali con quelli di pubblicità e valutazione dei piani:
L’A.O. è sempre proposto dal privato interessato:
• Liberamente, in qualunque tempo
• a seguito di avvisi pubblici con cui il Comune ne promuove la presentazione, indicando:
– obiettivi prioritari
– indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo
La legge esemplifica alcuni casi tipici (ma non esclusivi) in cui ricorrere all’avviso pubblico:
▪ Ambiti di particolare valore identitario, storico culturale, ambientale, ecc.
▪ Al contrario, areali degradati o con gravi criticità
▪ Progetti complessi di rigenerazione che richiedono il
2.9.3 : Valutazione preliminare
La proposta di accordo è:
• Immediatamente pubblicata sul sito web del Comune, a fini di trasparenza
• Sottoposto ad istruttoria dell’Ufficio di Piano, circa:
– la completezza e adeguatezza elaborati
– conformità alla disciplina urb. (leggi e piani) e al PUG
– rispondenza all’interesse pubblico (come eventualmente indicato
nell’avviso pubblico)
• entro il termine perentorio di 60 gg, estendibili a 120 gg per la complessità dell’intervento, l’U.P. predispone proposta di valutazione di congruità, avendo anche concordato eventuali modifiche alla proposta,
• Nei 10 gg successivi la Giunta si esprime sulla congruità e
2.9.4 : Valutazione ambientale dell’AO
Due percorsi, se non è esentato dalla valutazione, in quanto:
– Variante ad AO con impatti non significativi, elencate dalla legge
– AO meramente attuativo del PUG, all’interno del perimetro T.U.
1. Valutazione ordinaria del CU, ad esito della fase di pubblicità
– Invio immediato dell’AO ai soggetti competenti in materia ambientale affinché possano presentare nei termini proprie osservazioni
– Invio immediato anche al CU che esprime Parere di sostenibilità ambientale e territoriale nei 30 gg successivi al periodo di pubblicazione, previa acquisizione di tutte le osservazioni presentate
2. Se AO all’interno del TU, solo Verifica di assoggettabilità
dell’autorità ambientale, nel corso della fase di pubblicità:
– Parere dei soggetti competenti in materia amb., entro 30gg
– Invio immediato della proposta depositata e provvedimento di verifica di assoggettabilità dell’autorità ambientale nei 60gg
2.9.5 : Sottoscrizione dell’AO e sua efficacia
Nei 30 gg successivi:
al ricevimento del parere del CU o all’acquisizione della verifica di assoggettabilità
Il Consiglio comunale autorizza la stipula dell’AO
• la stipula tra il privato e il rappresentante legale del C. produce i suoi effetti, negoziali e urbanistici, solo dalla data di pubblicazione sul web dell’accordo e sul BURET del relativo avviso.
• L’AO può avere anche il valore e gli effetti di titolo edilizio, se ricorrano requisiti e condizioni previsti e siano stati svolti di adempimenti richiesti
• Può comportare apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, se reso pubblico, e dichiarazione di pubblica utilità, se preceduto da notifica agli interessati.
3. Unificazione del procedimento di piano.
La legge prevede un unico procedimento, semplificato e celere, per l’approvazione dei piani urbanistici (PUG e PAIP), territoriali (PTM,PTAV,PTR) e relative varianti, che soddisfa i tre requisiti minimi richiesti dall’ordinamento:
• la pubblicità, e la partecipazione dei cittadini
• l’integrazione della valutazione ambientale
• la partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia per l’approvazione del piano (atto complesso)
L’amministrazione procedente può integrare le forme di consultazione / concertazione istituzionale, in considerazione della complessità e rilevanza del piano.
Questo procedimento è anche utilizzabile per i piani di settore a
valenza territoriale (ambientali) per i quali la legge di settore non
Segue 3 : unificazione del procedimento.
3 fasi del procedimento:
• 1^ di elaborazione del piano, previa consultazione preliminare delle autorità ambientali e del pubblico
• 2^ per la pubblicazione e le altre forme di consultazione dei
cittadini sulla proposta completa di piano,
• 3^, della approvazione del piano, attraverso l’interlocuzione
con il CU.
Più celere, rispetto alla L.R. n. 20, in quanto :
– evita «la navetta» tra Comune e Provincia
– esclude la doppia valutazione (dell’adottato e controdedotto)
– elimina una deliberazione consiliare (da 3 a 2)
Ha una durata contingentata di 11 mesi (meno della metà del modulo procedimentale precedente)
3.1 : Consultazione preliminare
Nel corso della elaborazione del piano, sono previste due attività, obbligatorie per i piani generali, facoltative per le varianti specifiche agli stessi:
A. la consultazione ai fini ambientali, ai sensi dell’art. 13 del codice amb., di: Arpae, autorità competente alla valutazione ambientale, Soggetti competenti in materia ambientale, altri enti che rilasciano pareri sul piano.
Tale consultazione si svolge in tre momenti distinti:
1. l’attività di messa a disposizione dell’amministrazione che
pianifica dei dati e informazioni in possesso degli Enti
2. la presentazione degli obiettivi strategici del piano, delle possibili alternative, degli effetti sull’ambiente
3. la raccolta dei contributi conoscitivi e valutativi e delle
proposte
3.2 : Formazione del piano
• Assunzione di Giunta della proposta di piano (completa di tutti gli elaborati)
• Che deve essere immediatamente comunicata
– al Consiglio
– all’autorità competente alla valutazione ambientale
– ai soggetti competenti in materia ambientale
• Pubblicazione del piano, con deposito e raccolta osservazioni per 60 gg (prorogabili a 120 gg con atto del RUP): termine perentorio non derogabile
• Entro il medesimo termine:
– OBBL. almeno una presentazione pubblica del Piano con linguaggio per non addetti ai lavori
– FACOL. Svolgimento di altre forme di consultazione: - Istruttoria pubblica - Processo partecipativo - Contraddittorio pubblico
• Nei 60 gg successivi, assunzione di Giunta della proposta di
3.3 : Approvazione del piano.
• Adozione del piano, di Consiglio, decidendo le osservazioni presentate e tenendo conto eventualmente degli esiti delle consultazioni svolte
L’atto deliberativo deve contenere una prima elaborazione della dichiarazione di sintesi, che illustra :
– Le ragioni delle principali scelte di piano, in considerazione delle ragionevoli alternative
– Come si è tenuto conto delle conclusioni del documento di Valsat, delle osservazioni e dei contributi pervenuti
• Eventuale ripubblicazione del piano se si sono introdotte modifiche sostanziali
• Invio del piano completo degli elaborati e documenti
Segue 3.3 : approvazione del piano.
• Entro 120 gg , il CU esprime parere vincolante su:
– Conformità alla normativa vigente (leggi e piani)
– Rispetto dei limiti massimi di consumo del suolo e della
disciplina di legge per le nuove urbanizzazioni
– Sostenibilità ambientale e territoriale del piano
– Intesa dell’ente titolare, nel caso di piano in variante ad altro piano
• Nei 60 gg successivi, auto-approvazione del piano
• Pubblicazione sul web e sul BURET dalla cui data decorre l’efficacia del piano
3.4 : Comitato Urbanistico
Organo collegiale di concertazione, costituito presso:
– la Regione - CUR
– la Città metropolitana - CUM
– le Province - CUAV
Che integra, in un unico parere vincolante:
a. La partecipazione del livello territoriale con competenze più ampie all’approvazione
b. Il parere ambientale, dell’autorità competente
c. L’intesa dell’ente titolare del piano cui eventualmente si porta variante
d. Ogni parere richiesto dalla legge per l’approvazione del piano
Pertanto, del CUM/CUAV, fanno parte, con voto deliberativo:
• Oltre ad un rappresentante della Regione, con funzione di supporto e monitoraggio
Segue 3.4 : Comitato Urbanistico
• Il rappresentante della Città metropolitana o Provincia
• Il Sindaco del comune interessato al provvedimento in esame
• Eventualmente il rappresentante dell’ente titolare del piano
cui si apporti variante
Cui si aggiungono, con voto consultivo, Arpae e ogni altro ente e organismo chiamato ad esprimere il proprio parere sui piani.
La legge richiede, all’ente territoriale presso cui è incardinato il CU, la costituzione di una «struttura tecnica operativa» per svolgere l’istruttoria preliminare dei piani.
La struttura opera con il contributo degli enti che intervengono con voto deliberativo e consultivo, per integrare le loro valutazioni nel parere finale.